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| Gazzetta n. 261 del 2005-11-09 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo  alla richiesta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare di  produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini». |  | 
 |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  istituito  ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata,  nel  corso  della  riunione  del  13 ottobre 2005, la domanda  presentata  dal  «Consorzio volontario di tutela vino D.O.C. Colli  Lanuvini»  - riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre 2004 - intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione  del  vino  a  denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»  - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio  1971  e  successive modifiche - riguardo specificatamente all'inserimento del comma che prevede la deroga che consente di poter vinificare il vino di che trattasi fuori della zona di produzione;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso, in merito, dalla regione Lazio;
 Visti  gli  esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo, in  Genzano  di  Roma  (Roma)  il  28 settembre  2005  esprime parere favorevole  accogliendo  l'istanza  in  discorso  proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi come da testo appresso riportato.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 |  | Allegato Proposta  di  modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»
 
 Art. 5.
 «Le  operazioni  di  vinificazione  per il vino di cui all'art. 1 devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3.
 E'  tuttavia  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini,   consentire,  su  motivata  richiesta,  l'effettuazione  delle operazioni  di  cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro mt  100 dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano conduttrici   di   vigneti   iscritti   all'albo  dei  vigneti  della denominazione  di  origine controllata Colli Lanuvini e dimostrino la preesistenza della cantina di almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
 Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Lanuvini»  un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5 % vol.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali  leali  e  costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al  70%.  Qualora  tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 Le uve destinate alla produzione della tipologia «Colli Lanuvini» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 % vol e devono essere oggetto di denuncia separata»
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