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| Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 ottobre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  25 marzo  2005  e 30 giugno 2005 con il quale la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» con decreto 19 aprile 2002 e' stata prorogata fino al 14 novembre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  «Prosciutto  Veneto Berico Euganeo», allo schema  tipo,  trasmessogli  con  nota ministeriale del 7 marzo 2005, protocollo n. 61573;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 19 aprile 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ», con sede in San Daniele del Friuli  (Udine),  via  Rodeano n.  71  con  decreto 11 marzo 2002, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto  Veneto  Berico  Euganeo»  registrata  con il regolamento della  Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con   decreti  25 marzo  2005  e  30 giugno  2005,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 19 aprile 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 20 ottobre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
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