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| Gazzetta n. 262 del 2005-11-10 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2005 |  | Interventi  urgenti  per  la  delocalizzazione  di  tutti i centri di autodemolizione  e  rottamazione  del  comune  di Roma. (Ordinanza n. 3473). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio  1999  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza per la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di  crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visti  i  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  in  data  15 dicembre 2000 ed in data 14 gennaio 2002 con i quali  e'  stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della citta'  di  Roma  e  provincia,  in  ordine  alla situazione di crisi socio-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 24 maggio  2002 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002,   lo   stato  d'emergenza  nel  territorio  delle  province  di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio  2003 con il quale e' stato prorogato lo stato d'emergenza nel  territorio  delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in  ordine  alla  situazione  di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il coordinamento  della  protezione  civile del 23 giugno 1999, n. 2992, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione  di  crisi  socio-ambientale  e  di  protezione civile nel settore  dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e provincia» che all'art. 2, comma 1, lettera i), prevede che il commissario  delegato identifichi, in ciascun sub ambito provinciale, il  numero  e  la  localizzazione  degli  impianti  per  la  messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero dei materiali e per la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
 Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il coordinamento  della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel  settore dello smaltimento  dei  rifiuti  nel  territorio  della  citta'  di  Roma e provincia»,  nonche'  la  successiva  ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  dell'8  novembre  2002,  n.  3249,  recante «Ulteriori  disposizioni  per fronteggiare l'emergenza nel territorio della  citta'  di  Roma e provincia, nonche' interventi urgenti nelle province  di  Frosinone,  Latina,  Rieti  e  Viterbo  in  ordine alla situazione   di  crisi  socio-economico-ambientale  nel  settore  dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Ritenuto  che  per  l'espletamento di tale attivita' il commissario delegato  debba provvedere sulla base dell'art. 11 dell'ordinanza del Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile   del   23 giugno   1999,  n.  2992,  utilizzando  le  risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale, nonche' quelle di cui al Piano triennale tutela ambiente 1994-1996;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo  2002,  recante  la  dichiarazione  di  «grande  evento» per il semestre  di  Presidenza  italiana  della  Unione europea, nonche' il successivo provvedimento del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed integrazioni  concernenti  la dichiarazione di «grande evento» per il semestre  di  Presidenza  italiana  della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio  2004, con il quale e' stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004,  la dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del  18 aprile  2003,  che individua, come sede per lo svolgimento di importanti  incontri e manifestazioni a livello europeo, la struttura militare  denominata  Comando unita' mobili specializzate Carabinieri «Palidoro»  e,  stante  la  necessita'  di liberare immediatamente il territorio  adiacente  al  complesso  militare in cui insistevano sei centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  la cui presenza avrebbe comportato  l'insorgenza  di  gravi  situazioni  di  rischio,  si  e' ritenuto  necessario stralciare dalle competenze del presidente della regione  Lazio,  in  materia di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione, quelle inerenti ai sei centri siti in via di Tor di Quinto;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003 e n. 3375 del 10 settembre 2004;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel settore  dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi  ad esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  di cui all'ordinanza n. 3283/2003 gia' attribuiti al Comandante provinciale dei Carabinieri - commissario delegato;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2005,  lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio  in  ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Vista la nota del presidente della regione Lazio del 14 aprile 2005 nella  quale  il  presidente  della regione Lazio ha rappresentato la disponibilita'  ad  erogare l'importo di cui alla nota dipartimentale del   28 febbraio   2005,   n.   DPC/CG/11198,   necessario   per  il completamento delle procedure relative a trasferimento dei sei centri attualmente  siti  in via dell'Acqua Acetosa presso l'area di Osteria Nuova;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio  2005  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei  comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e  dei  comuni  di  Paliano,  Anagni,  Ferentino,  Sgurgola, Morolo e Supino,  della  provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione   di   inquinamento   ambientale   che   ha   causato   la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze organo-clorurate  nel  latte  prodotto  dagli  allevatori titolari di talune aziende zootecniche;
 Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno  2005,  n.  3441,  recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume  Sacco  tra  le  province  di  Roma  e Frosinone in ordine alla situazione   di   crisi   socio-economico-ambientale»,   nonche'   la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2005, n. 3447, recante «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume  Sacco  tra  le  province  di  Roma  e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale».
 Vista  la  nota  del  19 luglio  2005  con  la quale il commissario delegato ritiene indispensabile affidare la delocalizzazione di tutti i  centri  di  autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del  comune  di  Roma  al  soggetto  attuatore  avvocato  dello Stato Pierluigi  Di  Palma, integrando il proprio ambito di intervento gia' conferito  sulla  base del decreto del Presidente della regione Lazio del  28  giugno  2005,  n.  1, per l'emergenza ambientale in atto nel territorio del bacino del fiume Sacco;
 Considerata   l'urgenza   di  provvedere,  in  via  prioritaria  in relazione   alle  risorse  disponibili,  alla  conclusione  dell'iter procedurale  inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei centri precedentemente  siti in via di Tor di Quinto in localita' di Osteria Nuova;
 D'intesa  con  la  regione Lazio sulla base della nota del 4 agosto 2005;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  soggetto  attuatore,  designato  con la nota del presidente della  regione  Lazio  in  data  19 luglio 2005, anche in deroga alle eventuali   disposizioni   normative  che  disciplinano,  nell'ambito dell'amministrazione  di  appartenenza, il conferimento di incarichi, provvede  alla  definizione  di  un  programma di delocalizzazione di tutti  i  centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  presenti  nel territorio  del  comune  di  Roma. Il soggetto attuatore provvede, in particolare, in via prioritaria ed urgente:
 a  realizzare tutte le iniziative volte alla delocalizzazione dei sei  centri di autodemolizione e rottamazione attualmente siti in via dell'Acqua   Acetosa,   anche   attraverso   ulteriori   espropri   o costituzioni di servitu' se indispensabili per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;
 ad  avviare  le  iniziative  finalizzate alla realizzazione delle necessarie  opere  di  urbanizzazione  presso l'area di Osteria Nuova occorrenti  per  consentire  la realizzazione dei necessari impianti, con oneri a carico dei soggetti interessati;
 a  ripristinare,  ove ritenuto necessario, lo stato dei luoghi in via  dell'Acqua  Acetosa  anche  attraverso  la  programmazione delle attivita' di bonifica dei siti;
 al  trasferimento degli impianti siti nell'area di via dell'Acqua Acetosa presso il sito definitivo.
 2.  Il  soggetto  attuatore,  si  avvale,  per  l'adempimento delle proprie  funzioni, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, di un consulente     avente     specifica     competenza     in     materia giuridico-ambientale   designato  dal  medesimo  soggetto  attuatore, nonche'  del  necessario  supporto  logistico  e strumentale da parte dalla regione Lazio.
 3.  Per  garantire  la  necessaria  assistenza  e collaborazione al soggetto   attuatore   nello   svolgimento  delle  attivita'  di  cui all'ordinanze citate in premessa, e' istituita una apposita struttura di  missione, composta complessivamente da cinque unita' di personale cui conferire compiti di carattere tecnico-amministrativo e contabile messe  a  disposizione  dalla  regione Lazio in posizione di distacco ovvero,  messe  a  disposizione,  in  relazione  alle  disponibilita' finanziarie,   in   posizione   di   comando   o   fuori   ruolo   da amministrazioni,  da  enti  pubblici,  da  societa' a totale capitale pubblico  e, fino ad un massimo di tre unita', estranee alla pubblica amministrazione,  assunte con contratto a tempo determinato di durata semestrale  rinnovabile per tutta la durata dello stato di emergenza, anche  in  deroga  agli  articoli  35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001.
 4.  L'utilizzazione  dei  dipendenti pubblici e' disposta in deroga alle  procedure  di  comando,  di  distacco  e di autorizzazione e si svolge  anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'.  L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini  perentori  previsti  dall'art.  17,  comma  14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 5.  Al  consulente  di  cui  al  comma 2 e' corrisposto un compenso mensile  pari  al 30% lordo del trattamento economico in godimento e, qualora  non  dipendenti pubblici, il commissario delegato determina, con  proprio  provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalita'   richiesta   e   della  specificita'  dell'incarico conferito.
 6.  In  favore  del  personale  di cui al comma 3 e' autorizzata la corresponsione  di  compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di settanta ore mensili pro-capite.
 7.  Il  soggetto  attuatore  puo' avvalersi, altresi', di personale avente   specifiche   professionalita',   appartenente   a  pubbliche amministrazioni,   per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  carattere straordinario,  nel  limite  massimo di due unita'. In favore di tale personale   viene  corrisposta  un'indennita'  nella  misura  pari  a settanta ore di prestazioni straordinarie mensili pro-capite.
 8.  Al  soggetto  attuatore,  che  estende  il  proprio  ambito  di intervento rispetto all'incarico di cui all'ordinanza 10 giugno 2005, n.  3441,  non  e' corrisposto ulteriore compenso per tutta la durata dell'incarico  di  cui  alla  predetta  ordinanza. Successivamente il commissario  delegato - presidente della regione Lazio determina, con proprio  provvedimento,  l'indennita'  da  corrispondere  al predetto soggetto attuatore.
 |  | Art. 2. 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza e di  quelle  citate in premessa, relativamente alla problematica della definitiva  delocalizzazione  dei  sei  centri  di  autodemolizione e rottamazione  siti  in  via  dell'Acqua Acetosa, quantificati in Euro 769.673,00,  si  provvede  a valere sulle risorse finanziarie poste a disposizione  della  regione  Lazio, sulla base di quanto determinato dalla stessa con la nota del 4 agosto 2005.
 2.  Relativamente  agli  oneri  connessi  alla  definizione  di  un programma  di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma si provvede a carico  dei  fondi  posti  a disposizione, specificamente, allo scopo dalla regione Lazio.
 3.  Ove necessario, il presidente della regione Lazio - commissario delegato puo' utilizzare, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla  presente  ordinanza,  ulteriori risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio della regione Lazio.
 4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  ai  precedenti  commi  1 e 2 destinate   agli   interventi   di  emergenza  di  cui  in  premessa, affluiscono  su  apposita contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore  di  cui  all'uopo  si  autorizza  l'istituzione secondo le modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.
 5.  Il  soggetto  attuatore  e'  tenuto  a  rendicontare  le  spese sostenute  per  le  attivita'  di  cui alla presente ordinanza con le modalita'   previste   dalla   vigente  legislazione  in  materia  di contabilita' generale dello Stato.
 |  | Art. 3. 1.   Il   soggetto  attuatore  per  lo  svolgimento  delle  proprie attivita', si avvale, ove ritenuto necessario, dei poteri di cui alle disposizioni  contenute  negli  articoli 5  e  6  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003.
 |  | Art. 4. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.   Pertanto,   eventuali   oneri   derivanti   da  ritardi, inadempienze  o  contenziosa,  a  qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 2 settembre 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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