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| Gazzetta n. 264 del 2005-11-12 |  | ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dell'area della dirigenza dei  ruoli  sanitario,  professionale,  tecnico ed amministrativo del Servizio  sanitario nazionale - parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003 |  | 
 |  | In  data 3 novembre 2005 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni  (A.Ra.N.)  e  le  Confederazioni e le organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di: 
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 Art. 1
 Campo di applicazione
 
 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti    del   ruolo   sanitario,   professionale,   tecnico   ed amministrativo  di  cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle  aziende  ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art.  11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei  comparti  ed  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea   del   CCNQ   per  la  definizione  delle  autonome  aree  di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
 2.   Ai   dirigenti  dipendenti  da  aziende  o  enti  soggetti  a provvedimenti  di  soppressione,  fusione,  scorporo, sperimentazioni gestionali,  trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in  fondazioni  ed  i  processi  di  privatizzazione  - si applica il presente  contratto  sino  all'individuazione  o  definizione, previo confronto  con  le  organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente  contratto,  della  nuova specifica disciplina contrattuale. applicabile  al  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
 3.  Per  i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari  modalita'  di applicazione degli istituti normativi sono definiti  dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del  CCNL  5  dicembre  1996  (riproposto  dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall'art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
 4.  Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il   termine   "dirigente"   si  intende  far  riferimento,  ove  non diversamente  indicato,  a  tutti  i  dirigenti  dei ruoli sanitario, professionale,  tecnico  ed  amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non   diversamente  specificato,  sono  compresi  i  dirigenti  delle professioni     sanitarie     infermieristiche,     tecniche    della riabilitazione,  della  prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
 5.  Nel  testo  del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonche'  quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e  d.lgs.  31  marzo  1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs.  n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha unificato  tutta  la disciplina di riforma del pubblico impiego ed e' stato  ulteriormente  integrato  con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale  di  cui  all'art.  3  bis  del  d.lgs.  n. 229 del 1999 e' riportato come "atto aziendale".
 6.  Il  riferimento  alle  aziende  sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A  ed  alle  agenzie,  istituti  ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di  contrattazione  del  18  dicembre 2002 e' riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
 7.   Nel   testo   del   presente  contratto  con  il  termine  di "articolazioni  aziendali"  si  fa  riferimento a quelle direttamente individuate  nel  d.lgs.  n.  502  del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio  Ospedaliero)  ovvero  in  altri  provvedimenti  normativi o regolamentari  di  livello  nazionale,  mentre  con i termini "unita' operativa",   "struttura   organizzativa"  o  "servizi"  si  indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, cosi' come  individuate  dall'atto  aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per  le  tipologie  di  incarico  si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 8.  Il  riferimento  alle  norme  del  CCNL  5  dicembre  1996  e' comprensivo  di  tutte  le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL  in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonche' dei  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del 4 marzo, del 2 luglio  e  del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non disapplicate ne' modificate dal presente, il riferimento ai dirigenti di  II livello va inteso come "Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento  agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b), c)  e  d).  Il  CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998  -  2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel testo e' indicato come  CCNL  8 giugno 2000. Il CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio  economico  2000 - 2001, e' indicato come CCNL 8 giugno 2000, II  biennio.  Per  la semplificazione del testo la dizione "dirigente con  incarico  di  direzione  di  struttura  complessa"  nel presente contratto  e'  indicata  anche  con le parole "dirigente di struttura complessa" "di direttore" dizione quest'ultima indicata dal d.lgs. n. 254 del 2000.
 9.  I  dirigenti  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica  del  ruolo  sanitario  regolate  dall'art.  41 del CCNL 10 febbraio  2004,  nel  testo,  sono  indicate  come  "dirigenti  delle professioni sanitarie".
 |  | Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 
 1.  Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di  stipulazione,  salvo  diversa  previsione del presente contratto. L'avvenuta  stipulazione  viene portata a conoscenza delle aziende ed enti  destinatari  da  parte  dell'ARAN  con  idonea  pubblicita'  di carattere generale.
 3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere vincolato   ed  automatico  sono  applicati  dalle  aziende  ed  enti destinatari  entro  30  giorni  dalla  data di stipulazione di cui al comma 2.
 4.  Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera  raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto collettivo.
 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate  tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo  e  per  il  mese  successivo alla scadenza del contratto, le parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
 6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data  di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita', secondo le scadenze  previste  dall'accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio 1993.  Per  l'erogazione  di detta indennita' si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.
 7.  In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
 8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 e' disapplicato.
 |  | Art. 3 Relazioni sindacali
 
 1.  Si  riconferma  il  sistema delle relazioni sindacali previsto dall'art.  3  e  dagli  artt. da 8 a 12 del CCNL dell'8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo  per  quanto  riguarda  i  seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
 |  | Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
 
 In  sede  aziendale  le  parti  stipulano  il contratto collettivo integrativo  utilizzando  le  risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52.
 In  sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
 A)  individuazione  delle  posizioni  dirigenziali  i cui titolari devono  essere  esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del   1990   e  successive  modificazioni,  secondo  quanto  previsto dall'accordo  sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
 B) criteri generali per:
 1)  la  definizione  della  percentuale di risorse di cui al fondo dell'art.   51   da  destinare  alla  realizzazione  degli  obiettivi aziendali  generali  affidati  alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato  ai dirigenti. Detta retribuzione e' strettamente correlata alla   realizzazione  degli  obiettivi  assegnati  e  viene,  quindi, corrisposta  a  consuntivo  dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero  per  stati  di  avanzamento,  in ogni caso dopo la necessaria verifica  almeno trimestrale, secondo le modalita' previste dall'art. 62  del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di  risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
 2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
 3)  la  distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt.  49,  50,  51 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
 4)  le modalita' di attribuzione ai dirigenti cui e' conferito uno degli  incarichi  previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del  CCNL  8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51  e  corrispondenti  fondi  dell'art.  52  ed  al  loro interno, in apposita  sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonche'   la  rideterminazione  degli  stessi  in  conseguenza  della riduzione    di   organico   derivante   da   stabili   processi   di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9, comma 4;
 C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attivita'   di  formazione  manageriale  e  formazione  continua comprendente  l'aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione  all'applicazione  dell'art.  16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992;
 D)  pari  opportunita',  con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;
 E)  criteri  generali  sui tempi e modalita' di applicazione delle norme  relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e  prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del   1994   e   successive  modificazioni  e  nei  limiti  stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
 F)   implicazioni   derivanti   dagli  effetti  delle  innovazioni organizzative,  tecnologiche  e  dei  processi  di esternalizzazione, disattivazione  o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualita'   del   lavoro,   sulla  professionalita'  e  mobilita'  dei dirigenti;
 G)  criteri  generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54,   comma   1   del   CCNL  8  giugno  2000  per  la  disciplina  e l'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria del CCNL  8 giugno 2000 dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e  farmacisti  nonche'  per  l'attribuzione  dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
 3.  Per  le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b) ed i).
 4. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art.  11,  sulle  materie  dalla  lettera  C alla lettera G, non direttamente   implicanti   l'erogazione   di  risorse  destinate  al trattamento   economico,  decorsi  trenta  giorni  dall'inizio  delle trattative  senza  che  sia  raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono  le  rispettive  prerogative e liberta' di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato e' prorogabile di altri trenta giorni.
 5.  I  contratti  collettivi  integrativi  non  possono  essere in contrasto  con  vincoli  e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali   e  si  svolgono  sulle  materie  stabilite  nel  presente articolo.  Le  clausole  difformi  sono  nulle  e  non possono essere applicate.
 6.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo
 del contratto collettivo integrativo
 
 1.  I  contratti  collettivi integrativi hanno durata quadriennale per  la  parte  normativa  e  biennale  per  la  parte economica e si riferiscono  a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da  trattarsi  in  un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che,  per  loro  natura,  richiedano  tempi  di negoziazione diversi, essendo  legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
 2.  Le materie indicate dall'art. 9, ove le Regioni esplicitamente dichiarino  di  non  avvalersi  della  facolta'  di  emanare linee di indirizzo,  riprendono  ad  essere  oggetto delle relazioni sindacali aziendali  nell'ambito  dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni previsti dal comma 1 dell'art. 9 medesimo.
 3.  L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
 4.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e' effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo   integrativo  definita  dalla  delegazione  trattante  e' inviata  a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la   sottoscrizione   e'   effettuata  dal  titolare  del  potere  di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di  rilievi  la  trattativa  deve  essere ripresa entro cinque giorni dalla loro comunicazione.
 5.  I  contratti  collettivi integrativi devono contenere apposite clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
 6.  Le  aziende  o  gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto  integrativo,  entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 16.5 del 2001.
 7. L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 e' disapplicato.
 |  | Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 
 1.  Gli  istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono cosi' disciplinati:
 A) Informazione:
 - L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto  tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa  periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 sugli atti organizzativi di  valenza  generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto  di  lavoro,  l'organizzazione  degli  uffici,  la  gestione complessiva  delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
 - Nelle  materie  per  le  quali  il  presente  CCNL  prevede la contrattazione   collettiva  integrativa  o  la  concertazione  e  la consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo individuera'  le  altre  materie  in cui l'informazione dovra' essere preventiva o successiva.
 - Ai  fini  di  una  piu'  compiuta  informazione  le  parti,  a richiesta,  si  incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni  caso,  in  presenza  di  iniziative  concernenti  le  linee  di organizzazione  degli  uffici  e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica  nonche'  per  gli  eventuali  processi  di  dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
 B) Concertazione:
 - I  soggetti  di  cui  alla  lett. A), ricevuta l'informazione, possono  attivare,  mediante  richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
 - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
 - articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle   connesse   responsabilita'  ai  fini  della  retribuzione  di posizione;
 - criteri  generali di valutazione dell'attivita' dei dirigenti di cui all'art. 25, comma 5;
 - articolazione  dell'orario  e  dei  piani  per  assicurare le emergenze;
 - condizioni,   requisiti   e   limiti   per  il  ricorso  alla risoluzione consensuale.
 - La  concertazione  si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude  nel  termine  tassativo  di  trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal  quale  risultino  le posizioni delle parti nelle materie oggetto della  stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilita'.
 C) Consultazione:
 - La  consultazione  dei  soggetti di cui alla lettera A), prima dell'adozione  degli  atti  interni di organizzazione aventi riflessi sul  rapporto di lavoro e' facoltativa e si estende anche ai casi ove tali  atti  discendano  da  articolazioni  strutturali legate a nuovi modelli   organizzativi   operanti   in   ambiti  territoriali  sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
 - a)  organizzazione  e  disciplina  di  strutture,  servizi  ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
 - b)  casi  di  cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni".
 2.  Allo  scopo  di  assicurare  una  migliore  partecipazione del dirigente  alle attivita' dell'azienda e' prevista la possibilita' di costituire  a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza  oneri  aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori  per  l'approfondimento  di  specifiche problematiche, in particolare  concernenti  l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi  di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o   disattivazione  delle  strutture  sanitarie  nonche'  l'ambiente, l'igiene  e  sicurezza  del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi,  ivi  compreso il Comitato per le pari opportunita' di cui all'art.  8  del  CCNL 8 giugno 2000, hanno il compito di raccogliere dati  relativi  alle  predette  materie  -  che l'azienda e' tenuta a fornire  -  e  di  formulare  proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione  dei  citati organismi che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
 3. Presso ciascuna Regione e' costituita una Conferenza permanente con  rappresentanti  delle  Regioni,  dei  Direttori  generali  delle aziende  o  dell'organo  di  governo  degli enti secondo i rispettivi ordinamenti  e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto,  nell'ambito  della  quale,  almeno  due  volte  l'anno in relazione   alle   specifiche  competenze  regionali  in  materia  di programmazione  dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono  verificate la qualita' e quantita' dei servizi resi nonche' gli effetti  derivanti  dall'applicazione  del  presente  contratto,  con particolare  riguardo  agli istituti concernenti la produttivita', le politiche  della  formazione,  dell'occupazione  e  l'andamento della mobilita'.  La  Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del  mobbing  sulla  base  delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono  appositamente  in  occasione  di  almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate.
 4.  E'  costituita  una  Conferenza  nazionale  con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle  organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della  quale  almeno  una  volta  l'anno, sono verificati gli effetti derivanti  dall'applicazione  di  esso  con particolare riguardo agli istituti  concernenti la produttivita', le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilita'.
 5.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 
 1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma  di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal  datore  di  lavoro  o  da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore,  va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso e'   caratterizzato   da   una   serie   di   atti,  atteggiamenti  o comportamenti,  diversi  e  ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,  aventi  connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali  da  comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere  la salute fisica e psichica o la professionalita' o la dignita'  del lavoratore stesso nell'ambito della unita' operativa di appartenenza   o,   addirittura,  tali  da  escluderlo  dal  contesto lavorativo di riferimento.
 2.  In  relazione  al  comma  1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza dell'ambiente di lavoro.
 3.  Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 sono  pertanto,  istituiti,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore  del  presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
 - a)  raccolta  dei  dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e qualitativo  del  fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione  alle  materie  di  propria  competenza  nel rispetto delle disposizioni  del d.lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
 - b)  individuazione  delle  possibili  cause  del  fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 - c)  formulazione  di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
 - d)  formulazione  di  proposte per la definizione dei codici di condotta.
 4.  Le  proposte  formulate  dai  Comitati vengono presentate alle aziende  o  enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in  particolare,  la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto,  nell'ambito  delle strutture esistenti, l'istituzione della figura  del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione dei   codici   di   condotta,  sentite  le  organizzazioni  sindacali firmatarie del presente contratto.
 5.  In  relazione  all'attivita'  di  prevenzione del fenomeno del mobbing,   i   Comitati   valuteranno   l'opportunita'   di  attuare, nell'ambito  dei  piani  generali  per  la formazione, previsti dagli artt.  32  e  18,  rispettivamente,  dei  CCNL  5  dicembre 1996 e 10 febbraio  2004  nonche'  dall'art.  23 del presente contratto, idonei interventi  formativi  e  di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 - a)   affermare  una  cultura  organizzativa  che  comporti  una maggiore  consapevolezza  della  gravita'  del  fenomeno  e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 - b)  favorire  la  coesione  e  la  solidarieta' dei dirigenti e dipendenti,  attraverso  una  piu'  specifica  conoscenza dei ruoli e delle  dinamiche  interpersonali  all'interno  degli  uffici/servizi, anche  al  fine  di  incentivare  il  recupero  della  motivazione  e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
 6.  I  Comitati  sono  costituiti  da  un  componente designato da ciascuna   delle   Organizzazioni   Sindacali  della  presente  area, firmatarie  del  CCNL,  e  da  un pari numero di rappresentanti delle aziende  o  enti.  Il  Presidente  del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il Vicepresidente dai componenti di  parte  sindacale.  Per  ogni  componente effettivo e' previsto un componente  supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati,  di  essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le  pari  opportunita', appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
 7.  Le  aziende  o  enti favoriscono l'operativita' dei Comitati e garantiscono  tutti  gli  strumenti  idonei al loro funzionamento. In particolare  valorizzano  e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,  i  risultati  del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano,  altresi',  un  regolamento  per  la  disciplina dei propri lavori   e   sono   tenuti   ad   effettuare  una  relazione  annuale sull'attivita' svolta.
 8.  I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la  durata  di  un  quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.   I   componenti   dei   Comitati   possono  essere  rinnovati nell'incarico.  Per  la  partecipazione alle riunioni non e' previsto alcun compenso.
 |  | Art. 8 Norma di rinvio e integrazioni
 
 1.  Per  le  prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto  dal  CCNQ  del  7  agosto 1998, in particolare all'art. 10, comma  2 relativo alle modalita' di accredito dei dirigenti sindacali presso  le  aziende  ed  enti nonche' ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo dei  permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento  al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso e' modificato il primo periodo dell'art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
 Il  secondo alinea dell'art. 9, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 e' sostituito dal seguente:
 - "-    dalle    componenti    delle   organizzazioni   sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;"
 |  | Art. 9 Coordinamento Regionale
 
 1.  Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel  rispetto dell'art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente contratto, previo confronto  con  le  organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono  emanare  linee  generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
 - a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 53;
 - b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua,  comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
 - c) le metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una  quota  dei  minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8  giugno  2000  confermato dall'art. 49, comma 2, 1° e 2° alinea del presente contratto);
 - d)  alla  modalita'  di incremento dei fondi in caso di aumento della  dotazione  organica  del  personale  o  dei  servizi  anche ad invarianza  del  numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
 - e)  ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei  dirigenti  che  devono  essere  adottati  preventivamente  dalle aziende, ai sensi dell'art. 25, comma 5;
 - f)  ai  criteri  generali per sviluppare a livello aziendale un sistema   di  standards  finalizzati  all'individuazione  dei  volumi prestazionali   riferiti   all'impegno,  anche  temporale,  richiesto nonche'  di  monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento  degli  obiettivi,  nel rispetto delle disposizioni di cui  al  d.lgs.  196  del  2003  in  materia  di  protezione dei dati personali;
 - g)   ai   criteri   generali   per   la   razionalizzazione  ed ottimizzazione    delle    attivita'    connesse   alla   continuita' assistenziale  ed  urgenza/emergenza  al  fine  di  favorire  la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto tenuto  anche  conto  dell'art  .  55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo  alle  tipologie  di  attivita'  professionali  ed  ai  suoi presupposti e condizioni;
 - h)  all'applicazione  dell'art.  17  del CCNL 10 febbraio 2004, diretto  a  regolare  la mobilita' in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
 - i)  ai  criteri  generali  per  l'inserimento,  nei regolamenti aziendali  sulla  libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G),  di  norme  idonee  a  garantire  che  l'esercizio  della  libera professione  sia  modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa.
 2.  Le  parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri  livelli  di  relazioni  sindacali  previsti dal contratto sono avviati  secondo  i  tempi  e  le modalita' di cui all'art. 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l'art. 5 comma 2.
 3.  Tenuto  conto  delle  lettere  c)  e d) del comma 1 rimangono, comunque,  ferme  tutte  le  regole  contrattuali  stabilite  per  la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51  e  52  del I biennio e 8 e 9 del II biennio) nonche' dall'art. 36 del  CCNL  10  febbraio  2004,  confermate  dagli  artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52.
 4.   Ferma  rimanendo  l'autonomia  aziendale,  il  sistema  delle relazioni  sindacali  regionali,  secondo  i  protocolli  definiti in ciascuna  Regione  con  le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL,  prevedera'  gli  argomenti  e le modalita' di confronto con le medesime  su  materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di  attuazione  dello  stesso,  specie  con  riguardo alle risultanze dell'applicazione  dell'art.  7 e degli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi  dell'art.  52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da  utilizzare.  Il  confronto  riguardera',  comunque,  la  verifica dell'entita' dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle  condizioni  di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere,  limitatamente  a  quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza   di   atti   di  programmazione  regionale,  assunti  in applicazione  del  d.lgs.  229 del 1999, per ricondurli a congruita', fermo restando il valore della spesa regionale.
 5.  I  protocolli stipulati per l'applicazione del comma 4 saranno inviati  all'ARAN  per l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 e' disapplicato.
 |  | Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro
 dei dirigenti sanitari biologi,
 chimici, fisici, psicologi e farmacisti
 
 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge  26  maggio  2004,  n. 138, il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti puo' essere esclusivo  o  non  esclusivo.  Dalla  stessa data, e' disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
 2.  I  dirigenti  del  comma 1, gia' a rapporto esclusivo, possono optare  per  il  passaggio  al  rapporto  non  esclusivo  entro il 30 novembre  di  ciascun  anno.  Gli effetti del passaggio decorrono dal primo  gennaio  dell'anno  successivo  all'opzione  e  sono  regolati dall'art. 12.
 3.  Per  i  dirigenti  del  comma  1 gia' a rapporto non esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo,  continua  ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo  che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
 4.   L'indennita'  di  esclusivita'  e'  confermata  nelle  misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, gia' la percepivano all'entrata  in  vigore  della  legge  n.  138  del 2004 - salvo che, successivamente  ad  essa  e, comunque, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno   successivo,   non   abbiano   espresso  diversa  opzione. L'indennita'  compete,  inoltre,  nella misura stabilita dall'art. 5, comma  9  del  CCNL  8 giugno 2000, II biennio economico 2000 2001, a tutti  quelli  che  opteranno  per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi   del  comma  3,  tenuto  conto  dell'esperienza  professionale maturata  alla  data  del  31 dicembre dell'anno in cui e' effettuata l'opzione, calcolata secondo le modalita' previste dall'art. 11 comma 4,  lettera b) del citato CCNL come integrato dall'art. 24, comma 14, del presente CCNL.
 5.  Per  l'acquisizione  delle fasce successive dell'indennita' di esclusivita'  attribuita  ai  sensi del comma precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
 6.   Il   rapporto   di   lavoro   esclusivo  comporta  la  totale disponibilita'  dei  dirigenti  del  comma  1 nello svolgimento delle proprie   funzioni   nell'ambito  dell'incarico  attribuito  e  della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
 7.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione  per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilita'   nell'ambito   dell'impegno   di   servizio,  per  la realizzazione   degli   obiettivi   istituzionali  programmati  e  lo svolgimento delle attivita' professionali di competenza. Le aziende - secondo  criteri  omogenei  con  quelli  adottati per i dirigenti con rapporto  di  lavoro  esclusivo  e  sulla  base delle indicazioni dei responsabili delle strutture - negoziano con le equipes interessate i volumi  e  le  tipologie  delle  attivita'  e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonche' le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
 8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 e' disapplicato.
 |  | Art. 11 Modifiche ed integrazioni
 
 1.  In attuazione dell'art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono cosi' modificati:
 A) Il comma 2 dell'art. 18 e' cosi sostituito:
 - "2.  Nei  casi  di  assenza  previsti  dal comma 1 da parte del dirigente  con  incarico  di  direzione  di  struttura  complessa, la sostituzione  e'  affidata  dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente  della  struttura  medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun  anno  dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
 - a)  il  dirigente  deve  essere  titolare  di  un  incarico di struttura  semplice  o  di  alta  specializzazione  o comunque, della tipologia  c) di cui all'art. 27, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
 - b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati  che, limitatamente alle strutture per le quali, ai sensi della  vigente  normativa  concorsuale, l'accesso e' riservato a piu' categorie professionali, riguarda tutti gli addetti."
 B)  Le  indennita' mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente  aggiornate  in  €  535,05  ed  in  €  267,52  e sono finanziate  con  le  risorse  dei  fondi  di  cui agli arti. 49, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52 del presente contratto;
 C)  A  decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non e'  piu'  applicabile  ai  dirigenti  del  ruolo  sanitario  biologi, chimici,  fisici,  psicologi  e farmacisti, nel conferimento di nuovi incarichi   di  direzione  di  struttura  complessa  o  di  struttura semplice.
 |  | Art. 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo
 al rapporto non esclusivo e viceversa
 
 1.  Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della  legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1° gennaio 2005  dopo l'opzione da parte dei dirigenti gia' a rapporto esclusivo per  il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:
 -  il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non  preclude  il  mantenimento  o  il  conferimento  di  incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
 - l'art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 e' disapplicato;
 -  il  trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai  dirigenti  gia'  a  rapporto non esclusivo ai sensi dell'art. 46, comma  1 del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1° gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro e' indicato nell'allegato 6 tavola 2.
 2.  Il  passaggio  dal  rapporto  di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1° gennaio successivo a quello dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
 -  i  dirigenti  di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio  1999  (ai quali compete la relativa indennita' in luogo degli assegni  personali  di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000),  dopo  l'opzione  continuano a percepire tale indennita' senza soluzione di continuita' solo in caso di mantenimento dell'incarico;
 -  non  compete  la  retribuzione  di  risultato  mentre  per  la retribuzione  di posizione si applicano le regole stabilite dall'art. 45;
 - e' inibita l'attivita' libero - professionale intramuraria;
 -  cessa  di  essere corrisposta l'indennita' di esclusivita' che dalla stessa data  - costituisce risparmio aziendale.
 3.  Il ritorno dei dirigenti all'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,  per  quanto  attiene  alla retribuzione di posizione e di risultato, e' regolato dall'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrati dall'art.   10,   comma   3,  e  dall'art.  54  del  presente  CCNL). L'indennita'  di esclusivita' e' corrisposta dal 1° gennaio dell'anno successivo nella medesima misura gia' percepita all'atto dell'opzione per  il  passaggio  a  rapporto  di  lavoro non esclusivo con oneri a carico   del  bilancio.  Per  l'acquisizione  delle  eventuali  fasce successive  si  applica l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
 |  | Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento
 
 1.  I rapporti di lavoro a tempo parziale, gia' indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all'entrata in vigore  del  presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo  il  caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario  unico,  esclusivo  o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 2.  Sino  all'applicazione  del  comma  1,  ai dirigenti citati e' attribuito   il   trattamento   economico  complessivo  in  godimento applicato  dall'azienda  o  ente  per  il  rapporto di lavoro a tempo parziale a suo tempo concesso.
 3.  A seguito del passaggio a rapporto di lavoro con orario unico, ai  dirigenti  interessati  e'  attribuito  il  trattamento economico complessivo  fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
 4. Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma  3  del  presente articolo congelando, in misura corrispondente alla   spesa   -   assunzioni   per   posti   vacanti   di  dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza - tenuto conto del maggiore  numero  di ore da effettuarsi per l'adeguamento dell'orario di lavoro.
 |  | Art. 14 Orario di lavoro dei dirigenti
 
 1.  Nell'ambito  dell'assetto  organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti  dei  quattro  ruoli  assicurano  la  propria  presenza  in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate  dall'art.  6,  comma  1  lett.  B),  in  modo flessibile l'impegno  di  servizio  per correlarlo alle esigenze della struttura cui  sono  preposti  ed  all'espletamento  dell'incarico affidato, in relazione  agli  obiettivi  e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe  ed  i  relativi  tempi di attesa massimi per la fruizione delle  prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 62,  comma  6  del  CCNL  5  dicembre  1996  nell'assegnazione  degli obiettivi   annuali   ai  dirigenti  di  ciascuna  unita'  operativa, stabilendo  la  previsione  oraria  per  la  realizzazione  di  detti programmi.  L'impegno  di  servizio  necessario per il raggiungimento degli  obiettivi  prestazionali  eccedenti  l'orario dovuto di cui al comma  2  e'  concordato con le procedure e per gli effetti dell'art. 62,  comma  6  citato.  In  tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
 2.  L'orario  di  lavoro  dei  dirigenti  di  cui  al  comma  1 e' confermato   in   38  ore  settimanali,  al  fine  di  assicurare  il mantenimento   del   livello  di  efficienza  raggiunto  dai  servizi sanitari,  amministrativi  ,  tecnici e professionali per favorire lo svolgimento  delle  attivita'  gestionali e/o professionali correlate all'incarico   affidato   e  conseguente  agli  obiettivi  di  budget negoziati  a  livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
 3.  Il  conseguimento  degli  obiettivi  correlati  all'impegno di servizio  di  cui ai commi 1 e 2 e' verificato trimestralmente con le procedure  ed  ai  fini  di  cui  al  comma 7 dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
 4.   Nello  svolgimento  dell'orario  di  lavoro  previsto  per  i Dirigenti  del  comma  1,  quattro  ore  dell'orario settimanale sono destinate   ad  attivita'  quali  l'aggiornamento  professionale,  la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata, l'ECM ecc.,  tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario, l'attivita'  assistenziale.  Tale  riserva  di  ore  non  rientra nei normali  turni  di  lavoro,  non  puo'  essere oggetto di separata ed aggiuntiva  retribuzione.  Essa  va  utilizzata  di norma con cadenza settimanale  ma,  anche  per particolari necessita' di servizio, puo' essere   cumulata   in  ragione  di  anno  per  impieghi  come  sopra specificati  ovvero,  infine,  utilizzata  anche  per l'aggiornamento facoltativo,  in  aggiunta  alle assenze di cui all'art. 22, comma 1, primo  alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa  in  ogni  caso  compatibile  con  le  esigenze funzionali della struttura  di  appartenenza  e  non puo' in alcun modo comportare una mera  riduzione  dell'orario  di  lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto  di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
 5.  L'azienda,  con  le  procedure  di  budget  del  comma 1, puo' utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore  del  comma  4,  previste  per  i  dirigenti  del ruolo sanitario biologi,   chimici,   fisici,   psicologi   e  farmacisti  dal  comma precedente,   per   un   totale   massimo   di   n.   26  ore  annue, prioritariamente  al fine di ridurre le liste di attesa ovvero per il perseguimento  di  obiettivi assistenziali e sanitari definiti con le medesime  procedure.  Analogamente  si puo' procedere per i dirigenti degli  altri  ruoli  per  il  perseguimento  degli  obiettivi di loro pertinenza.
 6.   Ove  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prestazionali eccedenti  quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, per i dirigenti del  ruolo sanitario biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti sia  necessario  un  impegno  aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee  di  indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed  ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare con l'equipe  interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55,  comma  2  del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con  le  procedure  dell'art.  4,  comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare, per tali prestazioni, e' di € 60,00 lordi. Nell'individuazione  dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovra'   essere   indicato   che  l'esercizio  dell'attivita'  libero professionale  di cui all'art. 55 comma 2 e' possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
 7.  Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma  1,  i  particolari  servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario  assicurare  la  presenza dei Dirigenti sanitari nell'arco delle  24  ore  e  per  tutti  i  giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli  orari e dei turni di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del  lavoro  in caso di equipes pluriprofessionali, ai sensi dell'art 16.  Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici  ore di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti e' destinata  a  far  fronte  alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
 8. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, gia' di I e II livello dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2.
 9. Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusivita'  del  rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilita' previsti dagli artt. 16 e 17.
 10.   Con   l'entrata   in   vigore  del  presente  contratto,  e' disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti
 con incarico di direzione di struttura complessa
 
 1.   Nell'ambito   dell'assetto   organizzativo   dell'azienda,  i direttori  di  struttura  complessa assicurano la propria presenza in servizio  per  garantire il normale funzionamento della struttura cui sono   preposti   ed   organizzano   il   proprio  tempo  di  lavoro, articolandolo  in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti  di  cui  all'art.  14,  per  l'espletamento  dell'incarico affidato   in   relazione  agli  obiettivi  e  programmi  annuali  da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL  5  dicembre  1996 nonche' per lo svolgimento delle attivita' di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
 2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano  -  con  modalita'  condivise con le aziende ed enti - la pianificazione  delle  proprie  attivita'  istituzionali,  le assenze variamente  motivate  (ferie,  malattie,  attivita' di aggiornamento, etc.)  ed  i  giorni  e  gli  orari  dedicati  alla  attivita' libero professionale intramuraria.
 3. Con l'entrata in vigore del presente contratto, e' disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 16 Servizio di guardia
 
 1.  Nelle  ore  notturne  e  nei  giorni  festivi,  la continuita' assistenziale  e  le  urgenze/emergenze  dei  servizi  ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure  di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilita' dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
 2. Il servizio di guardia e' svolto all'interno del normale orario di  lavoro.  Sino  all'entrata  in  vigore  del  contratto  nazionale relativo  al  II  biennio economico 2004 - 2005, le guardie espletate fuori  dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al  lavoro  straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo  previsto dall'art. 50, ovvero con il recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 18.
 3.  Il  servizio  di  guardia  e'  assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
 4.  In attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett.  g), le parti a titolo esemplificativo rinviano all'allegato n. 2  per  quanto  attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe  essere prevista la guardia di unita' operativa tenuto conto delle attivita' di competenza della presente area.
 5.  In coerenza con quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lett. f) e g)  e con la finalita' di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano  altresi'  a riesaminare le modalita' di retribuzione delle guardie  notturne  in  orario  o  fuori dell'orario di lavoro, con il contratto  del  II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del  numero  delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti  da  effettuarsi  a  cura  dell'ARAN,  entro un mese dalla sigla dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
 6. Con l'entrata in vigore del presente contratto, e' disapplicato l'art. 18 del CCNL del 5 dicembre 1996.
 |  | Art. 17 Pronta disponibilita'
 
 1.  Il  servizio  di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere  il  presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda  o  ente  per  affrontare  le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
 2. Il servizio di pronta disponibilita' e' sostitutivo dei servizi di guardia.
 3.  Sulla  base  del piano del comma 1, sono tenuti al servizio di pronta  disponibilita' esclusivamente i dirigenti - esclusi quelli di struttura  complessa  -  in  servizio  presso  unita'  operative  con attivita'  continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le  esigenze  funzionali. Con le procedure di cui al comma 1, in sede aziendale,  possono  essere individuate altre unita' operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il  servizio  di  pronta disponibilita' ovvero se, in relazione, alla dotazione  organica  possa  essere  previsto,  in via eccezionale, il servizio  di  pronta disponibilita' sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro assenso.
 4.  Il  servizio  di  pronta  disponibilita'  e'  limitato ai soli periodi  notturni  e  festivi  ed e' organizzato utilizzando di norma dirigenti  della  stessa  unita'  operativa e disciplina tenuto conto delle attivita' di appartenenza della presente area.
 5.  Il  servizio di pronta disponibilita' ha durata di dodici ore. Due  turni  di  pronta  disponibilita'  sono  prevedibili solo per le giornate  festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese.
 6. La pronta disponibilita' da' diritto ad una indennita' per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata -  che  comunque  non  possono  essere  inferiori  a  quattro  ore  - l'indennita'  e'  corrisposta  proporzionalmente  alla durata stessa, maggiorata  del  10%. In caso di chiamata, l'attivita' prestata viene computata  come  lavoro  straordinario  o  compensata  come  recupero orario.
 7.  Nel  caso  in  cui  la pronta disponibilita' cada in un giorno festivo  spetta  un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
 8.  Ai  compensi  di  cui  al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 50.
 9. Le parti concordano che nell'ambito dei criteri generali di cui all'art.  9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalita' per il graduale  superamento  della  pronta disponibilita' sostitutiva, allo scopo  di  garantire  mediante turni di guardia una piu' ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza.
 10. Con l'entrata in vigore del presente contratto e' disapplicato l'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
 |  | Art. 18 Integrazione dell'art. 55 CCNL 8 giugno 2000
 
 1. Con l'entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, e' aggiunto il seguente:
 - "2  bis.  Qualora  tra  i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti  gli  obiettivi prestazionali di cui all'art. 14, comma 6 - rientrino  i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme  rimanendo  le  condizioni  di  operativita' ivi previste, deve avvenire  nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo regionali di cui all'art.  9,  comma  1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:
 - sia  razionalizzata  la  rete  dei servizi ospedalieri interni dell'azienda  per  l'ottimizzazione  delle  attivita'  connesse  alla continuita' assistenziale;
 - siano  le  aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
 - sia  definito  un tetto massimo delle guardie retribuibili con il  ricorso  al  comma  2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente  svolte  in  azienda  nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
 - la  tariffa per ogni turno di guardia notturna e' fissata in € 480,00 lordi".
 2.  La presente disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente  contratto,  ha  carattere  sperimentale  ed  e'  soggetta a verifiche  e  monitoraggio  secondo  quanto  stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett. g).
 |  | Art. 19 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
 
 1.  Il  dirigente  che  sia  colpito  da  misura restrittiva della liberta'  personale  e'  sospeso  obbligatoriamente  dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.
 2.  Il  dirigente  puo' essere sospeso dal servizio con privazione della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti  al  rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla  prestazione  lavorativa,  di  tale  gravita'  da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
 3.  L'azienda  o  ente,  cessato  lo  stato  di  restrizione della liberta'  personale  di cui al comma 1, puo' prolungare il periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
 4.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione, ai sensi del comma 4 septies  dell'art.  15,  della  legge  n.  55  del 1990, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  per  i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1, lettere a) e b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis del codice penale, nonche' lettere c) ed f).
 5.  Nel  caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3,  comma  1,  della  legge  n.  97  del  2001,  in  alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art.  3  (trasferimento  provvisorio  di sede). Per i medesimi reati, qualora  intervenga  condanna  anche  non  definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma   1,   della   citata   legge   n.  97  del  2001  (sospensione obbligatoria).
 6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 e' corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennita' pari al 50% della retribuzione indicata  dall'allegato  3  del  CCNL  del  5  dicembre  1996. Dal 31 dicembre  2003,  l'indennita'  rimane  pari al 50% della retribuzione indicata  nell'allegato  n.  4  al  presente  contratto. Al dirigente competono  inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti.
 7.  In  caso  di  sentenza  irrevocabile di assoluzione si applica quanto   previsto  dall'art.  653  c.p.p.  ed,  ove  ne  ricorrano  i presupposti,  al  dirigente  che ne faccia richiesta si applica anche quanto   previsto  per  le  sentenze  definitive  di  proscioglimento indicate  dall'art.  3,  comma  57  della  legge  350  del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
 8.  Ove  il  proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli  indicati  nelle  norme  richiamate al comma 7, fatto salvo il caso  di  morte  del  dipendente,  l'azienda  valuta  tutti  i  fatti originariamente  contestati  per  i  quali  non  sia  intervenuto  il proscioglimento  al  fine  di  verificare  se  sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.
 9.  In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653  c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato  nel  rispetto delle procedure dell'art. 35, commi 1 e 2 del CCNL  5  dicembre  1996.  E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 10.  Il  dirigente  licenziato  a  seguito  di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non  attenendo  direttamente  al  rapporto  di  lavoro,  non ne aveva consentito  la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravita)  se  successivamente  assolto  a  seguito  di  revisione del processo  ha  diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione  in  servizio  nella  medesima  sede  o  in altra su sua richiesta,   anche   in   soprannumero,  nella  medesima  disciplina, anzianita',  posizione  di  incarico e retributiva possedute all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite  e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati  attribuiti  al  dipendente  nel  periodo  di  sospensione o di licenziamento, escluse le indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
 11.  Nel caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di  sospensione  cautelare a titolo di indennita' verra' conguagliato con  quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le  indennita'  o  compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
 12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di  procedimento  penale,  ai  sensi  dei  commi  da 2 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non  superiore  a  cinque  anni.  Decorso tale termine la sospensione cautelare  e'  revocata  di  diritto  e  il  dirigente  riammesso  in servizio.
 13.  La  presente  disciplina  disapplica  l'art.  29  del  CCNL 5 dicembre 1996.
 |  | Art. 20 Comitato dei Garanti
 
 1.  Le  parti  confermano  l'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito  il  Comitato  dei  garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004 A tal fine precisano che:
 - nel  comma  5  dell'art.  23  del  CCNL 8 giugno 2000 le parole "improrogabilmente  entro  30  giorni"  sono  sostituite dalle parole "improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni";
 -  il  parere e' vincolante per l'azienda ed ente ed e' richiesto una  sola  volta  al  termine  delle procedure previste dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
 Il  dirigente puo' richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti  da  attuarsi  entro il termine di emanazione del parere, del cui  esito  in  ogni  caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
 3.  Il  Comitato  dei Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
 |  | Art. 21 Copertura assicurativa
 
 1.  Le  aziende  garantiscono  una adeguata copertura assicurativa della  responsabilita'  civile  di  tutti  i dirigenti della presente area,  ivi  comprese  le  spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL  8  giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie   dei  terzi,  relativamente  alla  loro  attivita',  ivi compresa   la  libera  professione  intramuraria,  senza  diritto  di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al  comma  1  con  le  risorse  destinate  a  tal  fine  nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00  mensili  (gia'  previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno  2000)  ad  un  massimo  di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente  per  la  copertura  di  ulteriori rischi non coperti dalla polizza  generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza   con  la  quale  viene  estesa  al  dirigente  la  copertura assicurativa citata.
 3.  Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
 4.   Sono  fatte  salve  eventuali  iniziative  regionali  per  la copertura  assicurativa  attuate  anche  sulla  base delle risultanze della  Commissione  istituita  ai  sensi  dell'ex  art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
 5.  Le  aziende  attivano  sistemi e strutture per la gestione dei rischi,  anche  tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualita',  volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per  una  corretta valutazione delle modalita' di lavoro da parte dei dirigenti   dei   quattro   ruoli,   nell'ottica   di   diminuire  le potenzialita'  di  errore e, quindi, di responsabilita' professionale nonche'  di  ridurre  la  complessiva  sinistrosita'  delle strutture sanitarie, consentendo anche un piu' agevole confronto con il mercato assicurativo.  Al  fine  di favorire tali processi le aziende ed enti informano  le  organizzazioni  sindacali di cui all'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000.
 6.  Sono  disapplicati  i  commi  da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
 NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 21
 
 Le  parti,  a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione  "ulteriori  rischi" del comma 2 puo' significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico -   di  ulteriori  rischi  professionali  derivanti  dalla  specifica attivita'  svolta  quanto  la  copertura  dal  rischio dell'azione di rivalsa  da  parte  dell'azienda  o  ente  in caso di accertamento di responsabilita' per colpa grave.
 |  | Art. 22 Disciplina transitoria della mobilita'
 
 1.  Il  dirigente  ammesso  a particolari corsi di formazione o di aggiornamento  previamente individuati (quali ad esempio corsi post - universitari,  di specializzazione, di management e master) a seguito dei   relativi  piani  di  investimento  dell'azienda  o  ente  anche nell'ambito  dell'ECM  deve  impegnarsi a non accedere alla mobilita' volontaria  di  cui  all'art.  20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
 2.  In  caso  di  perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente  neo  assunto non puo' accedere alla mobilita' se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
 3.  Il  comma  2  entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve  le  procedure  dell'art. 20 citato per le domande di mobilita' che   abbiano   ottenuto   il  nulla  osta  dell'azienda  o  ente  di destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
 4.  In  considerazione  dell'eccezionalita'  e temporaneita' della situazione  evidenziata al comma 2 nonche' del carattere sperimentale della  presente norma, la clausola e' soggetta a verifica delle parti al  temine  del  quadriennio.  In  caso  di  vacanza contrattuale, la clausola scadra' comunque il 31 dicembre 2006.
 |  | Art. 23 Formazione ed ECM
 
 1.  Ad  ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL  5  dicembre  1996  e  dall'art.  18 del CCNL integrativo del 10 febbraio  2004,  che  disciplinano  la  formazione  e l'aggiornamento professionale  obbligatorio  e  facoltativo,  le  parti confermano il carattere  fondamentale  della formazione continua di cui all'art. 16 bis  e segg. del d.lgs. n. 502 del 1992 per favorire la quale sono da individuare  iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
 2.  La  formazione  continua  si  svolge  sulla  base  delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a  livello  nazionale  e  regionale,  concordati in appositi progetti formativi  presso  l'azienda  o  ente  ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera   C).   Le  predette  linee  e  progetti  formativi  dovranno sottolineare,  in  particolare, il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull'organizzazione del lavoro.
 3.  L'azienda  e  l'ente  garantiscono  l'acquisizione dei crediti formativi  da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle  vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla  base  delle  risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell'art. 18,   comma   4  del  CCNL  10  febbraio  2004  ivi  comprese  quelle eventualmente  stanziate  dall'Unione  Europea.  I  dirigenti  che vi partecipano  sono  considerati  in  servizio a tutti gli effetti ed i relativi  oneri  sono  a  carico  dell'azienda  o  ente.  La relativa disciplina e', in particolare, riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 32 del  CCNL  del  5  dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
 4.  Dato  il  carattere  tuttora  - almeno in parte - sperimentale della  formazione  continua,  le  parti  concordano  che  nel caso di impossibilita'  anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma  2  circa  l'acquisizione  nel  triennio  del minimo di crediti formativi  da  parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la  specifica  disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs. 502 del  1992.  Ne  consegue  che,  in  tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto.
 5.  Ove,  viceversa  la  garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua  e  non  acquisisca i crediti previsti nel triennio, subira' una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e  29  del  CCNL  8  giugno  2000.  Il  principio  non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
 6.   Sono   considerate   cause  di  sospensione  dell'obbligo  di acquisizione  dei  crediti  formativi  il  periodo  di  gravidanza  e puerperio,  i  periodi  di  malattia  superiori  a  cinque  mesi,  le aspettative  a  qualsiasi  titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio  del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.
 7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare  le  prestazioni  professionali  di  tutti  i dirigenti e, quindi,  strettamente  correlata  ai  piani di cui al comma 2. Ove il dirigente  prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non  corrispondano  alle  citate  caratteristiche,  le  iniziative di formazione  -  anche  quella  continua  - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
 |  | Art. 24 Disposizioni particolari
 
 1. L'art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996 e' cosi' integrato:
 -  al  termine  del  comma  1,  ultimo  alinea, dopo il punto, e' aggiunta  la  seguente  frase:  "  Tali permessi possono anche essere concessi   per   l'effettuazione   di  testimonianze  per  fatti  non d'ufficio, nonche' per l'assenza motivata da gravi calamita' naturali che  rendono  oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di  servizio,  fatti  salvi,  in  questi  eventi,  i provvedimenti di emergenza   diversi  e  piu'  favorevoli  disposti  dalle  competenti autorita'".
 -  al termine del comma 6, dopo il punto, e' aggiunta la seguente frase:
 - "Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4  maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n.  52  che  prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
 -  al  termine del comma 7, dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo:
 - "Le  aziende  ed enti favoriscono, altresi', la partecipazione alle  riunioni degli ordini e collegi professionali dei dirigenti che rivestono  le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario,  al  fine  di  consentire  loro  l'espletamento  del  proprio mandato.  Analogamente  si  procede  in  caso  di  nomina  a  giudici onorari."
 2.  Fermo  rimanendo  quanto  previsto dall'art. 64 del CCNL del 5 dicembre  1996,  qualora  nel  corso  dell'anno  di  riferimento  nel bilancio  si  verifichino  risparmi  di  gestione rispetto alle spese legali  dell'anno  precedente per diretta ed esclusiva assunzione del patrocinio  da  parte  dei  dirigenti  legali,  l'azienda  o ente, in attuazione, con le procedure ed alle condizioni dell'art. 43, comma 5 della  legge  n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione   alla   contrattazione   integrativa   affinche'  venga ripartita,  nell'ambito  della retribuzione di risultato, all'interno dell'unita' operativa che ha prodotto il risparmio e tenuto conto del personale  e  dei dirigenti anche di altre unita' operative che hanno collaborato.
 3.  Con  decorrenza  dall'entrata  in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento all'art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano  che  nella  normale  retribuzione  spettante al dirigente durante   il   periodo  di  ferie  sono  comprese  le  voci  indicate nell'allegato  n.  3 che, dalla medesima data, sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
 4.  Al termine dell'art. 26, comma 4 del CCNL del 5 dicembre 1996, dopo  il  numero  "958" e prima del punto, sono aggiunte le parole "e successive  modificazioni  ed  integrazioni". Al medesimo articolo e' aggiunto  il  seguente  comma:"5.  Ai  dirigenti pubblici chiamati in servizio  per  le  forze  di  completamento,  ai fini del trattamento economico,  si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
 5. Il comma 5 dell'art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, come indicato nell'allegato n. 3, e' integrato con le seguenti voci retributive:
 - indennita'  di esclusivita' ove spettante ai sensi dell'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000;
 - indennita'  di  struttura  complessa, ove in godimento all'atto del distacco;
 - quote   di   retribuzione   di   risultato   da   definire   in contrattazione integrativa.
 6.  Nel  comma  11  dell'art.  13  del CCNL 8 giugno 2000, dopo la parola "assenso" e prima del punto, sono inserite le seguenti parole" che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni".
 Nel  comma  6  dell'art.  28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo  e' inserita la seguente frase:" Il contratto e' sottoscritto entro  il  termine  massimo  di  trenta  giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla  scadenza  del  termine  non  si  puo' procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale."
 8.  Ad  integrazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, qualora  l'azienda  o  ente  non  possa  mettere  a  disposizione del dirigente  il  proprio  automezzo  in  occasione  di  trasferte o per adempimenti  fuori  dell'ufficio,  il  rimborso  delle  spese  potra' avvenire  secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi  di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del  CCNL  dell'8  giugno  2000,  sara'  finanziata  dal fondo per le condizioni  di  lavoro  di  cui  all'art. 50 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza.
 9.  Con  riguardo  agli  art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli  incarichi  non puo' essere inferiore a quella contrattualmente stabilita  rispettivamente  dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata  dell'incarico  puo'  essere  piu'  breve solo nei casi in cui venga  disposta  la  revoca  anticipata per effetto della valutazione negativa  ai  sensi  e con la procedura dell'art. 30. Pertanto in tal modo  va  intesa  la  dizione  "o  per  periodo piu' breve" contenuta nell'art.  29,  comma  3. L'incarico - anche se non ne sia scaduta la durata  -  cessa  altresi'  automaticamente  al compimento del limite massimo  di eta', compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
 10.  Per  la  vigenza  del  presente  contratto  e'  confermata la clausola  contenuta  nel  comma  4,  primo alinea, penultimo periodo, dell'art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 alle seguenti condizioni:
 -  che  le  aziende ed enti abbiano formulato in via preventiva i criteri previsti nel medesimo comma 4;
 -  che  siano  state  valutate  eventuali domande di mobilita' di dirigenti  da  altre  aziende  o  enti,  in  possesso  dei  requisiti richiesti,   con   esperienza  almeno  quinquennale  nella  qualifica dirigenziale;
 -  che  il  dirigente  abbia  almeno tre anni di anzianita' nella qualifica  dirigenziale  ed  abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all'art. 26;
 -  che  prima  del  conferimento  dell'incarico  abbia conseguito idoneo  attestato  in corso di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche siano state individuate dall'azienda o ente.
 11.  A titolo di interpretazione autentica dell'art. 53 del CCNL 5 dicembre  1996  e  dell'art.  40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle  modalita'  di  composizione  della  retribuzione  di  posizione complessiva  di  ciascun  dirigente,  le  parti precisano che essa e' definita  in  azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione  di  posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo),   e'   corrisposta,  quindi,  quale  anticipazione  di  detta retribuzione   e,   pertanto,   e'  assorbita  nel  valore  economico complessivo  successivamente  attribuito  all'incarico  in  base alla graduazione   delle   funzioni,  nel  rispetto  della  disponibilita' dell'apposito   fondo.   Ne   deriva  che  alla  retribuzione  minima contrattuale  si  aggiunge  la  somma  mancante al valore complessivo dell'incarico stabilito in azienda con l'unica garanzia che il valore dell'incarico,  in  ogni  caso,  non  puo' essere inferiore al minimo contrattuale  gia'  percepito.  Si rinvia, per chiarezza, all'esempio dell'allegato n. 4.
 12. Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 40, comma 8 del CCNL  8  giugno  2000,  relativo  all'attribuzione ai dirigenti di un incarico  diverso  a  seguito  dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste   dai  vigenti  contratti  collettivi  prima  di  modificare l'incarico:
 -    obbligo   della   consultazione   delle   componenti   delle organizzazioni   sindacali  di  categoria  firmatarie  del  contratto collettivo  vigente  ai  sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C) prima della   ridefinizione   delle  dotazioni  organiche  mediante  l'atto aziendale;
 -  verifica  in contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, commi   2,  lettera  F  e  3,  delle  implicazioni  del  processo  di riorganizzazione  sulla  posizione  di  lavoro  dei  dirigenti ed, in particolare,  sugli  incarichi  loro conferiti, al fine di rinvenire, nell'ambito   degli   strumenti  contrattuali,  soluzioni  di  giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
 -  applicazione  dell'art.  30, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di  esubero  in  generale  o  di  perdita  dell'incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola "ultima" del periodo finale del comma 1 della citata disposizione e' abrogata;
 -  applicazione  del  citato  art.  30  o  dell'art.  17 del CCNL integrativo  del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lettera h) del presente contratto.
 13.  Ad integrazione dell'art. 40, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000 e  con  decorrenza  dall'entrata  in vigore del presente contratto si precisa  che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione  di  posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli art. 44 e 45, in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi indicati.
 14.  Le parti concordano che l'anzianita' complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato prevista dall'art. 11, comma  4,  lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, deve essere stata  maturata senza soluzione di continuita' quali dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
 15.  Il  comma 8, lettera b) dell'art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, e' cosi' sostituito:
 - "- tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con  rapporto  di  lavoro  ed  incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23  bis  del  d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilita' pubblico - privato  si  applica  esclusivamente  nei  casi in cui l'incarico sia conferito  da  Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali  pubblici  dei  paesi  dell'Unione  stessa  o  da  Organismi internazionali. L'incarico gia' conferito al dirigente dall'azienda o ente   che   concede   l'aspettativa   e'   sospeso   per  la  durata dell'aspettativa  e  prosegue  al  suo  rientro  a  completamento del periodo   mancante  sino  alla  valutazione.  Durante  l'assenza,  in rapporto  alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000."
 16. La disciplina dell'art. 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e' estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi.
 17.  All'art.  20  del  CCNL  10  febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
 -  al  comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte  le  seguenti parole : "e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi";
 - al comma 5, prima del punto e dopo la data "1996" sono aggiunte le  seguenti  parole:  "e l'art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000".
 18. Al termine del comma 2, dell'art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 dopo  le parole "di regola entro il mese successivo" sono aggiunte le parole "tenuto conto delle ferie maturate e non fruite".
 19. All'art. 37, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 dopo  le  parole  di  cui  all'art.  3"  vanno aggiunte le parole "ed all'art. 4" omesse per errore materiale.
 20.  L'art.  42, comma 6 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 si applica anche ai profili di assistente sociale.
 |  | Art. 25 La verifica e valutazione dei dirigenti
 
 1. La valutazione dei dirigenti - che e' diretta alla verifica del livello   di   raggiungimento   degli  obiettivi  assegnati  e  della professionalita' espressa - e' caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
 2.  Le  aziende  ed  enti,  con  gli  atti previsti dai rispettivi ordinamenti  autonomamente  assunti  in  relazione  a quanto previsto dall'art.  1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei  risultati  e,  per  l'applicazione  dell'art. 26, comma 2, anche dell'attivita'  professionale  svolta  dai dirigenti, in relazione ai programmi  e  obiettivi  da  perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie  e  strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalita'  con  le quali i processi di valutazione di cui al presente capo  - affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano  e  garantendo,  in  ogni  caso,  una  seconda  istanza di valutazione.   A  tal  fine  si  rinvia,  a  titolo  esemplificativo, all'allegato n. 5.
 3.  La valutazione avviene annualmente ed al termine dell'incarico o, comunque, per le altre finalita' indicate all'art. 26.
 4.  I  risultati  finali  della  valutazione annuale ed al termine dell'incarico  effettuata  dai  competenti organismi di verifica sono riportati   nel  fascicolo  personale.  Tutti  i  giudizi  definitivi conseguiti  dai  dirigenti  annualmente  per  le  finalita'  previste dall'art.  26,  comma  3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi  di  valutazione  delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l'acquisizione degli altri benefici previsti dall'art. 26, comma 2.
 5.  Le  aziende  adottano  preventivamente  i criteri generali che informano  i  sistemi  di  valutazione delle attivita' professionali, delle  prestazioni  e  delle  competenze  organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lett. e).  Tali  criteri  prima  della  definitiva adozione sono oggetto di concertazione  con  i soggetti di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
 6.   Le  procedure  di  valutazione  del  comma  4  devono  essere improntate ai seguenti principi:
 - a)   trasparenza   dei   criteri   usati,   oggettivita'  delle metodologie  adottate  ed  obbligo  di  motivazione della valutazione espressa;
 - b)  informazione  adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso  la  comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
 - c)  diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte del soggetto  che,  in  prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica e' chiamato a pronunciarsi;
 7.  L'oggetto  della  valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alle singole professionalita' (che, per  la  dirigenza  del  ruolo  sanitario,  riguardano anche l'area e disciplina  di  appartenenza)  ed ai relativi criteri di verifica dei risultati,   va  rapportato  alle  specifiche  procedure  e  distinte finalita'  delle  valutazioni  di  cui agli articoli successivi ed e' costituito,  in  linea  di  principio,  dagli elementi indicati negli artt.  27  e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalita' del comma 5.
 8.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati
 e delle attivita' dei dirigenti
 
 1.   Gli  organismi  preposti  alla  verifica  e  valutazione  dei dirigenti sono:
 - a) il Collegio tecnico;
 - b) il Nucleo di valutazione;
 2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
 - a)  di  tutti  i  dirigenti  alla  scadenza  dell'incarico loro conferito  in  relazione  alle  attivita'  professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
 - b)  di  tutti  i  dirigenti  di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
 - c)   dei   dirigenti  biologi,  fisici,  chimici,  psicologi  e farmacisti    con    esperienza    ultraquinquennale   in   relazione all'indennita' di esclusivita'.
 3.  Il  Nucleo  di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
 - a)  dei  risultati  di  gestione  del  dirigente  di  struttura complessa ed anche di struttura semplice;
 - b)  dei  risultati  raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli  obiettivi  affidati,  anche  ai  fini  dell'attribuzione  della retribuzione di risultato.
 4.  L'organismo  di  cui  al  comma  3  opera  sino alla eventuale applicazione  da parte dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1999.
 5.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 27 Modalita'   ed  effetti  della  valutazione  positiva  dei  risultati raggiunti
 
 1.  La  valutazione  annuale  da  parte  del nucleo di valutazione riguarda:
 - 1)  Per  i  dirigenti  di  struttura  complessa  e di struttura semplice:
 - a)  la  gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle   risorse  umane  e  strumentali  effettivamente  assegnate  in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
 - b)  ogni  altra  funzione gestionale espressamente delegata in base all'atto aziendale;
 - c)   l'efficacia   dei  modelli  gestionali  adottati  per  il raggiungimento degli obiettivi annuali;
 - 2) Per tutti gli altri dirigenti:
 - a)  l'osservanza  delle  direttive  per  il raggiungimento dei risultati in relazione all'incarico attribuito;
 - b)  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prestazionali  quali quantitativi espressamente affidati;
 - c)  l'impegno  e la disponibilita' correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
 2.  L'esito  positivo  della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata  secondo  le procedure di cui all'art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.
 3.  L'esito  positivo  delle  verifiche annuali concorre, inoltre, assieme  agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalita' previste dall'art. 26, comma 2.
 4.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 28 Modalita' ed effetti della valutazione positiva
 delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti
 
 1.  La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
 - a)  della  collaborazione  interna  e livello di partecipazione multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
 - b)  del  livello  di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attivita' e qualita' dell'apporto specifico;
 - c)  dei  risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo    all'appropriatezza    e   qualita'   delle   prestazioni, all'orientamento  all'utenza,  alle  certificazioni  di  qualita' dei servizi;
 - d)  dell'efficacia  dei  modelli  organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
 - e)  della capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i  collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttivita',  attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di  lavoro  del  personale,  dei  volumi  prestazionali nonche' della gestione degli istituti contrattuali;
 - f)  della  capacita'  dimostrata  nel  gestire  e promuovere le innovazioni  tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda  il  rispetto  dei  tempi  e  modalita'  nelle  procedure di negoziazione  del budget in relazione agli obiettivi affidati nonche' i processi formativi e la selezione del personale;
 - g)  della  capacita'  di  promuovere,  diffondere,  gestire  ed implementare  linee  guida,  protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
 - h)   delle   attivita'  di  ricerca  clinica  applicata,  delle sperimentazioni,  delle attivita' di tutoraggio formativo, di docenza universitaria  e  nell'ambito  dei programmi di formazione permanente aziendale;
 - i)  del  raggiungimento  del minimo di credito formativo di cui all'art.  16  ter,  comma  2  del  d.lgs.  502 del 1992, tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5;
 - j)  del  rispetto del codice di comportamento allegato n. 1 del presente  contratto,  tenuto  conto anche delle modalita' di gestione delle  responsabilita'  dirigenziali  e  dei  vincoli  derivanti  dal rispetto dei codici deontologici ove previsti.
 2.   L'esito  positivo  della  valutazione  affidata  al  Collegio tecnico, produce i seguenti effetti:
 - a)  per  i  dirigenti  di  struttura complessa o semplice, alla scadenza   dell'incarico  realizza  la  condizione  per  la  conferma nell'incarico  gia'  assegnato  o  per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per  gli  altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento   di   nuovi   incarichi   di  pari  o  maggior  rilievo professionale economico o di struttura semplice;
 - b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno:
 -  la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica  e  di controllo, nonche' di direzione di strutture semplici (art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio);
 - la rideterminazione:
 - 1)   per   tutti   della  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale (artt. 3, comma 1, e 4, comma 2);
 - 2)  per  i  dirigenti  biologi,  chimici, fisici, psicologi e farmacisti, della fascia di indennita' di esclusivita' immediatamente superiore (art. 5, comma 5);
 - 3)  per  i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario (esclusi quelli  nominati  nel  punto  precedente),  professionale, tecnico ed amministrativo,  della  maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 11, comma 3).
 In  ogni  caso  la retribuzione di posizione minima dei punti 1) e 3),  il cui valore e' indicato per tutti nel tempo dalle tavole degli artt.  da  37  a  40, dopo il 31 dicembre 2003 e' rideterminata nella misura  prevista  agli  artt. 44 e 45 ferma rimanendo la modalita' di finanziamento  stabilita dall'art. 8, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 - c)  per  i  dirigenti  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi e farmacisti, che hanno gia' superato il quinquennio, il passaggio alla fascia   superiore   dell'indennita'   di  esclusivita'  al  maturare dell'esperienza  professionale  richiesta  (art.  5,  comma  5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio).
 3.  Il  rinnovo,  la conferma o il conferimento degli incarichi di cui  al  comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata prevista dagli art. 28, comma 10, e 29, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000.
 4.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 29 La valutazione negativa
 
 1. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale a seguito dei distinti  e  specifici  processi  di  valutazione dell'art. 26, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio  nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
 2.  L'accertamento  della  responsabilita' dirigenziale che rilevi scostamenti  rispetto  agli  obiettivi e compiti professionali propri dei   dirigenti,   come   definiti   a  livello  aziendale,  comporta l'assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
 - a)   alla   posizione   rivestita   dal  dirigente  nell'ambito aziendale;
 - b) all'entita' degli scostamenti rilevati.
 |  | Art. 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati
 
 1.  Per  i  dirigenti  con  incarico  di  direzione  di  struttura complessa  o  semplice  previo  esperimento  della  procedura  di cui all'art.   29,   l'accertamento  delle  responsabilita'  dirigenziale rilevato  dal  nucleo  di  valutazione  seguito  delle  procedure  di verifica  annuali  in  base  ai  risultati  negativi  della  gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27, comma 1, punto 1), puo' determinare:
 - a)  perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica;
 - b)   la   revoca  dell'incarico  prima  della  sua  scadenza  e l'affidamento  di  altro  tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett.  a),  b)  o  c)  del  CCNL  8  giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con  incarico  di  direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico  comporta  l'attribuzione  dell'indennita'  di  esclusivita' della    fascia   immediatamente   inferiore   nonche'   la   perdita dell'indennita' di struttura complessa;
 - c)  in  caso  di  accertamento di responsabilita' reiterata, la revoca dell'incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione del comma 5.
 2.  Per  i  dirigenti  cui  siano conferiti gli incarichi previsti dall'art.  27,  comma  1  lett.  c)  del  CCNL  8 giugno 2000, previo esperimento   delle  procedure  dell'art.  29,  l'accertamento  delle responsabilita' dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1, punto 2, puo' determinare:
 - a)  perdita,  in  tutto  o  in  parte,  della  retribuzione  di risultato con riguardo all'anno della verifica;
 - b)  la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro tra  quelli previsti dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000 di valore  economico  inferiore  a  quello  in atto con le procedure del comma 4;
 - c) in caso di responsabilita' reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma 5.
 3.  Per  i  dirigenti  cui  siano conferiti gli incarichi previsti dall'art.  27,  comma  1,  lett.  d)  del  CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento   delle  procedure  dell'art.  29,  l'accertamento  delle responsabilita' dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1, punto 2, puo'  determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica.
 4. L'azienda o ente puo' disporre la revoca dell'incarico prevista dai  commi  1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione  della  verifica  e  valutazione  da parte del Collegio tecnico   ai  sensi  dell'art.  31,  solo  a  partire  dalla  seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor  valore  economico  e'  fatta  salva  la componente fissa della retribuzione   di   posizione   minima   contrattuale.   A  decorrere dall'entrata  in  vigore del presente contratto la nuova retribuzione di  posizione  minima  contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa,  e'  decurtabile  sino alla misura massima del 40% ai sensi degli  artt. 44 e 45. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto gia' percepito.
 5.   La   responsabilita'  dirigenziale  per  reiterati  risultati negativi  accertata  con  le  procedure  di cui ai commi precedenti e fondata  su  elementi di particolare gravita', puo' costituire giusta causa  di  recesso  da  parte  dell'azienda  nei confronti di tutti i dirigenti  destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23  del  CCNL  dell'8  giugno  2000,  come integrato dall'art. 20 del presente contratto.
 6.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 31 Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali
 svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
 
 1.  L'esito  negativo del processo di verifica e valutazione delle attivita'   professionali   svolte  dai  dirigenti  e  dei  risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico e' attuato con le procedure di cui all'art. 29.
 2.   Il   dirigente   di   struttura   complessa  che  non  superi positivamente   la   verifica  alla  scadenza  dell'incarico  non  e' confermato. Lo stesso e' mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli  professionali compresi nell'art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno   2000,   congelando   contestualmente  un  posto  vacante  di dirigente.  Il  mantenimento  in  servizio  comporta per il dirigente interessato  la  perdita  dell'indennita'  di struttura complessa ove attribuita  e  l'attribuzione  dell'indennita'  di esclusivita' della fascia immediatamente inferiore.
 3.  Nei  confronti  dei  restanti  dirigenti,  compresi quelli con incarico  di  direzione  di struttura semplice, il risultato negativo della  verifica  del  comma  1 non consente la conferma nell'incarico gia'  affidato  e  comporta  l'affidamento  di un incarico tra quelli della  tipologia  c)  dell'art.  27  del  CCNL 8 giugno 2000 di minor valore  economico  nonche'  il  ritardo  di  un  anno, per i biologi, chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti, nella attribuzione della fascia  superiore  dell'indennita' di esclusivita' di cui all'art. 5, comma  5  del  CCNL  8 giugno 2000, II biennio, ove da attribuire nel medesimo anno.
 4.  Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della  verifica  del  comma 1 al termine del quinquennio comporta per tutti il ritardo di un anno nel conferimento di un nuovo incarico tra quelli  ricompresi  nelle  tipologie  b) e c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 nonche' delle disposizioni del CCNL in pari data relativo al II biennio:
 - per tutti nell'applicazione dell'art. 4, comma 2;
 -  per  i  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti, nell'applicazione dell'art. 5, comma 5;
 -  per  i  dirigenti  dei  ruoli  sanitario  (esclusi  quelli del precedente   alinea)   professionale,   tecnico   ed   amministrativo nell'applicazione dell'art. 11, comma 3.
 5.  In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore economico,  sino  al  30  dicembre 2003, e' fatta salva la componente fissa   della   retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale.  A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente contratto la nuova retribuzione  di  posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, e' decurtabile sino alla misura massima del 40% ai  sensi  degli  artt. 44 e 45. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto gia' percepito.
 6.  Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 e', comunque, fatta salva la  facolta' di recesso dell'azienda o ente ai sensi dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
 I  dirigenti  di  cui  ai  commi  3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica  l'anno  successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi  della valutazione con riguardo alle indennita'. In presenza delle  condizioni  organizzative che lo consentono, e' fatta salva la facolta'  delle  aziende  ed  enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta  verifica,  di  conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui all'art. 27 lettera c).
 8.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 32 Norma finale del sistema di valutazione
 
 1.  Il  sistema  di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica  ed  integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34  del  CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
 |  | Art. 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti
 
 1. La struttura della retribuzione dei dirigenti dei quattro ruoli si compone delle seguenti voci:
 
 A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:
 - 1) stipendio tabellare;
 - 2)  indennita'  integrativa  speciale, confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto dall'art. 34;
 - 3) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
 - 4)  retribuzione  di  posizione minima contrattuale - di parte fissa  e  variabile - prevista dagli artt. da 37 a 40 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003,  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale unificata ai sensi degli arti. 44 e 45;
 - 5)  Assegni  personali,  ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
 
 B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:
 - 1)  retribuzione  di  posizione  - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
 - 2) indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000;
 - 3) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996;
 - 4)  retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
 - 5)  specifico  trattamento  economico  ove  in godimento quale assegno personale (art. 39, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000);
 2.   Per   i  dirigenti  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi  e farmacisti  l'indennita'  di  esclusivita'  costituisce  un  elemento distinto  della  retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
 3.  Ai  dirigenti  , ove spettante, e' corrisposto anche l'assegno per  il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
 4.  Per  le  voci  del  trattamento  economico  -  fondamentale ed accessorio - di competenza dei dirigenti dei quattro moli, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all'allegato n. 6.
 |  | Art. 34 Indennita' Integrativa Speciale
 
 A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  cessa  di essere corrisposta l'indennita'  integrativa  speciale in godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
 |  | Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003 
 1. Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto  per  i  dirigenti  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi e farmacisti  ,  a  rapporto  esclusivo  e non esclusivo, e degli altri dirigenti  del  ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo  dall'art.  35,  del  CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, e' incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio   tabellare   annuo   lordo,   per  dodici  mensilita',  e' rideterminato in € 21.141,56.
 2. Dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' incrementato:
 - di ulteriori € 81,50 lordi mensili;
 - dell'importo lordo mensile dell'indennita' integrativa speciale in  godimento,  pari  ad  €  552,53, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta.
 Dalla  stessa  data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilita', e' rideterminato in € 28.750,00.
 3.  Gli  stipendi tabellari annui lordi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 36 Indennita'
 
 1.  L'indennita'  per incarico di direzione di struttura complessa prevista  dall'art.  41  del  CCNL  8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro   ruoli   incaricati   dal  31  luglio  1999,  in  base  alle disponibilita'  dei  fondi  di  cui all'art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000,  I  e  II  biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di € 6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05.
 2.  L'indennita'  di  esclusivita' dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti rimane fissata nelle seguenti misure:
 
 - Dirigente con incarico di struttura complessa         |€|16.523,52 ---------------------------------------------------------------------
 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL| | 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza        | | professionale nel SSN superiore a 15 anni                |€|11.804,14 ---------------------------------------------------------------------
 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL| | 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza        | | professionale nel SSN tra 5 e 15 anni                    |€| 5.072,12 ---------------------------------------------------------------------
 - Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino   | | a 5                                                      |€| 1.497,73
 
 3.  Le  indennita'  di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti  e  sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 37 La retribuzione di posizione minima dei dirigenti biologi,
 chimici, fisici, psicologi e farmacisti
 con rapporto di lavoro esclusivo
 
 1.  Alla  data  del  31  dicembre  2001, per i dirigenti del ruolo sanitario  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti  con rapporto  di  lavoro  esclusivo,  la retribuzione di posizione minima contrattuale  nelle  due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella  all.  1  del  CCNL  5  dicembre  1996 relativo al II biennio economico  1996  -  1997,  tenuto  conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta cosi' fissata:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 48 DELLA G.U.  <----
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 48 DELLA G.U.  <----
 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del  comma  2  sono  attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 49 DELLA G.U.  <----
 4.  Gli  incrementi  di  cui  alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si    aggiungono,    pertanto,   alla   retribuzione   di   posizione complessivamente  attribuita indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
 5.  Il fondo dell' art. 49 e il corrispondente fondo dell'art. 52, alle  date  indicate dai commi 2 e 3 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a   ciascun   dirigente   in   relazione  alle  specifiche  posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 6.  La  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale nelle due componenti,  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima colonna della tavola del comma 3, e' corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003  e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 38 La retribuzione di posizione minima
 per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
 psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
 
 1.  Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi  e  farmacisti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro non esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti  fissa  e  variabile,  tenuto  conto  dei  tagli  previsti dall'art.  47  del  CCNL 8 giugno 2000, nonche' degli artt. 3 e 4 del CCNL  8  giugno 2000, II biennio come integrati dall'art. 37, comma 3 del  CCNL  10  febbraio  2004  (emendato  dall'art.  24, comma 19 del presente contratto), risulta cosi' fissata:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 50 DELLA G.U.  <----
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 50 DELLA G.U.  <----
 3.  A decorrere dal 1° gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del  comma  2  sono  attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 51 DELLA G.U.  <----
 4.  Gli  incrementi  di  cui  alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente  residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
 5.  Il  fondo dell'art. 49 e il corrispondente fondo dell'art. 52, alle  date  indicate dai commi 2 e 3 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a   ciascun   dirigente   in   relazione  alle  specifiche  posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 6.  La  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale nelle due componenti,  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima colonna della tavola del comma 3, e' corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003.  A  tale  data  anche  i  dirigenti  con  meno di cinque anni a rapporto  non  esclusivo  ed  assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima  per  poter  mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell'art.   4  comma  2  del  CCNL  8  giugno  2000,  II  biennio  la retribuzione  di  posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all'art. 41. Sino alla predetta data la retribuzione  di  posizione  e'  disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 39 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti
 dei ruoli tecnico e professionale
 
 1.  Alla  data  del  31  dicembre  2001, per i dirigenti del ruolo tecnico   e   professionale,  la  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale  nelle  due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella  all.  1  del  CCNL  5  dicembre  1996 relativo al II biennio economico  1996  -  1997, tenuto conto degli artt. 3, 4 e 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta cosi fissata:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 52 DELLA G.U.  <----
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 52 DELLA G.U.  <----
 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del  comma  2  sono  attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 53 DELLA G.U.  <----
 4.  Gli  incrementi  di  cui  alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si    aggiungono,    pertanto,   alla   retribuzione   di   posizione complessivamente  attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
 5.  Il  fondo dell'art. 49 e il corrispondente fondo dell'art. 52, alle  date  indicate dai commi 2 e 3 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a   ciascun   dirigente   in   relazione  alle  specifiche  posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 La   retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale  nelle  due componenti,  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima colonna della tabella  del  comma  3,  e'  corrisposta  in  tale  misura sino al 30 dicembre   2003  e,  sino  alla  predetta  data,  resta  disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 40 La retribuzione di posizione per i dirigenti
 delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
 
 1.  Alla  data  del  31  dicembre  2001,  per  i  dirigenti  delle professioni  sanitarie  e del ruolo amministrativo per i dirigenti di cui  all'art.  41  del  CCNL  integrativo  del  10  febbraio 2004, la retribuzione  di  posizione  minima contrattuale nelle due componenti fissa  e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt.  3,  4  e  11  comma  3  del  CCNL 8 giugno 2000, II biennio, e dell'art.  41,  comma  8  del  CCNL  10  febbraio  2004 risulta cosi' fissata:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 54 DELLA G.U.  <----
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 54 DELLA G.U.  <----
 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 55 DELLA G.U.  <----
 4.  Gli  incrementi  di  cui  alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si    aggiungono,    pertanto,   alla   retribuzione   di   posizione complessivamente  attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
 5.  Il  fondo dell'art. 49 e il corrispondente fondo dell'art. 52, alle  date  indicate dai commi 2 e 3 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a   ciascun   dirigente   in   relazione  alle  specifiche  posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 6.  La  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale nelle due componenti,  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima colonna della tabella  del  comma  3,  e'  corrisposta  in  tale  misura sino al 30 dicembre   2003  e,  sino  alla  predetta  data,  resta  disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
 con rapporto esclusivo. Conglobamenti
 
 1.  A  decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo,  comprensivo  della  13ª  mensilita', per i dirigenti biologi, chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti  del  ruolo sanitario con rapporto  di  lavoro  esclusivo  e  non  esclusivo  e'  fissato  in € 38.198,00 annui lordi.
 2.  A  decorrere  dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del comma 1 con  anzianita'  di  servizio  pari  o  superiore ai cinque anni, nel trattamento  economico  del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci :
 -  per  €  28.750,00  (€ 31.145,83 compresa la 13ª mensilita), lo stipendio  tabellare  annuo  dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88,  dell'intera  misura  dell'indennita'  integrativa speciale annua dell'art. 41;
 -  per € 5.578,82 (€ 6.043,73 comprensiva della 13ª mensilita) la retribuzione  di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38  con  la  corrispondente  riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49;
 -   per   €   1.008,44  la  retribuzione  di  risultato,  con  la corrispondente   riduzione  in  misura  annua  pro-capite  del  fondo dell'art. 51.
 3.  A  decorrere  dal  31  dicembre 2003, per i dirigenti biologi, chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti con rapporto esclusivo ed anzianita'  di  servizio  inferiore  a  cinque  anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
 -  per  €  28.750,00  (€ 31.145,83 compresa la 13ª mensilita), lo stipendio  tabellare  annuo di cui dell'art. 35, comma 2, comprensivo per  €  7.182,88  dell'  intera  misura  dell'indennita'  integrativa speciale annua dell'art. 37;
 -  per € 4.024,53 (€ 4.359,91 comprensiva della 13ª mensilita) la retribuzione  di posizione minima contrattuale annua dell'art. 37 con la  corrispondente  riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49;
 -   per   €   1.008,44  la  retribuzione  di  risultato,  con  la corrispondente   riduzione  in  misura  annua  pro-capite  del  fondo dell'art. 51;
 -  per  € 1.190,75 le risorse della RIA (retribuzione individuale di  anzianita)  dei  dirigenti  cessati  dal servizio che gia' dal 1° gennaio  1998  confluiscono  nel  fondo di cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno  2000,  quale anticipazione dell'incremento della retribuzione di  posizione  di  equiparazione  attribuibile  al raggiungimento del quinquennio  ai  sensi  degli  artt.  3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 -  per  €  493,07  (comprensivi  della  tredicesima mensilita) le risorse economiche regionali dell'art. 53.
 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3  per  la  quota  della  retribuzione  di  posizione  e di risultato conglobata nulla e' dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di  risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003,  essa  e' anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.
 5.  Ai  dirigenti  assunti  dal  31 dicembre 2003 e' attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
 |  | Art. 42 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti
 del ruolo tecnico e professionale. Conglobamenti
 
 1.  A  decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo,  comprensivo  della  13ª mensilita', per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale e' fissato in € 38.198,00 annui lordi.
 2.  A  decorrere  dal  31  dicembre 2003 per i dirigenti dei ruoli tecnico  e  professionale con anzianita' di servizio pari o superiore ai   cinque  anni,  nel  trattamento  economico  del  comma  1,  sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
 -  per  €  28.750,00, (€ 31.145,83 compresa la 13ª mensilita), lo stipendio  tabellare  annuo  dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88  dell'  intera  misura  dell'indennita' integrativa speciale annua dell'art. 34;
 -  per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13ª mensilita) la retribuzione  di  posizione minima contrattuale annua degli artt 39 e 40  con  la  corrispondente  riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49 e corrispondente fondo dell'art. 52;
 -   per   €   900,00   la   retribuzione  di  risultato,  con  la corrispondente   riduzione  in  misura  annua  pro-capite  del  fondo dell'art. 51 e corrispondente fondo dell'art. 52.
 3.  A  decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti del comma 1 con  anzianita'  di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico  ivi  previsto  sono  conglobate  e riassorbite le seguenti voci:
 -  per  €  28.750,00  (€ 31.145,83 compresa la 13ª mensilita), lo stipendio  tabellare  annuo  dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88  dell'intera  misura  dell'indennita'  integrativa  speciale annua dell'art. 34;
 -  per € 3.990,13 (€ 4.322,64 comprensivi della 13ª mensilita) la retribuzione  di posizione minima contrattuale annua dell'art. 39 con la  corrispondente  riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49;
 -   per   €   900,00   la   retribuzione  di  risultato,  con  la corrispondente   riduzione  in  misura  annua  pro-capite  del  fondo dell'art. 51 e corrispondente fondo dell'art. 52;
 -  per € 579,24 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianita)  dei dirigenti cessati dal servizio che gia' dal 1 gennaio 1998  confluiscono  nel  fondo  di  cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000,  quale  anticipazione  dell'incremento  della  retribuzione  di posizione   di   equiparazione  attribuibile  al  raggiungimento  del quinquennio  ai  sensi  degli  artt.  3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 -  per  €  1.250,29  (comprensivi della tredicesima mensilita) le risorse economiche regionali dell'art. 53.
 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3  per  la  quota  della  retribuzione  di  posizione  e di risultato conglobata nulla e' dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di  risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003,  essa  e' anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.
 5.  Ai  dirigenti  assunti  dal  31 dicembre 2003 e' attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
 |  | Art. 43 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti
 delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
 (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti
 
 1.  A  decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo,  comprensivo  della  13ª  mensilita',  per  i  dirigenti delle professioni  sanitarie  del  ruolo  sanitario  e per quelli del ruolo amministrativo e' fissato in € 38.198,00 annui lordi.
 2.  A  decorrere  dal  31  dicembre 2003 per i dirigenti del ruolo amministrativo  con anzianita' di servizio pari o superiore ai cinque anni,  nel  trattamento  economico  del  comma  1  sono  conglobate e riassorbite le seguenti voci:
 -  per  €  28.750,00  (€ 31.145,83 compresa la 13ª mensilita), lo stipendio  tabellare  annuo  dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88  dell'intera  misura  dell'indennita'  integrativa  speciale annua dell'art. 34;
 -  per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13ª mensilita) la retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale dell'art. 40 con la corrispondente  riduzione  in  misura  pro-capite  del fondo previsto dall'art. 52;
 -   per   €   900,00   la   retribuzione  di  risultato,  con  la corrispondente   riduzione  in  misura  annua  pro-capite  del  fondo dell'art. 51 e corrispondente fondo dell'art. 52;
 3.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2003,  per  i dirigenti delle professioni  sanitarie  e  del  molo amministrativo con anzianita' di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
 -  per  €  28.750,00  (€ 31.145,83 compresa la 13ª mensilita), lo stipendio  tabellare  annuo  dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88  dell'intera  misura  dell'indennita'  integrativa  speciale annua dell'art. 34;
 -  per € 4.300,46 (€ 4.658,83 comprensiva della 13ª mensilita) la retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale dell'art. 40 con la relativa  riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49 e dal corrispondente fondo dell'art. 52;
 -  per  €  900,00  la  retribuzione di risultato, con la relativa riduzione  in  misura  annua  pro-capite del fondo dell'art. 51 e del corrispondente fondo dell'art. 52;
 -  per € 493,09 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianita) dei dirigenti cessati dal servizio che gia' dal 1° gennaio 1998  confluiscono  nel  fondo  di  cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000,  quale  anticipazione  dell'incremento  della  retribuzione  di posizione   di   equiparazione  attribuibile  al  raggiungimento  del quinquennio  ai  sensi  degli  artt.  3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 -  per  €  1.000,24 (comprensivi della tredicesima mensilita), le risorse economiche regionali dell'art. 53.
 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3  per  la  quota  della  retribuzione  di  posizione  e di risultato conglobata nulla e' dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di  risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003,  essa  e' anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.
 5.  Ai  dirigenti  dei  ruoli  di  cui  al  comma 1 assunti dal 31 dicembre  2003  e'  attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
 |  | Art. 44 La retribuzione di posizione minima contrattuale dei   dirigenti   dei   quattro   ruoli   dal   31   dicembre   2003.
 Rideterminazione
 
 1.  A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima  contrattuale  del  comma  3  degli  artt.  37,  39  e 40, dei dirigenti  dei  quattro moli, residua dopo l'applicazione degli artt. da  41  a 43, unificata nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole:
 ---->   VEDERE TABELLE ALLE PAGG. 60-61 DELLA G.U.  <----
 2.  Alla  retribuzione  minima  contrattuale  di  cui  al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente  gia'  attribuita  o da attribuire ai sensi del comma 4 degli artt. 37, 39 e 40.
 3.  La  retribuzione  di  posizione  minima  di  cui al comma 1 e' garantita  al  dirigente  in  caso  di  mobilita' o trasferimento per vincita  di  concorso  o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502  del  1992.  Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo,  la  retribuzione  di posizione minima di cui al comma 1 puo' essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
 4.  Nei  confronti  dei  dirigenti  dei  quattro ruoli con meno di cinque anni (ai quali - dopo l'applicazione degli artt. 41, 42 e 43 - non   e'   piu'   corrisposta  la  retribuzione  minima  contrattuale conglobata  nello  stipendio) al compimento del quinquennio, ai sensi dell'art.  4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione  positiva,  si  attribuisce  la retribuzione di posizione minima  contrattuale prevista per il dirigente equiparato fatti salvi i  piu'  favorevoli  effetti dell'art. 28 nonche' la precisazione del comma 5 per i dirigenti delle tavole B) e C).
 5.  Per  i dirigenti indicati nelle tavole B) e C) del comma 1 con oltre  cinque  anni  di servizio, la retribuzione di posizione minima contrattuale   ivi   prevista  e'  gia'  comprensiva  dell'incremento indicato  nell'art.  11,  comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, senza  ulteriore  rideterminazione  da  parte  delle  aziende.  Fermo restando  il valore complessivo della retribuzione di posizione delle tavole B) e C) del comma 1, il predetto incremento a decorrere dal 31 dicembre  2003 e' comunque fissato in € 1.601,02 e conserva la natura e le finalita' previste dal medesimo art. 11.
 6.  La  retribuzione  minima unificata di cui presente articolo e' lorda,  fissa e ricorrente ed e' corrisposta mensilmente nella misura di  1/12.  Nel  corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 7.  A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo il  31  dicembre  2003,  qualora  altre  norme contrattuali in vigore citino   la   retribuzione  minima  nelle  due  componenti,  fissa  e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
 |  | Art. 45 La retribuzione di posizione minima contrattuale per
 i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi
 e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
 dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione.
 
 1.  A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima  contrattuale  di  cui  all'art.  38,  comma  3, dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti gia' con rapporto di lavoro  non  esclusivo,  residua dopo l'applicazione dell'art. 41, e' unificata  e direttamente attribuibile dall'azienda o ente nel valore indicato  nell'ultima  colonna  delle seguenti tavole nelle quali non viene  piu'  riportato  il dirigente con meno di cinque anni ai sensi dell'art. 38, comma 6:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 63 DELLA G.U.  <----
 2.  Alla  retribuzione  minima  contrattuale  di  cui  al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente gia' attribuita e residua di cui all'art. 38, comma 4.
 3.  La retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente da  attribuire dopo il primo inquadramento, per gli effetti dell'art. 28  in  caso  di conferimento di incarico di maggior valore economico deve  essere  sempre  ridotta  del  50% del proprio valore originario (vedere allegato 7 p. 3).
 4. La retribuzione di posizione minima del comma 1 e' garantita al dirigente  in  caso  di  mobilita'  o  trasferimento  per  vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora  alla  valutazione  negativa  ai sensi dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo, la  retribuzione  di  posizione  minima di cui al comma 1 puo' essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
 5.  Ai  dirigenti  a  rapporto  esclusivo  che, a decorrere dal 1° gennaio  2005,  (data  di  concreta  applicazione della legge 138 del 2004)  optino  per  il  rapporto  di  lavoro non esclusivo compete la retribuzione  di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 gia' decurtata   con  il  presente  articolo  senza  ulteriori  interventi contabili  da  parte  delle  aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere  nei confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del 50%  della  retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000.
 6.  Esclusivamente  nel  caso  di  mantenimento  dell'incarico  di struttura  semplice  o  complessa al dirigente che eserciti l'opzione del  comma  5,  gli  equilibri  ottenuti nell'attribuzione del valore degli  incarichi,  a  parita'  di  funzioni e rapporto di lavoro, per compensare  la  diversa retribuzione di posizione minima contrattuale di  provenienza,  sono  raggiunti  sulla  base  dell'esempio  di  cui all'allegato  n.  7  punto 3, secondo caso, attuando una decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale che garantisca il predetto equilibrio.
 7.  Al  dirigente  neo assunto che dal 1° gennaio 2005 opti per il rapporto  di  lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione e di risultato. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000,  II biennio, si attribuisce la retribuzione minima contrattuale prevista  per  il dirigente equiparato, fatti salvi i piu' favorevoli effetti dell'art. 28.
 8.  La  retribuzione  minima unificata di cui presente articolo e' lorda,  fissa e ricorrente ed e' corrisposta mensilmente nella misura di  1/12.  Nel  corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 9.  A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo il  31  dicembre  2003,  qualora  altre  norme contrattuali in vigore citino  la  retribuzione  di  posizione  minima nelle due componenti, fissa   e   variabile,   questa   si  deve  intendere  riferita  alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
 |  | Art. 46 Norma per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
 psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro
 a tempo parziale mantenuti ad esaurimento
 
 1. Nei confronti dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e  farmacisti  che  hanno  optato per il mantenimento del rapporto di lavoro  a  tempo  parziale  in  atto all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno  2000,  il  trattamento  economico  complessivo  previsto  dal presente  contratto  e'  decurtato in proporzione del part time a suo tempo convenuto con l'azienda o ente, ai sensi dell'art. 13.
 2.  L'orario concordato per il part time dei dirigenti del comma 1 non puo' essere rideterminato se non con il ritorno all'orario unico, con  rapporto  di  lavoro  esclusivo o non esclusivo, in applicazione dell'art.  48  del  CCNL  8  giugno  2000 e dell'art. 54 del presente contratto.
 3.  Al  fine del comma 2, gli incrementi del fondo di cui all'art. 49   comma   4,  avvengono  in  misura  intera  ma  sono  corrisposti proporzionalmente  al  part  time  e  per  la parte eccedente vengono temporaneamente accantonati nel medesimo fondo.
 |  | Art. 47 Indennita' per turni notturni e festivi
 
 1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  l'indennita' per lavoro notturno   dei   dirigenti  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi  e farmacisti  di  cui  all'art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 e' rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
 2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  l'indennita' per lavoro festivo dei dirigenti di cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004  e'  rideterminata  in  €  17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella misura  intera,  e  in  € 8,91 (pari a L. 17.250) lordi, nella misura ridotta.
 |  | Art. 48 Effetti dei benefici economici
 
 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei  Capi  da  I  a  VI  del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima  mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di quiescenza, normale   e   privilegiato,   sull'indennita'   premio  di  servizio, sull'indennita'  alimentare di cui all'art. 19, sull'equo indennizzo, sulle  ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonche' alle seguenti voci retributive:
 -  del  CCNL  8  giugno  2000:  indennita'  dell'art. 38; assegni personali  dell'art.  39,  comma  1  data la loro natura stipendiale; indennita' dell' art. 41;
 -  del  CCNL  8  giugno  2000,  II  biennio economico: artt. 3, 4 retribuzione  minima  contrattuale; art. 5 indennita' di esclusivita' per  i  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi e farmacisti; art. 11, comma  3, come interpretato dall'art. 37 comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamate   nel   presente   articolo.  Agli  effetti dell'indennita'  premio  di  servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale.
 |  | Art. 49 Fondo per la retribuzione di posizione,
 equiparazione, specifico trattamento e per l'indennita'
 di direzione di struttura complessa
 
 1.  I fondi previsti, rispettivamente, dagli artt. 50 e 8, commi 2 e  3  dei  CCNL  8  giugno 2000, I e II biennio, per il finanziamento della   retribuzione   di   posizione,  dello  specifico  trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico  di  direzione  di  struttura complessa, sono confermati. Il loro  ammontare  e' quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione  di  anno  degli  incrementi  previsti  a  tale  scadenza ivi compresi  quelli  disposti  dall'art.  36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
 2.  Sono  di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:
 - comma 2 lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del presente contratto; lettere c), d), e). La lettera b) non e' piu' applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo;
 -  comma  3, lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del presente contratto; lettere b) e d). La lettera c) non e' piu' applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo;
 - commi 4, 5, 7 e 8;
 -  il  comma  6  e'  disapplicato  in  quanto ha esaurito i propri effetti.
 3.  Sono  di  seguito indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
 -  comma 2, primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma  1  lettera  c)  del  presente  contratto; lettera b), c) e d); secondo  capoverso:  lettera d); le lettere a), b) e c) non sono piu' applicabili  in  quanto  comprese  nel consolidamento del fondo o per aver esaurito gli effetti;
 -  comma  3 primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma  1  lettera  c) del presente contratto; lettera b), c); secondo capoverso:  le  lettere  a),  b)  non sono piu' applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo; terzo capoverso.
 4.  A decorrere dall' 1 gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 i fondi sono integrati con le modalita' previste dalle seguenti norme:
 -  dall'art.  37,  comma  4,  per  i  dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo;
 -  dall'art.  38,  comma  4,  per  i  dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo;
 - dall'art. 39, comma 4 per i dirigenti dei ruoli professionale e tecnico;
 -  dall'art. 40, comma 4 per i dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni sanitaria (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004);
 - dall'art. 46, comma 3.
 5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti  dall'art.  41  il fondo del comma 1 previsto per i biologi, chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti  con  rapporto  di lavoro esclusivo  e  non  esclusivo  e'  decurtato - per ciascun dirigente - degli  importi  annui  pro-capite  della  retribuzione  di  posizione previsti  nei dei commi 2 e 3 dell'articolo medesimo. Analogamente si procede  per  il secondo fondo previsto per tutti gli altri dirigenti ai  sensi  dei  commi 2 e 3 degli artt. 42 e 43. Dalla medesima data, inoltre,  entrambi  i fondi del comma 1 sono altresi' decurtati degli importi  della  rispettiva RIA utilizzati per i dirigenti con meno di cinque  anni  di  cui  al comma 3 degli artt. 41, 42 e 43. Ove a tale data  la  RIA  disponibile in ciascuna azienda nei predetti fondi non sia  sufficiente, la decurtazione avverra' sulla medesima voce che si rendera' disponibile nei successivi esercizi.
 6.  Dal  1°  gennaio  2005,  in  caso  di  passaggio dei dirigenti biologi,  chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti dal rapporto di lavoro  esclusivo  a  quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili  per  effetto  dell'applicazione dell'art. 12 e dell'art. 45,  rimangono  accreditate  al  fondo  di loro pertinenza per essere utilizzate  prioritariamente  per i fini del comma 3 in aggiunta alla RIA  ove  carente,  ovvero, in caso di ulteriore avanzo a consuntivo, nel  fondo  della  retribuzione  di  risultato. In caso di ritorno al rapporto  esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 54, comma 2.
 |  | Art. 50 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 
 1.  Nulla  e'  innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt.  51  e 9, comma 1 dei CCNL, dell'8 giugno 2000, I e II biennio, per  il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalita' del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilita'.  Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2001.
 2.  Sono,  pertanto,  confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1.
 3. Con valenza per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e  farmacisti, il fondo del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, e'  incrementato  complessivamente di € 11,22 mensili per dodici mesi al  netto  degli  oneri riflessi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001. Il predetto importo e' utilizzato come segue:
 - a) € 0,93 mensili (art. 47 del presente contratto);
 - b)  €  10,29 mensili da destinare, all'interno del fondo per le condizioni  di  lavoro, alla quota parte prevista per il compenso del lavoro  straordinario.  Tale  ultimo  incremento  e'  temporaneamente destinato  a  detto fondo sino alla stipulazione del CCNL relativo al II  biennio  economico  2004 - 2005 che ne stabilira' l'utilizzazione definitiva  anche al fine di una diversa remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell'art. 16, comma 5.
 4. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche  regionali  indicate  nell'art.  53,  tenuto  conto  della flessibilita' di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
 5.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, e' fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del  30%,  e' pari ad € 21,60 ed, in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, e' pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate  sino all'entrata in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
 |  | Art. 51 Fondo per la retribuzione di risultato
 e per la qualita' della prestazione individuale
 
 1.  L'art.  52,  commi  1  e  2 e l'art. 9 comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 previsto per la retribuzione di risultato e per il premio della  qualita'  della  prestazione  individuale  per i dirigenti dei quattro  ruoli  sono  confermati.  L'ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare  le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5  lettere  a)  e  b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalita' di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2002.
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, dell'art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati:
 - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8;
 -  il  comma  7  avendo  prodotto i propri effetti nel II biennio economico e' disapplicato.
 Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4.
 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli artt. 41, 42 e 43, il fondo e' decurtato degli importi annui  pro-capite  della  retribuzione  di  risultato  utilizzata per ciascun  dirigente  dei quattro ruoli indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo alinea.
 4.  In  caso  di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi  e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo,  le  risorse  che si rendono disponibili per effetto della totale   decurtazione   della  retribuzione  di  risultato  ai  sensi dell'art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.
 |  | Art. 52 Fondi per la dirigenza delle professioni
 sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
 della prevenzione e della professione ostetrica.
 
 1.  Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 comma 9 e seguenti e 42,  comma  2  del CCNL 10 febbraio 2004, per la formazione dei fondi della  dirigenza  del  ruolo  sanitario appartenente alle professioni sanitarie  infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione, della prevenzione  e  della  professione ostetrica si applicano le medesime regole   degli   artt.  49,  50  e  51  per  i  dirigenti  dei  ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.
 |  | Art. 53 Risorse economiche regionali
 
 1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2003, al fine di dare attuazione agli  artt.  41,  42,  43  e 50, le Regioni mettono a disposizione, a livello  nazionale,  complessivamente  risorse  economiche  pari allo 0,32% del monte salari 2001.
 2. Tali risorse sono cosi' utilizzate:
 - a)  dirigenti  biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti (per  i  quali  lo  0,32  e'  equivalente  complessivamente a € 15,47 mensili  pro-capite  per  dirigente  in servizio al 31 dicembre 2001) nella  misura  di  € 11,22 per le finalita' dell'art. 50 e per € 4,25 mensili  sul  trattamento  economico  fondamentale  da  imputare  sul relativo capitolo di bilancio dell'azienda o ente;
 - b)   dirigenti   delle   professioni   sanitarie,   del   ruolo professionale,  tecnico  ed  amministrativo  (per  i quali lo 0,32 e' equivalente a € 13,04 mensili pro-capite per dirigente in servizio al 31  dicembre 2001) tutto per il trattamento economico fondamentale da imputare sul relativo capitolo di bilancio delle aziende o enti.
 3.  Entro  trenta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti:
 -  per  il trattamento economico fondamentale, calcolandole sulla base  della  misura  pro  capite  espressamente  prevista per ciascun dirigente  dagli  artt.  41,  42  e  43  ed  erogandone, comunque, il relativo  importo  ai  dirigenti  interessati  dal  31 dicembre 2003, decorrenza fissata per il nuovo stipendio tabellare;
 - per l'applicazione dell'art. 50. In questo caso l'ammontare del finanziamento  aggiuntivo si ottiene applicando il sistema di calcolo per  dirigente  previsto  dalla  citata  norma  ed al suo interno, le Regioni possono disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi previsti  sempre nel rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1.
 |  | Art. 54 Norma finale
 
 1.  Le  parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative  alla  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di  lavoro  non esclusivo si fa riferimento all'incarico di struttura complessa  o  semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo   detta   voce   retributiva   la   risultante   della  prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo  il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale e' stata  decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorche' non piu' legata agli incarichi di struttura di cui  sopra  che,  permanendo  la  scelta  del  rapporto di lavoro non esclusivo,  sono  stati  -  a suo tempo - revocati. Di qui la dizione "gia' incarico" di struttura complessa o semplice.
 2.  L'eventuale  nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non   ripristina  la  situazione  di  incarico  preesistente  con  la correlata  retribuzione  di  posizione,  circostanza  che,  ai  sensi dell'art.   48   del   CCNL   8   giugno  2000,  si  puo'  verificare successivamente  secondo  le  vigenti  procedure  contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
 3.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, data di concreta applicazione della  legge  138  del  2004, la possibilita' di passare dal rapporto esclusivo  a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all'art. 12 ed alla presente norma.
 |  | Art. 55 Conferme
 
 1.  Nelle  parti  non  modificate  o  integrate o disapplicate dal presente  contratto,  restano  confermate  tutte  le  norme dei sotto elencati  contratti  ivi  comprese  in  particolare  le  disposizioni riguardanti  l'orario di lavoro e l'orario notturno nonche' l'art. 63 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000:
 -  CCNL  del  5 dicembre 1996, quadriennio 1994-1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
 -  CCNL  del  5  dicembre  1996, relativo al II biennio economico 1996-1997;
 - CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
 - CCNL integrativo del 1° luglio 1997;
 - CCNL integrativo del 5 agosto 1997;
 -  CCNL  8  giugno  2000,  quadriennio  1998-2001  per  la  parte normativa e I biennio 1998-1999 per la parte economica;
 -  CCNL  8  giugno  2000,  II  biennio  2000-2001  per  la  parte economica;
 -  CCNL  integrativo  del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda  i  destinatari,  anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del 2004;
 -  CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a)  del CCNL 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5 dicembre 1996;
 - CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
 |  | Art. 56 Disapplicazioni
 
 1.  Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.
 2.  Le  parti  si danno atto che la correzione di eventuali errori materiali avverra' a cura dell'Aran previo protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
 
 N.B.:  sostituisce  il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre
 1996
 (pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
 |  | ALLEGATO 1 Codice    di    comportamento    dei   dipendenti   delle   pubbliche amministrazioni
 (Decreto 28 novembre 2000)
 
 Articolo 1
 Disposizioni di carattere generale
 
 1.  I  principi  e  i  contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e imparzialita',   che   qualificano   il  corretto  adempimento  della prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
 2.  I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3,  del  decreto  legislativo  165  del 2001, al coordinamento con le previsioni  in materia di responsabilita' disciplinare. Restano ferme le  disposizioni  riguardanti  le  altre forme di responsabilita' dei pubblici dipendenti.
 3.  Le  disposizioni  che  seguono trovano applicazione in tutti i casi  in  cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque  per  i  profili  non  diversamente  disciplinati da leggi o regolamenti.  Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni  degli  articoli  3  e seguenti possono essere integrate e specificate  dai  codici  adottati  dalle  singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.
 Articolo 2
 Principi
 
 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di  servire  esclusivamente  la  Nazione con disciplina ed onore e di rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita' dell'amministrazione.   Nell'espletamento   dei  propri  compiti,  il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
 2.  Il  dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di  evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni,  anche solo apparenti, di conflitto di interessi.  Egli  non  svolge  alcuna  attivita' che contrasti con il corretto  adempimento  dei  compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
 3.  Nel  rispetto  dell'orario  di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu' semplice ed efficiente  nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai propri compiti.
 4.  Il  dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per  ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
 5.  Il  comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un   rapporto   di   fiducia  e  collaborazione  tra  i  cittadini  e l'amministrazione.  Nei  rapporti  con  i cittadini, egli dimostra la massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce  l'accesso  degli  stessi  alle  informazioni a cui abbiano titolo  e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie   e   informazioni   necessarie  per  valutare  le  decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
 Il  dipendente  limita  gli  adempimenti  a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando, comunque,  lo  svolgimento,  da  parte dei cittadini, delle attivita' loro  consentite,  o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione  delle  funzioni  tra  Stato  ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e  dei  compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.
 Articolo 3
 Regali e altre utilita'
 
 1.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta, neanche  in  occasione  di  festivita', regali o altre utilita' salvo quelli  d'uso  di  modico  valore,  da  soggetti che abbiano tratto o comunque  possano  trarre  benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.
 2.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta, regali  o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto  grado.  Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un sovraordinato  o  a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
 Articolo 4
 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
 
 1.   Nel   rispetto   della  disciplina  vigente  del  diritto  di associazione,  il  dipendente  comunica  al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non  riservato,  i  cui  interessi  siano coinvolti dallo svolgimento dell'attivita'  dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
 2.  Il  dipendente  non  costringe  altri dipendenti ad aderire ad associazioni  ed  organizzazioni,  ne'  li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
 Articolo 5
 Trasparenza negli interessi finanziari
 
 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli  abbia  avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi  parenti  entro  il  quarto  grado  o conviventi, abbiano ancora rapporti  finanziari  con  il  soggetto  con  cui ha avuto i predetti rapporti  di  collaborazione;  b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano  con  soggetti  che  abbiano  interessi  in  attivita' o decisioni  inerenti  all'ufficio,  limitatamente  alle pratiche a lui affidate.
 2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere  le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari  che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado  o  affini  entro  il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano attivita'  politiche,  professionali  o  economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano coinvolte  nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in materia di affari generali  e  personale,  egli  fornisce  ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
 Articolo 6
 Obbligo di astensione
 
 1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione di decisioni  o  ad  attivita'  che possano coinvolgere interessi propri ovvero:  di  suoi  parenti  entro  il  quarto  grado o conviventi; di individui  od  organizzazioni  con cui egli stesso o il coniuge abbia causa  pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,  curatore, procuratore  o  agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,  societa'  o  stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente  o  dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui  esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
 Articolo 7
 Attivita' collaterali
 
 1.    Il    dipendente    non    accetta   da   soggetti   diversi dall'amministrazione  retribuzioni  o  altre utilita' per prestazioni alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
 2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di collaborazione con individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.
 3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
 Articolo 8
 Imparzialita'
 
 1.  Il  dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
 2.  Il  dipendente  si attiene a corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi superiori.
 Articolo 9
 Comportamento nella vita sociale
 
 1.   Il   dipendente   non   sfrutta   la  posizione  che  ricopre nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere,  di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
 Articolo 10
 Comportamento in servizio
 
 1.  Il  dipendente,  salvo  giustificato  motivo,  non ritarda ne' affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
 2.  Nel  rispetto  delle  previsioni  contrattuali,  il dipendente limita   le  assenze  dal  luogo  di  lavoro  a  quelle  strettamente necessarie.
 3.   Il  dipendente  non  utilizza  a  fini  privati  materiale  o attrezzature  di  cui  dispone  per  ragioni  di  ufficio. Salvo casi d'urgenza,  egli  non  utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze  personali.  Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione  se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee all'amministrazione.
 4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a  titolo  personale, utilita' spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
 Articolo 11
 Rapporti con il pubblico
 
 1.  Il  dipendente  in  diretto  rapporto  con  il pubblico presta adeguata   attenzione   alle   domande  di  ciascuno  e  fornisce  le spiegazioni  che  gli  siano  richieste  in  ordine  al comportamento proprio  e  di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a  cui  sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro da  svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti  con  i  cittadini  e  risponde  sollecitamente  ai loro reclami.
 2.   Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  Il dipendente tiene informato  il  dirigente  dell'ufficio  dei  propri  rapporti con gli organi di stampa.
 3.  Il  dipendente  non prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio' possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialita'.
 4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre comunicazioni   il   dipendente   adotta   un   linguaggio  chiaro  e comprensibile.
 5.  Il  dipendente  che  svolge la sua attivita' lavorativa in una amministrazione  che  fornisce  servizi  al pubblico si preoccupa del rispetto   degli   standard   di  qualita'  e  di  quantita'  fissati dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si preoccupa  di  assicurare  la continuita' del servizio, di consentire agli  utenti  la  scelta  tra  i  diversi erogatori e di fornire loro informazioni  sulle  modalita'  di  prestazione  del  servizio  e sui livelli di qualita'.
 Articolo 12
 Contratti
 
 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne' corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
 2.  Il  dipendente  non  conclude, per conto dell'amministrazione, contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in  cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle attivita' relative all'esecuzione del contratto.
 3.  Il  dipendente  che  stipula  contratti  a  titolo privato con imprese  con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  ed assicurazione, per conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per  iscritto il dirigente dell'ufficio.
 4.  Se  nelle  situazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 si trova il dirigente,  questi  informa  per  iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
 Articolo 13
 Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
 
 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo  tutte  le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei  risultati  conseguiti  dall'ufficio  presso  il  quale  prestano servizio.  L'informazione  e'  resa  con  particolare  riguardo  alle seguenti   finalita':   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita' dell'ufficio;  qualita'  dei servizi prestati; parita' di trattamento tra  le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,  specie  per gli utenti disabili; semplificazione e celerita' delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle   procedure;   sollecita   risposta   a   reclami,   istanze  e segnalazioni.
 |  | ALLEGATO N. 2 
 In  riferimento  all'art.  16,  in  attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attivita' connesse  alla  continuita'  assistenziale  ed  urgenza/emergenza, le parti   si  danno  atto  che  la  guardia  di  unita'  operativa  (ex divisionale)  dovrebbe  essere  prevista  per  la  parte afferente il presente  contratto, nel laboratorio analisi e radiodiagnostica degli ospedali  sede  di  dipartimento  di  urgenza  ed emergenza di I e II livello.
 Il  servizio  di guardia istituito per aree funzionali omogenee ex interdivisionale  puo'  essere  previsto  solo per aree che insistono sulla  stessa  sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono  essere  distribuiti  in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.
 Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per  la  razionalizzazione  ed  ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all'applicazione degli artt. 17 e 18.
 |  | ALLEGATO  N.  3 (N.B.: sostituisce l'allegato n. 3 CCNL 5 dicembre 1996) ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 80 DELLA G.U.  <----
 |  | ALLEGATO N. 4 
 In  relazione  all'art.  24,  comma  11,  si propone un esempio di attribuzione  della  retribuzione  di  posizione complessiva definita dopo  la  graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un dirigente gia' di struttura complessa al 5 dicembre 1996  ed  un altro dirigente gia' ex X livello qualificato incaricato di  struttura  complessa  nel  settembre  2000 (cioe' successivamente all'entrata  in  vigore  dell'art.  39  del  CCNL  8 giugno 2000) con graduazione  delle  funzioni  portata  a  termine  dall'azienda  il 1 gennaio  2001. L'esempio e' riportato in milioni di lire, trattandosi di  interpretazione  autentica  che retroagisce a periodo antecedente l'entrata in vigore dell'euro.
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 81 DELLA G.U.  <----
 Dall'esempio si evince che:
 
 -  la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31  dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 - II biennio) e' assorbita nel valore complessivo dell'incarico risultante dalla  graduazione  delle  funzioni  (nell'esempio  si  ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso  ma  ne  costituisce  una  parte  anticipatamente attribuita dal contratto;
 -  la  cosiddetta  variabile aziendale puo' essere corrisposta in misura  diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi  il  nuovo  come  una  promozione,  un  tempo ottenuta mediante  il  concorso  e,  nell'attuale  sistema di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico;
 -  l'unica  garanzia  riguardante  la  retribuzione  di posizione minima  contrattuale  e'  che il valore complessivo dell'incarico non puo'   scendere   al  di  sotto  di  essa.  Nell'esempio  citato,  la graduazione  delle  funzioni non avrebbe potuto determinare un valore complessivo  dell'incarico  di  struttura  complessa  inferiore  a L. 22.404.000   mantenendo,  ad  es.,  la  differenza  come  assegno  ad personam.  In  tal  caso  il dirigente proveniente dalla posizione di incarico  sottostante  avrebbe  guadagnato  solo L. 4.084.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente gia' di struttura complessa;
 -   nella   determinazione   della  retribuzione  complessiva  di posizione si deve tener conto della disponibilita' del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale.
 |  | ALLEGATO N. 5 
 Con  il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di  valutazione  di  cui  agli  articoli  da  25  a 32 e' ispirato al principio:  della  diretta  conoscenza dell'attivita' del valutato da parte   dell'organo  proponente  (valutatore  di  I  istanza);  della approvazione  o  verifica  della  valutazione  da  parte  dell'organo competente  (valutatore  di  II  istanza);  della  partecipazione  al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio.
 Per  consentire  alle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere di dare omogenea  attuazione agli articoli citati, le parti - con riferimento agli  organismi  di  verifica  di  cui all'art. 26, comma 2, a titolo meramente   esemplificativo,   ritengono   che  siano  deputati  alla valutazione:
 
 A) dei dirigenti:
 -  in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la  quale  gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice  di  livello  dipartimentale  o  assimilata,  i titolari del dipartimento o della struttura assimilata;
 -  in  seconda  istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
 
 B) dei dirigenti di struttura complessa:
 -  in  prima  istanza,  nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti   di  assegnazione.  Per  i  servizi  del  territorio  o afferenti  ai  ruoli  professionale,  tecnico  ed  amministrativo, il direttore  del  dipartimento  ove costituito ovvero il titolare della struttura  assimilata  di  assegnazione. In mancanza dell'istituzione dei  dipartimenti,  la  valutazione  e' effettuata dal titolare della struttura   direttamente  sovraordinata  secondo  i  rispettivi  atti aziendali di organizzazione;
 -  in  seconda  istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
 
 C) dei direttori di dipartimento o struttura assimilata:
 -  in  prima  istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui  delegato  secondo le modalita' stabilite negli atti aziendali di organizzazione;
 -  in  seconda  istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
 
 L'individuazione  dei  soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi  dalle  aziende  e'  affidata  agli  atti  di  organizzazione adottati  ciascuno  secondo  i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore e' costituito dal Collegio tecnico.
 Il  collegio  tecnico  dovra' dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento  diretto,  tra  l'altro, alla soluzione di alcuni casi, quali,   ad  esempio,  l'astensione  -  da  parte  del  direttore  di dipartimento  componente  del Collegio tecnico - dalla valutazione di un  dirigente  gia' da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero  chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi  un  dirigente  -  direttore  di dipartimento e di struttura complessa - componente del collegio tecnico.
 Per  dare  attuazione all'art. 26, comma 3, le parti ritengono che siano  deputati  alla  valutazione  il  nucleo  di  valutazione  o il servizio  di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i   rispettivi  regolamenti,  nel  rispetto  dei  principi  riportati all'inizio del presente allegato.
 |  | ALLEGATO N. 6 
 Voci del trattamento economico fondamentale
 ed accessorio spettante ai dirigenti
 al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro
 
 TAVOLA 1
 
 A)  Dirigenti  a rapporto esclusivo (Biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi)
 
 DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 Assegno  personale  (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99)
 Retribuzione  posizione  minima,  parte fissa e variabile (tabelle all. 1 CCNL 5.12.96, II biennio)
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione  posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96).
 Retribuzione  per  particolari  condizioni  lavoro,  ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Indennita' incarico di  struttura complessa (art. 41 CCNL 8.6.2000 per gli incaricati dal 31.7.99)
 Specifico  trattamento  economico  (art.  39  CCNL  8 giugno 2000) assegno   personale   per   dirigenti  di  II  livello  con  incarico quinquennale al 30.7.99, se in godimento
 
 ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
 
 Indennita'  di  esclusivita'  (art.  5  CCNL  8.6.2000, II biennio economico)
 Vedi nota conclusiva di Tavola 4
 
 DIRIGENTI
 
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione  posizione  minima,  parte fissa e variabile (tabelle all.  1  CCNL  5.12.96,  II  biennio,  integrate  da artt. 3 e 4 CCNL 8.6.2000, II biennio)
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 
 Retribuzione  posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione  di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari  condizioni  lavoro,  ove  spettante  (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 
 ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
 Indennita'  di  esclusivita'  (art.  5  CCNL  8.6.2000, II biennio economico)
 
 SEGUE ALLEGATO N. 6
 
 Voci   del   trattamento   economico  fondamentale  ed  accessorio spettante  ai  dirigenti  al  31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro
 TAVOLA 2
 
 B)   Dirigenti   a   rapporto  non  esclusivo  (Biologi,  chimici, farmacisti, fisici, psicologi)
 
 DIRIGENTI GIA' DI STRUTTURA COMPLESSA
 
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 Assegno  personale  (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99)
 Retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.  1  CCNL  5.12.96,  II biennio) ridotte rispettivamente ai sensi dell'art. 47, comma 1, del CCNL 8.6.2000
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione  posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art.  40  CCNL  8  giugno  2000), ridotta del 50% (art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione   per   le  particolari  condizioni  di  lavoro,  ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 
 DIRIGENTI
 
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione  di posizione minima, parte fissa e variabile ridotte rispettivamente ai sensi dell'art. 47, comma 1, del CCNL 8.6.2000
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione  posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art.  40  CCNL  8  giugno  2000), ridotta del 50% (art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione   per   le  particolari  condizioni  di  lavoro,  ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 Al  dirigente gia' di struttura complessa a rapporto di lavoro non esclusivo non competono:
 - la retribuzione di risultato;
 -  lo specifico trattamento economico quale assegno personale per i  dirigenti di II livello gia' ad incarico quinquennale al 30 luglio 1999 - ove in godimento;
 - l'indennita' incarico di struttura complessa per gli incaricati dal 31 luglio 1999.
 Al  dirigente a rapporto non esclusivo non compete la retribuzione di risultato.
 Ad  entrambe  le  categorie  di  dirigenti  non compete l'elemento distinto   della   retribuzione  rappresentato  dalla  indennita'  di esclusivita'.
 Vedi nota conclusiva di Tavola 4
 
 SEGUE ALLEGATO N. 6
 Voci   del   trattamento   economico  fondamentale  ed  accessorio spettante  ai  dirigenti  al  31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro
 
 TAVOLA 3
 
 C)   Dirigenti  amministrativi,  professionali,  tecnici  e  delle professioni     sanitarie,    infermieristiche,    tecniche,    della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
 
 DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA .br,
 
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione  posizione  minima,  parte fissa e variabile (tabelle all. 1 CCNL 5.12.96, II biennio e art. 11, comma 3, CCNL 8.6.2000, II biennio economico)
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione  posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96)
 Retribuzione  per  particolari  condizioni  lavoro,  ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 Indennita'  incarico di struttura complessa (art. 41 CCNL 8.6.2000 per gli incaricati dal 30.12.99)
 
 DIRIGENTI
 
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione  posizione  minima,  parte fissa e variabile (tabelle all.  1  CCNL  5.12.96,  II  biennio,  integrate  da artt. 3 e 4 CCNL 8.6.2000,  II  biennio  ed  art.  11,  comma  3,  medesimo  CCNL, ove spettante)
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 
 Retribuzione  posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione  di  risultato  (art.  62  CCNL 5.12.96) Retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 Vedi nota conclusiva di Tavola 4
 
 SEGUE ALLEGATO N. 6
 
 TAVOLA 4
 
 Nota conclusiva valida per tutte le precedenti tavole n. 1, 2 e 3
 -  Gli assegni personali spettanti ai dirigenti di ex II livello, ai  sensi  dell'art.  39  del  CCNL  8  giugno  2000 sono alternativi all'indennita'  di struttura complessa. Essi sono mantenuti anche nel caso  di  conferimento  ai medesimi dirigenti di nuovo incarico della stessa  tipologia  dopo  il 30 luglio 1999 presso la medesima o altra azienda  o  ente.  Per  tale ragione anche dopo la predetta data, gli stessi   non   percepiscono   l'indennita'   di  struttura  complessa equivalente  all'assegno personale. Cio' ad eccezione del caso in cui l'azienda  o ente che ha conferito l'incarico non abbia adeguato sino al  valore  di  L.  18.263.000  (pari  a  € 9.432,05) l'indennita' di struttura  complessa;  in  tal caso al dirigente di ex II livello che percepisce  un assegno personale di L. 13.240.000 (pari a € 6.837,89) va'  attribuita la differenza fino al raggiungimento del valore della predetta  indennita',  differenza  che  e' assoggettata alla medesima disciplina dell'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000.
 -  La tredicesima mensilita', prevista dall'art. 39, comma 4, del CCNL  integrativo  del  10  febbraio 2004 e' calcolata sulle voci del predetto trattamento economico che espressamente lo prevedono.
 -  Dopo  il  31  dicembre  2001 le voci del trattamento economico fondamentale  ed  accessorio,  di  cui  alle tavole n. 1, 2 e 3, sono state  aggiornate  dai  corrispondenti  articoli  33  e  seguenti del presente contratto.
 -  Per  la retribuzione di posizione minima contrattuale cfr. gli artt. da 37 a 40 del presente CCNL.
 -  La  struttura  della  retribuzione rimane invariata fino al 31 dicembre  2001.  Dal 1° gennaio 2003 nello stipendio viene conglobata l'IIS  e  dal  31  dicembre 2003 anche parte delle voci relative alla retribuzione  di  risultato  indicate  negli articoli di riferimento, nessuna  delle  quali (eccetto l'IIS) scompare dall'elenco delle voci indicate nelle predette tavole n. 1, 2 e 3.
 |  | ALLEGATO N. 7 1 APPLICAZIONE  DELL'ART  37  COMMA  4  AI  DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI,
 FISICI,
 PSICOLOGI E FARMACISTI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
 
 I ESEMPIO
 
 Questo  esempio  prevede  l'ipotesi  di  una  azienda  in  cui  ai dirigenti  sia  tuttora corrisposta solo la retribuzione di posizione minima   contrattuale   ne'   siano  stati  conferiti  incarichi  con retribuzione minima contrattuale superiore.
 In    tale    caso    ciascun   dirigente   percepisce   l'importo dell'incremento   contrattuale   cosi'  come  previsto  dalle  tavole dell'art.   37   senza   alcuna   elaborazione   tranne   il  calcolo dell'incremento complessivo del fondo ai sensi del medesimo articolo, comma 5.
 
 II ESEMPIO
 L'applicazione  delle clausole contrattuali in oggetto e' pacifica quando  i  dirigenti cui siano stati conferiti i medesimi incarichi o incarichi  diversi abbiano la stessa retribuzione di posizione minima contrattuale.  In  questi casi come dimostrato dalla seguente tavola, gli  incrementi  si  applicano in modo automatico e la differenza tra gli  uni  e  gli altri dipende dalla retribuzione variabile aziendale eventualmente attribuita in base alla graduazione delle funzioni.
 Situazione al 1° gennaio 2003
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 87 DELLA G.U.  <----
 
 III ESEMPIO
 L'interpretazione  delle  clausole  in oggetto appare meno agevole nei  casi  in cui le norme si debbono applicare a dirigenti che hanno attualmente  il  medesimo  incarico  ma  la retribuzione di posizione complessiva   loro  attribuita  abbia  una  composizione  diversa  in relazione allo sviluppo di carriera acquisito nel tempo.
 L'esempio e' pertanto formulato per i casi in cui il dirigente con incarico  di  struttura semplice o con incarico ex art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato "promosso" ad incarico di struttura complessa. L'esempio fornisce modalita' attraverso le quali applicare  gli  incrementi  previsti  dagli  articoli  in esame senza alterare  il valore complessivo della retribuzione di posizione cosi' come  rideterminata  dalle  aziende ed enti a parita' di funzioni tra dirigenti.  Esso  si articola in 2 ipotesi riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive tavole.
 A)  Ipotesi  di  una  azienda  in  cui  non  si sia proceduto alla graduazione  delle  funzioni  e  pertanto ai dirigenti interessati e' tuttora  attribuita  la retribuzione di posizione minima contrattuale eccetto  per  i  dirigenti  ai  quali,  avendo  avuto un incarico con retribuzione  minima  contrattuale  superiore  a quella percepita, e' stata  attribuita  la  differenza  tra  i due minimi con la variabile aziendale
 L'esempio serve per stabilire come si applicano in questo caso gli incrementi  contrattuali  e  prende in considerazione due dirigenti a parita'  di incarico e graduazione di funzioni: uno gia' di struttura complessa  al  5  dicembre  1996  ed  un  altro  ex aiuto qualificato (dirigente  con modulo) divenuto dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo di elaborazione dell'azienda:
 I passaggio
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 88 DELLA G.U.  <----
 II   passaggio  al  1°  incremento  2002,  tenuto  conto  che  gli incrementi  stessi,  calcolati sulla retribuzione di posizione minima di  parte  fissa  e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 89 DELLA G.U.  <----
 
 III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 89 DELLA G.U.  <----
 
 Dall'esempio si deduce che l'incremento contrattuale e' attribuito in  misura  uguale  ad  entrambi  i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto  la  retribuzione  di  posizione minima contrattuale con la variabile   aziendale,   pure  in  assenza  della  graduazione  delle funzioni.  Diversamente  operando si sarebbero alterati gli equilibri raggiunti  dalle  aziende  con l'applicazione dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
 Tale  retribuzione  di  posizione  minima vale sino al 30 dicembre 2003.
 Con  l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima  contrattuale,  la  III  tabella dell'esempio risultera' cosi' modificata:
 IV passaggio a regime
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 90 DELLA G.U.  <----
 B) In questa ipotesi l'azienda ha proceduto alla graduazione delle funzioni  e,  quindi, i dirigenti hanno una retribuzione di posizione superiore  alla  minima  contrattuale.  Pertanto  il  dirigente di ex modulo  funzionale che diventa dirigente di struttura complessa avra' una variabile aziendale "composta"come indicato nella tabella
 Processo di elaborazione dell'azienda
 I passaggio
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 90 DELLA G.U.  <----
 II   passaggio  al  1°  incremento  2002,  tenuto  conto  che  gli incrementi  stessi,  calcolati sulla retribuzione di posizione minima di  parte  fissa  e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 91 DELLA G.U.  <----
 III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 91 DELLA G.U.  <----
 Con  l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima  contrattuale,  la  III  tabella dell'esempio risultera' cosi' modificata:
 IV passaggio a regime
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 91 DELLA G.U.  <----
 A conclusione dell'esempio si rileva che esso e' applicabile anche negli  altri  casi  in cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000) e' "promosso" nel tempo ad incarico   di  struttura  semplice  e  deve  confrontarsi  con  altro dirigente  gia' tale con il CCNL del 1996, sempre nel caso di parita' di funzioni.
 L'esempio  sopra  riportato per i dirigenti del ruolo sanitario e' valido anche per i dirigenti degli altri ruoli di cui agli artt. 39 e 40.
 
 IV ESEMPIO:
 Questo  esempio  e'  riferito  all'art.  44  comma  4 e riguarda i dirigenti con meno di 5 anni che a seguito della valutazione positiva maturino  il  diritto all'equiparazione. Agli stessi viene attribuito direttamente  in  base  alla  tabella  A),  B) o C) dell'articolo, la retribuzione  minima ivi prevista per il dirigente equiparato e' di € 3.296,58  per  i  dirigenti  del  ruolo  sanitario,  € 2.467,10 per i dirigenti  del  ruolo  tecnico  e  professionale,  €  2.709,30  per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo.
 Esempio su ruolo sanitario
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 92 DELLA G.U.  <----
 Nel  caso  in  cui  ai  dirigenti del ruolo sanitario del presente esempio  venga  conferito  l'incarico  di  struttura  semplice il cui valore  e'  €  5.699,20,  in  base  alla tabella A dell'art. 44, agli stessi sara' attribuita la retribuzione di posizione minima di cui al precedente  esempio,  cui  si  aggiunge con la variabile aziendale la differenza  tra le due retribuzioni di posizione minime. Naturalmente a  queste  voci  si  aggiungera'  la  variabile  aziendale  ove nella graduazione  delle  funzioni  i  predetti  incarichi abbiano avuto un valore superiore al minimo contrattuale.
 Esempio su ruolo sanitario
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 92 DELLA G.U.  <----
 In  entrambi gli esempi la retribuzione di posizione e' finanziata solo  con  il  relativo fondo ma si sottolinea che la retribuzione di posizione  minima  del  dirigente  equiparato  diventa  nel futuro la retribuzione  di  posizione  che  accompagnera'  il  dirigente  nella carriera e che dovra' essere garantita in caso di mobilita' o vincita di concorso o incarico.
 2
 APPLICAZIONE DELL'ART 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI BIOLOGI,
 CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI
 A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
 
 L'articolo in oggetto riguarda i dirigenti che al 31 dicembre 1998 esercitavano  la  libera professione extra muraria ed hanno mantenuto tale  opzione  anche  dopo  il  14 marzo 2000 con conseguente perdita dell'incarico  di  direzione  di  struttura  complessa o semplice ove conferito.  La  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale cui applicare   gli   incrementi   e'   quella  ad  essi  originariamente applicabile  ed  indicata  nelle  tavole  dell'articolo  38.  A  tale retribuzione si aggiunge la variabile aziendale ridotta del 50%.
 Si  deve  tenere in considerazione che l'obbligo dell'esclusivita' del rapporto di lavoro ha comportato per i dirigenti non esclusivi la perdita  dell'incarico al quale e' conseguita una rimodulazione della loro   retribuzione   di  posizione  complessiva  da  correlare  agli incarichi   che   l'azienda   o   ente   hanno  deciso  di  conferire successivamente alla mancata opzione.
 Cio'   comporta  che  nell'applicazione  del  presente  contratto, essendo   commisurati   gli   incrementi  sulla  retribuzione  minima contrattuale storica, ciascuno dei dirigenti a rapporto non esclusivo percepira'  quelli commisurati alla propria retribuzione di posizione minima  storica  non  sussistendo  piu'  l'obbligo  di  mantenere gli equilibri raggiunti con il conferimento dell'incarico superiore (vedi esempio punto 1) perche' perduto per effetto della mancata opzione.
 L'esempio  e'  pertanto formulato per il caso di due dirigenti che abbiano  avuto l'incarico di struttura complessa, rispettivamente dal gennaio  1996  e  dal  30  dicembre  1998  ed il secondo sia stato in partenza  un  dirigente con incarico di struttura semplice e, quindi, con  una retribuzione di posizione minima contrattuale inferiore. Per gli   stessi   viene   sviluppato   il   medesimo  esempio  formulato nell'ipotesi  B) del secondo esempio del punto 1, dal quale si evince che   da   una  situazione  di  sostanziale  parita'  precedentemente raggiunta  e  mantenuta  sino  al  31 dicembre 2001, si passa con gli incrementi  del  presente  contratto  ad  una  differenziazione della retribuzione  di  posizione  minima contrattuale (e di conseguenza di quella complessiva nella quale e' compresa la variabile aziendale).
 
 ---->   VEDERE TABELLe ALLE PAGG. 93-94 DELLA G.U.  <----
 
 3
 ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 45 COMMI 3 E 6
 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI,
 PSICOLOGI E FARMACISTI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
 
 Nel presente punto si forniscono modalita' applicative della norma in oggetto.
 
 I CASO
 L'esempio  fornisce modalita' applicative del comma 3 dell'art. 45 nei  confronti  di  un  dirigente  del ruolo sanitario a rapporto non esclusivo  nella  posizione  di equiparato al quale l'azienda o ente, per  effetto di valutazione positiva intenda attribuirgli un incarico di  alta  professionalita'  (ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere dall'1.1.2005.
 In  primo  luogo  si  evidenzia  che  l'azienda  deve  definire la graduazione  delle  funzioni  in  modo  obiettivo  a  prescindere dal rapporto  di lavoro dei dirigenti e pertanto il valore complessivo di ciascun  incarico  e' determinato come se tutti i dirigenti fossero a rapporto  esclusivo. Ove l'incarico, cosi' valutato, sia conferito al dirigente  a  rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente esempio, la metodologia per determinarne la retribuzione di posizione e' la seguente:
 - a) Il valore complessivo dell'incarico da conferire, sulla base degli  esempi del punto 2 ipotesi A) potrebbe corrispondere al valore della  retribuzione  minima  contrattuale  del  dirigente  a rapporto esclusivo.  In  tale  caso  si  prende come riferimento l'articolo 44 comma  1  tavola  A) dove, per l'incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990 e' prevista una retribuzione di posizione minima pari ad €  5.699,20. L'azienda o ente per attribuire la nuova retribuzione di posizione al dirigente a rapporto non esclusivo deve applicare, senza altra rideterminazione la tavola dell'art. 45, comma 1 attribuendo al dirigente  il  corrispondente  valore  previsto per l'incarico di cui sopra.  La nuova retribuzione di posizione sara' corrisposta in parte come  variabile  aziendale  a  carico  del  relativo fondo in base al seguente esempio:
 Conferimento   incarico   di   alta  professionalita'  (ex  modulo funzionale)  valore incarico € 5.699,20 per dirigente con rapporto di lavoro esclusivo (valore oggettivo dell'incarico)
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 95 DELLA G.U.  <----
 
 - b)  Il  valore  complessivo dell'incarico da conferire, sulla base degli  esempi  del  punto  2  ipotesi B) e' superiore al valore della retribuzione   di  posizione  minima  contrattuale  del  dirigente  a rapporto  esclusivo. Anche in tale caso si prende come riferimento la retribuzione di posizione minima contrattuale del dirigente del ruolo sanitario  dell'articolo  44  comma  1  tavola  A) con incarico di ex modulo  funzionale  DPR  384 del 1990, pari ad € 5.699,20, alla quale sia  stata  aggiunta  una variabile aziendale di € 2.000,00. La nuova retribuzione  sara' costituita dalla retribuzione di posizione minima di  cui  alla  lettera  a) della tavola precedente cui si aggiunge la
 variabile aziendale nella misura del 50% cosi' calcolata:
 
 Conferimento incarico di alta professionalita' (ex modulo funzionale)
 valore incarico € 5.699,20 + 2.000,00 = 7.699,20 (valore oggettivo
 dell'incarico)
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 96 DELLA G.U.  <----
 
 Gli  esempi di cui sopra appaiono piu' chiari se si confrontano le situazioni  di  due  dirigenti  del  ruolo  sanitario: uno a rapporto esclusivo  e  l'altro  a  rapporto  non esclusivo entrambi "promossi" dall'1.1.2005 ad un incarico di alta specializzazione.
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 96 DELLA G.U.  <----
 II CASO
 
 Con  il  presente  esempio si prende in considerazione il caso del passaggio  dal  rapporto  esclusivo  al  rapporto non esclusivo al 1° gennaio  2005 ove sia mantenuto l'incarico purche' in presenza di una identica  graduazione delle funzioni (ipotesi corrispondente all'art. 45, comma 6).
 L'esempio   prende   sempre  in  considerazione  un  dirigente  di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente (ex aiuto  qualificato)  divenuto  di  struttura  complessa nel settembre 2000.  L'esempio  sviluppa l'ipotesi B) del secondo esempio del punto 2.
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 97 DELLA G.U.  <----
 |  | DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1 
 Con riferimento all'art. 20, il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente  sulla  base  degli  atti  e  delle  prove documentali prodotte   dall'azienda,   compresi   i  documenti  presentati  dagli interessati.
 DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2
 
 In esito alle dichiarazioni a verbale n. 4 e n. 8 presentate dalle OO.SS.  ed  allegate  al  presente  contratto,  l'ARAN  si  impegna a relazionare  al  Comitato  di Settore circa le valutazioni emerse nel corso  del  dibattito  al  fine di fornire elementi utili per l'esame delle questioni e l'avvio delle eventuali iniziative di competenza.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 
 Con  riguardo all'art. 1, comma 2 le parti esprimono il parere che alle  fondazioni  formate  con  capitale  pubblico  al  51%, le leggi regionali  riconoscano  la  prevalente  natura  pubblica  al  fine di consentirne  la permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilita' dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilita' del rapporto di lavoro introdotte  dai  contratti  vigenti  ed, in particolare, con riguardo alla possibilita' di stipulare contratti a termine regolati dall'art. 1 comma 3 del presente contratto (che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall'art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 (richiamato dall'art. 62 del  CCNL  8  giugno 2000), le parti ritengono che le aziende abbiano ampi  margini  per  evitare  il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni  coordinate  e continuative eventualmente attivate per lo svolgimento di attivita' istituzionali e, cioe', al di fuori delle ipotesi  previste  dall'art.  7,  comma  6  del  d.lgs. 165 del 2001, indicate  nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 
 In  ordine  all'art.  3  che riconferma il sistema delle relazioni sindacali  dei  CCNL  8  giugno  2000  e  10  febbraio 2004, le parti convengono che i trattamenti economici sono erogati solo a seguito di contrattazione  collettiva  ai  sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 165 del 2001.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
 
 In  ordine  all'art.  6,  comma  1,  lettera c), con riguardo alle articolazioni  strutturali sovra aziendali le parti precisano di fare riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi toscani e veneti di istituzione  delle  cosiddette "aree vaste" senza esclusione di altri esempi similari che in futuro possano essere adottati dalle Regioni.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
 
 In  riferimento all'art. 8, comma 1, la parti rammentano che e' in corso  di approvazione l'ipotesi di CCNQ siglata il 15 marzo 2005 per una nuova ripartizione dei permessi, distacchi e ad altre prerogative sindacali.  In  ordine  al comma 3 le parti confermano la distinzione tra   la   fruizione   delle   prerogative  sindacali,  che  discende dall'ammissione  alla  contrattazione  nazionale  ed  e'  un  diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni,  ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dalla  firma  dei  contratti  quadro  o  di  comparto, dal diritto di partecipazione  alla  contrattazione  integrativa  che discende dalla sottoscrizione  del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima  materia  in  armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 e' tuttora disciplinata  dall'art.  9  del CCNL dell'8 giugno 2000, che e' stato riconfermato dal presente contratto.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 
 Con  riguardo  al  comma  1  dell'art. 9 le parti precisano che il termine   "confronto"  non  indica  un  nuovo  livello  di  relazioni sindacali  rispetto  a  quelli  previsti  dall'art.  3,  ma  solo una modalita'  di  svolgimento  dei rapporti con le OO.SS. firmatarie del CCNL,  che  valorizza  il  sistema partecipativo cui e' improntato il modello  delle relazioni sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano previsti livelli negoziali.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
 
 In  relazione  all'art.  19,  le  parti chiariscono che l'istituto della  sospensione  e' previsto allo scopo di evitare che, nelle more dell'accertamento  della  responsabilita'  penale del dirigente per i fatti  addebitatigli,  si  proceda  al  suo licenziamento, al fine di evitare   ulteriori   danni  morali  e  materiali  che,  in  caso  di proscioglimento  pieno,  darebbero  luogo ad una azione risarcitoria. Dal  momento che la sospensione e', comunque, un provvedimento grave, il  comma  2  ne  ammette il ricorso a condizione che vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati siano di gravita' tale che accertati darebbero luogo al licenziamento. A tal fine la legge n. 97 del  2001,  per alcuni casi prevede, in alternativa alla sospensione, anche  il  trasferimento.  Le  parti  concordano,  altresi',  che  la disapplicazione  dell'art.  15 della legge n. 55 del 1990 operata dal T.U.  n.  267  del  2000  riguardante le disposizioni delle autonomie locali  attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata e'  riassunta  nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto  a  riprova  della volonta' del legislatore di mantenerne la sua  permanenza  nell'ordinamento.  Le  parti,  inoltre, per una piu' agevole  lettura  delle clausole dell'art. 19 rammentano con riguardo al comma 4, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55  riguarda  i reati di associazione a delinquere legati al traffico di  sostanze  stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle  medesime  etc. La lettera b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis,   riguarda   rispettivamente   il   peculato  mediante  profitto dell'errore altrui e la malversazione a danno dello Stato. La lettera c)  riguarda  l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad  una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quello indicato   nella  lettera  b).  La  sospensione  in  questi  casi  e' obbligatoria   ove   intervenga   sentenza   di  condanna  anche  non definitiva.  La  lettera  f)  riguarda  coloro che, con provvedimento definitivo  sono  stati  sottoposti  a  misure di prevenzione perche' indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
 Con  riguardo  al  comma  5, si rammenta che si tratta dei delitti contro  la  P.A.  gia'  ricompresi  nella legge n. 55 del 1990 ed ora oggetto   dell'  art.  3  della  legge  n.  97  del  2001  (peculato, concussione,  corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio,  corruzione  in  atti  giudiziari o di persona incaricata di pubblico   servizio).   Con  riferimento  al  comma  7,  in  caso  di assoluzione,  il  dirigente rientra in servizio e sono ripristinati i suoi  diritti.  Ove  il  dipendente  sospeso  abbia chiesto di essere collocato  anticipatamente  in  quiescenza,  l'art. 3, comma 57 della legge   350   del   2003   prevede  un  beneficio  che  consiste  nel prolungamento o ripristino del rapporto di lavoro per un periodo pari a  quello della sospensione ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento "perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non  e'  previsto  dalla  legge  come  reato  ovvero  con  decreto di archiviazione per infondatezza del reato anche se pronunciati dopo la cessazione  dal  servizio  e,  comunque,  nei cinque anni antecedenti l'entrata  in vigore della presente legge". Le modalita' di esercizio del  diritto e gli altri presupposti sono indicati nelle disposizioni normative  il  cui  testo coordinato e' contenuto nella legge 126 del 2004  (comma  57  bis  della  legge  n.  350  del  2003). Infine, con riferimento al comma 10, si precisa che l'art. 5, comma 2 della legge 97  del  2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati  nell'art.  3  della stessa legge ove vi sia stata la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
 
 Con  riguardo alla mobilita' tra amministrazioni diverse, le parti invitano  le  aziende  ed enti a favorire in particolare quella delle professionalita'  sanitarie  del Ministero della Salute, nel rispetto del profilo di appartenenza.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
 
 Con  riguardo  all'art.  23  il  riferimento al triennio formativo effettuato  dal  CCNL, non muta la durata dello stesso in ragione del periodo  di  validita'  del contratto, il quale si limita a prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti operanti nelle aziende che non hanno  potuto  garantire  l'ECM,  nell'arco della propria vigenza. Il contratto  infatti  non  ha  competenza  sulle  modalita'  minimi dei crediti  formativi e gestione della parte sperimentale, materie tutte regolate dalle disposizioni ministeriali e regionali.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
 
 Con  riferimento  all'art.  24,  commi  6  e  7, le parti si danno reciproco  atto  che nel sistema del rapporto di lavoro privatizzato, vi e' una sostanziale parita' di posizione del datore di lavoro e del dirigente. Ne consegue che l'assenso richiesto dall'art. 13, comma 11 del CCNL 8 giugno 2000 per l'eventuale modifica di uno degli elementi del  contratto  individuale  opera come condizione di efficacia della modifica  di  un  atto  negoziale.  L'apposizione  di  un termine per l'espressione di volonta' del dirigente ha comunque il valore di dare certezza agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo tutte le  tutele previste dalle vigenti disposizioni a favore del dirigente medesimo.  L'apposizione  del  termine nel comma 5 dell'art. 28 ha un analogo  valore  ma,  essendo  l'incarico  legato  all'organizzazione aziendale,  il  mancato  assenso  nel  termine  previsto  opera  come condizione risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente con riguardo alla propria posizione.
 Con  riguardo  al  comma  8  le  parti  richiamano le piu' recenti tabelle   dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicate  sul  supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2004.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
 
 Con  riguardo  all'art.  26 le parti esprimono il parere che i due componenti  del  Collegio tecnico siano prescelti tra i direttori del SSN   appartenenti   alla  stessa  area,  profilo  e,  ove  prevista, disciplina, del dirigente oggetto di valutazione.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
 
 Con  riferimento  all'art. 51, comma 2 nonche' all'art. 24 comma 2 le parti ritengono opportuno sottolineare l'importanza di valorizzare tutte  le  potenziali  modalita'  di  incremento  del  fondo  per  la retribuzione  di risultato con la piena attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 (richiamata dall'art. 52 comma 5 lettera a) del CCNL  8 giugno 2000, confermato dal comma 2 dell'art. 51) applicabile al  personale  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  compresa la dirigenza dei quattro ruoli del SSN di cui alla presente area. In tal senso  si  inquadra  la  previsione  dell'art.  24, comma 2 che trova applicazione  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51, commi 1 e 2.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
 
 Con la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte:
 -  nn.  1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
 - le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 -  le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 7 e n. 9, 10 e 13 del CCNL 10 febbraio 2004.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
 
 Le parti assumono l'impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di  sottoscrizione  del  presente  CCNL, il confronto per l'esame del testo  unificato  delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall' ARAN.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
 
 Con  riguardo  all'art.  20, comma 3, le parti ritengono opportuno che  nel proprio regolamento di funzionamento il Comitato dei Garanti introduca  norme sulla disciplina della prorogatio per garantire alla scadenza  la  continuita'  della  propria attivita' per il periodo di tempo  valutato  come necessario per la riconferma o designazione dei nuovi componenti dell'organismo stesso.
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
 
 Le  parti  esprimono  il  parere  che  al  personale  dirigenziale operante nei SERT venga erogata "l'indennita' SERT".
 Cio'  in  analogia  con  quanto  previsto  dal  CCNL di lavoro del comparto Sanita' (ex area livelli).
 Preso  atto  della  attuale  indisponibilita'  economica, le parti concordano  di  prevedere tale beneficio al secondo biennio economico 2004 - 2005.
 
 CGIL FP firmato
 CISL FPS - COSIADI firmato
 UIL FPL firmato
 AUPI firmato
 SINAFO firmato
 CONFEDIR SANITA' firmato CIDA - SIDIRSS firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
 
 Le  organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FPS - COSIADI, UIL FPL, CONFEDIR  e  CIDA/SIDIRSS in riferimento alla modifiche apportate con gli  artt. 14 e 18, nel riconfermare la propria contrarieta' su detti articoli  in  quanto  le soluzioni alle problematiche ad essi sottese andrebbero ricercate nell'adeguamento delle dotazioni organiche ed in una diversa e piu' razionale organizzazione del lavoro, chiedono, per il  principio  di omogeneita' ed equita', l'applicazione delle stesse modalita' a tutti i dirigenti SPTA e al personale del comparto.
 A tal fine si chiede l'immediata apertura dei relativi tavoli.
 
 FP CGIL firmato
 CISL FPS - COSIADI firmato
 UIL FPL firmato
 CONFEDIR SANITA' firmato
 CIDA/SIDIRSS firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
 
 Le organizzazioni sindacali CISL FPS - COSIADI, CONFEDIR SANITA' e CIDA/SIDIRSS chiedono che l'art. 4 del CCNL integrativo del 1° luglio 1997  -  che prevede il mantenimento della retribuzione di anzianita' dei  dipendenti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  vincitori  del concorso  a dirigente o che abbiano conseguito la nomina di dirigente a tempo determinato ex art. 15 del d.lgs. 502/1992 - venga modificato al  fine  di  garantire la salvaguardia della RIA anche ai dipendenti vincitori di concorso a dirigente proveniente da altri comparti.
 
 CISL FPS - COSIADI firmato
 CONFEDIR SANITA' firmato
 CIDA/SIDIRSS firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
 
 Le  organizzazioni  sindacali  CGIL,  CISL, UIL, Confedir Sanita', CIDA, AUPI, SINAFO e SNABI preso atto:
 -  dell'attuale impossibilita', da parte dell'ARAN, di prevedere, nel  contratto,  che  la  retribuzione  di  posizione  aziendale  sia valutabile   nel   calcolo  dell'indennita'  premio  di  servizio  in conformita'  a  quanto  gia'  previsto  per  la dirigenza degli altri comparti;
 -  atteso che il Governo - Dipartimento della Funzione Pubblica - e  la  Ragioneria  Generale  dello Stato, rispettivamente con nota n. 1396/10  del  26  marzo  1999 e con nota n. 128654 del 24 marzo 1999, hanno  impartito all'INPDAP direttive finalizzate a considerare nella base  di  calcolo  dell'Indennita'  Premio  di Servizio dei dirigenti della Pubblica Amministrazione l'intera retribuzione di posizione;
 -  rilevato  che  la  mancata  inclusione  nella  base di calcolo dell'IPS della retribuzione di posizione variabile aziendale non puo' trovare  giustificazione  nella  mancanza  di  risorse economiche per finanziare il pagamento del contributo su detta retribuzione a carico delle  Aziende  atteso  che  tale  contributo e' fissato nella misura esigua del 2,88% della base imponibile;
 -   considerato,  altresi',  che  la  retribuzione  di  posizione aziendale,  unitamente a quella fissa e variabile minima, gravando su un   fondo   costituito  in  gran  parte  da  voci  retributive  gia' assoggettate  a  contribuzione  IPS  ed  alimentato in via permanente anche  per effetto delle cessazioni dal servizio, deve ritenersi gia' finanziata  al  pari  delle  altre  ai  fini  dell'indennita'  di che trattasi;
 -  ritenuto, inoltre, che la retribuzione di posizione aziendale, a  fronte di altre voci quali "l'indennita' di struttura complessa" e "l'indennita'  di  rapporto esclusivo", ha carattere di generalita' e rappresenta  l'aspetto  peculiare  che  piu'  caratterizza  la figura dirigenziale unica, differenziata non piu' in tre distinte qualifiche ma  per  l'incarico  delle  funzioni  esercitate  e  per  le connesse responsabilita',  con  la  conseguenza dell'innegabile qualificazione sostanziale della medesima quale "retribuzione stipendiale";
 - considerato che la portata della richiesta e', per importanza e valore,  pari  a  quella  dello  stipendio  unico e ne costituisce il completamento;
 CHIEDONO
 
 che venga rimossa, da parte degli Organi competenti, la disparita' di  trattamento  con  i  dirigenti  degli  altri compatti per i quali l'indennita' premio servizio e' calcolata sull'intera retribuzione di posizione  e  che,  a  tal  fine,  l'ARAN  si  impegni a chiedere una specifica direttiva al Comitato di Settore.
 
 CGIL FP firmato
 CISL FPS COSIADI firmato
 UIL FPL firmato
 CONFEDIR SANITA' firmato
 CIDA SIDIRSS firmato
 AUPI firmato SINAFO firmato
 SNABI SDS firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
 
 Le  organizzazioni  sindacali  CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR SANITA' e CIDA:
 -  preso  atto  che la corresponsione dell'indennita' di rapporto esclusivo   nell'attuale   definizione  ai  soli  dirigenti  biologi, chimici,   fisici,   farmacisti   e  psicologi  della  presente  area contrattuale,  costituisce  una  grave  discriminazione nei confronti degli altri dirigenti della stessa area;
 -   rilevato,  infatti,  che  lo  svolgimento  dell'attivita'  in condizione   di   esclusivita'  ed  incompatibilita'  rappresenta  un elemento caratteristico e peculiare del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti;
 -  tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del CCNL II biennio economico 2000/2001;
 -    ritenuto,    pertanto,    che   la   mancata   parificazione dell'indennita'  in  parola contrasta con il principio generale che a parita'  di  livello  di funzioni ai dirigenti della stessa area deve essere garantita pari retribuzione, principio rigorosamente applicato dal  d.lgs.  229/1999  anche  per gli stessi vertici amministrativo e sanitario   delle   aziende,   ai  quali  e'  corrisposto  lo  stesso trattamento economico;
 chiedono
 
 -  che  venga  rimossa, da parte degli organi competenti dai vari livelli  questa  non  piu'  sostenibile  situazione  di disparita' di trattamento   che  si  riflette  negativamente  nei  rapporti  fra  i dirigenti  del  SSN  e  non  giova, purtroppo, alla costruzione di un clima sereno e collaborativo indispensabile per il buon funzionamento delle aziende;
 -   che,   conseguentemente,  venga  parificato  nel  II  biennio economico   2004/2005  il  trattamento  economico  riferito  a  detta indennita'.
 
 CGIL FP firmato
 CISL FPS COSIADI firmato
 UIL FPL firmato
 CONFEDIR SANITA' firmato
 CIDA firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
 
 Le  Organizzazioni  Sindacali  CGIL,  UIL, CISL, CONFEDIR SANITA', CIDA,  AUPI,  SINAFO  e  SNABI  evidenziano  che  l'attivazione della procedura  di  recesso  a seguito dell'esito negativo del processo di verifica  e  valutazione  delle  attivita'  professionali  svolte dai dirigenti  e dei risultati raggiunti, deve essere fondata su elementi di  particolare gravita', come gia' previsto dal comma 7 dell'art. 34 del CCNL 8.6.2000.
 
 CONFEDIR SANITA' firmato
 CISL FPS - COSIADI firmato
 CIDA SIDIRSS firmato
 AUPI firmato
 SNABI SDS firmato
 SINAFO firmato
 UIL FPL firmato
 FP CGIL firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
 
 Le  sottoscritte  OO.SS. dichiarano che, con la sottoscrizione del presente   CCNL,   si   omette   di  regolamentare  le  modalita'  di corresponsione  degli onorari professionali in favore dei dirigenti - profilo  avvocati,  in applicazione della legge professionale forense RDL   n.   1578/1933,  in  palese  ed  ingiustificata  disparita'  di trattamento  con  quanto  previsto  per i professionisti legali degli altri  comparti  del pubblico impiego (enti locali, enti pubblici non economici ecc.).
 Si auspica pertanto di pervenire ad una apposita regolamentazione, in  armonizzazione  con  la  normativa pattizia vigente per gli altri comparti,  al fine di una giusta valorizzazione ed incentivazione dei professionisti legali del SSN.
 
 CIDA SIDIRSS firmato
 CGIL FP firmato
 UIL FPL firmato
 CONFEDIR SANITA' firmato
 CISL FPS firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
 
 Le  organizzazioni  sindacali  CGIL,  CISL, UIL, Confedir Sanita', CIDA, AUPI, SINAFO e SNABI preso atto:
 -  che  il  presente  contratto ancora una volta non comprende la norma   relativa   all'individuazione   del   contributo   a   carico dell'Amministrazione  per  la previdenza complementare gia' prevista, per  il  personale  del  comparto,  dal  CCNL  II  biennio  economico 2000-2001;
 -  rilevato che l'assenza di tale norma produce ulteriori ritardi nell'avvio   della   previdenza  complementare  dei  dirigenti  della presente  area  contrattuale con conseguenze negative per i dirigenti di  recente  assunzione  che  si  vedono  preclusa la possibilita' di accedere  al  secondo  pilastro  previdenziale  per  far  fronte alla progressiva ed inesorabile riduzione degli importi delle pensioni che verranno erogate dagli enti di previdenza obbligatoria,
 esprimono una vibrata protesta
 
 per  la persistente omissione della norma indispensabile all'avvio della previdenza complementare;
 CHIEDONO
 
 Che  si provveda al riguardo non appena perverra' l'autorizzazione al  finanziamento e comunque non oltre il CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
 
 CGIL FP firmato
 CISL FPS firmato
 UIL FPL firmato
 CONFEDIR SANITA' firmato
 CIDA SIDIRSS firmato
 AUPI firmato SINAFO firmato
 SNABI SDS firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO e SNABI-SDS N. 9
 
 Le OO.SS. della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS , con riferimento  agli  istituti  della  guardia,  pronta  disponibilita', voluni  prestazionali aggiuntivi a quelli ordinari e retribuzione dei medesimi tramite il ricorso all'art. 55 comma 2, fondato sulla libera professione  intramoenia,  quale  istituto  peculiare della dirigenza sanitaria,   ritengono   che   i   valori   economici   ivi  previsti rappresentino   un   significativo   avanzamento  verso  il  compiuto riconoscimento  del  disagio  del  lavoro  dei  dirigenti  in  orario notturno e festivo.
 Tale  riconoscimento, a parere di AUPI, SINAFO e SNABI-SDS attiene alla  peculiarita'  del  ruolo  di  Farmacisti,  Psicologi,  Biologi, Chimici  e Fisici, in omogeneita' all'area medica, non precostituendo co AUPI firmato
 
 SINAFO firmato
 SNABI SDS firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO E SNABI-SDS N. 10
 
 Le  OO.SS.  della  Dirigenza  sanitaria  AUPI,  SINAFO e SNABI-SDS ,preso  atto  dell'andamento della trattativa per il rinnovo del CCNL 2002-2005,  considerano  necessario  pervenire ad una revisione della struttura  dei  tavoli  contrattuali,  alla  luce  delle evidenze che l'attuale   assetto   risulta   non   riconoscere   compiutamente  la specificita'   dell'area   sanitaria   da   un   lato   e   dell'area professionale,   tecnica   ed   amministrativa  e  delle  professioni sanitarie   dall'altra  rispetto  ad  esigenze  piu'  complessive  di armonizzazione  con  il  comparto  pur legittima, ma prospetticamente pregiudiziale  per  il  riconoscimento del ruolo e delle specificita' delle aree dirigenziali.
 
 AUPI firmato
 SINAFO firmato
 SNABI SDS firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO E SNABI-SDS N. 11
 
 Le  OO.SS.  della  Dirigenza  sanitaria  AUPI,  SINAFO e SNABI-SDS ,considerato il ruolo fondamentale dei servizi farmaceutici, chimici, diagnostici  e  terapeutici all'interno dei quali operano i dirigenti sanitari,  nella  necessaria  integrazione  con le aree di ricovero e cura, deplorano la tendenza presente in diversi contesti regionali ad ipotizzare sperimentazioni gestionali fondate sulle esternalizzazione selvaggia  di funzioni assistenziali strategiche e determinanti sulla qualita' delle prestazioni erogate ai pazienti.
 Il  preconcetto  circa  le  presunte  diseconomie  delle attivita' direttamente  gestite  appare infondato se non correlato a condizioni di  gestione  imposte  che  non  consentono  ai  servizi  sanitari di esplicare  appieno  le  elevate  potenzialita'  professionali sia sul versante assistenziale sia su quello gestionale.
 I servizi direttamente gestiti sono in grado di erogare attivita', assumere  responsabilita'  e  svolgere  funzioni  nel  rispetto delle condizioni  di  equilibrio  tra  costi e ricavi, solo a fronte di una soddisfacente attribuzione di effettive risorse
 
 AUPI Firmato
 SINAFO Firmato
 SNABI SDS Firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO E SNABI-SDS N. 12
 
 Le  00.SS.  della  Dirigenza  sanitaria  AUPI,  SINAFO e SNABI-SDS ,preso  atto delle modalita' previste per il ricorso all'istituto del recesso,  considerano  necessario  pervenire a procedimenti attuativi dell'istituto   che   presuppongano   l'obbligatorieta'  di  ottenere comunque  l'espressione  formale del parere del Comitato dei garanti, prima  che l'azienda possa procedere alla procedura finale di recesso del dirigente.
 
 AUPI Firmato
 SINAFO Firmato
 SNABI SDS Firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO E SNABI-SDS N. 13
 
 Le  OO.SS.  della  Dirigenza  sanitaria  AUPI,  SINAFO e SNABI-SDS ,preso  atto della attuale diffusa utilizzazione di personale assunto con  rapporti  precari  (co.co.co,  contratti a termime, ecc.), e del previsto  ricorso contrattuale a modalita' che prevedono diffusamente orari  aggiuntivi  per il personale in servizio, con aggravamento del disagio  delle  condizioni di lavoro, ritengono necessario riproporre una  piu' complessiva strategia fondata sulla qualita' e certezza dei livelli  assistenziali  che  non  puo'  essere disgiunta da correlati livelli   occupazionali   stabili  dei  profili  professionali  della dirigenza.
 
 AUPI firmato
 SINAFO firmato
 SNABI SDS firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 14
 
 L'AUPI sottoscrive la dichiarazione congiunta n. 1 riaffermando la insoddisfazione per la mancata soluzione del problema collegato ai cd rapporti di lavoro atipici.
 Si  ribadisce  la  necessita'  di  procedere ad una progressiva ma reale sistematizzazione di questi rapporti di lavoro.
 Non  e'  accettabile  continuare  a garantire prestazioni che sono assolutamente  ordinarie e routinarie, facendo ricorso a contratti di collaborazione temporanei.
 Il  ricorso  a  queste  tipologie  di  rapporti di lavoro, oltre a mortificare   le   professionalita'  della  Dirigenza  sanitaria  non garantisce  il  funzionamento  dei  servizi,  la  reale  efficacia  e garanzia delle prestazioni sanitarie erogate e dequalifica fortemente il servizio pubblico.
 
 AUPI firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 15
 
 L'AUPI, pur consapevole dei vincoli economici cui questo Contratto deve sottostare, ritiene che l'assenza di un riconoscimento economico (riconoscimento gia' concesso al personale del Comparto con gli artt. 26  e  27  del  CCNL  2002  -  2005)  per l'attivita' che i Dirigenti sanitari  espletano  nei  SERT,  diventa  il  segnale  di  una  forte svalutazione  di  un'attivita' professionale deputata a dare risposte ad un'utenza particolarmente debole.
 Tutto  cio'  in contrasto con le indicazioni contenute nel vigente Piano  sanitario  nazionale  che  individua questi come i settori sui quali   maggiore  deve  essere  l'investimento  di  risorse  umane  e professionali.
 Questo Contratto non coglie l'occasione per diventare strumento di attuazione  di  una  reale  riforma  dell'assistenza  alla salute dei cittadini,  ponendo  la dovuta e necessaria attenzione alle tematiche relative all'assistenza territoriale.
 
 AUPI firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 16
 
 In  considerazione  della  bassa soglia di rischio psicofisico cui sono  soggetti  i  Dirigenti  e gli operatori che operano nei Servizi dedicati  ad una utenza particolarmente debole (SERT, DSM, Assistenza Domiciliare,  Oncologia,  Hospice ecc....) ed al fine di riconoscere, la  natura e qualita' particolare dell'impegno professionale profuso, si   ritiene   necessario   costituire   nelle   Aziende   un  gruppo pluridisciplinare  formato  da  medici  - psicoterapeuti, psicologi - psicoterapeuti    e    personale    delle    professioni    sanitarie infermieristiche,  per fornire agli operatori consulenza ed eventuale sostegno  nei  casi  di  empairment (deterioramento, riduzione) delle capacita' professionali.
 Questo  a  tutela  della  salute  psichica  degli  operatori e per garantire  uno  standard  ottimale  di prestazioni professionali agli utenti.
 
 AUPI firmato
 .ps;
 DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 17
 L'AUPI  ribadisce  la necessita' di procedere ad una rivisitazione dell'istituto  del  part  -  time, anche alla luce della piu' recente normativa   europea,   ampliandone   le   possibilita'   di  utilizzo dell'istituto  ed eliminando gli attuali vincoli che limitano ai soli casi disagio fisico o psichico la possibilita' di richiedere il parti - time.
 AUPI firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 18
 
 La  Ragioneria  Generale dello Stato ha fornito i dati relativi al numero  di  incarichi  di  Direzione  di  Struttura  Complessa  e  di Struttura   Semplice  conferiti  ai  dirigenti  dei  ruoli  Sanitari, Professionali, Tecnici ed Amministrativi.
 L'analisi  di  questi  dati  fa  emergere con estrema chiarezza la enorme  differenza  di  attribuzione  di  incarichi  di  Direzione di Struttura  Complessa  e  Semplice tra la Dirigenza Sanitaria e quella Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
 La  Dirigenza  Sanitaria risulta fortemente ed ingiustificatamente penalizzata  nella  attribuzione  degli incarichi con una percentuale per  i profili professionali dei Biologi, Chimici, Fisici, Farmacisti e  Psicologi  non  raggiunge  il  7%, a fronte di una percentuale che supera abbondantemente il 40% per la Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
 
 Alla luce di questi dati l'AUPI,
 CHIEDE
 
 che  venga  rimossa,  da parte degli organi competenti, questa non piu'  sostenibile  situazione  di  disparita'  di  trattamento che si riflette negativamente nei rapporti fra i dirigenti dei diversi ruoli del   SSN,   non   giova  alla  costruzione  di  un  clima  sereno  e collaborativo e soprattutto impedisce il corretto funzionamento delle Aziende.
 
 AUPI firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR SANITA' N. 19
 
 La  Federazione  Sindacale  CONFEDIR-SANITA'  esprime  il  proprio dissenso in merito alla ripartizione degli incrementi economici della parte  fissa  della retribuzione di posizione, come individuata nelle tabelle 2 e 3 dell'articolo 37.
 Si    ritiene    infatti   che   tale   distribuzione,   favorendo prevalentemente   i  dirigenti  preposti  alla  struttura  complessa, penalizzi  i  dirigenti anche con notevole anzianita' di servizio con incarico di struttura semplice e ancor di piu' quelli con incarico di elevata professionalita', specie in considerazione dell'art. 27, CCNL 8 giugno 2000.
 La  Confedir  Sanita'  auspica che maggior equilibrio possa essere raggiunto in occasione del prossimo contratto economico 2004-2005.
 
 CONFEDIR SANITA' Firmato
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