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| Gazzetta n. 264 del 2005-11-12 |  | ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale - parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003. |  | 
 |  | In  data 3 novembre 2005 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni  (A.Ra.N.)  e  le  Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IV nelle persone di: 
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 Art. 1
 Campo di applicazione
 
 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti  medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del  Servizio  Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del  18  dicembre  2002  relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi  di  quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione  delle  autonome  aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
 2. Ai   dirigenti   dipendenti   da  aziende  o  enti  soggetti  a provvedimenti  di  soppressione,  fusione,  scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino  - ivi compresi la costituzione in  fondazioni  ed  i  processi  di  privatizzazione  - si applica il presente  contratto  sino  all'individuazione  o  definizione, previo confronto  con  le  organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente  contratto,  della  nuova  specifica disciplina contrattuale applicabile  al  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
 3. Per  i  dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari  modalita'  di applicazione degli istituti normativi sono definiti  dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del  CCNL  5  dicembre  1996  (riproposto  dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall'art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
 4. Al  fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il   termine   "Dirigente"   si  intende  far  riferimento,  ove  non diversamente  indicato,  a  tutti  i  Dirigenti  del  ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione "dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri.
 5. Nel  testo  del  presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonche'  quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e  d.lgs.  31  marzo  1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs.  n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha unificato  tutta  la disciplina di riforma del pubblico impiego ed e' stato  ulteriormente  integrato  con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale  di  cui  all'art.  3-bis  del  d.lgs.  n.  229 del 1999 e' riportato come "atto aziendale".
 6. Il  riferimento  alle  aziende  sanitarie  ed ospedaliere, alle A.R.P.A  ed  alle  agenzie,  istituti  ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di  contrattazione  del  18  dicembre 2002 e' riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
 7. Nel   testo   del   presente   contratto   con  il  termine  di "articolazioni  aziendali"  si  fa  riferimento a quelle direttamente individuate  nel  d.lgs.  n.  502  del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio  Ospedaliero) ovvero  in  altri  provvedimenti  normativi  o regolamentari  di  livello  nazionale,  mentre  con i termini "unita' operativa",   "struttura   organizzativa"  o  "servizi"  si  indicano genericamente  articolazioni  interne  delle  aziende  e  degli  enti
 - cosi'  come  individuate  dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti  - cui sono preposti dirigenti.  Per le tipologie di incarico si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 8. Il   riferimento  alle  norme  del  CCNL  5  dicembre  1996  e' comprensivo  di  tutte  le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL  in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonche' dei  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del 4 marzo, del 2 luglio  e  del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non disapplicate ne' modificate dal presente, il riferimento ai dirigenti di  II livello va inteso come "Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27, lett. b), c) e  d).  Il  CCNL  8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998  - 2001, I biennio economico 1998  - 1999, nel testo e' indicato come  CCNL  8 giugno 2000. Il CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio  economico 2000 2001, e' indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio.  Per  la semplificazione del testo la dizione "dirigente con incarico  di direzione di struttura complessa" nel presente contratto e'  indicata anche con le parole "dirigente di struttura complessa" o di  "direttore",  dizione  quest'ultima  indicata  dal d.lgs. 254 del 2000.
 |  | Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 
 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002  - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di  stipulazione,  salvo  diversa  previsione del presente contratto. L'avvenuta  stipulazione  viene portata a conoscenza delle aziende ed enti  destinatari  da  parte  dell'ARAN  con  idonea  pubblicita'  di carattere generale.
 3. Gli  istituti  a  contenuto economico e normativo con carattere vincolato   ed  automatico  sono  applicati  dalle  aziende  ed  enti destinatari  entro  30  giorni  dalla  data di stipulazione di cui al comma 2.
 4. Alla  scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera  raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto collettivo.
 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate  tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo  e  per  il  mese  successivo alla scadenza del contratto, le parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
 6. Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data  di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita', secondo le scadenze  previste  dall'accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio 1993.  Per  l'erogazione  di detta indennita' si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del D.lgs 165 del 2001.
 7. In  sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
 8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 e' disapplicato.
 |  | Art. 3 Relazioni sindacali
 
 Si  riconferma  il  sistema  delle  relazioni  sindacali  previsto dall'art.  3  e  dagli  art.  da 8 a 12 del CCNL dell'8 giugno 2000 e dagli  arti 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo  per  quanto  riguarda  i  seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
 |  | Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
 
 In  sede  aziendale  le  parti  stipulano  il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli art.  54; 55 e 56.
 2. In  sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
 A) individuazione  delle  posizioni  dirigenziali  i cui titolari devono  essere  esonerati  dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del  1990,  secondo  quanto  previsto  dall'accordo  sulle  norme  di garanzia   dei   servizi   pubblici   essenziali   relativi  all'area dirigenziale;
 B) criteri generali per:
 1) la  definizione  della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art.   56   da  destinare  alla  realizzazione  degli  obiettivi aziendali  generali  affidati  alle articolazioni interne individuate dal  d.lgs.  502  del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato  ai dirigenti. Detta retribuzione e' strettamente correlata alla   realizzazione  degli  obiettivi  assegnati  e  viene,  quindi, corrisposta  a  consuntivo  dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero  per  stati  di  avanzamento,  in ogni caso dopo la necessaria verifica  almeno trimestrale, secondo le modalita' previste dall'ari. 65  del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di  risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
 2) l'attuazione dell'art. 43, legge n. 449 del 1997;
 3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt.  54,  55 e 56 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
 4) le  modalita'  di  attribuzione ai dirigenti cui e' conferito uno  degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del  CCNL  8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed  agli  obiettivi  e  programmi  assegnati  secondo  gli  incarichi conferiti;
 5) lo  spostamento  di risorse tra i fondi di cui agli artt. 54, 55  e  56  ed  al  loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione  tra i vari istituti nonche' la rideterminazione degli stessi  in  conseguenza  della  riduzione  di  organico  derivante da stabili  processi  di  riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9, comma 4.
 C) linee   generali   di   indirizzo   dei  programmi  annuali  e pluriennali  dell'attivita'  di  formazione  manageriale e formazione continua comprendente 1' aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche  in  relazione  all'applicazione  dell'art.  16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992;
 D) pari  opportunita',  con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;
 E) criteri  generali  sui tempi e modalita' di applicazione delle norme  relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e  prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del   1994   e   successive  modificazioni  e  nei  limiti  stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
 F) implicazioni   derivanti   dagli   effetti  delle  innovazioni organizzative,  tecnologiche  e  dei  processi  di esternalizzazione, disattivazione  o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualita'   del   lavoro,   sulla  professionalita'  e  mobilita'  dei dirigenti;
 G) criteri  generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54,   comma   1   del   CCNL  8  giugno  2000  per  la  disciplina  e l'organizzazione  dell'attivita'  libero  professionale  intramuraria nonche'   per  l'attribuzione  dei  relativi  proventi  ai  dirigenti interessati.
 3. Per  le  materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettere b) ed i).
 4. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art.  11  del  CCNL 8 giugno 2000, sulle materie dalla lettera C alla  lettera  G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle  trattative  senza  che  sia  raggiunto l'accordo tra le parti, queste  riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e  di  decisione.  D'intesa  tra  le  parti,  il  termine  citato  e' prorogabile di altri trenta giorni.
 5. I  contratti  collettivi  integrativi  non  possono  essere  in contrasto  con  vincoli  e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali   e  si  svolgono  sulle  materie  stabilite  nel  presente articolo.  Le  clausole  difformi  sono  nulle  e  non possono essere applicate.
 6. Il  presente  articolo  sostituisce  l'art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo
 del contratto collettivo integrativo
 
 1. I  contratti  collettivi  integrativi hanno durata quadriennale per  la  parte  normativa  e  biennale  per  la  parte economica e si riferiscono  a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da  trattarsi  in  un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che,  per  loro  natura,  richiedano  tempi  di negoziazione diversi, essendo  legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
 2. Le  materie indicate dall'art. 9, ove le Regioni esplicitamente dichiarino  di  non  avvalersi  della  facolta'  di  emanare linee di indirizzo,  riprendono  ad  essere  oggetto delle relazioni sindacali aziendali  nell'ambito  dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni previsti dal comma 1 dell'art. 9 medesimo.
 3. L'azienda  o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
 4. Il    controllo    sulla   compatibilita'   dei   costi   della contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e' effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo   integrativo  definita  dalla  delegazione  trattante  e' inviata  a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la   sottoscrizione   e'   effettuata  dal  titolare  del  potere  di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di  rilievi  la  trattativa  deve  essere ripresa entro cinque giorni dalla loro comunicazione.
 5. I  contratti  collettivi  integrativi devono contenere apposite clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
 6. Le  aziende  o  gli  enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto  integrativo,  entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 7. L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 e' disapplicato.
 |  | Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 
 1. Gli  istituti  dell'informazione, concertazione e consultazione sono cosi' disciplinati:
 A) Informazione:
 - L'azienda  - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto  tra  le  parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali
 - informa  periodicamente  e tempestivamente i soggetti sindacali di cui  all'art.  10,  comma  2  del  CCNL  8  giugno  2000,  sugli atti organizzativi  di  valenza  generale, anche di carattere finanziario, concernenti  il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione  complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
 - Nelle  materie  per  le  quali  il  presente  CCNL  prevede  la contrattazione   collettiva  integrativa  o  la  concertazione  e  la consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo individuera'  le  altre  materie in cui l' informazione dovra' essere preventiva o successiva.
 - Ai   fini  di  una  piu'  compiuta  informazione  le  parti,  a richiesta,  si  incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni  caso,  in  presenza  di  iniziative  concernenti  le  linee  di organizzazione  degli  uffici  e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica  nonche'  per  gli  eventuali  processi  di  dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
 B) Concertazione
 - I  soggetti  di  cui  alla  lett.  A), ricevuta l'informazione, possono  attivare,  mediante  richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
 - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
 - articolazione  delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle   connesse   responsabilita'  ai  fini  della  retribuzione  di posizione;
 - criteri  generali  di valutazione dell'attivita' dei dirigenti di cui all'art. 25, comma 5;
 - articolazione  dell'orario  e  dei  piani  per  assicurare  le emergenze;
 - condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
 - La  concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude  nel  termine  tassativo  di  trenta giorni dalla data della relativa  richiesta  ;  dell'esito  della  concertazione  e'  redatto verbale  dal  quale  risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto  della  stessa,  al  termine  le  parti  riassumono  i propri distinti ruoli e responsabilita'.
 C) Consultazione
 - La  consultazione  dei  soggetti  di cui alla lettera A), prima dell'adozione  degli  atti  interni di organizzazione aventi riflessi sul  rapporto di lavoro e' facoltativa e si estende anche ai casi ove tali  atti  discendano  da  articolazioni  strutturali legate a nuovi modelli   organizzativi   operanti   in   ambiti  territoriali  sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
 a) organizzazione  e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi   compresa  quella  dipartimentale  e  distrettuale,  nonche'  la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
 b) casi  di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni".
 2. Allo  scopo  di  assicurare  una  migliore  partecipazione  del dirigente  alle attivita' dell'azienda e' prevista la possibilita' di costituire  a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza  oneri  aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori  per  l'approfondimento  di  specifiche problematiche, in particolare  concernenti  l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi  di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o   disattivazione  delle  strutture  sanitarie  nonche'  l'ambiente, l'igiene  e  sicurezza  del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi,  ivi  compreso il Comitato per le pari opportunita' di cui all'art.  8  del  CCNL 8 giugno 2000, hanno il compito di raccogliere dati  relativi  alle  predette  materie   - che l'azienda e' tenuta a fornire   - e  di  formulare  proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione  dei  citati organismi che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
 3. Presso ciascuna Regione e' costituita una Conferenza permanente con  rappresentanti  delle  Regioni,  dei  direttori  generali  delle aziende  o  dell'organo  di  governo  degli enti secondo i rispettivi ordinamenti  e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto,  nell'ambito  della  quale,  almeno  due  volte  l'anno in relazione   alle   specifiche  competenze  regionali  in  materia  di programmazione  dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono  verificate la qualita' e quantita' dei servizi resi nonche' gli effetti  derivanti  dall'applicazione  del  presente  contratto,  con particolare  riguardo  agli istituti concernenti la produttivita', le politiche  della  formazione,  dell'occupazione  e  l'andamento della mobilita'.  La  Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del  mobbing  sulla  base  delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono  appositamente  in  occasione  di  almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate.
 4. E'  costituita  una  Conferenza  nazionale  con  rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle  organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della  quale  almeno  una  volta  l'anno, sono verificati gli effetti derivanti  dall'applicazione  di  esso  con particolare riguardo agli istituti  concernenti la produttivita', le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilita'.
 5. Il  presente  articolo  sostituisce  l'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 
 1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro  - attuato dal  datore  di  lavoro  o da altri dipendenti  - nei confronti di un lavoratore,  va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso e'   caratterizzato   da   una   serie   di   atti,  atteggiamenti  o comportamenti,  diversi  e  ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,  aventi  connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali  da  comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere  la salute fisica e psichica o la professionalita' o la dignita'  del lavoratore stesso nell'ambito della unita' operativa di appartenenza   o,   addirittura,  tali  da  escluderlo  dal  contesto lavorativo di riferimento.
 In  relazione  al  comma  1,  le  parti,  anche  con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza dell'ambiente di lavoro.
 3.  Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 sono,  pertanto,  istituiti,  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore  del  presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
 a) raccolta   dei   dati   relativi  all'aspetto  quantitativo  e qualitativo  del  fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione  alle  materie  di  propria  competenza  nel rispetto delle disposizioni  del  d.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
 b) individuazione   delle   possibili  cause  del  fenomeno,  con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c) formulazione  di  proposte  di  azioni positive in ordine alla prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
 d) formulazione  di  proposte  per  la  definizione dei codici di condotta.
 4.  Le  proposte  formulate  dai  Comitati vengono presentate alle aziende  o  enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in  particolare,  la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto,  nell'ambito  delle strutture esistenti, l'istituzione della figura  del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione dei   codici   di   condotta,  sentite  le  organizzazioni  sindacali firmatarie del presente contratto.
 5. In  relazione  all'attivita'  di  prevenzione  del fenomeno del mobbing,   i   Comitati   valuteranno   l'opportunita'   di  attuare, nell'ambito  dei  piani  generali  per  la formazione, previsti dagli artt.  33  e  18,  rispettivamente,  dei  CCNL  5  dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonche' dall'articolo 23 del presente contratto, idonei interventi  formativi  e  di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 a) affermare  una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza  della  gravita'  del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 b) favorire  la  coesione  e  la  solidarieta'  dei  dirigenti  e dipendenti,  attraverso  una  piu'  specifica  conoscenza dei ruoli e delle  dinamiche  interpersonali  all'interno  degli  uffici/servizi, anche  al  fine  di  incentivare  il  recupero  della  motivazione  e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
 I  Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle  Organizzazioni  Sindacali  della presente area, firmatarie del CCNL,  e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente  del  Comitato  viene designato tra i rappresentanti delle aziende  o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per  ogni  componente  effettivo e' previsto un componente supplente. Ferma  rimanendo  la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte  anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunita', appositamente  designato  da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
 7. Le  aziende  o  enti  favoriscono l'operativita' dei Comitati e garantiscono  tutti  gli  strumenti  idonei al loro funzionamento. In particolare  valorizzano  e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,  i  risultati  del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano,  altresi',  un  regolamento  per  la  disciplina dei propri lavori   e   sono   tenuti   ad   effettuare  una  relazione  annuale sull'attivita' svolta.
 8. I  Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la  durata  di  un  quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.   I   componenti   dei   Comitati   possono  essere  rinnovati nell'incarico.  Per  la  partecipazione alle riunioni non e' previsto alcun compenso.
 |  | Art. 8 Norma di rinvio ed integrazioni
 
 1. Per  le  prerogative  e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto  dal  CCNQ  del  7  agosto 1998, in particolare all' art.10, comma  2 relativo alle modalita' di accredito dei dirigenti sindacali presso  le  aziende  ed  enti nonche' ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo dei  permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento  al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso e' modificato il primo periodo dell'art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
 2. Il  secondo alinea dell'art. 9, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 e' sostituito dal seguente: " - dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale".
 |  | Art. 9 Coordinamento Regionale
 
 1.  Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel  rispetto  dell'art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente contratto, previo confronto  con  le  organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono  emanare  linee  generali di indirizzo nelle seguenti materie relative :
 a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 57;
 b) alla  realizzazione  della formazione manageriale e formazione continua,  comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
 c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri
 derivanti  dalla  riduzione  stabile  della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2,
 lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto);
 d) alla  modalita'  di  incremento  dei  fondi in caso di aumento della dotazione organica del
 personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
 e) ai  criteri  generali  dei sistemi e meccanismi di valutazione dei  dirigenti  che  devono  essere  adottati  preventivamente  dalle aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5;
 f) ai  criteri  generali  per  sviluppare  a livello aziendale un sistema   di   standard  finalizzati  all'individuazione  dei  volumi prestazionali   riferiti   all'impegno,  anche  temporale,  richiesto nonche'  di  monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento  degli  obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
 g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle   attivita'   connesse   alla   continuita'   assistenziale  ed urgenza/emergenza   al   fine  di  favorire  la  loro  valorizzazione economica  secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto  dell'art.  55,  comma  2  del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attivita' professionali ed ai suoi
 presupposti e condizioni;
 h) all'applicazione  dell'art.  17  del  CCNL  10  febbraio 2004, diretto  a  regolare  la mobilita' in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
 i) ai   criteri   generali  per  l'inserimento,  nei  regolamenti aziendali  sulla  libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G),  di  norme  idonee  a  garantire  che  l'esercizio  della  libera professione  sia  modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa.
 2. Le  parti  concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri  livelli  di  relazioni  sindacali  previsti dal contratto sono avviati  secondo  i  tempi e le modalita' dell'art. 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica 1' art. 5, comma 2.
 3. Tenuto  conto  delle  lettere  c) e  d) del comma 1, rimangono, comunque,  ferme  tutte  le  regole  contrattuali  stabilite  per  la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonche' dall'art. 37 del CCNL  integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56 del presente contratto.
 4. Ferma   rimanendo   l'autonomia  aziendale,  il  sistema  delle relazioni  sindacali  regionali,  secondo  i  protocolli  definiti in ciascuna  Regione  con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL,  prevedera'  gli  argomenti  e le modalita' di confronto con le medesime  su  materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di  attuazione  dello  stesso,  specie  con  riguardo alle risultanze dell'applicazione  dell'art. 7 e degli artt. 54 e 56 solo nei casi di eventuale   incapienza   dei   fondi   da  utilizzare.  Il  confronto riguardera',  comunque,  la  verifica dell' entita' dei finanziamenti dei  fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza  delle  aziende  sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle   soggette  a  riorganizzazione  in  conseguenza  di  atti  di programmazione  regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999,  per  ricondurli  a  congruita', fermo restando il valore della spesa regionale.
 5. I  protocolli  stipulati per l'applicazione del comma 4 saranno inviati  all'ARAN  per l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 e' disapplicato.
 |  | Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro
 
 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge  26  maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica  e  veterinaria  puo'  essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa  data, e' disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
 2. I  dirigenti  del  comma  1, gia' a rapporto esclusivo, possono optare  per  il  passaggio  al  rapporto  non  esclusivo  entro il 30 novembre  di  ciascun  anno.  Gli effetti del passaggio decorrono dal primo  gennaio  dell'anno  successivo  all'opzione  e  sono  regolati dall'art. 12.
 3. Per  i  dirigenti  gia' a rapporto non esclusivo all'entrata in vigore  della  legge,  in  caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua  ad  applicarsi  l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per  il  termine  dell'opzione  anch'essa  da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
 4. L'indennita'   di   esclusivita'  e'  confermata  nelle  misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, gia' la percepivano all'entrata  in  vigore  della  legge  n.  138 del 2004  - salvo che, successivamente  ad  essa  e,  comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno   successivo,   non   abbiano   espresso  diversa  opzione. L'indennita'  compete,  inoltre,  nella misura stabilita dall'art. 5, comma  9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000  - 2001, a tutti  quelli  che  opteranno  per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi   del  comma  3,  tenuto  conto  dell'esperienza  professionale maturata  alla  data  del  31 dicembre dell'anno in cui e' effettuata l'opzione,  calcolata  secondo  le  modalita'  previste dall'art. 12, comma  3,  lettera  b) del citato CCNL del II biennio, come integrato dall'art. 24, comma 12, del presente CCNL.
 5. Per  l'acquisizione  delle  fasce  successive all'indennita' di esclusivita'  attribuita  ai  sensi del comma precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
 6. Il   rapporto   di   lavoro   esclusivo   comporta   la  totale disponibilita' del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
 7. Il  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  che abbiano mantenuto l'opzione  per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilita'   nell'ambito   dell'impegno   di   servizio,  per  la realizzazione   degli   obiettivi   istituzionali  programmati  e  lo svolgimento  delle  attivita' professionali di competenza. Le aziende
 - secondo  criteri  omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto  di  lavoro  esclusivo  e  sulla  base delle indicazioni dei responsabili  delle strutture -, negoziano con le equipes interessate i  volumi  e  le  tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonche' le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
 8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 e' disapplicato.
 |  | Art. 11 Modifiche ed integrazioni
 
 In  attuazione  dell'art.  10  i seguenti articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono cosi' modificati:
 A) Il comma 2 dell'art. 18 e' cosi sostituito:
 "2.  Nei  casi  di  assenza  previsti  dal  comma  1  da parte del dirigente  con  incarico  di  direzione  di  struttura  complessa, la sostituzione  e'  affidata  dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente  della  struttura  medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun  anno dal responsabile della struttura complessa che  - a tal fine  - si avvale dei seguenti criteri:
 a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art . 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
 b) valutazione  comparata  del curriculum prodotto dai dirigenti interessati".
 B) Le  indennita'  mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente   aggiornate  in  € 535,05  ed  in  € 267,52  e  sono finanziate  con  le  risorse  dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del presente contratto.
 C) A  decorrere  dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non e'  piu' applicabile nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di struttura semplice.
 |  | Art. 12 Effetti   del  passaggio  dal  rapporto  esclusivo  al  rapporto  non esclusivo e viceversa
 
 1.  Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono  - in concreto  - dal 1 gennaio 2005  dopo l'opzione da parte dei dirigenti gia' a rapporto esclusivo per  il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:
 - il  passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non  preclude  il  mantenimento  o  il  conferimento  di  incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
 - l'art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 e' disapplicato;
 - il  trattamento  economico fondamentale ed accessorio spettante ai  dirigenti  gia'  a  rapporto non esclusivo ai sensi dell'art. 46, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1  gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro e' indicato nell'allegato 6 tavola 2.
 2. Il  passaggio  dal  rapporto  di  lavoro esclusivo a quello non esclusivo  dal 1 gennaio successivo a quello dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
 - i  dirigenti  di  struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio  1999  (ai quali compete la relativa indennita' in luogo degli assegni  personali  di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000),  dopo  l'opzione  continuano a percepire tale indennita' senza soluzione di continuita' solo in caso di mantenimento dell'incarico;
 - non   compete  la  retribuzione  di  risultato  mentre  per  la retribuzione  di  posizione si applicano le regole stabilite dall'art 43;
 - e' inibita l'attivita' libero  - professionale intramuraria;
 - cessa  di  essere  corrisposta l'indennita' di esclusivita' che
 - dalla stessa data  - costituisce risparmio aziendale.
 3. Il ritorno dei dirigenti ali' opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,  per  quanto  attiene  la  retribuzione  di posizione e di risultato, e' regolato dall'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrato dall'art.   10,   comma   3,  e  dall'art.  58  del  presente  CCNL). L'indennita'  di  esclusivita' e' corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo nella medesima misura gia' percepita all'atto dell'opzione per  il  passaggio  a  rapporto  di  lavoro non esclusivo con oneri a carico   del  bilancio.  Per  l'acquisizione  delle  eventuali  fasce successive  si  applica l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
 |  | Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento
 
 1. I  rapporti  di lavoro a tempo definito ed altri similari, gia' indicati  nell'art.  44,  comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere  all'entrata  in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad  esaurimento,  fatto  salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto  di  lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti  interessati  entro  il  termine del 30 novembre di ciascun anno  e  con  decorrenza  dal 1 gennaio dell'anno successivo. Sino al passaggio, ai dirigenti citati e' attribuito il trattamento economico complessivo  (fondamentale ed accessorio) indicato nell'allegato n. 6 tavola 3 del presente contratto.
 2. Il  comma  1  trova  applicazione  anche nei confronti degli ex medici  condotti  ed  equiparati,  confermati  ad  esaurimento in via definitiva  dal  d.l.  n. 415 del 1990, convertito in legge n. 58 del 1991.  Sino  al  passaggio,  il  trattamento economico spettante agli interessati e' stabilito dall'art. 48.
 3. A seguito del passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, ai  dirigenti  dei  commi  1  e  2  viene  attribuito  il trattamento economico  complessivo  fondamentale  ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
 4. Il  comma  1 si applica anche ai veterinari di cui all'art. 43, comma 1, lettera A, punto b) del CCNL 8 giugno 2000, i quali, essendo gia  con  rapporto  di  lavoro non esclusivo ed orario unico, possono solo  optare per il rapporto di lavoro esclusivo. Sino all'opzione, a detti  dirigenti  e'  attribuito il trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio, indicato nell'allegato 6 tavola 3.
 5. Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dai comma   1,  2  e  4  del  presente  articolo  congelando,  in  misura corrispondente  alla spesa, assunzioni per posti vacanti di dirigente indipendentemente  dalla  disciplina  di  appartenenza,  tenuto conto
 - per   i   dirigenti  medici   - del  maggiore  numero  di  ore  da effettuarsi per l'adeguamento dell'orario di lavoro.
 |  | Art. 14 Orario di lavoro dei dirigenti
 
 1.   Nell'ambito   dell'assetto   organizzativo   dell'azienda,  i dirigenti  assicurano  la  propria presenza in servizio ed il proprio tempo  di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6,  comma  1  lett.  B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo  alle  esigenze  della  struttura  cui  sono  preposti  ed all'espletamento  dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e   programmi   da   realizzare.  I  volumi  prestazionali  richiesti all'equipe  ed  i  relativi  tempi di attesa massimi per la fruizione delle  prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65,  comma  6  del  CCNL  5  dicembre  1996  nell'assegnazione  degli obiettivi   annuali   ai  dirigenti  di  ciascuna  unita'  operativa, stabilendo  la  previsione  oraria  per  la  realizzazione  di  detti programmi.  L'impegno  di  servizio  necessario per il raggiungimento degli  obiettivi  prestazionali  eccedenti  l'orario dovuto di cui al comma 2 e' negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma  6  citato.  In  tale  ambito  vengono  individuati  anche  gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
 2. L'orario  di  lavoro  dei  dirigenti  di  cui  al  comma  1  e' confermato   in   38  ore  settimanali,  al  fine  di  assicurare  il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e   per  favorire  lo  svolgimento  delle  attivita'  gestionali  e/o professionali,  correlate  all'incarico  affidato  e conseguente agli obiettivi  di budget negoziati a livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
 3. Il  conseguimento  degli  obiettivi  correlati  all'impegno  di servizio  di  cui ai commi 1 e 2 e' verificato trimestralmente con le procedure  ed  ai  fini  di  cui  al  comma 7 dell'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
 4. Nello   svolgimento   dell'orario  di  lavoro  previsto  per  i dirigenti  medici  e  veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono  destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,  l'ECM,  la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca  finalizzata  ecc.  Tale  riserva  di  ore  non rientra nella normale  attivita' assistenziale, non puo' essere oggetto di separata ed  aggiuntiva  retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale  ma,  anche  per particolari necessita' di servizio, puo' essere   cumulata   in  ragione  di  anno  per  impieghi  come  sopra specificati  ovvero,  infine,  utilizzata  anche  per l'aggiornamento facoltativo  in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo  alinea  del  CCNL  5  dicembre  1996  al medesimo titolo. Tale riserva  va  resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della  struttura  di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto  di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
 5. L'azienda,  con  le  procedure  di  budget  del  comma  1, puo' utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore  del  comma  4,  per  un  totale  massimo  di  n.  26  ore annue, prioritariamente,  per  contribuire  alla  riduzione  delle  liste di attesa  ovvero  per  il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
 6. Ove   per   il  raggiungimento  degli  obiettivi  prestazionali eccedenti  quelli  negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali  di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare con l'equipe interessata l'applicazione  dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8  giugno  2000  in  base  al  regolamento  adottato con le procedure dell'art.  4,  comma  2,  lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni e' di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei  criteri  generali  per  l'adozione  di  tale  atto dovra' essere indicato  che  l'esercizio dell'attivita' libero professionale di cui all'art.  55  comma  2  e'  possibile  solo  dopo  aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
 7. La  presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende  nonche' in particolari servizi del territorio individuati in sede  aziendale  con  le  procedure  di  cui  al comma 1, deve essere assicurata  nell'arco  delle  24  ore  e  per  tutti  i  giorni della settimana  mediante  una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art.  16.  Con  l'articolazione  del  normale  orario  di lavoro nell'arco  delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica e' destinata  a  far  fronte  alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano  nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove   la   presenza  medica  deve  essere  garantita  attraverso  una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
 8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere  assicurata  nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni  alla  settimana  mediante una opportuna programmazione ed una funzionale  e  preventiva  articolazione  degli orari, individuata in sede   aziendale   con   le   procedure   di  cui  al  comma  1.  Con l'articolazione  del  normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore  di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a far  fronte  alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo  periodo  orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze   vengono   assicurate  mediante  l'istituto  della  pronta disponibilita'  di  cui  all'art.  17  fatte  salve  altre  eventuali necessita' da individuare in sede aziendale con le procedure indicate nell' art. 6.
 9. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo gia' di I o II livello  dirigenziale  sono  tenuti  al  rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
 10.  Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusivita' del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia  e di pronta disponibilita' previsti dagli artt. 16 e 17. Per i  dirigenti  veterinari  la  presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilita'.
 11. Con   l'entrata   in   vigore   del   presente  contratto,  e' disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti
 con incarico di direzione di struttura complessa
 
 1.   Nell'ambito   dell'assetto   organizzativo   dell'azienda,  i direttori  di  struttura  complessa assicurano la propria presenza in servizio  per  garantire il normale funzionamento della struttura cui sono   preposti   ed   organizzano   il   proprio  tempo  di  lavoro, articolandolo  in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti  di  cui  all'art.  14,  per  l'espletamento  dell'incarico affidato   in   relazione  agli  obiettivi  e  programmi  annuali  da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art  65, comma 4 del CCNL  5  dicembre  1996 nonche' per lo svolgimento delle attivita' di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
 I  direttori  di  struttura complessa comunicano preventivamente e documentano   - con  modalita' condivise con le aziende ed enti  - la pianificazione  delle  proprie  attivita'  istituzionali,  le assenze variamente  motivate  (ferie,  malattie.  attivita' di aggiornamento, etc.) ed   i   giorni   ed   orari  dedicati  alla  attivita'  libero professionale intramuraria.
 3 Con  l'entrata in vigore del presente contratto, e' disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 16 Servizio di guardia
 
 Nelle   ore   notturne   e  nei  giorni  festivi,  la  continuita' assistenziale  e  le  urgenze/emergenze  dei  servizi  ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all`art. 6, comma 1 lett. S), mediante:
 a) il  dipartimento  di  emergenza.  se  istituito, eventualmente integrato,  ove  necessario  da  altri  servizi di guardia odi pronta disponibilita';
 b) la  guardia  medica di unita' operativa o tra unita' operative appartenenti  ad  aree  funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
 c) Ia guardia medica nei servizi territoriali ove previsto
 Il  servizio  di  guardia medica e' svolto all'interno del normale orario  di lavoro  Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo  al  11 biennio economico 2004  - 2005, le guardie espletate fuori  dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al  lavoro  straordinario  alla cui corresponsione si provvede con il fondo  previsto  dall'art.  55  ovvero  con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dalli art. 18.
 3 Il  servizio  di  guardia  e'  assicurato  da  tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
 4. In  attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unita' operativa.
 5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettere f e  g) e  con la finalita' di valorizzare le aree di disagio. le parti si  impegnano,  altresi',  a riesaminare le modalita' di retribuzione delle  guardie notturne, in orario o fuori dell'orario di lavoro, con il  contratto  del  secondo  biennio  economico  2004  - 2005  previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende  ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla sigla  dell'ipotesi  di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
 Con  l'entrata  in  vigore  del presente contratto e' disapplicato l'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
 |  | Art. 17 Pronta disponibilita'
 
 1. Il  servizio  di  pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere  il  presidio  nel  tempo  stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda  o  ente  per  affrontare  le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
 2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di  pronta  disponibilita' i dirigenti  - esclusi quelli di struttura complessa   - in  servizio  presso  unita'  operative  con  attivita' continua  nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.  Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere  individuate  altre  unita' operative per le quali, sulla base dei  piani  per  le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilita'.
 3. Il  servizio  di  pronta  disponibilita'  e'  limitato  ai soli periodi  notturni  e  festivi, puo' essere sostitutivo ed integrativo dei  servizi  di  guardia  dell'art. 16 ed e' organizzato utilizzando dirigenti  appartenenti  alla  medesima  disciplina.  Nei  servizi di anestesia,   rianimazione   e   terapia   intensiva  puo'  prevedersi esclusivamente  la  pronta disponibilita' integrativa. Il servizio di pronta  disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e' di norma di  competenza  di  tutti  i  dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.  Il  servizio  sostitutivo  coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
 4. Il  servizio  di pronta disponibilita' ha durata di dodici ore. Due  turni  di  pronta  disponibilita'  sono  prevedibili solo per le giornate  festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente piu' di dieci turni di pronta disponibilita' nel mese.
 5. La pronta disponibilita' da' diritto ad una indennita' per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata
 - che   comunque   non   possono  essere  inferiori  a  quattro  ore
 - l'indennita'  e' corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata  del  10%. In caso di chiamata, l'attivita' prestata viene computata  come  lavoro  straordinario  o  compensata  come  recupero orario.
 6. Nel  caso  in  cui  la  pronta disponibilita' cada in un giorno festivo  spetta  un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
 7. Ai  compensi  di  cui  al  presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55.
 Le  parti  concordano  che nell'ambito dei criteri generali di cui all'art.  9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalita' per il graduale  superamento  della  pronta disponibilita' sostitutiva, allo scopo  di  garantire  mediante turni di guardia una piu' ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza
 Con  l'entrata  in  vigore  del presente contratto e' disapplicato Part  20 del CCNL 5 dicembre 1996
 |  | Art. l8 Integrazione dell'art. 55 del CCNL $ giugno 2000
 
 Con  l'entrata  in  vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art  55 del CCNL 8 giugno 2000, e' aggiunto il seguente:
 "2   bis   Qualora  tra  i  servizi  istituzionali  da  assicurare
 - eccedenti  gli  obiettivi prestazionali di cui all'art. 14 comma 6
 - rientrino  i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2,  ferme  rimanendo le condizioni di operativita' ivi previste, deve avvenire  nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo regionali di cui all'art.  9,  comma  1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:
 - sia  razionalizzata  la  rete  dei  servizi ospedalieri interni dell'azienda  per  l'ottimizzazione  delle  attivita'  connesse  alla continuita' assistenziale,
 siano  le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime,  esaurita  la  utilizzazione  di  altri strumenti retributivi contrattuali,
 sia  definito  un  tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso  al  comma  2  non  superiore  al  12% delle guardie notturne complessivamente  svolte  in  azienda  nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
 - la  tariffa  per ogni turno di guardia notturna e' fissata in t 480,00 lordi "
 La  presente  disciplina,  che  decorre dall'entrata in vigore del presente  contratto,  ha  carattere  sperimentale  ed  e'  soggetta a verifiche  e  monitoraggio  secondo  quanto  stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett. g)
 |  | Art. 19 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
 
 1. Il  dirigente  che  sia  colpito  da  misura  restrittiva della liberta'  personale  e'  sospeso  obbligatoriamente  dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.
 2. Il  dirigente  puo'  essere sospeso dal servizio con privazione della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti  al  rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla  prestazione  lavorativa,  di  tale  gravita'  da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
 3. L'azienda  o  ente,  cessato  lo  stato  di  restrizione  della liberta'  personale  di cui al comma 1, puo' prolungare il periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
 4. Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione,  ai sensi del comma 4 septies  dell'art.  15  della  legge  n.  55  del  1990  e successive modificazioni  ed  integrazioni,  per  i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1 lettera a) e b) limitatamente all'art. 316 e 316 bis del codice penale nonche' lettere c) ed f).
 5. Nel  caso  di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3,  comma  1,  della  legge  n.  97  del  2001,  in  alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art.  3  (trasferimento  provvisorio  di sede). Per i medesimi reati, qualora  intervenga  condanna  anche  non  definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma   1,   della   citata   legge   n.  97  del  2001  (sospensione obbligatoria).
 6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 e' corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennita' pari al 50% della retribuzione indicata  nell'allegato  n.  4  del  CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre  2003,  l'indennita'  rimane  pari al 50% della retribuzione indicata  nell'allegato  n.  3  del  presente contratto. Al dirigente competono  inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti.
 7. In  caso  di  sentenza  irrevocabile  di assoluzione si applica quanto   previsto  dall'art.  653  c.p.p.  ed,  ove  ne  ricorrano  i presupposti,  al  dirigente  che ne faccia richiesta si applica anche quanto   previsto  per  le  sentenze  definitive  di  proscioglimento indicate  dall'art.  3,  comma  57  della  legge  350  del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
 8. Ove  il  proscioglimento  sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli  indicati  nelle  norme  richiamate al comma 7, fatto salvo il caso  di  morte  del  dipendente,  l'azienda  valuta  tutti  i  fatti originariamente  contestati  per  i  quali  non  sia  intervenuto  il proscioglimento  al  fine  di  verificare  se  sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.
 9. In  caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653  c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure dell'art. 36,
 commi  1  e  2  del  CCNL  5  dicembre 1996. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 10. Il  dirigente  licenziato  a  seguito  di  condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non  attenendo  direttamente  al  rapporto  di  lavoro,  non ne aveva consentito  la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravita) se  successivamente  assolto  a  seguito  di  revisione  del processo  ha  diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione  in  servizio  nella  medesima  sede  o  in altra su sua richiesta,   anche   in   soprannumero,  nella  medesima  disciplina, anzianita',  posizione  di  incarico e retributiva possedute all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite  e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati  attribuiti  al  dipendente  nel  periodo  di  sospensione o di licenziamento, escluse le indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
 11. Nel  caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di  sospensione  cautelare a titolo di indennita' verra' conguagliato con  quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le  indennita'  o  compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
 12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di  procedimento  penale,  ai  sensi  dei  commi  da 2 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non  superiore  a  cinque  anni.  Decorso tale termine la sospensione cautelare  e'  revocata  di  diritto  e  il  dirigente  riammesso  in servizio.
 13. La  presente  disciplina  disapplica  l'art.  30  del  CCNL  5 dicembre 1996.
 |  | Art. 20 Comitato dei Garanti
 
 1. Le  parti  confermano  l'art.  23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito  il  Comitato  dei  garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano che:
 - nel  comma  5  dell'art.  23  del  CCNL 8 giugno 2000 le parole "improrogabilmente  entro  30  giorni"  sono  sostituite dalle parole "improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni";
 - il  parere  e' vincolante per l'azienda ed ente ed e' richiesto una  sola  volta  al  termine  delle procedure previste dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
 2. Il  dirigente  puo' richiedere una audizione presso il Comitato dei  Garanti  da  attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
 3. Il  Comitato  dei  Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
 |  | Art. 21 Copertura assicurativa
 
 1. Le  aziende  garantiscono  una  adeguata copertura assicurativa della  responsabilita'  civile  di  tutti  i dirigenti della presente area,  ivi  comprese  le  spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL  dell'  8  giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni  giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attivita', ivi compresa   la  libera  professione  intramuraria,  senza  diritto  di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al  comma  1  con  le  risorse  destinate  a  tal  fine  nei bilanci, incrementate  con  la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00  mensili (gia' previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno  2000) ad  un  massimo  di  € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente  per  la  copertura  di  ulteriori rischi non coperti dalla polizza  generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza   con  la  quale  viene  estesa  al  dirigente  la  copertura assicurativa citata.
 3. Le  aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
 4. Sono   fatte   salve  eventuali  iniziative  regionali  per  la copertura  assicurativa  attuate  anche  sulla  base delle risultanze della  Commissione  istituita  ai  sensi  dell'ex  art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
 5. Le  aziende  attivano  sistemi  e strutture per la gestione dei rischi,  anche  tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualita',  volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per  una  corretta valutazione delle modalita' di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialita' di errore e, quindi,  di  responsabilita'  professionale  nonche'  di  ridurre  la complessiva  sinistrosita'  delle  strutture  sanitarie,  consentendo anche  un piu' agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di   favorire   tali   processi  le  aziende  ed  enti  informano  le organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000.
 6.  Sono  disapplicati  i  commi  da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 21
 Le  parti,  a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione  "ulteriori  rischi" del comma 2 puo' significare tanto la  copertura  da  parte  del  dirigente   - mediante gli oneri a suo carico  - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attivita'  svolta  quanto  la  copertura  dal  rischio dell'azione di rivalsa  da  parte  dell'azienda  o  ente  in caso di accertamento di responsabilita' per colpa grave.
 |  | Art. 22 Disciplina transitoria della mobilita'
 
 1. Il  dirigente  ammesso  a  particolari corsi di formazione o di aggiornamento  previamente  individuati  (quali ad esempio corsi post
 - universitari,  di  specializzazione,  di  management  e  master) a seguito  dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente anche nell'ambito  dell'  ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilita' volontaria  di  cui  all'art.  20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
 2. In  caso  di  perdurante  situazione di carenza di organico, il dirigente  neo  assunto non puo' accedere alla mobilita' se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
 3. Il  comma  2  entra  in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve  le  procedure  dell'art. 20 citato per le domande di mobilita' che   abbiano   ottenuto   il  nulla  osta  dell'azienda  o  ente  di destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
 4. In  considerazione  dell'eccezionalita'  e  temporaneita' della situazione  evidenziata al comma 2 nonche' del carattere sperimentale della  presente norma, la clausola e' soggetta a verifica delle parti al  temine  del  quadriennio.  In  caso  di  vacanza contrattuale, la clausola scadra' comunque il 31 dicembre 2006.
 |  | Art. 23 Formazione ed ECM
 
 1. Ad  ulteriore  integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL  5  dicembre  1996  e  dall'art.  18 del CCNL integrativo del 10 febbraio  2004,  che  disciplinano  la  formazione  e l'aggiornamento professionale  obbligatorio  e  facoltativo,  le  parti confermano il carattere  fondamentale  della formazione continua di cui all'art. 16 bis  e  segg. del d.lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale sono da individuare  iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
 2. La  formazione  continua  si  svolge  sulla  base  delle  linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a  livello  nazionale  e  regionale,  concordati in appositi progetti formativi  presso  l'azienda  o  ente  ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera   C).   Le  predette  linee  e  progetti  formativi  dovranno sottolineare,  in  particolare, il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull'organizzazione del lavoro.
 3. L'azienda  e  l'ente  garantiscono  l'acquisizione  dei crediti formativi  da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle  vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla  base  delle  risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell'art. 18,   comma  4  del  CCNL  10  febbraio  2004,  ivi  comprese  quelle eventualmente  stanziate  dall'Unione  Europea.  I  dirigenti  che vi partecipano  sono  considerati  in  servizio a tutti gli effetti ed i relativi  oneri  sono  a  carico  dell'azienda  o  ente.  La relativa disciplina e', in particolare, riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del  CCNL  del  5  dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
 4. Dato  il  carattere  tuttora  - almeno in parte  - sperimentale della  formazione  continua,  le  parti  concordano  che  nel caso di impossibilita'  anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma  2  circa  1'  acquisizione  nel triennio del minimo di crediti formativi  da  parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la  specifica  disciplina  prevista dall'art. 16 quater del d.lgs.502 del  1992.  Ne  consegue  che,  in  tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto.
 5. Ove,  viceversa  la  garanzia  del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua  e  non  acquisisca i crediti previsti nel triennio, subira' una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e  29  del  CCNL  8  giugno  2000.  Il  principio  non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
 6. Sono   considerate   cause   di   sospensione  dell'obbligo  di acquisizione  dei  crediti  formativi  il  periodo  di  gravidanza  e puerperio,  i  periodi  di  malattia  superiori  a  cinque  mesi,  le aspettative  a  qualsiasi  titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio  del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.
 7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare  le  prestazioni  professionali  dei  dirigenti e, quindi, strettamente  correlata  ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga  percorsi  non  rientranti  nei  piani  suddetti  o che non corrispondano   alle   citate   caratteristiche,   le  iniziative  di formazione   - anche  quella  continua  - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
 |  | Art. 24 Disposizioni particolari
 
 1. L'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996 e' cosi' integrato:
 - al  termine  del  comma  1,  ultimo  alinea,  dopo il punto, e' aggiunta  la  seguente  frase:  "  Tali permessi possono anche essere concessi   per   l'effettuazione   di  testimonianze  per  fatti  non d'ufficio, nonche' per l'assenza motivata da gravi calamita' naturali che  rendono  oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di  servizio,  fatti  salvi,  in  questi  eventi,  i provvedimenti di emergenza   diversi  e  piu'  favorevoli  disposti  dalle  competenti autorita'".
 - al  termine del comma 6, dopo il punto, e' aggiunta la seguente frase:
 "Tra  queste  ultime  assumono  particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4  maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n.  52  che  prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
 - al  termine  del comma 7, dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo:
 "Le  aziende ed enti favoriscono, altresi', la partecipazione alle riunioni  degli  ordini  professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l'espletamento del proprio mandato."
 2. Con  decorrenza  dall'entrata  in  vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento all'art. 21. comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano  che  nella  normale  retribuzione  spettante al dirigente durante  il  periodo  di  ferie  sono comprese le voci indicate nella tabella  n.  3  allegata,  che,  dalla  medesima  data sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996
 3. Al  termine  del comma 4 dell'art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996, dopo  il  numero  "958" e prima del punto, sono aggiunte le parole "e successive  modificazioni  ed  integrazioni". Al medesimo articolo e' aggiunto  il  seguente  comma  "5  Ai  dirigenti pubblici chiamati in servizio  per  le  forze  di  completamento.  ai fini del trattamento economico,  si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
 4. ll comma 7 dell'art. 70 del CCNL 5 dicembre 1996, come indicato nell'allegato n. 3, e' integrato con le seguenti voci retributive:
 - indennita'  di esclusivita' ove spettante ai sensi dell'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000;
 - indennita' di struttura complessa ove in godimento all'atto del distacco;
 - quote   di   retribuzione   di   risultato   da   definire   in contrattazione integrativa.
 5. Nel  comma  12  dell'art.  13  del  CCNL 8 giugno 2000, dopo la parola  "assenso"  e  prima  del  punto,  sono  inserite  le seguenti parole-" che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni".
 6. Nel  comma 5 dell'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo  e' inserita la seguente frase:" Il contratto e' sottoscritto entro  il  termine  massimo  di  trenta  giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla  scadenza  del  termine  non  si  puo' procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale."
 7. Ad integrazione dell'art. 24, comma 5. del CCNL, 8 giugno 2000, qualora  l'azienda  o  ente  non  possa  mettere  a  disposizione del dirigente  il  proprio  automezzo  in  occasione  di  trasferte o per adempimenti  fuori  dell'ufficio,  il  rimborso  delle  spese  potra' avvenire  secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi  di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del  CCNL  dell'8  giugno  2000,  sara'  finanziata  dal fondo per le condizioni  di  lavoro  di  cui  all'art. 55 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza.
 8. Con  riguardo  agli  art.  28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli  incarichi  non puo' essere inferiore a quella contrattualmente stabilita  rispettivamente  dai  commi 9 e 3 delle medesime norme. La durata  dell'incarico  puo'  essere  piu'  breve solo nei casi in cui venga  disposta  la  revoca  anticipata per effetto della valutazione negativa  ai  sensi  e  con la procedura dell'art. 30 Pertanto in tal modo  va  intesa  la  dizione  "o  per  periodo piu' breve" contenuta nell'art.  29,  comma 3. L'incarico  - anche se non ne sia scaduta la durata   - cessa  altresi'  automaticamente  al compimento del limite massimo  di eta', compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
 9. 	Ad  integrazione  e  chiarimento  del  CCNL di interpretazione autentica  del  4  luglio  2002  e sempre a titolo di interpretazione autentica  dell'art. 55 del CCNL 5 dicembre 1996 nonche' dell'art. 39 del  CCNL  8 giugno 2000, con riguardo alle modalita' di composizione della  retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti  precisano  che  essa  e'  definita in azienda sulla base della graduazione  delle  funzioni.  La  retribuzione  di  posizione minima contrattuale  prevista  dalle  citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni  dei CCNL succedutisi nel tempo) e' corrisposta, quindi, quale  anticipazione  di detta retribuzione e, pertanto, e' assorbita nel   valore   economico   complessivo   successivamente   attribuito all'incarico  in  base  alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della   disponibilita'   dell'apposito  fondo.  Ne  deriva  che  alla retribuzione  minima  contrattuale  si  aggiunge la somma mancante al valore  complessivo  dell'incarico  stabilito  in azienda con l'unica garanzia  che  il valore dell'incarico, in ogni caso, non puo' essere inferiore  al  minimo  contrattuale  gia'  percepito.  Si rinvia, per chiarezza, all'esempio dell'allegato n. 4.
 10. Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 39, comma 8 del CCNL  8  giugno  2000,  relativo  all'attribuzione ai dirigenti di un incarico  diverso  a  seguito  dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure da  attivare  in  base  ai  vigenti  contratti  collettivi  prima  di modificare l'incarico:
 - obbligo    della    consultazione    delle   componenti   delle organizzazioni   sindacali  di  categoria  firmatarie  del  contratto collettivo  vigente  ai  sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C) prima della   ridefinizione   delle  dotazioni  organiche  mediante  l'atto aziendale;
 - verifica  in  contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, commi   2,  lettera  F  e  3,  delle  implicazioni  del  processo  di riorganizzazione  sulle  posizioni  di  lavoro  dei  dirigenti ed, in particolare,  sugli  incarichi  loro conferiti, al fine di rinvenire, nell'ambito   degli   strumenti  contrattuali,  soluzioni  di  giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
 - applicazione  dell'art.  31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di  esubero  in  generale  o  di  perdita  dell'incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola "ultima" del periodo finale del comma 1 della citata disposizione e' abrogata;
 - applicazione  del  citato  art.  31  o  dell'art.  17  del CCNL integrativo  del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lettera h) del presente contratto.
 11. Ad integrazione dell'art. 39, comma 10, del CCNL 8 giugno 2000 e  con  decorrenza  dall'entrata  in vigore del presente contratto si precisa  che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione  di  posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di  cui  agli  artt.  42  e  43,  in  relazione  alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi indicati.
 12.  Le parti concordano che l'anzianita' complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato prevista dall'art. 12, comma  3,  lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, Il biennio, deve essere stata  maturata senza soluzione di continuita' quali dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
 13.  Il  comma 8, lettera b) dell'art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, e' cosi' sostituito: "tutta la durata del contratto di  lavoro  a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo  determinato  presso  la  stessa  o  altra  azienda  o ente del comparto,  ovvero  in  altre  pubbliche  amministrazioni  di  diverso comparto.  L'aspettativa  prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001   per  attuare  la  mobilita'  pubblico   - privato  si  applica esclusivamente  nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici  o  privati  della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi  dell'Unione  stessa  o da Organismi internazionali. L'incarico gia'   conferito   al  dirigente  dall'azienda  o  ente  che  concede l'aspettativa e' sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo   rientro   a   completamento  del  periodo  mancante  sino  alla valutazione.    Durante    l'assenza,   in   rapporto   alla   durata dell'aspettativa, si applica l' art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000".
 14. La disciplina dell'art. 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e' estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi.
 15.  All'art.  20  del  CCNL  10  febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
 - al  comma  3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte  le  seguenti parole: " e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi";
 - al  comma 5, prima del punto e dopo la data "1996"sono aggiunte le  seguenti  parole:  "e l'art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000".
 16. Al termine del comma 2, dell'art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 dopo  le parole "di regola entro il mese successivo" sono aggiunte le parole "tenuto conto delle ferie maturate e non fruite".
 17. All'art. 38, comma 2 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 dopo  le  parole  di  cui  all'art.  3"  vanno aggiunte le parole "ed all'art. 4" omesse per errore materiale.
 |  | Art. 25 La verifica e valutazione dei dirigenti
 
 1. La  valutazione  dei  dirigenti  - che e' diretta alla verifica del  livello  di  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati e della professionalita'   espressa    - e'   caratteristica   essenziale  ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
 2. Le  aziende  ed  enti,  con  gli  atti  previsti dai rispettivi ordinamenti  autonomamente  assunti  in  relazione  a quanto previsto dall'art.  1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei  risultati  e,  per  l'applicazione  dell'art. 26, comma 2, anche dell'attivita'  professionale  svolta  dai dirigenti, in relazione ai programmi  e  obiettivi  da  perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie  e  strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalita'  con  le quali i processi di valutazione di cui al presente capo   - affidati  al  Collegio  tecnico  ed al Nucleo di valutazione
 - si  articolano  e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione.   A  tal  fine  si  rinvia,  a  titolo  esemplificativo, all'allegato n. 5 del presente contratto.
 3. La  valutazione avviene annualmente ed al termine dell'incarico o, comunque, per le altre finalita' indicate nell'art. 26.
 4. I  risultati  finali  della  valutazione  annuale ed al termine dell'incarico  effettuata  dai  competenti organismi di verifica sono riportati   nel  fascicolo  personale.  Tutti  i  giudizi  definitivi conseguiti  dai  dirigenti  annualmente  per  le  finalita'  previste dall'art.  26,  comma  3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi  di  valutazione  delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l'acquisizione degli altri benefici previsti dall'art. 26, comma 2.
 5. Le  aziende  adottano  preventivamente  i  criteri generali che informano  i  sistemi  di  valutazione delle attivita' professionali, delle  prestazioni  e  delle  competenze  organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e  sistemi  di  cui  al  comma  2,  tenuto conto dell'art. 9 comma 1, lettera e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000.
 6. Le   procedure   di  valutazione  del  comma  4  devono  essere improntate ai seguenti principi:
 a) trasparenza  dei criteri usati, oggettivita' delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
 b) informazione  adeguata  e  partecipazione  del valutato, anche attraverso  la  comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
 c) diretta  conoscenza  dell'attivita'  del valutato da parte del soggetto  che,  in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica e' chiamato a pronunciarsi;
 7. L'oggetto  della  valutazione  per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalita' ed ai relativi  criteri  di  verifica  dei  risultati,  va  rapportato alle specifiche  procedure  e  distinte finalita' delle valutazioni di cui agli  articoli  successivi  ed  e' costituito, in linea di principio, dagli   elementi   indicati   negli  artt.  27  e  28,  ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalita' del comma 5.
 8. Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati
 e delle attivita' dei dirigenti
 
 1. Gli   organismi   preposti  alla  verifica  e  valutazione  dei dirigenti sono:
 a) il Collegio tecnico;
 b) il Nucleo di valutazione;
 2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
 a) di   tutti   i  dirigenti  alla  scadenza  dell'incarico  loro conferito  in  relazione  alle  attivita'  professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
 b) dei  dirigenti  di  nuova  assunzione  al  termine  del  primo quinquennio di servizio;
 c) dei   dirigenti  che  raggiungono  l'esperienza  professionale ultraquinquennale in relazione all' indennita' di esclusivita'.
 3. Il  Nucleo  di  valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
 a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;
 b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi   affidati,   anche   ai   fini   dell'attribuzione   della retribuzione di risultato.
 4. L'organismo  di  cui  al  comma  3  opera  sino  alla eventuale applicazione da parte dell'azienda, dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. 286 del 1999.
 5. Il  presente  articolo sostituisce l' art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 27 Modalita' ed effetti della valutazione positiva
 dei risultati raggiunti
 
 1. La  valutazione  annuale  da  parte  del  nucleo di valutazione riguarda:
 1) Per   i  dirigenti  di  struttura  complessa  e  di  struttura semplice:
 a) la  gestione  del  budget  finanziario formalmente affidato e delle   risorse  umane  e  strumentali  effettivamente  assegnate  in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
 b) ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all'atto aziendale;
 c) l'efficacia   dei   modelli   gestionali   adottati   per  il raggiungimento degli obiettivi annuali;
 2) Per tutti gli altri dirigenti:
 a) l'osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all'incarico attribuito;
 b) il   raggiungimento   degli   obiettivi  prestazionali  quali
 - quantitativi espressamente affidati;
 c) l'impegno  e  la  disponibilita'  correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
 2. L'esito  positivo  della valutazione di cui al comma 1 comporta l'attribuzione   ai   dirigenti   della  retribuzione  di  risultato, concordata  secondo  le procedure di cui all'art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.
 3. L'esito  positivo  delle  verifiche  annuali concorre, inoltre, assieme  agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalita' previste dall'art. 26, comma 2.
 Il presente articolo sostituisce l'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 28 Modalita' ed effetti della valutazione positiva
 delle attivita' professionali svolte
 e dei risultati raggiunti
 
 1. La  valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
 a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale nell' organizzazione dipartimentale;
 b) del  livello  di  espletamento  delle  funzioni affidate nella gestione delle attivita' e qualita' dell'apporto specifico;
 c) dei  risultati  delle  procedure  di controllo con particolare riguardo  all'appropriatezza  e  qualita'  clinica delle prestazioni, all'  orientamento  all'utenza,  alle  certificazioni di qualita' dei servizi;
 d) dell'efficacia  dei  modelli  organizzativi  adottati  per  il raggiungimento degli obiettivi ;
 e) della  capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi  di  lavoro  del  personale, dei volumi prestazionali nonche' della gestione degli istituti contrattuali;
 f) della   capacita'  dimostrata  nel  gestire  e  promuovere  le innovazioni  tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda  il  rispetto  dei  tempi  e  modalita'  nelle  procedure di negoziazione  del budget in relazione agli obiettivi affidati nonche' i processi formativi e la selezione del personale;
 g) della   capacita'   di   promuovere,  diffondere,  gestire  ed implementare  linee  guida,  protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
 h) delle   attivita'   di   ricerca   clinica   applicata,  delle sperimentazioni,  delle  attivita'  di  tutoraggio  formativo,  della docenza  universitaria  e  nell'ambito  dei  programmi  di formazione permanente aziendale;
 i) del  raggiungimento  del  minimo  di  eredito formativo di cui all'art.  16  ter-,  comma  2  del  d.lgs.  502 del 1992 tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5;
 j) del  rispetto  del  codice  di comportamento allegato n. 1 del presente  contratto,  tenuto  conto anche delle modalita' di gestione delle  responsabilita'  dirigenziali  e  dei  vincoli  derivanti  dal rispetto dei codici deontologici.
 L'esito  positivo  della  valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
 a) per  i  dirigenti  di  struttura  complessa  o  semplice, alla scadenza   dell'incarico  realizza  la  condizione  per  la  conferma nell'incarico  gia'  assegnato  o  per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per  gli  altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento   di   nuovi   incarichi   di  pari  o  maggior  rilievo professionale ed economico o di struttura semplice;
 b) per  i  dirigenti  neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi  degli art. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
 - la  attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonche' di direzione di strutture semplici;
 - l'attribuzione  dell'indennita'  di  esclusivita' della fascia superiore;
 la   rideterminazione   della  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale,  il  cui  valore  e'  indicato, nel tempo; dalle tavole degli  articoli da 37 a 40. In ogni caso la retribuzione di posizione minima  dopo  il  31  dicembre  2003  e'  rideterminata  nella misura prevista  dagli  art.  42  e  43  ferma  rimanendo  la  modalita'  di finanziamento  stabilita dall'art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 c) per  i  dirigenti  che  hanno gia' superato il quinquennio, il passaggio  alla  fascia  superiore dell'indennita' di esclusivita' al maturare  dell'esperienza  professionale  richiesta  (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, 11 biennio).
 3. Il  rinnovo,  la  conferma o il conferimento degli incarichi di cui  al  comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata prevista dagli art. 28, comma 9, e 29, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000.
 4. Il  presente  articolo sostituisce l' art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 29 La valutazione negativa
 
 1. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale a seguito dei distinti  e  specifici processi di valutazione dell'art. 26, comma 3, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da   un   contraddittorio   nel  quale  devono  essere  acquisite  le controdeduzioni  del  dirigente  anche  assistito  da  una persona di fiducia.
 2. L'accertamento che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti  professionali  propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale  ed  imputabili  a  responsabilita'  dirigenziale, comporta l'assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
 a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
 b) all'entita' degli scostamenti rilevati.
 |  | Art. 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati
 
 1.  Per  i  dirigenti  con  incarico  di  direzione  di  struttura complessa  o  semplice,  previo  esperimento  della  procedura di cui all'art.   29,   l'accertamento  delle  responsabilita'  dirigenziali rilevato  dal  nucleo  di  valutazione  a  seguito delle procedure di verifica  annuali  in  base  ai  risultati  negativi  della  gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27 comma 1, punto 1, puo' determinare:
 a) perdita  della  retribuzione  di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica;
 b) la   revoca   dell'incarico   prima   della   sua  scadenza  e l'affidamento  di  altro  tra  quelli  compresi nell'art. 27 comma 1, lett.  a),  b) o  c) del  CCNL  8  giugno  2000,  di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con  incarico  di  direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico  comporta  l'attribuzione  dell'indennita'  di  esclusivita' della    fascia   immediatamente   inferiore   nonche'   la   perdita dell'indennita' di struttura complessa;
 c) in  caso  di  accertamento  di  responsabilita'  reiterata, la revoca dell'incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione del comma 5;
 2. Per  i  dirigenti  cui  siano  conferiti gli incarichi previsti dall'art.  27,  comma  1  lett.  c) del  CCNL  8  giugno 2000, previo esperimento   delle  procedure  dell'art.  29,  l'accertamento  delle responsabilita'  dirigenziali dovuto all'inosservanza delle direttive ed  all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, puo' determinare:
 a) perdita,  in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica;
 b) la  revoca  anticipata  dell'incarico e l'affidamento di altro tra  quelli  previsti dall'art . 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di  valore  economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4;
 c) in  caso  di responsabilita' reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma 5.
 3. Per  i  dirigenti  cui  siano  conferiti gli incarichi previsti dall'art.  27,  comma  1  lett.  d) del  CCNL  8  giugno 2000, previo esperimento   delle  procedure  dell'art.  29,  l'accertamento  delle responsabilita' dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed  all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, puo'  determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica.
 4. L'azienda o ente puo' disporre la revoca dell'incarico prevista dai  commi  1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione  della  verifica  e  valutazione  da parte del Collegio tecnico   ai  sensi  dell'art.  31,  solo  a  partire  dalla  seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor  valore  economico  e'  fatta  salva  la componente fissa della retribuzione   di   posizione   minima   contrattuale.   A  decorrere dall'entrata  in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima  contrattuale  unificata,  in caso di valutazione negativa, e' decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli art. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
 5. La   responsabilita'   dirigenziale   per  reiterati  risultati negativi  accertata  con  le  procedure  di cui ai commi precedenti e fondata  su  elementi di particolare gravita', puo' costituire giusta causa  di  recesso  da  parte  dell'azienda  nei confronti di tutti i dirigenti  destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23  del  CCNL  dell'8  giugno  2000,  come integrato dall'art. 20 del presente contratto.
 6. Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 31 Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali
 svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
 
 1. L'esito  negativo  del processo di verifica e valutazione delle attivita'   professionali   svolte  dai  dirigenti  e  dei  risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico e' attuato con le procedure di cui ali' art. 29.
 2. Il   dirigente   di   struttura   complessa   che   non  superi positivamente   la   verifica  alla  scadenza  dell'incarico  non  e' confermato. Lo stesso e' mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli  professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8  giugno  2000,  congelando  contestualmente  un  posto  vacante  di dirigente.   Il   mantenimento   in   servizio  comporta  la  perdita dell'indennita'    di    struttura   complessa   ove   attribuita   e l'attribuzione   dell'indennita'   di   esclusivita'   della   fascia immediatamente inferiore.
 3. Nei  confronti  dei  restanti  dirigenti,  compresi  quelli con incarico  di  direzione  di struttura semplice, il risultato negativo della  verifica  del  comma  1 non consente la conferma nell'incarico gia'  affidato  e  comporta  l'affidamento  di un incarico tra quelli della  tipologia  c)  dell'art.  27  del  CCNL 8 giugno 2000 di minor valore  economico  nonche'  il  ritardo di un anno nella attribuzione della   fascia  superiore  dell'indennita'  di  esclusivita'  di  cui all'art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ove da attribuire nel medesimo anno.
 4. Per  i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della  verifica  del  comma  1 al termine del quinquennio comporta il ritardo  di  un anno nell'eventuale conferimento di un nuovo incarico tra  quelli  compresi nelle tipologie b) e c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno  nonche'  nell'applicazione degli art. 4, comma 2 e 5, comma 5 del CCNL in pari data, relativo al II biennio.
 5. In  tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore economico,  sino  al  30  dicembre 2003, e' fatta salva la componente fissa   della   retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale.  A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del presente contratto, la nuova retribuzione  di  posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, e' decurtabile sino alla misura massima del 40% ai  sensi  degli  artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
 6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 e' comunque fatta salva la facolta'  di  recesso  dell'azienda  o ente ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
 7. I  dirigenti  di  cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica  l'anno  successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi  della valutazione con riguardo alle indennita'. In presenza delle  condizioni  organizzative che lo consentono, e' fatta salva la facolta'  delle  aziende  ed  enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta  verifica,  di  conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui al l' art. 27, lettera c).
 8. 11  presente  articolo  sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
 |  | Art. 32 Norma finale del sistema di valutazione
 
 1.  Il  sistema  di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica  ed  integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34  del  CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
 |  | Art. 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti
 
 1. La  struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
 A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:
 1) stipendio tabellare;
 2) indennita'  integrativa  speciale,  confermata  nella  misura attualmente percepita, salvo quanto disposto dall'art. 34;
 3) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
 4) indennita' di specificita' medico-veterinaria;
 5) retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale  - di parte fissa  e  variabile - prevista dagli articoli da 37 a 40 e artt. 46 e 47  in  relazione  al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003.   Dal  31  dicembre  2003,  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43;
 6) Assegni  personali,  ove  spettanti,  ai  sensi delle vigenti norme contrattuali;
 B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:
 1) retribuzione   di   posizione   - parte  variabile  aziendale
 - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
 2) indennita'  di  incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000;
 3) retribuzione  di  risultato,  ai sensi dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996;
 4) retribuzione  legata  alle  particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
 5) specifico   trattamento  economico  ove  in  godimento  quale assegno personale (art. 38, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000).
 2. L'indennita'  di  esclusivita' costituisce un elemento distinto della  retribuzione  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
 3. Ai dirigenti, ove spettante, e' corrisposto anche l'assegno per il  nucleo  familiare,  ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
 4. Per  le  voci  del  trattamento  economico   - fondamentale  ed accessorio   - di  competenza  dei  dirigenti  medici  e  veterinari, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all'allegato n. 6.
 |  | Art. 34 Indennita' Integrativa Speciale
 
 1. A  decorrere  dall'  1 gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l'indennita'  integrativa  speciale in godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
 |  | Art. 35 Incrementi  contrattuali  e  stipendio  tabellare  nel  biennio  2002 - 2003
 
 1. Dall'  1  gennaio  2002  al  31  dicembre  2002,  lo  stipendio tabellare  previsto  per  i  dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo  e  non  esclusivo  ed  orario unico dall'art. 35, del CCNL stipulato  il 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 8 giugno 2000 e' incrementato   di  € 70,40  lordi  mensili.  Dalla  stessa  data,  lo stipendio   tabellare   annuo   lordo,   per  dodici  mensilita',  e' rideterminato in € 21.141,56.
 2. Dal  1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' incrementato:
 - di ulteriori € 82,50 lordi mensili;
 - dell'importo lordo mensile dell'indennita' integrativa speciale in  godimento,  pari  ad  € 551,54,  che dalla medesima data cessa di essere corrisposta.
 Dalla  stessa  data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilita', e' rideterminato in € 28.750,00.
 3. Gli  stipendi  tabellari annui lordi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 36 Indennita' 
 1. A  decorrere  dall'  1  gennaio 2002, l'indennita' di specificita' medico   - veterinaria, prevista dall'art. 37, comma 2 del CCNL del 8
 giugno 2000 resta fissata nella misura di € 7.746,85 annui lordi.
 2. A  decorrere  dal  1  gennaio 2002 l'indennita' di specificita' medico   - veterinaria prevista dall'art. 38, comma 2 per i dirigenti di  ex  II  livello  al  30.7.1999  rimane  fissata  nella  misura di € 10.329,14 annui lordi, a titolo personale.
 3. L'indennita'   per   l'incarico   di   direzione  di  struttura complessa,  prevista  dall'art.  40  del  CCNL  8  giugno 2000, per i dirigenti assunti a decorrere dal 31 luglio 1999 rimane fissata nella misura di € 9.432,05.
 4. L'indennita'  di  esclusivita'  rimane  fissata  nelle seguenti misure:
 - Dirigente con incarico di struttura complessa € 16.523,52
 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000,  I  biennio  economico,  ed  esperienza  professionale  nel SSN superiore a 15 anni € 12.394,97
 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000,  I biennio economico, ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 9.094,81
 - Dirigente  con  esperienza  professionale  nel  SSN  sino  a  5 € 2.253,30
 5.  Le  indennita'  di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti  e  sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 37 La retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici
 con rapporto di lavoro esclusivo
 
 1. Alla  data  del  31  dicembre  2001, per i dirigenti medici con rapporto  di  lavoro esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio  economico  1996   - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, Il biennio, risulta cosi' fissata:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 47 DELLA G.U.  <----
 2.  A  decorrere  dall'  1  gennaio  2002,  alla  retribuzione  di posizione  del  comma  1  sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 47 DELLA G.U.  <----
 3. A   decorrere  dall'  1  gennaio  2003,  alla  retribuzione  di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 48 DELLA G.U.  <----
 4. Gli  incrementi  di  cui  alle  tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si    aggiungono,    pertanto,   alla   retribuzione   di   posizione complessivamente  attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
 5. Il  fondo  dell'art.  54, alle date indicate dai commi 2 e 3 e' automaticamente  rideterminato  aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 6. La  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale nelle due componenti,  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima colonna della tavola del comma 3, e' corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003  e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 38 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari
 con rapporto di lavoro esclusivo
 
 1. Alla  data  del  31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari a rapporto  di  lavoro esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella ali. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio  economico  1996   - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, 11 biennio, risulta cosi' fissata:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 49 DELLA G.U.  <----
 2. A   decorrere  dall'  1  gennaio  2002,  alla  retribuzione  di posizione  del  comma  1  sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 49 DELLA G.U.  <----
 3. A   decorrere  dall'  1  gennaio  2003,  alla  retribuzione  di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 50 DELLA G.U.  <----
 
 4. Gli  incrementi  di  cui  alle  tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si    aggiungono,    pertanto,   alla   retribuzione   di   posizione complessivamente  attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n.7.
 5. Il  fondo  dell'art.  54, alle date indicate dai commi 2 e 3 e' automaticamente  rideterminato  aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 6. La  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale nelle due componenti  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima  colonna della tabella  del  comma  3,  e'  corrisposta  in  tale  misura sino al 30 dicembre   2003  e,  sino  alla  predetta  data,  resta  disciplinata dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 39 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici
 con rapporto di lavoro non esclusivo
 
 1.  Al  31  dicembre  2001,  per  i dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima  contrattuale  nelle  due componenti fissa e variabile, tenuto conto  dei tagli previsti dall'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000 nonche' degli  artt.  3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come integrati dall'art.  38, comma 2, del CCNL 10 febbraio 2004 (emendato dall'art. 24, comma 17 del presente contratto), risulta cosi' fissata:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 51 DELLA G.U.  <----
 
 2. A   decorrere  dall'  1  gennaio  2002,  alla  retribuzione  di posizione  del  comma  1  sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 51 DELLA G.U.  <----
 
 3. A decorrere dall' 1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del  comma  2  sono  attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 52 DELLA G.U.  <----
 
 4. Gli  incrementi  di  cui  alle  tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente  residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47, comma  1  lett.  b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
 5. Il  fondo  dell'art.  54, alle date indicate dai commi 2 e 3 e' automaticamente  rideterminato  aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 6. La  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale nelle due componenti,  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima colonna della tavola del comma 3, e' corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003.  A  tale  data  anche  i  dirigenti  con  meno di cinque anni a rapporto  non  esclusivo  ed  assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima  per  poter  mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell'art.  4,  comma  2,  del  CCNL  8  giugno  2000,  II biennio, la retribuzione  di  posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all'art. 41. Sino alla predetta data la retribuzione  di  posizione  e'  disciplinata dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 40 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari
 con rapporto di lavoro non esclusivo
 
 1.  Al  31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima  contrattuale  nelle  due componenti fissa e variabile, tenuto conto  dei tagli previsti dall'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000 nonche' degli  artt.  3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, 11 biennio come integrati dall'art.  38 del CCNL 10 febbraio 2004 (emendato dall'art. 24, comma 17 del presente contratto), risulta cosi' fissata:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 53 DELLA G.U.  <----
 
 2. A   decorrere  dall'  1  gennaio  2002,  alla  retribuzione  di posizione  del  comma  1  sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 53 DELLA G.U.  <----
 
 3. A   decorrere  dall'  l  gennaio  2003,  alla  retribuzione  di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 54 DELLA G.U.  <----
 
 4. Gli  incrementi  di  cui  alle  tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti   dall'attribuzione   della   retribuzione  di  posizione variabile  aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi  dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso   si   aggiungono   alla   retribuzione   di  posizione  rimasta complessivamente  attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
 5. Il  fondo dell'art. 54, alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere   automaticamente   rideterminato   aggiungendovi   la   somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione  alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 6. La  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale nelle due componenti  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima  colonna della tabella  del  comma  3,  e'  corrisposta  in  tale  misura sino al 30 dicembre  2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a  rapporto  non  esclusivo  assunti  entro il 31 dicembre 1998 (data ultima  per  poter  mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell'art.  4,  comma  2,  del  CCNL  8  giugno  2000,  II biennio, la retribuzione  di  posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all'art. 41. Sino alla predetta data la retribuzione  di  posizione  e'  disciplinata dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari.
 Conglobamenti
 
 1. A  decorrere  dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo,  comprensivo  della  13^  mensilita', per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico e' fissato in € 38.198,00 annui lordi.
 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti con anzianita' di  servizio  pari  o  superiore  ai  cinque  anni,  nel  trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
 - per  € 28.750,00  (€ 31.145,83  compresa  la 13ª mensilita), lo stipendio  tabellare  annuo  di cui all'art.35, comma 2, comprensivo, per   € 7.169,97,   dell'intera  misura  dell'indennita'  integrativa speciale annua dell'art. 34;
 - per  € 5.360,24  (€ 5.806,93 compresivi della 13ª mensilita) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n.  37  a  n. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 54;
 - per   € 1.245,24   la   retribuzione   di   risultato,  con  la corrispondente   riduzione  in  misura  annua  pro-capite  del  fondo dell'art. 56.
 3.  A  decorrere  dal  31  dicembre 2003, per i dirigenti medici e veterinari  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo  con  anzianita'  di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
 - per  € 28.750,00,  lo  stipendio  tabellare annuo dell'art. 35, comma    2    comprensivo,   per   € 7.169,97,   dell'intera   misura dell'indennita' integrativa speciale annua, dell'art. 34;
 - per  € 4.381,21  (€ 4.746,31 compresivi della 13ª mensilita) la retribuzione  di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38  con  la  corrispondente  riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 54;
 - per   € 1.245,24   la   retribuzione   di   risultato,  con  la corrispondente   riduzione  in  misura  annua  pro-capite  del  fondo dall'art. 56;
 - per  € 979,02  (€ 1.060,61  compresivi  della 13ª mensilita) le risorse   della   RIA  (retribuzione  individuale  di  anzianita) dei dirigenti  cessati  dal  servizio  che  gia'  dal  31  dicembre  2001 confluiscono  nel  fondo di cui all'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, 11 biennio,  quale  anticipazione  dell'incremento della retribuzione di posizione   di   equiparazione  attribuibile  al  raggiungimento  del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del citato CCNL del II biennio.
 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3  per  la  quota  della  retribuzione  di  posizione  e di risultato conglobata nulla e' dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di  risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003,  essa  e' anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.
 5. Ai  dirigenti  medici e veterinari assunti dal 31 dicembre 2003 e' attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
 |  | Art. 42 La retribuzione di posizione minima contrattuale per
 i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo.
 Rideterminazione dal 31 dicembre 2003
 
 1.  A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima  contrattuale  del  comma 3 degli artt. 37 e 38, dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo ed orario unico, residua  dopo  l'applicazione  dell'art.  41, e' unificata nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole:
 
 ---->   VEDERE TABELLA ALLE PAGG. 56-57 DELLA G.U.  <----
 
 2. Alla  retribuzione  minima  contrattuale  di  cui  al  presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente  gia'  attribuita o da attribuire, ai sensi del comma 4 degli artt. 37 e 38.
 3. La retribuzione di posizione minima del comma 1 e' garantita al dirigente  in  caso  di  mobilita'  o  trasferimento  per  vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora  alla  valutazione  negativa  ai sensi dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo, la  retribuzione  di  posizione  minima di cui al comma 1 puo' essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
 4. Ai  dirigenti  medici  e veterinari con meno di cinque anni (ai quali,  dopo  l'applicazione  dell'art. 41 non e' piu' corrisposta la retribuzione   di  posizione  minima  contrattuale  conglobata  nello stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 4, comma 2  del  CCNL  8  giugno  2000,  II  biennio,  nel caso di valutazione positiva,   si   attribuisce  la  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i piu' favorevoli effetti dell'art. 28 del presente CCNL.
 5. La  retribuzione  minima  unificata di cui presente articolo e' lorda,  fissa e ricorrente ed e' corrisposta mensilmente nella misura di  1/12.  Nel  corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 6. A  decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo tale  data,  qualora  altre  norme  contrattuali  in vigore citino la retribuzione  di  posizione  minima  nelle  due  componenti,  fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
 |  | Art. 43 La  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale per i dirigenti medici   e   veterinari   con   rapporto  di  lavoro  non  esclusivo. Rideterminazione dal 31dicembre 2003
 
 1.  A  decorrere  dal  31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima  contrattuale  del  comma  3 degli artt. 39 e 40 dei dirigenti medici  e  veterinari  gia'  con  rapporto di lavoro non esclusivo ed orario  unico, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, e' unificata e  direttamente  attribuibile dall'azienda o ente nel valore indicato nell'ultima  colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene piu' riportato  il  dirigente con meno di cinque anni ai sensi del comma 6
 degli artt. 39 e 40:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 58 DELLA G.U.  <----
 
 2. Alla  retribuzione  minima  contrattuale  di  cui  al  presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente gia' attribuita e residua di cui al comma 4 degli artt. 39 e 40.
 3. Al  dirigente cui, dopo il primo inquadramento, la retribuzione di  posizione  minima  risulti  totalmente conglobata e non sia stata attribuita  la  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale, la retribuzione   di   posizione   risultera'   pari   a   zero,   salvi
 - successivamente   - i  piu'  favorevoli  effetti  dell'art. 28 che comportino  con  il conferimento di un altro incarico. In tal caso la nuova  retribuzione  di  posizione sara' costituita interamente dalla variabile    aziendale    seguendo    la   metodologia   dell'esempio dell'allegato n. 7, punto 3, primo caso.
 4. La  retribuzione  di  posizione  minima  di  cui  al comma 1 e' garantita  al  dirigente  in  caso  di  mobilita' o trasferimento per vincita  di  concorso  o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell'art. 30 consegua  l'attribuzione  di  un  incarico di minore valore economico complessivo,  la  retribuzione  di posizione minima di cui al comma 1 puo' essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
 5. Ai  dirigenti  a  rapporto  esclusivo  che,  a  decorrere dal 1 gennaio  2005,  (data  di  concreta  applicazione della legge 138 del 2004) optino  per  il  rapporto  di  lavoro  non esclusivo compete la retribuzione  di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 gia' decurtata   con  il  presente  articolo  senza  ulteriori  interventi contabili  da  parte  delle  aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere  nei confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del 50%  della  retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000.
 6. Esclusivamente   nel  caso  di  mantenimento  dell'incarico  di struttura  semplice  o  complessa al dirigente che eserciti l'opzione del  comma  5,  gli  equilibri  ottenuti nell'attribuzione del valore degli  incarichi,  a  parita'  di  funzioni  e rapporto di lavoro per compensare  la  diversa retribuzione di posizione minima contrattuale di  provenienza,  sono  raggiunti  sulla  base  dell'esempio  di  cui all'allegato  n. 7, punto 3, 11 caso, attuando una decurtazione della retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale  che  garantisca il predetto equilibrio.
 7. Al  dirigente  neo  assunto  che dal 1 gennaio 2005 opti per il rapporto  di  lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione e di risultato. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 allo stesso e' applicabile il comma 3.
 8. La  retribuzione  minima  unificata di cui presente articolo e' lorda,  fissa e ricorrente ed e' corrisposta mensilmente nella misura di  1/12.  Nel  corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 9. A  decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo il  31  dicembre  2003,  qualora  altre  norme contrattuali in vigore citino  la  retribuzione  di  posizione  minima nelle due componenti, fissa   e   variabile,   questa   si  deve  intendere  riferita  alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
 |  | Art. 44 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici
 a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento
 
 1. Dal  1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto  per  i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 36 del CCNL  10  febbraio  2004,  con  rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell'art. 13, e' incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno indicato:
 a) Dirigenti medici: € 44,35
 b) Dirigenti veterinari: € 61,81
 Dall'  1  gennaio  2002  lo  stipendio  tabellare annuo lordo, per dodici mensilita', e' quindi rideterminato rispettivamente in:
 € 13 366,67 peri medici
 € 18.576,53 per i veterinari
 2. Dal  1  gennaio  2003  gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono  ulteriormente  incrementati dell'importo mensile lordo a fianco di  ciascuno  indicato,  cui  si  aggiunge  il  valore  lordo mensile dell'indennita'  integrativa speciale prevista dalle tavole nn. 3 e 7 del CCNL 8 giugno
 2000:
 Incrementi  IIS
 a) Medici: € 51,98 ed € 535,25
 b) Veterinari: € 72,44 ed € 551,54
 Dal 1 gennaio 2003, lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilita', e' quindi rideterminato rispettivamente in:
 € 20.413,43 per i medici
 € 26.064,29 per i veterinari
 3. Gli  stipendi tabellari di cui ai commi 1, e 2 sono corrisposti mensilmente  nella  misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 45 Indennita' di specificita' medico  - veterinaria
 
 1. A  decorrere dall' 1 gennaio 2002, l'indennita' di specificita' medico   - veterinaria  spettante  ai dirigenti dell'art. 44, comma 1 resta  fissata  nella misura annua lorda in atto goduta di € 2.065,83 per  i  dirigenti  gia'  di  II livello e di € 1.032,92 per gli altri dirigenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio.
 2. L'indennita'  di cui al comma 1 e' annua, fissa e ricorrente ed e'  corrisposta  mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 46 La retribuzione di posizione minima contrattuale
 per i dirigenti medici con rapporto di lavoro ad esaurimento
 
 1.  Al  31  dicembre 2001, per i dirigenti medici a tempo definito dell'art.  44, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dell'art. 47, comma 1, lettera  b)  secondo  periodo,  e dell'art. 3 - rispettivamente - dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, risulta cosi' fissata:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 61 DELLA G.U.  <----
 
 2. A   decorrere  dall'  1  gennaio  2002,  alla  retribuzione  di posizione  del  comma  1  sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 61 DELLA G.U.  <----
 
 3. A decorrere dall' 1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 62 DELLA G.U.  <----
 
 4. Gli   incrementi  delle  tavole  dei  commi  2  e  3  non  sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente  gia'  attribuita  e residua dopo i tagli effettuati ai sensi  dell'art.  47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al  dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
 5. Il  fondo dell'art. 54, alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere   automaticamente   rideterminato   aggiungendovi   la   somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione  alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 6. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 7. La  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale nelle due componenti,  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima colonna della tavola   del   comma   3,   e'   corrisposta   in  tale  misura  sino all'applicazione dell'art. 13.
 |  | Art. 47 La retribuzione di posizione minima contrattuale
 per i dirigenti veterinari
 con rapporto di lavoro ad esaurimento
 
 1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro  non esclusivo ad esaurimento dell'art. 44, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto  conto  dell'art.  47,  comma  1, lettera b) secondo periodo e dell'art. 3, rispettivamente, dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, risulta cosi' fissata:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 63 DELLA G.U.  <----
 
 2. A   decorrere  dall'  1  gennaio  2002,  alla  retribuzione  di posizione  del  comma  1  sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 
 ---->    VEDERE TABELLA A PAG. 63 DELLA G.U.  <----
 
 3. A   decorrere  dall'  1  gennaio  2003,  alla  retribuzione  di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 64 DELLA G.U.  <----
 
 4.  Gli  incrementi  delle  tavole  dei  commi  2  e  3  non  sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente  gia'  attribuita  e residua dopo i tagli effettuati ai sensi  dell'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla  retribuzione  di  posizione  complessiva  rimasta  al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
 5.  Il fondo dell'art. 54, alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere   automaticamente   rideterminato   aggiungendovi   la   somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione  alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
 6. La retribuzione di posizione e' lorda, fissa e ricorrente ed e' corrisposta  mensilmente  nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 7.  La  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale nelle due componenti,  il  cui  totale  e'  indicato  nell'ultima colonna della tavola   del   comma   3,   e'   corrisposta   in  tale  misura  sino all'applicazione dell'art. 13.
 |  | Art. 48 Ex medici condotti ed equiparati
 
 1.   Fatta  salva  l'applicazione  dell'art.  13,  il  trattamento economico  omnicomprensivo di € 5.993,61 previsto dall'art. 36, comma 3  del  CCNL  integrativo  del  10  febbraio  2004  per gli ex medici condotti   ed   equiparati  tuttora  a  rapporto  non  esclusivo,  e' rideterminato,  a  decorrere  dal  1 gennaio 2002, in € 6.141,85 e, a decorrere dall' 1 gennaio 2003, in € 6.352,03.
 2.  Il  trattamento  economico  di  cui  al comma 1 e' corrisposto mensilmente  nella  misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  | Art. 49 Conglobamento della retribuzione di posizione minima.
 Rideterminazione per i medici a tempo definito
 
 1. La  retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici  a tempo definito e' conglobata nello stipendio tabellare solo in  applicazione  dell'art. 13 con il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo  o  non  esclusivo  ed  orario unico, nel primo caso, nella misura  di  € 1.334,  96  (€ 1.446, 19, comprensiva della tredicesima mensilita) e,  nel  secondo,  di  € 3.709, 26 (€ 4.018,37 comprensiva della tredicesima mensilita).
 2. In  conseguenza  del  comma  1,  a  decorrere  dalla  data  del passaggio,  la  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale dei dirigenti medici interessati che prescelgono il rapporto esclusivo e' unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 65 DELLA G.U.  <----
 
 3. In  conseguenza  del  comma  1,  a  decorrere  dalla  data  del passaggio,  la  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale dei dirigenti   medici   interessati  che  prescelgono  il  rapporto  non esclusivo e' unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 66 DELLA G.U.  <----
 
 4. Alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le medesime clausole previste dagli art. 42 e 43, a seconda del rapporto di lavoro prescelto.
 |  | Art. 50 Conglobamento della retribuzione di posizione minima.
 Rideterminazione per i veterinari con rapporto
 di lavoro ad esaurimento
 
 1.  La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari  con  rapporto di lavoro ad esaurimento e' conglobata solo in  applicazione  dell'art. 13 con il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo,  nella  misura  di  € 717,94  (€ 777,77  comprensiva della tredicesima mensilita).
 2. In  conseguenza  del  comma  1,  a  decorrere  dalla  data  del passaggio,  la  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale dei dirigenti  veterinari  interessati e' unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
 
 ---->   VEDERE TABELLA A PAG. 67 DELLA G.U.  <----
 
 3. Alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le medesime clausole previste dall'art. 42.
 |  | Art. 51 Indennita' per turni notturni e festivi
 
 1. A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,1'  indennita'  per  lavoro notturno  di  cui  all'art.  8,  comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 e' rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
 2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' per lavoro festivo di cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 e' rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L. 17.250) lordi, nella misura ridotta.
 |  | Art. 52 Indennita' Ufficiale di polizia giudiziaria
 
 1. A  decorrere  dall'entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti   medici   e   veterinari   cui,  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni  di legge, e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, e' corrisposta, per dodici  mesi,  una  indennita'  mensile  lorda,  del  valore annuo di € 723,04  a  condizione  dell'effettivo  svolgimento  delle  funzioni ispettive  e  di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.
 2. L'indennita'  cessa  di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1.
 |  | Art. 53 Effetti dei benefici economici
 
 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei  Capi  da  I  a  VI  del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima  mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di quiescenza, normale   e   privilegiato,   sull'indennita'   premio  di  servizio, sull'indennita'  alimentare dell'art. 19, sull'equo indennizzo, sulle ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2. Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
 - del  CCNL 8 giugno 2000: indennita' di cui all'art. 37; assegni personali  previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennita' dell'art. 40;
 - dagli  arti.  3,  4  e  5  del  CCNL  8 giugno 2000, II biennio economico;
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamate   nel   presente   articolo.  Agli  effetti dell'indennita'  premio  di  servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale.
 |  | Art. 54 Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione
 di posizione, equiparazione, specifico trattamento
 e indennita' di direzione di struttura complessa
 
 1. Il fondo previsto, rispettivamente, dagli artt. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il finanziamento dell'indennita' di specificita' medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento  economico  ove  mantenuto  a  titolo  personale  nonche' dell'indennita'  di  incarico di direzione di struttura complessa, e' confermato.  Il  suo  ammontare  e' quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo,  in  ragione  d'anno  degli  incrementi  previsti a tale scadenza   ivi   compresi  quelli  disposti  dall'art.  37  del  CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
 2. Sono  di  seguito indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:
 - comma 2 lettera a) tenuto conto dell'art. 9 comma 1, lettera c) del  presente  contratto;  lettere c) e d). La lettera b) non e' piu' applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo;
 - commi 3, 4, 6 e 7;
 - il  comma  5  e'  disapplicato  in  quanto ha esaurito i propri effetti.
 3. Sono  di  seguito  indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
 - comma  2  lettera  c).  Le  lettere  a)  e  b)  non  sono  piu' applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo;
 - commi 3 e 4.
 4. A  decorrere dall' 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo e' integrato con le modalita' previste dalle seguenti norme:
 - dal  comma  5  degli  artt.  37  e 38, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo;
 - dal  comma  5  degli  artt.  39  e  40 per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo;
 - dal comma 5 degli artt. 46 e 47 per i dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento.
 5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti  dall'art.  41  il  fondo  del  comma  1 e' decurtato  - per ciascun  dirigente  medico e veterinario con rapporto esclusivo e non esclusivo   - degli  importi  annui  pro-capite della retribuzione di posizione,  indicati  nel  secondo  alinea  dei  commi  2  e 3. Dalla medesima  data il fondo e' altresi' decurtato degli importi della RIA utilizzati  per  i  dirigenti  con  meno  di  cinque  anni a rapporto esclusivo dell'art. 41 comma 3. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna  azienda non sia sufficiente, la decurtazione avverra' sulla medesima voce che si rendera' disponibile nei successivi esercizi.
 6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari  dal  rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le  risorse  che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione dell'art.  12, comma 2, e dell'art. 43 rimangono accreditate al fondo del  presente  articolo, per essere utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero, in caso di ulteriore  avanzo,  a  consuntivo,  nel  fondo  della retribuzione di risultato.  In  caso  di  ritorno del dirigente al rapporto esclusivo esse  potranno  essere  nuovamente  utilizzate per la retribuzione di posizione alle condizioni dell'art. 58 comma 2.
 |  | Art. 55 Fondi per il trattamento accessorio
 legato alle condizioni di lavoro
 
 1.  Nulla  e'  innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt.  51  e  10  dei CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento  accessorio  legato  alle  condizioni  di lavoro e per le modalita'  del  suo  utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilita'.  Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2001.
 2. Sono,  pertanto,  confermati,  in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1.
 3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  il fondo del comma 1, e' incrementato  per  ogni  dirigente  in  servizio al 31 dicembre 2001, complessivamente  di  € 16,44  mensili per dodici mesi al netto degli oneri riflessi. Il predetto importo e' utilizzato come segue:
 a) € 4,54 mensili (art. 51 del presente CCNL);
 b) € 4,42 mensili ( art. 52 del presente CCNL);
 c) € 7,48   mensili   da   destinare   al  fondo  per  il  lavoro straordinario.
 4.  Ove  nelle  aziende  ed  enti  non vi siano dirigenti medici e veterinari  con  la  qualifica  di  ufficiale di polizia giudiziaria, l'incremento del punto b) e' destinato alla quota parte del fondo per il  compenso  del  lavoro  straordinario.  Sino  alla  corresponsione dell'indennita'  di  Ufficiale  di  Polizia Giudiziaria si procede in modo analogo nelle aziende ed enti dove tali dirigenti sono presenti. L'incremento  del  punto c) e' destinato anch'esso temporaneamente al compenso  del  lavoro  straordinario  sino alla stipulazione del CCNL relativo  al  II  biennio  economico  2004   - 2005 che ne stabilira' l'utilizzazione  definitiva  al fine di una diversa remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell'art. 16, comma 5.
 5. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche  regionali  indicate  nell'art.  57,  tenuto  conto  della flessibilita' di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
 6.  A decorrere dall' 1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, e' fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del  30%,  e'  pari ad € 21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, e' pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate  sino all'entrata in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
 |  | Art. 56 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita'
 della prestazione individuale
 
 1. L'  art.  52, commi 1 e 2 e l' art. 10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno  2000,  I e II biennio economico, che prevedono i fondi per la retribuzione  di  risultato  e  per  il  premio  della qualita' della prestazione  individuale  per  i  dirigenti  medici e veterinari sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati e' quello consolidato al  31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di  cui  al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato  art.  52  che, comunque, costituiscono ulteriore modalita' di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002.
 2. A  decorrere dal 1 gennaio 2002, dell'art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati:
 - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8;
 - il  comma  7  avendo  prodotto  i propri effetti nel II biennio economico e' disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4.
 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto  dall'art.  41, il fondo e' decurtato, per ciascun dirigente medico  e  veterinario  a  rapporto  esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3 terzo alinea.
 4. In  caso  di  passaggio  dei  dirigenti medici e veterinari dal rapporto  di  lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si  rendono  disponibili  per effetto della totale decurtazione della retribuzione  di  risultato ai sensi dell'art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.
 |  | Art. 57 Risorse economiche regionali
 
 A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  al  fine  di dare attuazione all'art.  55, le Regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente  risorse  economiche  pari  allo 0,32% calcolato sul monte  salari  2001  da destinare al trattamento economico accessorio dei  dirigenti  medici  e veterinari. La ripartizione di tali risorse all'interno  del  fondo  per  le condizioni di lavoro e' indicata nel comma 3 del medesimo articolo.
 2.  Entro  trenta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse   economiche  occorrenti  per  l'applicazione  del  comma  1. L'ammontare  del  finanziamento  aggiuntivo  dei  fondi  aziendali si ottiene  applicando  il  sistema  di  calcolo  per dirigente previsto dall'art.  55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni possono disporre apposite  compensazioni tra i vari incrementi sempre nel rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1.
 |  | Art. 58 Norma finale
 
 1. Le  parti  ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative  alla  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale dei dirigenti  medici  e  veterinari  e  dei  dirigenti  ad esaurimento a rapporto  di  lavoro  non esclusivo si fa riferimento all'incarico di struttura  complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico,  essendo  detta  voce  retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo  il  d.lgs 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale e' stata  decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorche' non piu' legata agli incarichi di struttura di cui  sopra  che,  permanendo  la  scelta  del  rapporto di lavoro non esclusivo,  sono  stati  - a suo tempo  - revocati. Di qui la dizione "gia' incarico" di struttura complessa o semplice.
 2. L'eventuale  nuova  opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non   ripristina  la  situazione  di  incarico  preesistente  con  la correlata  retribuzione  di  posizione,  circostanza  che,  ai  sensi dell'art.   48   del   CCNL   8   giugno  2000,  si  puo'  verificare successivamente  secondo  le  vigenti  procedure  contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
 3. A  decorrere  dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della  legge  138  del  2004, la possibilita' di passare dal rapporto esclusivo  a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole dell'art. 12 e del presente.
 |  | Art. 59 Previdenza complementare
 
 1. Le  parti  convengono  sulla  necessita' che anche la dirigenza della   presente   area   negoziale   possa  usufruire  della  tutela previdenziale   complementare   a   contribuzione   definita   ed   a capitalizzazione  individuale  ai  sensi  del d.lgs. n. 124 del 1993, della   legge   n.   335   del  1995  e  successive  modificazioni  e integrazioni,  dell'accodo quadro nazionale in materia di trattamento di  fine  rapporto  e  di  previdenza  complementare per i dipendenti pubblici  del  29  luglio  1999,  del  DPCM  del  20  dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
 2. A  questi  fini le parti, prendendo atto che in data 7 dicembre 2004   e'   stata   stipulata   la  ipotesi  di  accordo  concernente l'istituzione  del  fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori  dei  Comparti, delle Regioni delle Autonomie Locali e del Servizio  Sanitario Nazionale (tutt'ora in corso di perfezionamento), si  riservano  entro  il 30 settembre 2005 di dichiarare se intendono aderire  a detto fondo ovvero se intendono definirne uno autonomo per i dirigenti della presente area.
 |  | Art. 60 Conferme
 
 1.  Nelle  parti  non  modificate  o  integrate o disapplicate dal presente  contratto,  restano  confermate  tutte  le  norme dei sotto elencati  contratti  ivi  comprese  in  particolare  le  disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonche' l'art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ;
 - CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994  - 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
 - CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996
 - 1997;
 - CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
 - CCNL integrativo del 2 luglio 1997;
 - CCNL integrativo del 5 agosto 1997;
 - CCNL  8  giugno  2000,  quadriennio  1998   - 2001 per la parte normativa e 1 biennio 1998  - 1999 per la parte economica;
 - CCNL  8  giugno  2000,  11  biennio  2000   - 2001 per la parte economica;
 - CCNL  integrativo  del  22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del 2004;
 - CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
 - CCNL   sull'interpretazione  autentica  dell'art.  1  del  CCNL 1994-1997   integrativo   relativo  all'area  dirigenziale  medica  e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997;
 - CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1 lett. z) del CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996;
 - CCNL di interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medico veterinaria;
 - CCNL di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del CCNL II  biennio  economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato  il  5/12/1996  e  della  dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994
 - 1997;
 - CCNL sull'interpretazione autentica dell'articolo 55  - comma 3
 - del  CCNL  5  dicembre  1996  dell'area  della  dirigenza medica e veterinaria;
 - CCNL  di  interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL
 - II  biennio  economico  2000   - 2001  - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato 1'8 giugno 2000;
 - CCNL  di  interpretazione  autentica  dell'  art. 23 del CCNL 8 giugno 2000  - area dirigenza medica e veterinaria.
 |  | Art. 61 Disapplicazioni
 
 1. Le  disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.
 2. Le  parti  si  danno atto che la correzione di eventuali errori materiali avverra' a cura dell'Aran previo protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
 |  | N.B. : sostituisce il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996
 (pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
 
 ALLEGATO 1
 Codice di comportamento dei dipendenti
 delle pubbliche amministrazioni
 (Decreto 28 novembre 2000)
 Articolo 1
 Disposizioni di carattere generale
 
 1. I  principi  e  i  contenuti  del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e imparzialita',   che   qualificano   il  corretto  adempimento  della prestazione  lavorativa.  I  dipendenti pubblici escluso il personale militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e dell'Avvocatura  dello  Stato  si  impegnano  ad  osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
 2. I  contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3,  del  decreto  legislativo  165  del 2001, al coordinamento con le previsioni  in materia di responsabilita' disciplinare. Restano ferme le  disposizioni  riguardanti  le  altre forme di responsabilita' dei pubblici dipendenti.
 3.  Le  disposizioni  che  seguono trovano applicazione in tutti i casi  in  cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque  per  i  profili  non  diversamente  disciplinati da leggi o regolamenti.  Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni  degli  articoli  3  e seguenti possono essere integrate e specificate  dai  codici  adottati  dalle  singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.
 
 Articolo 2
 Principi
 
 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di  servire  esclusivamente  la  Nazione con disciplina ed onore e di rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita' dell'amministrazione.   Nell'espletamento   dei  propri  compiti,  il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
 2.  Il  dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di  evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni,  anche solo apparenti, di conflitto di interessi.  Egli  non  svolge  alcuna  attivita' che contrasti con il corretto  adempimento  dei  compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
 3.  Nel  rispetto  dell'orario  di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu' semplice ed efficiente  nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai propri compiti.
 4. Il  dipendente  usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per  ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
 5.  Il  comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un   rapporto   di   fiducia  e  collaborazione  tra  i  cittadini  e l'amministrazione.  Nei  rapporti  con  i cittadini, egli dimostra la massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce  l'accesso  degli  stessi  alle  informazioni a cui abbiano titolo  e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie   e   informazioni   necessarie  per  valutare  le  decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
 6.  Il  dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando, comunque,  lo  svolgimento,  da  parte dei cittadini, delle attivita' loro  consentite,  o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione  delle  funzioni  tra  Stato  ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e  dei  compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.
 
 Articolo 3
 Regali e altre utilita'
 
 1.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta, neanche  in  occasione  di  festivita', regali o altre utilita' salvo quelli  d'uso  di  modico  valore,  da  soggetti che abbiano tratto o comunque  possano  trarre  benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.
 2.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta, regali  o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto  grado.  Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un sovraordinato  o  a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
 
 Articolo 4
 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
 
 1.   Nel   rispetto   della  disciplina  vigente  del  diritto  di associazione,  il  dipendente  comunica  al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non  riservato,  i  cui  interessi  siano coinvolti dallo svolgimento dell'attivita'  dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
 2.  Il  dipendente  non  costringe  altri dipendenti ad aderire ad associazioni  ed  organizzazioni,  ne'  li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
 
 Articolo 5
 Trasparenza negli interessi finanziari
 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli  abbia  avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi  parenti  entro  il  quarto  grado  o conviventi, abbiano ancora rapporti  finanziari  con  il  soggetto  con  cui ha avuto i predetti rapporti  di  collaborazione;  b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano  con  soggetti  che  abbiano  interessi  in  attivita' o decisioni  inerenti  all'ufficio,  limitatamente  alle pratiche a lui affidate.
 2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere  le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari  che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado  o  affini  entro  il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano attivita'  politiche,  professionali  o  economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano coinvolte  nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in materia di affari generali  e  personale,  egli  fornisce  ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
 
 Articolo 6
 Obbligo di astensione
 
 1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione di decisioni  o  ad  attivita'  che possano coinvolgere interessi propri ovvero:  di  suoi  parenti  entro  il  quarto  grado o conviventi; di individui  od  organizzazioni  con cui egli stesso o il coniuge abbia causa  pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,  curatore, procuratore  o  agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,  societa'  o  stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente  o  dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui  esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
 
 Articolo 7
 Attivita' collaterali
 
 1.    Il    dipendente    non    accetta   da   soggetti   diversi dall'amministrazione  retribuzioni  o  altre utilita' per prestazioni alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
 2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di collaborazione con individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.
 3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
 
 Articolo 8
 Imparzialita'
 
 1.  Il  dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
 2.  Il  dipendente  si attiene a corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi superiori.
 
 Articolo 9
 Comportamento nella vita sociale
 
 1.   Il   dipendente   non   sfrutta   la  posizione  che  ricopre nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere,  di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
 
 Articolo 10
 Comportamento in servizio
 
 1.  Il  dipendente,  salvo  giustificato  motivo,  non ritarda ne' affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
 2.  Nel  rispetto  delle  previsioni  contrattuali,  il dipendente limita   le  assenze  dal  luogo  di  lavoro  a  quelle  strettamente necessarie.
 3.   Il  dipendente  non  utilizza  a  fini  privati  materiale  o attrezzature  di  cui  dispone  per  ragioni  di  ufficio. Salvo casi d'urgenza,  egli  non  utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze  personali.  Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione  se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee all'amministrazione.
 4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a  titolo  personale, utilita' spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
 
 Articolo 11
 Rapporti con il pubblico
 
 1.  Il  dipendente  in  diretto  rapporto  con  il pubblico presta adeguata   attenzione   alle   domande  di  ciascuno  e  fornisce  le spiegazioni  che  gli  siano  richieste  in  ordine  al comportamento proprio  e  di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a  cui  sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro da  svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti  con  i  cittadini  e  risponde  sollecitamente  ai loro reclami.
 2.   Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  Il dipendente tiene informato  il  dirigente  dell'ufficio  dei  propri  rapporti con gli organi di stampa.
 3.  Il  dipendente  non prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio' possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialita'.
 4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre comunicazioni   il   dipendente   adotta   un   linguaggio  chiaro  e comprensibile.
 5.  Il  dipendente  che  svolge la sua attivita' lavorativa in una amministrazione  che  fornisce  servizi  al pubblico si preoccupa del rispetto   degli   standard   di  qualita'  e  di  quantita'  fissati dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si preoccupa  di  assicurare  la continuita' del servizio, di consentire agli  utenti  la  scelta  tra  i  diversi erogatori e di fornire loro informazioni  sulle  modalita'  di  prestazione  del  servizio  e sui livelli di qualita'.
 
 Articolo 12
 Contratti
 
 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne' corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
 2.  Il  dipendente  non  conclude, per conto dell'amministrazione, contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in  cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle attivita' relative all'esecuzione del contratto.
 3.  Il  dipendente  che  stipula  contratti  a  titolo privato con imprese  con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  ed assicurazione, per conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per  iscritto il dirigente dell'ufficio.
 4.  Se  nelle  situazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 si trova il dirigente,  questi  informa  per  iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
 
 Articolo 13
 Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
 
 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo  tutte  le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei  risultati  conseguiti  dall'ufficio  presso  il  quale  prestano servizio.  L'informazione  e'  resa  con  particolare  riguardo  alle seguenti finalita': modalita' di
 svolgimento  dell'attivita'  dell'ufficio;  qualita'  dei  servizi prestati;   parita'  di  trattamento  tra  le  diverse  categorie  di cittadini  e  utenti;  agevole  accesso  agli  uffici, specie per gli utenti   disabili;   semplificazione  e  celerita'  delle  procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
 |  | ALLEGATO N. 2 In  riferimento  all'art.  16,  in  attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attivita' connesse  alla  continuita'  assistenziale  ed  urgenza/emergenza, le parti  si  danno  atto  che la guardia medica di Unita' operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:
 - ostetricia, pediatria con neonatologia;
 - unita'  di  terapie  intensive e semi -intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche, etc.);
 - attivita'  di  alta  specialita'  di  cui al D.M. del Ministero della  Salute  del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialita'  di  anestesia,  laboratorio  analisi  e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
 Il  servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) puo'  essere  previsto  solo per aree che insistono sulla  stessa  sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono  essere  distribuiti  in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.
 Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per  la  razionalizzazione  ed  ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all'applicazione degli artt. 17 e 18.
 |  | ALLEGATO N. 3 ---->  VEDERE SCHEMA A PAG. 83 DELLA G.U.  <----
 |  | ALLEGATO N. 4 
 In  relazione  all'art.  24,  comma  9,  si  propone un esempio di attribuzione  della  retribuzione  di  posizione complessiva definita dopo  la  graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un dirigente gia' di struttura complessa al 5 dicembre 1996  ed  un altro dirigente gia' ex X livello qualificato incaricato di  struttura  complessa  nel  settembre  2000 (cioe' successivamente all'entrata  in  vigore  dell'art.  39  del  CCNL  8 giugno 2000) con graduazione  delle  funzioni  portata  a  termine  dall'azienda  il 1 gennaio  2001. L'esempio e' riportato in milioni di lire, trattandosi di  interpretazione  autentica  che retroagisce a periodo antecedente l'entrata in vigore dell'euro.
 
 ---->  VEDERE SCHEMA A PAG. 84 DELLA G.U.  <----
 
 Dall'esempio si evince che:
 - la  retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996  - 11 biennio) e' assorbita nel valore complessivo dell'incarico risultante dalla  graduazione  delle  funzioni  (nell'esempio  si  ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso  ma  ne  costituisce  una  parte  anticipatamente attribuita dal contratto;
 - la  cosiddetta  variabile  aziendale puo' essere corrisposta in misura  diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi  il  nuovo  come  una  promozione,  un  tempo ottenuta mediante  il  concorso  e,  nell'attuale  sistema di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico;
 - l'unica  garanzia  riguardante  la  retribuzione  di  posizione minima  contrattuale  e'  che il valore complessivo dell'incarico non puo'   scendere   al  di  sotto  di  essa.  Nell'esempio  citato,  la graduazione  delle  funzioni non avrebbe potuto determinare un valore complessivo  dell'incarico  di  struttura  complessa  inferiore  a L. 20.141.000   mantenendo,  ad  es.,  la  differenza  come  assegno  ad personam.  In  tal  caso  il dirigente proveniente dalla posizione di incarico  sottostante  avrebbe  guadagnato  solo L. 2.026.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente gia' di struttura complessa;
 - nella   determinazione   della   retribuzione   complessiva  di posizione si deve tener conto della disponibilita' del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale.
 |  | ALLEGATO N. 5 
 Con  il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di  valutazione  di  cui  agli  articoli  da  25  a 32 e' ispirato al principio:  della  diretta  conoscenza dell'attivita' del valutato da parte   dell'organo  proponente  (valutatore  di  I  istanza);  della approvazione  o  verifica  della  valutazione  da  parte  dell'organo competente  (valutatore  di  Il  istanza);  della  partecipazione  al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio.
 Per  consentire  alle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere di dare omogenea   attuazione   degli   articoli   citati,  le  parti   - con riferimento agli organismi di verifica di cui all'art. 26, comma 2, a titolo  meramente  esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione:
 A) dei dirigenti:
 - in  prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la  quale  gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice  di  livello  dipartimentale  o  assimilata,  i titolari del dipartimento o della struttura assimilata;
 - in  seconda  istanza,  il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
 B) dei dirigenti di struttura complessa:
 - in  prima  istanza,  nei  presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti  di  assegnazione.  Per  i  servizi  del  territorio, il direttore  del  dipartimento  ove costituito ovvero il titolare della struttura  assimilata  di  assegnazione. In mancanza dell'istituzione dei  dipartimenti,  la  valutazione  e' effettuata dal titolare della struttura   direttamente  sovraordinata  secondo  i  rispettivi  atti aziendali di organizzazione;
 - in  seconda  istanza,  il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
 C) dei direttori di dipartimento o struttura assimilata:
 - in  prima  istanza,  il direttore generale o altro soggetto da lui  delegato  secondo le modalita' stabilite negli atti aziendali di organizzazione;
 - in  seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
 L'individuazione  dei  soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi  dalle  aziende  e'  affidata  agli  atti  di  organizzazione adottati  ciascuno  secondo  i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore e' costituito dal Collegio tecnico.
 Il  Collegio  tecnico  dovra' dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento  diretto,  tra  l'altro, alla soluzione di alcuni casi, quali,   ad  esempio,  l'astensione   - da  parte  del  direttore  di dipartimento  componente del Collegio tecnico  - dalla valutazione di un  dirigente  gia' da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero  chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi  un  dirigente   - direttore  di dipartimento e di struttura complessa componente del collegio tecnico.
 Per  dare  attuazione  all'art.  26,  comma  3, sono deputati alla valutazione  il  nucleo  di  valutazione  o  il servizio di controllo interno   ove   attivato,  che  vi  procedono  secondo  i  rispettivi regolamenti,  nel  rispetto  dei  principi  riportati  all'inizio del presente allegato.
 |  | ALLEGATO N. 6 
 Voci   del   trattamento   economico  fondamentale  ed  accessorio spettante  ai  dirigenti  al  31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro
 
 TAVOLA 1
 
 A) Dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo
 DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 37 CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 Assegno personale (art. 38, comma 1, CCNL 8.6.2000 se dirigente di il livello al 30.7.99)
 ISM  (art.  38, comma 2, CCNL 8.6.2000, se dirigente di il livello al  30.7.99;  art.  37, comma 2 stesso CCNL se dirigente di struttura complessa dal 31.7.99)
 Retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle allegate al CCNL 5.12.96, II biennio)
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione   di   posizione,   parte  variabile  aziendale,  ove attribuita (art. 39 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione di risultato (art. 65 CCNL 5.12.96)
 Retribuzione  per  particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 Indennita'  incarico di struttura complessa (art. 40 CCNL 8.6.2000 per gli incaricati dal 31.7.99)
 Specifico   trattamento   economico   (art.   40   CCNL  8  giugno 2000) assegno  personale  per  dirigenti  di  II livello con incarico quinquennale al 30.7.99, se in godimento
 
 ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
 Indennita'  di  esclusivita'  (art.  5  CCNL  8.6.2000, II biennio economico)
 Vedi nota conclusiva di Tavola 4.
 
 DIRIGENTI
 
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 37 CCNL 8.6.2000)
 RIA,  ove  acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) ISM (ad. 37, comma 2, CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle allegate  al CCNL 5.12.96, Il biennio, integrate dagli art. 3 e 4 del CCNL 8.6.2000, II biennio)
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione   di   posizione,   parte  variabile  aziendale,  ove attribuita (art. 39 CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione di risultato (art. 65 CCNL 5.12.96)
 Retribuzione  per  particolari condizioni di lavoro, ove spettante (art. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 
 ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
 Indennita'  di  esclusivita'  (art.  5  CCNL  8.6.2000, II biennio economico)
 
 TAVOLA 2
 
 B) Dirigenti  medici  e  veterinari  a  rapporto  non esclusivo ed orario unico
 DIRIGENTI GIA' STRUTTURA COMPLESSA
 
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 37 CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 Assegno personale (art. 38, comma 1, CCNL 8.6.2000 se dirigente di Il livello al 30.7.99)
 ISM  (art.  38, comma 2, CCNL 8.6.2000, se dirigente Il livello al 30.7.99; ad. 37, comma 2 stesso CCNL se dirigente struttura complessa dal 31.7.99)
 Retribuzione  di posizione minima, parte fissa e variabile ridotte rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  47, comma 1, lett. a) e b) del CCNL 8.6.2000
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione   di   posizione,   parte  variabile  aziendale,  ove attribuita,  ridotta  del  50%  ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000
 Retribuzione  per  particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 
 DIRIGENTI
 
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita' integrativa speciale (art. 37 CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 ISM (art. 37, comma 2, CCNL 8.6.2000)
 Retribuzione  di posizione minima, parte fissa e variabile ridotte rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  47, comma 1, lett. a) e b) del CCNL 8.6.2000
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione   di   posizione,   parte  variabile  aziendale,  ove attribuita,  ridotta  del  50%  ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000
 Retribuzione  per  particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 
 Al  diriqente qia' di struttura complessa a rapporto di lavoro non esclusivo non competono:
 - la retribuzione di risultato;
 - lo  specifico trattamento economico quale assegno personale per i  dirigenti  di II livello gia' ad incarico quinquenale al 30 luglio 1999  - ove in godimento;
 - l'indennita' incarico di struttura complessa per gli incaricati dal 31 luglio 1999.
 Al  dirigente a rapporto non esclusivo non compete la retribuzione di risultato.
 Ad  entrambe  le  categorie  di  dirigenti  non compete l'elemento distinto   della   retribuzione  rappresentato  dalla  indennita'  di esclusivita'.
 Vedi nota conclusiva di Tavola 4.
 
 TAVOLA 3
 
 C) Dirigenti  medici  a  tempo  definito  e rapporto non esclusivo nonche' veterinari ad esaurimento
 
 DIRIGENTI GIA' STRUTTURA COMPLESSA
 
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 36, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita'  integrativa  speciale  (tavole  n.  4  e  6  del  CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 Assegno  personale  (art.  43  CCNL  8.6.2000  se  dirigente di II livello al 30.7.99)
 ISM  (art. 5, comma 1, terzo e quarto alinea CCNL 5 dicembre 1996, II biennio) ove dirigente di II livello al 30 luglio 1999
 Retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale  - parte fissa e variabile  - (tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio)
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione   di   posizione,   parte  variabile  aziendale,  ove attribuita,  ridotta  del  50%  ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000
 Retribuzione  per  particolari condizioni di lavoro, ove spettante (art. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 
 DIRIGENTI
 TRATTAMENTO FONDAMENTALE
 Stipendio tabellare (art. 36, CCNL integrativo 10.2.04)
 Indennita'  integrativa  speciale  (tavole  n.  4  e  6  del  CCNL 8.6.2000)
 RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
 ISM  (art. 5, comma 1, terzo e quarto alinea CCNL 5 dicembre 1996, II biennio)
 Retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale  - parte fissa e variabile    - (tabella   allegata   al   CCNL   5  dicembre  1996,11 biennio) rideterminata  dall'art.  3  del  CCNL  8  giugno  2000,  II biennio).
 
 TRATTAMENTO ACCESSORIO
 Retribuzione   di   posizione,   parte  variabile  aziendale,  ove attribuita,  ridotta  del  50%  ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000
 Retribuzione  per  particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
 Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
 Al  dirigente qia' di struttura complessa a rapporto di lavoro non esclusivo non competono:
 - la retribuzione di risultato;
 - lo  specifico trattamento economico quale assegno personale per i  dirigenti  di II livello gia' ad incarico quinquenale al 30 luglio 1999  - ove in godimento;
 - l'indennita' incarico di struttura complessa per gli incaricati dal 31 luglio 1999.
 Al  dirigente a rapporto non esclusivo non compete la retribuzione di risultato.
 Ad  entrambe  le  categorie  di  dirigenti  non compete l'elemento distinto   della   retribuzione  rappresentato  dalla  indennita'  di esclusivita'.
 Vedi nota conclusiva di Tavola 4.
 
 TAVOLA 4
 Nota conclusiva valida per tutte le precedenti tavole n. 1, 2 e 3
 Gli  assegni  personali spettanti ai dirigenti di ex II livello ai sensi  degli  artt.  37  e 38 del CCNL 8 giugno 2000 sono alternativi all'indennita'  di struttura complessa. Essi sono mantenuti anche nel caso  di  conferimento  ai medesimi dirigenti di nuovo incarico della stessa  tipologia  dopo  il 30 luglio 1999 presso la medesima o altra azienda.  Per tale ragione anche dopo la predetta data gli stessi non percepiscono   l'indennita'   di   struttura   complessa  equivalente all'assegno personale.
 La  tredicesima  mensilita',  prevista  dall'art. 39, comma 4, del CCNL  integrativo  del 10.2.2004 e' calcolata sulle voci del predetto trattamento economico che espressamente lo prevedono.
 Dopo  il  31  dicembre  2001  le  voci  del  trattamento economico fondamentale  ed  accessorio  di  cui alle tavole 1, 2 e 3 sono state aggiornate  dai  corrispondenti  articoli  da  n.  33  e seguenti del presente contratto.
 La  struttura  della  retribuzione  rimane  invariata  fino  al 31 dicembre  2002.  Dal 1° gennaio 2003 nello stipendio viene conglobata l'  IIS  e dal 31 dicembre 2003 anche parte delle altre voci relative alla retribuzione di posizione e di risultato indicate negli articoli di   riferimento   nessuna   delle   quali   (eccetto  IIIS) scompare dall'elenco delle voci indicate nelle predette tavole n. 1, 2 e 3.
 Per  la  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale cfr. gli artt. da 37 a 40 e gli art. 46 e 47 del presente CCNL.
 |  | ALLEGATO N. 7 1
 
 ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4
 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
 
 I ESEMPIO:
 Questo  esempio  prevede  l'ipotesi  di  una  azienda  in  cui  ai dirigenti  sia  tuttora corrisposta solo la retribuzione di posizione minima  contrattuale  e  non  siano  stati  conferiti  incarichi  con retribuzione di posizione superiore.
 In    tale    caso    ciascun   dirigente   percepisce   l'importo dell'incremento  contrattuale  cosi' come previsto dalle tavole degli artt.   37   e   38  senza  alcuna  elaborazione  tranne  il  calcolo dell'incremento complessivo del fondo ai sensi dei medesimi articoli, comma 5.
 
 II ESEMPIO:
 L'applicazione  delle clausole contrattuali in oggetto e' pacifica quando  i  dirigenti cui siano stati conferiti i medesimi incarichi o incarichi  diversi abbiano la stessa retribuzione di posizione minima contrattuale.  In  questi casi come dimostrato dalla seguente tavola, gli  incrementi  si  applicano in modo automatico e la differenza tra gli uni e gli altri dipende dalla retribuzione di posizione variabile aziendale  eventualmente  attribuita  in  base alla graduazione delle funzioni.
 
 ---->  VEDERE TABELLA A PAG. 90 DELLA G.U.  <----
 
 III ESEMPIO:
 L'interpretazione  delle  clausole  in oggetto appare meno agevole nei  casi  in cui le norme si debbono applicare a dirigenti che hanno attualmente  il  medesimo  incarico  ma  la retribuzione di posizione complessiva   loro  attribuita  abbia  una  composizione  diversa  in relazione allo sviluppo di carriera acquisito nel tempo.
 L'esempio e' pertanto formulato per i casi in cui il dirigente con incarico  di  struttura  semplice  o con incarico ex art. 27, lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato "promosso" ad incarico di  struttura  complessa.  L'esempio fornisce modalita' attraverso le quali applicare gli incrementi previsti dagli articoli in esame senza alterare  il valore complessivo della retribuzione di posizione cosi' come  rideterminata  dalle  aziende ed enti a parita' di funzioni tra dirigenti.  Esso  si articola in 2 ipotesi riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive tavole.
 A) Ipotesi  di  una  azienda  in  cui  non  si  sia proceduto alla graduazione  delle  funzioni  e  pertanto ai dirigenti interessati e' tuttora  attribuita  la retribuzione di posizione minima contrattuale eccetto  per  i  dirigenti  ai  quali,  avendo  avuto un incarico con retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale  superiore a quella percepita,  e' stata attribuita la differenza tra i due minimi con la variabile aziendale
 L'esempio serve per stabilire come si applicano in questo caso gli incrementi  contrattuali  e  prende in considerazione due dirigenti a parita'  di incarico e graduazione di funzioni: uno gia' di struttura complessa  al  5  dicembre  1996  ed  un  altro  ex aiuto qualificato (dirigente  con modulo) divenuto dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo di elaborazione dell'azienda:
 
 ---->  VEDERE TABELLE DA PAG. 91 A PAG. 95 DELLA G.U.  <----
 
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 ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39 e 40 COMMA 4
 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
 
 Gli  articoli in oggetto riguardano i dirigenti che al 31 dicembre 1998  esercitavano  la  libera  professione  extra  muraria  ed hanno mantenuto  tale  opzione  anche dopo il 14 marzo 2000 con conseguente perdita  dell'incarico di direzione di struttura complessa o semplice ove  conferito.  La retribuzione di posizione minima contrattuale cui applicare gli incrementi e' quella ad essi originariamente attribuita ed  indicata nelle tavole degli articoli 39 e 40. A tale retribuzione si aggiunge la variabile aziendale ridotta del 50%.
 Si  deve  tenere in considerazione che l'obbligo dell'esclusivita' del rapporto di lavoro ha comportato per i dirigenti non esclusivi la perdita  dell'incarico al quale e' conseguita una rimodulazione della loro   retribuzione   di  posizione  complessiva  da  correlare  agli incarichi   che   l'azienda   o   ente   hanno  deciso  di  conferire successivamente alla mancata opzione.
 Cio'   comporta  che  nell'applicazione  del  presente  contratto, essendo  commisurati  gli  incrementi sulla retribuzione di posizione minima  contrattuale  storica,  ciascuno dei dirigenti a rapporto non esclusivo  percepira' quelli commisurati ad essa non sussistendo piu' l'obbligo  di  mantenere  gli equilibri raggiunti con il conferimento dell'incarico  superiore  (vedi  terzo  esempio punto 1) perche' tale incarico  e'  stato  perduto  per effetto della mancata opzione al 14 marzo 2000.
 L'esempio e', pertanto, formulato per il caso di due dirigenti che abbiano  avuto l'incarico di struttura complessa, rispettivamente dal gennaio  1996  e  dal  30  dicembre  1998  ed il secondo sia stato in partenza  un  dirigente con incarico di struttura semplice e, quindi, con  una retribuzione di posizione minima contrattuale inferiore. Per gli stessi viene sviluppato il medesimo esempio
 formulato nell'ipotesi B) del terzo esempio del punto 1, dal quale si   evince   che   da   una   situazione   di   sostanziale  parita' precedentemente  raggiunta  e  mantenuta sino al 31 dicembre 2001, si passa   con   gli   incrementi   del   presente   contratto   ad  una differenziazione  della retribuzione di posizione minima contrattuale (e  di  conseguenza  di quella complessiva nella quale e' compresa la variabile aziendale).
 I passaggio
 
 ---->  VEDERE TABELLA ALLE PAGG. 96-97 DELLA G.U.  <----
 
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 ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 COMMI 3 E 6
 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
 
 Nel presente punto si forniscono modalita' applicative della norma in oggetto.
 
 I CASO
 L'esempio  fornisce modalita' applicative del comma 3 dell'art. 43 nei  confronti  di  un  dirigente medico a rapporto non esclusivo che dopo   il   conglobamento  della  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale  non  percepisca  piu' tale voce e non abbia avuto a suo tempo,  in  relazione  all'incarico  conferitogli, la retribuzione di posizione  variabile  aziendale  e  l'azienda  o ente, per effetto di valutazione  positiva  intenda attribuire al dirigente un incarico di alta  professionalita'  (ex  modulo  funzionale  DPR  384 del 1990) a decorrere dall'1.1.2005.
 In  primo  luogo  si  evidenzia  che  l'azienda  deve  definire la graduazione  delle  funzioni  in  modo  obiettivo  a  prescindere dal rapporto  di lavoro dei dirigenti e pertanto il valore complessivo di ciascun  incarico  e' determinato come se tutti i dirigenti fossero a rapporto  esclusivo. Ove l'incarico, cosi' valutato, sia conferito al dirigente  a  rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente esempio, la metodologia per determinarne la retribuzione di posizione e' la seguente:
 a) Il  valore  complessivo dell'incarico da conferire, sulla base degli  esempi del punto 2 ipotesi A) potrebbe corrispondere al valore della  retribuzione  di posizione minima contrattuale del dirigente a rapporto   esclusivo.   In  tale  caso  si  prende  come  riferimento l'articolo  42  comma  1  tavola A) dove, per l'incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990 e' prevista una retribuzione di posizione minima  pari  ad € 5.735,36. L'azienda o ente per attribuire la nuova retribuzione  di posizione al dirigente a rapporto non esclusivo deve applicare,  senza  altra  rideterminazione la tavola A) dell'art. 43, comma  1  attribuendo  al dirigente il corrispondente valore previsto per l'incarico di cui sopra. La nuova retribuzione di posizione sara' corrisposta  tutta  come  variabile  aziendale  a carico del relativo fondo in base al seguente esempio:
 
 ---->  VEDERE TABELLA A PAG. 98 DELLA G.U.  <----
 
 b) Il  valore  complessivo dell'incarico da conferire, sulla base degli  esempi  del  punto  2  ipotesi B) e' superiore al valore della retribuzione   di  posizione  minima  contrattuale  del  dirigente  a rapporto  esclusivo. Anche in tale caso si prende come riferimento la retribuzione  di  posizione  minima contrattuale del dirigente medico dell'articolo  42  comma  1  tavola  A) con  incarico  di  ex  modulo funzionale DPR 384 del 1990, pari ad € 5.735,36, alla quale sia stata aggiunta  una variabile aziendale di € 2.000,00. Poiche' il dirigente a  rapporto  non  esclusivo  dell'art.  43,  comma 3, e' privo di una retribuzione   di   posizione   minima  contrattuale,  la  sua  nuova retribuzione   di   posizione   sara'  costituita  interamente  dalla variabile aziendale formata dalla retribuzione di posizione minima di cui  alla  lettera  a) della tavola precedente cui si aggiunge sempre sotto  forma di variabile aziendale il 50% dell'ulteriore aggiunta di € 2.000,00.
 
 ---->  VEDERE TABELLE A PAG. 99 DELLA G.U.  <----
 
 II CASO
 Con  il  presente  esempio si prende in considerazione il caso del passaggio  dal  rapporto  esclusivo  al  rapporto  non esclusivo al 1 gennaio  2005 ove sia mantenuto l'incarico purche' in presenza di una identica  graduazione delle funzioni (ipotesi corrispondente all'art. 43, comma 6).
 L'esempio   prende   sempre  in  considerazione  un  dirigente  di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente (ex aiuto  qualificato) divenuto  di  struttura  complessa  nel settembre 2000.  L'esempio  sviluppa l'ipotesi B) del secondo esempio del punto 2.
 
 ---->  VEDERE TABELLA A PAG. 100 DELLA G.U.  <----
 4
 ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 e 47 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO AD ESAURIMENTO
 Pur  essendo  richiamato nel testo il presente allegato si ritiene di  non  dover sviluppare apposite tabelle poiche' l'applicazione dei principi  enunciati  negli  esempi  dei  punti 1 e 2 dovrebbe rendere agevole le modalita' di incremento previste dalle norme stesse.
 |  | DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1 Con riferimento all'art. 20, il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente  sulla  base  degli  atti  e  delle  prove documentali prodotte     dall'azienda    compresi    i    documenti    presentati dall'interessato.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2
 In  esito  alla dichiarazione a verbale n. 5 presentata dalle OOSS ed allegata al presente contratto, 1'ARAN si impegna a relazionare al Comitato  di  Settore  circa  le  valutazioni  emerse  nel  corso del dibattito  al  fine  di  fornire  elementi  utili  per  l'esame delle questioni e l'avvio delle eventuali iniziative di competenza.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 Con  riguardo all'art. 1, comma 2 le parti esprimono il parere che alle  fondazioni  formate  con  capitale  pubblico  al  51%, le leggi regionali  riconoscano  la  prevalente  natura  pubblica  al  fine di consentirne  la permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilita' dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilita' del rapporto di lavoro introdotte  dai  contratti  vigenti  ed, in particolare, con riguardo alla possibilita' di stipulare contratti a termine regolati dall'art. 1 comma 3 del presente contratto (che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall'art.  15 septies del d.lgs 502 del 1992 (richiamato dall'art. 62 del  CCNL  8  giugno 2000), le parti ritengono che le aziende abbiano ampi  margini  per  evitare  il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni  coordinate  e continuative eventualmente attivate per lo svolgimento di attivita' istituzionali e, cioe', al di fuori delle ipotesi  previste  dall'art.  7,  comma  6  del  d.lgs  165 del 2001, indicate  nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4  del  15  luglio  2004.  Le  parti  prendono, altresi', atto che in materia di flessibilita' l'Aran ha ricevuto, per il settore pubblico, l'atto  di  indirizzo  per  la  stipulazione di un apposito contratto collettivo quadro.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 In  ordine  all'art.  3  che riconferma il sistema delle relazioni sindacali  dei  CCNL  8  giugno  2000  e  10  febbraio 2004, le parti convengono che i trattamenti economici sono erogati solo a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs 165 del 2001.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
 In  ordine  all'art.  6,  comma  1,  lettera c), con riguardo alle articolazioni strutturali sovra aziendali, le parti precisano di fare riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi toscani e veneti di istituzione  delle cosiddette "aree vaste", senza esclusione di altri esempi similari che in futuro possano essere adottati dalle Regioni.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
 In  riferimento  all'art. 8 comma 1, le parti rammentano che e' in corso  di approvazione l'ipotesi di CCNQ siglata il 15 marzo 2005 per una  nuova  ripartizione dei permessi, distacchi ed altre prerogative sindacali.  In  ordine  al comma 3 le parti confermano la distinzione tra   la   fruizione   delle   prerogative  sindacali,  che  discende dall'ammissione  alla  contrattazione  nazionale  ed  e'  un  diritto tutelato,  ai  sensi del d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni indipendentemente dalla  firma  dei  contratti  quadro  o  di  comparto, dal diritto di partecipazione  alla  contrattazione  integrativa  che discende dalla sottoscrizione  del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima  materia  in  armonia  con il d.lgs n. 165 del 2001 e' tuttora disciplinata  dall'art.  9  del CCNL dell'8 giugno 2000, che e' stato riconfermato dal presente contratto.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 Con  riguardo  al  comma  1  dell'art. 9 le parti precisano che il termine   "confronto"  non  indica  un  nuovo  livello  di  relazioni sindacali  rispetto  a  quelli  previsti  dall'art.  3,  ma  solo una modalita'  di  svolgimento  dei rapporti con le OO.SS. firmatarie del CCNL,  che  valorizza  il  sistema partecipativo cui e' improntato il modello  delle relazioni sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano previsti livelli negoziali.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
 In  relazione  all'art.  19,  le  parti chiariscono che l'istituto della  sospensione  e' previsto allo scopo di evitare che, nelle more dell'accertamento  della  responsabilita'  penale del dirigente per i fatti  addebitatigli,  si  proceda  al  suo licenziamento, al fine di evitare   ulteriori   danni  morali  e  materiali  che,  in  caso  di proscioglimento  pieno,  darebbero  luogo ad una azione risarcitoria. Dal  momento che la sospensione e', comunque, un provvedimento grave, il  comma  2  ne  ammette il ricorso a condizione che vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati siano di gravita' tale che accertati darebbero luogo al licenziamento. A tal fine la legge n. 97 del  2001,  per alcuni casi prevede, in alternativa alla sospensione, anche  il  trasferimento.  Le  parti  concordano,  altresi',  che  la disapplicazione  dell'art.  15  della legge n.55 del 1990 operata dal T.U.  n.  267  del  2000  riguardante le disposizioni delle autonomie locali  attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata e'  riassunta  nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto  a  riprova  della volonta' del legislatore di mantenerne la sua  permanenza  nell'ordinamento.  Le  parti,  inoltre, per una piu' agevole  lettura  delle clausole dell'art. 19 rammentano con riguardo al comma 4, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55  riguarda  i reati di associazione a delinquere legati al traffico di  sostanze  stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle  medesime  etc. La lettera b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis,   riguarda   rispettivamente   il   peculato  mediante  profitto dell'errore altrui e la malversazione a danno dello Stato. La lettera c) riguarda  l'abuso  dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad  una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quello indicato   nella  lettera  b).  La  sospensione  in  questi  casi  e' obbligatoria   ove   intervenga   sentenza   di  condanna  anche  non definitiva.
 La  lettera  f) riguarda  coloro che, con provvedimento definitivo sono  stati  sottoposti  a misure di prevenzione perche' indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
 Con  riguardo  al  comma  5, si rammenta che si tratta dei delitti contro  la  P.A.  gia'  ricompresi  nella legge n. 55 del 1990 ed ora oggetto   dell'art.   3   della  legge  n.  97  del  2001  (peculato, concussione,  corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio,  corruzione  in  atti  giudiziari o di persona incaricata di pubblico   servizio).   Con  riferimento  al  comma  7,  in  caso  di assoluzione,  il  dirigente rientra in servizio e sono ripristinati i suoi  diritti.  Ove  il  dipendente  sospeso  abbia chiesto di essere collocato  anticipatamente  in  quiescenza,  l'art. 3, comma 57 della legge   350   del   2003   prevede  un  beneficio  che  consiste  nel prolungamento o ripristino del rapporto di lavoro per un periodo pari a  quello della sospensione ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento "perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non  e'  previsto  dalla  legge  come  reato  ovvero  con  decreto di archiviazione per infondatezza del reato anche se pronunciati dopo la cessazione  dal  servizio  e,  comunque,  nei cinque anni antecedenti l'entrata  in vigore della presente legge". Le modalita' di esercizio del  diritto e gli altri presupposti sono indicati nelle disposizioni normative  il  cui  testo coordinato e' contenuto nella legge 126 del 2004  (comma  57  bis  della  legge  n.  350  del  2003). Infine, con riferimento al comma 10, si precisa che l'art. 5, comma 2 della legge 97  del  2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati  nell'art.  3  della stessa legge ove vi sia stata la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
 Con  riguardo alla mobilita' tra amministrazioni diverse, le parti invitano  le  aziende  ed enti a favorire in particolare quella delle professionalita'  sanitarie  del Ministero della Salute, nel rispetto della disciplina di appartenenza.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
 Con  riguardo  all'art.  23  il  riferimento al triennio formativo effettuato  dal  CCNL, non muta la durata dello stesso in ragione del periodo  di  validita'  del contratto, il quale si limita a prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti operanti nelle aziende che non hanno  potuto  garantire  l'ECM  nell'arco  della propria vigenza. Il contratto,  infatti,  non  ha  competenza sulle modalita', minimi dei crediti  formativi  e gestione della fase sperimentale, materie tutte regolate dalle disposizioni ministeriali e regionali.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
 Con  riferimento  all'art.  24  commi  5  e  6,  le parti si danno reciproco  atto  che nel sistema del rapporto di lavoro privatizzato, vi e' una sostanziale parita' di posizione del datore di lavoro e del dirigente. Ne consegue che l'assenso richiesto dall'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000 per l'eventuale modifica di uno degli elementi del  contratto  individuale  opera come condizione di efficacia della modifica  di  un  atto  negoziale.  L'apposizione  di  un termine per l'espressione di volonta' del dirigente ha comunque il valore di dare certezza agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo tutte le  tutele previste dalle vigenti disposizioni a favore del dirigente medesimo.  L'apposizione  del  termine nel comma 5 dell'art. 28 ha un analogo  valore  ma,  essendo  l'incarico  legato  all'organizzazione aziendale,  il  mancato  assenso  nel  termine  previsto  opera  come condizione risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente con riguardo alla propria posizione.
 Con  riguardo  al  comma  7  le  parti  richiamano le piu' recenti tabelle   dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicate  sul  supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2004.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
 Con  riguardo  all'art.  26 le parti esprimono il parere che i due componenti  del  Collegio tecnico siano prescelti tra i direttori del SSN  appartenenti alla stessa area e disciplina del dirigente oggetto di valutazione.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
 Con riferimento all'art. 56, comma 2, le parti ritengono opportuno sottolineare   l'importanza   di   valorizzare  tutte  le  potenziali modalita'  di  incremento  del fondo per la retribuzione di risultato con  la  piena  attuazione  dell'art.  43 della legge n. 449 del 1997 (richiamata  dall'art.  52 comma 5 lettera a) del CCNL 8 giugno 2000, confermato  dal  comma  2  dell'art.  56 del presente) applicabile al personale di tutte le pubbliche amministrazioni compresa la dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
 Con la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte:
 - nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
 - le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 - le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 10 e n. 12 del CCNL 10 febbraio 2004.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
 Le parti assumono l'impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di  sottoscrizione  del  presente  CCNL, il confronto per l'esame del testo  unificato  delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
 Con  riguardo  all'art.  20, comma 3, le parti ritengono opportuno che  nel proprio regolamento di funzionamento il Comitato dei Garanti introduca  norme sulla disciplina della prorogatio per garantire alla scadenza  la  continuita'  della  propria attivita' per il periodo di tempo  valutato  come necessario per la riconferma o designazione dei nuovi componenti dell'orgasnismo stesso.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
 In  relazione  all'art.  20  ed al permanere della circostanza che
 - ove  il  Comitato  dei  Garanti  non  si  esprima entro il termine previsto  l'Azienda  puo'  procedere  ugualmente  al recesso le parti concordano  che  deve  essere  esperita, dalle aziende medesime, ogni utile  azione  affinche' il richiesto parere sia formalmente espresso nei  termini,  a  tutela del dirigente ma anche della trasparenza dei propri provvedimenti.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
 L'A.N.P.O.,  in  considerazione  dell'insufficienza  delle risorse economiche  disponibili  per  il  I  biennio  economico, richiede una adeguata   rivalutazione   dell'indennita'   di   responsabilita'  di Direzione  di  struttura  complessa  (art.  40) e  dell'indennita' di Direttore  di  Dipartimento (art. 39, comma 9) in sede di definizione del II biennio economico.
 ANPO .......... Firmato..........
 CIVEMP (SIVEMP  - SIMET) ..........Firmato..........
 FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
 Anmdo) ..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) ..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato.......... sp;
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
 Le  parti  concordano  essere il distretto struttura complessa per l'insieme  delle  funzioni   - sia  a  rilevanza  sanitaria che socio sanitaria   - ad  esso  attribuite  dalla  Legge  833/1978, 502/1992, 229/1999 e s.m.i.
 CIVEMP (SIVEMP  - SIMET) ..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 ANPO..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) ..........Firmato..........
 FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
 Anmdo) ..........firmato..........
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
 CGIL MEDICI..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
 Le  OO.SS.  al comma 2 e 4, articolo 10 del presente contratto, in riferimento  all'articolo  12  del  II°  biennio economico del CCNL 8 giugno  2000, ritengono che ai fini della valutazione dell'anzianita' di  servizio  per  le finalita' di cui alla lettera a) e b), comma 3, del medesimo articolo, debba valutarsi cumulativamente quello a tempo indeterminato  e  quello  a tempo determinato, anche con soluzione di continuita', prestato in aziende o enti diversi del comparto.
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) ..........Firmato..........
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
 CGIL MEDICI..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
 Con  riguardo  all'  art.  23  commi 4 e 5, relativo agli obblighi assunti   dalle  parti  nei  confronti  dell'ECM,  e  delle  relative penalizzazioni  a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente contratto,  le  parti  ritengono  che  non  sia  necessario procedere all'annullamento   delle  stesse  in  quanto  previsto  soltanto  dal presente contratto e senza caratteristiche di retroattivita'.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 5
 La  organizzazione  sindacale FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL preso atto:
 - Dell'indisponibilita'  dell'  ARAN  a prevedere, nel contratto, che la retribuzione di posizione aziendale sia valutabile nel calcolo del  fine  rapporto  in  conformita'  a  quanto  gia' previsto per la dirigenza degli altri comparti;
 - Atteso   che  tale  indisponibilita'  e'  contrastante  con  le direttive impartite all'INPDAP dal Governo con nota n° 1396/10 del 26 marzo  1999 e, con nota n. 128654 del 24 marzo 1999, dalla Ragioneria Generale  dello  Stato, e non puo' essere giustificata da mancanza di risorse  economiche  per  finanziare  il  pagamento del contributo su detta retribuzione a carico delle Aziende;
 - Rilevato,  infatti, che tale contributo corrisponde alla misura esigua  del  3,60%  della  retribuzione  di posizione aziendale, che, unitamente  a  quella  fissa e variabile minima, gravando su un fondo costituito  in  gran  parte  da  voci retributive gia' assoggettate a contribuzione  IPS  ed alimentato in via permanente anche per effetto delle  cessazioni  dal servizio in parte reintegrate da nuovi assunti con   retribuzione   notevolmente   inferiore,  deve  ritenersi  gia' finanziata  al  pari  delle  altre  ai  fini  dell'indennita'  di che trattasi,
 - Considerato,   altresi',   che  la  retribuzione  di  posizione aziendale,  a  fronte  di altre voci quali "l'indennita' di struttura complessa"  e  "l'indennita'  di rapporto esclusivo", ha carattere di generalita'  e  rappresenta l'aspetto peculiare che piu' caratterizza la  figura dirigenziale unica, differenziata non piu' in tre distinte qualifiche  ma  per  l'incarico  delle  funzioni  esercitata e per le connesse   responsabilita',   con   la   conseguenza  dell'innegabile qualificazione    sostanziale   della   medesima   quale"retribuzione stipendiale",
 - Ritenuto  che  la  portata della richiesta e', per importanza e valore,  pari  a  quella  dello  stipendio  unico e ne costituisce il completamento.
 Dichiara  di  ritenere  del  tutto insoddisfacente ed esclusiva la posizione  dell'ARAN,  che  non  stata  coerente  con  quella assunta rispetto  allo  "stipendio  unico",  e altre sedi, la soluzione di un problema  non  accolto in ambito negoziale che comunque l'interesse e la tutela dei dirigenti richiede la specifica soluzione negoziale.
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 6
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL , valutato l'attuale "uso ed  abuso"  dei " rapporti di lavoro atipici" della dirigenza medica, chiede,  la  quantificazione e la qualificazione dei detti rapporti , nonche' l'estensione dei benefici contrattuali attuali agli stessi.
 Nell'indisponibilita'  dell'ARAN nell'attuare quanto richiesto sin dal  presente  contratto,  si  chiede  l'attivazione  immediata di un tavolo specifico per la loro regolamentazione
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 7
 FEDERAZIONE  MEDICI  ADERENTE  alla  UIL  FPL  prende  atto  della indisponibilita'  dell'ARAN  a non voler accettare l'estensione della retribuzione di risultato ai dirigenti in distacco sindacale parziale o totale, cosi' come avviene in altri comparti
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 8
 Nell'ambito dell'art. 7 (mobbing) FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL  FPL  ribadisce la necessita' di un regolamento nazionale al fine di omogeneizzare i comportamenti dei singoli comitati aziendali:
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 9
 In  relazione  all'art....(effetti  passaggio rapporto esclusivo a non esclusivo) comma 2. 3° capoverso FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL   FPL   ribadisce   la  non  liceita'  come  risparmio  aziendale dell'indennita'  di  esclusivita'  non  piu'  corrisposta , in quanto parte  di  tale indennita' e' corrisposta con le decurtazioni del 50% della  posizione variabile, il 15% della posizione fissa e il salario di  risultato;  pertanto  almeno  una  percentuale  di  tale  risorsa economica deve tornare ai fondi di provenienza.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 10
 Visti i contenuti dell'art. 14 comma 5 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla  UIL FPL ribadisce il disaccordo all'utilizzo delle 26 ore annue richieste  con  la mera dizione "per contribuire alla riduzione delle liste di attesa".
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 11
 Visti  i  contenuti  dell'art.  19  comma  2,  FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE  alla  UIL  FPL  ritiene  indispensabile  la abrogazione del predetto.
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N°12
 Le  OO.SS. in riferimento al comma 2 e 4, articolo 10 del presente contratto,  che  richiama l'articolo 12 del 11° biennio economico del CCNL  della  dirigenza medica e veterinaria, 8 giugno 2000, ritengono che  ai  fini  della  valutazione  dell'anzianita' di servizio per le finalita'  di  cui  alla  lettera  a) e  b),  comma  3,  del medesimo articolo,    debba   valutarsi   cumulativamente   quello   a   tempo indeterminato  e  quello  a tempo determinato, anche con soluzione di continuita', anche prestato in aziende o enti diversi del comparto.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 13
 FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL viste le disposizioni di cui  all'articolo 28 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, 8 giugno  2000,  dichiara  che  a  tutti  dirigenti,  non  direttori di struttura  complessa,  debbano  essere  conferiti  incarichi  di  cui all'articolo  27,  comma 1, lettera b), c) e d). Pertanto per tutti i dirigenti  deve  essere formalizzato il contratto individuale, di cui all'articolo 13 del CCNL, 8 giugno 2000.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 14
 FEDEREAZIONE  MEDICI  ADERENTE alla UIL FPL, viste le disposizioni di  cui  al  comma  2,  lettera  a) e b) dell'articolo 53 del decreto legislativo  26  marzo  2001, n. 151 ( testo unico delle disposizioni legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',  a  norma  dell'articolo  15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),  dichiara  che  le  predette  disposizioni si applicano anche ai dirigenti che prestano servizio di pronta disponibilita' notturna, ai sensi dell'articolo 17 del presente contratto.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 15
 FEDERAZIONE  MEDICI  ADERENTE  alla UIL FPL dichiara che nel corso dell'attuale  contratto, nonostante i tentativi ripetuti di portare a termine l'individuazione dei lavori usuranti e relativi benefici, non si  e'  pervenuti alla necessaria soluzione e si impegna nel CCNL nel prossimo  biennio  e  del  CCNQ  a portare a termine tale proposta di soluzione eventualmente anche con ricorso all'intervento legislativo.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 16
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL dichiara che non concorda con  il  termine  ordinatorio del 30 Novembre 2005 di cui all'art. 32 del  presente  contratto  in  quanto ritiene le aziende in gran parte inadempienti  nei  dispositivi  degli  atti aziendali di cui richiede l'applicazione.
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 17
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL dichiara che non concorda con  il  sistema  di  differenziazione  della indennita' di posizione fissa  nell'attuale quadro legislativo della dirigenza con il livello unico  nel  ruolo  unico,  in quanto la differenza di retribuzione di posizione  per  gli  apicali e' maturata nella indennita' specifica e nella  relativa  retribuzione  di  posizione  aziendale singolarmente contrattata;  pertanto  non  ritiene idonei al presente contratto gli articoli 37,38,39,40,42,43,46,47,49,50 cosi' come calcolati.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 18
 FEDERAZIONE  MEDICI  ADERENTE  alla  UIL  FPL  dichiara  che tra i benefici  economici  di cui all'art. 53 sia necessario inserire anche il  computo della retribuzione variabile aziendale nell'indennita' di fine rapporto.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 19
 Con  riferimento  al  comma  4  e  5  dell'art.  23, relativo agli obblighi assunti dalle parti nei confronti dell'ECM, e delle relative penalizzazioni  a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente contratto, Federazione Medici aderente alla UIL FPL ritiene sanate le previste  penalizzazioni dei Dirigenti, maturate alla data precedente alla stipula del presente CCNL.
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N°20
 Le  sottoscritte Organizzazioni Sindacali mediche e veterinarie in riferimento  al comma 5 dell'art. 29 e al comma 7 dell'art. 39 del 10 febbraio  2004  ribadiscono che i quindici giorni di ferie aggiuntive non  sono  comprensive  delle  domeniche  e  delle  altre  festivita' ricadenti nel periodo.
 CIVEMP (SIVEMP SIMET)..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 ANPO..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmato..........
 FESMED     (Acoi,    Anmco,    Aogoi,    Sumi,    Sedi,    Femepa, Anmdo)..........Firmato..........
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
 CGIL MEDICI Firmato..........COSMED Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 21
 Le sottoscritte OO.SS.MM. dichiarano che il confronto regionale di cui  all'art.9 del presente CCNL deve riguardare anche le metodologie del  ricorso,  da parte delle aziende sanitarie, a forme contrattuali atipiche   quali  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative,  i rapporti  libero-professionali  e  le  esternalizzazioni  dei servizi sanitari  nonche'  le eventuali applicazioni di istituti disciplinati dal d. lgs 276/03 e s.m.ed i.
 ANPO..........Firmato..........
 FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
 Anmdo)..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 22
 Le   sottoscritte  OO.SS.MM.  dichiarano  che  in  relazione  agli obiettivi    prestazionali    ritengono   applicabili   le   seguenti metodologie:
 
 1.  Gli  obiettivi  prestazionali richiesti ad ogni singola equipe sono  negoziati con le procedure di cui all'art. 65 c. 6 CCNL 5/12/96 e  sono  definiti  in  ragione  del  monte  orario annuo della equipe determinato     moltiplicando    l'orario    settimanale    destinato contrattualmente  ad  attivita'  assistenziali  di ciascun componente effettivo  della  medesima  per  le  settimane  di dovuta presenza in servizio.
 2.  Eventuali obiettivi prestazionali (da concordare con l' equipe interessata) eccedenti  quelli definiti con le modalita' di cui al c. 1,  che  comportino  una presenza in servizio eccedente quella dovuta secondo le previsioni di cui al c. 1 vanno, comunque retribuiti. Essi possono  essere ricompresi nell'istituto di cui all'art. 55 c. 2 CCNL 8/6/00  ed  il valore orario della prestazione resa a tali fini, dopo l'effettuazione  degli  obiettivi  prestazionali  di  cui  al  co. 1, costituisce  oggetto  di  negoziazione  tra  la  equipe  e l'Azienda, secondo   i   criteri   generali   (comprendenti   il  valore  orario minimo) che,  al  riguardo,  emanano le Regioni con le modalita' ed i tempi di cui all'art. 9 comma 1 lett. g).
 ANPO..........Firmato..........
 FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
 Anmdo)..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 CIVEMP..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 23
 Le  sottoscritte  OO.SS.MM.  in  relazione  al testo dell'art. 17, comma 4 del presente CCNL, rilevano che le aziende od enti del S.S.N. debbano  programmare  i turni di pronta disponibilita' prevedendo non piu'  di  10 turni al mese per singolo dirigente medico e che solo in casi  eccezionali  e per un periodo di tempo limitato ne possa essere previsto il superamento.
 In  quest'ultimo caso i turni di Pronta Disponibilita' eccedenti i 10  devono essere remunerati con fondi aggiuntivi (ex art.55, c.2 del CCNL 8/6/00), in misura pari al doppio della remunerazione ordinaria.
 ANPO..........Firmato..........
 FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
 Anmdo)..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED.....................Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 24
 Le sottoscritte OO.SS.MM. al fine di evitare possibili difformita' interpretative su un istituto la Pronta Disponibilita'  - critico per l'attivita'  sanitaria, dichiarano che le tipologie applicative della medesima sono le seguenti:
 a)..........  Il  servizio di pronta disponibilita' e' integrativo dell'ordinaria  attivita'  di  istituto  quando,  nei  periodi di sua attivazione,  e'  comunque  garantita la presenza di dirigenti medici svolgenti il servizio di guardia appartenenti alla stessa disciplina Esso   compete   a  tutti  i  dirigenti  appartenenti  alla  medesima disciplina.
 b)..........  Il  servizio di pronta disponibilita' e' sostitutivo dell'ordinaria  attivita'  di  istituto  quando,  nei  periodi di sua attivazione,   non  e'  prevista  la  presenza  di  dirigenti  medici svolgenti il servizio di guardia appartenenti alla stessa disciplina. Esso  compete,  a turno individuale, ai dirigenti medici della stessa disciplina, esclusi i direttori di struttura complessa.
 ANPO..........Firmato..........
 FESIMIED    (Acoi,    Anmco,    Aogoi,    Sumi,    Sedi,   Femepa, Anmdo)..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmalo
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 25
 Le  sottoscritte OO.SS. MM. ribadiscono la volonta' espressa nella dichiarazione congiunta n°9 del CCNL 8/6/2000 relativa alla legittima richiesta,  per  i medici ultracinquantacinquenni, di essere esentati dalla  guardia,  impegnando  la  controparte  negoziale  a  rinvenire meccanismi  che,  salva l'organizzazione dei servizi, possano rendere praticabili tale opzione.
 ANPO..........Firmato..........
 FESMED     (Acoi,    Anmco,    Aogoi,    Sumi,    Sedi,    Femepa, Anmdo)..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 CGIL MEDICI..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 26
 Le  sottoscritte  OO.SS.MM.  dichiarano che, nella valutazione del Dirigente   di  Struttura  semplice  e  del  Direttore  di  Struttura complessa,  si  dovra'  tener  conto  anche  di  come lo stesso abbia predisposto  una  razionale  ed equilibrata organizzazione del lavoro dei  Dirigenti  medici  sottordinati. L'organizzazione del lavoro dei Dirigenti  Medici  non  puo'  prevedere  di  norma  turni giornalieri continuativi superiori ad 8 ore, e turni notturni superiori a 12 ore.
 Per  estreme  carenze  di  organico  e  in  casi eccezionali, puo' derogarsi  a  tale  disposizione per un tempo limitato e strettamente necessario a risolvere la vacanza di organico.
 In  ogni  caso,  il  Dirigente  medico,  al termine di un turno di guardia non puo' essere adibito a quello successivo, ne' ad attivita' di  reparto  e  di  sala operatoria, nell'arco delle ore della stessa giornata  lavorativa per soddisfare il doveroso e necessario recupero psico-fisico,  e  per  prevenire  un  rischio  elevato  che riduce le garanzie assicurative.
 Durante  i  turni  di  guardia e di pronta disponibilita' non sono consentiti gli impieghi relativi ad attivita' non urgente.
 ANPO Firmato..........
 FESMED     (Acoi,    Anmco,    Aogoi,    Sumi,    Sedi,    Femepa, Anmdo)..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 27
 Nel   rispetto  della  loro  autonomia  di  gestione,  le  Aziende Sanitarie  possono  incrementare autonomamente il fondo di cui all'ex Art.  51, per migliorare la remunerazione degli addetti ai servizi di emergenza-urgenza.
 ANPO..........Firmato..........
 FESMED     (Acoi,    Anmco,    Aogoi,    Sumi,    Sedi,    Femepa, Anmdo)..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 CGIL MEDICI..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N°28
 In   relazione   all'articolo   17   (pronta   disponibilita),  le sottoscritte  OO.SS.  fanno  rilevare  che  l'attivazione dell'equipe chirurgica include, di norma, la presenza di almeno due chirurghi. Di conseguenza,  quando  il  piano  aziendale  prevede una o piu' pronte disponibilita'   per   assicurare  l'emergenze  di  competenza  delle specialita'  chirurgiche,  tutte  le pronte disponibilita' necessarie per  completare  l'equipe  chirurgica sono del tipo sostitutivo della guardia.
 FESMED..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 CIMO A SMD..........Firmato..........
 CIVEMP..........Firmato..........
 UMSPED..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 29
 L'organizzazione  sindacale FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL FPL in riferimento  alle  modifiche apportate con gli artt. 14 e 18, chiede, per  il  principio  di  omogeneita'  ed equita', l'applicazione delle stesse  modalita'  a  tutti  I  dirigenti  SPTA  e  al  personale del comparto.
 A tal fine si chiede l'immediata apertura dei relativi tavoli.
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 30
 La  FPCGIL  Medici non condivide l'art. 18 ed il comma 6 dell'art. 14,  in  quanto l'introduzione nel contratto nazionale del tariffario per  i  turni  di  guardia  notturna  e  della  tariffa oraria per le prestazioni,   da   svolgere   in   libera   professione   aziendale, rappresentano  uno  scivolo  verso  la  privatizzazione della sanita' pubblica,  contrastano  con una politica di occupazione per i giovani medici, e nel tempo potranno costringere i medici a lavorare oltre le 38 ore, rincorrendo le prestazioni extra contrattuali.
 L'art.  18  ed  il  comma  6  dell'art.  14  rischiano  inoltre di determinare  iniquita'  tra  i medici stessi, oltre che con gli altri operatori della sanita'.
 Tuttavia,  stante  la  permanenza  delle  suddette norme nel testo finale,  per  motivi  di  equita'  ed  omogeneita', la scrivente O.S. chiede che analoghe modalita' vengano estese a tutti i dirigenti STPA ed al comparto.
 CGIL MEDICI..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 31
 Relativamente al testo dell'art. 28, comma 2 lettera a) si ritiene che  l'esito  positivo  della valutazione allo scadere dell'incarico, conferma  nell'incarico  gia' assegnato e per pari durata i direttori di struttura complessa e i dirigenti di struttura semplice.
 ANPO..........Firmato..........
 FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa,
 Anmdo)..........Firmato..........
 CIVEMP..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato..........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 CGIL MEDICI..........Firmato..........
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 32
 Le  organizzazioni  sindacali  ANPO,  ANAAO,  CIMO,  CIVEMP,  CGIL medici, CISL medici, FESMED, UIL medici, UMSPED preso atto :
 - dell'indisponibilita' dell'ARAN a prevedere, nel contratto, che la  retribuzione  di  posizione  aziendale sia valutabile nel calcolo dell'indennita'  premio  di  servizio  in  conformita'  a quanto gia' previsto per la dirigenza degli altri comparti;
 - atteso   che  tale  indisponibilita'  e'  contrastante  con  le direttive impartite all'INPDAP dal Governo con nota n. 1396/10 del 26 marzo  1999 e, con nota n. 128654 del 24 marzo 1999, dalla Ragioneria Generale  dello  Stato, e non puo' essere giustificata da mancanza di risorse  economiche  per  finanziare  il  pagamento del contributo su detta retribuzione a carico delle Aziende;
 -  - rilevato,  infatti,  che  tale  contributo  corrisponde alla misura  esigua  del  2,88% della retribuzione di posizione aziendale, che,  unitamente  a  quella  fissa e variabile minima, gravando su un fondo  costituito in gran parte da voci retributive gia' assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente anche per effetto delle cessazioni dal servizio, deve ritenersi gia' finanziata al pari delle  altre ai fini dell'indennita' di che trattasi;  - considerato, altresi',  che  la  retribuzione  di posizione aziendale, a fronte di altre   voci   quali   "l'indennita'   di   struttura   complessa"  e "l'indennita'  di  rapporto  esclusivo" ha carattere di generalita' e rappresenta  l'aspetto  peculiare  che  piu'  caratterizza  la figura dirigenziale unica, differenziata non piu' in tre distinte qualifiche ma  per  l'incarico  delle  funzioni  esercitate  e  per  le connesse responsabilita',  con  la  conseguenza dell'innegabile qualificazione sostanziale della medesima quale "retribuzione stipendiale";
 - ritenuto  che  la  portata della richiesta e', per importanza e valore,  pari  a  quella  dello  stipendio  unico e ne costituisce il completamento;
 dichiarano di ritenere del tutto deludente la posizione dell'ARAN, che non e' stata coerente con quella assunta rispetto allo "stipendio unico"
 chiedono
 che  venga rimossa, da parte degli Organi competenti la disparita' di  trattamento  con  i  dirigenti  degli  altri comparti per i quali l'indennita' premio servizio e' calcolata sull'intera retribuzione di posizione  e  che,  a  tal  fine,  l'ARAN  si  impegni a chiedere una specifica direttiva al Comitato di Settore.
 ANPO..........Firmato..........
 FESMED     (Acoi,    Ammco,    Aogoi,    Sumi,    Sedi,    Femepa, Anmdo)..........Firmato..........
 CIVEMP..........Firmato..........
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)..........Firmato..........
 CIMO ASMD..........Firmato..........
 FED. CISL MEDICI COSIME..........Firmato.........
 ANAAO ASSOMED..........Firmato..........
 CGIL MEDICI..........Firmato..........
 FED MEDICI aderente alla UIL..........Firmato..........
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