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| Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |  | BANCA D'ITALIA |  | PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2005 |  | Emissioni  e offerte in Italia di valori mobiliari. (Provvedimento n. 977125). |  | 
 |  | IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 
 Le  Istruzioni  applicative  dell'art.  129  TUB  emanate  nel 1994 dispongono  che i collocamenti sul mercato primario interno di titoli aventi   caratteristiche  standardizzate  (c.dd.  titoli  «standard») devono  essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia qualora l'importo  delle  operazioni superi la soglia - calcolata per ciascun emittente  e  riferita  ad  un  arco temporale di dodici mesi - di 50 milioni  di  euro.  Soglie  di  maggior  importo (150 milioni di euro ovvero 250 milioni di euro) sono previste in caso di titoli quotati o destinati  alla quotazione su mercati regolamentati ovvero qualora il segnalante  sia  un soggetto che raccoglie abitualmente risparmio sul mercato  nazionale  che  si  avvale  di  procedure  di  comunicazione agevolate  (c.dd.  comunicazioni  «cumulative»  e  «abbreviate»; cfr. Riquadri  I  e  II delle Istruzioni di Vigilanza di cui al Titolo IX, Capitolo I, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 [1]);
 In   relazione   al   tempo   trascorso   dalla  definizione  delle disposizioni  richiamate  in  premessa,  tenuto  conto dello sviluppo dimensionale  del  mercato  dei titoli di cui si tratta (che ha ormai assunto,  anche in relazione all'introduzione della moneta unica, una dimensione continentale), avuto presente che fattispecie inizialmente innovative  hanno  ormai  ampia  diffusione, si ravvisa l'esigenza di aggiornare  le  modalita'  di  segnalazione  preventiva allo scopo di adeguarle  alla  maggiore rapidita' con cui si svolgono le operazioni di classamento sul mercato primario.
 Si dispone pertanto quanto segue:
 A) Soglie di segnalazione preventiva dei titoli «standard»:
 1)  la  segnalazione  preventiva di titoli «standard» e' dovuta per  le  operazioni superiori a 2 miliardi di euro. Tale ammontare e' calcolato considerando per ciascun emittente le operazioni effettuate nell'arco degli ultimi dodici mesi;
 2)  la  soglia  di  cui  sopra  e' elevata a 4 miliardi di euro qualora si tratti di:
 titoli   quotati  o  destinati  alla  quotazione  su  mercati regolamentati.  Tale  ammontare e' calcolato considerando per ciascun emittente  le  operazioni  effettuate  nell'arco  degli ultimi dodici mesi;
 operazioni  effettuate  a  valere  su  di  una  comunicazione «cumulativa»;
 operazioni  effettuate  a  valere  su  di  una  comunicazione «abbreviata».
 B) Nuove categorie di titoli «standard»:
 1) covered warrant cali e put cosiddetti «plain vanilla» aventi sottostante costituito da azioni quotate, indici azionari e valute di paesi della Zona A [2];
 2)  obbligazioni  con  rendimento  indicizzato  ad  un  parametro ufficiale   (calcolato   dall'Eurostat   o   dall'ISTAT)   indicativo dell'andamento del livello generale dei prezzi al consumo in Italia o nell'area Euro nel suo complesso;
 3)  obbligazioni  con  rendimento indicizzato all'andamento di un paniere  statico  costituito  da uno o piu' Organismi di investimento collettivo  del  risparmio  (OICR)  nazionali o esteri di tipo aperto armonizzati  ai  sensi  della  direttiva  CEE 85/611 e autorizzati al collocamento in Italia;
 4)  obbligazioni  di  durata  non  superiore  a  cinque  anni con rendimento  non  inferiore ad un minimo garantito e indicizzato ad un paniere  di  attivita' finanziarie [3] la cui composizione muta sulla base  di  un  criterio  oggettivo  di tipo CPPI («Constant Proportion Portfolio  Insurance»). Il valore del paniere viene diffuso a cadenze predefinite  attraverso la pubblicazione su un quotidiano economico a diffusione nazionale;
 5)  obbligazioni  garantite da individuate categorie di attivita' emesse  in  forza  di  specifiche  normative  di  settore da parte di intermediari all'uopo autorizzati (es. «covered bonds», «pfandbriefe» e titoli equiparati);
 6)  valori  mobiliari  rappresentativi di strumenti innovativi di capitale,  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione  e  passivita' subordinate  emessi  da  intermediari  bancari  dell'Unione europea o della  Zona  A  nell'ambito  delle  normative di vigilanza di settore (coerenti  con  gli  standard  internazionali) in materia di capitale regolamentare;
 7)  obbligazioni  di  durata  non  superiore  a quindici anni con rendimento  cedolare  pari  al maggiore tra un minimo garantito ed un multiplo  della  differenza  tra  due tassi di interesse su valute di Paesi  della  Zona  A.  Il  meccanismo di determinazione della cedola prevede  che,  per  ogni  anno  di  durata  residua del titolo, venga riconosciuto un rendimento minimo garantito;
 8)  obbligazioni  di  tipo  «TARN»  («Targeted  Amount Redemption Notes»)   aventi   rendimento   variabile   indicizzato  a  parametri «standard»  (oggettivi  e  rilevabili da fonti pubbliche) che vengono rimborsate  anticipatamente  qualora  la  somma  di  tutte  le cedole percentuali   corrisposte   raggiunga   un   livello   predeterminato («rendimento target»);
 9)  titoli  a  ricorso  limitato  rappresentativi  di un prestito accordato   dall'emittente   (c.dd.   «Loan   Partecipation  Notes»), destinati  -  in relazione alla presenza di clausole limitative della trasferibilita'  -  alla  circolazione in Italia solo tra investitori professionali, con esclusione comunque delle persone fisiche;
 10)   a  modifica  delle  disposizioni  contenute  nelle  vigenti Istruzioni  di  vigilanza,  i  valori  mobiliari  emessi  da soggetti rientranti   nella   categoria   delle   «societa»  e  classificabili «qualificati»  [4] o residenti in «stati qualificati» [5], sempreche' non  siano  destinati  esclusivamente ai soci, qualora presentino, in alternativa, le seguenti caratteristiche:
 rating  di  tipologia «investment grade» dell'emissione o - per le  emissioni  esplicitamente  qualificate  come prive di clausole di subordinazione  -  dell'emittente,  ovvero  -  in  caso  di emissioni garantite da un soggetto terzo - del garante [6];
 ovvero,
 una  previsione,  inserita nella documentazione che regolamenta l'emissione,  che  escluda  collocamenti  sul  primario e vendite sul secondario  a  soggetti  diversi  dagli  investitori  professionali e comunque  a  persone  fisiche  (c.d.  «selling  restriction»), e che, qualora  l'operazione sia destinata in prevalenza al mercato interno, definisca un taglio minimo dei titoli elevato (non inferiore a 50.000 euro).
 Le   modifiche   normative   sopra   delineate   trovano  immediata applicazione.
 Con  l'occasione,  attesa  la  rilevanza,  al  fine  di  accrescere l'efficacia dell'attivita' di controllo sul mercato dei titoli, delle informazioni  consuntive  concernenti  il  collocamento  sul  mercato interno  di  valori  mobiliari, si raccomanda agli operatori di porre particolare  attenzione  alla corretta predisposizione ed al puntuale invio delle relative segnalazioni.
 In  attesa  dell'aggiornamento  delle  istruzioni  di  vigilanza si ricorda  che  le  tipologie  dei titoli standard sono riportate nelle suddette  istruzioni (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo IX, Capitolo  I,  Riquadri I e II), nel Provvedimento del 21 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2002, nonche' nelle presenti disposizioni.
 Si comunica inoltre che le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia.
 
 Roma, 14 ottobre 2005
 
 Il Governatore: Fazio
 |  | 1.  In  ordine  alle  comunicazioni «curnulative ed «abbreviate», cfr. in . particolare Sez. II, parr. 3 e 5 delle citate istruzioni. 2.  I  paesi della Zona A sono definiti nella sez. I, paragrafo 3 delle  Istruzioni  di  vigilanza attuative dell'articolo 129 del TUB. Attualmente la Zona A ricomprende gli stati OCSE e l'Arabia Saudita.
 3.  Azioni  o  quote  di OICR di tipo aperto armonizzati ai sensi della  Direttiva  CEE 85/611 e autorizzati al collocamento in Italia, ovvero  indici di mercati azionari della Zona A, la cui quotazione e' pubblicata   giornalmente   almeno  su  un  quotidiano  a  diffusione nazionale.
 4. Rientrano tra i «soggetti qualificati»:
 le  banche  e  gli altri intermediari del mercato mobiliare con sede in stati qualificati;
 le   sociera'   quotate   in  mercati  regolamentati  di  stati qualificati;
 le societa' finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati.
 5. Sono «stati qualificati»:
 gli stati UE;
 gli  stati  della Zona A con rating investment grade rilasciato da  almeno  due societa' di rating riconosciute, ovvero da almeno una societa'  di  rating  riconosciuta  a  condizione  che  nessuna altra societa' di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore.
 6.  Il  rating  investment  grade  e'  rilasciato  da  almeno due societa'  di  rating  riconosciute,  ovvero da almeno una societa' di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra societa' di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore.
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