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| Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 ottobre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato  «Istituto  Parma Qualita' - Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  25 marzo  2005  e  30 giugno 2005 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per  il  controllo  e  la  certificazione  di conformita' di prodotti alimentari  a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 19 aprile 2002 e' stata prorogata fino al 14 novembre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  «Prosciutto di Modena», allo schema tipo, trasmessogli  con  nota ministeriale del 26 novembre 2004, protocollo n. 67789;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto di Parma»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 19 aprile 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Istituto  Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via  Roma  n.  82/b-82/c, con decreto 19 aprile 2002, ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto di Parma»  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione  (CE) n. 1107/96  del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 25 marzo 2005 e  30 giugno  2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 19 aprile 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 20 ottobre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
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