| 
| Gazzetta n. 263 del 2005-11-11 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 14 settembre 2005 |  | Iscrizione  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico  dei fiammiferi denominati  «Cigar  Matches» e «Euro S/40» e variazione del prezzo di vendita  al  pubblico  dei  fiammiferi denominati «Farfalla Saw 100», «Blues» e «Uragano». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Vista  la  legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
 Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331, convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
 Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.   43   del  20 febbraio  1959,  recante  le caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la  vendita  dei  fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20 luglio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale sono stati individuati i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita  al  pubblico  dei  fiammiferi  e  delle relative aliquote di imposta di fabbricazione;
 Visto  il  decreto  ministeriale  1° marzo  2002,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  15 aprile  2002,  con il quale vengono, tra l'altro,  rideterminati  gli  scaglioni  di  prezzo  di  vendita  dei fiammiferi  di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;
 Visto  il  decreto  direttoriale 16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del 3 gennaio 2003, con il quale e' stato iscritto  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico  il nuovo tipo di fiammifero denominato «Farfalla Saw 100»;
 Visto  il  decreto  direttoriale  27 maggio  2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale e' stato iscritto  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico  il nuovo tipo di fiammifero denominato «Blues»;
 Visto  il  decreto  direttoriale 18 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  62  del 16 marzo 2005, con il quale e' stato variato, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Uragano»;
 Viste  le  richieste  di  iscrizione  in  tariffa  di nuovi tipi di fiammiferi presentate dalle ditte Swedish Match e Tecnomatch, nonche' le  richieste  di  variazione  del  prezzo  di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi presentate dalla ditta Tecnomatch;
 Attesa la necessita' di procedere in linea con le citate richieste;
 Decreta:
 Art. l.
 Sono  iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di  condizionamenti  di fiammiferi denominati «Cigar Matches» e «Euro S/40», le cui caratteristiche sono cosi' determinate:
 «Cigar Matches»:
 condizionamento:   scatola   di  cartoncino  a  tiretto  passante contenente 35 fiammiferi di legno di cedro amorfi;
 caratteristiche del fiammifero:
 lunghezza: mm 90;
 lunghezza con capocchia: mm 95;
 larghezza: mm 2,2 x 2,2;
 diametro capocchia minimo: mm 3,07;
 diametro capocchia massimo: mm 3,12;
 tolleranza massima misure: 3%;
 capocchie  accendibili  solo  su striscia impregnata di fosforo amorfo;
 caratteristiche della scatola:
 dimensioni esterne: mm 110 x 63 x 15;
 grammatura cartoncino: gr 300 al mq;
 ruvido: striscia su un lato di mm 110 x 10;
 tolleranza del contenuto: 3%;
 «Euro S/40»:
 condizionamento:   scatola   di  cartoncino  a  tiretto  passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi;
 caratteristiche del fiammifero:
 lunghezza: mm 41,5;
 lunghezza con capocchia: mm 43;
 larghezza: mm 2,05 x 2,05;
 diametro capocchia minimo: mm 2,60;
 diametro capocchia massimo: mm 2,75;
 tolleranza massima misure: 4%;
 capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo;
 caratteristiche della scatola:
 dimensioni esterne: mm 51,5 x 36 x 15;
 grammatura cartoncino: gr 320 al mq;
 ruvido: striscia sui due lati di mm 51,5 x 10;
 tolleranza del contenuto: 5%.
 Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e la relativa aliquota d'imposta  di  fabbricazione  sono  stabilite  nelle  misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.
 Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre  1958,  citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno  da  applicare  su  ciascun  condizionamento  di  «Cigar Matches», e «Euro S/40».
 All'art.   1,  paragrafo  II,  dello  stesso  decreto  ministeriale 22 dicembre   1958,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti  i seguenti numeri:
 107)  colore  «giallo», con legenda «Cigar Matches» in basso, per la  scatola  di  cartoncino  a tiretto passante, con 35 fiammiferi di legno di cedro amorfi, denominata «Cigar Matches»;
 108)  colore  «verde smeraldo», con legenda «Euro S/40» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Euro S/40».
 Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi  tipi  di  fiammiferi  le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto  ministeriale  22 dicembre  1958, indicate al n. 22 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «Cigar Matches», ed al n. 28 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «Euro S/40».
 |  | Art. 2. Il  prezzo  di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi  denominati  «Cigar Matches», e «Euro S/40» sono stabilite nelle  misure  di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto   dovuta   per  singolo  condizionamento  di  fiammiferi  di ordinario consumo:
 |                |Imposta di       |Imposta sul Tipo di         |Prezzo di       |fabbricazione    |valore aggiunto fiammiferi      |vendita (euro)  |(euro)           |(euro) --------------------------------------------------------------------- Scatola di      |                |                 | cartoncino a    |                |                 | tiretto passante|                |                 | contenente 35   |                |                 | fiammiferi di   |                |                 | legno di cedro  |                |                 | amorfi          |                |                 | denominati      |                |                 | {Cigar Matches} |1,70            |0,2582           |0,2833 --------------------------------------------------------------------- Scatola di      |                |                 | cartoncino a    |                |                 | tiretto passante|                |                 | contenente 40   |                |                 | fiammiferi di   |                |                 | legno           |                |                 | paraffinati     |                |                 | amorfi          |                |                 | denominati {Euro|                |                 | S/40}           |0,20            |0,05             |0,0333
 |  | Art. 3. L'aliquota  di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio  o  nominativi e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata: Euro S/40                |euro                |0,0170
 Le  caratteristiche  delle  marche  contrassegno  per i fiammiferi, previste  all'art.  1  del  decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano  anche  per  le  marche contrassegno da applicare sui nuovi tipi  di  fiammiferi  omaggio  o  nominativi  indicati all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante:
 colore «rosso-giallo», con legenda «Euro S/40» in basso.
 Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno,    possono   essere   applicate   sui   condizionamenti pubblicitari  omaggio  o  nominativi  del presente articolo le marche indicate  all'art.  1  del  ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958,  al  n. 35 di colore giallo limone, per i fiammiferi denominati «Euro S/40».
 |  | Art. 4. Il  prezzo  di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, e' variato come segue: Scatola di cartoncino contenente 100        |            | fiammiferi di legno ignifugato al           |            | sesquisolfuro di fosforo denominati         |            | {Farfalla Saw 100}                          |da euro 0,32|a euro 0,40 --------------------------------------------------------------------- Scatola di cartoncino a tiretto passante    |            | contenente 25 fiammiferi di legno           |            | paraffinati amorfi denominati {Blues}       |da euro 0,70|a euro 1,00 --------------------------------------------------------------------- Scatola di cartoncino a tiretto passante    |            | contenente 30 fiammiferi di legno           |            | paraffinati amorfi denominati {Uragano}     |da euro 1,00|a euro 1,40
 |  | Art. 5. L'imposta  di  fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per  singolo  condizionamento  dei fiammiferi di ordinario consumo di cui  all'art.  4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:
 |                |Imposta di       |Imposta sul Tipo di         |Prezzo di       |fabbricazione    |valore aggiunto fiammiferi      |vendita (euro)  |(euro)           |(euro) --------------------------------------------------------------------- Scatola di      |                |                 | cartoncino      |                |                 | contenente 100  |                |                 | fiammiferi di   |                |                 | legno ignifugato|                |                 | al sesquisolfuro|                |                 | di fosforo      |                |                 | denominati      |                |                 | {Farfalla Saw   |                |                 | 100}            |0,40            |0,092            |0,0667 --------------------------------------------------------------------- Scatola di      |                |                 | cartoncino a    |                |                 | tiretto passante|                |                 | contenente 25   |                |                 | fiammiferi di   |                |                 | legno           |                |                 | paraffinati     |                |                 | amorfi          |                |                 | denominati      |                |                 | {Blues}         |1,00            |0,2              |0,1667 --------------------------------------------------------------------- Scatola di      |                |                 | cartoncino a    |                |                 | tiretto passante|                |                 | contenente 30   |                |                 | fiammiferi di   |                |                 | legno           |                |                 | paraffinati     |                |                 | amorfi          |                |                 | denominati      |                |                 | {Uragano}       |1,40            |0,2582           |0,2333
 Il  presente  decreto  entra  in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 settembre 2005
 Il direttore generale: Tino Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  23 settembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 59
 |  |  |