Gazzetta n. 261 del 2005-11-09
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 novembre 2005
Revoca della concessione n. 285/T1/03, del 17 luglio 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo Plus S.p.a. (provincia di Ancona).

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Vista la convenzione di concessione n. 285/T1/03, stipulata in data 17 luglio 2003, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Plus S.p.a. per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Ancona, via San Martino n. 17;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h), e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' «per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione»;
Visto l'atto di fideiussione n. 22442374/RM, di Euro 516.456,90, rilasciato dalla Finroma S.p.a. il 26 gennaio 2004, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Plus S.p.a., stabiliti in particolare dall'art. 3 della sopraindicata convenzione di concessione;
Vista la comunicazione a mezzo fax del 9 febbraio 2005, con la quale la Bingo Plus S.p.a. ha comunicato che «da ieri 8 febbraio 2005 la sala Bingo di Ancona sospende le attivita' fino a nuova notificazione»;
Vista la lettera raccomandata a/r del 14 febbraio 2005, prot. 2005/7518/COA/BNG, ricevuta dalla Bingo Plus il 28 febbraio 2005, con la quale, in riscontro alla sopraindicata comunicazione dell'8 febbraio 2005, sono stati ribaditi gli obblighi convenzionali in base ai quali il concessionario e' tenuto ad assicurare la continuita' del servizio, e' stato chiesto di comunicare immediatamente, entro cinque giorni, i motivi per i quali e' stata sospesa l'attivita', ed e' stato evidenziato che ai sensi dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione, in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' «per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione»;
Vista la lettera raccomandata a/r del 22 aprile 2005, prot. 2005/22240/COA/BNG, ricevuta dalla Bingo Plus S.p.a. il 3 maggio 2005, con la quale e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che e' stato dato l'avvio ai procedimenti di revoca della concessione n. 285/T1/03 e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia degli obblighi convenzionali, non avendo la Bingo Plus S.p.a. dato riscontro a quanto richiesto con la lettera raccomandata a/r del 14 febbraio 2005, prot. 2005/7518/COA/BNG, configurando, pertanto, la fattispecie di sospensione non autorizzata dell'attivita' sanzionabile con la revoca della concessione in forza di quanto stabilito dall'art. 11, ultimo periodo, della convenzione;
Considerato che, anche a seguito del ricevimento della comunicazione del 22 aprile 2005, prot. 2005/22240/COA/BNG, la Bingo Plus S.p.a. non ha ripreso l'attivita' nella sala Bingo di Ancona;
Visto il verbale in data 12 ottobre 2005, del sopralluogo effettuato in data 28 settembre 2005, dall'ufficio regionale per le Marche, Abruzzo e Molise di Ancona, dal quale risulta «che la sala Bingo Plus con sede in Ancona, via San Martino n. 17 e' stata completamente smobilitata»;
Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 3 dicembre 2008 e che la Bingo Plus S.p.a. ha cessato l'attivita' fin dall'8 febbraio 2005;
Considerato che il danno derivante dal comportamento della Bingo Plus S.p.a. e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dall'8 febbraio 2005, al 3 dicembre 2008, e cioe' per un periodo di 46 mesi;
Considerato che la Bingo Plus S.p.a., nell'anno precedente la data di cessazione dell'attivita' ha esercitato l'attivita' per soli tre mesi e che in tali mesi ha venduto n. 53.982 cartelle da Euro 0,50, n. 180.293 cartelle da Euro 1, n. 21.681 cartelle da Euro 1,50 e n. 4.919 cartelle da Euro 3, per un incasso complessivo di Euro 254.563, di cui Euro 60.586 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di Euro 20.195, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di Euro 928.983 (Euro 20.195 x 46 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto di fidejussione n. 22442374/RM, di Euro 516.456,90, rilasciato dalla Finroma S.p.a.;
Considerato che a seguito del ricevimento della comunicazione del 22 aprile 2005, prot. 2005/22240/COA/BNG, ne' la Bingo Plus S.p.a. ne' la Finroma S.p.a. hanno inoltrato comunicazioni in ordine ai procedimenti avviati;
Visti gli ulteriori atti istruttori;
Decreta:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 285/T1/03, stipulata in data 17 luglio 2003, per i motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti della Bingo Plus S.p.a. la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, l'atto di fideiussione n. 22442374/RM, di Euro 516.456,90, rilasciato dalla Finroma S.p.a. il 26 gennaio 2004, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Plus S.p.a.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 2 novembre 2005
p. Il direttore generale: Tagliaferri