| 
| Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  inerente  la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di  due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad  indicazione  geografica  tipica,  prodotti  nel  territorio della regione Abruzzo. |  | 
 |  | Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini, istituito  a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda, fatta propria dalla regione Abruzzo, intesa ad  ottenere  la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due  vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione  geografica  tipica prodotti nel territorio della regione Abruzzo;
 Visto  il  Regolamento  comunitario n. 753/2002 della Commissione del  29  aprile  2002 ed in particolare l'art. 19 - Indicazione delle varieta' di vite;
 Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.  348,  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Ha espresso nella riunione del 13 ottobre 2005, parere favorevole in  merito  alla possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due  vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione   geografica  tipica  Alto  Tirino,Valle  Peligna,  Colli Aprutini,  Colline  Pescaresi,  Terre  di  Chieti,  Colline  Teatine, Colline  Frentane, Colli del Sangro, Histonium o del Vastese prodotti nei  territori  di  cui  all'art.  3  dei  relativi  disciplinari  di produzione e a condizione che:
 il  vino  derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
 il  quantitativo  di  uva  prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
 la   produzione   massima   di   uva   per  ettaro  di  coltura specializzata,  nell'ambito  aziendale,  di  ciascuno dei due vitigni interessati   non  superi  il  corrispondente  limite  fissato  dagli articoli 4 dei rispettivi disciplinari di produzione;
 il   titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo  del  vino ottenuto,  all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso  di  limiti  diversi  fissati  per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi;
 l'indicazione   dei   due   vitigni  deve  avvenire  in  ordine decrescente   rispetto   all'effettivo  apporto  delle  uve  da  essi ottenute.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  dovranno  pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |