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| Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 ottobre 2005 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Zafferano  delle Colline Fiorentine», per la quale e' stata  inviata  istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista   la   domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  per  la denominazione di origine Zafferano delle Colline Fiorentine, con sede in Pontassieve (Firenze), via Santa Brigida n. 11, intesa ad ottenere la   registrazione   della  denominazione  «Zafferano  delle  Colline Fiorentine», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista la nota protocollo n. 67556 del 17 novembre 2004 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista   l'istanza  con  la  quale  il  Comitato  promotore  per  la denominazione  di  origine  Zafferano  delle  Colline  Fiorentine  ha chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art.  5  del  predetto  regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art.  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Zafferano delle  Colline  Fiorentine»,  in  attesa  che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore per  la  denominazione di origine Zafferano delle Colline Fiorentine, assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale della  denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine».
 |  | Art. 2. La  denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» e' riservata al  prodotto  ottenuto  in  conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 67566 del 17 novembre 2004 e allegato al presente decreto.
 |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Zafferano delle  Colline  Fiorentine»,  come  denominazione di origine protetta ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della  protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 12 ottobre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  | Allegato 
 Disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Zafferano delle Colline Fiorentine»
 Art. 1.
 Nome del prodotto
 La  denominazione  di  origine protetta (D.O.P.) «Zafferano delle Colline  Fiorentine»  e'  riservata  allo zafferano che risponde alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 Si  definisce  «Zafferano delle Colline Fiorentine», lo zafferano ottenuto   dagli   stigmi   del   fiore  Crocus  sativus  L.,  pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee.
 Il  prodotto  ammesso  a  tutela  con la denominazione «Zafferano delle  Colline Fiorentine» e' riservato esclusivamente allo zafferano in filamenti-stigmi-tostati.
 Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» presenta tre stigmi della lunghezza  variabile  da 1 a 3,5 cm che nella parte estrema superiore presentano  delle  papille  larghe  e  cilindriche e si presentano di colore dal rosso porpora al rosso aranciato.
 Art. 3.
 Delimitazione zona di produzione
 La  zona  di  produzione, di essiccazione e di confezionamento e' all'interno del territorio amministrativo della provincia di Firenze.
 Art. 4.
 Origine del prodotto
 Numerosi  sono  i  richiami  storici  che  attestano  la presenza produttiva,  la  commercializzazione  e  l'alto  riconoscimento dello «Zafferano  delle  Colline  Fiorentine».  Lo stesso veniva utilizzato anche  come  valore di scambio di merci ed utilizzato come spezia per la  preparazione  di  piatti  e  pietanze  prelibate.  Nel Medioevo a Firenze  affluivano  commercianti  di  tutta Europa per acquistare lo zafferano  del contado fiorentino ed ai tempi del Da Uzzano (1440) lo zafferano  transitante  per  Firenze  era  soggetto  ad  un  dazio di transito di otto fiorini per soma, per differenziarlo dallo zafferano prodotto  in loco. E' noto da precisi riferimenti storici che Firenze era  un  centro  di  produzione dello zafferano e che da alcuni brani frammentari  di  Baumgartner sembra che i suoi dintorni ne fossero le migliori zone di produzione «E si trage (zafferano)... dil contado di Firenze: e questo e' quasi il miglior di tutto l'altro zafferano».
 Al   fine   di  garantire  la  tracciabilita'  del  prodotto,  si procedera' alla costituzione di un elenco dei produttori, essiccatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento del prodotto
 Il  sistema  di  coltivazione  e di essiccamento dello «Zafferano delle  Colline  Fiorentine» adotta le seguenti pratiche colturali, in uso tradizionalmente nel territorio fiorentino.
 I  terreni  atti  alla  coltivazione  sono  quelli collinari, con un'altitudine   superiore   ai  100  metri  s.l.m.,  ben  soleggiati, costituiti  in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, di scisti  argillosi  e  di  sabbia,  in  genere  di media consistenza e permeabili.
 La  preparazione  del  terreno  prevede  una  leggera aratura con affinamento, livellamento del terreno e preparazione delle aiuole che accoglieranno  i  bulbi.  Entro  ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua,  la  quantita' di bulbi necessari oscilla tra i 200.000 e i 600.000  per  ettaro,  ovvero  4-10  t/ha.  L'interramento  dei bulbi avviene tra il 10 agosto e il 15 di settembre.
 Dopo  l'interramento  dei  bulbi vengono effettuate le operazioni colturali di rincalzatura e zappatura ed e' consentita l'irrigazione. Con  l'avvento  della  fioritura,  inizia  la  raccolta dei fiori che avviene  in  fasi  successive  seguendo  la naturale scalarita' della fioritura, sino alla conclusione della stessa entro il 10 novembre.
 La  resa  massima  per  ettaro  di uno zafferaneto e' di 60 kg di stigmi da essiccare.
 I   fiori  sono  raccolti  manualmente  e  successivamente  viene eseguita  la  sfioritura,  ovvero  la  separazione  degli  stigmi dal calice.   Gli   stigmi  sono  raccolti  in  contenitori  e  posti  ad essiccazione  (tostatura):  a  fuoco  diretto  nelle  vicinanze di un camino,  in stufa a legno o utilizzando altre forme di riscaldamento, per   un   tempo   superiore  ai  10  minuti,  fino  ad  ottenere  le caratteristiche  del  prodotto  finale.  Conclusa  l'essiccazione,  i filamenti-stigmi  sono  conservati  in  contenitori che li preservino dall'umidita',  dalla  luce  e  da  ogni  interferenza esterna che ne alteri  le  qualita'  chimico-fisiche  ed  organolettiche  e non deve contenere alcun conservante.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 Lo  «Zafferano  delle  Colline  Fiorentine»  presenta uno stretto legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione. Il fatto che  gia'  nel  Medioevo  fosse  identificata  la bonta' del prodotto ottenuto  nei  dintorni  di Firenze, il «contado», non puo' che esser riconducibile  all'intera  provincia di Firenze, avente un'orografia, un   andamento  climatico  ed  una  struttura  pedologica  pressoche' omogenea. Lo Zafferano, sia a quei tempi che nell'attualita', convive con areali in cui coesistono la vite e l'olivo.
 D'altronde  la  provincia  di Firenze era gia' nota per essere un territorio   particolarmente   adatto   alla  coltivazione  di  fiori utilizzati   in   vario  modo  per  essiccazione  e/o  per  l'uso  in laboratorio, basti pensare al Giaggiolo ed altre spezie minori.
 Art. 7.
 Organismo di controllo
 Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare  e'  svolto  da  un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.
 Art. 8.
 Caratteristiche, confezionamento ed etichettatura
 Lo  «Zafferano  delle Colline Fiorentine» in filamenti deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:
 capacita'  colorante:  capacita'  di  colorare gli alimenti dal giallo   paglierino  all'arancio  piu'  o  meno  intenso  tramite  il principio  attivo  crocina  che deve essere superiore a 190, espresso come diretta assorbanza di crocina a 440 nm su base secca;
 capacita' aromatica: determinata in contenuto di safranale, per un  valore  compreso tra 20 e 50, espresso come diretta assorbanza di safranale  a  330  nm  su  base  secca,  che  conferisce l'odore allo «Zafferano delle Colline Fiorentine»;
 capacita'  amaricante:  e'  la  caratteristica del sapore dello zafferano,   molto  intensa  e  viene  conferita  allo  stesso  dalla picrocrocina  che  deve  essere superiore a 70, espresso come diretta assorbanza di picrocrocina a 250 nm su base secca.
 L'immissione  al  consumo  della  D.O.P. «Zafferano delle Colline Fiorentine» deve avvenire secondo le seguenti modalita':
 il  prodotto  deve  esser  posto in vendita sano, in bustine di carta,  plastica  trasparente e non, per uso alimentare o contenitori in vetro, ceramica, cotto o altro materiale che risponda alle vigenti normative  comunitarie  in  materia  di  confezionamento dei prodotti alimentari  deperibili. Il contenuto, da 0,10 gr a 15 gr, deve essere dichiarato  al  netto  ed  esclusivamente  in filamenti-stigmi. Sulle etichette devono comparire le seguenti indicazioni:
 1) «Zafferano delle Colline Fiorentine»;
 2)  D.O.P.  denominazione  di  origine  protetta  con  il  logo comunitario della DOP ai sensi del regolamento CEE n. 1726/98;
 3)  logo  della  DOP «Zafferano delle Colline Fiorentine», come richiamato  graficamente  all'art.  10 di dimensioni maggiori di ogni altra scritta in etichetta;
 4)  eventuali  informazioni  a  garanzia  del consumatore circa l'uso  e  le  caratteristiche  organolettiche dello zafferano nonche' richiami  storici  e culturali riferiti allo «Zafferano delle Colline Fiorentine»;
 5)  il  nome,  la  ragione  sociale  e l'indirizzo dell'azienda produttrice   e/o   confezionatrice,   il   contenuto  netto  nonche' l'eventuale marchio aziendale;
 6)  e'  vietata l'aggiunta di ogni altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.
 Art. 9. Utilizzo  della  denominazione  di  origine  protetta  per i prodotti
 elaborati e/o trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P. «Zafferano  delle Colline Fiorentine», anche a seguito di processi di elaborazione  o  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in  confezioni  recanti  il  riferimento  a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.,  riuniti in consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  consorzio  di  tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.
 L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e' trasformato o elaborato.
 Art. 10.
 Logo
 Il  logo  di  identificazione della D.O.P. e' rappresentato da un giglio  fiorentino in sottofondo di colore tra il grigio ed il viola, di  quadricromia  con le seguenti percentuali C0%, M6%, Y12%, K4% con ai lati due infiorescenze di zafferano con gli stigmi in ben evidenza e  di  colore  rosso.  Sul giglio fiorentino e sulle infiorescenze di zafferano  la  scritta  in nero «Zafferano delle Colline Fiorentine». Alla  base  del  logo  verra' posizionata la scritta «Zafferano delle Colline   Fiorentine»   denominazione   di  origine  protetta  oppure l'acronimo D.O.P.
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 11 della G.U.  <----
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