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| Gazzetta n. 262 del 2005-11-10 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 28 ottobre 2005 |  | Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Toscana. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla qualita' delle acque   destinate   al  consumo  umano,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Visto  il  decreto  22 dicembre  2004  del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano per la regione Toscana;
 Viste le motivate richieste della regione Toscana;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in data 15 giugno 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  regione  Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori  di  parametro  fissato  nell'allegato  I, parte B del decreto legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31, gia' concesse per i parametri boro,  arsenico e clorito entro i Valori massimi ammissibili (VMA) di 3 mg/l, 50 ug/l e di 1,3 mg/l. Per il comune di Piombino, frazione di Ritorto,  il  Valore  massimo  ammissibile per il parametro boro puo' essere  innalzato  a  4  mg/l. Detto VMA puo' essere concesso fino al 30 giugno  2006.  I VMA  relativi  ai  parametri  arsenico  e clorito possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.
 2.  La  regione  Toscana  puo' stabilire il rinnovo della deroga al valore  di  parametro  fissato  nell'allegato  I, parte B del decreto legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31, per il parametro trialometani entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 80 mg/l. Il suddetto VMA puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2005.
 3.  Entro  il  30 aprile  2006  la  regione  Toscana  e'  tenuta  a presentare i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un  programma  dettagliato  di quanto e' previsto per i prossimi anni corredato  dei costi e della copertura finanziaria. E' tenuta inoltre a fornire ulteriori indagini conoscitive sull'origine dell'inquinante ambientale  boro,  su eventuali fonti antropiche e su i provvedimenti preventivi messi in atto.
 4.  Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle autorita'   regionali  e  provinciali  la  valutazione  di  ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
 5.  Si  richiama  inoltre  l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo  all'informazione  al  cittadino relativamente alle elevate concentrazioni   dei  suddetti  elementi  con  specifico  riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
 |  | Art. 2. 1.  Fermo restando il Valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni   di   cui   agli   articoli 1   e   2,  e'  subordinato all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  La regione, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori,  trasmettera'  trimestralmente  ai  Ministeri  della salute e dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio  una  relazione tecnico-amministrativa  sulla  situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.
 |  | Art. 4. 1.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 ottobre 2005
 Il Ministro della salute
 Storace
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
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