| 
| Gazzetta n. 261 del 2005-11-09 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 17 ottobre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Cloer Andreas, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
 Vista  l'istanza del sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio  1970  cittadino  tedesco,  diretta  ad  ottenere, ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Staatlich anerkannter Diplom-Sozialarbeiter» conseguito in Germania;
 Considerato  che  il richiedente ha gia' ottenuto il riconoscimento del  titolo  professionale di assistente sociale per la sezione A, su indicato  con  decreto  di questa Amministrazione in data 10 dicembre 2003 con l'applicazione di misure compensative;
 Considerato  che l'istante ha presentato domanda di riesame in data 5 luglio 2005;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 luglio 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante di categoria, nella Conferenza sopra citata;
 Considerato  che  la  documentazione  presentata dal richiedente al fine  di  ottenere  una  riduzione delle misure compensative, risulta essere   tale   da   poter   ottenere   una  riduzione  delle  misure precedentemente  accordate  eliminando  dalle  materie  oggetto della prova attitudinale la materia di organizzazione e gestione del lavoro e  delle  risorse  umane  e  riducendo il tirocinio di adattamento da dodici a sei mesi;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  domanda  di  riesame  presentata dal sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, e' accolta con la riduzione delle misure compensative precedentemente accordate;
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi;
 |  | Art. 3. La  prova  attitudinale  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente vertera'  sulle  seguenti  materie:  1)  metodologia  e  modelli  del servizio  sociale;  2) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione.
 Le  modalita'  di  svolgimento  dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  seguente decreto.
 Roma, 17 ottobre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  la  candidata,  per  essere  ammessa  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo svolgimento  della  prova  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessata,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia  superato, con successo, quello scritto.
 La     commissione    rilascia    all'interessato    certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. A.
 b) Tirocinio   di   adattamento,   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio   nazionale   vigilera'   sull'effettivo   svolgimento  del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 |  |  |