| 
| Gazzetta n. 262 del 2005-11-10 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 8 novembre 2005 |  | Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi    da    divertimento    ed    intrattenimento,   di   cui all'articolo 110,  comma  7,  del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.). |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 d'intesa con
 IL CAPO DELLA POLIZIA
 Direttore generale della pubblica sicurezza
 
 Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
 Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000;
 Visto l'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
 Visto  l'art. 39, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha introdotto per gli esemplari  di modelli di apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.  la  verifica  tecnica  e la certificazione di conformita' alle regole per il gioco lecito;
 Vista  la  direttiva  n.  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
 Esperita   la  procedura  di  informazione  prevista  dalla  citata direttiva;
 Considerata l'esigenza di definire le regole tecniche di produzione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui al citato art.  110,  comma  7,  del  T.U.L.P.S.,  che non prevedono vincite in denaro  e  sono basati sull'abilita' fisica, mentale e strategica del giocatore;
 Considerate  le  ragioni  di ordine e sicurezza pubblica nonche' le esigenze sia produttive che fiscali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Finalita' e definizioni
 1.  Il  decreto, relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma  7,  del  T.U.L.P.S.,  ha  per  oggetto la specificazione delle relative  caratteristiche  tecniche  e modalita' di funzionamento, ai fini della produzione od importazione.
 2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
 a) per   produttore,   colui  che  professionalmente  costruisce, realizzando   un  prodotto  finito  in  ogni  sua  parte,  apparecchi automatici,  semiautomatici  od  elettronici, da intrattenimento o da gioco  di  abilita',  pronti  per  essere  impiegati  sul  territorio nazionale;
 b) per  importatore,  colui che immette in libera pratica, ovvero introduce   nel  territorio  nazionale,  per  essere  ivi  impiegati, apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed   intrattenimento,  finiti  in  ogni  loro  parte;  e'  assimilato all'importatore  l'operatore  estero  che  immette  in libera pratica ovvero  comunque  introduce  nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati,  i  citati  apparecchi da divertimento ed intrattenimento, finiti  in  ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o piu'  sedi  secondarie  con  rappresentanza  stabile  a  norma  degli articoli 2197  ovvero  2506  del  codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508);
 c) per  apparecchio,  il  complesso  di  dispositivi destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, della struttura esterna, di eventuali periferiche  di  gioco,  del dispositivo di inserimento delle monete, dei   componenti,   programmi   e   schede  di  gioco,  dei  circuiti elettronici,  nonche'  dei  dispositivi  di  rilascio  all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
 d) per  abilita',  la  capacita'  fisica,  mentale  o  strategica richiesta al giocatore per il conseguimento del risultato del gioco;
 e) per  costo  della  partita,  il  valore  espresso  in euro per ciascuna partita;
 f) per  codice  identificativo,  il  codice  univoco,  in formato alfanumerico  di  11  bytes, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams);
 g) per  scheda  di  gioco,  l'insieme  dei  circuiti elettronici, comprese  le  schede elettroniche e di memoria dei Personal Computer, nei  quali  risiedono  il  «codice eseguibile» del software di gioco, programmi   e  dati  nonche'  le  interfacce  di  collegamento  delle periferiche;
 h) per    immodificabilita',    la    non   modificabilita'   ne' alterabilita'  delle caratteristiche tecniche nonche' delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi;
 i) per  manomissione,  l'alterazione o il danneggiamento di uno o piu'  dei  dispositivi  di  protezione  della scheda di gioco o degli altri componenti dell'apparecchio;
 j) per    codice    sorgente    del    software,   un   programma dell'apparecchio, redatto in un linguaggio di programmazione;
 k) per   manutenzione   straordinaria,  la  serie  di  interventi necessari     a     ripristinare    le    caratteristiche    tecniche dell'apparecchio,  le relative modalita' di funzionamento e quelle di distribuzione   dei   premi  ove  previsti,  compresi  gli  eventuali aggiornamenti del «codice eseguibile» del software di gioco;
 l) per  dispositivo  a  rulli,  rulli fisici rivestiti da strisce plastificate  raffiguranti  simboli  diversi in sequenza preordinata, comandati  da  motori  passo  passo  e  da  foto-ottiche  in grado di rilevarne la posizione di arresto;
 m) per  dispositivo a led od ottico, il dispositivo costituito da una  matrice  a  led  od  ottica  che  si accende simulando immagini, rotazioni, ovvero spostamenti su linee di ogni tipo;
 n) per  rulli  virtuali,  la  simulazione  a video ovvero tramite dispositivi a led od ottici del funzionamento di dispositivi a rulli;
 o) per  partita,  l'intervallo  di  tempo  che  intercorre tra il momento nel quale, tramite l'azione del giocatore, il gioco ha inizio ed il momento nel quale termina con conseguimento di un risultato;
 p) per  premi  consistenti  in  prodotti di piccola oggettistica, premi  consistenti  in prodotti di valore non superiore a 20 volte il costo della partita.
 Regole tecniche di produzione
 |  | Art. 2. Requisiti   obbligatori   degli   apparecchi   da   divertimento   ed intrattenimento  di  cui  all'art.  110,  comma  7,  lettera  a)  del T.U.L.P.S.
 1. Gli apparecchi di cui al presente articolo:
 a) prevedono  il  funzionamento  con  modalita' elettromeccaniche attraverso  la  presenza  di  componenti  elettroniche  che  azionano dispositivi  meccanici  indispensabili per l'esecuzione del gioco; la sola  presenza di dispositivi utilizzati dal giocatore per interagire con  l'apparecchio  (pulsanti,  joystick,  ecc.)  nonche'  quelli  di erogazione    dei    premi    non    qualifica   l'apparecchio   come elettromeccanico;
 b) sono  privi  di  video  e  di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco;
 c) sono  privi  di  dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, inerenti alle fasi di gioco;
 d) si  basano su modalita' di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilita';
 e) sono   attivabili  unicamente  con  l'introduzione  di  monete metalliche di valore prefissato non superiore ad un euro per ciascuna partita;
 f) distribuiscono,   direttamente   ed   immediatamente  dopo  la conclusione  della  partita  tramite dispositivi di erogazione, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio  di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
 g) non  consentono  l'accumulo  di punti tramutabili in crediti a favore  del  giocatore  per  prolungamenti  o  ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive;
 h) prevedono    meccanismi    i    quali    rendano   impossibile l'alterazione,  sotto  qualsiasi  forma, delle memorie elettroniche o delle  componenti  meccaniche  che  determinano  il funzionamento, le modalita'  di  gioco  od  il  suo  risultato;  tali meccanismi devono prevedere  il  blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa,  l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
 i) non  devono  prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai  comandi  a  disposizione  del giocatore, per l'effettuazione del gioco  che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso, il relativo punteggio e l'erogazione dei premi;
 j) devono    essere    identificabili    attraverso   il   codice identificativo  apposto  su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino       l'inalterabilita',      posizionato      all'esterno dell'apparecchio  o,  in  alternativa,  all'interno  in modo visibile dall'esterno;
 k) sono   accompagnati   dalla  scheda  esplicativa,  di  cui  al successivo  art.  4  e  dal  registro  delle  manutenzioni, di cui al successivo art. 5.
 2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:
 a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 b) giochi  quali  roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le  forme,  black  jack,  chemin  de  fer,  baccarat  e  altri giochi d'azzardo  di  cui  all'art.  110,  comma  5  del  T.U.L.P.S.  o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
 c) giochi di contenuto ritenuto osceno o violento.
 |  | Art. 3. Requisiti   obbligatori   degli   apparecchi   da   divertimento   ed intrattenimento  di  cui  all'art.  110,  comma  7,  lettera  c)  del T.U.L.P.S.
 1.  Gli  apparecchi  di  cui al presente articolo, il cui costo per partita puo' essere superiore a 0,50 euro:
 a) dispongono di una scheda di gioco;
 b) prevedono  modalita'  di  gioco  basate  esclusivamente  sulla abilita' del giocatore;
 c) possono   consentire   il  gioco  in  contemporanea  tra  piu' giocatori attraverso apparecchi multipostazione;
 d) possono  prevedere  dispositivi  periferici  utilizzabili  dal giocatore per interagire con l'apparecchio;
 e) sono  privi  di  dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;
 f) non  prevedono  la  distribuzione  di  premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura;
 g) non  consentono la ripetizione della partita ne' l'accumulo di punti  tramutabili  in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive;
 h) prevedono  meccanismi i quali rendano impossibile la modifica, eseguita  in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera  i), delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che  determinano  il  funzionamento,  le modalita' di gioco od il suo risultato;   tali   meccanismi   devono   prevedere   il  blocco  del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi  che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
 i) possono  prevedere  meccanismi  per  l'aggiornamento,  anche a distanza,  delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalita' descritte  nella  scheda  esplicativa  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettera  i),  subordinatamente  all'esecuzione,  con  esito positivo, della  verifica di cui all'art. 7, comma 2, in tutti i casi in cui si modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco;
 j) non  devono  prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai  comandi  a  disposizione  del giocatore, per l'effettuazione del gioco  che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio;
 k) devono    essere    identificabili    attraverso   il   codice identificativo  apposto  su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino       l'inalterabilita',      posizionato      all'esterno dell'apparecchio  o,  in  alternativa,  all'interno  in modo visibile dall'esterno;
 l) sono   accompagnati   dalla  scheda  esplicativa,  di  cui  al successivo  art.  4  e  dal  registro  delle  manutenzioni, di cui al successivo art. 5.
 2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:
 a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 b) giochi  quali  roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le  forme,  black  jack,  chemin  de  fer,  baccarat  e  altri giochi d'azzardo  di  cui  all'art.  110,  comma  5  del  T.U.L.P.S.  o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
 c) giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti.
 |  | Art. 4. Scheda esplicativa
 1.  Per ogni modello di apparecchio, i produttori o gli importatori predispongono, sia in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), la scheda  esplicativa  riportante  le  caratteristiche  tecniche, nella quale sono contenuti:
 a) il  nome  commerciale  del  modello di apparecchio nonche' del gioco o dei giochi in esso contenuti;
 b) i dati identificativi del produttore o dell'importatore;
 c) gli estremi della certificazione di conformita' dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneita' al gioco lecito;
 d) le regole che governano il gioco o i giochi con la descrizione analitica  e  fotografica  delle  diverse  fasi in cui si articola la sequenza del gioco o dei giochi e, per gli apparecchi di cui all'art. 110,  comma  7,  lettera  a) del T.U.L.P.S., le relative modalita' di vincita dei premi;
 e) per  gli apparecchi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la descrizione  delle caratteristiche tecniche, delle modalita' di gioco e di interazione tra i giocatori, compresi gli eventuali collegamenti in rete previsti;
 f) le  caratteristiche esterne dell'apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm 13 \times 18;
 g) la      descrizione     delle     caratteristiche     tecniche dell'apparecchio,   delle  modalita'  di  funzionamento  e,  per  gli apparecchi  di cui all'art. 110, comma 7, lettera a), del T.U.L.P.S., delle modalita' di distribuzione dei premi;
 h) la  descrizione  tecnica  dei  dispositivi  e  dei  meccanismi previsti  a  garanzia  dell'immodificabilita'  nonche'  di  quelli di segnalazione della manomissione;
 i) per  gli  apparecchi  di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del  T.U.L.P.S.,  la descrizione tecnica dei meccanismi prescelti per l'aggiornamento  delle  memorie  elettroniche e per la registrazione, anche  informatizzata,  delle  operazioni  eventualmente  eseguite  a distanza;
 j) lo  schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche delle periferiche  di  gioco  nonche'  dei  dispositivi  e  dei  meccanismi previsti  a  garanzia  dell'immodificabilita' e di segnalazione della manomissione;
 k) i certificati di sicurezza esigibili (marchiatura CE).
 |  | Art. 5. Registro delle manutenzioni
 1.  Per  ciascun apparecchio di cui al presente decreto deve essere predisposto  e  conservato il registro delle manutenzioni, unitamente alla scheda esplicativa in formato cartaceo.
 2.  Per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.,  gli  interventi di manutenzione straordinaria eseguiti a distanza  possono  essere  annotati dal produttore od importatore sul registro,  anche  informatizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera i).
 3.  Il  registro  delle  manutenzioni deve riportare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, evidenziando, per ciascuno:
 a) l'apparecchio e l'oggetto dell'intervento;
 b) le parti ed i dispositivi interessati;
 c) la data di effettuazione;
 d) i   dati   identificativi   del   soggetto   che   ha  operato l'intervento.
 |  | Art. 6. Informazioni al pubblico
 1.  Esternamente  a  ciascun apparecchio di cui al presente decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:
 a) il costo della partita;
 b) le regole del gioco;
 c) l'eta'  minima  del  giocatore, consigliata per l'utilizzo del gioco.
 |  | Art. 7. Obiettivi della verifica tecnica
 1. La verifica tecnica, prevista dall'art. 38, comma 3, della legge n.  388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consiste nelle  attivita'  dirette ad accertare la conformita' di un esemplare di  modello  di  apparecchio  alle prescrizioni di idoneita' al gioco lecito,  ai  fini  della  successiva  produzione  od importazione. La verifica  tecnica  riscontra il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
 2.  La  verifica  tecnica, di cui al comma 1, deve essere richiesta anche  in  caso  di  modifiche  apportate  al «codice eseguibile» del software di gioco di un modello di apparecchio gia' in possesso della certificazione di cui al comma 4.
 3. AAMS, ai fini dell'effettuazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, puo' stipulare apposite convenzioni anche con gli organismi di certificazione  ed  ispezione  aventi  i  requisiti  previsti  per la verifica  tecnica  degli  apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
 4.  Nel  caso in cui la verifica tecnica abbia esito positivo, AAMS rilascia  certificazione  di  conformita'  del modello di apparecchio oggetto della verifica stessa, ai fini della successiva produzione od importazione.
 5.  Gli  oneri  specificamente  connessi alle attivita' di verifica tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti.
 |  | Art. 8. Metodologie della verifica tecnica
 1.  Le  metodologie  utilizzabili  per  la  verifica  tecnica di un esemplare di modello di apparecchio sono le seguenti:
 a) prove, anche mediante strumenti e procedure di simulazione;
 b) esame del codice sorgente del software;
 c) controllo visivo;
 d) controllo documentale.
 2. L'esame del codice sorgente consiste in:
 a) ispezione del codice sorgente («code inspection»), finalizzata alla verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio;
 b) controllo  della  congruita'  tra  codice  sorgente  e  codice eseguibile  mediante  confronto  binario  dei  due  codici o mediante algoritmi numerici.
 3.  In sede di esame del codice sorgente del software e' ammessa la presenza   di   persona  formalmente  incaricata  dal  produttore  od importatore,  la  quale  custodisce  il  codice  stesso  per il tempo necessario all'esame.
 4.   Nell'effettuazione   della  verifica  tecnica  possono  essere impiegate  eventuali metodologie alternative, adottate in conformita' a  norme  tecniche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea o di  paesi  EFTA  che  sono  parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia,  purche'  le  stesse  assicurino  un  livello  di  sicurezza equivalente   a   quello  garantito  dalle  previsioni  di  cui  agli articoli 7 e 8.
 5.  Non sono soggetti ad ulteriore verifica tecnica quegli elementi di   funzionamento   dei  modelli  di  apparecchi  per  i  quali,  da certificati  rilasciati da autorita' nazionali ovvero da organismi di certificazione  accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea od  in  paesi  EFTA  che sono parti contraenti dell'accordo SEE od in Turchia, siano desumibili livelli di immodificabilita' e di sicurezza equivalenti  a  quelli  previsti  dalle  disposizioni  contenute  nel presente decreto.
 |  | Art. 9. Norme transitorie e finali
 1.  E' abrogato il decreto 11 marzo 2003 concernente la definizione delle  regole  tecniche  previste  dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
 2.  Gli  apparecchi  per  i  quali sono stati rilasciati nulla osta antecedentemente  all'entrata  in vigore del presente decreto devono, entro  sei  mesi  dalla sua adozione, conformarsi alle regole ed alle procedure del presente provvedimento.
 3. Per gli apparecchi di cui al comma 2, entro lo stesso termine di sei  mesi, decadono i relativi nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.
 
 Roma, 8 novembre 2005
 Il Direttore generale
 dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Tino
 Il Capo della Polizia
 Direttore generale della Pubblica sicurezza
 De Gennaro
 |  |  |