| 
| Gazzetta n. 263 del 2005-11-11 |  | UNIVERSITA' DI PISA |  | DECRETO 24 ottobre 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  | IL RETTORE Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
 Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa, emanato con decreto rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  e  successive modifiche ed integrazioni;
 Viste  le  delibere  n.  246,  del  26 aprile  2005,  e n. 273, del 17 maggio 2005, con le quali il senato accademico ha approvato alcune modifiche agli articoli 13 e 47.3 dello statuto di Ateneo;
 Vista  la  delibera  n.  173  del  10 maggio  2005, con la quale il consiglio  di  amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole alle proposte di modifica degli articoli 13 e 47.3 di cui sopra;
 Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  prot.  n.  2355,  del 13 luglio 2005, con la quale il Ministero,  ha  chiesto  di  esplicitare  il  significato  del  testo dell'art. 13.13;
 Vista  la  delibera  del senato accademico n. 392, del 19 settembre 2005,  che  ha apportato modifiche al testo dell'art. 13.13 predetto, esplicitandone il significato;
 Vista  la  delibera  n. 301, del 27 settembre 2005, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla nuova stesura dell'art. 13.13 suddetto;
 Ritenuto  pertanto,  di procedere all'emanazione delle modifiche di statuto in parola;
 Decreta:
 Art. 1.
 Allo   statuto   dell'Universita'  di  Pisa,  emanato  con  decreto rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente modificato  ed  integrato,  sono  apportate  le  modifiche  di cui al successivo art. 2.
 |  | Art. 2. I testi degli articoli 13 e 47.3 dello statuto di Ateneo, a seguito delle modifiche intervenute, sono riformulati come segue:
 «Art.  13 (Il rettore). - 13.1 Il rettore rappresenta l'Universita' e  sovrintende  a  tutte  le  sue  attivita'.  Esercita  funzioni  di iniziativa, di promozione e di attuazione.
 Spetta comunque al rettore:
 a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione,   coordinandone  le  attivita'  e  provvedendo  alla esecuzione delle relative deliberazioni;
 b) adottare,   in   situazioni   di   urgenza,  provvedimenti  di competenza  del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli,  per  la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;
 c) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al titolo V;
 d) assicurare    l'osservanza    delle   norme   dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;
 e) prendere   provvedimenti   atti   a   garantire   l'efficiente funzionamento  dell'Universita',  la  vigilanza  sulla salubrita', la sicurezza e la funzionalita' degli ambienti di studio e di lavoro;
 f) stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
 g) predisporre  le  linee  fondamentali  del piano pluriennale di sviluppo  e il programma annuale di attivita' dell'ateneo di cui agli articoli 17 e 18;
 h) presentare,    in   occasione   dell'inaugurazione   dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo.
 13.2  Il  rettore  esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli  sono  demandate  dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
 13.3.  Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
 Nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  il rettore puo' avvalersi di prorettori  da lui scelti nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio  decreto  nel  quale  saranno  precisati compiti e settori di competenza.
 I  prorettori  rispondono  direttamente al rettore che si assume la responsabilita'  del  loro  operato  relativamente  ai  compiti  loro attribuiti.
 I  prorettori,  su  proposta  del  rettore, possono far parte delle commissioni  istruttorie  degli organi dell'Universita', su argomenti relativi ai settori di loro competenza.
 Il  rettore  puo'  invitare  i  singoli prorettori alla discussione preliminare  nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.
 Ai  prorettori  che  hanno  la qualifica di professore di ruolo, il rettore  puo'  delegare  le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.
 Il  rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.
 13.4. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
 a) ai  professori  in  ruolo  e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
 b) ai ricercatori in ruolo;
 c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti  nel  senato  accademico, nel consiglio di amministrazione e negli  organi  di  gestione  del  diritto  allo  studio e dello sport universitario;
 d) al   personale   tecnico   amministrativo  in  ruolo  a  tempo indeterminato  presso  l'ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla lettera precedente;
 e) agli studenti eletti nei consigli di facolta'.
 Il  voto  degli  elettori  di  cui alla lettera d), ai fini sia del quorum  di  validita'  dei  turni  di votazione che della maggioranza richiesta  per  l'elezione,  sara'  ponderato  nella  misura  di  una preferenza   per  ogni  otto  preferenze  espresse  a  favore  di  un candidato,  con  arrotondamento al multiplo di otto piu' vicino o, in caso di equidistanza, a quello superiore.
 Ai  fini del computo di cui ai punti successivi si definisce numero dei  voti  esprimibili  quello  calcolato  sommando  al  numero degli elettori  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  ed e) il numero degli elettori  di  cui  alla  lettera  d)  diviso  per  otto e arrotondato all'intero  superiore.  Il  numero  dei  voti  espressi  e' calcolato sommando  al  numero  dei  voti  di preferenza il numero delle schede bianche   e   nulle   ponderato  secondo  quanto  previsto  al  comma precedente.
 13.5.  Il  rettore  viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia  che  hanno  presentato  la  loro  candidatura  nella apposita riunione del corpo elettorale, che si svolge prima del primo turno di votazione.
 La  candidatura  deve  essere  successivamente  formalizzata  ed e' considerata valida solo se e' sottoscritta da un minimo di sessanta e fino  ad  un  massimo  di ottanta elettori. La candidatura, una volta accertata  la  sua  validita',  e'  utilizzabile  anche  in  caso  di ripetizione del primo turno.
 Le  firme apposte dagli elettori di cui alla lettera d) del punto 4 saranno ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di sostegno  alla candidatura, secondo quanto previsto al medesimo punto 4.
 Nessun  elettore  puo' sottoscrivere piu' di una candidatura, salvo che   il  candidato  per  il  quale  e'  stata  effettuata  la  prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.
 13.6.  La  procedura  per l'elezione del rettore si svolge in uno o piu'  turni  di  votazione  secondo  le  modalita' indicate nei punti successivi.
 Il calendario delle votazioni e' fissato dopo ciascuna riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile,  nel  caso  di  votazioni  valide,  con  la  conclusione dell'iter elettorale entro trenta giorni dalla data della riunione.
 13.7.  Nel  primo  turno  di  votazione  il  rettore  e'  eletto  a maggioranza assoluta dei voti esprimibili.
 Il primo turno di votazione e' valido se risulta espresso almeno il 20%  dei  voti  esprimibili  e  vi  sono candidati ammessi al secondo turno.  Sono  ammissibili  al  secondo  turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato  abbia  riportato  almeno  il  20%  dei voti esprimibili e' ammesso  al  secondo  turno  anche  in  assenza  di  altri  candidati ammissibili.
 Qualora  il  primo  turno  di  votazione non risulti valido possono essere  presentate nuove candidature con le modalita' di cui al punto 5.
 13.8.  Nel  secondo  turno  di  votazione  il  rettore  e' eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi.
 In  caso  di mancata elezione, e purche' la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50% dei  voti  espressi,  si  procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui ai punti 10 e 11.
 Se  non  si  realizzano  i  presupposti  per  il  ballottaggio,  la procedura   elettorale   riparte  dal  primo  turno,  possono  essere presentate  nuove candidature con le modalita' di cui al punto 5 e si procede a una nuova votazione con le modalita' di cui al punto 7.
 13.9. Abrogato.
 13.10.  Il  ballottaggio  e'  considerato  valido  qualunque sia il numero  dei  votanti  e  risulta  eletto  il candidato che riporta il maggior numero di voti.
 13.11.   A  parita'  dei  voti  tra  due  candidati,  partecipa  al ballottaggio  o  e'  dichiarato  eletto  il candidato piu' anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano d'eta'.
 13.12.  In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.
 In  caso  di ripetizione del primo turno un candidato puo' ritirare la  propria  candidatura  durante  la  riunione  del corpo elettorale destinata alla presentazione delle candidature.
 13.13.  Il  rettore  e' nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.
 In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque  determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato  accademico  subentra  al  rettore  per  lo  svolgimento della attivita'  di  ordinaria  amministrazione,  fino  all'espletamento di nuove elezioni.
 Nel  caso  in  cui  il  decano subentrato presenti, a sua volta, la candidatura  di  cui  al punto 5, decade automaticamente dall'ufficio acquisito  e  gli  subentra  il professore di prima fascia del senato dotato di maggiore anzianita' di servizio (dopo il decano).
 13.14.  Un  apposito  regolamento  approvato  dal senato accademico determina  le  ulteriori  disposizioni  relative  alla  procedura  di elezione del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e  l'impossibilita'  di risalire alla volonta' espressa separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al punto 4. Art.  47.3  (Designazioni  elettive).  -  Nei  sei mesi precedenti la scadenza  del  mandato  di  rettore,  di  preside  di  facolta'  e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca e di    servizio   dell'Universita',   ovvero   entro   trenta   giorni dall'interruzione  del  mandato  di  cui  agli articoli 23.11, 28.9 e 33.8,  il  decano  dei  professori  ordinari  di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente  dell'universita',  della  facolta' e della struttura interessata,  indice le elezioni per il rinnovo della carica vacante. In  caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del  corpo  elettorale  di cui all'art. 13.5 deve essere tenuta entro trenta  giorni  dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.».
 |  | Art. 3. 1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato, inoltre, nel Bollettino ufficiale  dell'Universita'  di  Pisa  e  affisso  all'albo ufficiale dell'Ateneo.
 Pisa, 24 ottobre 2005
 Il rettore: Pasquali
 |  |  |