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| Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 2 novembre 2005 |  | Individuazione  del  giorno di decorrenza del termine di riversamento all'ente creditore delle somme riscosse dal concessionario attraverso gli uffici postali e le banche. |  | 
 |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 
 Visto  l'art.  22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  concernente il termine di riversamento delle somme riscosse tramite ruolo, il quale prevede che:
 i   concessionari   del   servizio  nazionale  della  riscossione riversano all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione;
 per  le  somme  riscosse  dai concessionari attraverso le agenzie postali  e  le  banche, il termine di riversamento decorre dal giorno individuato  con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica;
 per  gli  enti  diversi dallo Stato e da quelli previdenziali, il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle entrate  del Ministero delle finanze 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1999, recante la definizione delle  modalita'  di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art.  28,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 27 febbraio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 60 del 12 marzo  2002,  concernente l'approvazione dei modelli da utilizzare per  il  pagamento  in  euro,  presso gli uffici postali e le banche, delle somme iscritte a ruolo;
 Considerato  che  i  tempi  tecnici  occorrenti  nell'ambito  delle procedure  informatiche di tipo MAV per la trasmissione, dalle banche e  dagli  uffici  postali  ai  concessionari,  dei flussi informativi riguardanti  le operazioni di riscossione di cui all'art. 2, comma 1, del  citato decreto dirigenziale del 28 giugno 1999 non consentono di fissare,  per  tali operazioni, un termine inferiore ai cinque giorni lavorativi;
 Considerato  che  le  operazioni  di riscossione di cui all'art. 2, comma  2,  del  medesimo  decreto  dirigenziale  28 giugno 1999, sono effettuate  mediante  bollettini  di conto corrente postale, e che le procedure  adottate  per  le  suddette  operazioni  non consentono di stabilire  una  data  fissa,  rispetto  a  quella  in cui il debitore effettua  il  versamento, dalla quale far decorrere il termine di cui al citato art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999;
 Considerata l'opportunita' che le somme di cui all'art. 2, comma 2, del  citato  decreto  28 giugno  1999, affluiscano direttamente su un apposito    conto   corrente   postale,   intestato   al   competente concessionario  del servizio nazionale della riscossione, e del quale lo  stesso  concessionario  possa disporre esclusivamente ai fini del riversamento agli enti creditori delle somme ivi giacenti;
 Considerata  la  necessita'  che gli interessi maturati sulle somme giacenti  sul  predetto conto corrente vengano riconosciuti a ciascun ente  creditore  in  misura proporzionale al gettito delle entrate di rispettiva competenza affluite sul medesimo conto;
 Considerato  che  occorre  stabilire  un  termine entro il quale il concessionario,  ricevuta la comunicazione relativa alla liquidazione degli  interessi  maturati sulle somme pagate con le modalita' di cui all'art.   2,  comma 2,  del  decreto  dirigenziale  28 giugno  1999, affluite   sull'apposito   conto   corrente   intestato  allo  stesso concessionario, provveda a versare tali interessi a favore di ciascun ente creditore;
 Considerato che il termine sopra indicato non puo' essere inferiore a  trenta  giorni,  tenuto conto della complessita' degli adempimenti che  il  concessionario  deve  effettuare per ripartire gli interessi maturati sul citato conto corrente tra i vari enti creditori;
 Visto  l'art.  23  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente  la  istituzione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  e  il trasferimento allo stesso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
 Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali statali;
 Vista  la  nota  del  15 luglio  2003,  n.  85864,  con la quale il Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello Stato ha espresso il proprio assenso in ordine al presente decreto;
 Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva  per la riscossione nella seduta del 22 settembre 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il termine per il riversamento, dal concessionario del servizio nazionale  della  riscossione  allo Stato ed agli enti previdenziali, delle somme iscritte a ruolo, pagate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate  del  Ministero  delle  finanze  28 giugno  1999, decorre dal quinto  giorno  lavorativo  successivo  a quello di effettuazione del versamento presso la banca o l'ufficio postale.
 |  | Art. 2. 1. Il termine per il riversamento, dal concessionario allo Stato ed agli  enti  previdenziali, delle somme iscritte a ruolo pagate con le modalita'  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, che affluiscono sul conto corrente di cui all'art. 3, comma  1, decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui il concessionario  stesso  ha  la  disponibilita'  sia  delle  somme sul predetto  conto  corrente  sia  delle  informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.
 |  | Art. 3. 1.  Le  somme  iscritte  a  ruolo  pagate  con  le modalita' di cui all'art.  2,  comma  2,  del  decreto  dirigenziale  28 giugno  1999, affluiscono  su  un  apposito  conto  corrente  postale  intestato al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.
 2.  Il concessionario titolare del conto corrente di cui al comma 1 puo'  disporre  delle  somme ivi giacenti, esclusivamente ai fini del loro  riversamento  a  favore  degli  enti  creditori,  nonche',  per prelevare,  relativamente  ai  ruoli non erariali, l'aggio di propria spettanza.
 3.  Il  concessionario, detratte le spese sostenute in relazione al conto  corrente  di  cui  al comma 1, versa gli interessi maturati su tale   conto   a   favore   di  ciascun  ente  creditore,  in  misura proporzionale  al  gettito  delle  entrate  di  rispettiva competenza affluite  sul medesimo conto nel corso dell'anno cui gli interessi si riferiscono.
 4. Relativamente alle somme di spettanza erariale, il versamento di cui  al  comma  3  e'  effettuato sul capo VII, capitolo 2319, unita' previsionale di bilancio 1.2.5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
 5.  Il  versamento  di  cui  al comma 3 avviene entro il trentesimo giorno  successivo  a  quello  in  cui il concessionario riceve dalle Poste  italiane  s.p.a.  la  comunicazione relativa alla liquidazione degli interessi maturati.
 6.  Se  l'ammontare complessivo degli interessi spettanti a ciascun ente  creditore, ai sensi del comma 3, e' inferiore a dieci euro, non si  fa  luogo  al relativo versamento. L'importo non versato si somma agli  interessi successivamente maturati da attribuire a favore degli stessi  enti  ed  il  versamento viene effettuato quando e' raggiunto l'importo minimo di dieci euro.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 2 novembre 2005
 
 Il capo del Dipartimento: Ciocca
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