Gazzetta n. 261 del 2005-11-09 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 ottobre 2005 |
Riconoscimento, al sig. Cloer Andreas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Vista l'istanza del sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970 cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannter Diplom-Sozialarbeiter» conseguito in Germania; Considerato che il richiedente ha gia' ottenuto il riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale per la sezione A, su indicato con decreto di questa Amministrazione in data 10 dicembre 2003 con l'applicazione di misure compensative; Considerato che l'istante ha presentato domanda di riesame in data 5 luglio 2005; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 luglio 2005; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella Conferenza sopra citata; Considerato che la documentazione presentata dal richiedente al fine di ottenere una riduzione delle misure compensative, risulta essere tale da poter ottenere una riduzione delle misure precedentemente accordate eliminando dalle materie oggetto della prova attitudinale la materia di organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane e riducendo il tirocinio di adattamento da dodici a sei mesi; Decreta: Art. 1. La domanda di riesame presentata dal sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, e' accolta con la riduzione delle misure compensative precedentemente accordate; | Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; | Art. 3. La prova attitudinale ove oggetto di scelta del richiedente vertera' sulle seguenti materie: 1) metodologia e modelli del servizio sociale; 2) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto. Roma, 17 ottobre 2005 Il direttore generale: Mele | Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. A. b) Tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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