IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure della contribuzione, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante ĞMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoğ e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce un Fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante ĞDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoğ ed in particolare l'art. 28, comma 8, che integra il suddetto fondo di 70 miliardi di lire annue, a decorrere dall'anno 2000, e riduce contestualmente le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge n. 662/1996; Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 264/2004) concernente Ğla ripartizione della quota di parte corrente 2004 del Servizio sanitario nazionaleğ con la quale, tra l'altro, e' stata accantonata la somma di 1.155.128.000 euro per programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale secondo l'art. 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662/1996, riservando 36.152.000 euro per la corresponsione della indennita' di esclusivita' ai dirigenti sanitari; Vista la proposta del Ministro della salute del 23 novembre 2004 concernente la ripartizione tra le regioni della somma di 36.152.000 euro, in base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2002, relativa al Fondo per l'esclusivita' per l'anno 2004; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004, rep. n. 2158; Delibera: Le risorse destinate al Fondo per l'esclusivita' di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 36.152.000 euro per l'anno 2004, sono ripartite in base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2002, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. Roma, 27 maggio 2005
Il presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 261 |