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| Gazzetta n. 263 del 2005-11-11 |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182 |  | Testo  del  decreto-legge  9 settembre  2005,  n. 182 (nella Gazzetta Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  212  del  12 settembre  2005), coordinato  con  la legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231 (in questa  stessa  Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti  in  agricoltura  e  per  gli organismi pubblici del settore, nonche'  per  contrastare  andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari». |  | 
 |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((   )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola ((  1.  Agli  imprenditori  agricoli  dei  settori  della  produzione agricola  che,  ai  sensi  dell'articolo  1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono  stati  individuati  quali destinatari di interventi urgenti nel settore  agroalimentare,  nonche'  ai  produttori  di  uva  da  vino, individuati   con   le   medesime   procedure   di  cui  al  predetto decreto-legge  n.  22  del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  71  del  2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della  Commissione,  del  6 ottobre  2004,  relativo all'applicazione degli  articoli 87  e  88  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea  agli  aiuti  de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
 2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti  nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui  69  milioni  di  euro  destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti  con  riferimento  agli  ettari  di  superficie produttiva o unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:
 a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
 b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o  superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
 c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o  superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
 3.  L'AGEA  provvede  ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione  degli  aiuti  di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente  decreto.  Nel  caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata  ai  produttori  per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente  utilizzata,  l'AGEA  e' autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
 4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 1, pari a 109 milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter,  del  decreto-legge  28 febbraio  2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
 5.  Per  fare  fronte  alle  problematiche  nel settore dell'uva da tavola,   l'AGEA   e'   autorizzata   ad  acquisire  sul  mercato  un quantitativo  massimo  di  800  mila  quintali  di  uva da tavola. Ai relativi  oneri,  pari  a  9,6  milioni  di  euro per l'anno 2005, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa   di   cui  all'articolo  1,  comma  3-ter,  del  decreto-legge 28 febbraio  2005,  n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
 6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1,  comma  15,  lettera  a),  della  citata  legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di euro».
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare  le  variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5. ))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  trascrive  il  testo  dei  commi  1-bis  e 1-ter
 dell'art.  1  del  decreto-legge  28 febbraio  2005, n. 22,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
 n.    71,   recante   «Interventi   urgenti   nel   settore
 agroalimentare»:
 «1-bis.  Per  l'anno 2005, nelle aree per le quali, con
 decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
 sia  stata  verificata la riduzione del reddito medio delle
 imprese  agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto
 al  reddito medio del triennio precedente, e' concessa alle
 imprese   agricole,   a   domanda   e   nell'ambito   delle
 disponibilita'   del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -
 interventi  indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del
 decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione,
 al   31 dicembre   2005,   del  versamento  dei  contributi
 previdenziali  e  assistenziali  propri  e  dei  lavoratori
 dipendenti dovuti per l'anno 2005.
 1-ter.  Alle  imprese  di  cui  al  comma 1-bis possono
 essere concessi, a valere sulle disponibilita' del Fondo di
 solidarieta'  nazionale  - interventi indennizzatori di cui
 all'art.  15,  comma  2,  del  decreto legislativo 29 marzo
 2004,  n.  102,  finanziamenti a lungo termine, finalizzati
 alla  ripresa  economica  delle imprese stesse, al tasso di
 cui  all'art.  5, comma 2, del predetto decreto legislativo
 n.  102  del  2004,  assistiti  dalla garanzia fideiussoria
 dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
 (ISMEA),   ai  sensi  dell'art.  17  del  medesimo  decreto
 legislativo.  In  alternativa,  possono  essere concessi, a
 valere   sulle  medesime  disponibilita'  di  spesa  e  nel
 rispetto   di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
 1860/2004  del 6 ottobre 2004 della Commissione, contributi
 in  conto  capitale  nella misura massima di 3.000 euro per
 impresa agricola.».
 -  Il  regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione,
 del   6 ottobre   2004,   relativo  all'applicazione  degli
 articoli 87  e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei
 settori dell'agricoltura e della pesca, e' pubblicato nella
 GUCE serie L 325 del 28 ottobre 2004.
 -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 87 e 88 del
 Trattato istitutivo della Comunita' europea:
 «Art.  87  -  1. Salvo deroghe contemplate dal presente
 trattato,  sono  incompatibili con il mercato comune, nella
 misura  in  cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
 aiuti   concessi   dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
 statali,   sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune
 imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
 la concorrenza.
 2. Sono compatibili con il mercato comune:
 a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
 consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
 discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
 dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
 eccezionali;
 c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
 regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
 della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
 necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
 tale divisione.
 3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il mercato
 comune:
 a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
 economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
 anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
 sottoccupazione;
 b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
 di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
 oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
 di uno Stato membro;
 c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
 talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
 non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
 al comune interesse;
 d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
 conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
 condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
 in misura contraria all'interesse comune;
 e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
 decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
 qualificata su proposta della Commissione.».
 «Art.  88  -  1.  La  Commissione procede con gli Stati
 membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
 in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
 misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
 del mercato comune.
 2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver intimato agli
 interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
 che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
 statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
 dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
 abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
 modificarlo nel termine da essa fissato.
 Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
 decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
 qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
 la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
 A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
 deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
 istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
 considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
 alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
 all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
 tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
 riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
 paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
 interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
 sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
 sia pronunciato al riguardo.
 Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
 tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
 delibera.
 3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile
 perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
 istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
 non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
 87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
 prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
 interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
 prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
 finale.».
 -  Il  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del
 29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai
 regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica
 agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
 favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
 n.  2019/93,  (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
 1454/2001,  (CE)  n.  1868/94,  (CE)  n. 1251/1999, (CE) n.
 1254/1999,  (CE)  n.  1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
 2529/2001,  e'  pubblicato  nella  GUCE  serie  L  270  del
 21 ottobre 2003.
 -  Si  riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 1 del
 decreto-legge  28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  29 aprile  2005,  n. 71, come
 modificato dalla presente legge:
 «3-ter.  Per favorire la ripresa economica e produttiva
 delle  imprese  agricole  colpite  da  calamita'  naturali,
 l'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 15, comma 2, del
 decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  102, relativa al
 Fondo    di    solidarieta'    nazionale    -    interventi
 indennizzatori,  e'  aumentata  di  120 milioni di euro per
 l'anno   2005.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
 corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di
 cui  all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
 289,  come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
 legge  30 dicembre  2004,  n. 311. A tale fine il CIPE, con
 apposita  delibera,  destina  le  suddette risorse entro il
 termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di entrata
 in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
 Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei
 pagamenti  indicati all'art. 1, comma 15, lettera a), della
 citata  legge  n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di
 euro.».
 |  | Art. 1-bis. Interventi   del  commissario  ad  acta  ex-Agensud  in  relazione  a situazioni di crisi ((  1.  Nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 7 dell'articolo  5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta   per  le  attivita'  di  cui  all'articolo  19,  comma  4,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
 a) puo'  stipulare  apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare  aiuti  de  minimis,  di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli,   di   cui   all'articolo  1,  commi  1-bis  e  1-ter,  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;
 &id;b) puo'  realizzare,  anche  a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione  e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori  degli  aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro. ))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  trascrive il testo del comma 7 dell'art. 5 della
 legge   27 marzo   2001,   n.  122,  recante  «Disposizioni
 modificative e integrative alla normativa che disciplina il
 settore agricolo e forestale»:
 «7.  Per  la  prosecuzione degli interventi relativi al
 progetto  speciale  promozionale  per  le  aree interne del
 Mezzogiorno  per  la  valorizzazione  dei prodotti agricoli
 tipici,  approvato  con  deliberazione  del CIPE n. 132 del
 6 agosto  1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189
 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  255  del 29 ottobre 1999, e'
 autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli
 anni 2001 e 2002.».
 -  Si  trascrive  il testo del comma 4 dell'art. 19 del
 decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, recante
 «Disposizioni  urgenti  per accelerare la concessione delle
 agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
 per  la  promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
 sistemazione  del  relativo  personale, nonche' per l'avvio
 dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
 territorio nazionale»:
 «4.   Sono   attribuite   al  Ministero  delle  risorse
 agricole,  alimentari  e  forestali  le  seguenti  materie:
 incentivi per opere private e connesse attivita' creditizie
 per  i  miglioramenti  fondiari,  ivi  compresi  quelli  di
 bonifica   e   montani,   per   l'assistenza   tecnica   in
 agricoltura,  la  valorizzazione  dei prodotti agricoli, la
 pesca,  progetti speciali promozionali e connesse attivita'
 creditizie  nei  campi  delle opere private del Mezzogiorno
 interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura,
 della  zootecnica  e della commercializzazione dei prodotti
 agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.».
 |  | Art. 1-ter. Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud ((  1. Nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1-bis, il commissario ad acta opera anche  attraverso  specifiche  convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento  delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione  e  la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia  al  fine  di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti  medesimi,  alle  situazioni  di crisi dei rispettivi settori di intervento.
 2.  Il  commissario  ad  acta  di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilita'   esistenti   sull'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  1-bis,  opera  anche  attraverso specifiche convenzioni con:
 a) le  regioni  interessate  su  tutto il territorio nazionale al fine  di  contrastare  l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;
 b) la  regione  Calabria,  per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;
 c) gli   organismi  di  valorizzazione  e  tutela  di  produzioni agricole  di  qualita' per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarita' delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane. ))
 |  | Art. 1-quater. Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta ((  1.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di  anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati   italiani  a  denominazione  riconosciuta  ai  sensi  del regolamento  (CEE)  n.  2081/92  del  Consiglio,  del 14 luglio 1992, approva,  con  proprio decreto, piani produttivi per la qualita' e lo sviluppo  dei  mercati,  di  durata  non  superiore  a  cinque  anni, predisposti  dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
 2.  I  piani  di  cui  al  comma  1  devono  dimostrare la presenza dell'alterazione  delle  normali condizioni di mercato e contenere le misure  miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela  della  qualita'  delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere  meccanismi  contributivi  differenziati per lo sviluppo di nuovi  mercati, nonche' specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare  la  qualita' del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi   differenziati,   previsti   dai   piani  produttivi,  e' sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
 3.  Le  anomale  condizioni  di  mercato possono essere verificate, oltre  che  sul  valore  della  materia  prima  latte  destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte  destinato  ad  altre  lavorazioni,  anche  con  riferimento  a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127,  comma 3,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per  cento  del  prezzo  medio  unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.
 4.  I  piani  di  cui  al  comma  1  riguardano  tutti  i caseifici produttori  della  denominazione  di  origine protetta interessata in funzione  della  possibilita'  di  utilizzazione  dei  marchi  di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
 5.  In  nessun  caso  i  piani  di cui al comma 1 possono prevedere accordi  sui  prezzi  di  vendita  all'ingrosso  o  al  dettaglio dei prodotti.
 6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero  delle  politiche  agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
 7.   Dall'attuazione   delle  disposizioni  previste  dal  presente articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 Riferimenti normativi:
 -  Il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
 14 luglio  1992, relativo alla protezione delle indicazioni
 geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
 agricoli  ed  alimentari,  e' pubblicato nella GUCE serie L
 208 del 24 luglio 1992.
 -  Si trascrive il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 53
 della  legge  24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni
 per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
 dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
 1995-1997):
 «15.  I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
 attestazioni  di  specificita'  sono  costituiti  ai  sensi
 dell'art.  2602  del  codice  civile  ed  hanno funzioni di
 tutela,  di  promozione, di valorizzazione, di informazione
 del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
 alle denominazioni.
 Tali   attivita'   sono  distinte  dalle  attivita'  di
 controllo  e  sono  svolte  nel  pieno  rispetto  di quanto
 previsto  all'art.  10  del  citato  regolamento  (CEE)  n.
 2081/92  e  all'art.  14  del  citato  regolamento (CEE) n.
 2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le
 funzioni   di   cui   al   presente   comma   su   incarico
 dell'autorita'  nazionale  preposta  ai  sensi  delle leggi
 vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
 incarico   conferito   con   decreto  del  Ministero  delle
 politiche  agricole  e  forestali.  Nello svolgimento della
 loro attivita' i consorzi di tutela:
 a) possono    avanzare    proposte    di   disciplina
 regolamentare  e  svolgono  compiti  consultivi relativi al
 prodotto interessato;
 b) possono   definire  programmi  recanti  misure  di
 carattere  strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
 al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
 sicurezza   igienico-sanitaria,  caratteristiche  chimiche,
 fisiche,   organolettiche   e   nutrizionali  del  prodotto
 commercializzato;
 c) possono  promuovere  l'adozione di delibere con le
 modalita'  e  i  contenuti  di  cui all'art. 11 del decreto
 legislativo  30 aprile  1998, n. 173, purche' rispondano ai
 requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
 d) collaborano,  secondo  le  direttive impartite dal
 Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  alla
 vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della
 IGP  o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
 concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle
 denominazioni  tutelate  e  comportamenti  comunque vietati
 dalla  legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e
 nei  confronti  di chiunque, in ogni fase della produzione,
 della   trasformazione   e   del   commercio.  Agli  agenti
 vigilatori  dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali
 funzioni,  puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di
 legge  la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'
 essi  possiedano  i  requisiti determinati dall'art. 81 del
 regolamento  approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
 666,  e  prestino  giuramento  innanzi  al  sindaco  o  suo
 delegato.  Gli  agenti  vigilatori  gia'  in possesso della
 qualifica  di  agente  di  pubblica sicurezza mantengono la
 qualifica    stessa,    salvo   che   intervenga   espresso
 provvedimento di revoca.
 16.  I  segni  distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG
 sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai
 sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.
 Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti
 DOP,  IGP  e  STG,  sono  detenuti,  in quanto dagli stessi
 registrati,  dai  consorzi  di tutela per l'esercizio delle
 attivita'  loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono
 utilizzati  come segni distintivi delle produzioni conformi
 ai  disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
 attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
 del   presente  articolo,  a  condizione  che  la  relativa
 utilizzazione   sia   garantita   a   tutti   i  produttori
 interessati   al  sistema  di  controllo  delle  produzioni
 stesse.  I  costi  derivanti dalle attivita' contemplate al
 comma  15  sono  a  carico  di  tutti  i  produttori  e gli
 utilizzatori  secondo criteri stabiliti con regolamento del
 Ministro delle politiche agricole e forestali.».
 -  Si  trascrive  il  testo del comma 4 dell'art. 3 del
 decreto  legislativo  19 novembre  2004,  n.  297,  recante
 «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
 (CEE)   n.   2081/92,   relativo   alla   protezione  delle
 indicazioni  geografiche  e  delle denominazioni di origine
 dei prodotti agricoli e alimentari»:
 «4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
 soggetto   immesso   nel   sistema   di  controllo  di  una
 denominazione  protetta,  che  non  assolve  agli  obblighi
 pecuniari,  in  modo  totale  o parziale, nei confronti del
 Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
 numero  1),  e'  sottoposto,  previa  verifica da parte del
 Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  alla
 sanzione   amministrativa   pecuniaria   pari   al   triplo
 dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».
 - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 127 della
 legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2001)»:
 «3.  I valori delle produzioni assicurabili con polizze
 agevolate  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle
 politiche  agricole  e  forestali,  da  adottare  entro  il
 31 dicembre  di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
 delle  rilevazioni  dei  prezzi  unitari  di  mercato  alla
 produzione,  effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
 informazioni  sul  mercato  agricolo  (ISMEA).  Al  fine di
 sostenere  la  competitivita'  delle  imprese e favorire la
 riduzione  delle  conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e'
 istituito  presso  l'ISMEA  un fondo per la riassicurazione
 dei  rischi.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
 agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente per
 i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
 di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
 del fondo.».
 |  | Art. 1-quinquies. Garanzie creditizie in agricoltura ((  1.  L'Istituto  di  servizi  per  il  mercato agricolo alimentare (ISMEA)  e'  autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n.  97,  anche  per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 2.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie attivita' istituzionali, a decorrere  dall'anno  2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni di  euro  all'ISMEA,  al  cui  onere  si  provvede mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  36 del decreto legislativo   18 maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  trascrive  il  testo del comma 4 dell'art. 5-bis
 della   legge   31 gennaio  1994,  n.  97,  recante  «Nuove
 disposizioni per le zone montane»:
 «4.  Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito
 presso  l'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
 alimentare  (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro
 annui.».
 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  del decreto
 legislativo  29 marzo  2004,  n.  102,  recante «Interventi
 finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a norma
 dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
 n. 38»:
 «Art.  17  (Interventi per favorire la capitalizzazione
 delle   imprese).   -  1.  La  Sezione  speciale  istituita
 dall'art.   21   della  legge  9 maggio  1975,  n.  153,  e
 successive  modificazioni,  e' incorporata nell'Istituto di
 servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
 al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
 n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
 e passivi.
 2.  L'ISMEA  puo'  concedere  la propria fideiussione a
 fronte  di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in
 favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art.
 1  del  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  e
 all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
 3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
 capitali  da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
 puo'   concedere   garanzia   diretta   a   banche  e  agli
 intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
 cui  all'art.  107  del  testo unico delle leggi in materia
 bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
 settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni, a
 fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
 capitale  delle  imprese  medesime,  assunte  da banche, da
 intermediari   finanziari,   nonche'  da  fondi  chiusi  di
 investimento mobiliari.
 4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
 anche  mediante  rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
 collaborazione   con   confidi,  altri  fondi  di  garanzia
 pubblici e privati, anche a carattere regionale.
 5.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
 forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  di  natura non regolamentare, da adottarsi
 entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
 presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le
 modalita'   di  prestazione  delle  garanzie  previste  dal
 presente articolo, nonche' di quelle previste in attuazione
 dell'art.  1,  comma  512, della legge 30 dicembre 2004, n.
 311,   tenuto   conto   delle  previsioni  contenute  nella
 disciplina  del  capitale  regolamentare  delle  banche  in
 merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
 5-bis.  Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del presente
 articolo  possono  essere  assistite  dalla  garanzia dello
 Stato  secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
 con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze.
 Agli   eventuali   oneri  derivanti  dall'escussione  della
 garanzia  concessa  ai  sensi  del  comma 2, si provvede ai
 sensi  dell'art.  7,  secondo comma, numero 2), della legge
 5 agosto  1978,  n.  468.  La predetta garanzia e' elencata
 nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
 delle  finanze  ai sensi dell'art. 13 della citata legge n.
 468 del 1978.
 5-ter.   Al  fine  di  assicurare  l'adempimento  delle
 normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
 annuali   e   garantire   una  separatezza  dei  patrimoni,
 l'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo alimentare
 (ISMEA),  e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
 anche  attraverso  propria  societa'  di capitali dedicata.
 Sull'attivita'  del  presente  articolo,  l'ISMEA trasmette
 annualmente una relazione al Parlamento.
 6.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
 decreto   di  cui  al  comma  5,  il  decreto  ministeriale
 30 luglio  2003,  n. 283 del Ministro dell'economia e delle
 finanze, e' abrogato.».
 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  36  del decreto
 legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
 modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
 «Art.  36  (Disposizioni  finanziarie). - 1. Agli oneri
 derivanti     dal     presente     decreto,    quantificati
 complessivamente  in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
 in  lire  95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire
 68,963  miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi
 per  l'art.  3,  lire  12 miliardi a decorrere dal 2002 per
 l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi
 per l'art. 10, si provvede:
 a) per  gli  anni  2001  e  2002  mediante  riduzione
 dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'art.  25 della
 legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
 23 dicembre 2000, n. 388;
 b) per     l'anno     2003     mediante     riduzione
 dell'autorizzazione  di spesa recata - ai sensi dell'art. 7
 del  decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n. 165 - dalla
 tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
 propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 -  Si  trascrive  il  testo del comma 2 dell'art. 1 del
 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
 «2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
 di   imprenditori   agricoli  ed  i  loro  consorzi  quando
 utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
 all'art.  2135 del codice civile, come sostituito dal comma
 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
 ovvero  forniscono  prevalentemente  ai soci beni e servizi
 diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
 |  | Art. 1-sexies. Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue ((  1.  La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della  legge  24 dicembre  2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni interessate  secondo  la  tabella  A allegata al presente decreto, e' destinata  alla  concessione  da  parte  delle  regioni  medesime  di indennizzi  agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni   indiretti   determinati  dalla  profilassi  immunizzante  nei confronti  della  febbre  catarrale degli ovini (blue tongue) nonche' alla  concessione  di  indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento  situate  in  aree  intorno a focolai di febbre catarrale degli  ovini,  e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini  a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorita' sanitarie. ))
 Riferimenti normativi:
 - Si trascrive il testo del comma 250 dell'art. 4 della
 legge  24 dicembre  2003, n. 350, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2004)»:
 «250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
 e  forestali,  da adottare sentita la Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
 data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
 ripartita  tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1,
 della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  la  somma di 25
 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
 cui  all'art.  4  della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per
 l'anno 2004.».
 |  | Art. 2. Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari ((  1.  Al  fine  di  contrastare  l'andamento anomalo dei livelli di qualita'  e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela  del  consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:
 a) la  Guardia  di  finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi  anche dei dati ed elementi in possesso degli osservatori dei  prezzi  del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero  delle  attivita' produttive, effettuano controlli mirati a rilevare  i  prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;
 b) l'Ispettorato  centrale  repressione frodi del Ministero delle politiche   agricole   e  forestali  svolge  programmi  di  controllo finalizzati  al  contrasto  della  irregolare commercializzazione dei prodotti   agroalimentari   provenienti   dai   Paesi  comunitari  ed extracomunitari.   A   tale   fine   all'articolo 6,   comma  7,  del decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: «,  con  l'Agenzia  per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane».
 2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 e  all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo   restando  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  3,  del decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9 marzo  2001,  n.  49,  e'  organizzato  in  struttura dipartimentale,   articolata   nelle   seguenti  direzioni  generali: Direzione  generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e  dei  laboratori  di  analisi;  Direzione  generale delle procedure sanzionatorie,  degli  affari generali, del personale e del bilancio. La  dotazione  organica  della  qualifica dirigenziale - dirigente di prima  fascia  -  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  13 aprile  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del  3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di assicurare il rispetto  del  principio di invarianza della spesa, il relativo onere e'  compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unita' effettivamente   in   servizio   dell'area  funzionale  C,  posizione economica  C3,  nella  dotazione  organica  dell'Ispettorato centrale repressione  frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  13 aprile  2005.  Con  successivo  decreto ministeriale, ai sensi   dell'articolo  17,  comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici   e  dei  laboratori  di  livello  dirigenziale  non  generale dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarita' dell'attivita'  istituzionale  dell'Ispettorato,  le  variazioni e le conseguenti  distribuzioni  della dotazione organica dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali,  nell'ambito  delle  aree  funzionali  e  delle  posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza  oneri  aggiuntivi  rispetto  alla  vigente  dotazione organica complessiva.
 3.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto con  il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attivita' degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, formulando le proposte per l'adozione  da  parte  del  Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
 4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano promuovono  accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la  costituzione  di  centrali  di  acquisto  e,  conseguentemente, a facilitare   l'incontro   tra   domanda   e   offerta   di   prodotti agroalimentari.
 5.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali sono  attivate,  nei  limiti  di  spesa  di  250.000 euro a decorrere dall'anno   2006,   iniziative  di  rilevamento  ed  elaborazione  di informazioni  congiunturali  e strutturali delle filiere direttamente gestite  dai  produttori  agricoli,  anche  attraverso  uno specifico osservatorio   della  cooperazione  agricola.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione  del  presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno   2006,   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  36 del decreto legislativo   18 maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 6 del
 decreto-legge  18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1986, n. 462, recante
 «Misure  urgenti  in  materia  di prevenzione e repressione
 delle  sofisticazioni  alimentari»,  come  modificato dalla
 presente legge:
 «7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei
 antisofisticazione  dell'Arma  dei  carabinieri operano, in
 concorso,  con  i  nuclei  di  polizia tributaria del Corpo
 della  guardia  di  finanza,  con  il Corpo forestale dello
 Stato,   con   la   Polizia  di  Stato  e  con  l'Arma  dei
 carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
 (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con
 l'Agenzia delle dogane».
 -  Si  trascrive  il  testo del comma 3 dell'art. 3 del
 decreto-legge   11 gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2001, n. 49, recante
 «Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale
 specifico  a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
 delle   proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'  per
 l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali a
 basso    rischio.    Ulteriori   interventi   urgenti   per
 fronteggiare   l'emergenza   derivante   dall'encefalopatia
 spongiforme bovina.»:
 «3.  L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
 fini  di  cui  al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
 del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali; opera
 con   organico   proprio   ed  autonomia  organizzativa  ed
 amministrativa   e   costituisce   un  autonomo  centro  di
 responsabilita' di spesa.».
 -  Si  trascrive  il testo del comma 4-bis dell'art. 17
 della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, recante «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri»:
 «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
 L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
 degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
 numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
 di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
 dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalla
 disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
 definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
 regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
 dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
 e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
 dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
 dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
 all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
 dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
 forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
 le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
 di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
 relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
 in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
 del  personale non devono comunque comportare incrementi di
 spesa.
 2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
 informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
 l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
 delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
 tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
 amministrazioni.
 3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente  comma  1 si
 attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
 legge  7  agosto  1990,  n.  241  e dall'art. 2 del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
 modificazioni e integrazioni.
 4.    All'individuazione    degli   uffici   di   livello
 dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
 definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
 ministeriale di natura non regolamentare.
 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1
 si  procede  alla  revisione  periodica dell'organizzazione
 ministeriale, con cadenza almeno biennale.
 6.  I  regolamenti  di cui al comma 1 raccolgono tutte le
 disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
 restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
 di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
 |  | Art. 2-bis. Disposizioni   in   materia   di  vendita  dei  prodotti  agricoli  e agroalimentari ((  1.  Al  fine  di  migliorare  l'accesso  ai  mercati dei prodotti agricoli,  freschi  e  deperibili,  tenendo conto degli interessi dei consumatori,  le  intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si  esercita  anche  attivita' di vendita di prodotti agricoli, siano posti  in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una  congrua  percentuale,  in  termini  di  valore, della produzione agricola annualmente acquistata.
 2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli  incentivi  di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n.  102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 3.  All'articolo 28,  comma  15, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  il  primo  periodo  e'  sostituito dal seguente: «Il comune,   sulla   base  delle  disposizioni  emanate  dalla  regione, stabilisce   l'ampiezza   complessiva   delle   aree   da   destinare all'esercizio  dell'attivita',  nonche'  le modalita' di assegnazione dei  posteggi,  la  loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree  riservate,  in  misura  congrua  sul  totale, agli imprenditori agricoli  che  esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228». ))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 9 e 14 del
 decreto   legislativo   27 maggio  2005,  n.  102,  recante
 «Regolazioni  dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.
 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
 «Art.  9  (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera
 ha  lo  scopo  di  favorire  l'integrazione di filiera e la
 valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari,
 tenendo   conto   degli   interessi  della  filiera  e  dei
 consumatori. L'intesa puo' definire:
 a) azioni   per   migliorare   la   conoscenza  e  la
 trasparenza della produzione e del mercato;
 b)    azioni    per    un    migliore   coordinamento
 dell'immissione dei prodotti sul mercato;
 c) modelli  contrattuali compatibili con la normativa
 comunitaria  da  utilizzare  nella stipula dei contratti di
 coltivazione, allevamento e fornitura;
 d) modalita'   di   valorizzazione   e  tutela  delle
 denominazioni  di origine, indicazioni geografiche e marchi
 di qualita';
 e) criteri  per  la  valorizzazione  del legame delle
 produzioni al territorio di provenienza;
 f) azioni   al   fine  di  perseguire  condizioni  di
 equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni
 e  ricerche  per  l'orientamento  della produzione agricola
 alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
 g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
 2.  L'intesa  di  filiera  e' stipulata nell'ambito del
 Tavolo  agroalimentare,  di  cui  all'art.  20  del decreto
 legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  tra  gli organismi
 maggiormente   rappresentativi   a  livello  nazionale  nei
 settori   della   produzione,   della  trasformazione,  del
 commercio  e  della  distribuzione  dei prodotti agricoli e
 agroalimentari,  presenti  o  rappresentati  nel  Consiglio
 nazionale  dell'economia  e  del  lavoro.  A  tale  fine, i
 predetti  organismi indicano la rappresentanza di filiera a
 livello  nazionale  per  il  settore  di  appartenenza. Con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
 proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
 da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto,  sono  definite le modalita' per la
 stipula   delle   intese  di  filiera,  nonche'  quelle  di
 costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
 3.  Le  intese possono, inoltre, essere stipulate dalle
 Organizzazioni  interprofessionali  riconosciute  ai  sensi
 all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
 4.  Le  intese non possono comportare restrizioni della
 concorrenza  ad  eccezione  di  quelli che risultino da una
 programmazione  previsionale  e coordinata della produzione
 in  funzione  degli sbocchi di mercato o da un programma di
 miglioramento  della  qualita'  che  abbia come conseguenza
 diretta una limitazione del volume di offerta.
 5.   Le  intese  sono  comunicate  al  Ministero  delle
 politiche  agricole  e  forestali  entro  i quindici giorni
 dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita'
 con  la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui
 al  comma  4  sono approvate con decreto del Ministro delle
 politiche agricole e forestali.»
 «Art.  14  (Incentivi).  -  1. Nel rispetto delle norme
 comunitarie,   la   stipula   di   singoli   contratti   di
 coltivazione,   di  allevamento  e  fornitura  conformi  ai
 contratti   quadro   costituisce  criterio  di  preferenza,
 secondo   le   modalita'  stabilite  in  ciascun  bando  di
 partecipazione,   per  attribuire  contributi  statali  per
 l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole,
 agroalimentari  e  di  commercializzazione  e  vendita  dei
 prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti
 tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi
 associati  sono  equiparati  ai  contratti di coltivazione,
 allevamento  e  fornitura  qualora perseguano gli obiettivi
 dei contratti quadro di cui all'art. 10.
 2.  Le  amministrazioni pubbliche assumono le opportune
 iniziative  per promuovere e valorizzare i contratti di cui
 al comma 1.
 3.  Costituisce  priorita'  nell'accesso  ai  regimi di
 aiuti  di  cui  all'art.  66,  commi  1 e 2, della legge 27
 dicembre  2002,  n.  289, la stipula di contratti di cui al
 comma 1.
 4.    Le    regioni    possono   attribuire   priorita'
 nell'erogazione  di contributi alle imprese di cui al comma
 1.
 5. Il valore preminente previsto dall'art. 59, comma 4,
 della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione
 degli  appalti  pubblici  e'  esteso  anche alle produzioni
 agricole oggetto di contratti quadro.».
 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante «Riforma della
 disciplina  relativa  al  settore  del  commercio,  a norma
 dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art.  4  (Definizioni  e  ambito  di  applicazione del
 decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
 a) per  commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da
 chiunque  professionalmente  acquista  merci  in nome e per
 conto   proprio   e   le  rivende  ad  altri  commercianti,
 all'ingrosso    o   al   dettaglio,   o   ad   utilizzatori
 professionali,  o  ad  altri  utilizzatori  in grande. Tale
 attivita'  puo'  assumere la forma di commercio interno, di
 importazione o di esportazione;
 b) per  commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da
 chiunque  professionalmente  acquista  merci  in nome e per
 conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
 mediante  altre  forme  di  distribuzione,  direttamente al
 consumatore finale;
 c) per   superficie   di   vendita  di  un  esercizio
 commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
 occupata  da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
 superficie   di   vendita  quella  destinata  a  magazzini,
 depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
 d)  per esercizi di vicinato quelli aventi superficie
 di   vendita   non  superiore  a  150  mq  nei  comuni  con
 popolazione  residente  inferiore a 10.000 abitanti e a 250
 mq  nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
 abitanti;
 e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
 superficie  superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
 1.500  mq  nei comuni con popolazione residente inferiore a
 10.000  abitanti  e  a  2.500 mq nei comuni con popolazione
 residente superiore a 10.000 abitanti;
 f) per  grandi  strutture  di  vendita  gli  esercizi
 aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
 g) per  centro  commerciale,  una  media o una grande
 struttura  di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
 sono  inseriti  in una struttura a destinazione specifica e
 usufruiscono  di  infrastrutture comuni e spazi di servizio
 gestiti  unitariamente.  Ai  fini  del presente decreto per
 superficie  di  vendita di un centro commerciale si intende
 quella  risultante  dalla  somma delle superfici di vendita
 degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
 h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti
 o  imprese,  pubblici  o privati, di soci di cooperative di
 consumo,  di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita
 nelle  scuole,  negli  ospedali  e nelle strutture militari
 esclusivamente  a  favore  di  coloro  che  hanno titolo ad
 accedervi;
 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 3)   la   vendita   per   corrispondenza   o  tramite
 televisione o altri sistemi di comunicazione;
 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
 2. Il presente decreto non si applica:
 a) ai  farmacisti  e  ai  direttori di farmacie delle
 quali  i  comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi
 della   legge   2 aprile   1968,   n.   475,  e  successive
 modificazioni,  e  della  legge  8 novembre 1991, n. 362, e
 successive  modificazioni,  qualora  vendano esclusivamente
 prodotti  farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi
 medici e presidi medico-chirurgici;
 b) ai  titolari  di  rivendite di generi di monopolio
 qualora  vendano  esclusivamente generi di monopolio di cui
 alla   legge   22 dicembre  1957,  n.  1293,  e  successive
 modificazioni,  e  al  relativo  regolamento di esecuzione,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
 c) alle  associazioni  dei  produttori ortofrutticoli
 costituite  ai  sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e
 successive modificazioni;
 d) ai  produttori  agricoli,  singoli  o associati, i
 quali  esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli
 nei  limiti  di  cui  all'art. 2135 del codice civile, alla
 legge  25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e
 alla   legge   9 febbraio   1963,   n.   59,  e  successive
 modificazioni;
 e) alle  vendite  di  carburanti  nonche'  degli  oli
 minerali  di  cui  all'art. 1 del regolamento approvato con
 regio   decreto  20 luglio  1934,  n.  1303,  e  successive
 modificazioni.  Per  vendita  di  carburanti  si intende la
 vendita  dei  prodotti  per uso di autotrazione, compresi i
 lubrificanti,  effettuata  negli  impianti di distribuzione
 automatica   di   cui  all'articolo  16  del  decreto-legge
 26 ottobre  1970,  n.  745,  convertito, con modificazioni,
 dalla   legge  18 dicembre  1970,  n.  1034,  e  successive
 modificazioni,  e  al decreto legislativo 11 febbraio 1998,
 n. 32;
 f) agli  artigiani iscritti nell'albo di cui all'art.
 5,  primo  comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la
 vendita  nei  locali  di  produzione  o nei locali a questi
 adiacenti  dei  beni  di  produzione propria, ovvero per la
 fornitura  al committente dei beni accessori all'esecuzione
 delle opere o alla prestazione del servizio;
 g) ai  pescatori  e  alle  cooperative  di pescatori,
 nonche'  ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al
 pubblico,  al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici
 provenienti   esclusivamente   dall'esercizio   della  loro
 attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti
 da  essi  direttamente  e  legalmente  raccolti  su terreni
 soggetti  ad  usi  civici  nell'esercizio  dei  diritti  di
 erbatico, di fungatico e di diritti similari;
 h)  a  chi  venda o esponga per la vendita le proprie
 opere  d'arte,  nonche'  quelle  dell'ingegno  a  carattere
 creativo,  comprese  le  proprie  pubblicazioni  di  natura
 scientifica   od  informativa,  realizzate  anche  mediante
 supporto informatico;
 i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai
 sensi  dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio
 decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
 l) all'attivita'  di  vendita  effettuata  durante il
 periodo  di  svolgimento  delle  fiere  campionarie e delle
 mostre  di  prodotti  nei confronti dei visitatori, purche'
 riguardi  le  sole merci oggetto delle manifestazioni e non
 duri  oltre  il periodo di svolgimento delle manifestazioni
 stesse;
 m) agli  enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
 private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali
 che  vendano  pubblicazioni  o altro materiale informativo,
 anche   su   supporto  informatico,  di  propria  o  altrui
 elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
 3.  Resta  fermo  quanto  previsto per l'apertura delle
 sale   cinematografiche  dalla  legge  4 novembre  1965,  e
 successive  modificazioni,  nonche' dal decreto legislativo
 8 gennaio 1998, n. 3.».
 -  Si  riporta  il  testo del comma 15 dell'art. 28 del
 decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato
 dalla presente legge:
 «15.  Il  comune, sulla base delle disposizioni emanate
 dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
 da   destinare  all'esercizio  dell'attivita',  nonche'  le
 modalita'  di assegnazione dei posteggi, la loro superficie
 e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura
 congrua   sul   totale,   agli  imprenditori  agricoli  che
 esercitano  la  vendita  diretta  ai  sensi dell'art. 4 del
 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 Al  fine di garantire il miglior servizio da rendere ai
 consumatori  i  comuni  possono  determinare  le  tipologie
 merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.».
 |  | Art. 3. Attuazione della politica agricola comune
 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  l'AGEA,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  istituisce  il  Registro  nazionale  titoli, nel quale, in relazione   ai   dati  risultanti  dal  fascicolo  aziendale  di  cui all'articolo   9   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 1° dicembre  1999,  n.  503,  sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario,  i  relativi  titoli  di  cui  al  regolamento  (CE) n. 1782/2003   del   Consiglio,   del  29 settembre  2003,  identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.
 2.  Il  Registro  di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo  21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
 3.  I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003 e secondo le modalita' riportate nell'articolo  10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali  del  5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.
 4.  Le  decisioni  amministrative  o  giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro  il  trentesimo  giorno  precedente  la  scadenza  del  termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non  producono  effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori  estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
 5.  Le  decisioni  di  cui  al  comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento  (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a  valere  sul  massimale  nazionale  previsto  all'allegato VIII del medesimo regolamento. ((  5-bis.   I   pagamenti   agli  aventi  titolo  delle  provvidenze finanziarie  previste  dalla  Comunita'  europea la cui erogazione e' affidata all'AGEA, nonche' agli altri organismi pagatori riconosciuti ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1663/95 della Commissione, del 7 luglio  1995,  sono  disposti esclusivamente mediante accredito sui conti  correnti  bancari  o  postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.
 5-ter.   Il  beneficiario  potra'  chiedere,  in  alternativa  alle modalita'  di  cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti  organismi  pagatori  mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso.  A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario  la  necessaria comunicazione. La modalita' di pagamento di  cui  al presente comma sara' utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori  nel  caso  di  mancata,  incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla  intestazione  dei  conti  correnti  bancari o postali di cui al comma 5-bis.
 5-quater.  Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonche' i bonifici domiciliari effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli  organismi  pagatori  effetto  liberatorio  dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
 5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per  l'accesso  al  pagamento  unico  disaccoppiato  sono  valide per richiedere  gli  stessi  contributi  comunitari  anche  per  gli anni successivi  a  quello  di  presentazione  a  condizione  che  non sia cambiato   nessuno   degli  elementi  delle  domande  previsti  dalla normativa comunitaria.
 5-sexies.  In  attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono  di  conseguenza  modificati  il  decreto  del  Presidente della Repubblica  4  luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
 5-septies.  Per  lo  svolgimento delle proprie attivita' l'ISMEA e' autorizzato  ad  accedere  al Registro nazionale titoli, nonche' alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
 5-octies.  L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e' abrogato.
 5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso  i  percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie  previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio  generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752  del  codice  civile  in  relazione  ai  crediti dello Stato per tributi.
 5-decies.  All'articolo  69  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente comma:
 «Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso  istituite,  anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette  amministrazioni  devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio   e   l'Agenzia   per   le   erogazioni  in  agricoltura,  in considerazione  sia  della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale  e  riferibili  direttamente  allo Stato, sia della qualita', relativamente  all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di rappresentante  dello  Stato italiano nei confronti della Commissione europea  ai  sensi  del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.».
 5-undecies.  All'articolo  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo 27 maggio  1999,  n.  165,  le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».
 5-duodecies.  Il  secondo  comma  dell'articolo  2  del decreto del Presidente  della  Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, e' sostituito dal seguente:
 «Le  somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento  comunitario  relative a provvidenze finanziarie, la cui  erogazione  sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  Conimissione,  del 7 luglio  1995,  non  possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto   di   provvedimenti   cautelari,   ivi   compresi   i  fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre  1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».
 5-terdecies.  Le  somme  giacenti  sui  conti correnti accesi dagli organismi  pagatori  presso  la  Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri  e  destinate  alle  erogazioni delle provvidenze di cui al comma  5-duodecies  non  possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari. ))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 9 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  1° dicembre  1999,  n.  503,
 recante  «Regolamento recante norme per l'istituzione della
 Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e dell'anagrafe
 delle  aziende  agricole, in attuazione dell'art. 14, comma
 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»:
 «Art.  9  (Fascicolo  aziendale).  -  1.  Per i fini di
 semplificazione  ed  armonizzazione,  di  cui  all'art. 14,
 comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  173  del 1998, e'
 istituito,   nell'ambito  dell'anagrafe,  a  decorrere  dal
 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
 elettronico  riepilogativo  dei dati aziendali, finalizzato
 all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
 di cui all'art. 3.
 2.   Anteriormente   alla  data  di  cui  al  comma  1,
 attraverso  le  procedure progressivamente rese disponibili
 dai  SIAN,  ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
 le  informazioni  relative  al titolo di conduzione ed alla
 consistenza   aziendale,   con   l'obbligo   di  confermame
 l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
 integrazioni.  Nell'ambito  delle  predette  procedure sono
 indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
 le  integrazioni.  In  caso  di  mancata  conferma  entro i
 termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
 nel  fascicolo  aziendale.  Qualora  ai fini della verifica
 delle   consistenze   aziendali   sia   necessario  rendere
 disponibile  all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
 riproduzione  dei  dati  catastali,  la stessa e' tenuta al
 pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
 finanze  del  27 giugno  1996  e successive modificazioni e
 integrazioni,  con  le  facilitazioni previste per gli enti
 statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
 il  Ministero  delle finanze e il Ministero delle politiche
 agricole e forestali del 30 giugno 1998.
 3.  Le  variazioni  ed integrazioni comunicate ai sensi
 del  comma  2  sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
 del  repertorio  delle  notizie economiche e amministrative
 (REA)  e  vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
 delle  camere di commercio con le modalita' di cui all'art.
 5.
 4.  A  partire  dal  1° luglio  2000,  le  aziende  che
 eventualmente  non  risultano  iscritte  all'anagrafe  sono
 tenute,    nel    momento    in    cui    si    manifestano
 all'amministrazione,  ai  fini  dell'ammissione a qualsiasi
 beneficio  comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
 le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
 inserite nel fascicolo aziendale.».
 -  Il  Regolamento  (CE) n. 796/2004 della Commissione,
 del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della
 condizionalita',  della modulazione e del sistema integrato
 di  gestione  e  di controllo di cui al regolamento (CE) n.
 1782/2003   del   Consiglio  che  stabilisce  norme  comuni
 relative  ai  regimi  di sostegno diretto nell'ambito della
 politica  agricola  comune  e  istituisce  taluni regimi di
 sostegno  a  favore  degli agricoltori, e' pubblicato nella
 GUCE serie L 141 del 30 aprile 2004.
 - Il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del
 7 luglio  1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
 regolamento   (CEE)   n.  729/70  per  quanto  riguarda  la
 procedura  di  liquidazione  dei  conti  del Feaog, sezione
 «garanzia»,   e'   pubblicato   nella   GUCE  serie  L  158
 dell'8 luglio 1995.
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio
 1973,   n.  532,  reca:  «Attuazione  della  decisione  del
 Consiglio    delle    Comunita'   europee   relativa   alla
 sostituzione  dei  contributi finanziari degli Stati membri
 con  risorse  proprie  delle  Comunita'  e  dei regolamenti
 comunitari   relativi   al   finanziamento  della  politica
 agricola  comune,  in  applicazione dell'art. 3 della legge
 23 dicembre 1970, n. 1185 (IV provvedimento)».
 - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974,
 n.  727,  recante «Attuazione della decisione del Consiglio
 delle  Comunita'  europee  relativa  alla  sostituzione dei
 contributi   finanziari  degli  Stati  membri  con  risorse
 proprie   delle  Comunita'  e  dei  regolamenti  comunitari
 relativi  al  finanziamento della politica agricole comune,
 in  applicazione  dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970,
 n.  1185,  (Quinto  provvedimento)»,  come modificato dalla
 presente legge:
 «Le  somme  dovute agli aventi diritto in attuazione di
 disposizioni   dell'ordinamento   comunitario   relative  a
 provvidenze  finanziarie,  la  cui  erogazione sia affidata
 agli   organismi   pagatori   riconosciuti   ai  sensi  del
 regolamento  CE  n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
 1995,  non  possono essere sequestrate, pignorate o formare
 oggetto  di  provvedimenti  cautelari, ivi compresi i fermi
 amministrativi  di  cui all'art. 69, sesto comma, del regio
 decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  tranne  che  per il
 recupero  da  parte  degli  organismi pagatori di pagamenti
 indebiti di tali provvidenze.».
 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  del decreto
 legislativo  29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
 materia  di  soggetti  e  attivita', integrita' aziendale e
 semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
 dell'art.  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della
 legge 7 marzo 2003, n. 38»:
 «Art.  13 (Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore
 e  del  pescatore). - 1. Il fascicolo aziendale elettronico
 di   cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  1° dicembre l999, n. 503, unico per azienda, e'
 integrato  con  i  dati  di  cui  all'art. 18, paragrafo 1,
 lettera c), e all'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003
 del  29 settembre  2003  del Consiglio. L'aggiornamento del
 fascicolo   aziendale   elettronico,  attraverso  procedure
 certificate  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
 (SIAN), puo' essere effettuato dai soggetti di cui all'art.
 6,  comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  503  del  1999, nonche' dai soggetti di cui
 all'art.  3-bis  del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
 165,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  stipulate con
 l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura (AGEA). Per
 qualsiasi  accesso  nel  fascicolo  aziendale  elettronico,
 finalizzato   all'aggiornamento   delle   informazioni  ivi
 contenute, e' assicurata l'identificazione del soggetto che
 vi   abbia  proceduto.  La  pubblica  amministrazione,  ivi
 compresi  gli enti pubblici economici, registra inoltre nel
 fascicolo  aziendale  gli  aiuti  concessi  al soggetto che
 esercita  attivita'  agricola in attuazione della normativa
 comunitaria, nazionale e regionale.
 2.  La  Carta  dell'agricoltore e del pescatore, di cui
 all'art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica n.
 503  del  1999, e' realizzata in coerenza con l'art. 36 del
 testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
 in  materia di documentazione amministrativa, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
 n.  445,  e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n.
 10,   nonche'   secondo   quanto   previsto   dal   decreto
 ministeriale  19 luglio  2000  del Ministro dell'interno, e
 successive   modificazioni,   pubblicato   nel  supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  169 del 21 luglio
 2000.
 3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,
 di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
 di   identificazione   di  ciascun  soggetto  che  esercita
 attivita' agricola anche ai sensi all'art. 18, paragrafo 1,
 lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 4.  L'AGEA,  quale  autorita'  competente  ai sensi del
 titolo  II,  capitolo  4,  regolamento  (CE)  n. 1782/2003,
 assicura,  attraverso  i servizi del SIAN, la realizzazione
 dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  n.  503 del 1999, nonche' di
 quanto previsto dai commi 1 e 2.
 5.  Nel  caso  di  banche  dati decentrate detenute dai
 soggetti  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera a), del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 503 del 1999,
 l'AGEA  assicura le condizioni previste dall'art. 19, comma
 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 6.   Le   modalita'   operative   per   la  gestione  e
 l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della
 Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore,  e  per il loro
 aggiornamento,  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro
 delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano.».
 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2752 del codice
 civile:
 «Art.  2752  (Crediti  per tributi diretti dello Stato,
 per  imposta  sul  valore aggiunto e per tributi degli enti
 locali).   -  Hanno  privilegio  generale  sui  mobili  del
 debitore  i  crediti  dello Stato per l'imposta sul reddito
 delle  persone  fisiche,  per  l'imposta  sul reddito delle
 persone  giuridiche  e  per  l'imposta  locale sui redditi,
 diversi  da  quelli  indicati nel primo comma dell'articolo
 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
 concessionario   del  servizio  di  riscossione  procede  o
 interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
 Hanno  altresi'  privilegio  generale  sui  mobili  del
 debitore  i  crediti  dello  Stato  per le imposte, le pene
 pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative
 all'imposta sul valore aggiunto.
 Hanno  lo  stesso privilegio, subordinatamente a quello
 dello  Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
 comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
 locale  e  dalle  norme relative all'imposta comunale sulla
 pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.».
 - Si riporta il testo dell'art. 69 del regio decreto 18
 novembre   1923,   n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni
 sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
 generale  dello  Stato»,  come  modificato  dalla  presente
 legge:
 «Art.   69.   -   Le   cessioni,   le  delegazioni,  le
 costituzioni  di  pegno,  i  pignoramenti, i sequestri e le
 opposizioni  relative  a somme dovute dallo Stato, nei casi
 in  cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate
 all'amministrazione  centrale  ovvero  all'ente,  ufficio o
 funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
 La  notifica  rimane  priva  di  effetto  riguardo agli
 ordini  di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per
 altro,  il creditore fare tale notificazione all'ufficiale,
 tesoriere  o  agente  incaricato  di  eseguire il pagamento
 degli  ordini  o di effettuare la consegna degli assegni di
 cui all'art. 54, lettera a).
 Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e
 gli  atti  di  revoca,  rinuncia o modificazione di vincoli
 devono  risultare  da atto pubblico o da scrittura privata,
 autenticata da notaio.
 I  pignoramenti,  i  sequestri  e  le opposizioni hanno
 efficacia   soltanto   se   fatti   nei  modi  e  nei  casi
 espressamente stabiliti dalla legge.
 Nessun  impedimento  puo'  essere  costituito  mediante
 semplici inibitorie o diffide.
 Qualora  un'amministrazione  dello  Stato  che abbia, a
 qualsiasi  titolo ragione di credito verso aventi diritto a
 somme   dovute   da   altre  amministrazioni,  richieda  la
 sospensione  del  pagamento, questa deve essere eseguita in
 attesa del provvedimento definitivo.
 Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le
 Agenzie   da   esso   istituite,  anche  quando  dotate  di
 personalita'   giuridica.   Alle  predette  amministrazioni
 devono   intendersi  equiparate  l'Agenzia  del  demanio  e
 l'Agenzia    per   le   erogazioni   in   agricoltura,   in
 considerazione  sia  della natura delle funzioni svolte, di
 rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
 della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
 in  agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei
 confronti  della  Commissione  europea ai sensi del decreto
 legislativo   27 maggio   1999,   n.   165,   e  successive
 modificazioni ed integrazioni.».
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 8 del
 decreto   legislativo   27 maggio  1999,  n.  165,  recante
 «Soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le
 erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma dell'art. 11
 della  legge  15 marzo  1997, n. 59», come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  8  (Ordinamento  contabile).  -  1.  L'esercizio
 finanziario  dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno
 e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo
 e'  deliberato  dal  consiglio  di amministrazione entro il
 31 ottobre  dell'anno precedente e trasmesso nei successivi
 cinque  giorni  al Ministero e al Ministero del tesoro, del
 bilancio  e  della  programmazione economica, ai fini della
 relativa  approvazione e del suo coordinamento con le linee
 del   Documento   di  programmazione  economico-finanziaria
 (DPEF) del Governo.».
 |  | Art. 4. Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale 1. All'articolo  14  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
 "10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce  una  societa'  a  capitale  misto  pubblico-privato, con partecipazione  pubblica  maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni  di  euro  nell'ambito  delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio  privato  avviene  mediante  l'espletamento di una procedura ad evidenza  pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,  e  successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
 Riferimenti normativi:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
 legislativo  29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
 materia  di  soggetti  e  attivita', integrita' aziendale e
 semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
 dell'art.  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della
 legge  7 marzo 2003, n. 38», come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.    14    (Semplificazione    degli    adempimenti
 amministrativi).  -  1.  Per i pagamenti diretti si applica
 quanto  previsto  dall'art.  22  del  regolamento  (CE)  n.
 1782/2003.  L'AGEA,  sentiti gli organismi pagatori, adotta
 le  procedure  per  l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3,
 del predetto regolamento.
 2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto, attraverso il SIAN sono comunicati,
 senza  oneri  per  il  destinatario,  e  nel rispetto delle
 disposizioni  di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
 n.  196,  le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto
 che  esercita attivita' agricola accede direttamente, anche
 per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio
 fascicolo aziendale.
 3.  Il  SIAN  assicura  le  modalita' di riconoscimento
 dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale,
 emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta
 dell'agricoltore  e del pescatore di cui all'art. 13, comma
 2.
 4.  Ai  fini  dell'aggiornamento  del  repertorio delle
 notizie  economiche  e  amministrative  (REA), le Camere di
 commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura (CCIAA)
 competenti   per  territorio  acquisiscono,  attraverso  le
 modalita'  previste  dall'art.  15,  comma  4,  del decreto
 legislativo  30 aprile  1998,  n. 173, le dichiarazioni del
 soggetto  che  esercita attivita' agricola modificative del
 fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo'
 altresi'  stipulare  apposite convenzioni con i soggetti di
 cui  all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
 n. 165, e successive modificazioni.
 5.  Ai  fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del
 regolamento  (CE)  n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento
 del  fascicolo  aziendale  di cui all'art. 13, comma 1, nel
 SIAN   confluiscono  i  dati  e  le  informazioni  relativi
 all'identificazione  e  registrazione  degli animali di cui
 alla   direttiva   92/102/CEE  del  27 novembre  1992,  del
 Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio
 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 6.  Ove  non  siano  espressamente  previsti  specifici
 diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente,
 per   le   istanze  relative  all'esercizio  dell'attivita'
 agricola  presentate  alla  pubblica amministrazione per il
 tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
 di  cui  al  decreto  legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
 successive   modificazioni,  la  pubblica  amministrazione,
 nonche'  gli enti pubblici economici procedenti adottano il
 provvedimento   finale   entro   centottanta   giorni   dal
 ricevimento   dell'istanza  gia'  istruita  dal  Centro  di
 assistenza  agricola (CAA); decorso tale termine la domanda
 si  intende  accolta.  A  tale  fine  i  CAA  rilasciano ai
 soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione
 della   data   di   inoltro   dell'istanza   alla  pubblica
 amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu'
 brevi  previsti  per i singoli procedimenti, nonche' quanto
 disposto  dal decreto del Ministro delle politiche agricole
 e forestali in data 18 dicembre 2002.
 7.  I  soggetti  che  esercitano attivita' agricola che
 abbiano  ottenuto  la  concessione  di  aiuti, contributi e
 agevolazioni   ai   sensi   della   normativa  comunitaria,
 nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria
 attivita'  da parte della pubblica amministrazione, qualora
 inoltrino  nuove  istanze possono rendere una dichiarazione
 sostitutiva  di atto notorio attestante che le informazioni
 contenute   nel   fascicolo   aziendale  non  hanno  subito
 variazioni.
 8.  I  soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° dicembre
 1999,  n.  503,  nei rapporti con i soggetti che esercitano
 l'attivita'  agricola  hanno  l'obbligo  di avvalersi delle
 informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica
 amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici
 economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via
 telematica,  utilizzando  i  servizi di certificazione ed i
 servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
 9.    Al   fine   di   semplificare   gli   adempimenti
 amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole,
 fatti  salvi  i  compiti  di  indirizzo  e monitoraggio del
 Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ai sensi
 dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
 Repubblica  28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA
 i  compiti  di  coordinamento e di gestione per l'esercizio
 delle  funzioni  di  cui  all'art.  15 della legge 4 giugno
 1984, n. 194.
 10.  L'AGEA  subentra,  dalla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto  legislativo,  in  tutti  i rapporti
 attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale
 fine   sono   trasferite   all'AGEA   le  relative  risorse
 finanziarie, umane e strumentali.
 10-bis.  L'AGEA,  nell'ambito delle ordinarie dotazioni
 di  bilancio,  costituisce  una  societa'  a capitale misto
 pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria
 nel  limite  massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito
 delle  predette  dotazioni di bilancio, alla quale affidare
 la  gestione  e  lo  sviluppo del SIAN. La scelta del socio
 privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad
 evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
 1995,  n.  157, e successive modificazioni. Dall'attuazione
 del  presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori
 oneri a carico del bilancio dello Stato.
 11.  Il  comma  3  dell'art. 30 del decreto legislativo
 18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
 «3.  Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato
 I  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, negli
 allegati  I  e  II  del  regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
 14 luglio   1992,   del   Consiglio,  come  modificato  dal
 regolamento   (CE)  n.  692/2003  dell'8 aprile  2003,  del
 Consiglio,  ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
 diritto    comunitario,   anche   ai   fini   dell'uniforme
 classificazione  merceologica, con regolamento del Ministro
 delle  politiche  agricole e forestali sono disciplinate le
 modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
 12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole
 e  rimorchi  effettuata  sui  mezzi  propri  dalle  imprese
 agricole    e    da   quelle   che   svolgono   l'attivita'
 agromeccanica,  di cui all'art. 5 provviste di officina non
 e'  soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio
 1992, n. 122.
 13.  La  legge  8 agosto  1991,  n. 264, non si applica
 all'attivita'  di  consulenza per la circolazione dei mezzi
 di   trasporto  relativa  alle  macchine  agricole  di  cui
 all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
 e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni
 professionali  agricole  e  da  quelle  delle  imprese  che
 esercitano  l'attivita'  agromeccanica,  di cui all'art. 5,
 maggiormente rappresentative a livello nazionale.
 13-bis.  I  depositi  di prodotti petroliferi impiegati
 nell'esercizio  delle  attivita'  di  cui all'art. 2135 del
 codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole,
 ancorche'  attrezzati  come  impianti  per  il rifornimento
 delle  macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio
 delle  attivita',  di  cui  all'art. 5, ubicati all'interno
 delle   imprese  agromeccaniche,  non  sono  soggetti  alle
 disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo 11 febbraio
 1998, n. 32.
 13-ter.  Ai  depositi  di  cui al comma 13-bis, qualora
 abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi,
 continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
 ministeriale   27 marzo  1985  del  Ministro  dell'interno,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 98 del 26 aprile
 1985,  e  al decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
 13-quater.  L'attivita'  esercitata  dagli imprenditori
 agricoli  di cui all'art. 2135 del codice civile, di cura e
 sviluppo   del   ciclo   biologico  di  organismi  vegetali
 destinati  esclusivamente  alla produzione di biomasse, con
 cicli  colturali non superiori al quinquennio e reversibili
 al   termine   di  tali  cicli,  su  terreni  non  boscati,
 costituiscono  coltivazione  del  fondo ai sensi del citato
 art.  2135  del  codice  civile  e  non  e'  soggetta  alle
 disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi
 vegetali  non  sono considerati colture permanenti ai sensi
 della normativa comunitaria.
 13-quinquies.  I  rapporti  di  lavoro  instaurati  dai
 soggetti  che  svolgono  le attivita', di cui al precedente
 art.  5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto
 legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
 |  | Art. 5. Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato
 1.  L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/1992  della  Commissione,  del  29 ottobre  1992,  e  successive modificazioni,   e'   autorizzata  a  realizzare,  nell'ambito  delle ordinarie  dotazioni  di  bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalita' di utilita' sociale, ai cittadini  indigenti  ed  a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita'  assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato. ((  2.  Al  comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122,   introdotto   dall'articolo   1,  comma  1,  del  decreto-legge 28 febbraio  2005,  n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, )) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  con  possibilita' di destinare le produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale.».
 3.  All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi:    «Le    predette   istituzioni   pubbliche,   nonche'   le organizzazioni  senza  fini  di  lucro aventi finalita' assistenziali possono  altresi'  acquistare  direttamente  dall'AGEA  le produzioni agricole  disponibili  allo  stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».
 4.  L'Ispettorato  centrale  repressione  frodi, il Corpo forestale dello  Stato  ed  il  Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo. ((  4-bis.  In  funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare  a  quanto  disposto  per il Corpo forestale dello Stato, agli  articoli 4,  comma  4-ter,  e  32,  comma  7-bis,  del  decreto legislativo  12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo le  parole:  «della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti:   «ovvero   per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate nell'espletamento  di  servizi  di  polizia;  di  soccorso pubblico o durante  i  controffi  nei  settori  agroalimentare e forestale,». Al relativo  onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, per le fmalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
 4-ter.  Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti   affidati  al  Corpo  forestale  dello  Stato  dal  presente articolo,  all'articolo  3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005,  n.  45,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,  n.  89, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde  dal  requisito dell'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica  di  cui  all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2001,  n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto  venticinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  carriera direttiva.». ))
 Riferimenti normativi:
 -  Il regolamento (CEE) n. 3149/1992 della Commissione,
 del  29 ottobre  1992, recante modalita' d'esecuzione delle
 forniture  di  derrate  alimentari provenienti dalle scorte
 d'intervento  a  favore degli indigenti nella Comunita', e'
 pubblicato nella GUCE serie L 313 del 30 ottobre 1992.
 -  Si  riporta  il  comma 7-bis dell'art. 5 della legge
 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e
 integrative   alla  normativa  che  disciplina  il  settore
 agricolo  e  forestale»,  come  modificato  dalla  presente
 legge:
 «7-bis.  Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
 al  comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui
 all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
 32,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 aprile
 1995,  n.  104,  puo'  operare, anche attraverso specifiche
 convenzioni  con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
 (AGEA),   interventi  a  sostegno  di  produzioni  agricole
 colpite  da  crisi  di  mercato,  anche  in aree diverse da
 quelle  di  cui  al  comma  7,  purche'  classificate  come
 svantaggiate,  con  possibilita' di destinare le produzioni
 ritirate a finalita' di utilita' sociale.».
 -  Si  riporta  il testo del comma 4 dell'art. 59 della
 legge  23 dicembre  1999, n. 488, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato.  (Legge  finanziaria  2000)»,  come modificato dalla
 presente legge:
 «4.   Per  garantire  la  promozione  della  produzione
 agricola  biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche
 che  gestiscono  mense scolastiche ed ospedaliere prevedono
 nelle   diete   giornaliere   l'utilizzazione  di  prodotti
 biologici,  tipici  e  tradizionali  nonche'  di  quelli  a
 denominazione  protetta,  tenendo conto delle linee guida e
 delle  altre  raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
 nutrizione.  Gli  appalti pubblici di servizi relativi alla
 ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
 sensi  dell'art.  23,  comma  1,  lettera  b),  del decreto
 legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
 modificazioni,  attribuendo  valore preminente all'elemento
 relativo  alla  qualita'  dei prodotti agricoli offerti. Le
 predette  istituzioni  pubbliche, nonche' le organizzazioni
 senza  fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono
 altresi'  acquistare  direttamente  dall'AGEA le produzioni
 agricole  disponibili  allo  stesso prezzo di acquisizione.
 L'AGEA  e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le
 predette  istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli
 alle condizioni suddette.».
 - Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 4 e del
 comma  7-bis dell'art. 32 del decreto legislativo 12 maggio
 1995,  n.  201, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge
 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
 del  personale  non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo
 forestale  dello  Stato,  come  modificato  dalla  presente
 legge:
 «4-ter.  Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
 modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
 frequentare  il  primo  di  corso  di  formazione  utile il
 coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
 unici  superstiti,  degli  appartenenti  alle Forze polizia
 deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
 invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
 capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
 all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
 ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
 nell'espletamento   di  servizi  di  polizia;  di  soccorso
 pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
 forestale,  i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
 possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma 1  e  non si
 trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».
 «7-bis.  Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
 modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 possono   essere  inoltre  nominati  allievi  operatori  ed
 ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
 coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
 unici  superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
 deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
 invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
 capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
 all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
 ovvero   per   effetto   di   ferite   o  lesioni  riprtate
 nell'espletamento   di  servizi  di  polizia;  di  soccorso
 pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
 forestale,  i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
 possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma 1  e  non si
 trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».
 -  Si  riporta  il testo del comma 2-quater dell'art. 3
 del  decreto-legge  31 marzo  2005,  n. 45, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 31 maggio 2005, n. 89, recante
 «Disposizioni      urgenti     per     la     funzionalita'
 dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, delle Forze
 di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» come
 modificato dalla presente legge:
 «2-quater.  Le  promozioni  e le nomine di cui al comma
 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per la
 promozione  alla  qualifica  di  dirigente  superiore,  per
 l'anno  2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita' di
 effettivo servizio nella qualfica di cui all'art. 10, comma
 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2001,  n.  155, a
 condizione   che   il  personale  promosso  abbia  compiuto
 venticinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  carriera
 direttiva.».
 |  | Art. 5-bis. Proroga  dei  compiti  dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare ((  1.  In  considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare  del  1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha  aderito  con  legge  29 dicembre  2000,  n.  413, decisa ai sensi dell'articolo  XXV  della  Convenzione medesima, e' differito fino al 31 dicembre  2003  l'incarico  all'AGEA  di  cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.
 2.  Per  l'attuazione  del  comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
 3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  18,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  si  provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai flni del bilancio  triennale  2005- 2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3  della  legge
 29 dicembre   2000,   n.   413,   recante  «Adesione  della
 Repubblica  italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare
 del  1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e
 sua esecuzione»:
 «Art.  3.  -  1.  In  attuazione del programma di aiuto
 alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di
 sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
 e'  incaricata  di  provvedere  alla fornitura a tali Paesi
 della   quota   di   partecipazione  italiana,  secondo  le
 indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi
 beneficiari  e  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 4 del
 decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».
 |  | Art. 6. Ente irriguo Umbro-Toscano
 1.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441,  e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  38.734  euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede,   per   l'anno   2005,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  36 del decreto legislativo   18 maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo decreto legislativo e, per l'anno  2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il  medesimo  anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 5 del
 decreto-legge  22 ottobre  2001,  n.  381,  convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  21 dicembre  2001,  n.  441,
 recante  «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le
 erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  l'anagrafe  bovina  e
 l'Ente   irriguo   umbro-toscano»,  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Art.  5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge
 18 ottobre  1961,  n.  1048, gia' prorogato dall'art. 1 del
 decreto-legge  6 novembre  1991,  n.  352,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  1991, n. 411, e'
 prorogato di cinque anni.».
 |  | Art. 7. Comitato  nazionale  italiano  per  il  collegamento  tra  il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
 1.  Il  Comitato  nazionale  italiano  per  il  collegamento tra il Governo   italiano   e   l'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per l'alimentazione   e  l'agricoltura  di  cui  al  decreto  legislativo 7 maggio  1948,  n.  1182,  e'  autorizzato  ad  utilizzare  i  fondi disponibili  per  le  attivita'  connesse  alle  celebrazioni del 60° anniversario  della  fondazione  della  F.A.O.  A  tali  fondi non si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, comma 57, della legge   30 dicembre   2004,   n.   311.   Conseguentemente,   per  la compensazione  degli  effetti  finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 2.276.000.
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca
 «Costituzione   del  Comitato  nazionale  italiano  per  il
 collegamento  tra  il  Governo italiano e la Organizzazione
 delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».
 -  Si  trascrive  il  testo del comma 27 e del comma 57
 dell'art.  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
 «27.  Le  spese in conto capitale degli enti locali che
 eccedono  il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53
 possono  essere  anticipate  a  carico di un apposito fondo
 istituito  presso la gestione separata della Cassa depositi
 e  prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro
 250  milioni.  Le  anticipazioni  sono  estinte  dagli enti
 locali  entro  il  31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
 determinati  e  liquidati  sulla base di quanto previsto ai
 commi  2,  3  e  4  dell'art.  6  del  decreto ministeriale
 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  288  del  12 dicembre  2003,  valutati in 10
 milioni  di  euro,  sono  a carico del bilancio statale. Le
 anticipazioni  sono  corrisposte  dalla  Cassa  depositi  e
 prestiti  Spa  direttamente ai soggetti beneficiari secondo
 indicazioni    e    priorita'    fissate    dal    Comitato
 interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE).
 Gli  enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e
 prestiti  Spa,  entro  il  30 aprile  2005,  le  spese  che
 presentano  le  predette  caratteristiche  e,  ove  ad esse
 connessi,  i  progetti  a  cui  si  riferiscono, nonche' le
 scadenze   di   pagamento  e  le  coordinate  dei  soggetti
 beneficiari.
 "57.  Per  il  triennio  2005-2007,  gli  enti indicati
 nell'elenco 1  allegato  alla  presente legge, ad eccezione
 degli  enti  di  previdenza  di  cui al decreto legislativo
 30 giugno  1994,  n.  509, e successive modificazioni, e al
 decreto  legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
 modificazioni,  delle  altre  associazioni  e fondazioni di
 diritto  privato e degli enti del sistema camerale, possono
 incrementare  per  l'anno  2005  le proprie spese, al netto
 delle   spese   di   personale,  in  misura  non  superiore
 all'ammontare  delle  spese dell'anno 2003 incrementato del
 4,5  per  cento.  Per  gli  anni  2006 e 2007 si applica la
 percentuale   di   incremento   del   2   per   cento  alle
 corrispondenti  spese determinate per l'anno precedente con
 i  criteri  stabiliti  dal  presente comma. Per le spese di
 personale  si  applica  la specifica disciplina di settore.
 Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
 agli  enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
 da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3, commi
 1  e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
 disciplina ivi prevista.".
 |  | Art. 8. Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche 1. I  maggiori  compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrizioni  preposte ai controlli ed alle attivita' di vigilanza di  cui  all'articolo  2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti   con   le  risorse  umane  e  strumentali  gia'  assegnate  a legislazione vigente alle predette amministrazioni.
 |  | Art. 9. Entrata in vigore
 1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  | Allegato "Tabella A
 (articolo 1-sexies)
 
 |                 |Indennizzi       |
 |                 |restrizione      |
 |Indennizzi       |movimentazione   | Regione          |profilassi euro  |euro             |Totale euro --------------------------------------------------------------------- Lazio            |1.740.973,55     |0,00             |1.740.973,55 --------------------------------------------------------------------- Campania         |2.026.014,80     |0,00             |2.026.014,80 --------------------------------------------------------------------- Marche           |3.087,85         |5.457,30         |8.545,16 --------------------------------------------------------------------- Molise           |413.816,49       |0,00             |413.816,49 --------------------------------------------------------------------- Umbria           |59.151,06        |0,00             |59.151,06 --------------------------------------------------------------------- Toscana          |2.670.353,25     |10.031,12        |2.680.384,37 --------------------------------------------------------------------- Sardegna         |6.068.397,31     |0,00             |6.068.397,31 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo          |81.193,80        |82.422,91        |163.616,72 --------------------------------------------------------------------- Basilicata       |2.581.041,54     |0,00             |2.581.041,54 --------------------------------------------------------------------- Calabria         |432.264,94       |0,00             |432.264,94 --------------------------------------------------------------------- Puglia           |1.873.003,84     |0,00             |1.873.003,84 --------------------------------------------------------------------- Sicilia          |75.701,56        |0,00             |75.701,56 --------------------------------------------------------------------- Liguria          |0,00             |9.782,94         |9.782,94 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna   |0,00             |617.305,72       |617.305,72 --------------------------------------------------------------------- Totale generale  |                 |                 | ...              |18.025.000,00    |725.000,00       |18.750.000,00}.
 |  |  |