| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
 Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
 Visto   il   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502  e successive  modifiche  e  integrazioni, concernente il riordino della disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure della contribuzione, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che  dispone  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994  e  dell'art.  1,  comma 144, della legge n. 662/1996, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
 Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, recante ĞMisure di finanza   pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppoğ  e  in particolare   l'art.   72,  comma 6,  che  istituisce  un  Fondo  per l'esclusivita'  del  rapporto  dei  dirigenti del ruolo sanitario che hanno  optato  per  l'esercizio della libera professione intramuraria per  il  miglioramento  qualitativo delle prestazioni sanitarie ed il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale;
 Vista  la  legge  23 dicembre 1999, n. 488, recante ĞDisposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoğ ed in  particolare  l'art. 28, comma 8, che integra il suddetto fondo di 70  miliardi  di  lire  annue,  a  decorrere dall'anno 2000, e riduce contestualmente  le  disponibilita'  destinate  al  finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge n. 662/1996;
 Vista  la  propria  delibera  29 settembre 2004, n. 26, (Gazzetta Ufficiale  n.  264/2004)  concernente Ğla ripartizione della quota di parte  corrente  2004 del Servizio sanitario nazionaleğ con la quale, tra  l'altro, e' stata accantonata la somma di 1.155.128.000 euro per programmi  speciali  previsti  dal  Piano sanitario nazionale secondo l'art.  1,  commi  34  e  34-bis  della legge n. 662/1996, riservando 36.152.000   euro   per   la   corresponsione   della  indennita'  di esclusivita' ai dirigenti sanitari;
 Vista  la proposta del Ministro della salute del 23 novembre 2004 concernente  la ripartizione tra le regioni della somma di 36.152.000 euro,  in  base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la  libera professione intramuraria nell'anno 2002, relativa al Fondo per l'esclusivita' per l'anno 2004;
 Vista  l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004, rep. n. 2158;
 Delibera:
 Le  risorse destinate al Fondo per l'esclusivita' di cui all'art. 72,  comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 36.152.000 euro  per l'anno 2004, sono ripartite in base al numero dei dirigenti sanitari  che  hanno  optato  per  la libera professione intramuraria nell'anno  2002, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.
 Roma, 27 maggio 2005
 
 Il presidente delegato
 Siniscalco Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 261
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