| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
 Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino   degli   Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  a  norma dell'art.  1,  comma  1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,   ed,   in  particolare,  l'art.  6,  comma  1,  concernente  il finanziamento degli Istituti stessi;
 Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;
 Visto  l'art.  1,  comma  143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34,  comma  3,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art.  2,  comma  3,  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;
 Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  l'assegnazione annuale delle  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;
 Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei rispettivi  territori,  ai  sensi  dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
 Visto  l'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei   trasferimenti  erariali  in  favore  delle  regioni  a  statuto ordinario  per  il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;
 Visto  l'art.  52,  comma 31, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge  finanziaria  2002),  che  aumenta  di  5.000.000  di  euro, a decorrere   dal   2002,   il  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale;
 Visto  il  decreto  10 aprile  2002 del Ministro della salute e del Ministro  della  giustizia,  di  attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge 30 novembre  1998,  n.  419,  recante  norme  per  il «Riordino della medicina  penitenziaria»,  con il quale e' stato individuato (art. 1) il  personale  operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione   e   dell'assistenza   ai  detenuti  ed  agli  internati tossicodipendenti  e  (art.  2)  il  trasferimento  delle  risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
 Visto  l'art.  3,  comma  52,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge  finanziaria  2004)  che,  in  deroga all'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001 ed   in  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  33,  della  legge 27 dicembre  2002,  n.  289, il concorso dello Stato al finanziamento della  spesa  sanitaria  e'  incrementato  di 275.000.000 di euro per l'anno  2005,  per  far  fronte  ai  maggiori  oneri di personale del biennio  contrattuale  2002-2003,  di  cui  5.000.000  di  euro  sono riservati  per  il  personale degli Istituti zooprofilattici, importo ricompreso  nelle  risorse  destinate  al  finanziamento  dei livelli essenziali di assistenza;
 Visto  l'art.  1,  comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge  finanziaria 2005) che determina in 88.195.000.000 di euro per l'anno 2005 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato;
 Considerato  che  detto  importo  ricomprende anche i 50.000.000 di euro,  a  titolo  di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesu», legge n. 311/2005, gli oneri relativi alla medicina  penitenziaria,  legge  n.  419/1998 e quelli concernenti il personale  del biennio contrattuale 2002-2003, legge n. 350/2003 e la mammografia  per  le  donne tra i quaranta e i sessantanove anni, con cadenza  biennale,  comprese  tutte le prestazioni di secondo livello previste dall'art. 52, comma 31, della legge n. 448/2001 sopracitata;
 Viste  le note del 20 gennaio 2005 n. 1578 e dell'11 aprile 2005 n. 9118  del  Ministro della salute, con cui si trasmette la proposta di riparto  tra  le regioni interessate delle disponibilita' finanziarie relative   all'anno  2005  e  la  finalizzazione  di  alcuni  importi specifici;
 Vista  la  nota  n.  1823  del  1° aprile  2005,  con  la  quale la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ha  trasmesso l'intesa di riparto  delle risorse, espressa nella seduta del 23 marzo 2005, Rep. n. 2276, il cui contenuto si richiama integralmente;
 Delibera:
 A  valere sulle complessive disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario  nazionale  -  parte  corrente  anno  2005  -  ammontanti a 88.195.000.000  di  euro,  vengono  ripartiti i seguenti importi come indicato  nella  tabella  allegata  che  fa  parte  integrante  della seguente delibera:
 85.972.930.000  euro,  tra  le  regioni e le province autonome di Trento   e  Bolzano  per  il  finanziamento  indistinto  dei  livelli essenziali di assistenza, di cui:
 32.763.760  euro  per l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;
 168.353.902 euro per l'ospedale Bambino Gesu';
 275.000.000  di  euro,  per  concorso  alla copertura degli oneri contrattuali  per l'anno 2005, per il rinnovo contrattuale 2002-2003, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  52,  della legge n. 350/2003, di cui 5.000.000 di euro destinati al contratto del personale degli Istituti zooprofilattici;
 1.947.070.000 euro, a destinazione vincolata di cui:
 6.840.000   euro   per  la  medicina  penitenziaria,  ai  sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 10 aprile 2002;
 163.200.000 euro per gli Istituti zooprofilattici sperimentali, relativamente al Fondo sanitario nazionale 2005;
 116.350.000 euro per la Croce Rossa Italiana;
 50.000.000  di  euro,  ulteriore  somma  per l'ospedale Bambino Gesu', (gia' compresa nell'assegnazione alla regione Lazio).
 Restano  accantonati  in  attesa di puntuali proposte di riparto da parte del Ministero della salute, le seguenti somme:
 1.228.848.000  euro,  per i programmi speciali previsti dal Piano sanitario  nazionale  a  norma  dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996;
 381.832.000 euro, per attivita' a destinazione vincolata.
 Roma, 27 maggio 2005
 
 Il presidente delegato
 Siniscalco Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 308
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