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| Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2005 |  | Decadenza  della  rappresentanza generale per l'Italia della Helvetia Compagnia   svizzera   di   assicurazioni,   con   sede   in  Milano, dall'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2384). |  | 
 |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre  1984 di ricognizione delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e riassicurativa  gia'  rilasciate  alla  societa' Helvetia - Compagnia svizzera  d'assicurazioni  contro  l'incendio, con sede legale in San Gallo   (Confederazione   Elvetica)  e  Rappresentanza  Generale  per l'Italia  in  Milano,  ora Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia   Compagnia  svizzera  di  assicurazioni,  ed  i  successivi provvedimenti autorizzativi;
 Viste  le lettere del 18 luglio 2005 e 7 ottobre 2005, con le quali la Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia Assicurazioni, in   conformita'   con   le   delibere   assunte   dal  Consiglio  di amministrazione  della Casa madre nelle riunioni del 30 giugno 2005 e 9 settembre   2005,   ha   comunicato   di  rinunciare  all'esercizio dell'attivita'  nei  rami  4.Corpi  di veicoli Ferroviari, 5.Corpi di veicoli Aerei e 14.Credito;
 Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
 Dispone:
 Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la decadenza della Rappresentanza Generale per l'Italia della  Helvetia  Compagnia  svizzera  di  assicurazioni,  con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 4, 5 e 14 di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 27 ottobre 2005
 
 Il presidente: Giannini
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