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| Gazzetta n. 261 del 2005-11-09 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 2 novembre 2005 |  | Revoca  della  concessione  n.  288/02,  del  6 dicembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della ditta individuale Costa Anna Maria (provincia di Massa Carrara). |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  21 novembre  2000,  concernente approvazione  della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Vista  la  convenzione  di concessione n. 288/02, stipulata in data 6 dicembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e  la  ditta  individuale Costa Anna Maria, per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Carrara, via Carriona n. 15;
 Visti  in  particolare,  l'art. 3, comma 5, lettera b), e l'art. 3, comma  5,  lettera h),  della  citata  convenzione i quali prevedono, rispettivamente,  l'obbligo del concessionario di avviare l'attivita' entro   15   giorni  dall'esito  del  collaudo,  e  di  garantire  la continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno;
 Visto  il  decreto  direttoriale  17 giugno  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, n. 144, recante determinazioni in merito al trasferimento dei locali delle sale Bingo;
 Visto    il    provvedimento    del    4 marzo   2005,   prot.   n. 2004/12553/COA/BNG,  ricevuto il 15 marzo 2004, con il quale la ditta individuale  Costa  Anna  Maria e' stata autorizzata al trasferimento della sala Bingo sita in Carrara, via Carriona n. 15, nei locali siti in  Carrara,  via Zaccagna n. 38, e nel quale e' richiamato l'obbligo di approntare la sala nei locali siti in Carrara, via Zaccagna n. 38, entro  il  termine  perentorio di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
 Visto l'atto di fideiussione n. 01222615322.46, di Euro 516.456,90, rilasciato  dalla  Nike  Fides  S.p.a. al fine di garantire, ai sensi dell'art.  9,  comma  1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29,  l'adempimento  degli obblighi della ditta individuale Costa Anna Maria;
 Vista  la  lettera  del  3 marzo 2005, prot. n. 2005/20758/COA/BNG, ricevuta  dalla ditta individuale Costa Anna Maria il 10 marzo 2005 e dalla  Nike  Fides  S.p.a.  l'11 aprile  2005,  con la quale e' stato comunicato,  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della  legge  n.  241/1990,  che sono stati avviati i procedimenti di revoca  della  convenzione  di  concessione n. 288/02, del 6 dicembre 2002,  e  di  escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del gioco del Bingo, non avendo la ditta individuale Costa Anna Maria richiesto l'esecuzione  del  collaudo  da parte dell'Amministrazione della sala Bingo   nei   locali  di  viale  Zaccagna  n.  38,  in  Carrara,  con conseguente:
 impossibilita'  di  riprendere l'attivita' nei termini stabiliti, ossia  entro  quindici  giorni  dall'esecuzione  delle  operazioni di collaudo,  come  stabilito  dall'art.  3,  comma 5, lettera a), della convenzione in oggetto;
 violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione stessa;
 pregiudizio   delle   entrate  erariali  (il  relativo  danno  e' quantificabile  in  ragione  di  oltre  Euro 1.000.000  su base annua atteso che nel 2004 le sale attive sono state in media circa 300 e le entrate erariali pari a circa Euro 360.000.000); e con la quale e' stato evidenziato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1,  lettera b), della vigente convenzione, l'Amministrazione dichiara la revoca della concessione quando non viene iniziata l'attivita' nel termine fissato;
 Considerato  che,  a  seguito  del  ricevimento della sopraindicata lettera  del  3 marzo  2005, protocollo n. 2005/20758/COA/BNG, ne' la ditta  individuale  Costa  Anna  Maria ne' la Nike Fides S.p.a. hanno inoltrato comunicazioni in ordine ai procedimenti avviati;
 Visti gli ulteriori elementi istruttori;
 Decreta:
 1.  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera b), della  convenzione  di  concessione  n.  288/02,  stipulata  in  data 6 dicembre  2002,  per i motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti  della  ditta  individuale Costa Anna Maria, la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
 2.  Per  i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con   esplicita   autorizzazione  a  realizzare  i  relativi  titoli, dell'atto  di  fideiussione  n.  01222615322.46,  di Euro 516.456,90, rilasciato  dalla  Nike  Fides  S.p.a. al fine di garantire, ai sensi dell'art.  9,  comma  1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29,  l'adempimento  degli obblighi della ditta individuale Costa Anna Maria.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 2 novembre 2005
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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