| 
| Gazzetta n. 263 del 2005-11-11 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 17 ottobre 2005 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Dezotti Ruggeri Marita Augusta, di titolo di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni e successivi integrazioni;
 Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Dezotti Ruggeri Marita Augusta, nata il  13  giugno  1973  a  Casa  Branca  (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Advogada»,  conseguito  in Brasile come attestato dall'«Ordem  dos  Advogados  do  Brasil - Seccao de Sao Paulo» cui la richiedente  e' iscritta dal 6 agosto 1996, per l'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  la richiedente e' insignita del titolo accademico di   «Bacharel   em  Ciencias  Juridicas»  rilasciata  dall'«Istituto Paulista  de  Ensino Superior Unificado - IPESU» Sao Carlos (Brasile) in data 13 febbraio 1996 e rilasciata il 15 marzo 1996;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Dezotti Ruggeri Marita Augusta, nata il 13 giugno 1973 a  Casa  Branca  (Brasile),  cittadina  italiana,  e' riconosciuto il titolo  professionale  di  «Advogada» di cui in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 17 ottobre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  a  scelta  del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |