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| Gazzetta n. 263 del 2005-11-11 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005 |  | Scioglimento  del  Consiglio  comunale  di  Crispano,  e nomina della commissione straordinaria. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato  che  nel  comune  di  Crispano  (Napoli), i cui organi elettivi  sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio  2002,  sussistono  forme  di  ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
 Constatato  che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti  condizionamenti,  compromettendo  la libera determinazione degli  organi  ed  il  buon  andamento  della  gestione  comunale  di Crispano;
 Rilevato,    altresi',    che   la   permeabilita'   dell'ente   ai condizionamenti  esterni  della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio  allo  stato  della  sicurezza  pubblica  e  determina lo svilimento   delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e  di credibilita' degli organi istituzionali;
 Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario far  luogo  allo  scioglimento  degli  organi  ordinari del comune di Crispano,  per  il  ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
 Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 |  | Art. 2. La  gestione  del  comune  di  Crispano  (Napoli)  e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
 dott. Giorgio Criscuolo - prefetto in quiescenza;
 dott.ssa Giovanna Menghini - viceprefetto;
 dott. Salvatore Carli - direttore amministrativo contabile.
 |  | Art. 3. La  commissione  straordinaria  per la gestione dell'ente esercita, fino  all'insediamento  degli  organi  ordinari  a norma di legge, le attribuzioni  spettanti  al  consiglio  comunale,  alla  giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime, cariche.
 Dato a Roma, addi' 25 ottobre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 276
 |  | Allegato Al Presidente della Repubblica
 Il  comune di Crispano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati  nelle  consultazioni  amministrative  del  26 maggio 2002, presenta  forme  di ingerenze da parte della criminalita' organizzata che  compromettono  l'imparzialita'  della gestione e pregiudicano il buon  andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
 A  seguito  di  elementi  informativi  acquisiti  dagli organi di polizia,   riguardanti   presunti   fenomeni   di  condizionamento  e compromissione  degli  organi elettivi dell'amministrazione comunale, il  prefetto  di  Napoli  ha  disposto,  con  provvedimento  in  data 20 settembre  2004,  l'accesso presso il comune di Crispano, ai sensi dell'art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
 Gli  accertamenti  svolti  dalla commissione d'accesso, confluiti nella  relazione  commissariale  conclusiva  della  procedura, cui si rinvia  integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa   dell'influenza   della  criminalita'  organizzata  fortemente radicata  sul  territorio,  pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto  della  cosa  pubblica  si  sia  concretizzato  nel favorire soggetti  collegati  direttamente  o  indirettamente con gli ambienti malavitosi.
 L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte   amministrative   emergono   dal   coinvolgimento  di  alcuni amministratori  locali  negli  ambienti  della  locale  criminalita', avvalorato  da  una  fitta  rete  di  frequentazioni  e  parentele di pubblici   amministratori   e   dipendenti  con  soggetti  gravitanti nell'ambito  della criminalita' organizzata ed, in materia di appalti pubblici, da una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarita', incongruenze ed anomalie.
 Vicenda  sintomatica per i riflessi negativi che ne sono derivati sulla  liberta' degli organi elettivi e sulla loro capacita' di porre in  essere  comportamenti  scevri  da  condizionamenti  dei  sodalizi criminali,  e'  quella  relativa allo svolgimento dell'annuale «festa dei  gigli»,  tenutasi nel giugno 2004. Il giorno in cui si teneva la predetta  manifestazione,  accompagnata  da una grande partecipazione popolare  poiche'  tale evento costituisce il piu' importante momento di aggregazione della comunita' locale in cui l'intera popolazione si riconosce, veniva accertata dagli organi di polizia la esposizione di un  telo  di  grandi dimensioni con l'effigie di un noto esponente di spicco della locale criminalita' organizzata attualmente detenuto, su cui  era  riportata  la  scritta «tutto questo e' solo per te». Altro evento  sintomatico  e'  stato  la consegna in pubblico al presidente dell'associazione  organizzatrice dei festeggiamenti, durante la loro apertura  ed  in  presenza del sindaco, della lettera con la quale il predetto  esponente  della  criminalita'  organizzata,  attraverso la pubblica  espressione  di  buoni  auspici  per  la festa, ribadiva il proprio  ruolo  egemone;  l'evento  ha  inequivocabilmente  posto  in evidenza la sua capacita' di mantenere integra nella comunita' locale la  posizione  di  leader  indiscusso  e  di coltivare al suo interno rapporti  carismatici  nonostante lo stato di restrizione in carcere, senza  che, da parte dell'istituzione locale, sia stato assunto, come era  nei  suoi  doveri  istituzionali,  alcun atteggiamento di chiaro disimpegno. Ed infatti l'amministrazione locale ha censurato l'intera vicenda  solo  quando la commissione d'accesso si e' insediata presso l'ente,  a  ben  tre  mesi  di  distanza dal verificarsi dell'evento. Inoltre,  due  dei  quattro soci dell'associazione che si e' occupata dell'organizzazione   della   festa  sono  risultati  direttamente  o indirettamente  collegati con appartenenti al clan camorristico della zona,  e  ciononostante  il sodalizio e' risultato beneficiario di un sostanzioso contributo finanziario da parte del comune.
 A  tal  proposito, e piu' in generale con riguardo alle modalita' di erogazione di benefici economici a favore di enti ed associazioni, le  risultanze  dell'accesso hanno fatto emergere un sistema in cui i destinatari  sono  di  frequente  legati da vincoli di parentela o da legami  politici  con  gli  amministratori,  sistema  favorito  da un regolamento  che  non  individua  adeguate  forme  di  pubblicita'  a garanzia  della  correttezza  e  trasparenza  nelle  erogazioni,  ne' strumenti di controllo sui requisiti soggettivi dei beneficiari.
 Anche  nel corso dei festeggiamenti della predetta festa svoltasi nel giugno   2005   si   sono   registrati  comportamenti  che  hanno testimoniato  espressioni  di  devozione  nei  confronti  del  citato mafioso.
 In   materia   di   appalti  pubblici,  e'  emersa  una  gestione amministrativa  caratterizzata  da  irregolarita'  e  da procedure di dubbia  legittimita'.  In  particolare,  e'  stato  accertato  che il servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  e spazzamento  delle  aree pubbliche dal 1999 era stato affidato ad una societa'  risultata  controindicata  ai fini antimafia. A seguito del recesso dal contratto, veniva individuato come nuovo soggetto gestore un'altra  societa'  che,  a  partire  da  un primo affidamento per un periodo  di tre mesi, ha svolto continuativamente il servizio sino al 20 dicembre  2003  in  forza  di  undici  provvedimenti  di  proroga, assentiti   dal  commissariato  regionale  per  l'emergenza  rifiuti. Successivamente, il comune, disattendendo le indicazioni del suddetto commissariato, deliberava di appaltare il servizio di nettezza urbana mediante licitazione privata da aggiudicarsi con il prezzo piu' basso previa  pubblicazione  di  apposito  bando  di  gara.  La gara veniva svolta,  nonostante  l'espressa  diffida  da  parte del commissariato motivata  dalla necessita' che si procedesse alla previa redazione di un    piano    di    raccolta   integrata,   con   relativa   analisi economico-finanziaria,  coerente  con  le  ordinanze  ministeriali  e commissariali adottate in materia.
 Sotto  il  profilo  procedurale  gli  accertamenti hanno messo in evidenza   la   violazione   della   normativa   che   disciplina  la pubblicazione del bando, in quanto sono stati ridotti immotivatamente ed   in   carenza  dei  prescritti  presupposti,  sia  i  termini  di presentazione  delle  domande  da  parte delle ditte interessate, sia quelli   per   la   ricezione   delle   offerte   dopo   la  fase  di prequalificazione, limitandosi di conseguenza la conoscibilita' della procedura  ad  evidenza pubblica e quindi la partecipazione alla gara da  parte  dei  soggetti  potenzialmente  interessati.  E', altresi', emerso   che,  espletata  la  gara,  l'amministrazione  ha  proceduto all'aggiudicazione  provvisoria «salva verifica dei requisiti», dando avvio  al  rapporto  ancor  prima  di  aver inoltrato la richiesta di informativa  antimafia.  Successivamente,  all'emergere  di  elementi ostativi  ai  fini  antimafia, l'ente invece di disporre la immediata interruzione  del  rapporto  contrattuale,  ha  richiesto  una  nuova istruttoria antimafia sulla base della speciosa considerazione che la societa'  aveva trasferito la sede sociale, quando viceversa soltanto un mutamento dell'assetto societario avrebbe potuto giustificare tale richiesta.  Infine,  soltanto all'esito della notifica della sentenza con  la  quale  era  stato rigetto il ricorso proposto dalla societa' aggiudicataria   avverso   l'informativa   prefettizia,   l'ente   si determinava  a  procedere alla risoluzione del contratto, a ben dieci mesi dall'inoltro dell'avversata comunicazione.
 Altre  violazioni  della  normativa antimafia sono state rilevate nell'appalto  del  servizio  di refezione scolastica. Anche in questo caso,  per  il  quale l'ente locale ha scelto di affidare il servizio con  la procedura ristretta della licitazione privata da aggiudicarsi con  il  criterio  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sono state  rilevate  gravi  violazioni  della disciplina di pubblicazione degli atti di gara, che hanno determinato una conseguente limitazione della  concorrenzialita';  inoltre,  e'  stata disposta una deroga ai termini  prescritti  per  la  ricezione  delle  offerte  delle  ditte ammesse,  adducendosi esigenze d'urgenza risultate inconciliabili con i  tempi  estremamente dilatati osservati dall'ente nella trattazione della  procedura  concorsuale;  ancora,  si  e' registrato un abnorme susseguirsi  di  proroghe  per  la  gestione  del servizio nelle more dell'espletamento  della  gara.  La  ditta  aggiudicataria,  l'unica, peraltro,  ad  aver presentato un'offerta, e' risultata essere quella stessa   che  gia'  conduceva  il  servizio  in  regime  di  proroga. Totalmente disattesa e' risultata la normativa antimafia, non essendo state  richieste le informative antimafia alla Prefettura, cosi' come prescritto,  in  relazione all'importo del contratto, dal decreto del Presidente   della   Repubblica   n.   252/1998.   Sotto  il  profilo sostanziale,  e' emersa la sussistenza di elementi di condizionamento mafioso  a carico della ditta aggiudicataria, essendo stato accertato che  la cessione del ramo di azienda da altra societa' a quest'ultima costituiva  aggiramento  della  normativa  antimafia,  permanendo  un collegamento  diretto  tra  le  predette  societa'  ed  una  famiglia gravitante nella criminalita' organizzata.
 Anche  dall'esame  della  documentazione  relativa all'appalto di lavori  di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico, sono state  rilevate  gravi violazioni nella progettazione, riflessesi sui contenuti  del  progetto,  cosi'  da  determinare  la  necessita' del ricorso  ad  una  perizia  di  variante  e  suppletiva  assolutamente ingiustificata.  In ordine allo svolgimento della gara, e' emerso che le  offerte  presentate  dalle  ditte  partecipanti differivano l'una dall'altra  di una percentuale irrisoria di ribasso, giustificando la presunzione  di  una  turbativa  di gara mediante l'organizzazione di cordate.  Con  riguardo  alla  fase  esecutiva dell'appalto, e' stata accertata  una  notevole  dilatazione  dei  tempi  di  esecuzione dei lavori,  in  forza  di un sistema di proroghe accordate dal dirigente dell'ufficio  tecnico,  che  hanno  comportato il completamento delle opere  con  un  ritardo  di  circa  dieci  mesi  rispetto  al termine stabilito.  Viene  pertanto evidenziato un atteggiamento di colpevole tolleranza  del  responsabile del procedimento che non e' intervenuto neanche  per  inoltrare  le  rituali comunicazioni di sua competenza, cosi'  impedendo  l'attivazione  dei  controlli  sull'intero appalto. Anche   in  questo  caso  sono  emersi  collegamenti  e  rapporti  di parentela,   rilevanti  come  controindicazioni  antimafia,  tra  gli amministratori  della societa' aggiudicataria e soggetti indiziati di cointeressenze con la criminalita' organizzata.
 Nell'appalto   del   servizio  di  manutenzione  e  di  esercizio dell'impianto   di  pubblica  illuminazione  e'  stata  accertata  la sussistenza tra le offerte di percentuali progressive di ribasso, con uno  scarto  irrisorio che fa verosimilmente ritenere, analogamente a quanto gia' rilevato in altra procedura, la presenza di una turbativa di  gara  mediante  l'organizzazione  di  cordate  con la conseguente violazione  del principio di concorrenzialita'. Nella fase successiva alla   celebrazione   della   gara   e'   stata  inoltre  evidenziata l'illegittimita'  del  comportamento  dell'ente che ha proceduto alla stipula  del  contratto  nonostante l'accertata inosservanza da parte del  soggetto  aggiudicatario, di una condizione obbligatoria fissata dal   capitolato   d'appalto,   concernente   l'obbligo   di  rendere disponibile  un  ufficio nel territorio del comune, la cui osservanza e' risultata falsamente attestata dal titolare dell'azienda senza che l'ente locale l'abbia contestato. E' emerso, inoltre, che il titolare della  ditta  nel  2004  e' stato destinatario di misura interdittiva disposta  dal  Tribunale  di Nocera Inferiore per aver partecipato ad una   associazione  per  delinquere  finalizzata  alla  turbativa  di appalti.
 L'appalto   dei   lavori   di   rifacimento  delle  facciate,  di sostituzione infissi e di sistemazione dell'area esterna della locale scuola  media  statale  «S. Quasimodo», sono risultati aggiudicati ad una ditta a carico della quale sono emerse una serie di irregolarita' contabili.  In  particolare,  l'obbligo  di  eseguire la verifica dei conteggi  presentati dalla ditta aggiudicataria doveva essere assolto prima    della    stipula   del   contratto,   mentre   e'   avvenuta successivamente.  A  carico  del titolare della ditta appaltatrice di questi   lavori  sono  stati  accertati  rapporti  di  parentela  con esponenti della criminalita' organizzata.
 Anche   nel   settore   urbanistico   e'   stato  evidenziato  un atteggiamento  di  colpevole  inerzia dell'amministrazione locale che nel  tempo ha ingenerato il diffondersi di una generale tendenza alla trasgressione  delle norme, alimentata dalla certezza dell'impunita', che  ha finito per tradursi in condizione di vantaggio per i soggetti gravitanti  intorno  alla  criminalita'  organizzata.  La funzione di controllo   sull'attivita'   edilizia  e'  stata  svolta  in  maniera inefficace;  nella  maggior  parte  dei  casi  l'ente  ha  finito per legittimare  ex  post  comportamenti  posti in essere in assenza o in violazione  dei  titoli abilitanti l'attivita' edilizia. Dal 31 marzo 2003  il  comune  ha  accertato  centodieci  abusi edilizi, emettendo settantasette  ordinanze  di  demolizione  e quattro provvedimenti di acquisizione  al  patrimonio,  senza che nessuno di essi tuttavia sia giunto  al  risultato  dell'abbattimento  delle opere. Quale elemento sintomatico  del  condizionamento dell'amministrazione comunale viene indicata   la  circostanza  che  tra  i  beneficiari  delle  predette concessioni   edilizie  risultano  soggetti  che  hanno  rapporti  di parentela o frequentazioni con pregiudicati.
 Anche  per  quanto  riguarda  le  autorizzazioni  commerciali  il comportamento     inerte     nei    riguardi    di    abusi    tenuto dall'amministrazione  e'  stato  ritenuto elemento sintomatico di una volonta'  di  favorire  o  evitare di contrastare adeguatamente ditte riconducibili   direttamente   o   indirettamente  alla  criminalita' organizzata.
 Il  complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacita'  di  penetrazione  dell'attivita'  criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni   al   quadro   degli  interessi  locali,  riconducibii  alla criminalita'  organizzata,  che,  di  fatto, priva la comunita' delle fondamentali  garanzie  democratiche  e  crea  precarie condizioni di funzionalita' dell'ente.
 Il  delineato  clima  di  grave  condizionamento e degrado in cui versa  il  comune  di  Crispano  la  cui  capacita'  volitiva risulta assoggettata   alla   influenza   dei   locali   sodalizi  criminali, l'inosservanza  del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso   distorto   delle  pubbliche  funzioni  hanno  compromesso  le legittime  aspettative  della  popolazione  ad essere garantita nella fruizione  dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella  legge  e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti attraverso i quali vengono auspicati interventi incisivi a tutela del principio di legalita'.
 Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 6 giugno 2005, che  si  intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267, in ordine alla quale le forze dell'ordine, nella  riunione  di  Coordinamento  interforze, tenutasi il 19 maggio 2005, hanno espresso parere favorevole.
 La  descritta  condizione esige un intervento risolutore da parte dello  Stato,  mirato  a  rimuovere  i  legami tra l'ente locale e la criminalita'  organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
 La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
 Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni indicate  nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  che  legittimano  lo scioglimento del consiglio comunale di Crispano  (Napoli),  si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
 Roma, 16 settembre 2005
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
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