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| Gazzetta n. 258 del 2005-11-05 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 26 ottobre 2005 |  | Disciplina  tecnica  della scommessa ippica a totalizzatore «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile 1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
 Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito,  con  modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16,   che   ha  stabilito  che  l'unita'  minima  delle  scommesse  a totalizzatore  e'  pari  a  1,00  euro e la giocata minima e' di 2,00 euro;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, convertito, con modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli emanato  con  delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
 Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi, funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
 Visti,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su  proposta  dell'UNIRE  la  determinazione  della  tipologia  delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
 Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che  ha  previsto  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa,  gli  eventi  che  ne  costituiscono  l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento;
 Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  agenzie  di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in  attuazione  dell'art.  22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data   3 giugno   2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
 Vista  la  delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali del 25 ottobre 2004,  recante  regolamentazione  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli;
 Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che   prevede   l'istituzione,  con  provvedimento  direttoriale  del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e  dei  servizi,  di  una  nuova  scommessa  ippica  a totalizzatore, proposta  dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni  attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica, da effettuarsi  nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle  agenzie  ippiche  e  sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto  che  la  raccolta  deve  essere ripartita assegnando il 72 per cento  come  montepremi  e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa,  l'8  per  cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
 Vista  la  proposta  di  scommessa  avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005;
 Sentito  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  - Dipartimento delle politiche di sviluppo;
 Considerato  che  le  scommesse  disciplinate  dal presente decreto hanno per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di  cui  al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;
 Ritenuto,  altresi',  che  le  scommesse  disciplinate dal presente decreto  sono  distribuite  nella  medesima  rete  di  raccolta delle scommesse  ippiche  di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  169  del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale  n. 278 del 1999, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
 Considerato  che  occorre  dare  attuazione  alle deleghe contenute nella  normativa  sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;
 Dispone:
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni
 1.   Il  presente  decreto  istituisce  e  definisce  le  modalita' attuative  della  nuova  scommessa  a  totalizzatore  sulle corse dei cavalli denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale».
 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;
 c) apertura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara aperte  le  scommesse  ed  il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse;
 d) chiusura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara chiuse  le  scommesse  ed  il  totalizzatore  nazionale  non  e' piu' abilitato   ad   accettare   scommesse  a  totalizzatore  per  quella scommessa;
 e) concessionario,  l'operatore  di  gioco  individuato  da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
 f) disponibile   per   vincite,  l'importo  da  suddividere,  per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
 g) esito,   il  risultato  certificato  da  AAMS  ai  fini  delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;
 h) esito  pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita' o  l'insieme  delle  possibilita'  contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;
 i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
 l) giocata  o  scommessa,  l'insieme  delle  unita'  di scommessa proposte dal partecipante;
 m) giocata  o  scommessa  accettata,  la  giocata  registrata dal totalizzatore nazionale;
 n) giocata  o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata   di   una   serie   di   unita'  di  scommessa  derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
 o) giocata   o  scommessa  valida,  la  scommessa  accettata  dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
 p) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;
 q) incasso  totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
 r) palinsesto  o  campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
 s) partecipante  o  giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
 t) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;
 u) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico  autorizzato  alla  raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva  collegato  ai  concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di  scommesse  abilitata  alla  raccolta delle scommesse ai sensi del decreto  del  Ministro  delle  finanze  2 giugno  1998, n. 174, e del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita - previa autorizzazione del concessionario o di AAMS ed  in  possesso  di  licenza di polizia rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931,  n. 773 - gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse  sui  terminali  di  gioco  e  paga le vincite; il punto di vendita  aderisce  ad  un  singolo  concessionario  ed  e'  collegato telematicamente allo stesso;
 v) quota,  il  numero  che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco,  determina  l'importo  della  vincita  di  ciascuna  unita' di scommessa vincente;
 z) ricevuta  di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che   garantisce   l'avvenuta   registrazione   della   giocata   nel totalizzatore  nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
 aa) riporto  o jackpot, il disponibile a vincite che, nel caso in cui  non  risultino  unita'  di  scommessa  vincenti  per  un tipo di scommessa,  e'  riassegnato  al  disponibile  a  vincite  successivo, relativo alla medesima scommessa;
 bb) saldo   settimanale,   il   valore  risultante,  per  ciascun concessionario,  dalla  differenza  tra  l'incasso della raccolta dei punti  di  vendita  collegati  al  concessionario  per le scommesse a totalizzatore  chiuse  nella  settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
 i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 ii.  il  compenso  degli  stessi  punti  di  vendita,  relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
 iii.  le  vincite  da  essi  pagate  nell'arco  della settimana contabile di riferimento;
 cc)  schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti  specifici  sono  stabiliti  da  AAMS,  la  cui funzione e' esclusivamente   quella   di  riportare  i  pronostici  espressi  dal partecipante;
 dd) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra  la  giornata  del  lunedi'  e la giornata della domenica di ogni settimana;
 ee)  terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai   punti   di   vendita,   per   la  digitazione  dei  pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate al   totalizzatore   nazionale   e   la   stampa  delle  ricevute  di partecipazione;
 ff) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
 gg)   unita'   di   scommessa,  l'insieme  minimo  di  pronostici necessario per poter completare la scommessa;
 hh)  unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici  indicati  dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
 |  | Art. 2. Soggetti abilitati alla raccolta
 1.  L'accettazione  delle  scommesse di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici  su  base  sportiva  collegati  ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179  e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del   Ministro  delle  finanze  2 giugno  1998,  n.  174.  AAMS  puo' attribuire,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
 2.  Sono  altresi'  abilitati  alla raccolta delle scommesse di cui all'art.  1,  comma  1,  in  qualita'  di  punti  di vendita e previo collegamento  con  uno  dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003,  n.  179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore  del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1.
 3.   AAMS,  per  le  scommesse  di  cui  all'art.  1,  gestisce  il totalizzatore  nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.
 |  | Art. 3. Ripartizione della posta di gioco
 1.  La posta unitaria di gioco delle scommesse «Vincente nazionale» e  «Accoppiata  nazionale»  e'  determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  La  posta  unitaria di gioco delle scommesse e' ripartita nelle seguenti percentuali:
 a) montepremi  e  compenso per l'attivita' di gestione: 72,00 per cento  per entrambe le scommesse, di cui, al montepremi del «Vincente nazionale»,  in via sperimentale, il 71,00 per cento e, al montepremi dell'«Accoppiata nazionale», il 66,29 per cento;
 b) compenso  dell'attivita'  dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le scommesse;
 c) entrate  erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le scommesse;
 d) prelievo  a favore dell'UNIRE: 14,00 per cento per entrambe le scommesse.
 |  | Art. 4. Modalita' di partecipazione
 1.  La  partecipazione  alle  scommesse  a totalizzatore, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei  cavalli  sulla  schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
 2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare  per  il  fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
 3.  E'  prevista  la  partecipazione  al gioco attraverso modalita' telefonica  e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.
 |  | Art. 5. Annullo
 1.  E  'consentito  l'annullo  di  una  scommessa  entro centoventi secondi  dall'emissione  della  ricevuta  di  partecipazione anche se dallo  stesso  terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che  l'accettazione  delle  scommesse  al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
 2.  In  caso  di  ritiro  di  uno  o  piu'  cavalli pronosticati e' consentita,   ad   accettazione  delle  giocate  ancora  ammessa,  la sostituzione  della  giocata,  con annullo della giocata contenente i numeri  dei  cavalli  ritirati  ed  emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.
 3. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
 |  | Art. 6. Ricevuta di partecipazione
 1.  L'accettazione  delle  scommesse a totalizzatore e' certificata esclusivamente  dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
 2.  La  verifica  della  corrispondenza  tra i dati riportati sulla ricevuta  e  quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti   ai   terminali,  e'  responsabilita'  di  chi  effettua  la scommessa,  il  quale  e'  tenuto  a  segnalare  immediatamente  ogni difformita'.  In  caso  di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.
 3.  La  ricevuta  di  partecipazione  delle  scommesse  oggetto del presente  decreto,  e'  emessa  dal  terminale  di  gioco dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
 4.  La  ricevuta  di  partecipazione  contiene  almeno  i  seguenti elementi:
 a) denominazione del concessionario;
 b) codice  identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 c) identificativo  o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
 d) numero  della scommessa, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
 e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 f) pronostici contenuti nella giocata;
 g) numero di unita' di scommesse accettate;
 h) identificativo    univoco    assegnato    alla   giocata   dal totalizzatore nazionale;
 i) importo complessivo della giocata;
 l) orario  (ore,  minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
 m) numero di ripetizioni della scommessa.
 |  | Art. 7. Giocate sistemistiche
 1. Sono ammesse scommesse sistemistiche.
 2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco,  prima  dell'emissione  della  ricevuta  di partecipazione, il sistema  e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita'  di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono  comunicati  al  partecipante,  dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
 3.  I  tipi  di  giocate  sistemistiche  per la scommessa «Vincente nazionale»  e  per  la scommessa «Accoppiata nazionale», disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 23 e 27.
 |  | Art. 8. Registrazione e conservazione delle giocate
 1.   Ogni  scommessa  accettata  e'  registrata  dal  totalizzatore nazionale  ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
 2.  I  dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo  complessivo,  nonche' i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.
 |  | Art. 9. Calcolo della quota di vincita
 1.  L'importo  della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
 2.  Il  calcolo  della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, e' effettuato come segue:
 a) si   determina   il  disponibile  a  vincite  delle  scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;
 b) il disponibile a vincite cosi' determinato e' ripartito tra la categoria  di  vincita ed aumentato dall'eventuale jackpot secondo le modalita' di cui agli articoli 24 e 28;
 c) dal  disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo  pari  al  prodotto  tra  il numero delle unita' di scommessa vincenti  e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta  unitaria.  Tale  quoziente,  aumentato  di uno, costituisce la quota;
 d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
 3.  In  caso di arrivo in parita' di uno o piu' cavalli nelle corse oggetto  di  scommessa,  il  calcolo della quota e' effettuato con le modalita' indicate agli articoli 25 e 29.
 4.  In  caso  di  arrivo,  in una corsa oggetto di scommessa, di un numero   di  cavalli  inferiore  a  quello  previsto  per  completare un'unita'  di  scommessa,  il disponibile a vincite viene destinato a jackpot.
 5.  L'importo  risultante  dalla  differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite cosi' come calcolate al comma 1, e' di competenza dell'UNIRE.
 |  | Art. 10. Rimborsi
 1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
 a) per  motivi  tecnici,  non  siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
 b) in  caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse limitatamente  alle  scommesse  accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa stessa comunicato dall'UNIRE;
 c) la corsa oggetto di scommessa non si e' svolta entro il giorno successivo a quello in programma;
 d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unita' di scommessa che contengono:
 i. nella scommessa «Vincente nazionale» il cavallo ritirato;
 ii.  nella  scommessa  «Accoppiata nazionale» almeno un cavallo ritirato;
 e) intervengono variazioni su quanto specificato alle lettere d), e),  f),  h)  ed  l)  del  programma ufficiale delle corse, di cui al successivo  art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
 f) il  numero  dei  cavalli  regolarmente  partiti e' inferiore a sette.
 2.  Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato  affisso  nei  punti  di  vendita  delle  scommesse,  puo' chiedere  il  rimborso  entro  novanta  giorni  solari  dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.
 3.  L'importo  rimborsato,  la data e l'orario di effettuazione del rimborso  risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di  partecipazione,  oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.
 |  | Art. 11. Pubblicita' degli esiti e comunicazioni
 1.  AAMS,  oltre  a  darne  diffusione  attraverso  il proprio sito internet,  trasmette  ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi  oggetto  di  scommessa;  i  concessionari  ritrasmettono tali comunicazioni  ai  punti  di  vendita  delle  scommesse,  per la loro affissione pubblica.
 |  | Art. 12. Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse
 1.  I  rimborsi  non  richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.
 |  | Art. 13. Termini di decadenza
 1.  I  partecipanti  decadono  dal  diritto  alla riscossione delle vincite  e  dal  diritto  a  richiedere  i rimborsi presso i punti di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione  non  e'  effettuata,  secondo  le  modalita'  di  cui all'art.  17,  nel  termine  di  novanta  giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
 2.  E'  fatta,  comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
 |  | Art. 14. Soluzione delle controversie
 1.  La  soluzione  delle  controversie,  escluse  quelle  di natura fiscale,  insorte  in  sede  di  interpretazione  e di esecuzione del presente  regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata  all'organo  di  cui  all'art.  2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
 2.  Il  reclamo  scritto  e'  inoltrato,  per  il  tramite di AAMS, all'organo  di  cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse.
 3.  E'  fatta,  comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
 |  | Art. 15. Controlli ed ispezioni
 1.  AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione   delle   norme  previste  dal  presente  decreto  anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i punti di vendita agli stessi collegati, nonche' sui sistemi informativi dei concessionari stessi.
 2.  AAMS  adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti  dei concessionari di cui all'art. 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.
 |  | Art. 16. Programma ufficiale delle corse
 1.  Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa  testo  agli effetti delle scommesse ed in riferimento al quale le stesse   vengono   accettate,   e   puo'   essere   sostituito  dalla dichiarazione  dei  partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
 2.  Il  campo  partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel  programma  ufficiale  predisposto  dall'UNIRE,  e' comunicato ai concessionari,  di  norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la  corsa,  che  provvedono  a  darne  diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
 3.   E'   facolta'   di  AAMS,  su  proposta  dell'UNIRE,  disporre l'accettazione  delle  scommesse  «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»  su  un  campo  partenti  che  preveda la disputa di corse articolate  in  batteria  e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti   nelle   batterie   riporteranno  un  numero  di  copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione e' quella che fa testo  agli  effetti  della  scommessa.  Sono considerate vincenti le scommesse  che  indicano  nella  identica  successione dell'ordine di arrivo  i  cavalli  classificati  al  primo  posto,  nel  caso  della scommessa  «Vincente  nazionale» o ai primi due posti, nel caso della scommessa  «Accoppiata  nazionale»  della finale. I cavalli che hanno partecipato  alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L'accettazione delle scommesse avra' termine con la partenza della prima batteria.
 4. Il programma ufficiale contiene:
 a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
 b) il tipo di corsa;
 c) il nome dell'ippodromo;
 d) la distanza della corsa;
 e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
 f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
 g) i   numeri   di  partenza  che  contraddistinguono  i  cavalli partenti;
 h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
 i) la  monta  nelle  corse  al  galoppo e la guida nelle corse al trotto;
 l) gli eventuali rapporti di scuderia;
 m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
 n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.
 |  | Art. 17. Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse
 1.  L'originale  della  ricevuta  di  accettazione delle scommesse, integra  in  ogni  sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo  a  seguito  di  apposita  verifica. Il concessionario ovvero il gestore  del punto di vendita della scommessa, se non coincidente con il  concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione   materiale   della   ricevuta   di  accettazione;  il totalizzatore  nazionale  verifica  i  dati  identificativi contenuti nella ricevuta.
 |  | Art. 18. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
 1.  I  concessionari  pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalita' di cui agli articoli 19, 20 e 21.
 2.  Il  concessionario  custodisce, anche mediante archiviazione su supporti  informatici  che  consentono  la  rilettura  ed impediscono l'alterazione  del  contenuto, le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonche' quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.
 |  | Art. 19. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro
 1.  Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati  in  contanti,  a  partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti  e  previa  verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui all'art.  17,  presso  qualsiasi  punto  di  vendita  delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.
 |  | Art. 20. Modalita'  di  pagamento  delle  vincite  e  dei  rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
 1.  Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e  non superiore a 100.000,00 euro e' effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di  ricevute  di  partecipazione  di  vincite  di importo superiore a 3.000,00  euro  e  non  superiore  a 100.000,00 euro, possono recarsi presso  i  punti  di  pagamento  delle  vincite per la verifica della ricevuta  di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso  accredito  sul  conto  corrente  bancario  del  vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
 2.  I  rimborsi,  di  importo  superiore  a  3.000,00  euro  fino a 100.000,00  euro,  sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data  di  comunicazione  ufficiale  degli  esiti,  presso  i punti di pagamento   delle   vincite   per   la  verifica  della  ricevuta  di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene,   in   base   alla  richiesta  esplicita  del  partecipante, attraverso  accredito  sul  conto  corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
 3.  Le  vincite  di  cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro  il  termine  di  14  giorni  dalla data di presentazione della ricevuta.  I  rimborsi  di  cui  al  comma 2  sono pagati agli aventi diritto  entro  il  termine  di  quattordici  giorni  dalla  data  di presentazione della ricevuta.
 |  | Art. 21. Modalita'  di  pagamento  delle  vincite  e  dei  rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro
 1.  Il  pagamento  delle  vincite di importo superiore a 100.000,00 euro  e'  effettuato  entro  novanta  giorni  solari  dalla  data  di comunicazione  ufficiale  degli  esiti.  I  portatori  di ricevute di partecipazione  di  vincite  di  importo superiore a 100.000,00 euro, possono  recarsi  presso  i  punti  di pagamento delle vincite per la verifica  della  ricevuta  di partecipazione, secondo le modalita' di cui  all'art.  17.  Il  pagamento  avviene,  in  base  alla richiesta esplicita  del  vincitore,  attraverso  accredito  sul conto corrente bancario  del  vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
 2.  I  rimborsi,  di  importo  superiore  a  100.000,00  euro, sono effettuati,  entro  novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale  degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui  all'art.  17.  Il  pagamento  avviene,  in  base  alla richiesta esplicita  del  partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario  del  partecipante  stesso,  oppure  mediante  emissione  di assegno circolare.
 3.  Le  vincite  di  cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro  il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta.  I  rimborsi  di  cui  al  comma  2 sono pagati agli aventi diritto  entro  il  termine  di  quattordici  giorni  dalla  data  di presentazione della ricevuta.
 |  | Art. 22. Caratteristiche della scommessa «Vincente nazionale»
 1.  La  scommessa  a totalizzatore denominata «Vincente nazionale», consiste  nel  pronosticare il cavallo primo classificato nell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
 2.  E' consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o piu' cavalli.
 3.  Se  il  cavallo  vincente  e' in rapporto di scuderia con altri cavalli  partecipanti  alla  stessa  corsa, sono considerate vincenti anche le scommesse effettuate sui cavalli in rapporto di scuderia con il  cavallo  vincente  e  la quota e' determinata dal rapporto tra il disponibile  a  vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.
 |  | Art. 23. Giocate sistemistiche della scommessa «Vincente nazionale»
 1.  La  giocata  sistemistica  per  la  scommessa  a  totalizzatore «Vincente   nazionale»   e'   il  sistema  denominato  NX  ovvero  la combinazione derivante dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli.
 |  | Art. 24. Calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Vincente nazionale» 1.  E'  prevista  un'unica  categoria  di  vincita per le unita' di scommessa  indicanti  esattamente  il  cavallo  vincente  della corsa oggetto di scommessa, o gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con  il vincente, certificato, ai fini delle scommesse, da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
 2.  Il  calcolo  della  quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 9.
 3.  Se  un  cavallo  dichiarato  partente nella corsa oggetto della scommessa  «Vincente  nazionale»  viene  ritirato, tutte le scommesse contenenti  quel  cavallo  ritirato  possono  essere  sostituite  con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione;   non  e'  ammesso  nessun  tipo  di  rimborso  ad accettazione aperta.
 4.  Qualora  nessuna  unita'  di  scommessa  risulti  vincente,  il disponibile  a  vincite della scommessa e' riportato al disponibile a vincite della successiva scommessa «Vincente nazionale».
 |  | Art. 25. Calcolo  della  quota  nei casi di parita' per la scommessa «Vincente nazionale»
 1.  In  caso  di  arrivo  in  parita',  nella  corsa  oggetto della scommessa «Vincente nazionale», di due o piu' cavalli al primo posto, sono  considerate  vincenti  le  unita'  di scommessa che indicano al primo  posto  uno  dei  cavalli  classificati in parita'. Le quote si determinano nel modo seguente:
 a) dal  disponibile  a  vincite,  di cui all'art. 3, si detrae un importo  pari  al  prodotto  tra  il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria;
 b) la  differenza  cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali quanti  sono  i  cavalli  arrivati  in  parita' al primo posto, se su ciascun cavallo siano state effettuate scommesse;
 c) per  ciascun  cavallo  vincente, si determina il quoziente tra l'importo  di  cui  al  punto  b)  ed il prodotto tra il numero delle unita'  di  scommessa  vincenti  e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
 2. Qualora la parita' coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le  scommesse  da  considerare  sul cavallo in parita' in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti  i  cavalli  in rapporto di scuderia con quello classificato in parita'.
 |  | Art. 26. Caratteristiche della scommessa «Accoppiata nazionale»
 1.  La scommessa a totalizzatore denominata «Accoppiata nazionale», consiste   nel   pronosticare   i  primi  due  cavalli  classificati, nell'esatta  successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
 2.  E' consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o piu' cavalli.
 |  | Art. 27. Giocate sistemistiche della scommessa «Accoppiata nazionale»
 1.  Le  giocate  sistemistiche  per  la  scommessa  a totalizzatore «Accoppiata nazionale» sono:
 a) sistema  denominato  NX,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine derivanti dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli;
 b) sistema  denominato  V1,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra  un  cavallo  designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare la seconda posizione;
 c) sistema  denominato  P1,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra  un  cavallo  designato al primo o al secondo posto ed altri  «n»  cavalli,  minimo  uno,  ad occupare la restante posizione libera;
 d) sistema  denominato  T2,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra  uno  o  piu' cavalli designati per ciascuna delle due posizioni possibili.
 |  | Art. 28. Calcolo   delle   quote  di  vincita  per  la  scommessa  «Accoppiata nazionale»
 1.  E'  prevista  un'unica  categoria  di  vincita per le unita' di scommessa  indicanti  la  combinazione  vincente,  ovvero i primi due cavalli  classificati,  nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
 2.  La combinazione vincente della scommessa «Accoppiata nazionale» e'  certificata  da  AAMS  sulla  base  delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
 3.  Il  calcolo  della  quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 9.
 4.  Qualora  nessuna  unita'  di  scommessa indichi la combinazione vincente il disponibile a vincite e' destinato a jackpot.
 5.  Se  uno  o piu' cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della  scommessa  «Accoppiata  nazionale»  vengono ritirati, tutte le scommesse  contenenti  uno o piu' dei cavalli ritirati possono essere sostituite  con  scommesse  almeno  dello stesso importo, unicamente, nello  stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento  di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
 6.  Nel  caso  in  cui,  nella  corsa  designata  per  la scommessa «Accoppiata  nazionale», due cavalli in rapporto di scuderia figurino ai  primi  due posti dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le  unita'  di  scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli,  generando  un'unica  quota  per  entrambe  le  combinazioni vincenti.
 |  | Art. 29. Calcolo  della quota nei casi di parita' per la scommessa «Accoppiata nazionale»
 1.  In  caso  di  arrivo  in  parita',  nella  corsa  oggetto della scommessa  «Accoppiata  nazionale»,  di  due  o piu' cavalli al primo posto,   sono  considerate  vincenti  le  unita'  di  scommessa  che, indipendentemente   dall'ordine,   indicano  i  due  o  piu'  cavalli classificati in parita'. Le quote si determinano nel modo seguente:
 a) dal  disponibile  a  vincite,  di cui all'art. 3, si detrae un importo  pari  al  prodotto  tra  il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria;
 b) la  differenza  cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali quante  sono  le  combinazioni  vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
 c) per  ognuna  delle  due combinazioni vincenti, si determina il quoziente  tra  l'importo  di  cui  al punto b) ed il prodotto tra il numero  delle  unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
 2.  In  caso  di  arrivo  in parita' al secondo posto di due o piu' cavalli,  sono  considerate  vincenti  le  unita'  di  scommessa  che indicano  al  primo posto il cavallo classificato primo ed al secondo posto uno dei cavalli classificati in parita'. Il calcolo delle quote e' effettuato con le modalita' di cui al comma 1.
 |  | Art. 30. Rendicontazione contabile
 1.  Al  fine  di  mettere  a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionario apre un conto corrente bancario vincolato per il quale e'  tenuto  a  conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS, valida per  tutto  il  periodo  di vigenza della concessione. Mediante detta delega  AAMS  effettua  sul  conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonche' degli interessi.
 2. Il concessionario apre, altresi', un conto corrente bancario sul quale  AAMS,  con  cadenza  bisettimanale,  in base alle informazioni ricevute  dal  totalizzatore  nazionale  relativamente  agli  importi corrispondenti  alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso   verificate   dal   singolo   concessionario,  effettua  il versamento  dell'importo  complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui  agli  articoli  20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento delle  vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalita' indicate  dallo  stesso,  entro  e  non  oltre  i termini di cui agli articoli 20 e 21.
 3.  Con provvedimento di AAMS sono stabilite le modalita' operative di   gestione  degli  importi  dovuti  dal  concessionario,  la  loro allocazione  nel  bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,  nonche'  le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto  agli  aventi  diritto.  Con  il  medesimo  provvedimento sono definiti  gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario,  compresi  i  modelli da utilizzare per il versamento del  saldo  settimanale  e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto  corrente  del  concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21.
 |  | Art. 31. Rendicontazione   di   riferimento   ai   fini  delle  movimentazioni finanziarie
 1.  Entro  la  fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana  contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile  dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
 2. Il rendiconto contiene:
 a) l'importo totale da versare;
 b) l'incasso della raccolta;
 c) l'incasso  totale  lordo  delle giocate raccolte, per tutte le scommesse  di  cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
 d) l'aggio  totale  trattenuto  dai  gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui alla lettera c);
 e) l'importo  totale  delle  vincite  pagate nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;
 f) l'importo  totale  dei  rimborsi  effettuati  nella  settimana contabile  di  riferimento  e  dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
 g) l'incasso   di   ciascuna   scommessa   di   cui   e'   chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
 h) l'aggio,  trattenuto dai punti di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;
 i) il corrispettivo del concessionario.
 3.  A  ciascun  concessionario  e'  reso disponibile, su richiesta, l'elenco  delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.
 4.  Gli  importi  dovuti  dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla  base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.
 |  | Art. 32. Introduzione delle scommesse
 1.  Le  nuove  tipologie  di  scommessa  possono  essere introdotte gradualmente,  ad iniziativa di AAMS, d'intesa con il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  in  funzione  delle  esigenze del mercato  e  dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tal fine  i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici delle scommesse in funzione dell'introduzione delle nuove scommesse.
 Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo  giorno feriale successivo   alla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 
 Roma, 26 ottobre 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 334
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