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| Gazzetta n. 258 del 2005-11-05 |  |  |  | LEGGE 4 novembre 2005, n. 230 |  | Nuove   disposizioni   concernenti   i  professori  e  i  ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1. 1.  L'universita', sede della formazione e della trasmissione critica del   sapere,   coniuga   in   modo  organico  ricerca  e  didattica, garantendone  la  completa liberta'. La gestione delle universita' si ispira ai principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli indirizzi   fissati   con   decreto   del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  I  professori  universitari  hanno  il  diritto  e il dovere di svolgere  attivita'  di ricerca e di didattica, con piena liberta' di scelta  dei  temi  e  dei metodi delle ricerche nonche', nel rispetto della  programmazione  universitaria  di  cui  all'articolo 1-ter del decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale  dei  propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche  esercitano  altresi',  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza   pubblica,   e   ferme   restando  le  disposizioni  di  cui all'articolo  5  del  decreto  legislativo  21 dicembre 1999, n. 517, funzioni  assistenziali  inscindibili  da  quelle  di  insegnamento e ricerca;  i  professori  esercitano  infine  liberamente attivita' di diffusione   culturale   mediante   conferenze,  seminari,  attivita' pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
 3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici   e   agli  organi  collegiali  ufficiali  riguardanti  la didattica,   l'organizzazione  e  il  coordinamento  delle  strutture didattiche  e  di  ricerca  esistenti  nella  sede  universitaria  di appartenenza.
 4.  Il  professore,  a  qualunque  livello  appartenga, nel periodo dell'anno  sabbatico,  concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato senza   restrizione   alcuna   alla   presentazione  di  richieste  e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.
 5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il  reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata  alla  qualita'  delle  funzioni  da svolgere, il Governo e' delegato  ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o piu' decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce,  con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure  finalizzate  al  conseguimento della idoneita' scientifica nazionale,  entro  il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce  dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
 1)  le  modalita'  per  definire  il numero massimo di soggetti che possono  conseguire l'idoneita' scientifica per ciascuna fascia e per settori  disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato  di  una quota non superiore al 40 per cento, per cui e' garantita  la  relativa  copertura  finanziaria  e fermo restando che l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonche' le procedure   e   i   termini  per  l'indizione,  l'espletamento  e  la conclusione   dei   giudizi   idoneativi,   da   svolgere  presso  le universita',  assicurando  la  pubblicita'  degli  atti e dei giudizi formulati   dalle   commissioni  giudicatrici;  per  ciascun  settore disciplinare  deve  comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;
 2)  l'eleggibilita',  ogni  due  anni,  da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare,  di  una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilita';
 3)   la   formazione  della  commissione  di  ciascuna  valutazione comparativa  mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico  dell'ateneo  ove  si  espleta  la procedura, come previsto al numero 1);
 4)  la  durata  dell'idoneita'  scientifica non superiore a quattro anni,  e  il  limite  di  ammissibilita'  ai  giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneita';
 b)  sono  stabiliti  i  criteri  e  le modalita' per riservare, nei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari, una quota pari  al  25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera  a),  numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come  professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di  materie  ricomprese  nel settore scientifico-disciplinare oggetto del  bando  di  concorso o in settori affini, con una priorita' per i settori  scientifico-disciplinari  che  non  abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;
 c)  nelle  prime  quattro  tornate  dei giudizi di idoneita' per la fascia  dei  professori  associati  e' riservata una quota del 15 per cento  aggiuntiva  rispetto  al  contingente  di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo  ad  esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore  quota  dell'1  per  cento e' riservata ai tecnici laureati gia'  ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita' per  l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
 d)  nelle  prime  quattro  tornate  dei giudizi di idoneita' per la fascia  dei  professori  associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento  del  numero  massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita'   scientifica   rispetto  al  fabbisogno  indicato  dalle universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
 e)  nelle  prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei   professori   ordinari  di  cui  alla  lettera  a),  numero  1), l'incremento  del  numero  massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita'   scientifica   rispetto  al  fabbisogno  indicato  dalle universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono  bandite  per  la  copertura dei posti di professore ordinario e professore  associato  esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera  a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per  posti  di  professore  e  ricercatore gia' bandite alla medesima data.  I  candidati  giudicati  idonei,  e  non chiamati a seguito di procedure   gia'   espletate,  ovvero  i  cui  atti  sono  approvati, conservano  l'idoneita'  per  un  periodo  di  cinque  anni  dal  suo conseguimento.  La  copertura  dei posti di professore ordinario e di professore  associato  da  parte  delle singole universita', mediante chiamata  dei  docenti  risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli  incrementi  dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere  a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel  rispetto  dei  limiti  e delle procedure di cui all'articolo 51, comma  4,  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 7.  Per  la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30  settembre  2013  le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.  In  tali  procedure  sono valutati come titoli preferenziali il dottorato  di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e  contrattisti  ai  sensi  dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30  novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14  del  presente  articolo.  L'assunzione  di  ricercatori  a  tempo indeterminato  ai sensi del presente comma e' subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.
 8.  Le universita' procedono alla copertura dei posti di professore ordinario  e  associato  a conclusione di procedure, disciplinate con propri  regolamenti,  che  assicurino  la valutazione comparativa dei candidati  e la pubblicita' degli atti, riservate ai possessori della idoneita'  di  cui  al  comma  5, lettera a). La delibera di chiamata definisce  le  fondamentali  condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto  disposto  dal  comma  16, prevedendo il trattamento economico iniziale  attribuito  ai  professori  di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo  definito  della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite  convenzioni  pluriennali  di durata almeno pari alla durata del  rapporto.  La  quota  degli  oneri derivanti dalla copertura dei posti  di professore ordinario o associato a carico delle universita' e'  soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 9.  Nell'ambito  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,  le universita',   previa  attestazione  della  sussistenza  di  adeguate risorse  nei  rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario   e   associato   mediante  chiamata  diretta  di  studiosi stranieri,  o  italiani  impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneita' accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata  dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  un  periodo di docenza nelle universita' italiane, e possono altresi'  procedere  alla copertura dei posti di professore ordinario mediante  chiamata  diretta  di  studiosi  di  chiara  fama,  cui  e' attribuito  il  livello retributivo piu' alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le universita' formulano specifiche proposte al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  che, previo  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
 10.  Sulla  base  delle  proprie  esigenze didattiche e nell'ambito delle  relative  disponibilita'  di  bilancio, previo espletamento di procedure,  disciplinate  con  propri  regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, le universita'  possono  conferire  incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti,   anche   pluriennali,   nei   corsi  di  studio  di  cui all'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,  a  soggetti  italiani  e stranieri, ad esclusione del personale tecnico  amministrativo  delle  universita',  in possesso di adeguati requisiti   scientifici  e  professionali  e  a  soggetti  incaricati all'interno  di  strutture  universitarie che abbiano svolto adeguata attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalita'  definiti  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico  e'  determinato  da  ciascuna universita' nei limiti delle compatibilita'  di  bilancio  sulla  base  di parametri stabiliti con decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.
 11.  Ai  ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici  laureati  di  cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento  ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con  il  loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento  giuridico  ed  economico,  corsi  e  moduli  curriculari compatibilmente   con   la   programmazione  didattica  definita  dai competenti  organi  accademici  nonche'  compiti  di  tutorato  e  di didattica  integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato  per  il  periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso  titolo e' attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai  ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.
 12.  Le  universita'  possono  realizzare  specifici  programmi  di ricerca  sulla  base  di  convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri  soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea,   per  periodi  non  superiori  a  sei  anni,  con  oneri finanziari  a  carico  dei  medesimi soggetti, di posti di professore straordinario  da  coprire  mediante  conferimento di incarichi della durata  massima  di  tre  anni,  rinnovabili  sulla base di una nuova convenzione,  a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per la fascia dei  professori  ordinari,  ovvero  a soggetti in possesso di elevata qualificazione   scientifica   e  professionale.  Ai  titolari  degli incarichi  e' riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento  giuridico  ed  economico  dei  professori  ordinari  con eventuali  integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti   non   possessori   dell'idoneita'  nazionale  non  possono partecipare  al  processo  di  formazione delle commissioni di cui al comma  5,  lettera  a),  numero  3),  ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato  attivo  e  passivo  per  l'accesso  alle  cariche di preside  di  facolta'  e  di  rettore.  Le convenzioni definiscono il programma  di  ricerca,  le  relative risorse e la destinazione degli eventuali  utili  netti  anche  a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.
 13.  Le  universita'  possono  stipulare  convenzioni con imprese o fondazioni,  o  con  altri  soggetti  pubblici  o  privati, con oneri finanziari  posti  a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca  affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso  aggiuntivo  a  valere  sulle medesime risorse finanziarie e senza  pregiudizio  per  il  loro  status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
 14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica integrativa le universita', previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la  pubblicita'  degli  atti,  possono  instaurare rapporti di lavoro subordinato  tramite  la  stipula  di  contratti di diritto privato a tempo  determinato  con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca  o  equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facolta'   di   medicina  e  chirurgia,  del  diploma  di  scuola  di specializzazione,  ovvero  con  possessori  di laurea specialistica e magistrale  o  altri  studiosi,  che  abbiano  comunque  una  elevata qualificazione  scientifica,  valutata  secondo  procedure  stabilite dalle  universita'.  I  contratti  hanno  durata  massima triennale e possono  essere  rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento  economico  di  tali contratti, rapportato a quello degli attuali   ricercatori   confermati,   e'   determinato   da  ciascuna universita'  nei  limiti  delle  compatibilita'  di bilancio e tenuto conto   dei  criteri  generali  definiti  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario   mediante   contratto   stipulato   ai   sensi   delle disposizioni  vigenti  alla  data di entrata in vigore della presente legge,  costituisce  titolo  preferenziale.  L'attivita'  svolta  dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare  obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei  titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con  gli  assegni  di  ricerca  di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  per  i  quali  continuano ad applicarsi le disposizioni  vigenti.  Ai  fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta     formativa    delle    universita',    il    Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.
 15.  Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di cui al comma 5, lettera  a),  costituisce  titolo  legittimante  la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalita'   stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione pubblica,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  ed  e'  titolo  valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.
 16.  Resta  fermo,  secondo  l'attuale  struttura  retributiva,  il trattamento  economico dei professori universitari articolato secondo il  regime  prescelto  a  tempo  pieno  ovvero a tempo definito. Tale trattamento    e'    correlato   all'espletamento   delle   attivita' scientifiche  e  all'impegno  per  le altre attivita', fissato per il rapporto  a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui  120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non  meno  di  250  ore  annue  di  didattica, di cui 80 di didattica frontale.  Le  ore  di  didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificita' e della diversita' dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla   base   di   parametri   definiti  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca. Ai professori a tempo  pieno  e' attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti  delle  disponibilita'  di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico  incarico,  nonche'  in  relazione ai risultati conseguiti, secondo  i  criteri  e le modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  il Ministro  dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica.   Per   il  personale  medico  universitario,  in  caso  di svolgimento  delle  attivita'  assistenziali  per  conto del Servizio sanitario  nazionale,  resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.
 17.  Per  i  professori  ordinari  e  associati nominati secondo le disposizioni  della  presente  legge il limite massimo di eta' per il collocamento  a riposo e' determinato al termine dell'anno accademico nel  quale  si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,   n.   503,  e  successive  modificazioni,  ed  e'  abolito  il collocamento fuori ruolo per limiti di eta'.
 18.  I  professori  di  materie  cliniche  in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali  e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma restando l'applicazione  dell'articolo  16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
 19.  I  professori,  i  ricercatori  universitari  e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  conservano  lo  stato  giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di  tempo  pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita' acquisita.
 20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di  cui  al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati    in   aspettativa   senza   assegni   ne'   contribuzioni previdenziali,  ovvero  in  posizione  di fuori ruolo nei casi in cui tale   posizione  e'  prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza, parimenti senza assegni ne' contributi previdenziali.
 21.  Con  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  adottato  di  concerto  con i Ministri dell'interno, degli  affari  esteri  e  del  lavoro e delle politiche sociali, sono definite  specifiche  modalita' per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini  stranieri  non  appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire  posti  di  professore  ordinario  e associato ai sensi dei commi  8  e  9,  ovvero  cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.
 22.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge 19  novembre  1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998,   n.   210.   Relativamente  al  reclutamento  dei  ricercatori l'abrogazione  degli  articoli  1  e  2  della  legge n. 210 del 1998 decorre  dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.
 23.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 5 sono adottati su proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni  dalla  data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine,  i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 24.  Ulteriori  disposizioni  correttive ed integrative dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  5  possono  essere  adottate, con il rispetto  degli  stessi  principi e criteri direttivi e con le stesse procedure,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  della loro entrata in vigore.
 25.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 4 novembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,   Ministro  dell'istruzione,
 dell'universita'
 e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4735):
 Presentato  dal Ministro dell'istruzione, universita'
 e ricerca (Moratti) il 23 febbraio 2004.
 Assegnato  alla  VII  commissione (Cultura, scienza e
 istruzione),  in  sede referente, l'8 marzo 2004 con pareri
 delle commissioni I, V, XI, XII e XIV.
 Esaminato  dalla  VII  commissione il 16, 17, 24 e 25
 marzo 2004; 7, 8, 13, 27, 29, 30 e 31 luglio 2004;
 30 settembre 2004; 2 e 17 febbraio 2005.
 Esaminato in aula il 21 febbraio.
 Esaminato  in  commissione,  in  sede  referente, il 23
 febbraio 2005; 1, 2, 3 e 8 marzo 2005.
 Esaminato  in aula l'8 marzo 2005 (Deliberato il rinvio
 in Commissione).
 Esaminati,  in  sede  referente,  il  9  marzo 2005; 14
 aprile 2005; 3, 12, 17, 18, 24, 25, 26 e 31 maggio 2005;
 1° giugno 2005.
 Relazione scritta annunciata il 1° giugno 2005 (atto n.
 4735  - 743 - 772 - 778 - 980 - 1144 - 1280 - 1337 - 1363 -
 1751  -  1979  -  2018 - 2087 - 2469 - 2612 - 2667 - 3022 -
 3246  -  3277  -  3625 - 3626 - 3747 - 3762 - 3815 - 3899 -
 4260  -  4545  - 4633 - 4762 - 4901 - 5762A/R) relatore On.
 Pepe.
 Esaminato  in  aula il 14 giugno 2005 e approvato il 15
 giugno 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3497):
 Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,
 beni  culturali),  in sede referente, il 17 giugno 2005 con
 pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 11ª, 12ª e 14ª.
 Esaminato  dalla  commissione  7ª il 22, 28 e 29 giugno
 2005;  5,  6,  12, 13, 14, 19, 20 e 26 luglio 2005; 14 e 21
 settembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il  22,  27  e 28 settembre 2005 e
 approvato con modificazioni, il 29 settembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 4735/B):
 Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura,  scienza e
 istruzione),  in  sede  referente, il 3 ottobre 2005 con il
 parere delle commissioni I, V, XI, XII e XIV.
 Esaminato  dalla  VII commissione il 6, 11, 18, 19 e 20
 ottobre 2005.
 Esaminato in aula il 24 e approvato il 25 ottobre 2005.
 NOTE
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 
 
 Nota all'art. 1, comma 2:
 - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
 31 gennaio  2005,  n. 7, convertito con modificazioni dalla
 legge  31 marzo  2005,  n.  43,  riguardante  "Disposizioni
 urgenti  per  l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le
 attivita'  culturali,  per il completamento di grandi opere
 strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
 per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
 bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
 urgenti":
 "Art.   1-ter   (Programmazione   e  valutazione  delle
 universita).   -   1. A   decorrere   dall'anno   2006   le
 universita',  anche  al  fine  di  perseguire  obiettivi di
 efficacia   e   qualita'  dei  servizi  offerti,  entro  il
 30 giugno   di  ogni  anno,  adottano  programmi  triennali
 coerenti  con  le  linee generali di indirizzo definite con
 decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca,  sentiti  la  Conferenza  dei rettori delle
 universita'  italiane, il Consiglio universitario nazionale
 e  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti  universitari,
 tenuto    altresi'    conto   delle   risorse   acquisibili
 autonomamente.   I  predetti  programmi  delle  universita'
 individuano in particolare:
 a) i  corsi  di  studio  da  istituire e attivare nel
 rispetto  dei  requisiti  minimi  essenziali  in termini di
 risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
 b) il    programma    di   sviluppo   della   ricerca
 scientifica;
 c) le  azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
 servizi e degli interventi a favore degli studenti;
 d) i programmi di internazionalizzazione;
 e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
 tempo  sia  determinato  che indeterminato, ivi compreso il
 ricorso alla mobilita'.
 2.  I  programmi  delle  universita' di cui al comma 1,
 fatta  salva  l'autonoma  determinazione  degli  atenei per
 quanto  riguarda  il  fabbisogno  di personale in ordine ai
 settori   scientifico-disciplinari,   sono   valutati   dal
 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 e  periodicamente  monitorati  sulla  base  di  parametri e
 criteri    individuati    dal   Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita'  e della ricerca, avvalendosi del Comitato
 nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
 sentita   la   Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
 italiane.  Sui  risultati  della  valutazione  il  Ministro
 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
 al  termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
 Parlamento.  Dei programmi delle universita' si tiene conto
 nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
 delle universita'.
 3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
 al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
 n.  25,  ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b),
 c) e d), 6 e 7, nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4.".
 - Si   riporta   l'art.   5   del  decreto  legislativo
 21 dicembre  1999, n. 517, recante "Disciplina dei rapporti
 fra  Servizio  sanitario  nazionale ed universita', a norma
 dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419":
 "Art.  5  (Norme  in  materia  di  personale).  -  1. I
 professori  e  i  ricercatori  universitari,  che  svolgono
 attivita' assistenziale presso le aziende e le strutture di
 cui  all'art.  2  sono  individuate  con  apposito atto del
 direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con
 il   rettore,  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  nel
 protocollo d'intesa tra la regione e l'universita' relativi
 anche  al  collegamento della programmazione della facolta'
 di  medicina  e  chirurgia con la programmazione aziendale.
 Con  lo  stesso  atto, e' stabilita l'afferenza dei singoli
 professori  e  ricercatori  universitari ai dipartimenti di
 cui  all'art.  3,  assicurando  la  coerenza fra il settore
 scientifico-disciplinare     di    inquadramento    e    la
 specializzazione  disciplinare  posseduta e l'attivita' del
 dipartimento.  I  protocolli  d'intesa  tra  universita'  e
 regione  determinano,  in  caso  di conferimento di compiti
 didattici,  l'attribuzione  di  funzioni assistenziali alle
 figure   equiparate   di   cui   all'art.  16  della  legge
 19 novembre   1990,   n.   341,  con  l'applicazione  delle
 disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 6.
 2.  Ai  professori e ricercatori universitari di cui al
 comma  1,  fermo  restando  il  loro  stato  giuridico,  si
 applicano,  per quanto attiene all'esercizio dell'attivita'
 assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il
 direttore generale, le norme stabilite per il personale del
 Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione
 del  presente  decreto,  apposite  linee  guida emanate con
 decreti  dei  Ministri  della  sanita'  e dell'universita',
 d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, possono stabilire
 specifiche  modalita'  attuative in relazione alle esigenze
 di  didattica  e  di  ricerca.  Dell'adempimento dei doveri
 assistenziali   il   personale  universitario  risponde  al
 direttore  generale.  Le attivita' assistenziali svolte dai
 professori  e dai ricercatori universitari si integrano con
 quelle  di  didattica  e  ricerca. L'obbligo dell'esercizio
 dell'attivita'  assistenziale  per  i  professori  e  per i
 ricercatori e' sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai
 sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente
 della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni
 di  cui  al  predetto  art.  17  sono concesse dal rettore,
 previa  intesa con il direttore generale, per assicurare la
 compatibilita'  con  l'ordinario  esercizio  dell'attivita'
 assistenziale.  Non  e'  altrimenti  consentito al predetto
 personale recedere dall'attivita' assistenziale.
 3.  Salvo  quanto  diversamente  disposto  dal presente
 decreto,  nei confronti del personale di cui al comma 1, si
 applicano   le   disposizioni  degli  articoli 15,  15-bis,
 15-ter,  15-quater,  15-quinquies,  15-sexies  e 15-novies,
 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
 successive modificazioni.
 4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato
 possibile  conferire  un incarico di direzione di struttura
 semplice  o  complessa,  il  direttore generale, sentito il
 rettore,  affida, comunque la responsabilita' e la gestione
 di  programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla
 integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di
 ricerca,   con   particolare   riguardo   alle  innovazioni
 tecnologiche  ed  assistenziali,  nonche'  al coordinamento
 delle  attivita'  sistematiche  di  revisione e valutazione
 della  pratica clinica ed assistenziale. La responsabilita'
 e  la  gestione di analoghi programmi puo' essere affidata,
 in  relazione  alla  minore  complessita' e rilevanza degli
 stessi,  anche ai professori di seconda fascia ai quali non
 sia  stato  conferito  un  incarico di direzione semplice o
 complessa.  Gli  incarichi  sono  assimilati,  a  tutti gli
 effetti,  agli incarichi di responsabilita' rispettivamente
 di   struttura   complessa   e  di  struttura  semplice.  I
 professori  di prima fascia che non accettano gli incarichi
 di  responsabilita'  e  di gestione dei programmi di cui al
 primo  periodo  del  presente  comma  non  possono svolgere
 funzioni   di   direzione  nell'ambito  delle  disposizioni
 attuative  del  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
 limitatamente alle scuole di specializzazione.
 5.  L'attribuzione  e  la  revoca  ai  professori  e ai
 ricercatori  universitari dell'incarico di direzione di una
 struttura, individuata come complessa ai sensi dell'art. 3,
 comma  2, e' effettuata dal direttore generale d'intesa con
 il   rettore,   sentito   il   direttore  di  dipartimento.
 L'attribuzione   e'   effettuata  senza  esperimento  delle
 procedure  di  cui  all'art.  15-ter, comma 2, dello stesso
 decreto   legislativo   n.  502  del  1992  fermo  restando
 l'obbligo  del possesso dei requisiti di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  10 dicembre  1997,  n.  484.
 L'attestato  di  formazione manageriale di cui all'art. 15,
 comma  8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
 e  successive modificazioni puo' essere sostituito da altro
 titolo  dichiarato  equipollente,  con decreto dei Ministri
 della   sanita'   e   dell'universita'   e   della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica.  Fino  alla  costituzione  dei
 dipartimenti,  si  prescinde  dal  parere  del direttore di
 dipartimento.
 6.  L'attribuzione  e  la  revoca  ai  professori  e ai
 ricercatori   universitari  degli  incarichi  di  struttura
 semplice  e  degli  incarichi  di  natura  professionale e'
 effettuata   dal   direttore   generale   su  proposta  del
 responsabile  della  struttura  complessa  di appartenenza,
 previo  accertamento  della  sussistenza delle condizioni e
 dei  requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
 modificazioni.
 7.  I professori e i ricercatori universitari afferenti
 alla    facolta'    di    medicina   e   chirurgia   optano
 rispettivamente  per l'esercizio di attivita' assistenziale
 intramuraria  ai  sensi  dell'art. 15-quinquies del decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
 modificazioni  e  secondo  le tipologie di cui alle lettere
 a),  b),  c)  e  d)  del  comma 2 dello stesso articolo, di
 seguito  definita  come  attivita' assistenziale esclusiva,
 ovvero  per  l'esercizio  di attivita' libero professionale
 extramuraria.   L'opzione   per  l'attivita'  assistenziale
 esclusiva  e'  requisito  necessario  per l'attribuzione ai
 professori  e  ai  ricercatori universitari di incarichi di
 direzione  di  struttura  nonche'  dei  programmi di cui al
 comma.
 8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
 vigore  del  presente  decreto i professori e i ricercatori
 universitari,  in  servizio  alla  predetta data ovvero che
 saranno  nominati  in  ruolo  a  seguito  di  procedure  di
 reclutamento  indette prima della predetta data, esercitano
 o  rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al
 comma  7.  In assenza di comunicazione entro il termine, si
 intende  che  abbia  optato  per  l'attivita' assistenziale
 esclusiva.
 9.  I professori e i ricercatori universitari che hanno
 optato  per  l'attivita'  libero professionale extramuraria
 possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.
 10. I professori e i ricercatori universitari di cui al
 comma   8  che  ha  optato  per  l'attivita'  assistenziale
 esclusiva   possono   modificare  l'opzione  solamente  nei
 seguenti casi:
 a) mutamento  di  stato  giuridico  per effetto della
 nomina  in  ruolo  nelle  fasce  di  professore associato e
 ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa
 ai sensi della legge n. 210 del 1998;
 b) mutamento  del settore scientifico-disciplinare di
 inquadramento  che  comporti  l'esercizio  di  una  diversa
 attivita' assistenziale;
 c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;
 d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di
 cui  agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della
 Repubblica  n. 382 del 1980, nonche' di cui all'art. 17 del
 predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica, se di
 durata  pari  o  superiore  all'anno  ed  al  comma  17 del
 presente articolo.
 11. I professori e i ricercatori universitari che hanno
 modificato   l'opzione   ai   sensi   del  comma  10  cessa
 dall'attivita'  assistenziale  ordinaria, salvo la facolta'
 di   optare   nuovamente   per   l'attivita'  assistenziale
 esclusiva.  L'eventuale  attivita' libero professionale non
 puo' comunque essere svolta nelle strutture accreditate con
 il  Servizio  sanitario  nazionale. Ad essi si applicano le
 disposizioni  di  cui  all'art.  15-nonies, comma 2, ultimo
 periodo,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
 e  successive  modificazioni. Qualora i protocolli d'intesa
 di  cui  al  predetto  art.  15-nonies,  comma 2, non siano
 stipulati  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto si provvede in via sostitutiva,
 previa  diffida  ad  adempiere  entro  i  successivi trenta
 giorni,  con  decreti  interministeriali dei Ministri della
 sanita'   e   dell'universita',   sentita   la   Conferenza
 Stato-regioni.
 12.  I professori e i ricercatori universitari nominati
 in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del
 presente  decreto  possono  svolgere unicamente l'attivita'
 assistenziale esclusiva; gli interessati possono optare per
 l'attivita'  libero  professionale extramuraria nei casi ed
 alle  condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fino alla data di
 entrata  in  vigore  della  legge  di  riordino dello stato
 giuridico  universitario lo svolgimento di attivita' libero
 professionale  intramuraria comporta l'opzione per il tempo
 pieno e lo svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta
 l'opzione  per  il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
 382.
 13.  Gli  incarichi di natura professionale e quelli di
 direzione  di struttura semplice o complessa nonche' quella
 di  direzione  dei  programmi,  attribuiti  a  professori o
 ricercatori  universitari, sono soggetti alle valutazioni e
 verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del
 Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' indicate
 da   apposito   collegio   tecnico  disciplinato  nell'atto
 aziendale  di  cui  all'art.  3. Sono, altresi', soggetti a
 valutazione  i professori di prima fascia di cui all'ultimo
 periodo  del  comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei
 confronti  di  professori  o  ricercatori  universitari  il
 direttore  ne da comunicazione al rettore per i conseguenti
 provvedimenti.
 14.  Ferme  restando  le  sanzioni  ed  i  procedimenti
 disciplinari  da  attuare in base alle vigenti disposizioni
 di  legge,  nei  casi  di  gravissime  mancanze  ai  doveri
 d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da
 esprimere  entro  ventiquattro  ore  dalla richiesta, di un
 apposito  comitato  costituito  da tre garanti, nominati di
 intesa  tra  rettore  e direttore generale per un triennio,
 puo'  sospendere i professori ed i ricercatori universitari
 dall'attivita'  assistenziale  e  disporne l'allontanamento
 dall'azienda,  dandone  immediata  comunicazione al rettore
 per  gli  ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il
 comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il
 parere si intende espresso in senso conforme.
 15.  Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
 per  esigenze  assistenziali cui non possono far fronte con
 l'organico funzionale di cui al comma 1, possono stipulare,
 nel  limite  del  2  per  cento dell'organico, contratti di
 lavoro  a  tempo  determinato,  di  durata  non superiore a
 quattro  anni,  non  rinnovabili,  con  personale  medico o
 sanitario laureato assunto con le modalita' previste per il
 corrispondente  personale del Servizio sanitario nazionale.
 Detto   personale   e'  assoggettato  alla  disciplina  sul
 rapporto esclusivo di cui all'art. 15-quinquies del decreto
 legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502.  E' fatto divieto
 all'universita'  di  assumere  personale medico o sanitario
 laureato con compiti esclusivamente assistenziali.
 16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali
 e'  attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
 modificazioni,  un incarico di struttura complessa ai sensi
 degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso
 decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, cessano dal
 servizio   salvo   che,  compatibilmente  con  le  esigenze
 didattiche  e  di  ricerca  siano  collocati in aspettativa
 senza   assegni  con  riconoscimento  della  anzianita'  di
 servizio  per  tutta la durata dell'incarico. Si applica il
 comma  11,  terzo  e  quarto  periodo,  dell'art. 3-bis del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
 modificazioni.".
 Nota all'art. 1, comma 4:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del decreto del
 Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante
 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
 di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
 didattica":
 "Art.  17  (Alleanza  dei  periodi di insegnamento e di
 ricerca  e  congedi  dei  professori ordinari per attivita'
 didattiche  e  scientifiche anche in Universita' o Istituti
 esteri o internazionali). - Al fine di garantire e favorire
 una  piena  commutabilita'  tra  insegnamento e ricerca, il
 rettore   puo',   con   proprio   decreto,  autorizzare  il
 professore  universitario che abbia conseguito la nomina ad
 ondinario,  ovvero  la  conferma  in  ruolo  di  professore
 associato,  su  sua  domanda  e  sentito il consiglio della
 facolta'   interessata,   a   dedicarsi  periodicamente  ad
 esclusive  attivita'  di ricerca scientifica in istituzioni
 di    ricerca    italiane,    estere    e    internazionali
 complessivamente  per non piu' di due anni accademici in un
 decennio.
 Nel  concedere  le  autorizzazioni di cui al precedente
 comma,  il  rettore  dovra'  tener  conto delle esigenze di
 funzionamento  dell'Universita'  distribuendo  nel tempo le
 autorizzazioni  stesse  con  un criterio di rotazione tra i
 docenti che eventualmente le richiedano.
 I  risultati  dell'attivita' di ricerca sono comunicati
 al  rettore  e al consiglio di facolta' con le modalita' di
 cui al successivo art. 18.
 I  periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se
 trascorsi   all'estero,  sono  validi  agli  effetti  della
 carriera  e del trattamento economico, ma non danno diritto
 all'indennita' di missione.
 Per  i  casi  di' eccezionali e giustificate ragioni di
 studio   o  di  ricerca  scientifica,  resta  fermo  quanto
 disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
 Restano   altresi'   ferme   le   vigenti  disposizioni
 concernenti  il  collocamento  a disposizione del Ministero
 degli  affari  esteri per incarichi di insegnamento o altri
 incarichi all'estero dei professori di ruolo.
 Il   periodo  trascorso  all'estero  per  attivita'  di
 ricerca   o   di   insegnamento   e'  utile  anche  per  il
 conseguimento del triennio di straordinario.
 I professori che assumano insegnamento o siano chiamati
 a  svolgere  attivita'  scientifica  nelle  Universita' dei
 Paesi  della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le
 istituzioni   internazionali   di  ricerca  possono  essere
 soggetti,  in  quanto  compatibile, alla normativa, se piu'
 favorevole,   che  disciplina  l'attivita'  dei  docenti  o
 ricercatori di quelle istituzioni.
 In  tali  casi  i professori di cui al precedente comma
 possono  essere  collocati  fuori  ruolo,  in  deroga  alle
 vigenti  procedure, con decreto del Ministro della pubblica
 istruzione,  di concerto con il Ministro del tesoro e degli
 affari  esteri  che disciplinera' anche il regime giuridico
 ed economico del periodo di attivita' all'estero.
 In  ogni  caso  il  docente  ha diritto a riassumere il
 proprio  ufficio all'atto della cessazione del rapporto con
 l'Universita' o l'ente estero o internazionale.".
 Nota all'art. 1, comma 5:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 11 luglio  1980,  n. 382, si veda la nota all'art. 1, comma
 2.
 Note all'art. 1, comma 6:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  51,  della  legge
 27 dicembre   1997,   n.   449,   recante  "Misure  per  la
 stabilizzazione della finanza pubblica":
 "Art.  51  (Universita'  e  ricerca).  -  1. Il sistema
 universitario  concorre  alla realizzazione degli obiettivi
 di  finanza  pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo
 che  il  fabbisogno  finanziario, riferito alle universita'
 statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
 dipartimenti  ed  a  tutti  gli  altri centri con autonomia
 finanziaria  e contabile, da esso complessivamente generato
 nel  1998  non sia superiore a quello rilevato a consuntivo
 per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
 quello    dell'anno   precedente   maggiorato   del   tasso
 programmato  di  inflazione. Il Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
 alla  determinazione del fabbisogno finanziario programmato
 per  ciascun  ateneo,  sentita la Conferenza permanente dei
 rettori  delle  universita'  italiane,  tenendo conto degli
 obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
 e  delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
 universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
 aggiuntive  esigenze  di  fabbisogno  finanziario  per  gli
 insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del
 Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1995, pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
 2.  Il  Consiglio  nazionale  delle ricerche, l'Agenzia
 spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
 l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
 nuove  tecnologie,  l'energia  e l'ambiente concorrono alla
 realizzazione  degli'  obiettivi di finanza pubblica per il
 triennio    1998-2000,   garantendo   che   il   fabbisogno
 finanziario  da essi complessivamente generato nel 1998 non
 sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
 e  2000  non  sia  superiore  a quello dell'anno precedente
 maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 sentiti   i   Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato,  procede  annualmente alla determinazione
 del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 7 e 9 del
 decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, sono estese a
 partire  dal  1° gennaio  1999  alle  universita'  statali,
 sentita   la   Conferenza   permanente  dei  rettori  delle
 universita'  italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio
 e  della  programmazione  economica  determina, con proprio
 decreto,  le  modalita'  operative  per  l'attuazione delle
 disposizioni predette.
 4.  Le  spese  fisse e obbligatorie per il personale di
 ruolo  delle universita' statali non possono eccedere il 90
 per  cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per il
 finanziamento  ordinario.  Nel  caso dell'Universita' degli
 studi  di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
 il  funzionamento  erogati  ai  sensi della legge 14 agosto
 1982,  n.  590.  Le universita' nelle quali la spesa per il
 personale  di  ruolo  abbia  ecceduto nel 1997 e negli anni
 successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
 di  personale  di  ruolo  il  cui costo non superi, su base
 annua,  il  35  per  cento delle risorse finanziarie che si
 rendano  disponibili  per le cessazioni dal ruolo dell'anno
 di  riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica alle
 assunzioni  derivanti  dall'espletamento  di  concorsi gia'
 banditi  alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
 sino  a  che  la  spesa per il personale di ruolo ecceda il
 limite previsto dal presente comma.
 5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
 n. 537, dopo le parole: "a standard dei costi di produzione
 per  studente",  sono  inserite  le  seguenti: ", al minore
 valore  percentuale  della quota relativa alla spesa per il
 personale   di   ruolo   sul  fondo  per  il  finanziamento
 ordinario".  Sono  abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5
 della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, nonche' il comma 1
 dell'art.   6   della  legge  18 marzo  1989,  n.  118.  Le
 universita'  statali  definiscono e modificano gli organici
 di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
 1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
 astronomici,  astrofisici  e  vesuviano  si  applicano,  in
 materia   di   organici  e  di  vincoli  all'assunzione  di
 personale  di  ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui
 al presente articolo.
 6.   Le   universita',   gli  osservatori  astronomici,
 astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
 di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
 successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
 nell'ambito  delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
 con  proprie  disposizioni, idonee procedure di valutazione
 comparativa  e la pubblicita' degli atti, possono conferire
 assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita' di ricerca.
 Possono  essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
 laureati    in    possesso    di   curriculum   scientifico
 professionale  idoneo  per  lo  svolgimento di attivita' di
 ricerca,  con  esclusione  del  personale di ruolo presso i
 soggetti  di  cui  al primo periodo del presente comma. Gli
 assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
 essere  rinnovati  nel  limite  massimo di otto anni con lo
 stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare ha
 usufruito  della  borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
 ammesso  il  cumulo  con borse di studio a qualsiasi titolo
 conferite,  tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
 o  straniere  utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
 l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
 di  assegni  puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
 anche   in  deroga  al  numero  determinato,  per  ciascuna
 universita',   ai   sensi  dell'art.  70  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
 restando  il  superamento  delle  prove  di  ammissione. Le
 universita'  possono fissare il numero massimo dei titolari
 di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
 dottorato.  Il  titolare in servizio presso amministrazioni
 pubbliche   puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza
 assegni.   Agli   assegni  di  cui  al  presente  comma  si
 applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni  di cui
 all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
 modificazioni   e   integrazioni,   nonche',   in   materia
 previdenziale,  quelle  di  cui  all'art.  2,  commi  26  e
 seguenti,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
 modificazioni  e  integrazioni. Per la determinazione degli
 importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
 provvede  con decreti del Ministro dell'universita' e della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica.  I soggetti di cui al
 primo  periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
 a   stipulare,   per  specifiche  prestazioni  previste  da
 programmi  di  ricerca,  appositi' contratti ai sensi degli
 articoli 2222  e  seguenti  del  codice civile, compatibili
 anche   con   rapporti   di   lavoro   subordinato   presso
 amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
 assegni  e  i contratti non danno luogo a diritti in ordine
 all'accesso  ai  ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
 del presente comma.
 7.  Ai fini dell'applicazione della presente legge, per
 enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono
 i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
 successive  modificazioni  e  integrazioni, nonche' l'ENEA.
 All'ASI  si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
 ai  commi  2  e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto
 disposto dall'art. 5.
 8. (Omissis).
 9.  A  partire  dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,
 del  bilancio  e della programmazione economica su proposta
 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica  trasferisce,  con  proprio decreto, all'unita'
 previsionale  di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520,
 dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
 della   ricerca  scientifica  e  tecnologica,  al  fine  di
 costituire,  insieme  alle risorse ivi gia' disponibili, un
 Fondo  speciale  per lo sviluppo della ricerca di interesse
 strategico,  da  assegnare  al  finanziamento  di specifici
 progetti,   un   importo   opportunamente  differenziato  e
 comunque  non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento
 di  bilancio  autorizzato  o  da  autorizzare  a favore del
 Consiglio  nazionale  delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
 italiana,   dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare,
 dell'Istituto    nazionale   di   fisica   della   materia,
 dell'Osservatorio   geofisico   sperimentale,   del  Centro
 italiano  ricerche  aerospaziali,  dell'Ente  per  le nuove
 tecnologie,  l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per
 la   ricerca  applicata  di  cui  all'art.  4  della  legge
 25 ottobre  1968,  n.  1089, nonche' delle disponibilita' a
 valere   sulle   autorizzazioni   di   spesa   di   cui  al
 decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488. Il
 Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
 tecnologica,   con   proprio   decreto  emanato  dopo  aver
 acquisito    il   parere   delle   competenti   Commissioni
 parlamentari,  determina  le  priorita'  e  le modalita' di
 impiego del Fondo per specifici progetti.
 10.  L'aliquota prevista dal comma 4, dell'art. 1 della
 legge  25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma
 8  dell'art.  7  della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono
 determinate   con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
 dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
 Ministro dell'economia e delle finanze.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 105, della
 legge  30 dicembre  2004, n. 311, recante "Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2005)":
 "105.   A  decorrere  dall'anno  2005,  le  universita'
 adottano  programmi  triennali  del fabbisogno di personale
 docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  a  tempo
 determinato  e  indeterminato, tenuto conto delle risorse a
 tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
 valutati  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le  risorse
 stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
 restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della
 normativa vigente.".
 Note all'art. 1, comma 7:
 - La  legge  3 luglio 1998, n. 210, recante: "Norme per
 il   reclutamento   dei   ricercatori   e   dei  professori
 universitari   di  ruolo",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
 - Per  il  testo  dell'art.  51,  comma  6, della legge
 27 dicembre  1997, n. 449 si veda la nota all'art. 1, comma
 6.
 - La legge 30 novembre 1989, n. 398, recante: "Norme in
 materia  di  borse  di studio universitarie", e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291.
 Note all'art. 1, comma 8:
 - Per  il  testo  dell'art.  51,  comma  4  della legge
 27 dicembre 1997, n. 449, si veda la nota all'art. 1, comma
 6.
 - Il   testo   dell'art.  1,  comma  105,  della  legge
 30 dicembre  2004, n. 311, e' riportato nella nota all'art.
 1, comma 6.
 Nota all'art. 1, comma 10:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
 ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al
 regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
 degli   atenei,   approvato   con   decreto   del  Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 3 novembre 1999, n. 509":
 "Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
 rilasciano i seguenti titoli:
 a) laurea (L);
 b) laurea magistrale (L.M.).
 2.  Le  universita'  rilasciano  altresi' il diploma di
 specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
 3.  La  laurea,  la  laurea  magistrale,  il diploma di
 specializzazione  e il dottorato di ricerca sono conseguiti
 al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
 magistrale,  di  specializzazione e di dottorato di ricerca
 istituiti dalle universita'.
 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
 studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
 scientifici  generali,  anche nel caso in cui sia orientato
 all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
 5.  L'acquisizione  delle  conoscenze professionali, di
 cui  al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
 nel  mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle corr
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