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| Gazzetta n. 261 del 2005-11-09 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 17 ottobre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Fabbri  Roberta,  di  titolo di studio estero,   quale   titolo   abilitante  per  l'iscrizione  all'albo  e l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Fabbri  Roberta,  nata a Milano il 13 novembre  1978,  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento  del  titolo professionale di «Attorney and counsellor al  law»,  di  cui  e'  in possesso, conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  la  richiedente  e'  in  possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Universita' degli studi di Milano in  data  23 ottobre  2001  e  del  «Master  of laws in international business  and trade», conseguito presso l'«University of Fordham» nel mese di maggio 2004;
 Considerato  che  e' iscritta presso la «Supreme Court of the State of New York» dal 7 marzo 2005;
 Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso del «certificato di compimento  della pratica forense», rilasciato il 27 gennaio 2005 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 giugno 2005 in cui si esprimeva parere favorevole;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Fabbri  Roberta,  nata  a Milano il 13 novembre 1978, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana.  Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 17 ottobre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  orale  e' unica e verte su: a discussioni su: a) un caso  pratico  su  una  materia  a  scelta  tra  le seguenti: diritto procedura  civile,  diritto  procedura penale, diritto amministrativo (processuale);  b) elementi su una materia a scelta del candidato tra le  seguenti:  diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);    c)    elementi   di   deontologia   e   ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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