IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale; Visto l'art. 52, comma 31, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002), che aumenta di 5.000.000 di euro, a decorrere dal 2002, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale e' stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che, in deroga all'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione a quanto previsto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato di 275.000.000 di euro per l'anno 2005, per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003, di cui 5.000.000 di euro sono riservati per il personale degli Istituti zooprofilattici, importo ricompreso nelle risorse destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza; Visto l'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) che determina in 88.195.000.000 di euro per l'anno 2005 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato; Considerato che detto importo ricomprende anche i 50.000.000 di euro, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesu», legge n. 311/2005, gli oneri relativi alla medicina penitenziaria, legge n. 419/1998 e quelli concernenti il personale del biennio contrattuale 2002-2003, legge n. 350/2003 e la mammografia per le donne tra i quaranta e i sessantanove anni, con cadenza biennale, comprese tutte le prestazioni di secondo livello previste dall'art. 52, comma 31, della legge n. 448/2001 sopracitata; Viste le note del 20 gennaio 2005 n. 1578 e dell'11 aprile 2005 n. 9118 del Ministro della salute, con cui si trasmette la proposta di riparto tra le regioni interessate delle disponibilita' finanziarie relative all'anno 2005 e la finalizzazione di alcuni importi specifici; Vista la nota n. 1823 del 1° aprile 2005, con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa di riparto delle risorse, espressa nella seduta del 23 marzo 2005, Rep. n. 2276, il cui contenuto si richiama integralmente; Delibera: A valere sulle complessive disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale - parte corrente anno 2005 - ammontanti a 88.195.000.000 di euro, vengono ripartiti i seguenti importi come indicato nella tabella allegata che fa parte integrante della seguente delibera: 85.972.930.000 euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza, di cui: 32.763.760 euro per l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta; 168.353.902 euro per l'ospedale Bambino Gesu'; 275.000.000 di euro, per concorso alla copertura degli oneri contrattuali per l'anno 2005, per il rinnovo contrattuale 2002-2003, ai sensi dell'art. 3, comma 52, della legge n. 350/2003, di cui 5.000.000 di euro destinati al contratto del personale degli Istituti zooprofilattici; 1.947.070.000 euro, a destinazione vincolata di cui: 6.840.000 euro per la medicina penitenziaria, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 10 aprile 2002; 163.200.000 euro per gli Istituti zooprofilattici sperimentali, relativamente al Fondo sanitario nazionale 2005; 116.350.000 euro per la Croce Rossa Italiana; 50.000.000 di euro, ulteriore somma per l'ospedale Bambino Gesu', (gia' compresa nell'assegnazione alla regione Lazio). Restano accantonati in attesa di puntuali proposte di riparto da parte del Ministero della salute, le seguenti somme: 1.228.848.000 euro, per i programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996; 381.832.000 euro, per attivita' a destinazione vincolata. Roma, 27 maggio 2005
Il presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 308 |