Gazzetta n. 263 del 2005-11-11 |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005 |
Scioglimento del Consiglio comunale di Crispano, e nomina della commissione straordinaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nel comune di Crispano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi; Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Crispano; Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Crispano, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi. | Art. 2. La gestione del comune di Crispano (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Giorgio Criscuolo - prefetto in quiescenza; dott.ssa Giovanna Menghini - viceprefetto; dott. Salvatore Carli - direttore amministrativo contabile. | Art. 3. La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime, cariche. Dato a Roma, addi' 25 ottobre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 276 | Allegato Al Presidente della Repubblica Il comune di Crispano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalita' organizzata che compromettono l'imparzialita' della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi. A seguito di elementi informativi acquisiti dagli organi di polizia, riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale, il prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento in data 20 settembre 2004, l'accesso presso il comune di Crispano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalita' organizzata fortemente radicata sul territorio, pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi. L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative emergono dal coinvolgimento di alcuni amministratori locali negli ambienti della locale criminalita', avvalorato da una fitta rete di frequentazioni e parentele di pubblici amministratori e dipendenti con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalita' organizzata ed, in materia di appalti pubblici, da una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarita', incongruenze ed anomalie. Vicenda sintomatica per i riflessi negativi che ne sono derivati sulla liberta' degli organi elettivi e sulla loro capacita' di porre in essere comportamenti scevri da condizionamenti dei sodalizi criminali, e' quella relativa allo svolgimento dell'annuale «festa dei gigli», tenutasi nel giugno 2004. Il giorno in cui si teneva la predetta manifestazione, accompagnata da una grande partecipazione popolare poiche' tale evento costituisce il piu' importante momento di aggregazione della comunita' locale in cui l'intera popolazione si riconosce, veniva accertata dagli organi di polizia la esposizione di un telo di grandi dimensioni con l'effigie di un noto esponente di spicco della locale criminalita' organizzata attualmente detenuto, su cui era riportata la scritta «tutto questo e' solo per te». Altro evento sintomatico e' stato la consegna in pubblico al presidente dell'associazione organizzatrice dei festeggiamenti, durante la loro apertura ed in presenza del sindaco, della lettera con la quale il predetto esponente della criminalita' organizzata, attraverso la pubblica espressione di buoni auspici per la festa, ribadiva il proprio ruolo egemone; l'evento ha inequivocabilmente posto in evidenza la sua capacita' di mantenere integra nella comunita' locale la posizione di leader indiscusso e di coltivare al suo interno rapporti carismatici nonostante lo stato di restrizione in carcere, senza che, da parte dell'istituzione locale, sia stato assunto, come era nei suoi doveri istituzionali, alcun atteggiamento di chiaro disimpegno. Ed infatti l'amministrazione locale ha censurato l'intera vicenda solo quando la commissione d'accesso si e' insediata presso l'ente, a ben tre mesi di distanza dal verificarsi dell'evento. Inoltre, due dei quattro soci dell'associazione che si e' occupata dell'organizzazione della festa sono risultati direttamente o indirettamente collegati con appartenenti al clan camorristico della zona, e ciononostante il sodalizio e' risultato beneficiario di un sostanzioso contributo finanziario da parte del comune. A tal proposito, e piu' in generale con riguardo alle modalita' di erogazione di benefici economici a favore di enti ed associazioni, le risultanze dell'accesso hanno fatto emergere un sistema in cui i destinatari sono di frequente legati da vincoli di parentela o da legami politici con gli amministratori, sistema favorito da un regolamento che non individua adeguate forme di pubblicita' a garanzia della correttezza e trasparenza nelle erogazioni, ne' strumenti di controllo sui requisiti soggettivi dei beneficiari. Anche nel corso dei festeggiamenti della predetta festa svoltasi nel giugno 2005 si sono registrati comportamenti che hanno testimoniato espressioni di devozione nei confronti del citato mafioso. In materia di appalti pubblici, e' emersa una gestione amministrativa caratterizzata da irregolarita' e da procedure di dubbia legittimita'. In particolare, e' stato accertato che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento delle aree pubbliche dal 1999 era stato affidato ad una societa' risultata controindicata ai fini antimafia. A seguito del recesso dal contratto, veniva individuato come nuovo soggetto gestore un'altra societa' che, a partire da un primo affidamento per un periodo di tre mesi, ha svolto continuativamente il servizio sino al 20 dicembre 2003 in forza di undici provvedimenti di proroga, assentiti dal commissariato regionale per l'emergenza rifiuti. Successivamente, il comune, disattendendo le indicazioni del suddetto commissariato, deliberava di appaltare il servizio di nettezza urbana mediante licitazione privata da aggiudicarsi con il prezzo piu' basso previa pubblicazione di apposito bando di gara. La gara veniva svolta, nonostante l'espressa diffida da parte del commissariato motivata dalla necessita' che si procedesse alla previa redazione di un piano di raccolta integrata, con relativa analisi economico-finanziaria, coerente con le ordinanze ministeriali e commissariali adottate in materia. Sotto il profilo procedurale gli accertamenti hanno messo in evidenza la violazione della normativa che disciplina la pubblicazione del bando, in quanto sono stati ridotti immotivatamente ed in carenza dei prescritti presupposti, sia i termini di presentazione delle domande da parte delle ditte interessate, sia quelli per la ricezione delle offerte dopo la fase di prequalificazione, limitandosi di conseguenza la conoscibilita' della procedura ad evidenza pubblica e quindi la partecipazione alla gara da parte dei soggetti potenzialmente interessati. E', altresi', emerso che, espletata la gara, l'amministrazione ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria «salva verifica dei requisiti», dando avvio al rapporto ancor prima di aver inoltrato la richiesta di informativa antimafia. Successivamente, all'emergere di elementi ostativi ai fini antimafia, l'ente invece di disporre la immediata interruzione del rapporto contrattuale, ha richiesto una nuova istruttoria antimafia sulla base della speciosa considerazione che la societa' aveva trasferito la sede sociale, quando viceversa soltanto un mutamento dell'assetto societario avrebbe potuto giustificare tale richiesta. Infine, soltanto all'esito della notifica della sentenza con la quale era stato rigetto il ricorso proposto dalla societa' aggiudicataria avverso l'informativa prefettizia, l'ente si determinava a procedere alla risoluzione del contratto, a ben dieci mesi dall'inoltro dell'avversata comunicazione. Altre violazioni della normativa antimafia sono state rilevate nell'appalto del servizio di refezione scolastica. Anche in questo caso, per il quale l'ente locale ha scelto di affidare il servizio con la procedura ristretta della licitazione privata da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sono state rilevate gravi violazioni della disciplina di pubblicazione degli atti di gara, che hanno determinato una conseguente limitazione della concorrenzialita'; inoltre, e' stata disposta una deroga ai termini prescritti per la ricezione delle offerte delle ditte ammesse, adducendosi esigenze d'urgenza risultate inconciliabili con i tempi estremamente dilatati osservati dall'ente nella trattazione della procedura concorsuale; ancora, si e' registrato un abnorme susseguirsi di proroghe per la gestione del servizio nelle more dell'espletamento della gara. La ditta aggiudicataria, l'unica, peraltro, ad aver presentato un'offerta, e' risultata essere quella stessa che gia' conduceva il servizio in regime di proroga. Totalmente disattesa e' risultata la normativa antimafia, non essendo state richieste le informative antimafia alla Prefettura, cosi' come prescritto, in relazione all'importo del contratto, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Sotto il profilo sostanziale, e' emersa la sussistenza di elementi di condizionamento mafioso a carico della ditta aggiudicataria, essendo stato accertato che la cessione del ramo di azienda da altra societa' a quest'ultima costituiva aggiramento della normativa antimafia, permanendo un collegamento diretto tra le predette societa' ed una famiglia gravitante nella criminalita' organizzata. Anche dall'esame della documentazione relativa all'appalto di lavori di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico, sono state rilevate gravi violazioni nella progettazione, riflessesi sui contenuti del progetto, cosi' da determinare la necessita' del ricorso ad una perizia di variante e suppletiva assolutamente ingiustificata. In ordine allo svolgimento della gara, e' emerso che le offerte presentate dalle ditte partecipanti differivano l'una dall'altra di una percentuale irrisoria di ribasso, giustificando la presunzione di una turbativa di gara mediante l'organizzazione di cordate. Con riguardo alla fase esecutiva dell'appalto, e' stata accertata una notevole dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori, in forza di un sistema di proroghe accordate dal dirigente dell'ufficio tecnico, che hanno comportato il completamento delle opere con un ritardo di circa dieci mesi rispetto al termine stabilito. Viene pertanto evidenziato un atteggiamento di colpevole tolleranza del responsabile del procedimento che non e' intervenuto neanche per inoltrare le rituali comunicazioni di sua competenza, cosi' impedendo l'attivazione dei controlli sull'intero appalto. Anche in questo caso sono emersi collegamenti e rapporti di parentela, rilevanti come controindicazioni antimafia, tra gli amministratori della societa' aggiudicataria e soggetti indiziati di cointeressenze con la criminalita' organizzata. Nell'appalto del servizio di manutenzione e di esercizio dell'impianto di pubblica illuminazione e' stata accertata la sussistenza tra le offerte di percentuali progressive di ribasso, con uno scarto irrisorio che fa verosimilmente ritenere, analogamente a quanto gia' rilevato in altra procedura, la presenza di una turbativa di gara mediante l'organizzazione di cordate con la conseguente violazione del principio di concorrenzialita'. Nella fase successiva alla celebrazione della gara e' stata inoltre evidenziata l'illegittimita' del comportamento dell'ente che ha proceduto alla stipula del contratto nonostante l'accertata inosservanza da parte del soggetto aggiudicatario, di una condizione obbligatoria fissata dal capitolato d'appalto, concernente l'obbligo di rendere disponibile un ufficio nel territorio del comune, la cui osservanza e' risultata falsamente attestata dal titolare dell'azienda senza che l'ente locale l'abbia contestato. E' emerso, inoltre, che il titolare della ditta nel 2004 e' stato destinatario di misura interdittiva disposta dal Tribunale di Nocera Inferiore per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla turbativa di appalti. L'appalto dei lavori di rifacimento delle facciate, di sostituzione infissi e di sistemazione dell'area esterna della locale scuola media statale «S. Quasimodo», sono risultati aggiudicati ad una ditta a carico della quale sono emerse una serie di irregolarita' contabili. In particolare, l'obbligo di eseguire la verifica dei conteggi presentati dalla ditta aggiudicataria doveva essere assolto prima della stipula del contratto, mentre e' avvenuta successivamente. A carico del titolare della ditta appaltatrice di questi lavori sono stati accertati rapporti di parentela con esponenti della criminalita' organizzata. Anche nel settore urbanistico e' stato evidenziato un atteggiamento di colpevole inerzia dell'amministrazione locale che nel tempo ha ingenerato il diffondersi di una generale tendenza alla trasgressione delle norme, alimentata dalla certezza dell'impunita', che ha finito per tradursi in condizione di vantaggio per i soggetti gravitanti intorno alla criminalita' organizzata. La funzione di controllo sull'attivita' edilizia e' stata svolta in maniera inefficace; nella maggior parte dei casi l'ente ha finito per legittimare ex post comportamenti posti in essere in assenza o in violazione dei titoli abilitanti l'attivita' edilizia. Dal 31 marzo 2003 il comune ha accertato centodieci abusi edilizi, emettendo settantasette ordinanze di demolizione e quattro provvedimenti di acquisizione al patrimonio, senza che nessuno di essi tuttavia sia giunto al risultato dell'abbattimento delle opere. Quale elemento sintomatico del condizionamento dell'amministrazione comunale viene indicata la circostanza che tra i beneficiari delle predette concessioni edilizie risultano soggetti che hanno rapporti di parentela o frequentazioni con pregiudicati. Anche per quanto riguarda le autorizzazioni commerciali il comportamento inerte nei riguardi di abusi tenuto dall'amministrazione e' stato ritenuto elemento sintomatico di una volonta' di favorire o evitare di contrastare adeguatamente ditte riconducibili direttamente o indirettamente alla criminalita' organizzata. Il complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacita' di penetrazione dell'attivita' criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibii alla criminalita' organizzata, che, di fatto, priva la comunita' delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalita' dell'ente. Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Crispano la cui capacita' volitiva risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti attraverso i quali vengono auspicati interventi incisivi a tutela del principio di legalita'. Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 6 giugno 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla quale le forze dell'ordine, nella riunione di Coordinamento interforze, tenutasi il 19 maggio 2005, hanno espresso parere favorevole. La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalita' organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale. La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Crispano (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore. Roma, 16 settembre 2005 Il Ministro dell'interno: Pisanu |
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