Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 24 ottobre 2005 |
Fissazione dei criteri per la prestazione della fideiussione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001. |
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IL DIRETTORE GENERALE per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modifiche; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e successive modifiche; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modifiche; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modifiche; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modifiche; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, recante il «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri»; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»; Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale» e successive modifiche; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/Cons approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, ed in particolare l'art. 35, comma 5; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «codice delle comunicazioni elettroniche» ed in particolare l'art. 98, comma 11; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalita' di definitiva cessazione del regime transitorio della legge n. 249 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radio televisione italiana S.p.a. ed in particolare art. 23 e 25, comma 11; Visto il decreto del 16 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione»; Ritenuto di far riferimento, ai fini della quantificazione dell'importo della fideiussione: a) all'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria massima di 250.000 euro, prevista dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, quale misura idonea a garantire il corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di operatore di rete; b) all'importo dell'1% del fatturato conseguito dalla societa' richiedente nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di operatore di rete, corrispondente al canone posto a carico dei concessionari televisivi, a garanzia degli adempimenti che deriveranno a seguito dell'emanazione, da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del provvedimento previsto dall'art. 29, comma 1, lettera g) della delibera n. 435/01/Cons; Decreta: Ai sensi dell'art. 35, comma 5, della delibera n. 435/01/Cons dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, a garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di operatore di rete, i richiedenti sono tenuti a presentare una fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta ovvero una garanzia equivalente, per un importo fisso di 250.000 euro e per un importo corrispondente all'1% del fatturato conseguito nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.
Roma, 24 ottobre 2005
Il direttore generale: Tondi |
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