Gazzetta n. 259 del 2005-11-07 |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 29 settembre 2005 |
Termini, criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di prodotti e processi innovativi compresi in aree tecnologiche prioritarie, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.); Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto in particolare l'art. 11 della direttiva che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del F.I.T. all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali; Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240, esplicativa delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.I.T.; Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto il parere positivo espresso dal Comitato tecnico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni dell'8 e del 29 luglio 2003 in merito alla emanazione di un bando tematico avente come obiettivo la promozione di programmi altamente innovativi, utilizzando le procedure previste dall'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005; Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, al comma 1, definisce prioritarie le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza attraverso il sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese; Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005 con la quale e' stata individuata una prima ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Considerato che, con apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, verranno definite le specifiche modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Decreta: Art. 1. Ambito operativo e risorse disponibili 1. Il presente bando tematico, di seguito denominato bando, e' destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale e le attivita' connesse ai centri di ricerca, cosi' come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, di seguito denominata direttiva, finalizzati in particolare alla realizzazione di innovazioni di prodotto, cosi' come indicate al successivo art. 3. 2. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 180 milioni, di cui 160 milioni a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) per la quota di finanziamento agevolato ed euro 20 milioni a valere su risorse nazionali (F.I.T.) per la quota di contributo. 3. Ai fini della concessione delle agevolazioni, nell'assegnazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2 si tiene conto di una riserva pari al 30% per programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3 lettera a) e lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. | Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia: a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla produzione di beni e servizi; b) imprese che esercitano un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; c) imprese agro-industriali, intendendosi per tali quelle imprese agricole che svolgono attivita' di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli; d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; e) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a), b) e c); f) consorzi e societa' consortili a condizione che la partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) sia superiore al 50 per cento. Il valore della predetta partecipazione e' fissata al 30% per i consorzi e le societa' consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente con Universita' ed enti pubblici di ricerca. In questo caso le attivita' svolte da parte dei soggetti di cui al comma 1 devono avere un costo superiore al 50% di quello complessivo del programma, ovvero al 30% ove il programma preveda il completo svolgimento delle attivita' nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di unico progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione e' concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate da ciascuno di essi. | Art. 3. Programmi ammissibili 1. Gli obiettivi dei programmi di sviluppo precompetitivo ammissibili alle agevolazioni del presente bando, con costi ammissibili di importo non inferiore ad euro 1.500.000 e non superiore ad euro 10.000.000, devono riguardare la realizzazione di prodotti e/o processi innovativi compresi nelle seguenti aree tecnologiche, ad esclusione di quelli realizzati tramite l'utilizzo prevalente e significativo di tecnologie digitali e/o ricadenti nelle relative aree tecnologiche: a) Materiali avanzati; b) Tecnologie chimiche e separative; c) Biotecnologie; d) Tecnologie meccaniche e della produzione industriale; e) Tecnologie ambientali. 2. Per ognuna delle aree tecnologiche di cui al precedente comma 1 e' riservata almeno una quota del 10 per cento delle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, pari a euro 18.000.000. Nel caso di carenza di domande ammissibili per la specifica area, le disponibilita' riservate residue potranno essere assegnate ai programmi relativi alle altre aree tecnologiche. | Art. 4. Durata dei programmi e spese ammissibili 1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo al gestore convenzionato, di cui al comma 4 del successivo art. 6. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Ministero delle attivita' produttive puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di 12 mesi. 2. Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al gestore convenzionato, oltre gli eventuali studi di fattibilita' a decorrere dalla data di presentazione del progetto di massima, e per le relative voci di costo. 3. Per la determinazione e la valutazione delle spese e dei costi ammissibili si applicano le disposizioni della direttiva e della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominata circolare. | Art. 5. Misura e modalita' di erogazione delle agevolazioni 1. Per i programmi di cui all'art. 3, sono concesse ed erogate agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato, eventualmente integrato da un contributo alla spesa, nella misura e con le modalita' che saranno indicate dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. | Art. 6. Presentazione delle domande 1. I soggetti di cui all'art. 2 propongono il progetto di massima, da redigere secondo le istruzioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto, utilizzando il modulo di richiesta il cui fac-simile e' riportato nell'allegato 2, a partire dal trentesimo e sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere elaborato, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su carta comune in formato A4. Detto software sara' disponibile presso il sito del Ministero (www.attivitaproduttive.gov.it) e dei gestori convenzionati. 2. Al Modulo per la richiesta delle agevolazioni dovra' essere allegata la Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'allegato 3. Le pagine del Modulo e della Scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda deve essere compresa una duplice copia del supporto informatico (floppy disk o cd-rom) contenente il file relativo al Modulo di richiesta, generato attraverso il predetto software, ed il file relativo alla scheda tecnica. La domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Le domande presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione. 3. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da piu' soggetti, la domanda deve essere redatta, con le medesime modalita' previste ai commi 1 e 2, utilizzando il Modulo di richiesta, il cui fac-simile e' riportato nell'allegato 4 al presente decreto e dovra' essere allegata la Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'allegato 5. Il suddetto Modulo deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attivita' produttive ed il gestore. 4. Nel Modulo deve essere altresi' indicato il gestore, scelto tra quelli convenzionati con il Ministero delle attivita' produttive, come riportati nell'allegato 6 al presente decreto. 5. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando. | Art. 7. Modalita' procedurali per la formazione della graduatoria 1. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Il Ministero delle attivita' produttive puo' avvalersi, per la valutazione dei programmi di massima presentati, di specifici gruppi di lavoro costituiti da esperti nelle diverse discipline scientifiche, selezionati nell'ambito dell'apposito Albo, a supporto dal competente Ufficio della Direzione generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese. 3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del precedente art. 6, il Ministero delle attivita' produttive, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3 della direttiva, sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 8, redige una graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti di massima ammissibili fino ad individuare quelli che, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, nel rispetto delle riserve di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 3, comma 2, possono accedere alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi. La comunicazione alle imprese selezionate avviene con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione della suddetta graduatoria di merito. | Art. 8. Criteri per la determinazione del punteggio 1. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria e' ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 18 punti, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al successivo comma 2: a) progetto finalizzato a realizzare un nuovo prodotto che rappresenti, in termini di originalita' e complessita' progettuale dell'innovazione, un significativo avanzamento tecnologico rispetto allo stato dell'arte mondiale: punti 8; ovvero novita' in relazione allo sviluppo del mercato di riferimento: punti 5; b) progetto alla cui realizzazione concorrano significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o piu' brevetti gia' depositati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dal soggetto proponente: punti 4; qualora i brevetti, invece siano acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda: punti 2; c) progetto proposto da impresa il cui fatturato in export diretto, in ciascuno degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione della domanda risulti prevalente oppure il cui fatturato in export diretto, in ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati prima della presentazione della domanda, abbia una progressione crescente a partire da una quota del 30%: punti 4; d) progetto presentato da impresa il cui codice prevalente ISTAT '91, rientri nei settori Industrie alimentari, delle bevande e del Tabacco (codice DA), Industrie tessili e dell'abbigliamento (codice DB), Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari (codice DC), Industria del legno e dei prodotti in legno (codice DD), Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti della carta, stampa ed editoria (codice DE), Altre industrie manifatturiere (solo gioielleria ed oreficeria) (codice DN) classificati, in funzione del livello tecnologico, dall'OCSE come industrie a BASSA Tecnologia: punti 2; ovvero, presentato da impresa il cui codice prevalente ISTAT '91, rientri nei settori Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari (codice DF), Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (codice DH), Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (vetro, ceramica, etc (codice DI), Produzione di metalli e fabbricazione di prodotti in metallo (codice DJ), Industria cantieristica, costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni (solo 35.1 codice decreto ministeriale) classificati, in funzione del livello tecnologico, dall'OCSE come industrie a MEDIO-BASSA Tecnologia: punti 1. 2. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 1: a) + 5% per programmi presentati da centri di ricerca privati di cui al punto e) comma 1 dell'art. 2, il cui fatturato industriale sia tra il 51% e il 75% del fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda; b) + 10% per programmi presentati da centri di ricerca privati di cui al punto e) comma 1 dell'art. 2, il cui fatturato industriale sia tra il 75% ed il 100% del fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda; c) dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di commesse a Enti pubblici di ricerca o Universita' per un importo non inferiore al 15% e fino ad un massimo del 30% dei costi ammissibili del programma di sviluppo precompetitivo; d) 5% per i programmi presentati da Consorzi e societa' consortili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, anche congiuntamente con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punti a), b), c) d) ed e); e) 10% per i programmi presentati congiuntamente con Universita' o Enti pubblici di ricerca; f) 10% per i programmi presentati da impresa in fase di avvio (start up) nata da Universita', Enti pubblici di ricerca (c.d. «spin off»), intendendosi l'impresa costituita, da non piu' di tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, per l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle predette strutture, e con la partecipazione azionaria o il concorso di professori e/o ricercatori di Universita' e/o Enti pubblici di ricerca. Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili fino ad un massimo del 20%. 3. In caso di parita' di punteggio, prevale il progetto il cui costo totale esposto dall'impresa risulti minore. | Art. 9. Presentazione dei progetti definitivi 1. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, pena la decadenza, secondo le modalita' e la modulistica individuate dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240. 2. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di massima di cui al presente bando, secondo le procedure indicate dalla direttiva e dalla circolare. 3. Il Ministero delle attivita' produttive entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 7, comma 3, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento. 4. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalita' e i termini individuati dalla direttiva e dalla circolare. 5. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti dal presente bando. Analogamente si procedera' alla revoca qualora, accertata l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi di uno o piu' degli indicatori di cui all'art. 8, comma 1, e delle relative maggiorazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo e ricalcolato il punteggio complessivo medesimo, questo ultimo assume un valore inferiore a quello del primo programma in graduatoria non agevolato per insufficienza delle risorse. Roma, 29 settembre 2005 Il Ministro: Scajola | ALLEGATO 1
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----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 17 del S.O. <---- | ALLEGATO 3
----> Vedere Allegato da pag. 18 a pag. 19 del S.O. <---- | ALLEGATO 4
----> Vedere Allegato da pag. 20 a pag. 27 del S.O. <---- | ALLEGATO 5
----> Vedere Allegato da pag. 28 a pag. 29 del S.O. <---- | ALLEGATO 6
----> Vedere Allegato a pag. 30 del S.O. <---- |
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