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| Gazzetta n. 261 del 2005-11-09 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 17 ottobre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Seppa  Terhi Mari, di titolo di studio estero,   quale   titolo   abilitante  per  l'iscrizione  all'albo  e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di riconoscimento delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Seppa Terhi Mari nata il 29 dicembre 1969  a  Suodenniemi  (Finlandia),  cittadina  finlandese, diretta ad ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  di  «Insioorin tutkinto»  conseguito  in  Finlandia  presso  l«'Istituto  tecnico di Hameenlinna»  (Finlandia) in data 6 maggio 1993, ai fini dell'accesso in  Italia  all'albo  degli  ingegneri -  sez.  B  -  settore  civile ambientale, e l'esercizio della omonima professione;
 Vista  l'esperienza professionale documentata dalla richiedente dal 1995 al 1998;
 Preso  atto  che la competente autorita' finlandese ha chiarito che la  formazione  della  sig.ra  Seppa  si  configura  come  formazione regolamentata  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  a),  della  direttiva 2001/19/CE;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute dell'8 luglio 2004 e 26 luglio 2005;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli  ingegneri nella seduta dell'8 luglio 2004 e nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
 Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla   sig.ra   Seppa  Terhi  Mari,  nata  il  29 dicembre  1969  a Suodenniemi  (Finlandia),  cittadina  finlandese,  e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione B - settore civile ambientale, e l'esercizio della omonima professione.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  un  anno;  le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) urbanistica.
 Roma, 17 ottobre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a)  Prova  attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 L'esame  scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
 L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B - settore civile ambientale.
 b)   Tirocinio   di   adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  del richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente  art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda  in  carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento,    nonche'    la   dichiarazione   di   disponibilita' dell'ingegnere   tutor.   Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un ingegnere,  scelto  dall'istante  tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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