Gazzetta n. 258 del 2005-11-05 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 26 ottobre 2005 |
Bando per la ricerca nel settore florovivaistico. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, forestale e della pesca; Visto il documento «Obiettivi ed azioni prioritarie individuate dal gruppo dei referenti per la ricerca e sperimentazione agraria, forestale acquacoltura e pesca» approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni nel giugno 2002 e riportante priorita' ed obiettivi anche per il settore florovivaistico; Visto il documento del Ministro del 6 settembre 2002 riportante le Linee guida per la ricerca agricola che destina una parte delle risorse ai piani di settore, nell'ambito di quali si collocano le attivita' di ricerca del settore florovivaistico; Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR 2005-2007) approvato dal CIPE nella riunione del 18 marzo 2005, riportante le strategie nazionali per la ricerca e l'innovazione, ivi incluse le indicazioni di questa amministrazione per la ricerca nel sistema agricolo; Visto il decreto MIPAF 353 del 16 luglio 2003 e successive modificazioni, che definisce i criteri e le procedure per la gestione della ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano; Vista la circolare n. 42088 del 24 settembre 2004 che stabilisce i criteri e modalita' di finanziamento, rendicontazione, varianti e proroghe relativi ai finanziamenti per attivita' di ricerca e sperimentazione in campo agricolo; Visti i decreti MIPAF n. 406 del 31 luglio 2004 e n. 541 del 30 novembre 2004 che definiscono la composizione ed i compiti del Comitato per la valutazione dei progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura operante presso questo Dipartimento; Visto il decreto MIPAF n. 120 del 24 marzo 2004, e successivi aggiornamenti, che, sul dettato del decreto ministeriale n. 375 del 21 luglio 2003, istituisce l'albo di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca finanziati da questo Ministero; Considerate le indicazioni del Tavolo florovivaistico, costituito presso il MIPAF, che vede la partecipazione dei soggetti interessati alle attivita' di ricerca, anche dei rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni professionali, del mondo produttivo di esperti del settore dei mercati; Considerato; in particolare, quanto stabilito dal «gruppo di lavoro ricerca», operante nell'ambito del Tavolo florovivaistico e costituito con nota del «Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi n. 295 del 7 marzo 2005, e riunitosi in data 1° aprile e 8 giugno 2005; Visto il Piano specifico d'intervento per il settore florovivaistico predisposto da questo Ministero ed in particolare le azioni per la ricerca e la sperimentazione in esso individuate; Considerato che non sussistono iniziative di ricerca nel settore floricolo finanziate da questa amministrazione, a seguito della conclusione nel luglio 2003 del progetto finalizzato «Prodotti e tecnologie innovative nelle piante ornamentali», ad eccezione di azioni specifiche per la floricoltura delle regioni meridionali, attivate con delibera CIPE n. 83/03 (Programma per il Mezzogiorno), e di altre iniziative da attivarsi in seguito a quanto stabilito nella seduta del CIPE del 27 maggio 2005 (Contratto di filiera Florconsorzi); Considerata la necessita' di armonizzare le azioni di ricerca nel settore florovivaistico, ivi incluse quelle attinenti alla ricerca su florovivaismo eco-compatibile e basato sui criteri del sistema di produzione biologico, creando un efficace raccordo tra gli enti di ricerca ad essa preposti; Ritenuta l'opportunita' di promuovere una procedura concorsuale per la selezione di quattro progetti di ricerca in questo specifico settore, di durata triennale, che affrontino in modo coordinato tutte le priorita' al momento identificate, anche in relazione alle risorse disponibili; Decreta: Art. 1. Temi di ricerca Con il presente bando il Ministero delle politiche agricole e forestali intende finanziare quattro progetti di ricerca nel settore «Florovivaismo», ciascuno dei quali deve prevedere attivita' di ricerca sulle tematiche di seguito indicate: Progetto 1. Individuazione, caratterizzazione e valorizzazione di specie dotate di caratteristiche mediterranee: a) individuazione e valutazione di germoplasma adatto alle condizioni pedoclimatiche italiane; b) miglioramento genetico di germoplasma selezionato, attraverso tecniche gia' note o da mettere a punto in funzione del materiale oggetto di studio; c) valorizzazione delle specie mediterranee attraverso l'individuazione di tecniche colturali e prove di conservazione piu' adatte alle specie in esame; d) messa a punto di sistemi di certificazione della qualita' del materiale propagato di nuovo ottenimento. Progetto 2. Individuazione di tecniche di produzione, di conservazione e commercializzazione, finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione della qualita' merceologica del prodotto: a) individuazione delle tecniche colturali piu' idonee a garantire la qualita' post-raccolta del prodotto e, laddove possibile, la certificazione ecocompatibile del prodotto; b) studi per l'individuazione di metodi alternativi ed efficaci per la nutrizione delle piante e compatibili con le norme che regolano il rilascio delle soluzioni impiegate nel florovivaismo; c) sviluppo di sistemi diagnostici rapidi e precisi, anche per malattie emergenti, e di metodi di difesa a basso impatto ambientale anche nella fase di post-raccolta; d) messa a punto di strategie di modifica dell'architettura, morfologia e dimensioni della pianta con tecniche ecocompatibile; e) studi per ottimizzare la conservazione del prodotto e migliorare la compatibilita' ambientale dei sistemi di imballaggio del prodotto. Progetto 3. Studi per migliorare l'efficienza d'uso delle risorse idriche nelle produzioni florovivaistiche: a) studi dell'impatto della produzione florovivaistica sulla qualita' e quantita' delle acque di falda anche con riferimento ai nutrienti presenti nelle acque di percolazione; b) sistemi per la razionalizzazione dell'uso dell'acqua attraverso l'introduzione di nuove specie, la valorizzazione di specie con livelli elevati di efficienza d'uso dell'acqua e metodi irrigui innovativi; c) studi volti all'utilizzazione di acque salmastre e all'individuazione di specie resistenti alla salinita'. Progetto 4. Messa a punto di metodi per la riduzione dei consumi energetici e dei costi di produzione nelle produzioni florovivaistiche: a) individuazione di modelli per il bilancio energetico del sistema produttivo ricorrendo anche all'impiego di risorse energetiche alternative per le coltivazioni in serra in particolare attraverso l'uso di sottoprodotti aziendali o biomasse di scarto di diversa provenienza; b) analisi dei costi economici dei processi produttivi ed individuazione di modelli organizzativi e logistici per la razionalizzazione e valorizzazione della filiera. | Art. 2. Risorse finanziarie L'importo totale delle risorse messe a bando per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'art. 1 e' pari ad Euro 2.970.000,00, cosi' ripartiti: Progetto 1: individuazione, caratterizzazione e valorizzazione di specie dotate di caratteristiche mediterranee: Euro 1.070.000,00; Progetto 2: individuazione di tecniche di produzione, di conservazione e commercializzazione, finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione della qualita' merceologica del prodotto: Euro 900.000,00; Progetto 3: studi per migliorare l'efficienza d'uso delle risorse idriche nelle produzioni florovivaistiche: Euro 500.000,00; Progetto 4: messa a punto di metodi per la riduzione dei consumi energetici e dei costi di produzione nelle produzioni florovivaistiche: Euro 500.000. L'importo massimo di 20.000 Euro e' destinato a soddisfare gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento per la realizzazione del progetto, che comprendono: il monitoraggio interno del progetto, la valutazione dei risultati ottenuti, dell'efficacia delle attivita' di trasferimento degli stessi, la verifica della conformita' ai contenuti del Piano nazionale florovivaistico, per le parti di pertinenza. | Art. 3. Requisiti di ammissione dei progetti 1. Possono presentare un progetto il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (di seguito denominato C.R.A.), oppure i Dipartimenti o Istituti universitari, oppure Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i Consorzi universitari. 2. Gli enti privati ed altri enti che svolgono attivita' di ricerca non a scopo di lucro, possono partecipare al progetto esclusivamente in qualita' di unita' operative e unicamente se hanno tra i loro scopi istituzionali la ricerca. 3. Ciascun progetto deve prevedere un proprio coordinatore generale. 4. Ogni ente partecipante a qualunque titolo ai progetti puo' inserirsi esclusivamente in una sola proposta di progetto. 5. Un ente partecipante a titolo di unita' operativa puo' partecipare con diverse linee di ricerca, anche afferenti a diversi progetti presentando piu' di un modello C. 6. Ciascun progetto deve affrontare tutte le tematiche ad esso relative, cosi' come riportate all'art. 1, e per ciascuna tematica dovra' essere specificata la/le specie su sui si intende sviluppare la ricerca. 7. Le azioni di ricerca indicate non devono essere gia' inserite in altri progetti in atto o in fase di attivazione finanziati da questa e/o altre amministrazioni, se non come approfondimenti ulteriori o azioni su piu' ampia scala di aspetti specifici gia' considerati in altre iniziative. E' ammissibile al finanziamento il progetto con i seguenti requisiti: a) il coordinatore generale deve essere collocato nei ruoli di appartenenza del C.R.A., oppure di un Dipartimento o Istituto universitario o di altro ente pubblico di ricerca nazionale, regionale, di province autonome, di altro ente territoriale, di consorzi universitari; b) la ripartizione delle azioni di ricerca deve essere articolata in modo che una somma non inferiore al 50% dell'intero contributo da concedere sia destinato al C.R.A., secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale 353 del 16 luglio 2003; c) avente durata massima di tre anni; d) corredato dei dati e delle informazioni previste nei moduli allegati. | Art. 4. Modalita' di presentazione del progetto 1. La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo i modelli allegati A, B, C e accompagnata da lettera di trasmissione, a firma del rappresentante legale dell'ente proponente, deve essere recapitata a mano, entro le ore 17 della data di scadenza, al seguente ufficio: Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale politiche strutturali e sviluppo rurale - POSR IV ricerca e sperimentazione, via XX Settembre 20 - 00187 Roma. Non sono accettate proposte inviate a mezzo posta. Il termine per la presentazione cade il trentesimo giorno consecutivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto; se festivo e' da intendersi il primo giorno utile lavorativo. La proposta di progetto dovra' essere corredata da due copie su compact disc, in formato di testo (estensione doc o rtf) o in formato Adobe Acrobat (estensione pdf). 2. Essa dovra' contenere l'indicazione delle tematiche di cui all'art. 1, delle specie oggetto di studio, la descrizione del progetto, con specifica degli obiettivi del gruppo proponente, la programmazione temporale delle attivita' previste (possibilmente anche in forma grafica), le modalita' di monitoraggio interno, redatta secondo il modello A. Tale descrizione dovra' essere sintetica ed esauriente, incentrata sugli aspetti piu' rilevanti per permettere la selezione delle proposte, attraverso un giudizio fondato su elementi chiaramente individuati dai proponenti stessi e verificabili. 3. La proposta di progetto deve anche soddisfare le seguenti esigenze: gli obiettivi devono corrispondere ai temi di ricerca indicati all'art. 1 del presente bando; l'articolazione delle attivita' deve consentire il raggiungimento degli obiettivi dichiarati; le risorse finanziarie richieste devono risultare congrue rispetto al lavoro da svolgere; i metodi di coordinamento delle varie componenti, di monitoraggio interno dell'andamento dei lavori e delle risorse utilizzate, devono essere chiaramente indicati; l'individuazione delle modalita' piu' appropriate per consentire ai potenziali fruitori la piena accessibilita' ai risultati ottenuti. Tale aspetto costituira' elemento di merito nella valutazione delle proposte; assenza di sovrapposizione di azioni di ricerca gia' previste in altri progetti in atto o in fase di attivazione nel settore. 4. Nel modello A dovra' essere dettagliata anche la parte relativa alle azioni di coordinamento generale di ciascun progetto mirate ai seguenti obiettivi: garantire che tutte le azioni del progetto siano tra loro adeguatamente integrate per dare risposte alle problematiche del settore in maniera organizzata e omogenea, creando le sinergie necessarie a tale scopo; presentare i risultati delle ricerche di cui al presente bando, oltre che attraverso le prescritte modalita' per i progetti di ricerca finanziati da questo Ministero, anche con idonei strumenti per la loro diffusione a livello comunitario ed internazionale; costituire un punto di riferimento qualificato per interloquire con le regioni ai fini informativi, di trasferimento e valorizzazione delle innovazioni conseguite. 5. Il coordinatore generale, nella stesura delle azioni di coordinamento dovra' indicare le modalita' e i criteri per la realizzazione delle stesse finalizzate alle attivita' di monitoraggio interno al progetto, a quelle di promozione e valorizzazione e trasferimento delle innovazioni, curando la loro armonizzazione con le iniziative analoghe o complementari attuate dalle regioni, nonche' iniziative di formazione e addestramento del personale tecnico-scientifico operante nel progetto. Gli oneri derivanti dal monitoraggio interno al progetto graveranno sulla riserva di cui all'art. 2 del presente decreto. 6. Il progetto deve essere pertanto redatto includendo: a) la descrizione completa del progetto e relativi sottoprogetti come da modello A, firmato dal coordinatore generale e dal responsabile amministrativo dell'ente proponente; b) la previsione di spesa articolata per le diverse voci come da modello B, firmato dal coordinatore generale e dal responsabile amministrativo dell'ente proponente; c) il dettaglio delle attivita' e della previsione di spesa delle singole unita' operative partecipanti come da modello C., firmato dal responsabile della ricerca e dal responsabile amministrativo. La mancata apposizione delle firme autorizzate nella documentazione da presentare costituisce motivo di esclusione dalla selezione. Eventuali integrazioni della documentazione potranno essere richieste dall'amministrazione al momento dell'erogazione del contributo al progetto risultato vincitore della selezione. | Art. 5. Istruttoria e valutazione 1. La direzione dello sviluppo rurale cura l'istruttoria, compresa l'ammissibilita' alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca presentati, e affida al comitato di cui al decreto ministeriale n. 541 del 30 novembre 2004 la selezione dei progetti ammessi a valutazione. A tal fine il suddetto comitato opera attraverso il supporto di una commissione di esperti nominata dal MIPAF, composta da: un rappresentante del comitato di cui al sopra citato decreto ministeriale n. 541 con funzione di Presidente; due esperti del settore florovivaistico da reperirsi nell'Albo di cui al decreto ministeriale n 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti; laddove si verifichi l'impossibilita' di reperire competenze specifiche, anche per motivi di incompatibilita', nell'ambito di detto Albo, gli esperti potranno essere diversamente individuati, per consentire l'espletamento della procedura di valutazione; tre esperti designati dalle associazioni dei produttori florovivaistici e da altri organismi di rappresentanza del settore; due rappresentanti delle regioni indicati dal Presidente della conferenza unificata; un funzionario del MIPAF - POSR IV - Ricerca e sperimentazione, con funzione di segretario. Per tutti i componenti della Commissione si applicano i compensi di cui al decreto ministeriale n. 541/2004. La commissione ha anche il compito di verificare la congruita' del finanziamento richiesto e di dare indicazioni e raccomandazioni per l'eventuale riorientamento del progetto eleggibile; infine, propone la graduatoria finale al comitato di valutazione, di cui al decreto ministeriale n. 541 del 30 novembre 2004, che esprimera' in merito il proprio parere. La fase istruttoria e' volta ad accertare l'ammissibilita' a finanziamento del progetto secondo quanto stabilito agli articolo 3 e 4 del presente decreto. La valutazione dei progetti si basa sui criteri riportati nell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 307 del 16 luglio 2003. Sara' prioritariamente considerato il progetto che, a parita' di altri elementi di valutazione, presenti una efficace integrazione tra l'attivita' di ricerca e le imprese operanti nel settore florovivaistico. 2. Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico-scientifico, finanziario e delle eventuali esigenze di riorientamento di cui al punto 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali approva con proprio decreto la graduatoria finale dei progetti esaminati, nonche' definisce, con decreti successivi, le modalita' e le procedure per l'erogazione del finanziamento. Le verifiche in itinere ed ex post vengono operate da MIPAF - POSR IV ricerca e sperimentazione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 1, e riferite periodicamente al comitato di valutazione. I risultati delle valutazioni in itinere ed ex post del progetto sono pubblicati sul sito Internet del MIPAF (http://www.politicheagricole.it alla voce ricerca e sperimentazione). | Art. 6. Criteri di esclusione Le proposte pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ammissibilita' effettuata secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e la commissione di esperti procedera' all'apertura delle buste per verificare che la documentazione non presenti carenze o difformita' rispetto alle prescrizioni del bando. Al termine delle operazioni di verifica si procedera': all'ammissione alla valutazione dei progetti privi di carenze o difformita'; all'esclusione dalla valutazione dei progetti non conformi alle prescrizioni del bando in tema di ammissibilita' e precisamente saranno considerati motivi di esclusione: l'inoltro di proposte pervenute in data antecedente all'apertura dei termini; l'inoltro di proposte avvenuto in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 4, ovvero: prive anche di una sola delle dichiarazioni prescritte; prive del CD-rom contenente la modulistica su supporto informatico; presentate da parte di soggetti privi dei requisiti previsti dal presente bando; prive, laddove previsto, di sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti (anche nel caso di un solo documento non sottoscritto); prive degli allegati previsti dal presente bando. | Art. 7. Priorita' trasversali Saranno prioritariamente considerati i progetti che a parita' di altri elementi di valutazione, presentino una efficace integrazione tra l'attivita' di ricerca e le imprese operanti nel settore florovivaistico. | Art. 8. Modalita' di finanziamento 1. Il contributo finanziario viene erogato all'ente coordinatore del progetto eletto a finanziamento, che provvede anche al trasferimento diretto delle risorse assegnate alle altre unita' operative, secondo i termini indicati nel decreto di concessione del finanziamento stesso, e corrispondente: al 99% della spesa ammessa per il C.R.A., Universita', consorzi universitari, enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome di altri enti di ricerca territoriali, ed enti di ricerca con personalita' giuridica di diritto privato che per prioritarie finalita' statutarie svolgono attivita' di ricerca nel settore dell'agricoltura senza scopo di lucro; al 60% della spesa ammessa per enti privati di ricerca riconoscibili quali piccole o medie imprese del settore agricolo, in base alla normativa europea; al 50% della spesa ammessa per gli altri enti privati di ricerca del settore agricolo non riconducibili alle precedenti categorie. Il presente decreto rispetta i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il contributo finanziario e' erogato secondo i criteri enunciati nella circolare n. 42088 del 24 settembre 2004 che prevede: la concessione in misura pari al 50% del totale delle risorse assegnate all'atto di emanazione del decreto di concessione dello stesso; la corresponsione di un ulteriore 35% del totale alla fine del primo anno, previo monitoraggio in itinere del progetto; l'erogazione del rimanente 15% come saldo del contributo, previa verifica finale dei risultati conseguiti. Le modalita' di rendicontazione sono indicate nella suddetta circolare, reperibile al sito http://www.politicheagricole.it 2. I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad osservare le prescrizioni ministeriali e a comunicare le eventuali modifiche che dovessero occorrere per la realizzazione del progetto e ad ottenerne la previa approvazione. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2005
Il direttore generale: Serino |
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