Gazzetta n. 261 del 2005-11-09
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 ottobre 2005
Riconoscimento, al sig. Bindji Odzili Onana Akaba Frederic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Bindji Odzili Onana Akaba Frederic, nato a Nanies il 19 giugno 1966, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur des Travaux Publics», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingenieur des Travaux du Batiment» conseguito presso la l'«Ecole Speciale des Travaux Publics, du Batiment et de l'Industrie» in data 7 febbraio 1989 e del «Diplome d'Etudes Superiures de Construction Structures» conseguito presso l'«Universita' Pierre et Marie Curie» nel giugno 1989;
Considerato che il richiedente possiede esperienza professionale, maturata in Francia;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 29 marzo 2005 e del 26 luglio 2005;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti depositato;
Ritenuto che, nonostante l'esperienza professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella seguente materia (scritta e orale): 1) Strade, ferrovie e aeroporti oppure a scelta del richiedente sei mesi di tirocinio;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Bindji Odzili Onana Akaba Frederic e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, sulle seguente materia: 1) Strade, ferrovie e aeroporti, oltre solo orale, deontologia e ordinamento oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 17 ottobre 2005
Il direttore generale: Mele
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie indicate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.