| Gazzetta n. 261 del 2005-11-09 | 
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO | 
| DETERMINAZIONE 28 ottobre 2005 | 
| Modalita'   di   prescrizione,   dispensazione   e  distribuzione  di medicinali    contenenti    isotretinoina   ad   uso   sistemico   ed implementazione   di   un   programma   di  prevenzione  del  rischio teratogeno. | 
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| IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre   2004   recante   norme   sull'organizzazione   ed   il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute 30 aprile 2004 di nomina  del  dott.  Nello  Martini  in qualita' di direttore generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto   il   decreto   legislativo   n.   178/1991  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto legislativo n. 95/2003;
 Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2004;
 Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  539, concernente  la  classificazione  dei  medicinali  ai fini della loro fornitura;
 Vista la decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2003;
 Considerato  l'alto  rischio  teratogeno  della isotretinoina che impone  un  monitoraggio  attento della prescrizione, dispensazione e distribuzione   della   isotretinoina   e  l'implementazione  di  uno specifico programma di gestione del rischio teratogeno;
 Ravvisata la necessita' di assicurare un uso corretto e sicuro ai pazienti che devono sottoporsi al trattamento con isotretinoina;
 Sentito  il  parere  della  sottocommissione  di farmacovigilanza della   Commissione   unica   del   farmaco   reso   nella   riunione dell'11 luglio  2005  relativo all'adozione di misure di monitoraggio della prescrizione, dispensazione e distribuzione della isotretinoina e  l'implementazione  di  uno  specifico  programma  di  gestione del rischio teratogeno;
 Acquisito  il  parere  favorevole della CTS reso nella seduta del 13 luglio 2005 con il quale si approvano gli interventi in materia di monitoraggio    attento    della    prescrizione,   dispensazione   e distribuzione   della   isotretinoina   e  l'implementazione  di  uno specifico programma di gestione del rischio teratogeno;
 Ritenuto  a tutela della salute pubblica di dover intervenire per monitorare  attento della prescrizione, dispensazione e distribuzione della isotretinoina e l'implementazione di uno specifico programma di gestione del rischio teratogeno;
 
 Determina:
 
 Art. 1.
 L'uso  sistemico  della  isotretinoina  in  Italia  e' consentito esclusivamente  nell'ambito  del Programma di prevenzione del rischio teratogeno,  approvato  dall'AIFA  sulla  base  della decisione della Commissione  europea  del  17 ottobre  2003 e realizzato dall'azienda farmaceutica titolare dei medicinali contenenti isotretinoina secondo le  modalita'  riportate  in  allegato 1. Si intende per Programma di prevenzione   del   rischio   teratogeno  l'insieme  delle  procedure finalizzate  ad  evitare  gli  effetti teratogeni della isotretinoina attraverso  modalita'  di  prescrizione, dispensazione, distribuzione del  farmaco  associate  ad  una dettagliata informazione ai pazienti candidati al trattamento con tale farmaco.
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| Art. 2. Sono vietate la prescrizione, la dispensazione e la distribuzione della  isotretinoina  al  di  fuori  del Programma di prevenzione del rischio teratogeno approvato dall'AIFA.
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| Art. 3. I  medici possono prescrivere isotretinoina ad uso sistemico solo nel rispetto del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle condizioni indicate nel Programma riportato nell'allegato 1.
 Nella  prescrizione,  che ha validita' sette giorni dalla data di emissione,  devono  essere  chiaramente  riportati la posologia ed il fabbisogno di farmaco per trenta giorni necessario al paziente cui e' intestata la prescrizione.
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| Art. 4. I  farmacisti  dispensano  il  farmaco  nei  tempi previsti dalla validita'   della  ricetta  e  limitatamente  al  fabbisogno  mensile riportato nella ricetta.
 I  farmacisti,  al  momento  dell'acquisto del medicinale, devono richiedere  ai  pazienti di consegnare in farmacia le dosi di farmaco non  utilizzate  al  termine  della terapia al fine dello smaltimento delle stesse.
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| Art. 5. E'   fatto  obbligo  alle  aziende  titolari  dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali contenenti isotretinoina ad uso  sistemico  di  fornire  il  programma  in  allegato  1 a tutti i prescrittori del farmaco.
 E' vietata la consegna di campioni gratuiti.
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| Art. 6. La presente determinazione entra in vigore il quindicesimo giorno dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
 Roma, 28 ottobre 2005
 Il direttore generale: Martini
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| Allegato 1 
 ----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 70 del S.O. <----
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