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| Gazzetta n. 259 del 2005-11-07 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» |  | 
 |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  indicazione  geografica  protetta «Speck dell'Alto Adige»,  registrata  con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel  quadro  della  procedura  prevista  dall'art. 17 del regolamento 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio di tutela  Speck  Alto  Adige  con  sede  in Bolzano - via Renon n. 33/A incaricato   con   decreto  ministeriale  4 dicembre  2003  ai  sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi del gia' citato art. 14;
 L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Speck  dell'Alto  Adige»,  comprensiva delle mere correzioni e delle necessarie  integrazioni,  riguarda  in  particolare gli elementi che garantiscono  la  tracciabilita'  e  il  controllo  della produzione, nonche'  la  designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo;
 Considerato  che  le modifiche proposte forniscono al consumatore una migliore garanzia sull'origine e sulla autenticita' dello stesso;
 Considerato  che  le  modifiche  apportate individuano in maniera piu'  precisa  ed  esplicita  le  caratteristiche delle materie prime necessarie alla produzione della I.G.P. «Speck dell'Alto Adige»;
 Considerato altresi' che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle denominazioni registrate;
 Visto   il   parere  favorevole  alle  modifiche  espresso  dalla provincia autonoma di Bolzano;
 Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della indicazione  geografica  protetta  «Speck dell'Alto Adige» e' formato dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;
 Considerato  che  una precedente richiesta modifica e' stata gia' inviata  ai servizi della Commissione europea con nota prot. n. 64405 del 12 dicembre;
 Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ritiene di dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione comprensivo  delle  modifiche  gia'  trasmesse ai servizi dell'U.E. e delle modifiche proposte successivamente;
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX  Settembre  n.  20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 |  | PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE DELLO SPECK DELL'ALTO ADIGE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP)
 
 Art. 1.
 Denominazione
 L'indicazione  geografica  protetta  «Speck  dell'Alto  Adige»  o «Speck  Alto  Adige»  (espressa  in  lingua  italiana) e «Su"dtiroler Markenspeck»  ovvero  «Su"dtiroler  Speck»  (entrambe  equivalenti ed espressa  in  lingua  tedesca)  e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
 Art. 2.
 Zona di produzione
 La  zona  di  elaborazione dello «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto  Adige»  e  «Su"dtiroler Markenspeck» ovvero «Su"dtiroler Speck» comprende  l'intero  territorio della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (Su"dtirol).
 Art. 3.
 Materia prima
 Lo   Speck  dell'Alto  Adige  e'  prodotto  con  cosce  di  suino preliminarmente disossate e rifilate cosi' come segue:
 a) con   fesa   intera  o  parziale,  ovvero  previa  rimozione integrale della fesa;
 b) con  un  taglio  parallelo  dal  muscolo Fricandeau all'osso della «noce»;
 c) con  un  taglio  arrotondato  dal  lato  dello  scamone, dal «pesce» fino alla «noce», in modo che non risiduino porzioni di parte grassa  senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa  intera  o  parziale,  deve  essere  praticato un taglio diritto anziche' arrotondato;
 d) il  grasso  intermuscolare  residuato tra la sottofesa ed il «pesce» sottostante la fesa puo' essere rimosso;
 e) non   deve  essere  lesionato  o  reciso,  a  seguito  della rimozione  del  femore,  il  nervo  esistente  tra il Fricandeau e la «noce»;
 f) non deve persistere la cartilagine dell'anca;
 g) la  superficie  esterna  della  coscia  deve essere priva di ferite profonde, tagli o spaccature;
 h) la  cartilagine  del  femore  va  tagliata e puo', in parte, rimanere attaccata alla coscia;
 i) il lato della «noce» deve essere privo di grasso.
 Sono  ammesse eventuali asportazioni in misura maggiore di quella descritta,  ma  non e' viceversa ammessa l'esecuzione di asportazioni in misura parziale o, comunque, incompleta.
 La  cosce  utilizzate  per  la  lavorazione dello Speck dell'Alto Adige  sono  consegnate  allo  stato  fresco  ed  in  perfetto  stato igienico-sanitario;   devono   essere   ottenute   da   suini  i  cui riproduttori    non    sono    portatori    dei    requisiti    della stress-sensibilita'  e  le  carni,  esclusi  i  requisiti  PSE e DFD, osservano le seguenti caratteristiche:
 1)  le  cosce  intere  consegnate con osso devono pesare, prima della disossatura, non meno di kg 12,00;
 2)  le  cosce  disossate  e rifilate (dette anche baffe) devono pesare almeno kg 6,00;
 3)  devono  essere  prive  degli  esiti  di  pregressi processi flogistici, patologici e/o traumatici;
 4)  sono  perfettamente  dissanguate  e prive di microemorragie puntiformi nella porzione muscolare;
 5) la cotenna e' perfettamente priva di setole, non presenta un reticolo  venoso  marcato o eccessivamente esteso, ovvero sussistenza di ematomi o delle tracce della relativa asportazione;
 6)  la  porzione  grassa  non e' untuosa, ovvero di consistenza molle, ovvero di colore giallo/arancione;
 7) la porzione magra e' priva di smagliature o di strappi tra i fasci muscolari;
 8)  registrano,  misurate «al cuore» al momento della consegna, temperature compresa tra 0°C e 4°C;
 9)   i  suini  sono  nati  in  allevamenti  ubicati  nei  paesi dell'Unione   europea   (nella   sua  delimitazione  territoriale  al 31 dicembre 2003).
 I  requisiti  sopra  descritti sono osservati anche dal fornitore che approvvigiona le cosce suine fresche ai fini dell'IGP, sulla base di apposito capitolato che ne organizza l'applicazione.
 Art. 4.
 Metodo di elaborazione
 La  coscia  di  suino  disossata  e  rifilata viene moderatamente salata  ed  aromatizzata ed e' quindi affumicata «a freddo» in locali appositi,  ad  una  temperatura  massima  di  20°C per essere poi ben stagionata secondo gli usi e le tradizioni locali.
 Salatura  ed  aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro quattro giorni dall'inizio della lavorazione, la cui data deve essere fatta  constare direttamente su ogni singola baffa, con metodiche che ne   consentano   la   rilevabilita'  fino  alla  fine  del  processo produttivo.
 L'affumicatura avviene in appositi locali, con l'utilizzazione di legna  poco  resinosa  e ad una temperatura non superiore a 20°C. Per l'aromatizzazione sono utilizzate erbe aromatiche naturali.
 Ultimata   l'affumicatura,   le   baffe   sono   riposte  per  la stagionatura  in  appositi locali, mantenuti a temperatura ambientale non  inferiore  a  10°C e non superiore a 15°C, con umidita' compresa tra il 60 ed il 90%.
 Nell'ambito  del processo di elaborazione e' vietato il ricorso a qualsiasi tipo di zangolatura e di siringatura delle baffe.
 Art. 5.
 Stagionatura
 La  stagionatura avviene secondo gli usi e le tradizioni locali e la  durata  minima  del processo produttivo (di seguito indicata come «stagionatura»)  varia  in  funzione  del  peso terminale delle baffe stagionate  -  che,  alla  fine  della  elaborazione, non deve essere comunque inferiore a kg 3,7 - cosi' come segue:
 Peso espresso in chilogrammi     Periodo minimo di stagionatura
 da chilogrammi < a chilogrammi    espresso in numero di settimane
 --                                  --
 3,7 a < 4,3                    almeno 20 settimane
 4,3 a < 4,9                    almeno 22 settimane
 4,9 a < 5,5                    almeno 24 settimane
 5,5 a < 6,0                    almeno 26 settimane
 6,0 a < 6,5                    almeno 28 settimane
 6,5 a < 7,0                    almeno 30 settimane
 7,0 a < 7,5                    almeno 32 settimane
 
 Non  sono mai ammesse stagionature inferiori a venti settimane; i pesi  sono  riferiti  sia  a  quello delle singole baffe sia a quello medio  del  lotto  di lavorazione relativo. Entrambi devono porsi nel range  compreso  tra 3,7 e &60; a 7,5. La singola settimana e' sempre computata   per  intero  ed  i  periodi  minimi  di  stagionatura  si concludono la domenica dell'ultima settimana utile per il computo.
 Art. 6.
 Caratteristiche
 Lo  Speck  dell'Alto  Adige  all'atto dell'immissione al consumo, presenta   le   seguenti  caratteristiche  organolettiche,  chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche: Caratteristiche organolettiche
 Colore esterno: marrone.
 Colore al taglio: rosso con parte in bianco rosato.
 Odore: affumicato, aromatico e gradevole.
 Gusto: caratteristico, intenso saporito.
 Le    caratteristiche   organolettiche   saranno   valutate   con l'attribuzione dei seguenti fattori ponderali:
 Requisito organolettico - Fattore ponderale
 Aspetto esteriore: 1.
 Aspetto interno: 3.
 Consistenza: 2.
 Odore e gusto: 4. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
 Proteine totali: pari o superiori al 20%.
 Rapporto acqua/proteine: pari o inferiore a 2,5.
 Rapporto grasso/proteine: pari o inferiore a 2,0.
 Cloruro di sodio pari o inferiore al 5%.
 Potassio nitrato: inferiore a 150 mg/kg.
 Sodio nitrito: inferiore a 50 mg/kg. Caratteristiche microbiologiche
 Carica microbica mesofila a norma UNI ISO 4833 (2003).
 Batteri  lattici  nel  limite massimo di 1*10 alla settima unita' formati colonia/grammo (UFC/grammo).
 Con   assenza   di   infestazioni  da  parassiti  nella  porzione superficiale.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare e' svolto  da  una  struttura  di  controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
 Art. 8.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzato  lo Speck dell'Alto  Adige,  anche a seguito di ulteriore elaborazione, possono essere  immessi  al  consumo  in  confezioni recanti il riferimento a detta  denominazione,  senza  l'apposizione  del  logo comunitario, a condizione che:
 a) lo Speck dell'Alto Adige costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 b) gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione dell'IGP,   riuniti  nel  consorzio  incaricato  per  la  tutela  dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato  provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un  consorzio  di  tutela  incaricato,  le  predette funzioni saranno svolte   dal   MIPAF   in   quanto   autorita'   nazionale   preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
 Art. 9.
 Immissione al consumo ed uso della denominazione
 Lo  speck intero rispondente ai requisiti prescritti dal presente disciplinare  e'  contrassegnato  con  un  marchio  a fuoco applicato almeno quattro volte sulla cotenna, riproducente il simbolo che segue nella  figura  1,  recante  un  codice alfanumerico che identifica il produttore presso il quale e' stato apposto.
 
 ----> vedere Logo a pag. 29 della G.U. <----
 
 Lo  Speck  dell'Alto Adige puo' essere immesso al consumo intero, in  tranci  od affettato e, quindi, confezionato sottovuoto ovvero in atmosfera modificata.
 Le  operazioni  di  porzionamento, affettamento e confezionamento devono  tutte  avvenire  nella  zona  delimitata  dall'art.  2 e sono sottoposte al controllo dell'organo previsto dall'art. 7.
 Tutto  lo speck immesso al consumo, in qualsiasi forma, con l'uso della  denominazione «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» (in lingua  italiana)  e  «Su"dtiroler  Markenspeck»  ovvero «Su"dtiroler Speck»  (in  lingua  tedesca)  deve  essere  accompagnato da apposita etichetta  conforme  alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti dal presente disciplinare.
 Ogni   etichetta   deve   in  ogni  caso  riprodurre  il  marchio identificativo  dello Speck dell'Alto Adige con i requisiti grafici e regolamentari  prescritti  di  seguito  nella figura 2; l'apposizione delle  etichette  recanti  il  marchio  identificativo  dell'IGP deve avvenire  nella  zona  delimitata  dall'art.  2  ed  e' sottoposta al controllo dell'organo previsto dall'art. 7.
 
 ----> vedere Logo a pag. 29 della G.U. <----
 
 E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente  prevista,  comprese  le  espressioni  geografiche  che individuano  un  territorio compreso nella zona delimitata all'art. 2 del  presente disciplinare se diverse da «Alto Adige» e da quelle che indicano  la  sede  legale  o  dello  stabilimento  di produzione. E' tuttavia   consentito   l'utilizzo   di   indicazioni   che  facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo  ovvero  significato  discriminatorio degli   altri  produttori,  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente  e non mettano in evidenza requisiti comunque prescritti dal presente disciplinare.
 Sono  inoltre ammesse le denominazioni accessorie tradizionali di «Schinken»,  ovvero  «Schinkenspeck»  o «prosciutto di speck», ovvero «mit  Kaiserteil»  o  «con  fesa», «mit Oberschale», o «Handwerkliche Herstellung»  e  «di  produzione  artigianale»,  a  condizione che la relativa   menzione   sia   effettuata   disgiuntamente  dal  marchio identificativo di cui alla figura 2.
 Sono inoltre ammesse:
 a) la designazione accessoria di «Bauernspeck», per il prodotto conforme  ai requisiti previsti dal presente disciplinare ed ottenuto da suini allevati e macellati nella zona delimitata dall'art. 2;
 b) la menzione aggiuntiva «prodotto di montagna» ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 30 dicembre 2003.
 L'uso  del marchio identificativo sulle etichette osserva in ogni caso la seguente disciplina:
 1) la denominazione «Speck dell'Alto Adige» (lingua italiana) o «Su"dtiroler Markenspeck» ovvero «Su"dtiroler Speck» (lingua tedesca) non  puo'  essere  tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta   in   caratteri   chiari  ed  indelebili,  nettamente distinguibili  da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla  menzione  «Indicazione  Geografica  Protetta»  e/o dalla sigla «IGP»  che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato;
 2) il marchio di cui alla figura 2 deve essere riprodotto sulle etichette  in  modo da occupare almeno il 25% della loro superficie e la  sua larghezza (nel senso dello sviluppo orizzontale) e' almeno di cm 6;
 3)  il  bordo  bianco  rappresentato  nella  figura 2 e' sempre compreso nelle misure minime indicate, in quanto parte integrante del marchio corrispondente;
 4)  le  etichette  recanti il marchio di cui alla figura 2 sono autorizzate  dal  consorzio  di tutela incaricato dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali, dopo il controllo effettuato dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare;
 5)  il  marchio di cui alla figura 2 e' riprodotto a colori con l'uso  dei  Pantoni  485 (100%), 3435 (100%), 3435 (70%), 3435 (65%), 3435  (40%),  3435  (35%),  3435  (20%) e le matrici sono custodite e divulgate a cura del consorzio di tutela;
 6)  il marchio identificativo non puo' mai essere alterato, con l'aggiunta o con l'eliminazione di diciture e simboli;
 7)  sulle  confezioni  di vendita del prodotto pre-affettato il marchio  deve  essere  posizionato,  avuto riguardo alla direzione di lettura,  in  ogni  caso  il piu' vicino possibile al bordo superiore della  confezione,  sia  che  la  relativa  etichetta  abbia sviluppo verticale che orizzontale;
 8)  nel  caso  in cui l'etichetta di una confezione ne segua il senso verticale - con l'altezza superiore alla larghezza - il marchio puo' occupare meno della superficie indicata al punto 2) a condizione che  si  sviluppi  dal  bordo  sinistro  al bordo destro nel senso di lettura e raggiunga anche il bordo superiore della confezione;
 9)  se  il  marchio  ha  comunque larghezza (nella direzione di lettura)  di  almeno cm 13 non si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8.
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