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| Gazzetta n. 261 del 2005-11-09 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 17 ottobre 2005 |  | Riconoscimento, al sig. Bindji Odzili Onana Akaba Frederic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Vista l'istanza del sig. Bindji Odzili Onana Akaba Frederic, nato a Nanies il 19 giugno 1966, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Ingenieur des Travaux Publics»,  conseguito  in  Francia  ai  fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplome  d'Ingenieur  des  Travaux du Batiment» conseguito presso la l'«Ecole Speciale des Travaux Publics, du Batiment et de l'Industrie» in  data  7 febbraio  1989  e  del  «Diplome  d'Etudes  Superiures de Construction  Structures»  conseguito presso l'«Universita' Pierre et Marie Curie» nel giugno 1989;
 Considerato  che  il richiedente possiede esperienza professionale, maturata in Francia;
 Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 29 marzo 2005 e del 26 luglio 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di categoria in atti depositato;
 Ritenuto   che,  nonostante  l'esperienza  professionale  maturata, sussistano  differenze  tra  la formazione professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della  professione di ingegnere in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, settore   civile   ambientale,   e  che  risulta  pertanto  opportuno richiedere  misure  compensative  nella  seguente  materia (scritta e orale):   1)  Strade,  ferrovie  e  aeroporti  oppure  a  scelta  del richiedente sei mesi di tirocinio;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Bindji  Odzili  Onana  Akaba  Frederic e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione   all'albo   degli  ingegneri,  sez. A,  settore  civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, sulle seguente materia:   1)   Strade,  ferrovie  e  aeroporti,  oltre  solo  orale, deontologia  e  ordinamento  oppure,  a  scelta  del  richiedente, al compimento  di  un  tirocinio  di  adattamento, per un periodo di sei mesi;  le  modalita'  di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 Roma, 17 ottobre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana.
 b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni tecniche concernenti le materie indicate nel precedente art. 2.
 c)  L'esame  orale  consiste nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 2, e altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale.
 e)   Tirocinio   di   adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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