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| Gazzetta n. 258 del 2005-11-05 |  |  |  | LEGGE 29 ottobre 2005, n. 229 |  | Disposizioni   in   materia  di  indennizzo  a  favore  dei  soggetti danneggiati   da   complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di vaccinazioni obbligatorie. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Ai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  della legge 25 febbraio   1992,  n.  210,  e'  riconosciuto,  in  relazione  alla categoria   gia'   loro   assegnata   dalla   competente  commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore  indennizzo.  Tale  ulteriore  indennizzo  consiste  in  un assegno  mensile  vitalizio,  di  importo  pari  a sei volte la somma percepita  dal  danneggiato  ai  sensi  dell'articolo  2  della legge 25 febbraio  1992,  n.  210, per le categorie dalla prima alla quarta della  tabella  A  annessa  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni,  a  cinque  volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro  volte per le categorie settima e ottava. Esso e' corrisposto per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che  prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente  e  continuativa.  Se  il  danneggiato e' minore di eta' o incapace  di  intendere  e  di volere l'indennizzo e' corrisposto per intero  ai  congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno  patrimoniale  e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
 2.  In  caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo e'  erogato  al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere,  ai  familiari  conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente  e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
 3.  Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso  in  data  successiva  a  quella  di  entrata in vigore della presente   legge,   l'avente  diritto  puo'  optare  tra  l'ulteriore indennizzo  di  cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro,  da  corrispondere  in  cinque  rate  annuali  di  30.000  euro ciascuna.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati aventi diritto  nell'ordine  i  seguenti  soggetti  a  carico: il coniuge, i figli,  i  genitori,  i  fratelli  minorenni,  i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
 4.   L'intero  importo  dell'indennizzo,  stabilito  ai  sensi  del presente  articolo, e' rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni   ufficiali   della   Rerpubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo, fini di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note all'articolo 1
 Comma 1
 - Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 25 febbraio
 1992,  n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
 da   complicanze   di   tipo   irreversibile   a  causa  di
 vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni e somministrazione
 di emoderivati) e' il seguente:
 «Art.  1.  -  1.  Chiunque  abbia riportato, a causa di
 vaccinazioni  obbligatorie per legge o per ordinanza di una
 autorita'  sanitaria  italiana, lesioni o infermita', dalle
 quali   sia   derivata  una  menomazione  permanente  della
 integrita'  psico-fisica,  ha  diritto  ad un indennizzo da
 parte  dello  Stato,  alle  condizioni e nei modi stabiliti
 dalla presente legge».
 -  Il testo dell'art. 165 del testo unico approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
 n.  1092,  «Approvazione  del  testo  unico delle norme sul
 trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e militari
 dello Stato» e' il seguente:
 «Art.  165  (Commissioni  mediche  ospedaliere).  -  Il
 giudizio   sanitario   sulle  cause  e  sull'entita'  delle
 menomazioni  dell'integrita'  fisica  del dipendente ovvero
 sulle  cause  della sua morte e' espresso dalle commissioni
 mediche ospedaliere istituite:
 a) presso   gli   ospedali   militari   principali  o
 secondari dei comandi militari territoriali di regione;
 b) presso   gli  ospedali  militari  marittimi  e  le
 infermerie autonome militari marittime;
 c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
 militare.»
 - Il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n.
 210 e' il seguente:
 «Art.  2  - 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,
 consiste  in  un  assegno,  reversibile  per quindici anni,
 determinato  nella  misura  di  cui alla tabella B allegata
 alla   legge  29  aprile  1976,  n.  177,  come  modificata
 dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
 L'indennizzo  e' cumulabile con ogni altro emolumento a
 qualsiasi  titolo  percepito  ed  e' rivalutato annualmente
 sulla base del tasso di inflazione programmato.
 2.  L'indennizzo  di cui al comma 1 e' integrato da una
 somma     corrispondente     all'importo    dell'indennita'
 integrativa  speciale  di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
 324,  e  successive  modificazioni,  prevista  per la prima
 qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
 ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
 della  presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La
 predetta  somma  integrativa e' cumulabile con l'indennita'
 integrativa  speciale  o altra analoga indennita' collegata
 alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al
 comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia
 stato  gia'  concesso,  e'  corrisposto,  a domanda, per il
 periodo  ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso
 e  l'ottenimento  dell'indennizzo  previsto  dalla presente
 legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
 anno,  al  30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del
 comma  1  e  del  primo  periodo  del  presente  comma, con
 esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
 previste  dalla  presente  legge  sia  derivata  la  morte,
 l'avente  diritto  puo' optare fra l'assegno reversibile di
 cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
 Ai  fini  della  presente  legge,  sono  considerati aventi
 diritto  nell'ordine  i  seguenti  soggetti  a  carico:  il
 coniuge,  i  figli,  i  genitori,  i  fratelli minorenni, i
 fratelli  maggiorenni  inabili al lavoro. I benefici di cui
 al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito
 della    persona    deceduta    non   rappresenti   l'unico
 sostentamento della famiglia.
 4.  Qualora  la  persona  sia  deceduta in eta' minore,
 l'indennizzo  spetta  ai  genitori  o  a  chi  esercita  la
 potesta' parentale.
 5.  I  soggetti  di  cui all'art. 1 sono esentati dalla
 partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
 dell'art.  8  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e
 successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota
 fissa  per  ricetta  di  cui  al  comma 16-ter del medesimo
 articolo 8  della  citata legge n. 537 del 1993, introdotto
 dall'articolo  1  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724,
 limitatamente  alle prestazioni sanitarie necessarie per la
 diagnosi  e la cura delle patologie previste dalla presente
 legge.
 6.  I  benefici  di  cui  alla  presente legge spettano
 altresi'  al  coniuge  che  risulti  contagiato  da uno dei
 soggetti   di   cui   all'articolo 1,   nonche'  al  figlio
 contagiato durante la gestazione.
 7.  Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una
 malattia  ad  ognuna  delle  quali  sia conseguito un esito
 invalidante   distinto  e'  riconosciuto,  in  aggiunta  ai
 benefici  previsti  dal  presente  articolo,  un indennizzo
 aggiuntivo,   stabilito  dal  Ministro  della  sanita'  con
 proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di
 quello previsto ai commi 1 e 2».
 -  Il  testo unico approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 concerne: «Testo
 unico delle norme in materia di pensioni di guerra».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, e' istituita,  senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione  per  la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.
 2.  All'istituzione  e al funzionamento della commissione di cui al comma  1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione vigente. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
 |  | Art. 3. 1.   I   soggetti  danneggiati  da  vaccinazioni  obbligatorie  che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi  in  corso  contenziosi  giudiziali,  ai  sensi della medesima legge,  in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva,  i  quali  intendono  accedere  ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
 2.  Gli  atti  di  rinuncia  degli  interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.
 
 
 
 Note all'art. 3
 Comma 1
 La  legge 25 febbraio 1992, n. 210 concerne «Indennizzo
 a  favore  dei  soggetti danneggiati da complicanze di tipo
 irreversibile   a   causa   di  vaccinazioni  obbligatorie,
 trasfusioni e somministrazione di emoderivati».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. 1.  Ai  soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' ulteriormente riconosciuto  il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare e'  determinato  dalla  commissione  di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualita' dell'indennizzo di cui al medesimo comma  1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso e' corrisposto  per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai   congiunti   che  prestano  o  abbiano  prestato  al  danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
 2. Le annualita' pregresse sono definite con tabelle di conversione al   50   per  cento  del  periodo  intercorrente  tra  la  data  del manifestarsi   dell'evento   dannoso   e   la   data  di  ottenimento dell'indennizzo.
 3.  Gli  importi,  determinati ai sensi del presente articolo, sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
 |  | Art. 5. 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge, valutato  in  15,2 milioni di euro per l'anno 2005 e in 30 milioni di euro   annui   a  decorrere  dall'anno  2006,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 29 ottobre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4865):
 Presentato dall'on. Volonte' ed altri il 30 marzo 2004.
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari Sociali), in
 sede   referente,il   24 maggio   2004   con  pareri  delle
 commissioni I, II e V.
 Esaminato  dalla  commissione, in sede referente, l'11,
 17 novembre 2004; 8, 16 marzo; 10 maggio; 6, 26 e 27 luglio
 2005.
 Assegnato   nuovamente   alla   commissione   in   sede
 legislativa, il 13 settembre 2005.
 Esaminato  dalla commissione, in sede legislativa il 15
 e  20 settembre 2005 e approvato il 21 settembre 2005 in un
 testo unificato con l'atto n. 5020 (Castellani ed altri).
 Senato della Repubblica (atto n. 3603):
 Assegnato  alla  12ª  commissione (Igiene e Sanita), in
 sede  deliberante,  il  28 settembre  2005 con pareri delle
 commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
 Esaminato   dalla   Commissione  il  4 ottobre  2005  e
 approvato l'11 ottobre 2005.
 
 
 
 Note all'art. 5
 Comma 2
 Il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  e  successive modificazioni, «Riforma di alcune norme
 di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
 bilancio» e' il seguente:
 «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
 In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
 Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
 spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
 intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
 intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
 previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
 salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
 eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
 delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
 minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
 seguenti modalita':
 a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
 nei  fondi  speciali  previsti  dall'art. 11- bis, restando
 precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
 capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
 per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
 contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
 internazionali;
 b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
 legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
 affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
 presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
 iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
 risorse da utilizzare come copertura»;
 c);
 d)  mediante modificazioni legislative che comportino
 nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
 copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
 conto capitale.
 2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
 legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
 comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
 da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
 competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
 quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
 ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
 con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
 minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
 attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
 della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
 pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
 obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
 dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
 fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
 parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
 parlamentari.
 3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
 richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
 tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
 esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
 degli oneri da essi recati.
 4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
 CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
 relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
 5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
 pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
 un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
 decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
 ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
 materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
 sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
 automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
 loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
 con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
 dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
 legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
 appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
 riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
 6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
 Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
 adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
 sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
 riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
 parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
 Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
 conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
 di copertura recate dalla legge di delega.
 6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
 spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
 espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
 legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
 Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
 dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
 espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
 a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
 l'anno in corso alla medesima data.
 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
 uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
 dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
 disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed
 organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
 revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
 adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
 -  Il  testo  dell'art. 7, secondo comma, n. 2 di detta
 legge n. 468 del 1978 e' il seguente:
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da
 registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  sono  trasferite dal
 predetto  fondo  ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
 di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
 necessarie:
 1) omissis;
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate».
 
 
 
 
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