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| Gazzetta n. 258 del 2005-11-05 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 26 ottobre 2005 |  | Bando per la ricerca nel settore florovivaistico. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
 
 Vista   la   legge   23 dicembre   1999,  n.  499,  concernente  la razionalizzazione    degli    interventi    nei   settori   agricolo, agroalimentare, agroindustriale, forestale e della pesca;
 Visto il documento «Obiettivi ed azioni prioritarie individuate dal gruppo  dei  referenti  per  la  ricerca  e  sperimentazione agraria, forestale  acquacoltura  e  pesca»  approvato  dalla  Conferenza  dei presidenti  delle  regioni  nel giugno 2002 e riportante priorita' ed obiettivi anche per il settore florovivaistico;
 Visto  il documento del Ministro del 6 settembre 2002 riportante le Linee  guida  per  la  ricerca  agricola  che destina una parte delle risorse  ai  piani  di  settore, nell'ambito di quali si collocano le attivita' di ricerca del settore florovivaistico;
 Visto   il   Programma  Nazionale  della  Ricerca  (PNR  2005-2007) approvato  dal  CIPE  nella riunione del 18 marzo 2005, riportante le strategie  nazionali  per  la ricerca e l'innovazione, ivi incluse le indicazioni  di  questa  amministrazione  per  la ricerca nel sistema agricolo;
 Visto  il  decreto  MIPAF  353  del  16 luglio  2003  e  successive modificazioni, che definisce i criteri e le procedure per la gestione della ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano;
 Vista  la circolare n. 42088 del 24 settembre 2004 che stabilisce i criteri  e  modalita'  di  finanziamento, rendicontazione, varianti e proroghe  relativi  ai  finanziamenti  per  attivita'  di  ricerca  e sperimentazione in campo agricolo;
 Visti  i  decreti  MIPAF  n.  406  del  31 luglio 2004 e n. 541 del 30 novembre  2004  che  definiscono  la composizione ed i compiti del Comitato per la valutazione dei progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura operante presso questo Dipartimento;
 Visto  il  decreto  MIPAF  n.  120  del 24 marzo 2004, e successivi aggiornamenti,  che,  sul dettato del decreto ministeriale n. 375 del 21 luglio  2003,  istituisce l'albo di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca finanziati da questo Ministero;
 Considerate  le  indicazioni del Tavolo florovivaistico, costituito presso  il MIPAF, che vede la partecipazione dei soggetti interessati alle  attivita'  di  ricerca, anche dei rappresentanti delle regioni, delle  organizzazioni  professionali, del mondo produttivo di esperti del settore dei mercati;
 Considerato; in particolare, quanto stabilito dal «gruppo di lavoro ricerca»,   operante   nell'ambito   del   Tavolo  florovivaistico  e costituito  con  nota  del  «Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari  e dei servizi n. 295 del 7 marzo 2005, e riunitosi in data 1° aprile e 8 giugno 2005;
 Visto    il   Piano   specifico   d'intervento   per   il   settore florovivaistico  predisposto da questo Ministero ed in particolare le azioni per la ricerca e la sperimentazione in esso individuate;
 Considerato  che  non  sussistono iniziative di ricerca nel settore floricolo  finanziate  da  questa  amministrazione,  a  seguito della conclusione  nel luglio  2003  del  progetto  finalizzato «Prodotti e tecnologie  innovative  nelle  piante  ornamentali»,  ad eccezione di azioni  specifiche  per  la  floricoltura  delle regioni meridionali, attivate con delibera CIPE n. 83/03 (Programma per il Mezzogiorno), e di  altre iniziative da attivarsi in seguito a quanto stabilito nella seduta   del   CIPE   del   27 maggio   2005  (Contratto  di  filiera Florconsorzi);
 Considerata  la  necessita' di armonizzare le azioni di ricerca nel settore florovivaistico, ivi incluse quelle attinenti alla ricerca su florovivaismo  eco-compatibile  e  basato  sui criteri del sistema di produzione  biologico,  creando  un efficace raccordo tra gli enti di ricerca ad essa preposti;
 Ritenuta l'opportunita' di promuovere una procedura concorsuale per la  selezione  di  quattro  progetti  di  ricerca in questo specifico settore, di durata triennale, che affrontino in modo coordinato tutte le priorita' al momento identificate, anche in relazione alle risorse disponibili;
 Decreta:
 Art. 1.
 Temi di ricerca
 Con  il  presente  bando  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali  intende finanziare quattro progetti di ricerca nel settore «Florovivaismo»,  ciascuno  dei  quali  deve  prevedere  attivita' di ricerca sulle tematiche di seguito indicate: Progetto 1.
 Individuazione, caratterizzazione e valorizzazione di specie dotate di caratteristiche mediterranee:
 a) individuazione   e  valutazione  di  germoplasma  adatto  alle condizioni pedoclimatiche italiane;
 b) miglioramento  genetico di germoplasma selezionato, attraverso tecniche  gia'  note  o  da mettere a punto in funzione del materiale oggetto di studio;
 c) valorizzazione    delle    specie    mediterranee   attraverso l'individuazione  di tecniche colturali e prove di conservazione piu' adatte alle specie in esame;
 d) messa  a punto di sistemi di certificazione della qualita' del materiale propagato di nuovo ottenimento. Progetto 2.
 Individuazione  di  tecniche  di  produzione,  di  conservazione  e commercializzazione,    finalizzate   alla   riduzione   dell'impatto ambientale  e  all'ottimizzazione  della  qualita'  merceologica  del prodotto:
 a) individuazione   delle   tecniche   colturali  piu'  idonee  a garantire   la   qualita'   post-raccolta  del  prodotto  e,  laddove possibile, la certificazione ecocompatibile del prodotto;
 b) studi  per  l'individuazione di metodi alternativi ed efficaci per  la  nutrizione  delle  piante  e  compatibili  con  le norme che regolano il rilascio delle soluzioni impiegate nel florovivaismo;
 c) sviluppo  di  sistemi  diagnostici rapidi e precisi, anche per malattie  emergenti, e di metodi di difesa a basso impatto ambientale anche nella fase di post-raccolta;
 d) messa  a  punto  di  strategie  di modifica dell'architettura, morfologia e dimensioni della pianta con tecniche ecocompatibile;
 e) studi   per   ottimizzare  la  conservazione  del  prodotto  e migliorare  la  compatibilita'  ambientale dei sistemi di imballaggio del prodotto. Progetto 3.
 Studi per migliorare l'efficienza d'uso delle risorse idriche nelle produzioni florovivaistiche:
 a) studi  dell'impatto  della  produzione  florovivaistica  sulla qualita'  e  quantita'  delle acque di falda anche con riferimento ai nutrienti presenti nelle acque di percolazione;
 b) sistemi   per   la   razionalizzazione   dell'uso   dell'acqua attraverso  l'introduzione  di  nuove  specie,  la  valorizzazione di specie  con  livelli  elevati di efficienza d'uso dell'acqua e metodi irrigui innovativi;
 c) studi   volti   all'utilizzazione   di   acque   salmastre   e all'individuazione di specie resistenti alla salinita'. Progetto 4.
 Messa  a  punto di metodi per la riduzione dei consumi energetici e dei costi di produzione nelle produzioni florovivaistiche:
 a) individuazione  di  modelli  per  il  bilancio  energetico del sistema   produttivo   ricorrendo   anche   all'impiego   di  risorse energetiche  alternative  per le coltivazioni in serra in particolare attraverso  l'uso  di sottoprodotti aziendali o biomasse di scarto di diversa provenienza;
 b) analisi   dei  costi  economici  dei  processi  produttivi  ed individuazione   di   modelli   organizzativi   e  logistici  per  la razionalizzazione e valorizzazione della filiera.
 |  | Art. 2. Risorse finanziarie
 L'importo  totale  delle risorse messe a bando per il finanziamento dei   progetti   di   ricerca   di   cui   all'art.   1  e'  pari  ad Euro 2.970.000,00, cosi' ripartiti:
 Progetto  1:  individuazione, caratterizzazione e valorizzazione di specie dotate di caratteristiche mediterranee: Euro 1.070.000,00;
 Progetto   2:   individuazione   di   tecniche  di  produzione,  di conservazione   e  commercializzazione,  finalizzate  alla  riduzione dell'impatto   ambientale   e   all'ottimizzazione   della   qualita' merceologica del prodotto: Euro 900.000,00;
 Progetto  3:  studi per migliorare l'efficienza d'uso delle risorse idriche nelle produzioni florovivaistiche: Euro 500.000,00;
 Progetto  4:  messa  a punto di metodi per la riduzione dei consumi energetici    e    dei   costi   di   produzione   nelle   produzioni florovivaistiche: Euro 500.000.
 L'importo  massimo  di  20.000  Euro  e' destinato a soddisfare gli oneri  derivanti dalle misure di accompagnamento per la realizzazione del  progetto, che comprendono: il monitoraggio interno del progetto, la valutazione dei risultati ottenuti, dell'efficacia delle attivita' di  trasferimento  degli  stessi,  la  verifica  della conformita' ai contenuti  del  Piano  nazionale  florovivaistico,  per  le  parti di pertinenza.
 |  | Art. 3. Requisiti di ammissione dei progetti
 1.  Possono  presentare  un  progetto il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (di seguito denominato C.R.A.), oppure i  Dipartimenti  o  Istituti  universitari,  oppure  Enti pubblici di ricerca  nazionali,  regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i Consorzi universitari.
 2. Gli enti privati ed altri enti che svolgono attivita' di ricerca non  a scopo di lucro, possono partecipare al progetto esclusivamente in  qualita'  di  unita'  operative  e unicamente se hanno tra i loro scopi istituzionali la ricerca.
 3.   Ciascun   progetto  deve  prevedere  un  proprio  coordinatore generale.
 4.  Ogni  ente  partecipante  a  qualunque  titolo ai progetti puo' inserirsi esclusivamente in una sola proposta di progetto.
 5.   Un  ente  partecipante  a  titolo  di  unita'  operativa  puo' partecipare  con  diverse linee di ricerca, anche afferenti a diversi progetti presentando piu' di un modello C.
 6.  Ciascun  progetto  deve  affrontare  tutte le tematiche ad esso relative,  cosi'  come  riportate all'art. 1, e per ciascuna tematica dovra'  essere  specificata la/le specie su sui si intende sviluppare la ricerca.
 7. Le azioni di ricerca indicate non devono essere gia' inserite in altri  progetti in atto o in fase di attivazione finanziati da questa e/o  altre  amministrazioni,  se non come approfondimenti ulteriori o azioni  su  piu' ampia scala di aspetti specifici gia' considerati in altre iniziative.
 E'   ammissibile  al  finanziamento  il  progetto  con  i  seguenti requisiti:
 a)  il  coordinatore  generale deve essere collocato nei ruoli di appartenenza  del  C.R.A.,  oppure  di  un  Dipartimento  o  Istituto universitario   o  di  altro  ente  pubblico  di  ricerca  nazionale, regionale,  di  province  autonome,  di  altro  ente territoriale, di consorzi universitari;
 b) la ripartizione delle azioni di ricerca deve essere articolata in  modo che una somma non inferiore al 50% dell'intero contributo da concedere  sia  destinato  al  C.R.A.,  secondo  quanto stabilito nel decreto ministeriale 353 del 16 luglio 2003;
 c) avente durata massima di tre anni;
 d)  corredato  dei  dati e delle informazioni previste nei moduli allegati.
 |  | Art. 4. Modalita' di presentazione del progetto
 1.  La  proposta  di progetto, compilata in duplice copia secondo i modelli allegati A, B, C e accompagnata da lettera di trasmissione, a firma  del  rappresentante  legale  dell'ente proponente, deve essere recapitata  a  mano,  entro  le  ore  17  della  data di scadenza, al seguente  ufficio:  Ministero  delle politiche agricole e forestali - Direzione  generale politiche strutturali e sviluppo rurale - POSR IV ricerca e sperimentazione, via XX Settembre 20 - 00187 Roma. Non sono accettate proposte inviate a mezzo posta.
 Il   termine   per  la  presentazione  cade  il  trentesimo  giorno consecutivo  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente  decreto;  se festivo e' da intendersi il primo giorno utile lavorativo.
 La  proposta  di  progetto  dovra' essere corredata da due copie su compact disc, in formato di testo (estensione doc o rtf) o in formato Adobe Acrobat (estensione pdf).
 2.  Essa  dovra'  contenere  l'indicazione  delle  tematiche di cui all'art.  1,  delle  specie  oggetto  di  studio,  la descrizione del progetto,  con  specifica  degli  obiettivi del gruppo proponente, la programmazione  temporale  delle  attivita'  previste  (possibilmente anche  in  forma  grafica),  le  modalita'  di  monitoraggio interno, redatta   secondo   il  modello A.  Tale  descrizione  dovra'  essere sintetica  ed esauriente, incentrata sugli aspetti piu' rilevanti per permettere  la  selezione  delle  proposte,  attraverso  un  giudizio fondato  su  elementi chiaramente individuati dai proponenti stessi e verificabili.
 3.  La  proposta  di  progetto  deve  anche  soddisfare le seguenti esigenze:
 gli  obiettivi  devono  corrispondere ai temi di ricerca indicati all'art. 1 del presente bando;
 l'articolazione delle attivita' deve consentire il raggiungimento degli obiettivi dichiarati;
 le   risorse   finanziarie  richieste  devono  risultare  congrue rispetto al lavoro da svolgere;
 i metodi di coordinamento delle varie componenti, di monitoraggio interno  dell'andamento dei lavori e delle risorse utilizzate, devono essere chiaramente indicati;
 l'individuazione  delle modalita' piu' appropriate per consentire ai potenziali fruitori la piena accessibilita' ai risultati ottenuti. Tale  aspetto  costituira' elemento di merito nella valutazione delle proposte;
 assenza  di sovrapposizione di azioni di ricerca gia' previste in altri progetti in atto o in fase di attivazione nel settore.
 4.  Nel modello A dovra' essere dettagliata anche la parte relativa alle  azioni  di coordinamento generale di ciascun progetto mirate ai seguenti obiettivi:
 garantire  che  tutte  le  azioni  del  progetto  siano  tra loro adeguatamente  integrate  per  dare  risposte  alle problematiche del settore  in  maniera  organizzata  e  omogenea,  creando  le sinergie necessarie a tale scopo;
 presentare  i  risultati delle ricerche di cui al presente bando, oltre  che  attraverso  le  prescritte  modalita'  per  i progetti di ricerca  finanziati  da  questo Ministero, anche con idonei strumenti per la loro diffusione a livello comunitario ed internazionale;
 costituire  un  punto di riferimento qualificato per interloquire con le regioni ai fini informativi, di trasferimento e valorizzazione delle innovazioni conseguite.
 5.   Il  coordinatore  generale,  nella  stesura  delle  azioni  di coordinamento  dovra'  indicare  le  modalita'  e  i  criteri  per la realizzazione delle stesse finalizzate alle attivita' di monitoraggio interno  al  progetto,  a  quelle  di  promozione  e valorizzazione e trasferimento  delle  innovazioni, curando la loro armonizzazione con le iniziative analoghe o complementari attuate dalle regioni, nonche' iniziative    di    formazione    e   addestramento   del   personale tecnico-scientifico  operante  nel  progetto. Gli oneri derivanti dal monitoraggio  interno  al  progetto  graveranno  sulla riserva di cui all'art. 2 del presente decreto.
 6. Il progetto deve essere pertanto redatto includendo:
 a) la  descrizione completa del progetto e relativi sottoprogetti come   da   modello A,   firmato  dal  coordinatore  generale  e  dal responsabile amministrativo dell'ente proponente;
 b) la  previsione di spesa articolata per le diverse voci come da modello B,  firmato  dal  coordinatore  generale  e  dal responsabile amministrativo dell'ente proponente;
 c) il dettaglio delle attivita' e della previsione di spesa delle singole unita' operative partecipanti come da modello C., firmato dal responsabile della ricerca e dal responsabile amministrativo.
 La mancata apposizione delle firme autorizzate nella documentazione da presentare costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
 Eventuali   integrazioni   della   documentazione  potranno  essere richieste   dall'amministrazione   al   momento  dell'erogazione  del contributo al progetto risultato vincitore della selezione.
 |  | Art. 5. Istruttoria e valutazione
 1.  La direzione dello sviluppo rurale cura l'istruttoria, compresa l'ammissibilita' alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca   presentati,   e  affida  al  comitato  di  cui  al  decreto ministeriale  n.  541  del 30 novembre 2004 la selezione dei progetti ammessi  a  valutazione.  A  tal  fine  il  suddetto  comitato  opera attraverso  il  supporto  di  una commissione di esperti nominata dal MIPAF, composta da:
 un  rappresentante  del  comitato  di cui al sopra citato decreto ministeriale n. 541 con funzione di Presidente;
 due esperti del settore florovivaistico da reperirsi nell'Albo di cui  al  decreto  ministeriale  n  120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti;  laddove  si  verifichi  l'impossibilita'  di reperire competenze   specifiche,   anche   per  motivi  di  incompatibilita', nell'ambito  di  detto Albo, gli esperti potranno essere diversamente individuati,   per   consentire  l'espletamento  della  procedura  di valutazione;
 tre   esperti   designati   dalle   associazioni  dei  produttori florovivaistici e da altri organismi di rappresentanza del settore;
 due  rappresentanti  delle  regioni indicati dal Presidente della conferenza unificata;
 un  funzionario  del MIPAF - POSR IV - Ricerca e sperimentazione, con funzione di segretario.
 Per tutti i componenti della Commissione si applicano i compensi di cui al decreto ministeriale n. 541/2004.
 La  commissione ha anche il compito di verificare la congruita' del finanziamento  richiesto  e di dare indicazioni e raccomandazioni per l'eventuale  riorientamento  del progetto eleggibile; infine, propone la  graduatoria  finale al comitato di valutazione, di cui al decreto ministeriale n. 541 del 30 novembre 2004, che esprimera' in merito il proprio parere.
 La  fase  istruttoria  e'  volta  ad  accertare  l'ammissibilita' a finanziamento del progetto secondo quanto stabilito agli articolo 3 e 4 del presente decreto.
 La   valutazione   dei  progetti  si  basa  sui  criteri  riportati nell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 307 del 16 luglio 2003.
 Sara'  prioritariamente  considerato  il progetto che, a parita' di altri elementi di valutazione, presenti una efficace integrazione tra l'attivita'   di   ricerca   e   le   imprese  operanti  nel  settore florovivaistico.
 2.  Sulla  base  dei risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione     successiva    circa    gli    aspetti    di    ordine tecnico-scientifico,   finanziario  e  delle  eventuali  esigenze  di riorientamento  di  cui  al  punto 1,  il  Ministero  delle politiche agricole  e  forestali  approva  con  proprio  decreto la graduatoria finale   dei  progetti  esaminati,  nonche'  definisce,  con  decreti successivi,   le  modalita'  e  le  procedure  per  l'erogazione  del finanziamento.
 Le  verifiche in itinere ed ex post vengono operate da MIPAF - POSR IV ricerca e sperimentazione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 1, e riferite periodicamente al comitato di valutazione.
 I  risultati  delle  valutazioni in itinere ed ex post del progetto sono      pubblicati      sul     sito     Internet     del     MIPAF (http://www.politicheagricole.it      alla     voce     ricerca     e sperimentazione).
 |  | Art. 6. Criteri di esclusione
 Le  proposte  pervenute  saranno  preliminarmente  sottoposte  alla verifica  di  ammissibilita' effettuata secondo le modalita' previste nel  precedente  art.  5  e  la  commissione  di  esperti  procedera' all'apertura  delle  buste  per  verificare che la documentazione non presenti  carenze o difformita' rispetto alle prescrizioni del bando. Al termine delle operazioni di verifica si procedera':
 all'ammissione  alla  valutazione dei progetti privi di carenze o difformita';
 all'esclusione  dalla  valutazione  dei progetti non conformi alle prescrizioni  del  bando  in  tema  di  ammissibilita' e precisamente saranno considerati motivi di esclusione:
 l'inoltro   di   proposte   pervenute   in   data   antecedente all'apertura dei termini;
 l'inoltro  di  proposte  avvenuto  in  modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 4, ovvero:
 prive anche di una sola delle dichiarazioni prescritte;
 prive   del   CD-rom  contenente  la  modulistica  su  supporto informatico;
 presentate  da  parte  di soggetti privi dei requisiti previsti dal presente bando;
 prive,  laddove previsto, di sottoscrizione da parte di tutti i soggetti   coinvolti  (anche  nel  caso  di  un  solo  documento  non sottoscritto);
 prive degli allegati previsti dal presente bando.
 |  | Art. 7. Priorita' trasversali
 Saranno  prioritariamente  considerati  i progetti che a parita' di altri  elementi  di valutazione, presentino una efficace integrazione tra  l'attivita'  di  ricerca  e  le  imprese  operanti  nel  settore florovivaistico.
 |  | Art. 8. Modalita' di finanziamento
 1.  Il  contributo  finanziario viene erogato all'ente coordinatore del   progetto   eletto   a  finanziamento,  che  provvede  anche  al trasferimento  diretto  delle  risorse  assegnate  alle  altre unita' operative,  secondo i termini indicati nel decreto di concessione del finanziamento stesso, e corrispondente:
 al  99%  della spesa ammessa per il C.R.A., Universita', consorzi universitari,  enti  pubblici  di  ricerca  nazionali,  regionali, di province  autonome  di altri enti di ricerca territoriali, ed enti di ricerca  con  personalita'  giuridica  di  diritto  privato  che  per prioritarie  finalita'  statutarie  svolgono attivita' di ricerca nel settore dell'agricoltura senza scopo di lucro;
 al   60%   della  spesa  ammessa  per  enti  privati  di  ricerca riconoscibili  quali piccole o medie imprese del settore agricolo, in base alla normativa europea;
 al  50% della spesa ammessa per gli altri enti privati di ricerca del settore agricolo non riconducibili alle precedenti categorie.
 Il  presente  decreto rispetta i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
 Il  contributo  finanziario  e' erogato secondo i criteri enunciati nella  circolare  n.  42088  del  24 settembre  2004  che prevede: la concessione  in misura pari al 50% del totale delle risorse assegnate all'atto  di  emanazione  del decreto di concessione dello stesso; la corresponsione  di  un  ulteriore  35% del totale alla fine del primo anno,  previo  monitoraggio in itinere del progetto; l'erogazione del rimanente  15%  come saldo del contributo, previa verifica finale dei risultati conseguiti.
 Le  modalita'  di  rendicontazione  sono  indicate  nella  suddetta circolare, reperibile al sito http://www.politicheagricole.it
 2.   I  soggetti  beneficiari  del  finanziamento  sono  tenuti  ad osservare  le  prescrizioni  ministeriali e a comunicare le eventuali modifiche che dovessero occorrere per la realizzazione del progetto e ad ottenerne la previa approvazione.
 Il  presente  decreto  sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 26 ottobre 2005
 
 Il direttore generale: Serino
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