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| Gazzetta n. 263 del 2005-11-11 |  |  |  | LEGGE 11 novembre 2005, n. 231 |  | Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per  gli  organismi  pubblici  del  settore,  nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti  in  agricoltura  e  per  gli organismi pubblici del settore, nonche'  per  contrastare  andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 11 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli ---
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 6063):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)  e  dal  Ministro  delle  politiche agricole e
 forestali (Alemanno) il 12 settembre 2005.
 Assegnato  alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
 referente, il 12 settembre 2005 con pareri del comitato per
 la  legislazione, delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X,
 XII,  XIV e della commissione parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il
 20, 27, 28 settembre 2005; il 4, 11, 12, 13 ottobre 2005.
 Esaminato  in  aula  il  17, 18, 19, 20, 26, 27 ottobre
 2005 ed approvato il 3 novembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3639):
 Assegnato  alla  9ª  commissione (Agricoltura), in sede
 referente,  il 4 novembre 2005 con pareri delle commissioni
 1ª,   3ª,  5ª,  6ª,  10ª,  12ª,  14ª  e  della  commissione
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 7 novembre 2005.
 Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 7
 novembre 2005.
 Esaminato in aula ed approvato il 9 novembre 2005.
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  9  settembre  2005, n. 182, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 212 del 12 settembre 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 73.
 |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2005, N. 182
 L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  1. - (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola).   -  1.  Agli  imprenditori  agricoli  dei  settori  della produzione  agricola  che,  ai  sensi  dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter,  del  decreto-legge  28  febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti  nel  settore agroalimentare, nonche' ai produttori di uva da vino,  individuati  con  le  medesime  procedure  di  cui al predetto decreto-legge  n.  22  del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  71  del  2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della  Commissione,  del  6  ottobre  2004, relativo all'applicazione degli  articoli  87  e  88  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea  agli  aiuti  de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
 2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti  nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui  69  milioni  di  euro  destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti  con  riferimento  agli  ettari  di  superficie produttiva o unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:
 a)  3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
 b)  2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o  superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
 c)  1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o  superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
 3.  L'AGEA  provvede  ad  emanare  le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione  degli  aiuti  di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente  decreto.  Nel  caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata  ai  produttori  per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente  utilizzata,  l'AGEA  e' autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
 4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma l, pari a 109 milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter,  del  decreto-legge  28  febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
 5.  Per  fare  fronte  alle  problematiche  nel settore dell'uva da tavola,   l'AGEA   e'   autorizzata   ad  acquisire  sul  mercato  un quantitativo  massimo  di  800  mila  quintali  di  uva da tavola. Ai relativi  oneri,  pari  a  9,6  milioni  di  euro per l'anno 2005, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  3-ter,  del decreto-legge 28 febbraio  2005,  n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
 6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1,  comma  15,  lettera  a),  della  citata  legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di euro".
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare  le  variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5".
 Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
 "Art.1-bis.  -  (Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione    a    situazioni    di    crisi).    -   1.   Nell'ambito dell'autorizzazione  di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge  27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attivita' di  cui  all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
 a)  puo'  stipulare  apposite  convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare  aiuti  de  minimis,  di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli,   di   cui   all'articolo  1,  commi  1-bis  e  1-ter,  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;
 b)  puo' realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del   Centro  servizi  ortofrutticoli  (CSO),  apposite  campagne  di promozione  e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori  degli  aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.
 Art.  1-ter.  -  (Ulteriori  interventi  del  commissario ad acta ex-Agensud). -
 1.  Nell'ambito  delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1-bis, il commissario ad acta opera anche  attraverso  specifiche  convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento  delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione  e  la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia  al  fine  di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti  medesimi,  alle  situazioni  di crisi dei rispettivi settori di intervento.
 2.  Il  commissario  ad  acta  di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilita'   esistenti   sull'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  1-bis,  opera  anche  attraverso specifiche convenzioni con:
 a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;
 b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;
 c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di  qualita'  per  iniziative  volte  a  favorire  l'aggregazione dei produttori  e  ad  accrescere  la conoscenza delle peculiarita' delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.
 Art. 1-quater. - (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di  origine  protetta).  -  1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,  in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare   i   formaggi   stagionati   italiani   a  denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del  14  luglio  1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per  la qualita' e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque  anni,  predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
 2.  I  piani  di  cui  al  comma  1  devono  dimostrare la presenza dell'alterazione  delle  normali condizioni di mercato e contenere le misure  miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela  della  qualita'  delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere  meccanismi  contributivi  differenziati per lo sviluppo di nuovi  mercati, nonche' specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare  la  qualita' del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi   differenziati,   previsti   dai   piani  produttivi,  e' sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
 3.  Le  anomale  condizioni  di  mercato possono essere verificate, oltre  che  sul  valore  della  materia  prima  latte  destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte  destinato  ad  altre  lavorazioni,  anche  con  riferimento  a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per  cento  del  prezzo  medio  unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.
 4.  I  piani  di  cui  al  comma  1  riguardano  tutti  i caseifici produttori  della  denominazione  di  origine protetta interessata in funzione  della  possibilita'  di  utilizzazione  dei  marchi  di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
 5.  In  nessun  caso  i  piani  di cui al comma 1 possono prevedere accordi  sui  prezzi  di  vendita  all'ingrosso  o  al  dettaglio dei prodotti. 6.  I  consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero  delle  politiche  agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
 7.   Dall'attuazione   delle  disposizioni  previste  dal  presente articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Art.  1-quinquies.  -  (Garanzie creditizie in agricoltura). - 1. L'Istituto  di  servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e' autorizzato  ad  utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo  5-bis,  comma  4,  della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche   per  gli  interventi  di  cui  all'articolo  17  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 2.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie attivita' istituzionali, a decorrere  dall'anno  2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni di  euro  all'ISMEA,  al  cui  onere  si  provvede mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  36 del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
 Art.  1-sexies. - (Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue). - 1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni  interessate  secondo  la  tabella  A  allegata  al  presente decreto,  e'  destinata  alla  concessione  da  parte  delle  regioni medesime  di  indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno   subito   danni   indiretti   determinati   dalla   profilassi immunizzante  nei  confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)  nonche'  alla  concessione di indennizzi per danni indiretti alle  aziende  di  allevamento  situate  in aree intorno a focolai di febbre  catarrale  degli  ovini,  e sottoposte alla restrizione della movimentazione  dei  bovini  a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorita' sanitarie".
 L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  2.  -  (Contrasto  dei  fenomeni  di andamento anomalo dei livelli  di qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari). - 1. Al  fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei  prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:
 a)  la  Guardia  di  finanza  e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi  anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei  prezzi  del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero  delle  attivita' produttive, effettuano controlli mirati a rilevare  i  prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;
 b)  l'Ispettorato  centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche   agricole   e  forestali  svolge  programmi  di  controllo finalizzati  al  contrasto  della  irregolare commercializzazione dei prodotti   agroalimentari   provenienti   dai   Paesi  comunitari  ed extracomunitari.   A   tale   fine   all'articolo  6,  comma  7,  del decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ",  con  l'Agenzia  per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane".
 2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 e  all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo   restando  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  3,  del decreto-legge  11  gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2001,  n.  49,  e'  organizzato  in struttura dipartimentale,   articolata   nelle   seguenti  direzioni  generali: Direzione  generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e  dei  laboratori  di  analisi;  Direzione  generale delle procedure sanzionatorie,  degli  affari generali, del personale e del bilancio. La  dotazione  organica  della  qualifica dirigenziale - dirigente di prima  fascia  -  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  13  aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del  3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di assicurare il rispetto  del  principio di invarianza della spesa, il relativo onere e'  compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unita' effettivamente   in   servizio   dell'area  funzionale  C,  posizione economica  C3,  nella  dotazione  organica  dell'Ispettorato centrale repressione  frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  13  aprile  2005.  Con  successivo decreto ministeriale, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  lettera  e), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  si provvede alla revisione complessiva degli uffici   e  dei  laboratori  di  livello  dirigenziale  non  generale dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarita' dell'attivita'  istituzionale  dell'Ispettorato,  le  variazioni e le conseguenti  distribuzioni  della dotazione organica dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali,  nell'ambito  delle  aree  funzionali  e  delle  posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza  oneri  aggiuntivi  rispetto  alla  vigente  dotazione organica complessiva.
 3.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Mi nistro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attivita' degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, formulando le proposte per l'adozione  da  parte  del  Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
 4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano promuovono  accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la  costituzione  di  centrali  di  acquisto  e,  conseguentemente, a facilitare   l'incontro   tra   domanda   e   offerta   di   prodotti agroalimentari.
 5.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali sono  attivate,  nei  limiti  di  spesa  di  250.000 euro a decorrere dall'anno   2006,   iniziative  di  rilevamento  ed  elaborazione  di informazioni  congiunturali  e strutturali delle filiere direttamente gestite  dai  produttori  agricoli,  anche  attraverso  uno specifico osservatorio   della  cooperazione  agricola.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione  del  presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno   2006,   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  36 del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo".
 Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
 "Art.  2-bis.  - (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli  e  agroalimentari). - 1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati  dei  prodotti  agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli  interessi  dei  consumatori,  le  intese  di  filiera  di  cui all'articolo  9  del  decreto  legislativo  27  maggio  2005, n. 102, definiscono  azioni  per  consentire  che  nelle  grandi strutture di vendita  e  nei  centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attivita' di  vendita  di  prodotti  agricoli,  siano posti in vendita prodotti provenienti  dalle  aziende  agricole  ubicate  nel  territorio delle regioni  in  cui  operano  le  predette  strutture,  in  una  congrua percentuale,   in   termini  di  valore,  della  produzione  agricola annualmente acquistata.
 2.  A  favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli  incentivi  di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n.  102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 3.  All'articolo  28,  comma  15,  del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  il  primo  periodo  e'  sostituito dal seguente: "Il comune,   sulla   base  delle  disposizioni  emanate  dalla  regione, stabilisce   l'ampiezza   complessiva   delle   aree   da   destinare all'esercizio  dell'attivita',  nonche'  le modalita' di assegnazione dei  posteggi,  la  loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree  riservate,  in  misura  congrua  sul  totale, agli imprenditori agricoli  che  esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"".
 All'articolo 3, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
 "5-bis.   I   pagamenti  agli  aventi  titolo  delle  provvidenze finanziarie  previste  dalla  Comunita'  europea la cui erogazione e' affidata all'AGEA, nonche' agli altri organismi pagatori riconosciuti ai  sensi  del  regolamento  (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio  1995,  sono  disposti  esclusivamente  mediante accredito sui conti  correnti  bancari  o  postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.
 5-ter.  Il  beneficiario  potra'  chiedere,  in  alternativa alle modalita'  di  cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti  organismi  pagatori  mediante "bonifico domiciliato" presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso.  A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario  la  necessaria comunicazione. La modalita' di pagamento di  cui  al presente comma sara' utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori  nel  caso  di  mancata,  incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla  intestazione  dei  conti  correnti  bancari o postali di cui al comma 5-bis.
 5-quater.  Gli  accrediti  disposti  ai  sensi  del  comma 5-bis, nonche'  i  bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno  per  gli  organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa   a   disposizione  dell'istituto  tesoriere  delle  somme  ivi indicate.
 5-quinquies.  Le  domande  di  aiuto  presentate  dai  produttori agricoli  per  l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per  richiedere  gli  stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi  a  quello  di  presentazione,  a  condizione  che non sia cambiato   nessuno   degli  elementi  delle  domande  previsti  dalla normativa comunitaria.
 5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono  di  conseguenza  modificati  il  decreto  del  Presidente della Repubblica  4  luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
 5-septies.  Per lo svolgimento delle proprie attivita' l'ISMEA e' autorizzato  ad  accedere  al Registro nazionale titoli, nonche' alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29  marzo 2004, n. 99. br;     5-octies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e' abrogato.
 5-novies.  I  crediti  degli  organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,  verso  i  percipienti,  derivanti  da  pagamenti  indebiti  di provvidenze  finanziarie  previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti  da  privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo  2752  del  codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.
 5-decies.  All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente comma:
 "Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso  istituite,  anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette  amministrazioni  devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio   e   l'Agenzia   per   le   erogazioni  in  agricoltura,  in considerazione  sia  della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale  e  riferibili  direttamente  allo Stato, sia della qualita', relativamente  all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di rappresentante  dello  Stato italiano nei confronti della Commissione europea  ai  sensi  del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni".
 5-undecies.  All'articolo  8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio  1999, n. 165, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".
 5-duodecies.  Il  secondo  comma  dell'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, e' sostituito dal seguente: "Le  somme  dovute  agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento  comunitario  relative a provvidenze finanziarie, la cui  erogazione  sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,  non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti  cautelari,  ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo  69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze".
 5-terdecies.  Le  somme  giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi  pagatori  presso  la  Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri  e  destinate  alle  erogazioni delle provvidenze di cui al comma  5-duodecies  non  possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari".
 All'articolo 5:
 al comma 2, le parole: "All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del   decreto-legge   28   febbraio  2005,  n.  22,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile 2005, n. 71" sono sostituite dalle  seguenti: "Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001,  n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28  febbraio  2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71";
 dopo  il  comma  4,  sono  aggiunti i seguenti: br;     "4-bis. In funzione  di  quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto  disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma  4-ter,  e  32,  comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  201,  e  successive  modificazioni, dopo le parole: "della legge  23  dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento di servizi  di  polizia,  di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori  agroalimentare e forestale,". Al relativo onere, valutato in euro  290.000  a  decorrere  dall'anno  2006,  si  provvede  mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  36  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
 4-ter.  Ai  fini  del migliore svolgimento a livello territoriale dei  compiti  affidati  al  Corpo  forestale dello Stato dal presente articolo,  all'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 31 marzo 2005,  n.  45,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,  n.  89, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde  dal  requisito dell'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica  di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2001,  n.  155,  a condizione che il personale promosso abbia compiuto  venticinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  carriera direttiva"";
 nella  rubrica  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato".
 Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
 "Art.  5-bis.  -  (Proroga  dei  compiti  dell'AGEA relativi alla Convenzione  sull'aiuto  alimentare).  -  1.  In considerazione della proroga  della  Convenzione  sull'aiuto  alimentare del 1999, fatta a Londra  il  13  aprile  1999,  cui  l'Italia  ha aderito con legge 29 dicembre  2000,  n.  413,  decisa  ai  sensi  dell'articolo XXV della Convenzione   medesima,   e'  differito  fino  al  31  dicembre  2003 l'incarico  all'AGEA  di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.
 2.  Per  l'attuazione  del comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  18,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  si  provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 Al decreto-legge e' aggiunta la seguente tabella:
 "Tabella A
 (articolo 1-sexies)
 
 |                  |        Indennizzi|
 |                  |       restrizione|
 |        Indennizzi|    movimentazione| REGIONE          |   profilassi euro|              euro|  Totale euro --------------------------------------------------------------------- Lazio            |      1.740.973,55|              0,00| 1.740.973,55 --------------------------------------------------------------------- Campania         |      2.026.014,80|              0,00| 2.026.014,80 --------------------------------------------------------------------- Marche           |          3.087,85|          5.457,30|     8.545,16 --------------------------------------------------------------------- Molise           |        413.816,49|              0,00|   413.816,49 --------------------------------------------------------------------- Umbria           |         59.151,06|              0,00|    59.151,06 --------------------------------------------------------------------- Toscana          |      2.670.353,25|         10.031,12| 2.680.384,37 --------------------------------------------------------------------- Sardegna         |      6.068.397,31|              0,00| 6.068.397,31 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo          |         81.193,80|         82.422,91|   163.616,72 --------------------------------------------------------------------- Basilicata       |      2.581.041,54|              0,00| 2.581.041,54 --------------------------------------------------------------------- Calabria         |        432.264,94|              0,00|   432.264,94 --------------------------------------------------------------------- Puglia           |      1.873.003,84|              0,00| 1.873.003,84 --------------------------------------------------------------------- Sicilia          |         75.701,56|              0,00|    75.701,56 --------------------------------------------------------------------- Liguria          |              0,00|          9.782,94|     9.782,94 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna   |              0,00|        617.305,72|   617.305,72 ---------------------------------------------------------------------
 Totale generale|     18.025.000,00|        725.000,00|18.750.000,00
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