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| Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 18 ottobre 2005 |  | Rettifiche   alla   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia elettrica  e  il  gas  7  ottobre  2005,  n.  212/05  - Misure per la promozione  della  concorrenza  nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2006. (Deliberazione n. 220/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 ottobre 2005
 Visti:
 - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  4  agosto  2005,  n.  176/05 (di seguito: deliberazione n. 176/05);
 -  la  deliberazione  dell'Autorita' 7 ottobre 2005, n. 212/05 (di seguito:  deliberazione  n.212/05)  ed,  in particolare, la tabella 1 allegata alla medesima deliberazione (di seguito: tabella 1);
 -  la  lettera  della  societa' Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale  Spa  (di seguito: il Gestore della rete) in data 6 ottobre 2005   (prot.   Autorita'   n.   23233),trasmessa   ai   sensi  della deliberazione n. 176/05 (di seguito: lettera 6 ottobre 2005);
 - la lettera del Gestore della rete in data 17 ottobre 2005 (prot. Autorita'  n.  24196),  di parziale rettifica della lettera 6 ottobre 2005,  in  risposta  alla  nota  della  Direzione  Energia  Elettrica dell'Autorita'  in  data  14  ottobre  2005, prot. GB/M05/4082/cp (di seguito: lettera 17 ottobre 2005).
 Considerato che:
 - la tabella 1 reca una stima dei valori di pivotalita' oraria non contrattualizzata  della  societa'  Enel  Produzione Spa (di seguito: Enel)  per  l'anno  2006  nelle  macrozone Sud e Sicilia, ordinati in senso decrescente, ciascuno dei quali e' abbinato ad un'ora dell'anno 2006 identificata con un numero sequenziale da 1 a 8760;
 -  con lettera 17 ottobre 2005 il Gestore della rete, in seguito a verifiche svolte, ha:
 a)  segnalato  un errore materiale nell'elaborazione della tabella 1, dovuto alla erronea considerazione dell'ora legale per l'anno 2006 nei dati relativi alla disponibilita' di capacita' produttiva;
 b)  rettificato  il  profilo  orario atteso per l'anno 2006 per la produzione  di  energia  elettrica  in  regime  CIP6  nella macrozona Sicilia  utilizzato  dall'Autorita'  ai  fini dell'elaborazione della tabella 1;
 c)  rettificato  le  stime della capacita' produttiva di operatori terzi  diversi  da  Enel  nella  macrozona  Sicilia  per  l'anno 2006 utilizzate dall'Autorita' ai fini dell'elaborazione della tabella 1;
 - e' stato inoltre riscontrato un errore materiale nella redazione della  tabella 1 in termini di erronea associazione della singola ora calendariale   dell'anno  2006  al  valore  di  pivotalita'  ad  essa relativa;
 -  la  rimozione  delle  anomalie  sopra indicate non incide sulle valutazioni  poste  a  base  delle  misure  per  la  promozione della concorrenza  nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica previste dalla deliberazione n. 212/05;
 -  dalle  analisi  dei dati rettificati dal Gestore della rete, si evince  che  la stima della pivotalita' oraria non contrattualizzata, come  considerata nella deliberazione n. 212/05 e calcolata assumendo valori  di transito tra macrozone derivanti da simulazioni di mercato basate  sul  dispacciamento  ottimo degli impianti, in corrispondenza del  valore  assunto  dal  parametro  n  di  cui  al  comma 7.7 della deliberazione n. 212/05:
 a) nella macrozona Sicilia aumenta da circa 300 MW a circa 400 MW, rispetto  a  quanto  riportato  al  trentanovesimo  considerato della deliberazione n. 212/05;
 b)  nella macrozona Sud diminuisce marginalmente, da circa 3700 MW a  circa  3600  MW,  rispetto  a  quanto  riportato al trentanovesimo considerato della deliberazione n. 212/05;
 -  la  stima  della pivotalita' oraria non contrattualizzata, come considerata  nella  deliberazione  n.  212/05  e  calcolata assumendo ipotesi  di  transito  nullo  tra le macrozone, in corrispondenza del valore   assunto   dal   parametro  n  di  cui  al  comma  7.7  della deliberazione n. 212/05:
 a) nella macrozona Sicilia aumenta da circa 150 MW a circa 200 MW, rispetto   a  quanto  riportato  al  quarantesimo  considerato  della deliberazione n. 212/05;
 b.  nella  macrozona Sud aumenta da circa 7000 MW a circa 7300 MW, rispetto   a  quanto  riportato  al  quarantesimo  considerato  della deliberazione n. 212/05;
 - l'articolo 16, comma 16.1, della deliberazione n. 212/05 prevede che   entro  dieci  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  medesima deliberazione  il  Gestore  della  rete  pubblichi  nel  proprio sito internet alcuni elementi utilizzati dall'Autorita' per la stima della pivotalita' oraria non contrattualizzata.
 Ritenuto che:
 -  sia necessario eliminare gli errori materiali e implementare le rettifiche   a   seguito   dei   riscontri  di  cui  sopra,  mediante modificazione  della  tabella  1,  conseguentemente disponendo che la deliberazione n. 212/05 sia pubblicata nella sola versione risultante dagli interventi sopra indicati;
 -  sia  opportuno posticipare al 20 ottobre 2005 il termine per la pubblicazione di cui all'articolo 16, comma 16.1, della deliberazione n. 212/05;
 -  gli  ulteriori  termini  previsti dalla deliberazione n. 212/05 permangano  congrui anche in seguito alla modificazione della tabella 1
 
 DELIBERA
 
 1)  di sostituire la tabella 1 con la tabella allegata al presente provvedimento;
 2)  di  sostituire, alla lettera b) del trentanovesimo considerato della  deliberazione  n.  212/05,  le  parole  "300 MW" con le parole "circa 400 MW";
 3)  di  sostituire, alla lettera c) del trentanovesimo considerato della  deliberazione  n.  212/05,  le  parole "3700 MW" con le parole "3600 MW";
 4)  di  sostituire,  alla  lettera b) del quarantesimo considerato della  deliberazione  n.  212/05,  le  parole "7000 MW" con le parole "7300 MW";
 5)  di  sostituire,  alla  lettera c) del quarantesimo considerato della  deliberazione n. 212/05, le parole "150 MW" con le parole "200 MW";
 6)  di  sostituire,  alla  lettera  b)  del secondo ritenuto della deliberazione  n.  212/05,  le  parole "3700 MW" con le parole "circa 3600 MW";
 7)  di  sostituire,  alla  lettera  c)  del secondo ritenuto della deliberazione  n. 212/05, le parole "150 MW" con le parole "circa 200 MW";
 8) di sostituire, all'articolo 16, comma 16.1, della deliberazione n.  212/05, le parole "Entro dieci (10) giorni dall'entrata in vigore del  presente  provvedimento"  con  le  parole  "Entro  il venti (20) ottobre 2005";
 9)   di   trasmettere   il   presente  provvedimento,  nonche'  la deliberazione  n. 212/05, come risultante dalle rettifiche introdotte con   il   presente   provvedimento,   al  Ministro  delle  Attivita' Produttive,  al  Gestore  della rete, ad Enel ed alla societa' Endesa Italia Spa;
 10)   di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sulla  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
 11)  di pubblicare la deliberazione n. 212/05, nella sola versione risultante dalle rettifiche introdotte con il presente provvedimento, sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
 18 ottobre 2005
 
 Il Presidente: Alessandro Ortis
 |  | TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2005, N. 220/05
 
 DELIBERAZIONE 7 ottobre 2005
 Misure   per   la   promozione   della   concorrenza  nel  mercato all'ingrosso  dell'energia  elettrica per l'anno 2006. (Deliberazione n. 212/05).
 
 L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 
 Nella riunione del 7 ottobre 2005
 Visti:
 -  gli articoli 1 e 2, commi 12, lettere c) e h) e 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 -  l'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  in  data  26  giugno  2003  (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
 -  l'articolo  1,  comma 8, lettera a), punto 6), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
 -  il  Documento  di  programmazione economico-finanziaria per gli anni  2006-2009  (di  seguito: DPEF 2006-2009) ed, in particolare, il paragrafo V.4;
 - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  26  maggio  1999,  n. 78/99, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 78/99);
 -  la  deliberazione  dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n. 19/05);
 -  la  deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 2005, n. 25/05 (di seguito: deliberazione n. 25/05);
 -  la  deliberazione  dell'Autorita'  24  marzo 2005, n. 50/05 (di seguito: deliberazione n. 50/05);
 -   la  deliberazione  4  agosto  2005,  n.  175/05  (di  seguito: deliberazione n. 175/05);
 -   la  deliberazione  4  agosto  2005,  n.  176/05  (di  seguito: deliberazione n. 176/05).
 Visti:
 -  il  documento  per la consultazione approvato dall'Autorita' in data   5   maggio  2005  recante  "Misure  per  la  promozione  della concorrenza  nel  mercato  all'ingrosso  dell'energia elettrica e nel mercato   per  il  dispacciamento"  (di  seguito:  documento  per  la consultazione 5 maggio 2005);
 -  il  documento  per la consultazione approvato dall'Autorita' in data   4   agosto  2005  recante  "Misure  per  la  promozione  della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica tese alla riduzione  del grado di interesse ad esercitare il potere di mercato" (di seguito: documento per la consultazione 4 agosto 2005).
 Visti:
 - la lettera della societa' Enel produzione Spa (di seguito: Enel) in  data  14  settembre  2005  (prot.  Autorita'  n. 21617 in data 22 settembre  2005)  in adempimento degli obblighi informativi posti con deliberazione n. 176/05 (di seguito: lettera 14 settembre 2005);
 -  la lettera della societa' Endesa Italia (di seguito: Endesa) in data  19 settembre 2005 (prot. Autorita' nn. 21306 e 21308 in data 20 settembre  2005)  in adempimento degli obblighi informativi posti con deliberazione n. 176/05;
 -  la  lettera  della  societa' Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale  Spa  (di seguito: il Gestore della rete) in data 6 ottobre 2005 (prot. Autorita' n. 23233 in data 7 ottobre 2005) in adempimento degli  obblighi  informativi  posti  con  deliberazione n. 176/05 (di seguito: lettera 6 ottobre 2005).
 Considerato che:
 -  ai  sensi  della  legge  n.  481/95,  l'Autorita'  promuove  la concorrenza  e  l'efficienza  nell'offerta  dei  servizi  di pubblica utilita', in particolare nel settore dell'energia elettrica, potendo, in  relazione  ed  in  proporzione  alle  problematiche  generali  in concreto  accertate,  sia adottare misure ed interventi necessari per rimuovere  situazioni  strutturali  ostative,  sia stimolare, tramite apposite   segnalazioni,  gli  interventi  repressivi  dell'Autorita' Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato in rapporto a specifiche condotte individuali anomale;
 -  le  misure e gli interventi di cui al precedente alinea debbono essere  graduati  in ragione delle effettive, congiunturali, esigenze di  supporto  al  processo  di promozione della concorrenza senza dar luogo  a forme surrettizie di alterazione in via amministrativa delle dinamiche  di  mercato;  e  che  tali  misure  ed  interventi possono consistere sia in prescrizioni di carattere normativo (direttive agli esercenti   sulle  modalita'  di  erogazione  dei  servizi),  sia  di carattere    individuale-cautelare    (ordini   di   cessazione   dei comportamenti  lesivi  dei  diritti degli utenti), da selezionare nel caso  concreto  in  rapporto  alle  caratteristiche  della situazione ostativa della dinamica concorrenziale;
 -  la citata disposizione della legge n. 239/04, nel prevedere che lo  Stato,  anche  attraverso  l'Autorita',  adotta  misure  volte  a garantire   l'effettiva   concorrenzialita'  del  mercato  elettrico, richiama  e  ribadisce  in  via  ricognitiva  e  rafforza le predette attribuzioni  dell'Autorita'  volte  a  promuovere la concorrenza nel settore energetico;
 -   il   suddetto   quadro   normativo   appare,   nei   contenuti rappresentati,  gia'  aderente  alle  richiamate  disposizioni  della direttiva   2003/54/CE   quanto,   soprattutto,   al   profilo  della istituzione  di  una  autorita'  di  regolamentazione  investita  del compito  di assicurare quantomeno la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato elettrico;
 -  l'articolo  11,  della  legge  n.  239/04 prevede che, ai sensi dell'articolo  2, comma 21, della legge n. 481/95, il Governo indichi all'Autorita',    nell'ambito   del   documento   di   programmazione economico-finanziaria,  il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese;
 - nel DPEF 2006-2009 si indica che, al fine di contenere l'aumento delle  tariffe e dei prezzi dei servizi di pubblica utilita', occorre agire  "attraverso  le liberalizzazioni dei mercati e l'aumento della concorrenza".
 Considerato, inoltre, che:
 -  l'indagine  conoscitiva  sullo stato della liberalizzazione del settore  dell'energia  elettrica recentemente condotta dall'Autorita' congiuntamente  con  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato e pubblicata con deliberazione n. 19/05 (di seguito: indagine congiunta)   ha   rilevato  che  il  mercato  rilevante  dell'energia elettrica  all'ingrosso  e'  suddiviso  in quattro mercati geografici rilevanti,  detti  macrozone  (Nord,  Macrosud,  Sardegna  e Sicilia) composte,  a  loro  volta, da una o piu' zone di mercato e da poli di produzione limitata;
 -  come  comunicato  all'Autorita' dal Gestore della rete ai sensi della  deliberazione  n. 176/05, la prevista entrata in esercizio per l'anno  2006 dell'elettrodotto in altissima tensione Rizziconi-Laino, modificando  significativamente il limite di trasporto tra il polo di produzione  limitata  di  Rossano Calabro e la zona Calabria e quello tra  la  zona  Calabria  e  la  zona  Sicilia,  porta di fatto ad una semplificazione  dell'attuale  struttura  zonale  con  la sostanziale eliminazione  del  polo  di  produzione  limitata  di Rossano Calabro mediante accorpamento del medesimo nella zona Calabria;
 -  l'indagine  congiunta  ha evidenziato che il quadro strutturale del  mercato dell'energia elettrica all'ingrosso era per l'anno 2004, e   presumibilmente   sarebbe  stato  anche  negli  anni  successivi, caratterizzato  dalla  presenza  di  un  operatore,  Enel, con esteso potere  di  mercato, seppure con grado diverso, in tutte e quattro le macrozone, nonche' dalla presenza di un operatore, Endesa, con potere di mercato nella macrozona Sardegna;
 -   le  risultanze  dell'attivita'  di  monitoraggio  del  mercato all'ingrosso  di  energia  elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento    condotta    dalla   Direzione   energia   elettrica dell'Autorita'  sulla  base  degli  indicatori della deliberazione n. 50/05  hanno  confermato la permanenza delle criticita' relative, per l'anno  2005, alla presenza di operatori con esteso potere di mercato nell'offerta di energia elettrica;
 -  con la lettera 6 ottobre 2005, il Gestore della rete ha fornito dati  relativi alla capacita' produttiva nazionale che evidenziano la presenza  di operatori con potere di mercato perduri anche per l'anno 2006,  sebbene  in  misura minore rispetto a quanto posto in evidenza dall'indagine congiunta relativa all'anno 2004;
 -  l'indagine  congiunta  ha,  altresi', concluso che il grado del potere  di mercato unilaterale detenuto da un operatore e' misurabile strutturalmente,  soprattutto  nei  mercati  rilevanti  in cui non vi siano   situazioni  di  duopolio,  in  termini  di  indispensabilita' dell'offerta  dell'operatore  medesimo  a  soddisfare  la  domanda di energia  elettrica  nel singolo mercato geografico, a prescindere dal comportamento degli altri operatori;
 -  un  operatore di mercato indispensabile a soddisfare la domanda di  energia elettrica (di seguito: operatore pivotale) opera di fatto in  condizioni di monopolio nelle ore e nei mercati geografici in cui e'  indispensabile,  potendo  quindi  fissare  il prezzo dell'energia elettrica  nei  mercati  a pronti ed a termine, indipendentemente dal comportamento dei concorrenti;
 - l'esperienza maturata a partire dall'avvio del dispacciamento di merito   economico  e  dall'inizio  della  operativita'  della  Borsa dell'energia  elettrica  (dall'1  aprile 2004) mostra come il mercato abbia fino ad oggi risentito significativamente delle sopra descritte anomalie  strutturali,  come rilevato nella deliberazione n. 25/05 di chiusura  delle istruttorie conoscitive sulle dinamiche di formazione dei  prezzi  nel  sistema  delle  offerte, rispettivamente nei giorni compresi tra il 7 ed il 10 giugno 2004 e nei primi giorni del mese di gennaio 2005;
 -  l'analisi  svolta  nell'ambito delle istruttorie conoscitive di cui al precedente alinea mostra come:
 a)  nei  giorni  critici di giugno 2004 e gennaio 2005 siano stati registrati   livelli   di   prezzo   eccezionalmente  elevati  e  non riconducibili   a   specifiche  situazioni  congiunturali  quali,  ad esempio, un consistente incremento della domanda di energia elettrica o un improvviso aumento (shock) dei costi di produzione;
 b)   le  anomalie  di  prezzo  registrate,  anche  in  termini  di variabilita'  dei  prezzi  relativi tra mercati geografici rilevanti, siano conseguenti a modifiche della strategia di offerta di Enel che, sfruttando   il  potere  di  mercato  detenuto  in  tutti  i  mercati geografici  rilevanti, ha fissato il prezzo nella maggior parte delle ore   a   livelli   superiori   a   quello   atteso  in  un  contesto concorrenziale.
 Considerato, inoltre, che:
 -  nei mercati geografici in cui esiste l'operatore pivotale viene quindi  meno  il presupposto fondante necessario per il funzionamento di qualsiasi mercato quale fattore auto-disciplinante i comportamenti degli   operatori  in  tale  contesto:  la  concorrenza  tra  diversi operatori nel soddisfare la domanda di energia elettrica;
 - in assenza del richiamato fattore auto-disciplinante, tipico dei mercati  concorrenziali,  l'obiettivo intrinseco di ogni impresa alla massimizzazione   dei   propri   profitti   derivanti  dall'esercizio dell'attivita'  imprenditoriale comporta automaticamente una tendenza dell'impresa  a  praticare  un  aumento  dei  prezzi  al di sopra dei livelli   ottenibili   da   un   mercato  concorrenziale,  sia  nelle negoziazioni a pronti che in quelle a termine;
 -  l'aumento  dei  prezzi,  in  contesti  di  mercato  scarsamente concorrenziali,  risulta  essere superiormente limitato unicamente da considerazioni  ultronee  alle  dinamiche  concorrenziali  quale,  ad esempio,  la  sostenibilita'  socio-economica  e  politica dei prezzi praticati;   e   che   detta  limitazione  risulta  essere  altamente variabile,  discrezionale e costituisce pregiudizio per la stabilita' delle  attivita'  d'impresa  degli  operatori  e per gli investimenti nell'intero  settore  elettrico; e che la scarsa concorrenzialita' in un  contesto  siffatto va anche a sostanziale detrimento della tutela di  consumatori  ed utenti quanto a livelli di efficienza nei servizi di pubblica utilita';
 -   conseguentemente,   la   presenza  di  un  operatore  pivotale rappresenta  un  elemento  strutturale  ostativo  che,  come detto ai precedenti  alinea,  occorre  rimuovere  per  dar modo alle dinamiche concorrenziali  di  esplicare  i propri effetti nel settore elettrico quanto a contenimento di prezzi e tariffe dell'energia elettrica;
 -  la  presenza  di  un operatore simultaneamente pivotale in piu' macrozone  costituisce  grave  pregiudizio alla concorrenzialita' nel mercato  elettrico  nazionale  rispetto  alla situazione di eventuali operatori che risultano pivotali in una sola macrozona;
 -  l'esercizio  del  potere  di  mercato  puo'  portare non solo a rilevanti  trasferimenti di ricchezza dai consumatori ai produttori e tra  i  produttori,  ma  anche a rilevanti inefficienze produttive ed allocative, a sensibili inefficienze nella determinazione del livello ottimale  di  nuova  capacita' produttivaed alla localizzazione della medesima,   nonche'  alla  destabilizzazione  degli  investimenti  di operatori terzi nell'attivita' di produzione di energia elettrica.
 Considerato, inoltre, che:
 -  sin  dal  2001  l'Autorita'  ha  condotto  varie  iniziative di consultazione (si vedano i documenti 7 agosto 2001, 27 febbraio 2002, 4  giugno  2003,  30  gennaio e 23 novembre 2004) in ordine ad alcuni provvedimenti   attuativi   per   la   promozione  della  concorrenza nell'offerta  di energia elettrica; e che alcuni degli interventi ivi previsti  erano  compatibili  con  l'assetto  allora amministrato del settore elettrico (vale a dire quell'assetto in cui il dispacciamento era  organizzato con criteri diversi da quello di merito economico) e sono  stati  implementati  nella  misura  in  cui essi servivano allo scopo;  e  che  altri  interventi, invece, erano solo tratteggiati in vista  della  loro  piena  applicabilita'  una  volta  intervenuto il dispacciamento  di  merito  economico  con il conseguente avvio della Borsa  elettrica  e  una  volta  noto  il  funzionamento  del sistema elettrico nazionale in presenza di meccanismi compiuti di mercato;
 -  nel documento per la consultazione 5 maggio 2005 l'Autorita' ha illustrato,  tra l'altro, le diverse famiglie di strumenti con cui e' possibile intervenire per ridurre il grado d'interesse del produttore ad esercitare il proprio potere di mercato;
 -  le  risposte  al  documento  per la consultazione 5 maggio 2005 hanno  segnalato  quale strumento piu' opportuno per ridurre il grado d'interesse del produttore ad esercitare il proprio potere di mercato l'obbligo  a  cedere  capacita  produttiva virtuale (di seguito: VPP, acronimo  in  lingua  inglese  di  Virtual  Power  Plant con cui tale strumento  viene  solitamente  denominato, assieme alle sue varianti, nella  letteratura  tecnico-economica  settoriale),  vale  a  dire  a concludere  contratti nei quali il cedente trasferisce all'acquirente l'eventuale beneficio derivante dalla realizzazione di prezzi elevati nella  Borsa  eventualmente formatisi grazie all'esercizio del potere di mercato dell'operatore pivotale ed alla sua capacita' di fissare i prezzi;
 -  viste  le  risposte  degli operatori al citato documento per la consultazione,  l'Autorita'  ha  specificato  con il documento per la consultazione  4  agosto  2005 una proposta dettagliata di attuazione dell'obbligo  di cessione di VPP da implementarsi per l'anno 2006 nel settore elettrico nazionale;
 -  le risposte al documento per la consultazione 4 agosto 2005, ad eccezione  di  quelle  prodotte  da  Enel, Endesa e dall'associazione esponenziale  degli  interessi  dei  produttori  cui pure le predette societa'  aderiscono,  hanno per la maggior parte condiviso lo schema proposto;
 -  l'obbligo di cessione di VPP e' uno strumento per la promozione della  concorrenza  nel  mercato  all'ingrosso dell'energia elettrica teso  alla  riduzione  dell'interesse  degli  operatori  pivotali  ad esercitare  il  proprio  potere  di mercato nei mercati a pronti ed a termine; e che tale strumento puo' essere tarato, quanto ai volumi di capacita'  produttiva  sottesi,  proporzionalmente e dinamicamente in ragione  delle  transazioni  nel  mercato  a  termine che l'operatore pivotale  dovesse  stipulare  anteriormente  all'effettuazione  delle cessioni di VPP;
 -   la  cessione  di  VPP  da  un  lato  rende  parte  dei  ricavi dell'operatore  non  correlata  ai  prezzi di Borsa, sterilizzando di conseguenza  l'interesse  del  cedente,  relativamente alla quantita' contrattuale,  a  presentare offerte in Borsa con prezzi superiori al cd.  corrispettivo  di esercizio o strike price e, dall'altro, riduce sensibilmente  la  capacita' dell'operatore di determinare in maniera unilaterale   il   prezzo   dell'energia   elettrica   offerta  nelle negoziazioni a termine;
 - per quanto esposto al precedente alinea, impegni contrattuali di cessione  di energia elettrica a termine dell'operatore pivotale, una volta  assunti,  producono  effetti  analoghi  ai  VPP  in termini di riduzione  dell'incentivo  ad  esercitare  il  potere  di mercato nei mercati  a pronti, qualora, in particolare, la quantita' contrattuale non dipenda dal prezzo realizzato nella Borsa oppure essa dipenda dal prezzo  di  Borsa  solo  nei  limiti  in  cui detto prezzo sia o meno superiore  a  valori  che riflettano il costo variabile di produzione effettivo dell'operatore pivotale;
 -  un operatore pivotale non ha interesse ad esercitare il proprio potere di mercato solo se:
 - la capacita' produttiva per cui risulta pivotale, al netto della capacita'  produttiva  impegnata  in contratti di cessione di energia elettrica  a  termine o di VPP, risulta piccola rispetto al complesso della capacita' produttiva nella disponibilita' dell'operatore;
 -  la  funzione  (ordinata in senso crescente) del costo variabile delle   unita'  di  produzione  nella  disponibilita'  dell'operatore pivotale  assume, per livelli di capacita' superiori a quella per cui risulta  pivotale,  valori  sensibilmente inferiori rispetto al costo variabile delle unita' di produzione nella disponibilita' degli altri operatori;
 -  l'obbligo  a  cedere  VPP  a fronte del riconoscimento da parte dell'acquirente  dei  medesimi  di  un  premio annuo per la capacita' produttiva   modifica   le   attese   di   remunerazione   da   parte dell'operatore solo con riferimento alle ore per cui risulta pivotale e  non  nelle  rimanenti  ore  dell'anno; infatti, il VPP e' di fatto equivalente  ad  un  contratto  che preveda il pagamento da parte del cedente  delle  differenze  positive  tra prezzi di Borsa e prezzi di esercizio  nelle  sole  ore  di  pivotalita'  a  fronte  di un premio effettivo  pagato dall'acquirente, dedotto il valore delle differenze positive tra prezzi di Borsa e prezzi di esercizio;
 -  per quanto detto sopra, data la struttura dell'offerta presente nelle  diverse  macrozone, affinche' si raggiungano condizioni in cui l'operatore  pivotale  adotti  strategie  concorrenziali, il medesimo operatore pivotale dovrebbe contrattualizzare con operatori terzi una quota  di  capacita'  produttiva di entita' paragonabile a quella per cui il medesimo operatore e' indispensabile per soddisfare la domanda nella  macrozona,  tenendo  conto  dei  contratti  gia' eventualmente sottoscritti;
 -  interventi  volti  a  modificare  l'incentivo per gli operatori pivotali  ad esercitare il proprio potere di mercato, quali l'obbligo a   cedere   VPP,   si  caratterizzano,  tra  l'altro,  per  la  loro flessibilita'  per  quanto  attiene  alla possibilita' di modulare il dimensionamento  dell'intervento  nel  tempo,  in  funzione sia delle variazioni  strutturali di mercato attese (ad esempio: disponibilita' di  capacita'  produttiva  dei  concorrenti  e capacita' di trasporto dell'energia  elettrica)  che  della posizione assunta dall'operatore sui   mercati   a  termine  (ad  esempio:  contratti  gia'  conclusi) distintamente   in   ciascuna   macrozona;  tutto  cio'  consente  di garantirne  la  proporzionalita'  e la transitorieta' dell'intervento regolatorio;
 -  la  previsione che l'operatore pivotale non sia tenuto a cedere VPP  qualora  l'offerta  ricevuta  risulti  inferiore ad un premio di riserva dallo stesso determinato sulla base dei suoi dati di bilancio ed  applicando  al  capitale investito un equo tasso di remunerazione costituisce   una   tutela  degli  effetti  prodotti  dall'intervento sull'equilibrio economico e finanziario dell'operatore;
 -   l'introduzione  dello  strumento  VPP  obbliga  a  considerare l'articolazione  della capacita' produttiva virtuale in piu' classi o tipologie di VPP aderenti ai costi variabili delle varie tipologie di impianti   in   quanto,  vista  la  caratteristica  intrinseca  dello strumento  ed  in  assenza  di  articolazione tipologica, si potrebbe configurare  la  situazione  in  cui  ad  un  unico  tipo  di VPP sia associato  un  corrispettivo  di  esercizio  tale  da  determinare un effetto del tutto pernicioso di rialzo dei prezzi di Borsa;
 -   con  riferimento  alla  macrozona  Sardegna,  l'entita'  della posizione  pivotale di Endesa, come rilevata dall'indagine congiunta, e'  destinata  a  ridursi  con  l'entrata  in servizio nei primi mesi dell'anno  2006 di nuova capacita' produttiva nella disponibilita' di un  operatore  diverso  da  Endesa e non riconducibile a quest'ultima societa';
 -  ancora  con  riferimento alla macrozona Sardegna, la situazione sostanzialmente  duopolistica  nella  produzione di energia elettrica sull'isola   consiglia  di  utilizzare  strumenti  per  il  controllo dell'esercizio del potere di mercato diversi dalla cessione di VPP in considerazione  del  fatto  che  la  misura  di  pivotalita' puo' non costituire  un  indicatore  sufficiente  a tarare l'intervento per la promozione della concorrenza in tale ambito.
 Considerato, inoltre, che:
 -  la  capacita'  produttiva  oggetto  degli  impegni contrattuali assunti  da Enel alla data di approvazione del presente provvedimento e'  stimabile,  anche  sulla  base  di  quanto comunicato da Enel con lettera  14  settembre  2005,  in circa 10.000 MW in tutte le ore del 2006, di cui:
 -  6.600  MW  di  capacita' produttiva oraria impegnata da Enel in contratti  con  copertura  con  natura di opzioni sottoscritti con la societa' Acquirente Unico Spa;
 -  1.800  MW  di  capacita' produttiva oraria impegnata da Enel in contratti  con  copertura  con la societa' Enel Trade Spa, che agisce sulla base di mandati conferiti dai clienti finali;
 -  1.600  MW  di  capacita'  produttiva oraria destinata da Enel a contratti  senza  natura  di  opzioni  sottoscritti con operatori non riconducibili ad Enel.
 Considerato, infine, che:
 -  tenuto  conto  dei  contratti di cui al precedente considerato, dalle  analisi  dei  dati relativi alle pivotalita' orarie per l'anno 2006  dell'unico  operatore  pivotale in piu' di una macrozona, Enel, che  si  ricavano  dall'elaborazione delle informazioni trasmesse dal Gestore  della  rete  con  lettera 6 ottobre 2005 e che aggiornano le stime  svolte  dall'Autorita'  nel  documento  per la consultazione 5 maggio  2005,  si  evince  che,  assumendo  valori  di  transito  tra macrozone   derivanti   da   simulazioni   di   mercato   basate  sul dispacciamento  ottimo  degli  impianti  (in  ragione  dei loro costi variabili)  ed  un  valore  consuntivo in regime di dispacciamento di merito  economico  tipico  delle  diverse  macrozone,  dichiarato dal Gestore  della  rete  nella medesima lettera, per il numero di ore di funzionamento  degli  impianti  di punta (pari a 430 ore al Nord, 330 ore in Sicilia e 170 ore nella macrozona Sud):
 a)  nella  macrozona  Nord, il valore di pivotalita' di Enel cosi' determinato vale circa 1600 MW;
 b)  nella  macrozona Sicilia, il medesimo valore assume il livello di circa 400 MW;
 c)  nella  macrozona  Sud, la pivotalita' di Enel e' di circa 3600 MW;
 -  assumendo  ipotesi  di  transito nullo tra le diverse macrozone (Nord,  macroSud  e  macroSicilia) in modo tale da tenere in conto la variabilita' dei transiti interzonali attesi per il 2006 a parita' di ore  assunte  per  il funzionamento degli impianti di punta, i valori sopra richiamati sono rispettivamente:
 - nella macrozona Nord, negativo (quindi inesistente);
 - nella macrozona Sud, circa 7300 MW;
 - nella macrozona Sicilia, circa 200 MW;
 - ai sensi della deliberazione n. 175/05, il Gestore della rete ha richiesto  di  potersi  avvalere per ragioni di sicurezza della quasi totalita'  degli  impianti  di  produzione  e  pompaggio di rilevanza strategica,   ad   oggi  nella  disponibilita'  di  Enel;  e  che  in particolare,  nella macrozona Nord, la modalita' di utilizzo da parte del  Gestore  della  rete  di  tali impianti potrebbe, per ragioni di mercato, incidere nel corso dell'anno 2006 in maniera tale da ridurre il livello di pivotalita' detenuto da Enel in tale macrozona;
 Ritenuto  opportuno  che  al  fine  di rispondere alle esigenze di flessibilita' manifestate dagli operatori nelle risposte al documento per  la  consultazione  5  maggio  2005  e per quanto precedentemente considerato,   l'operatore  pivotale  tenuto  alla  cessione  di  VPP articoli la capacita' produttiva virtuale in classi o tipologie, come individuate  dall'operatore  stesso  in  similitudine  alle tipologie presenti  nei  contratti sottoscritti per l'anno 2006 con la societa' Acquirente  Unico  Spa; e che ciascuna delle quali sia caratterizzata da   un   insieme   di   impianti   con   costi  variabili  simili  e contraddistinta  da  diversi  livelli  di  premio  di  riserva  e  di corrispettivo di esercizio o strike price.
 Ritenuto   inoltre   opportuno   che,  al  fine  di  garantire  la proporzionalita' dell'intervento:
 - l'eventuale obbligo alla cessione di VPP sia tarato, in ossequio a criteri di gradualita' e prudenza, al livello minimo di pivotalita' oraria  detenuta  da  Enel  nelle varie macrozone tenendo conto delle ipotesi  assunti  nei  vari  scenari  di  valutazione  dei livelli di pivotalita' di cui ai precedenti considerati; segnatamente:
 a) un valore nullo nella macrozona-Nord;
 b)  un livello di pivotalita' pari a circa 3600 MW nella macrozona Sud;
 c) un ammontare pari a circa 200 MW nella macrozona Sicilia;
 -  in  considerazione  dei nuovi limiti di transito comunicati dal Gestore   della  rete  ai  sensi  della  deliberazione  n.176/05,  le macrozone  siano  ridefinite  prevedendo  che  la  zona  Calabria sia inclusa nella macrozona Sud e non piu' nella macrozona Sicilia;
 -  la  quantita'  di  VPP  che l'operatore pivotale deve cedere in ciascuna  macrozona  debba  essere commisurata in funzione del valore atteso  di domanda per cui l'operatore stesso risulta indispensabile, data,  tra  l'altro,  la capacita' produttiva nella disponibilita' di terzi   e   le   importazioni  e/o  esportazioni  attese  nella/dalla macrozona;
 -  la  quantita'  di  VPP che l'operatore pivotale deve cedere sia effettivamente   determinata   tenendo  anche  conto  degli  obblighi contrattuali  di  fornitura di energia elettrica assunti dal medesimo operatore  alla  data di assegnazione degli eventuali VPP, purche' la quantita'  contrattuale  in  detti  obblighi  non  dipenda dal prezzo realizzato  nella  Borsa;  che  pertanto,  l'obbligo a cedere VPP sia imposto   all'operatore  pivotale  solo  se  il  medesimo  non  abbia precedentemente  assunto  obblighi contrattuali che producano effetto analogo a quello atteso dalla cessione dei VPP;
 -  la  previsione  di  cui  al precedente alinea consente anche di tenere  anche adeguatamente conto nel dimensionamento della capacita' produttiva  che  deve  essere  ceduta attraverso i VPP dell'eventuale interesse  da  parte  dell'operatore  pivotale  di adottare strategie concorrenziali piuttosto che esercitare il proprio potere di mercato.
 Ritenuto,  inoltre,  opportuno  che siano posti in capo al Gestore della  rete obblighi informativi tali da condurre ulteriori verifiche sul  grado  di pivotalita' degli operatori in corso d'anno 2006 e che venga  rafforzata  su  tutte  le macrozone (Nord, macroSud, Sicilia e Sardegna)  l'azione  di  monitoraggio  dell'Autorita'  con  modalita' ulteriori rispetto a quelle gia' vigenti ai sensi della deliberazione n. 50/05.
 Ritenuto,  infine,  opportuno  che  venga modificato l'articolo 1, comma  2, della deliberazione n. 78/99, lasciando liberta' alle parti circa  la  determinazione  dei  tempi  di  preavviso  per  il recesso unilaterale dal contratto di fornitura
 
 DELIBERA
 
 Di approvare il seguente provvedimento:
 Articolo 1
 Definizioni
 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di  cui  all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato, nonche' le seguenti:
 -  assegnatario  di  capacita'  produttiva virtuale e' un soggetto selezionato  come  controparte  per  la  stipula  di un contratto per l'assegnazione   di  capacita'  produttiva  virtuale  in  esito  alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 7;
 -   contratti  con  copertura  sono  contratti  che  prevedono  il riconoscimento  al  cedente  di  corrispettivi  non  rapportati  alla valorizzazione  dell'energia  elettrica  nel sistema delle offerte, a fronte  della  consegna  all'acquirente  di  energia  elettrica e/o a fronte  del  riconoscimento  al  medesimo acquirente di corrispettivi rapportati  alla  valorizzazione  dell'energia  elettrica nel sistema delle  offerte,  inclusi  i  contratti  di  compravendita  di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - contratti con copertura con natura di opzione sono contratti con copertura   che,   per   flessibilita'  concessa  all'acquirente  nel determinare la quantita' contrattuale in ciascuna ora e per struttura dei  corrispettivi,  sono  assimilabili  ai  contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale oggetto del presente provvedimento;
 -  contratti  con copertura senza natura di opzione sono contratti con  copertura  diversi  dai  contratti  con  copertura con natura di opzione;
 -  capacita'  di  trasporto in importazione in una macrozona e' la somma  delle  capacita'  di  trasporto  in  importazione  nelle  zone appartenenti alla macrozona dalle zone contigue non appartenenti alla medesima macrozona;
 -  Endesa  e'  la  societa' Endesa Italia Spa, o suoi aventi causa quali cessionari di capacita' produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 -  Enel  e'  la  societa' Enel Produzione Spa, o suoi aventi causa quali cessionari di capacita' produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 -  mercato  all'ingrosso dell'energia elettrica e' l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno  prima  e  nel  mercato  di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;
 -  CCT  e'  il  corrispettivo  per  l'assegnazione  dei diritti di utilizzo  della  capacita'  di trasporto di cui alla deliberazione n. 168/03;
 - operatore non riconducibile ad Enel e' un operatore per il quale non  sussiste  alcun  rapporto  di  controllo o collegamento con Enel sussumibile  in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 -  operatore  pivotale  nella  macrozona  A  e',  sulla base delle risultanze della deliberazione n. 19/05, Enel;
 -  operatore  pivotale  nella  macrozona  C  e',  sulla base delle risultanze della deliberazione n. 19/05, Enel o Endesa;
 -  pivotalita'  oraria  non  contrattualizzata  e'  la pivotalita' oraria non contrattualizzata di cui all'Articolo 5;
 -  premio  di  riserva e' il valore del premio offerto al di sotto del  quale  Enel e' sollevato dal concludere il contratto di cessione di capacita' produttiva virtuale di cui all'Articolo 7;
 -  unita'  di  produzione  e  pompaggio strategica e' un'unita' di produzione e pompaggio iscritta nell'elenco di cui all'articolo 23.1, comma 23.1.6, della deliberazione n.168/03;
 -  unita'  di  produzione rilevante termoelettrica e' un'unita' di produzione  appartenente  ad  una delle tipologie di cui all'articolo 10,  comma  10.1,  lettere  b),  c),  e) e j), della deliberazione n. 168/03.
 
 --*--
 
 -  deliberazione  n.  78/99  e' la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99;
 -  deliberazione  n.  168/03  e'  l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita'  30  dicembre  2003,  n.  168/03, come successivamente modificato e integrato;
 -  deliberazione  n.  47/04  e' la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
 -  deliberazione  n.  235/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2004, n. 235/04;
 -  deliberazione  n.  19/05  e'  l'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 19/05;
 -  deliberazione  n.  50/05  e' la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05.
 
 TITOLO 1
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Articolo 2
 Macrozone
 2.1  Ai  fini  dell'applicazione  delle  previsioni  del  presente provvedimento, per macrozona si intende uno dei seguenti insiemi:
 a.  macrozona  A  e'  l'aggregato  della  zona  nord e dei poli di produzione  limitata  di Turbigo-Roncovalgrande e di Monfalcone, come definite nella deliberazione n. 47/04;
 b.  macrozona  B  e'  l'aggregato delle zone Sicilia e del polo di produzione  limitata  di Priolo, come definite nella deliberazione n. 47/04;
 c.   macrozona   C   e'  la  zona  Sardegna  come  definita  nella deliberazione n. 47/04;
 d.  macrozona  D e' l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione  limitata  non  gia'  incluse  nelle  macrozone A, B e C e diverse dalle zone estere come definite nella deliberazione n. 47/04.
 Articolo 3
 Oggetto e finalita'
 3.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni che incidono:
 a.  sulla  struttura dell'offerta di energia elettrica nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2006;
 b. sulle condizioni contrattuali relative al recesso nei contratti di vendita a clienti idonei.
 3.2 Il presente provvedimento persegue la finalita' di:
 a.   promuovere   la   concorrenza   e  l'efficienza  nel  mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
 b. promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
 Articolo 4
 Obbligo a concludere contratti con copertura
 4.1  Enel conclude contratti con copertura senza natura di opzione con controparti selezionate attraverso procedure non discriminatorie, secondo  quanto  previsto  al  presente provvedimento. Tali contratti devono  produrre effetti nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2006.
 4.2  La  capacita'  produttiva  oraria impegnata nei contratti con copertura  senza  natura  di  opzione di cui al comma 4.1 deve essere tale  da  rendere  non positivi, in ciascuna macrozona B e D i valori della  pivotalita'  oraria  non contrattualizzata, ordinata in merito decrescente a partire dall'n-esimo valore della medesima pivotalita'.
 4.3  Il valore assunto dal parametro n di cui al comma 4.2 e' pari a 330 per la macrozona B e a 170 per la macrozona D .
 4.4  Nel  caso  in cui al quindici (15) novembre 2005 la capacita' produttiva  oraria impegnata nei contratti con copertura senza natura di  opzione  non sia tale da soddisfare la condizione di cui al comma 4.2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo 2.
 Articolo 5
 Pivotalita' oraria non contrattualizzata
 5.1 La pivotalita' oraria non contrattualizzata di Enel per l'anno 2006  e'  pari,  in  ciascuna  ora dell'anno e ciascuna macrozona, al minor   valore   tra   la  stima  della  capacita'  produttiva  nella disponibilita' di Enel nella macrozona e:
 a)  la  domanda  complessiva  oraria  di  energia elettrica, nella macrozona, come stimata dal Gestore della rete; meno
 b)  la capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione rilevanti   termoelettriche,   nell'ora   e  nella  macrozona,  nella disponibilita'  di  operatori non riconducibili ad Enel, come stimata dal Gestore della rete; meno
 c)  la  produzione  attesa  delle  unita' di produzione diverse da quelle  di  cui  alla  precedente lettera b) offerte da operatori non riconducibili  ad  Enel, nell'ora e nella macrozona, come stimata del Gestore della rete; meno
 d)  il  prodotto tra 10.000 MW ed il rapporto tra il fabbisogno di energia  elettrica,  nell'ora e nell'insieme di zone appartenete alla macrozona, stimato dal Gestore della rete ed il fabbisogno di energia elettrica,  nell'ora  e  in  tutte le zone, stimato dal Gestore della rete; meno
 e)  la  differenza tra la capacita' produttiva di Enel considerata detraibile  ed  attribuita  alla  macrozona ai sensi dell'articolo 6, comma 6.2, ed il valore di cui alla precedente lettera d); meno
 f)  la produzione attesa, sulla base delle stime del Gestore delle rete,  delle  unita'  di  produzione  e  pompaggio  strategiche nella disponibilita' dell'operatore pivotale e localizzate nella macrozona; meno
 g)  l'importazione  netta  dalle altre macrozone e/o Paesi esteri, come  stimata  con  riferimento  all'ora  sulla  base  di  ipotesi di dispacciamento ottimo.
 5.2  Nella  Tabella  1  allegata  al  presente  provvedimento sono riportati,  per ciascuna delle macrozone B e D, i valori, ordinati in merito    decrescente,   assunti   dalla   pivotalita'   oraria   non contrattualizzata di Enel, stimati assumendo pari a zero il valore di cui al comma 5.1, lettera e).
 Articolo 6
 Capacita' produttiva detraibile
 6.1   E'   considerata   detraibile  ai  fini  del  calcolo  della pivotalita'  oraria  non  contrattualizzata,  la capacita' produttiva oraria impegnata da Enel in:
 a)  contratti  con  copertura  con  natura di opzioni conclusi con l'Acquirente   unico   prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente provvedimento;
 b)  contratti  con  copertura senza natura di opzioni conclusi con operatori non riconducibili ad Enel;
 c)  contratti  con  copertura senza natura di opzioni conclusi con operatori  riconducibili  ad  Enel,  nel  caso  in cui l'operatore di mercato acquirente agisca sulla base di un mandato conferitogli da un utente del dispacciamento in prelievo ed in misura pari al minore tra i  valori  attesi  dei  programmi  di  immissione  e dei programmi di prelievo  che  saranno  presentati  ai  sensi  dell'articolo 17 della deliberazione n. 168/03 in esecuzione dei medesimi contratti.
 Ai  fini  della  verifica  delle condizioni di cui all'articolo 4, comma  4.2,  i  contratti  di  cui alle lettere b) e c) devono essere stati  conclusi  entro  il quindici (15) novembre 2005. Ai fini della quantificazione  di cui all'articolo 7, comma 7.6, i contratti di cui alle lettere b) e c) devono essere stati conclusi prima della data di svolgimento della procedura concorsuale.
 6.2  La  capacita'  produttiva considerata detraibile ai sensi del comma  6.1  e'  attribuita da Enel a ciascuna macrozona moltiplicando detta capacita' per il rapporto tra:
 a.  il fabbisogno di energia elettrica, nell'ora e nell'insieme di zone appartenente alla macrozona, stimato dal Gestore della rete;
 b.  la  somma  dei  fabbisogni  di cui alla lettera a), nell'ora e nell'insieme di zone appartenenti a tutte le macrozone.
 
 TITOLO 2
 CESSIONE DI CAPACITA' PRODUTTIVA VIRTUALE
 Articolo 7 Obbligo  a  concludere  contratti di cessione di capacita' produttiva
 virtuale
 7.1  Enel  conclude  contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale nelle macrozone B e D con controparti selezionate attraverso una   o  piu'  procedure  concorsuali,  eventualmente  articolate  in sessioni multiple per la cessione di quote della capacita' produttiva virtuale.  Detti  contratti vincolano Enel al rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento.
 7.2  I  contratti  di cessione di cui al comma 7.1 devono produrre effetti  nel  periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2006. Enel  puo'  offrire  alle  potenziali  controparti opzioni di rinnovo degli  obblighi contrattuali per i due anni successivi al 2006, fatti salvi  i criteri di selezione delle controparti previsti dal presente provvedimento.
 7.3  Enel  definisce uno o piu' schemi di contratto di cessione di capacita' produttiva virtuale ed uno schema di regolamento d'asta per la  stipula dei medesimi contratti nell'osservanza dei criteri di cui al  presente Titolo e li comunica agli uffici dell'Autorita', dandone evidenza pubblica sul proprio sito internet.
 7.4  Entro  il  trenta  (30) novembre 2005, Enel conclude la prima procedura concorsuale della sequenza di cui al comma 7.1.
 7.5  Qualora,  in  esito  alla  prima  procedura  concorsuale,  la capacita'  produttiva  virtuale  complessivamente  assegnata  in  una macrozona  risulti  inferiore  alla  capacita' produttiva virtuale da assegnare   nella  medesima  macrozona,  Enel  promuove  una  seconda procedura  concorsuale  da  concludersi entro il trenta (30) dicembre 2005.
 7.6  La  quantita'  di capacita' produttiva virtuale che Enel deve cedere complessivamente in esito alla procedura concorsuale di cui al comma  7.4, nell'insieme delle zone appartenenti a ciascuna macrozona B  e D, e' pari alla stima, relativa a tale anno, dell'n-esimo valore assunto  dalla serie della pivotalita' oraria non contrattualizzata , ordinata in merito decrescente.
 7.7  Il valore assunto dal parametro n di cui al comma 7.6 e' pari a 330 per la macrozona B e a 170 per la macrozona D.
 Articolo 8 Condizioni generali dei contratti di cessione di capacita' produttiva
 virtuale
 8.1  In  conseguenza  di atti o negozi giuridici che comportino la cessione   della  proprieta'  o  della  disponibilita'  di  capacita' produttiva da parte di Enel, l'avente causa puo' subentrare, in tutto o  in parte, nei diritti e obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale, previa approvazione dell'Autorita'.
 8.2 L'autorizzazione di cui al comma8.1 e' negata solo nel caso in cui,  successivamente  al  subentro  dell'avente causa nei diritti ed obblighi  dedotti  nei  contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale,    si    registri   un   peggioramento   delle   condizioni concorrenziali nel mercato all'ingrosso dell'energia.
 Articolo 9 Criteri  di organizzazione e gestione della procedura concorsuale per
 l'assegnazione della capacita' di produzione virtuale
 9.1 La selezione delle controparti per la stipula dei contratti di cessione  di  capacita' produttiva virtuale avviene nell'ambito delle procedure  concorsuali di cui al comma 7.1, esclusivamente sulla base del premio offerto.
 9.2 Qualora sia necessario selezionare le controparti tra soggetti che  hanno  presentato offerte con premi di pari importo, il criterio di selezione deve essere non discriminatorio.
 9.3 Con riferimento a ciascuna macrozona B e D, ciascuna procedura concorsuale  deve prevedere che sia offerta in vendita in sequenza la capacita'  produttiva  virtuale  afferente  a  ciascuna  tipologia  a partire  dalle tipologie caratterizzate da minori prezzi di esercizio del  contratto. Le tipologie sono individuate da Enel comprendendo in una   stessa  tipologia  tutte  le  unita'  di  produzione  rilevanti termoelettriche   nella   disponibilita'   del   medesimo  operatore, localizzate  nella  macrozona  e caratterizzate da costi variabili di produzione simili.
 9.4   Enel  deve  rendere  noti  ai  partecipanti  alle  procedure concorsuali,  al fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti elementi:
 a.  il  prezzo  di esercizio per ciascuna tipologia e per ciascuna macrozona e la relativa regola di indicizzazione;
 b.  la  capacita'  produttiva  virtuale  offerta  in  vendita  per ciascuna tipologia in ciascuna zona;
 c.  la  capacita'  produttiva  virtuale  da  assegnare in ciascuna macrozona.
 Articolo 10
 Obblighi degli assegnatari
 10.1   Ciascun   soggetto   risultato  assegnatario  di  capacita' produttiva  virtuale  di  una certa tipologia in una zona e' tenuto a pagare a Enel:
 a)  per  ogni  MW  di  capacita'  produttiva  virtuale  di  cui e' risultato  assegnatario,  il premio annuo, espresso in €/MW, definito per tale tipologia e zona in esito alla procedura concorsuale;
 b) in ciascuna ora di durata del contratto, il prezzo di esercizio del  contratto,  espresso in €/MWh, definito per tale tipologia e per la  macrozona  a  cui  la  zona appartiene, se inferiore al prezzo di valorizzazione  delle  offerte  di  vendita accettate nel mercato del giorno prima in tale zona.
 10.2  In  deroga  a  quanto previsto al comma 10.1, qualora si sia avvalso del diritto di cui al comma 11.2, il soggetto assegnatario e' tenuto a:
 a).  pagare a Enel per ogni MW di capacita' produttiva virtuale di cui  e'  risultato  assegnatario,  il premio annuo, espresso in €/MW, definito   per   tale  tipologia  e  zona  in  esito  alla  procedura concorsuale;
 b)  pagare  a  Enel  in  ciascuna  ora di durata del contratto, il prezzo di esercizio, espresso in €/MWh, definito per tale tipologia e macrozona  cui  la  zona  appartiene,  per  il  programma di prelievo comunicato al Gestore della rete ai sensi del comma 11.2, lettera a);
 c).  pagare  a Enel se positivo o incassare da Enel se negativo il controvalore  dei  corrispettivi CCT applicati all'operatore pivotale in  esecuzione  del relativo contratto di compravendita con capacita' virtuale.
 Articolo 11
 Diritti degli assegnatari
 11.1  Ciascun assegnatario di capacita' produttiva virtuale in una zona  riceve  da  Enel, in ciascuna ora di durata del contratto e per ogni  MW  di  capacita'  produttiva  virtuale  di  cui  e'  risultato assegnatario nella zona, il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita  accettate  nel mercato del giorno prima con riferimento alla zona,  se  superiore  al prezzo di esercizio previsto per la medesima ora.
 11.2   In   alternativa   a   quanto   previsto   al  comma  11.1, l'assegnatario  di  capacita'  produttiva virtuale puo' optare per la registrazione  presso  il  Gestore  della  rete  di  un  contratto di compravendita   con   capacita'   virtuale.  In  tal  caso,  ai  fini dell'assegnazione  dei  diritti  ad  immettere  e a prelevare energia elettrica   in   esecuzione   di   tale   contratto  nell'ambito  del dispacciamento:
 a) l'assegnatario di capacita' produttiva virtuale puo' comunicare al  Gestore  della  rete  uno o piu' programmi di prelievo di energia elettrica   per  un  ammontare  non  superiore,  in  ciascun  periodo rilevante, alla quantita' di MW di cui il soggetto e' assegnatario. I programmi   di   prelievo   possono   essere   riferiti  a  punti  di dispacciamento   nella   disponibilita'   di   diversi   utenti   del dispacciamento,  per  i  quali  l'assegnatario  ha  la  qualifica  di operatore di mercato;
 b)  Enel  si impegna a comunicare al Gestore della rete uno o piu' programmi di immissione di energia elettrica per un ammontare pari ai programmi di prelievo di cui alla precedente lettera a).
 Articolo 12 Capacita'  produttiva  virtuale  da  offrire  in vendita per ciascuna
 tipologia
 12.1  Per  ciascuna tipologia e in ciascuna delle macrozone B e D, la  quantita'  di  capacita'  produttiva  virtuale  che Enel offre in vendita  e'  commisurata  ad  una  stima  prudenziale della capacita' produttiva   disponibile   delle   unita'   di  produzione  rilevanti termoelettriche  di  Enel  ed  appartenenti  a  tale  tipologia nella macrozona,   determinata   tenendo   conto   anche   dei  vincoli  di esportazione dai poli di produzione limitata inclusi nella macrozona, al  netto  della  capacita' produttiva detraibile per tale tipologia, determinata ai sensi del comma 12.2
 12.2 Enel attribuisce a ciascuna tipologia la capacita' produttiva detraibile  di cui all'articolo 6, comma 6.2, sulla base dei seguenti criteri:
 a)  nel  caso  di  contratti  di  cui al comma 6.1, lettera a), in funzione  del  prezzo  di esercizio previsto in ciascun contratto con copertura.   In  particolare,  la  capacita'  produttiva  di  ciascun contratto   con   copertura  con  natura  di  opzione  dovra'  essere attribuita  alla tipologia caratterizzata da prezzi di esercizio piu' simili a quello previsto nel medesimo contratto con copertura;
 b)  nel caso di contratti di cui al comma 6.1, lettere b) e c), in funzione   del   profilo   atteso   di  utilizzazione  della  potenza contrattuale  risultante  dall'insieme  dei  contratti  di  cui  alle medesime   lettere.  In  particolare,  puo'  essere  attribuita  alla tipologia caratterizzata dai minori prezzi di esercizio del contratto solo  la  potenza contrattuale caratterizzata da un profilo atteso di utilizzazione piatto nell'anno.
 La  capacita'  produttiva  attribuita  ad  una  tipologia  in  una macrozona  ai  sensi  del  presente  comma  che  ecceda  la capacita' produttiva   disponibile   delle   unita'   di  produzione  rilevanti termoelettriche  di  Enel  ed  appartenenti  a  tale  tipologia nella macrozona, come prudenzialmente stimata anche ai fini di cui al comma 12.1,  sara'  attribuita  alle  tipologie caratterizzate da prezzi di esercizio attesi immediatamente superiori.
 12.3  Enel attribuisce a ciascuna zona appartenente alla macrozona la  capacita'  produttiva virtuale che deve essere offerta in vendita per  ciascuna tipologia, avendo a riferimento la capacita' produttiva disponibile  delle  unita' di produzione rilevanti termoelettriche di Enel  ed  appartenenti  a  tale  tipologia  nella  zona e nei poli di produzione  limitata  a questa connessi, come prudenzialmente stimata anche ai fini di cui al comma 12.1.
 Articolo 13
 Criteri per la determinazione del premio di riserva
 13.1 Con riferimento a ciascuna tipologia, il premio di riserva e' differenziato in funzione della macrozona cui la capacita' produttiva virtuale e' riferita.
 13.2 Il premio di riserva e' determinato da Enel nelle macrozone B e  D,  per  ciascuna tipologia e macrozona ed e' commisurato ai costi fissi   per   MW   attribuibili   alle  unita'  di  produzione  nella disponibilita'  di  Enel  localizzate in tale macrozona e comprese in tale tipologia.
 13.3 I costi fissi per MW di cui al precedente comma 13.2:
 a)   sono   quantificati   sulla   base   dei   dati  di  bilancio dell'esercizio 2004;
 b)  includono  una  congrua  remunerazione  del capitale investito netto,  calcolato  tenendo conto degli ammortamenti economico-tecnici desumibili dal bilancio;
 c)   includono   i   costi  operativi  pertinenti  l'attivita'  di generazione,  ad  esclusione  delle partite straordinarie e dei costi variabili di produzione.
 13.4  Il  premio di riserva per ciascuna tipologia e macrozona non puo'  comunque  essere  superiore ai premi previsti nei contratti con copertura  con  natura  di  opzione di tipologia analoga, relativi al 2006, gia' conclusi da Enel con l'Acquirente Unico.
 Articolo 14 Criteri per la determinazione del prezzo di esercizio della capacita'
 produttiva virtuale
 14.1  Con riferimento a ciascuna tipologia, il prezzo di esercizio del  contratto  e'  differenziato  in funzione della macrozona cui la capacita' produttiva virtuale e' riferita.
 14.2  Il  prezzo di esercizio del contratto e' determinato da Enel ed  e'  commisurato  ai costi variabili di produzione delle unita' di produzione localizzate nella macrozona e comprese in tale tipologia.
 14.3  I  costi  variabili  di produzione di cui al comma 14.2 sono determinati al netto degli eventuali oneri conseguenti al recepimento della  Direttiva  2003/87/CE  del  13  ottobre  2003.  Ai  fini della copertura  di  tali  costi, i contratti di cui all'articolo 7 possono prevedere  clausole di adeguamento del prezzo di cessione in funzione dei  costi  medi  per  KWh  prodotto,  effettivamente  sostenuti  con riferimento  alle  unita'  di  produzione appartenenti alla tipologia nella macrozona.
 
 TITOLO 3 MONITORAGGIO  DELLA CONDOTTA DEGLI OPERATORI PIVOTALI NELLE MACROZONE
 A E C
 Articolo 15
 Obblighi informativi degli operatori pivotali nelle macrozone A e C
 15.1  Ciascun  operatore  pivotale nelle macrozone A e C calcola e comunica  all'Autorita',  con  riferimento  a ciascuna macrozona, per ciascuna  tipologia  di unita' di produzione nella disponibilita' del medesimo operatore:
 a)  i  ricavi  da  cessione  di  energia  elettrica,  nonche'  gli ulteriori  ricavi  a  copertura  dei  costi  di  produzione  relativi all'anno 2004 e a ciascun trimestre degli anni successivi al 2004;
 b)  i  costi  fissi  per  MW quantificati secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
 c)  i  costi  variabili di combustibile relativi all'anno 2004 e a ciascun trimestre degli anni successivi al 2004;
 d.  i  costi  variabili  diversi  da quelli di cui alla precedente lettera  c),  relativi  a  ciascun trimestre degli anni successivi al 2004.
 15.2  I  dati  di  cui al comma 15.1 relativi all'anno 2004 devono essere comunicati entro il trentuno (31) dicembre 2005; i dati di cui al medesimo comma relativi ai trimestri degli anni successivi al 2004 devono  essere  comunicati  entro  sessanta (60) giorni dalla fine di ciascun  trimestre.  Su  informazioni  contenute  nella comunicazione ciascun  operatore  pivotale nelle macrozone A e C puo' porre vincoli di riservatezza o di segretezza.
 
 TITOLO 4
 DISPOSIZIONI FINALI
 Articolo 16
 Obblighi informativi del Gestore della rete
 16.1  Entro  il  venti  (20)  ottobre  2005  il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet i seguenti dati:
 a)  con  riferimento ad Enel, il valore risultante in ciascuna ora del  2006  e  per  ciascuna  delle  macrozone  B  e D, dalla seguente operazione:
 i)  la  domanda  complessiva  oraria  di  energia elettrica, nella macrozona, come stimata dal Gestore della rete; meno
 ii) la capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione rilevanti   termoelettriche,   nell'ora   e  nella  macrozona,  nella disponibilita'  di  operatori non riconducibili ad Enel, come stimata dal Gestore della rete; meno
 iii)  la  produzione  attesa delle unita' di produzione diverse da quelle  di  cui  al  precedente  punto  ii)  offerte da operatori non riconducibili  ad  Enel, nell'ora e nella macrozona, come stimata del Gestore della rete; meno
 iv) la produzione attesa, sulla base delle stime del Gestore delle rete,   da   unita'  di  produzione  e  pompaggio  strategiche  nella disponibilita' di Enel e localizzate nella macrozona.
 b) il valore assunto con riferimento a ciascuna ora dell'anno 2006 dal rapporto tra:
 i)  il fabbisogno di energia elettrica, nell'ora e nell'insieme di zone appartenete alla macrozona, stimato dal Gestore della rete;
 ii)  la  somma  dei  fabbisogni  di  cui  al  punto i), nell'ora e nell'insieme di zone appartenenti a tutte le macrozone..
 16.2  Entro  il  trenta  (30)  giugno  2006  il Gestore della rete calcola   e   comunica  all'Autorita',  con  riferimento  a  ciascuna macrozona, un aggiornamento per gli anni 2006 e 2007:
 a)  dei  dati  e delle stime di fabbisogno, capacita' produttiva e produzione,   necessari  al  calcolo  della  pivotalita'  oraria  non contrattualizzata di Enel ed Endesa;
 b)  del  programma  di  ripotenziamento  e  ambientalizzazione dei gruppi  termoelettrici, del programma di ingresso o di dismissione di unita' di produzione.
 Articolo 17
 Obblighi informativi di Enel
 17.1 Enel comunica all'Autorita':
 a)  la  capacita'  produttiva impegnata in contratti con copertura senza  natura  di opzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, entro il venti (20) novembre 2005;
 b) i premi di riserva previsti per le procedure concorsuali di cui Articolo 7, entro il venti (20) novembre 2005;
 c)  il  valore  assunto in ciascuna ora dalla capacita' produttiva detraibile ai fini della quantificazione di cui all'Articolo 7, comma 7.6,  nonche' le modalita' di attribuzione della capacita' detraibile a  ciascuna  macrozona e gli esiti delle procedure concorsuali di cui all'Articolo  7,  entro  sette  (7)  giorni  dalla  conclusione delle medesime procedure.
 17.2 Su informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 17.1,  lettera  b),  Enel  puo'  porre  vincoli  di riservatezza o di segretezza.
 Articolo 18
 Modificazione della deliberazione n. 78/99
 18.1  All'articolo 1, comma 2, della deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, come modificata ed integrata dalla deliberazione 29 ottobre 2003,  n.  123/03,  sono soppresse le parole "Nei contratti in cui la parte acquirente e' un cliente grossista,".
 -  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministro delle attivita' produttive, al Gestore della rete, ad Enel e ad Endesa;
 - di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   Italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 
 Milano, 7 ottobre 2005
 
 Il Presidente: Alessandro Ortis
 |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 109 del S.O.  <---- |  |  |