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| Gazzetta n. 263 del 2005-11-11 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 17 ottobre 2005 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Pellegrini Virginia Maria de Los Angeles, di  titolo  di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Pellegrini  Virginia  Maria de Los Angeles nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 gennaio 1969, cittadina italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12 del sopra indicato   decreto   legislativo,   il   riconoscimento   del  titolo professionale  di  «Abogado»,  di  cui  e' in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico del  «Titulo di Abogada», conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 20 giugno 1997;
 Considerato  che  l'istante  e'  iscritta  presso  il  «Colegio  de Abogados departamento judical Mar de Plata» dal 15 luglio 1997;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 giugno 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del Consiglio nazionale forense in atti depositato;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Pellegrini Virginia Maria de Los Angeles, nata a Buenos Aires   (Argentina)   il  24 gennaio  1969,  cittadina  italiana,  e' riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto  penale,  2)  diritto  civile,  3) diritto costituzionale, 4) diritto    commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)   diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale,   9)   diritto  internazionale  privato,  10)  deontologia  e ordinamento forense.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 17 ottobre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della  candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. La candidata  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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