| 
| Gazzetta n. 263 del 2005-11-11 |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 3 ottobre 2005 |  | Modifiche  al decreto ministeriale 28 ottobre 2004, recante modalita' tecniche  di  gestione  e  di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate  alla promozione delle attivita' cinematografiche in Italia e all'estero. |  | 
 |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
 Visto  il  decreto  ministeriale 28 ottobre 2004, adottato ai sensi dell'art.  19,  comma 2,  del  citato  decreto  legislativo,  recante modalita'  tecniche  di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche in Italia e all'estero;
 Ritenuta  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto decreto  ministeriale,  al  fine  di  migliorare  il  funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
 Sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche;
 Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  L'allegato A del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  28 ottobre  2004, recante modalita' tecniche di gestione e di  monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle   attivita'   cinematografiche   in  Italia  e  all'estero,  e'
 sostituito dal seguente:
 "Allegato A MODALITA'  TECNICHE  DI GESTIONE E DI MONITORAGGIO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE   DESTINATE  ALLA  PROMOZIONE  CINEMATOGRAFICA  IN  ITALIA  E
 ALL'ESTERO. 1. Gestione  e  monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art. 19  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 28, e successive modificazioni.
 Le  modalita'  tecniche relative alle erogazioni di cui all'art. 19 del   decreto   legislativo   22 gennaio  2004,n.  28,  e  successive modificazioni, sono cosi' articolate:
 1.1. Criteri di ammissibilita' alla sovvenzione.
 Le   richieste  di  sovvenzione  per  iniziative  finalizzate  alla promozione  delle  attivita' cinematografiche in Italia e all'estero, nonche'  inerenti  allo  sviluppo  del  cinema  sul  piano artistico, culturale  e  tecnico,  possono  essere presentate da enti pubblici e privati  senza  scopo  di  lucro,  istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.
 Per  iniziativa  si  intende  un  progetto articolato in una o piu' attivita'  svolto  da un unico soggetto nell'arco dell'anno solare di riferimento.
 Requisito  indispensabile ai fini dell'ammissibilita' al contributo e'  la  copertura  di  almeno  il  30%  del  costo  complessivo delle iniziative  previste  con  entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle   richieste   alla   Direzione   generale   per   il   cinema, indipendentemente da eventuali apporti gratuiti indicati in bilancio.
 Il  suindicato  requisito  non  si  applica  alle  istanze  di enti pubblici, nonche' ai "progetti speciali".
 Con  riferimento  ai  preventivi  di spesa, si precisa comunque che saranno considerati ammissibili, oltre alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione connesse   alla   struttura   organizzativa,  ma  non  immediatamente riferibili  alla  realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale personale  dipendente  fisso).  Essi devono comunque essere contenuti nel  limite  massimo  del  30% del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative promozionali all'estero).
 In  bilancio  potranno essere indicati e quantificati, in entrata e in  uscita,  eventuali  apporti  gratuiti da parte di enti pubblici o privati.
 Gli  apporti  gratuiti  non dovranno in nessun caso concorrere alla definizione  reale  delle "entrate" o "uscite" riportate nel bilancio preventivo o consuntivo.
 1.2. Presentazione delle istanze.
 Le  istanze  di  sovvenzione  devono  essere  presentate  entro  il 31 dicembre  di  ogni  anno  secondo  le  modalita' indicate sul sito Internet della Direzione generale per il cinema.
 Il  termine  di  presentazione delle istanze e' perentorio ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
 Unitamente   all'istanza   deve   essere  inviata  una  dettagliata relazione e il programma dell'iniziativa.
 Gli  enti  ai  quali  e'  stato  assegnato  un contributo nell'anno precedente  devono  inviare  entro il 31 marzo il bilancio consuntivo delle  iniziative gia' sovvenzionate, senza il quale l'istanza stessa non  sara'  considerata  completa  e  non potra' essere sottoposta al parere della Commissione.
 Le  istanze  incomplete,  una  volta perfezionate, saranno istruite dagli  uffici  ed  esaminate  dalla  Commissione successivamente alle altre, e ad esse saranno assegnati solo eventuali fondi residui.
 1.3. Criteri    di    valutazione    della   Commissione   per   la cinematografia.
 La  sottocommissione  per  la  promozione  della Commissione per la cinematografia   valuta   ciascuna   istanza  sia  sulla  base  delle indicazioni  del  programma triennale della Consulta territoriale, di cui  al  comma 3,  lettera c), dell'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2004,  e di quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo, sia dei criteri di seguito riportati:
 a) rilevanza   dell'iniziativa   nella  sua  globalita'  (per  le iniziative   editoriali   saranno,  in  particolare,  considerate  la tradizione,   frequenza,   tiratura,   distribuzione   in  Italia  ed all'estero,  nonche' la rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica; ugualmente  per  le iniziative di conservazione sara' considerata, in particolare,  la consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario);
 b) riconoscimento  e  sostegno  anche  finanziario di privati e/o enti locali e/o Stati esteri e/o organismi europei o internazionali;
 c) consistenza   della   struttura   organizzativa  in  relazione all'iniziativa proposta;
 d) tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa;
 e) tradizione culturale e cinematografica dell'ente promotore;
 f) capacita'  di  promuovere  la  cultura  cinematografica e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite.
 1.4. Patrocinio e logo.
 A tutte le iniziative sovvenzionate e' concesso il patrocinio della Direzione   generale  per  il  cinema,  il  cui  logo  dovra'  essere riprodotto  sui  manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione riferita all'iniziativa sovvenzionata. Unitamente al logo deve essere inserita l'indicazione "iniziativa realizzata con il contributo ed il patrocinio  della  Direzione  generale  per il cinema-Ministero per i beni e le attivita' culturali".
 Gli  organizzatori  di tali iniziative sono tenuti a garantire, con tutti  i  mezzi  possibili, un'adeguata pubblicita' della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.
 1.5. Progetti speciali.
 Sono  definiti  progetti  speciali  le  iniziative straordinarie di particolare  rilevanza  per  le quali sia stata presentata domanda di contributo da soggetti esterni anche su invito dell'Amministrazione.
 Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali approva ciascun progetto speciale presentato in relazione agli obiettivi promozionali dello  stesso.  Di  tale  approvazione  viene data comunicazione alla competente  sezione  per  la  promozione  della  Commissione  per  la cinematografia,  previo  parere  della  Consulta  territoriale per le attivita' cinematografiche.
 Per  tali  progetti  l'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.
 Il  contributo  assegnato  per  i  progetti speciali potra' coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.
 Le  istanze  relative  ai  progetti  speciali  potranno  non essere compilate sulla modulistica predisposta dall'Amministrazione.
 1.6. Riesami.
 L'Amministrazione,  su  istanza  dell'interessato,  in  presenza di circostanze  rilevanti  e  motivate  o di variazioni significative di programma,   sentita  la  Commissione  per  la  cinematografia,  puo' disporre un'integrazione o una riduzione del contributo assegnato.
 I  progetti  per  i  quali  la Commissione per la cinematografia ha espresso un parere negativo, non potranno essere esaminati nuovamente nel corso dello stesso anno solare.
 1.7.Presentazione del consuntivo - Monitoraggio delle risorse.
 Il  consuntivo  di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve  essere  presentato  al massimo entro l'anno successivo a quello dello     svolgimento     dell'attivita'.    In    caso    contrario, l'Amministrazione   chiedera'   il  rimborso  dell'eventuale  acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.
 Gli  adempimenti  procedurali  relativi  alle rendicontazioni delle spese  sono ispirati al principio dell'autocertificazione, cosi' come richiesto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 Le  autocertificazioni  di  spesa  devono  essere  sottoscritte dal legale  rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
 Le   autocertificazioni   devono  riferirsi  solamente  alle  spese effettivamente  sostenute  giustificate  da  fatture  o  da documenti contabili  aventi  forza  probatoria  equivalente,  che devono essere tenute,  presso  la  sede  del  soggetto  proponente,  a disposizione dell'Amministrazione  per  eventuali ispezioni. Le autocertificazioni devono   essere   presentate   avvalendosi   dei  moduli  predisposti dall'Amministrazione.
 La   rendicontazione  deve  essere  svolta  su  tutto  il  progetto intrapreso,  a prescindere dalla circostanza che alcune quote vengano pagate da soggetti esterni, in modo da consentire all'amministrazione di  avere  la  piu'  completa rappresentazione dello schema dei costi dell'iniziativa.
 Sono  ammissibili  tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attivita'.
 Il  rendiconto  per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro deve essere certificato da un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente  ed  iscritto  all'albo dei revisori, che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
 In  caso  di deficit inferiore alla sovvenzione, quest'ultima sara' automaticamente ridotta al deficit dagli uffici dell'Amministrazione.
 Nel  caso  di  mancata  realizzazione di un'iniziativa, il relativo contributo sara' revocato.
 Al  bilancio  consuntivo  dovra'  essere  allegata  una dettagliata relazione  sull'attivita'  svolta,  unitamente  ad  una  copia  della rassegna stampa e di tutte le pubblicazioni inerenti all'iniziativa.
 Nel  caso  in  cui  l'attivita'  svolta  e/o il bilancio consuntivo dell'iniziativa   finanziata  si  discostino  significativamente  dal programma   iniziale   o   dal   bilancio   preventivo,   gli  uffici dell'Amministrazione  sottoporranno nuovamente il bilancio consuntivo dell'iniziativa   al   parere  della  Commissione,  la  quale  potra' confermare o ridurre il contributo assegnato.
 1.8. Acconti.
 Possono   essere   concessi  acconti  ai  soggetti  beneficiari  di sovvenzioni,  che ne facciano richiesta, sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.
 Gli  acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti che abbiano  ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni, compreso  quello  nel  quale  viene  erogato l'acconto, e che abbiano perfezionato   la   documentazione   consuntiva   dei   due  esercizi precedenti. 2. Gestione  e  monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art. 18,  comma 5,  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 28, e successive modificazioni.
 Le  modalita'  per  le  erogazioni di cui all'art. 18, comma 5, del decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.   28,   e  successive modificazioni, sono cosi' articolate:
 2.1. Criteri di assegnazione del contributo.
 Il  50%  del  contributo  complessivo  destinato  alle associazioni nazionali   di   cultura   cinematografica   (quota-struttura)  viene assegnato  a  ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura dell'ente  (organizzazione  - realizzazione di servizi organizzati in comune   tra   le  associazioni  -  numero  dei  circoli  di  cultura cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a  quello  per  il  quale  viene richiesto il finanziamento. Per ogni circolo   aderente  all'associazione  e  attivo  sara'  assegnato  un punteggio  rapportato  al  numero  degli  abitanti  di  ogni regione, secondo la seguente tabella:
 circoli  presenti nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1;
 circoli  presenti  nelle  regioni  Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta: punti 2;
 circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3.
 Il  restante  50%  (quota-programma)  sara'  assegnato  sulla  base dell'attivita'   svolta   dall'associazione  nell'anno  precedente  e prevista  per  quello  per  il quale si richiede il finanziamento. La valutazione  della  Commissione  per  la cinematografia, infatti, pur tenendo  conto  principalmente  dei  risultati  conseguiti  nell'anno precedente,   si  basera'  anche  sulla  programmazione  dei  circoli aderenti   e   sull'attivita'   preventivata   dall'associazione.  In particolare saranno valutati i seguenti elementi:
 percentuale di film italiani o europei programmati;
 frequenza delle proiezioni;
 politiche di incentivazioni al pubblico;
 programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;
 attivita' varie di diffusione della cultura cinematografica;
 qualita' e quantita' di eventuali pubblicazioni;
 progetti organizzati in comune tra le associazioni.
 Le   associazioni   sono  esonerate  dall'obbligo  della  copertura parziale delle spese previste in bilancio.
 2.2. Presentazione  delle  domande  e  del  bilancio  consuntivo  - Monitoraggio delle risorse.
 Le  domande  di  contributo  dovranno  essere  presentate  entro il 28 febbraio  di  ogni  anno secondo le medesime modalita' previste al precedente punto 1.2.
 Il  bilancio  consuntivo  dell'anno  precedente,  corredato  da una dettagliata    relazione   sulle   singole   iniziative   realizzate, dall'elenco  dei  circoli  aderenti  e  attivi e dalla documentazione riferita   alle   suddette   iniziative,   deve   essere   presentato all'Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso contrario l'istanza   di  contributo  non  sara'  sottoposta  al  parere  della competente Commissione per la cinematografia.
 Il  rispetto  degli  adempimenti  relativi  alla  presentazione del bilancio  consuntivo,  e'  condizione  inderogabile per l'erogazione, nella  misura massima del 70%, di acconti sui contributi, che saranno concessi ai sensi del precedente punto 1.8.».
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 3 ottobre 2005
 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 276
 |  |  |