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| Gazzetta n. 258 del 2005-11-05 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 ottobre 2005 |  | Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Dual Gold», registrato al n. 10734. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto il decreto del 23 febbraio 2001, modificato successivamente con  decreti  di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale e' stato  registrato  al  n.  10734 il prodotto fitosanitario denominato Dual  Gold,  contenente  la  sostanza  attiva  S-metolachlor,  a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
 Vista  la  domanda  presentata in data 15 marzo 2004 e successiva integrazione  del  20 gennaio  2005 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere  l'autorizzazione  alla  estensione  d'impiego  del prodotto sopracitato sulle colture di fagiolo, fagiolino e pomodoro;
 Visto il parere espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva  di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  favorevole  all'estensione  di  impiego  sulle  colture  di pomodoro  e  fagiolo  e  non favorevole all'impiego sul fagiolino per mancanza di prove sui residui;
 Vista  la  nota  dell'8 settembre  2005  con  la  quale l'Impresa medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio in data 3 agosto 2005;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 E' autorizzata l'estensione d'impiego sulle colture di pomodoro e fagiolo  del  prodotto fitosanitario denominato Dual Gold, registrato al   n.   10734   con   decreto   del  23 febbraio  2004,  modificato successivamente  con  decreti  di  cui l'ultimo del 23 giugno 2005, a nome  dell'impresa  Syngenta  Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Per  la  sostanza  attiva S-metolachlor sono approvati i seguenti limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 Prodotti destinati                 | all'alimentazione                  |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- pomodoro                           |0.02 --------------------------------------------------------------------- fagiolo                            |0.02
 
 Il  prodotto  in questione e' importato, in confezioni pronte per l'impiego,  dagli  stabilimenti  delle  imprese  estere Syngenta Crop Protection  Monthey  SA  --  Monthey (Svizzera); Syngenta Agro SAS -- Aigues-Vives (Francia).
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
 Lo  smaltimento  delle  scorte  del prodotto fitosanitario di cui trattasi,  confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
 E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 20 ottobre 2005
 
 Il direttore generale: Marabelli
 |  | ---->  Vedere Allegato a pag. 34 della G.U.  <---- |  |  |