Gazzetta n. 263 del 2005-11-11
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2005
Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, e' stata destinata la complessiva somma di Euro 200.000.000,00, in ragione di Euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di Euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di Euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si e' provveduto a dettare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilita' sismica;
Visto che le richieste pervenute dalle Amministrazioni interessate evidenziano un fabbisogno complessivo ampiamente eccedente le somme rese disponibili per le finalita' in questione;
Visto l'art. 2, comma 3, della citata ordinanza n. 3376/2004 che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, qualora le somme complessivamente richieste in relazione a verifiche e interventi effettivamente finanziabili eccedano le somme disponibili, proceda alla redazione di una graduatoria di priorita' degli interventi in relazione a valutazioni di riduzione del rischio sismico;
Considerato che, nella materiale impossibilita' di pervenire in via preliminare alla concreta individuazione sia delle Amministrazioni interessate a richiedere i contributi in questione, sia dei fabbisogni di ciascuna, non si e' reso possibile definire anticipatamente a un atto di ripartizione delle risorse in questione tra le Amministrazioni stesse;
Considerato che, in presenza di tale situazione, si rende ora necessario procedere ad assegnare risorse alle Amministrazioni richiedenti sulla base di una equilibrata allocazione che tenga conto in maniera ponderata della diversificata rilevanza del patrimonio infrastrutturale di ciascuna considerato «sensibile» a fini di protezione civile, ovvero rilevante in relazione a un eventuale collasso, anche in funzione del rischio sismico;
Tenuto conto che in base a tali considerazioni e' stato predisposto lo schema di articolazione dei finanziamenti a disposizione di ciascuna Amministrazione richiedente, delineato nell'allegato 1 al presente provvedimento, in uno con le corrispondenti graduatorie degli interventi ritenuti prioritari;
Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. A valere sui fondi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 nell'allegato 1 alla presente ordinanza sono indicate le risorse assegnate a ciascuna Amministrazione e gli interventi cui le risorse medesime sono destinate.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 agosto 2005

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 91.
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 44 del S.O. <----