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| Gazzetta n. 262 del 2005-11-10 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano» |  | 
 |  | Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la domanda  intesa  ad ottenere la protezione della denominazione «Aglio Bianco  Polesano» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata  dalla  Soc.  coop.  «Il Polesine»,  con  sede  in  Rovigo,  via  A  Mario, 23, esprime parere favorevole   sulla   stessa  e  sulla  proposta  di  disciplinare  di produzione nel testo appresso indicato. Le  eventuali  osservazioni,  relative  alla  presente  proposta, adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche, al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di sviluppo   -   Direzione   generale  per  la  qualita'  dei  prodotti agroalimentari  -  Divisione  QPA III -via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la  registrazione  ai  sensi  dell'art.  5  del  regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 Proposta di disciplinare di produzione
 della denominazione di origine protetta
 Aglio Bianco Polesano D.O.P.
 Art. 1.
 Denominazione «Aglio Bianco Polesano»
 La  denominazione  di origine protetta «Aglio Bianco Polesano» e' riservata,  all'aglio  che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Caratteristiche del prodotto
 L'Aglio  Bianco Polesano e' una pianta con bulbi di colore bianco brillante  uniforme  data  l'assenza di striature di altro colore, di forma  regolare  e  compatta,  leggermente  appiattiti  nel  punto di inserimento  dell'apparato  radicale. Le foglie, lanceolate e strette hanno una colorazione verde/azzurra.
 Il  bulbo  deve  essere di forma rotondeggiante - regolare con un leggero  appiattimento  della parte basale, di colore bianco lucente, ed esente da fitopatologie.
 Il  bulbo  e'  costituito  da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura  della  parte  esterna. I bulbilli che lo compongono devono essere perfettamente adiacenti l'uno con l'altro.
 Le  tuniche  che  li  avvolgono hanno colorazione rosata di varia intensita' nella parte concava, bianca in quella convessa.
 La D.O.P. e' ottenuta con l'ecotipo Bianco Polesano e la varieta' Avorio.
 All'atto  dell'immissione al consumo l'Aglio Bianco Polesano deve presentare bulbi:
 sani,  consistenti,  puliti, in particolare privi di terra e di residui visibili di fertilizzanti o di antiparassitari;
 esenti  da  danni  da  gelo  o da sole, da tracce di muffa e da germogli esternamente visibili;
 privi  di  odore  o  sapore  estranei  e  di  umidita'  esterna anormale.
 Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse.
 Il  prodotto  dovra'  avere  i  requisiti previsti dalle norme di qualita'  per  le  classi  «Extra»  e  «Prima». In particolare per la categoria:
 «Extra» calibro minimo di 45 mm;
 «Prima» calibro minimo di 30 mm.
 L'Aglio  Bianco  Polesano  e'  immesso  sul  mercato, in trecce e treccioni,  in grappoli e grappoloni, in confezioni retinate e sacchi aventi un numero di bulbi variabile.
 Il  taglio  dello stelo dev'essere netto e l'apparato radicale va asportato  o  completamente  o  in  modo da lasciare le radici appena presenti con la loro parte iniziale.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La   zona  di  produzione  e  condizionamento  dell'Aglio  Bianco Polesano  comprende  i  seguenti  comuni  del  Polesine,  situati  in provincia di Rovigo:
 Adria, Arqua' Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano,  Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine,  Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello,   Papozze,   Pettorazza   Grimani,  Pincara,  Polesella, Pontecchio  Polesine,  Rovigo,  San  Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.
 Art. 4.
 Elementi che comprovano l'origine
 Ogni  fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per  ognuna,  gli  input  e  gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi   elenchi,   gestiti  dall'organismo  di controllo,  dei  produttori,  delle  particelle catastali sulle quali avviene  la  coltivazione,  dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione  tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte,  e'  garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto.  Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte nei relativi   elenchi,   saranno  assoggettate  al  controllo  da  parte dell'organismo preposto a tale attivita', secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Tecniche di produzione e raccolta Rotazione colturale.
 L'aglio  bianco  polesano e' una coltura da rinnovo e nell'ambito della  rotazione  deve  seguire  una  coltura  a  semina  autunnale o comunque  una  coltura  che  permetta l'aratura e la preparazione del terreno  entro  l'epoca  di semina prevista. Non puo' ritornare sullo stesso appezzamento prima di tre anni.
 Il ciclo di coltivazione e' annuale con semina autunno/invernale. Produzione del «seme».
 Caratterizzante  la  tecnica  di  produzione e' l'ottenimento dei bulbilli  per  la  semina,  dato  che la riproduzione avviene per via vegetativa.  Infatti  ogni  azienda seleziona manualmente la quota di prodotto necessaria per produrre «il seme».
 Qualora  l'azienda  agricola  non  sia  in  grado  di produrre il materiale  di  riproduzione  o quello prodotto non sia sufficiente al suo  fabbisogno,  puo'  reperirlo  presso  altri produttori dell'area inserita nel sistema di controllo della DOP, purche' accompagnato dal certificato che ne attesti l'assenza di nematodi.
 Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare prevedono:
 1)  la selezione manuale dei bulbi, detti «teste», dai mazzi di aglio della partita destinata alla semina;
 2)  l'eliminazione  manuale dei bulbilli esterni al bulbo detti «denti» o «natte»;
 3)  lo schiacciamento dei bulbi che puo' avvenire manualmente o meccanicamente;
 4)  l'eliminazione,  mediante  ventilazione ed asporto manuale, delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale;
 5)  la  selezione  dei  bulbilli  detti «spigoi» ottenuti dalle operazioni precedenti. Essa puo' avvenire con modalita' completamente manuale  oppure  con  l'ausilio  di  una selezionatrice meccanica che contemporaneamente  effettua anche la ventilazione. In questo caso si effettuera'  una  successiva  selezione  manuale  finale dei bulbilli adatti ad essere seminati. Epoca e modalita' di semina.
 La  semina  deve  essere  effettuata  dal  1° di ottobre al 31 di dicembre.
 Essa  puo'  avvenire  manualmente,  con  macchine  agevolatrici o essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche.
 E' ammessa la concia del seme.
 Il  sesto  di  impianto, 10/15 cm sulla fila e 33/40 tra le fila, deve  essere  tale  da  evitare  lo  scalzamento delle radici durante l'inverno  o  una  moria  per  asfissia  radicale,  ed  inoltre  deve consentire  l'agevolazione  delle operazioni colturali in particolare la  sarchiatura meccanica. A tal fine il numero massimo di piante per mq non dovra' superare le 30.
 La  quantita'  di  «seme»  da  impiegare  varia  a  seconda della dimensione  dei  bulbilli,  e  deve  essere  compresa tra 750 - 1.000 Kg/ha. Concimazione ed irrigazione.
 E'  obbligatorio predisporre un piano di concimazione che preveda l'esecuzione  dell'analisi  del  terreno almeno una volta ogni cinque anni.  Il  tipo  e  la quantita' di unita' fertilizzanti da impiegare saranno   correlati   ai  risultati  dell'analisi  e  terranno  conto dell'asporto operato dalla coltura.
 Nella concimazione vanno distribuiti al max 150 kg/ha di fosforo, 200 kg/ha di potassio. L'azoto, distribuito con piu' interventi o con un  unico  intervento  se si usano concimi a lenta cessione, non deve superare i 200 kg/ha.
 Sono  ammesse  le  concimazioni fogliari per l'apporto di macro e microelementi.
 L'eventuale   somministrazione  di  letame  deve  avvenire  sulle colture  precedenti  per  ridurre  la  possibilita'  di  sviluppo dei marciumi  e  per  non  influenzare  il  tipico  colore bianco lucente caratterizzante l'Aglio Bianco Polesano.
 Qualora  si effettuino irrigazioni alla coltura, andranno sospese entro il 20 giugno, per permettere una migliore maturazione del bulbo e non comprometterne la successiva conservazione. Raccolta.
 Sulla base del grado di senescenza del fogliame e della maturita' fisiologica  delle  piante,  il  produttore  decide il momento in cui inizia  la fase di raccolta. Essa puo' avvenire completamente a mano, con   l'ausilio  di  macchine  agevolatrici  o  essere  completamente meccanizzata. Dopo essere stato estirpato il prodotto deve subire una essiccazione  naturale.  Essa puo' avvenire sia in pieno campo che in azienda.
 L'Aglio Bianco Polesano DOP deve essere commercializzato da parte del produttore tra il 15 luglio e 31 maggio dell'anno successivo.
 La    produzione   di   aglio   polesano   DOP   destinato   alla commercializzazione  dovra'  essere  al  massimo di 10 t ad ettaro di prodotto secco.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente geografico Fattore pedoclimatico.
 La  tipologia  dei  terreni,  il  clima temperato e asciutto e la diffusa  presenza  di aziende a conduzione familiare ha fatto si' che negli anni l'aglio assumesse importanza per il territorio.
 L'area  interessata  e'  caratterizzata  dalla  presenza di suoli fertili, frutto delle numerose inondazioni ed esondazioni avutesi nei secoli, dei due fiumi che la delimitano a sud ed a nord, ovvero il Po e  l'Adige.  L'opera  dei suddetti fiumi ha portato alla creazione di suoli  di  medio  impasto,  argilloso/limosi,  ben  drenati, porosi e fertili  che  ben  si  addicono  ad  una produzione di pregio qual e' l'Aglio Bianco Polesano.
 Vi  e'  anche  un  fondamento geomorfologico comprovato alla base delle  caratteristiche  chimiche  dei  terreni  dei  Comuni  elencati all'art. 3 delle quali va evidenziata la buona dotazione di fosforo e potassio  scambiabili,  che influenzano la conservabilita' e nel caso del  potassio il tipico colore bianco del prodotto. La presenza di Ca e  Mg  contribuisce  al  miglioramento qualitativo dei bulbi. Si puo' percio'  ritenere che la naturale dotazione di determinati elementi e microelementi,  dei  terreni  dell'area  individuata ne fa di essi un ottimale substrato per la coltura dell'aglio bianco polesano. Fattore umano.
 Esso  va  ad  aggiungersi  alle potenzialita' dei terreni con due elementi:
 1)  la capacita', affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio,  di  selezionare  a  mano  i  bulbi  «teste»  migliori da cui ricavare   il   materiale   da  seminare  «trattenuto  dalla  coltura precedente  o  acquistato  sul  posto  con  la sola cura che esso sia grosso e sano». S. Zennaro 1949;
 2) le particolari lavorazioni eseguite a mano: la treccia detta «resta», il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno si' che tale coltura  sia  intrinsecamente  connessa  con  il  territorio,  le sue tradizioni  e  la sua storia «... Prima della vendita l'aglio subisce una  leggera  trasformazione  che  consiste nel riunire insieme 30-32 bulbi  secchi  in  una  specie di intreccio, detto resta nel dialetto polesano,  naturalmente  questa  trasformazione  ne aumenta il prezzo unitario ...» S. Zennaro 1949. Fattore storico/economico.
 Storicamente  i primi accenni di tale coltura risalgono ai Romani (la cui presenza risale al periodo compreso tra il I e V secolo d.C.) successiva  a  quella dei Fenici, Etruschi e Celti. Gli interventi di centuriazione e bonifica operati dai Romani hanno fortemente influito sulla conformazione e assetto idrogeologico del territorio.
 Avvicinandoci ai tempi nostri troviamo le prime descrizioni della sua  coltivazione  in  pubblicazioni  del  XVI secolo,: Accademia dei Concordi  Rovigo,:  «...  Le campagne di Rovigo producono soprattutto frumento,  granoturco,  barbabietole  da zucchero ed uva ... Notevole importanza  per  la  zona  di  Selva  assumono  gli  erbai,  i  prati avvicendati, le patate e l'aglio ...». La zona di Selva comprende gli attuali Comuni di Pontecchio, Crespino, Ceregnano.
 Nel   1949   S.  Zennaro  scrive  «...  L'aglio  e'  una  coltura industriale che nel decennio precedente l'ultima guerra ha acquistato una  importanza  notevole  ed  e' entrata decisamente a far parte del tipico ordinamento colturale della zona.».
 Attorno   a  tale  prodotto  si  creo'  infatti  un'attivita'  di commercio  tale da far si' che la piazza di Rovigo, nei secoli, fosse punto di riferimento.
 L'aglio  polesano e' diventato negli anni sempre piu' un elemento di  sviluppo  economico  tale  da  essere  definito  l'oro bianco del Polesine.
 Art. 7.
 Struttura di controllo
 Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare  di  produzione  e' svolto da una struttura di controllo conformemente  a  quanto  stabilito  all'art.  10 del regolamento CEE 2081/92.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 La presentazione deve avvenire come di seguito riportato:
 ---->  Vedere Tabella da pag. 58 a pag. 59 della G.U.  <----
 
 Imballaggi.
 I contenitori usati come imballaggio devono essere chiusi in modo tale  che  il  contenuto  non  possa essere estratto senza la rottura della  confezione.  Il  materiale  dell'imballaggio  e  le dimensioni saranno quelli che il commercio richiede e la normativa permette.
 I  grappoloni  ed  i  treccioni vengono messi in vendita, date le dimensioni, senza l'utilizzo di un imballaggio di contenimento.
 Le altre tipologie di lavorazione vengono invece commercializzate in  imballi di legno plastica, cartone o altro materiale idoneo. Ogni singolo  pezzo  (treccia,  treccione,  grappolo, grappolone, sacchi e confezioni)  deve  essere accompagnato da un cartellino riportante la denominazione con la scritta DOP ed il nome del produttore.
 Ciascun  imballaggio  deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso  lato,  leggibili,  indelebili,  le indicazioni che consentano l'identificazione   dell'imballatore   o  speditore,  la  natura  del prodotto,  l'origine  del  prodotto,  i caratteri commerciali e altre informazioni utili. Sui contenitori dovra' inoltre essere indicata la denominazione  «Aglio  Bianco  Polesano»  e  denominazione di origine protetta   in  caratteri  superiori  a  qualunque  altra  indicazione presente sulla confezione. Il logo.
 Il  logo  distintivo e' formato da un'ovale nel quale e' inserita una  planimetria  stilizzata  del  Polesine di colore verde su sfondo azzurro.  Nella  planimetria, sono evidenziati i due confini naturali del Polesine, l'Adige e il Po di colore azzurro.
 Sopra  la  planimetria  stilizzata campeggia la scritta «DOP» che richiama il tricolore della bandiera Italiana (la D verde, la P rossa e  la  lettera  «O»  bianca, che prende la forma dell'aglio). Attorno all'ovale  si  distribuisce  la  scritta  «Aglio  Bianco  Polesano  - Denominazione  D'Origine  Protetta»  di  colore azzurro con carattere Trebuchet MS Bold Italic e Italic (grassetto obliquo e obliquo).
 Possono   esistere   della   varianti   alla   forma   a  colori: monocromatico  e  in  scala di grigi. Il logo potra' avere dimensioni diverse a seconda delle tipologie di confezione.
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 59 della G.U.  <----
 
 Gli indici colori metrici sono i seguenti:
 CMYK (per processi di stampa):
 Black = 0C / 0M / 0Y / 100K
 Cyan= 100C / 0M / 0Y / 0K
 Red = 0C / 0M / 100Y / 0K
 Green = 100C / 0M / 100Y / 0K
 Green ABP = 40C / 0M / 100Y/ 0K
 RGB (per processi multimediali)
 Black = 0R / 0G / 0B
 Cyan = 0R/ 131G / 215B
 Red = 226R / 10G /22B
 Green = 0R / 129G / 49B
 Green ABP = 138R / 181G / 30B
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Aglio Bianco  Polesano»,  anche  a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita'  nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
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