IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 che riforma la legislazione nazionale del turismo; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2; Visto in decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 che all'art. 8 punto 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione; Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalita' e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi; Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma; Vista la nota n. 583 del 16 febbraio 2005, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Sicilia Golf Resort S.c. a r.l., concernente la realizzazione di un sistema integrato di servizi al turismo golfistico per il potenziamento, la qualificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica nella regione Sicilia da realizzarsi nei comuni di Carlentini (Siracusa) e Taormina (Messina), aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; Considerato che la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre 2003 e n. 18 del 20 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si e' dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria; Considerato che il contratto di programma proposto dal Consorzio Sicilia Golf Resort S.c. a r.l. rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8 punto 3 della citata legge n. 80/2005; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, con il Consorzio Sicilia Golf Resort S.c. a r.l., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un sistema integrato rivolto al circuito golfistico comprendente campi da golf, strutture ricettive e relativi servizi, da realizzarsi nella regione Sicilia, comuni di Carlentini (Siracusa) e Taormina (Messina), aree ricadenti nell'obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 80.500.000 euro e prevedono tre iniziative imprenditoriali, da realizzarsi da parte delle societa' consorziate come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera. 1.2. Le agevolazioni finanziarie sono state concesse nella misura dell'80% del massimo concedibile determinato dalla decisione della Commissione europea citata in premessa nel 35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I. 1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 41.538.060 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 29.076.642 euro. La restante somma di 12.461.418 euro sara' a carico della regione Siciliana. 1.4. Il finanziamento sara' erogato in tre annualita' a decorrere dal 2005 e sara' pari a 13.889.570 euro per il 2005, a 13.889.570 euro per il 2006 e a 13.758.920 euro per il 2007. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3. 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 1.7. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalita' previste dal Regolamento approvato con decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa. 1.8. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a duecentocinquanta U.L.A. (Unita' lavorative annue). 1.9. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 29.076.642 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 indicato nelle premesse. Roma, 27 maggio 2005
Il presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2005 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 266 |