Gazzetta n. 257 del 2005-11-04 |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 18 marzo 2005 |
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno, variante di Galliate. (Deliberazione n. 21/05). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1 - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», tra i sistemi ferroviari - la infrastruttura denominate «accessibilita' ferroviaria Malpensa» con un costo di 1.133,106 Meuro e che include, all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Piemonte, tra i corridoi ferroviari, l'«accesso Malpensa-Novara» e nella parte concernente la regione Lombardia, tra i corridoi ferroviari, sotto la voce «accessibilita' Malpensa», l'«itinerario Nord merci (Saronno, Seregno, Novara)»; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal successivo decreto dell'8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la nota del 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota del 17 dicembre 2004, n. 701, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul «potenziamento linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali; Vista la nota del 17 marzo 2005, n. 152, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso tra l'altro documentazione integrativa alla relazione istruttoria precedentemente inviata; Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra i corridoi ferroviari con la denominazione «accesso Novara - aeroporto di Malpensa»; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che questo Comitato, con delibere 29 settembre 2004, n. 41, e 20 dicembre 2004, n. 82, ha approvato i progetti preliminari - rispettivamente - della «riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno» e del «nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stablo: tratta Arcisate-confine di State», entrambi inclusi nella citata infrastruttura strategica «Accessibilita' ferroviaria Malpensa», e che sono stati complessivamente gia' assegnati, a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, alla suddetta infrastruttura 48,529 Meuro, a fronte di una previsione di spesa, a valere su dette risorse, di 741,115 Meuro; Considerato che alcune delle prescrizioni proposte necessitano di specifica progettazione e possono quindi, nell'attuale fase, essere approvate solo quali indicazioni programmatorie; Considerato che, nella riunione preparatoria all'odierna seduta, il vice-Ministro alle infrastrutture e ai trasporti ha fornito sull'intervento in questione aggiornamenti, in particolare rappresentando l'urgenza di realizzare parte del raccordo di cui al punto 1.4 del dispositivo, compresa nell'area interclusa tra i due rami dell'interconnessione AC Novara Ovest, prima della messa in esercizio della linea; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che la linea Novara-Seregno e' inclusa nella rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) prevista nel Piano generale dei trasporti e della logistica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 e che la realizzazione della variante di Galliate costituisce un tassello essenziale alla definizione dell'assetto del nodo ferroviario di Novara di cui al protocollo di intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Piemonte, regione Lombardia, provincia di Novara, comune di Novara, comune di Galliate, Rete ferroviaria italiana (RFI), TAV S.p.a., FNME, Autostrada Torino-Milano S.p.a.; protocollo la cui bozza e' citata nella relazione istruttoria e in effetti - come precisato dal vice-Ministro alle infrastrutture e ai trasporti nella citata riunione preparatoria all'odierna seduta - gia' sottoscritto il 28 luglio 2004; che la realizzazione dell'intervento oggetto di approvazione risponde a piu' obiettivi: potenziamento della linea Novara-Vanzaghello per la funzione di collegamento tra Torino e Novara e l'aeroporto di Malpensa, con conseguente miglioramento dell'accessibilita', anche a livello internazionale, per l'intera regione; adeguamento della linea alle caratteristiche e agli standard previsti per la Gronda nord merci (Novara-Saronno-Seregno-Carnate-Bergamo), che e' del pari inserita nello SNIT ed avra' funzione complementare rispetto agli altri itinerari previsti da RFI per alleggerire il traffico sul nodo di Milano; miglioramento dei servizi all'utenza con riferimento, in particolare, ai pendolari per motivi di lavoro o di studio, anche a seguito del concomitante miglioramento dell'interscambio con la rete RFI in corso di realizzazione alla stazione di Novara centro; avvio, con la realizzazione della nuova stazione di Galliate alle porte di Novara, in prossimita' del casello autostradale di Novara est dell'autostrada A4, del progetto di «piattaforma intermodale» di interscambio con la suddetta autostrada Torino-Milano, nonche' con la linea alta velocita/alta capacita' e conseguentemente con i centri di Milano e Torino qualora si concretizzi l'ipotesi di fermata su detta linea immediatamente a sud dell'autostrada stessa, in corrispondenza dell'interconnessione di Novara est; eliminazione delle interferenze con la viabilita' cittadina di Galliate con soluzione di tutte le problematiche relative agli impatti ambientali in ambito urbano; che l'opera oggetto di approvazione e' inclusa nell'elenco delle infrastrutture strategiche connesse alle olimpiadi Torino 2006 come potenziamento della linea Novara-Seregno per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Malpensa; che, in base al protocollo di intesa siglato da regione Lombardia regione Piemonte e approvato con delibera della regione Lombardia 13 dicembre 2002, n. 11580, riguardante tra l'altro l'affidamento alla regione Lombardia dei beni trasferiti alla regione Piemonte relativi alla tratta ferroviaria Novara-Turbigo, viene attribuito pieno potere concessorio alla regione Lombardia su tutti i beni funzionali all'attivita' di trasporto della suddetta linea; che Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. (FNME) e' concessionaria della linea ferroviaria suddetta e che la relativa concessione e' stata prorogata, con decreto dirigenziale 6 giugno 2000 dell'allora Ministero dei trasporti a della navigazione, all'anno 2016 per la parte infrastrutturale, ai sensi dell'accordo di programma stipulato con la regione Lombardia in adempimento alle prescrizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; che, ai sensi del regolamento della regione Lombardia, 26 novembre 2002, n. 11, la FNME - in qualita' di concessionario - svolge le attivita' di progettazione, stazione appaltante, direzione lavori e collaudo degli interventi infrastrutturali; che la tratta ferroviaria «variante di Galliate», interessata dall'intervento, e' compresa tra le progressive km 3+138 e km 10+628 della suddetta linea Novara-Seregno e si sviluppa esclusivamente in territorio piemontese; che la linea suddetta e' attualmente ad unico binario elettrificato; che il progetto oggetto di approvazione, che interessa un tratto di 8,198 km compreso tra la stazione di Novara e il confine regionale, consiste: nel raddoppio della linea esistente dal km 0+000 (corrispondente alla progressiva 3+138,68 esistente) al km 0+500, con previsione dell'inserimento, mediante bivio a raso, dei due binari della interconnesssione alta velocita/alta capacita' - Malpensa; nella costruzione della nuova sede per doppio binario dal km 0+500 al km 6+747 (corrispondente all'attuale progressiva 9+178), con posa dei due binari fino al km 2+054 e prosecuzione successiva con semplice binario (variante esterna di Galliate); nella realizzazione della nuova stazione di Galliate alla progressiva 1+795; in interventi di manutenzione ordinaria del binario esistente dal km 6+747 al km 7+922; nella deviazione del tracciato dal km 7+922 al km 8+198 (corrispondente all'attuale progressiva 10+628) con semplice binario, per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Langosco, in affiancamento al ponte esistente; nella eliminazione dei passaggi a livello esistenti e delle interferenze nelle tratte in variante; nell'ammodernamento impiantistico della rete; che il progetto e' compatibile con un secondo lotto di interventi, non oggetto del progetto in approvazione, che completeranno il raddoppio della linea attraverso la posa del secondo binario nelle tratte gia' predisposte e la realizzazione della sede e la posa del doppio binario nel tratto compreso tra il km 6+747 e il km 7+922; che l'opera e' soggetta a VIA regionale, e, in quanto interferente con il sito di interesse comunitario (S.I.C.) «Valle del Ticino» individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e' assoggettata anche alla valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, e successive modificazioni e integrazioni; che il progetto preliminare e' stato trasmesso il 10 giugno 2003 dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che il suddetto progetto preliminare e' stato altresi' trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, alla regione Piemonte ed alla regione Lombardia, agli altri enti interessati e ai soggetti interferiti; che in data 15 giugno 2003 e' stata data notizia dell'avvio della procedura di VIA sulla stampa e che in data 23 luglio 2003 e' stata pubblicata una integrazione del precedente avviso relativo alla richiesta di pronuncia sulla valutazione di incidenza; che la regione Piemonte, con delibera 29 settembre 2003, n. 75-10582, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in esame sia ai fini dell'intesa sulla localizzazione sia - ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 - per i profili di compatibilita' ambientale e sulla valutazione di incidenza di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni e integrazioni, chiedendo - tra l'altro - che venga avviato lo studio del raddoppio sulla tratta dal km 6+747 al km 7+922; che parere favorevole ha espresso anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali in ordine allo studio di impatto ambientale in data 3 dicembre 2003 a condizione che vengano recepite le prescrizioni formulate dalle competenti soprintendenze; che hanno formulato le proprie osservazioni gli enti gestori di interferenze; che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 6 febbraio 2004, n. 692/2004/S.P., aveva trasmesso agli enti interessati, con pronunciamento favorevole circa la approvabilita' della stessa, la citata bozza di protocollo di intesa sull'assetto ferroviario del nodo di Novara, bozza di protocollo che include, tra gli altri interventi la «realizzazione del raccordo diretto tra l'asse alta velocita/alta capacita' Torino-Milano, attraverso la interconnessione di Novara ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per relazioni dirette Torino-Malpensa», menzionato in premessa; che la bozza di protocollo prevede che detto raccordo venga progettato dalla TAV S.p.a. e realizzato da FNME, anche per il tramite della stessa TAV e di RFI, con un costo da imputare a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche; che il suddetto intervento viene recepito quale prescrizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e come tale considerato parte integrante del progetto oggetto di approvazione con la presente delibera; che la suddetta prescrizione comporta un costo aggiuntivo stimato in 38 Meuro, necessari per la realizzazione di due binari di raccordo comprensivi dei relativi impianti; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito allegato alla citata relazione, riporta le prescrizioni avanzate nel corso dell'istruttoria e ne propone il recepimento in sede di approvazione del progetto preliminare, precisando se le medesime comportano o meno un onere aggiuntivo e, nell'affermativa, quantificando l'onere stesso; sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore viene individuato in Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.; che la modalita' prevista di affidamento dei lavori e' l'appalto integrato; che i tempi di realizzazione sono stimati in circa 2 anni dall'approvazione del progetto esecutivo; che il CUP del progetto e' E 11 J 04 00000 000 1; sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo originario del progetto, desumibile dal quadro economico, e' pari a 46.677.246,80 euro, di cui 32.003.000 per lavori (inclusi prestazioni ed oneri di attivazione, per 250.000 euro di competenza di FNME) e 14.674.246,80 per somme a disposizione; che il costo della «fase funzionale», corrispondente ai lavori sopra descritti ad eccezione dell'attrezzaggio ferroviario completo dalla nuova stazione al reinnesto sulla linea esistente, e' pari a 34.815.706,80 euro di cui 23.523.000 per lavori e 11.292.706,80 per somme a disposizione; che il recepimento delle prescrizioni ritenute accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comporta costi aggiuntivi quantificati in 40.268.000 euro, di cui 38.000.000 euro relativi ai citati «lavori di collegamento diretto Torino-Malpensa» (inclusivi di 500.000 euro per acquisizione delle aree e immobili); 255.000 euro per lo studio dell'intero tratto della tangenziale Ovest di Galliate e per l'adeguamento del progetto TAV concernente la tangenziale ovest di Galliate (del pari previsto nel citato protocollo di intesa) e per i relativi lavori; 1.215.000 euro (ai netto della riduzione conseguente al previsto abbassamento di quota del ponte sul canale Cavour) per il recepimento delle altre prescrizioni formulate dagli enti competenti e 798.000 euro per progettazione TAV; che a seguito di tali modifiche, della conseguente applicazione delle voci accessorie (tra cui spese generali e relativa IVA) anche alle «prescrizioni» e della revisione in diminuzione di alcune aliquote (imprevisti, spese tecniche) il costo complessivo viene quantificato in 87.419.107,98 euro; che dal prospetto particolareggiato in atti risulta che il suddetto importo e' cosi' scomponibile: potenziamento linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate: 43.118.553,68 euro, determinato al netto della quota di costo relativa alla tangenziale ovest di Galliate; tangenziale ovest di Galliate: 1.936.629,30 euro; collegamento diretto Torino-Malpensa: 42.363.925,00 euro; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come esposto in premessa, propone - nella presente fase - l'approvazione del progetto limitatamente agli aspetti tecnici e amministrativi;
Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specificate al punto 1.3 - anche ai fini del riconoscimento della compatibilita' ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate». E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa. 1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 43.118.553,68 euro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento e corrisponde alla somma del costo dell'intervento. Tale importo e' inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale e degli oneri conseguenti all'accoglimento delle altre prescrizioni di cui al punto 1.3. 1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. 1.4 I lavori di realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1 dovranno essere coordinati con la realizzazione dei lavori sull'intera tratta AV/AC Torino-Milano localizzati nel territorio della provincia di Novara ed in particolare con quelli del raccordo diretto tra detta tratta, attraverso l'interconnessione di Novara ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per le relazioni dirette Torino-Malpensa. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relazionera' a questo Comitato sull'attuazione del protocollo d'intesa relativo all'assetto ferroviario del nodo di Novara, al sensi del quale il progetto concernente il citato raccordo diretto verra' elaborato, come precisato nella «presa d'atto», da TAV S.p.a. per quel che concerne le opere ferroviarie e sara' approvato secondo la procedura prevista per le varianti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. Provvedera' poi, non appena possibile a comunicare gli estremi dell'intervenuta approvazione del progetto stesso. Il progetto definitivo del raccordo in questione verra' sottoposto, non appena possibile, a questo Comitato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002. Il costo relativo e' stimato in 42.363.925,00 euro per lavori e per progettazione ed e' pari al costo indicato nel foglio «prescrizioni» allegato alla relazione istruttoria, maggiorato dalle voci accessorie, come risultante dal citato prospetto particolareggiato. 1.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti curera' che venga avviata anche la progettazione della tangenziale ovest di Galliate, che - secondo le indicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - deve essere ristudiata nell'intero tratto, anche attraverso un accordo con TAV, in modo da creare un corridoio unico nel quale corrano il piu' possibile affiancate strada e ferrovia onde ridurre l'impatto ambientale delle due opere. La relativa procedura dovra' avere un iter tale da consentire di sottoporre il progetto definitivo a questo Comitato contestualmente al progetto definitivo dell'intervento di cui al punto 1.1. Il costo e' stimato in 1.936.629,30 euro, pari alla somma del costo riportato per il completamento della tangenziale stessa nell'originario quadro finanziario dell'opera all'esame - maggiorato dalle voci accessorie - e delle spese per lo studio dell'intera tratta e per l'adeguamento del relativo progetto, menzionate nella «presa d'atto». 2. Copertura finanziaria. Le modalita' di copertura del costo degli interventi di cui ai punti 1.1, 1.4 e 1.5 verranno definite in sede di approvazione - da parte di questo Comitato - dei relativi progetti definitivi, tenendo conto delle risultanze del piano economico-finanziario redatto ai sensi dell'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle disponibilita' esistenti: piu' specificatamente il soggetto aggiudicatore predisporra' il piano economico-finanziario sintetico per la tangenziale ovest di Galliate e analogo piano unitario o piani distinti per gli interventi di cui ai punti 1.1 e 1.4 a seconda che anche l'intervento per ultimo citato resti affidato in gestione alla FNME. Resta fermo che i quadri economici dei progetti definitivi in questione dovranno essere redatti in modo articolato - in particolare dettagliando specificatamente le varie voci incluse nelle «somme a disposizione», le percentuali applicate e i relativi importi - e che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, per tutti gli interventi riconducibili alla voce «accessibilita' ferroviaria Malpensa», non potra' superare - salva compensazione con altra opera - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001. 3. Clausole finali. 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate», approvato con la presente delibera. 3.2 Il predetto Ministero provvedera' ad accertare che il progetto definitivo dell'intervento di cui al punto 1.1 recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede. Il soggetto aggiudicatore provvedera' a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone al riguardo assicurazioni al menzionato Ministero. 3.3 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi. 3.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. Roma, 18 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 238 | Allegato
PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
1. Tracciato ferroviario. Per l'ottimizzazione del progetto dovranno essere recepite le condizioni e le prescrizioni di seguito riportate: a) verso Novara, in prossimita' del nodo di interscambio, dovra' studiarsi la possibilita' di mantenere la nuova linea ferroviaria il piu' possibile vicino all'asse autostradale in modo da ridurre al minimo la compromissione del territorio circostante, concentrando all'interno del corridoio fra le due infrastrutture tutte le attrezzature connesse (strade di accesso, parcheggi, fabbricato della stazione); b) dovra' essere studiata, nel progetto definitivo, la possibilita' di realizzare una fermata baricentrica ai centri abitati di Galliate e Cameri in modo da mantenere l'opportunita' di utilizzo del sistema ferroviario di tipo metropolitano negli spostamenti con Novara e l'hinterland milanese; c) dovra' essere fornita particolareggiata documentazione circa il drenaggio della piattaforma ferroviaria e circa i possibili recapiti puntuali delle acque meteoriche anche in riferimento agli eventuali scarichi gia' esistenti; d) onde diminuire l'impatto visivo, il ponte ed il rilevato ferroviario di scavalco del canale Cavour dovranno essere abbassati di circa un metro rispetto alle quote del progetto preliminare unitamente all'abbassamento di circa cinquanta centimetri del piano viario delle strade alzaie delle quali, per altro, dovra' essere mantenuta la continuita'; tali modifiche dovranno essere concordate con l'Associazione Irrigazione Est Sesia. 2. Viabilita' (principale, locale e percorsi ciclabili). a) Dovra' essere eliminata la previsione di infrastrutturazione ed ampliamento della via Viarizzo che invece dovra' essere mantenutacome strada agricola a basso impatto di traffico, salvaguardando l'ampia porzione di aree irrigue comprese tra nuovo e vecchio tracciato ferroviario e prevedendo in alternativa per l'accesso al nodo di interscambio l'asse della strada vicinale Tavolera (a partire dalla rotatoria tangenziale/via Q. Sella) collocata nel corridoio autostrada-ferrovia e da attrezzare e qualificare con alberate e percorsi ciclabili; b) dovra' essere verificata la compatibilita' rispetto alle norme in materia di ciclabilita' e piste ciclabili, dei profili altimetrici dei sovrappassi e sottopassi previsti. 3. Cantieri. Si dovra' tener conto dei seguenti elementi: a) limitare la diffusione di polveri per cui si richiede l'adozione delle seguenti misure di mitigazione e di monitoraggio: obbligo di bagnatura periodica della viabilita' esterna interessata e delle aree interne per limitare il sollevamento di polvere dalle piste di cantiere; lavaggio delle ruote degli automezzi all'uscita del cantiere; utilizzo di teli protettivi a chiusura del cassone degli autocarri in transito; predisposizione di monitoraggi delle polveri nei campioni d'aria prelevati periodicamente nei pressi dei recettori maggiormente esposti nei confronti dei cantieri fissi e di linea e lungo la viabilita' di accesso; b) lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuati garantendo tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l'ambiente, inoltre, si dovra' garantire l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo le normative vigenti; c) per le acque di scarico provenienti dai cantieri fissi (acque reflue civili, acque di dilavamento dei piazzali, acque di lavaggio ruote degli automezzi, acque di lavaggio delle betoniere, etc.), laddove vadano ad immettersi in corsi d'acqua superficiali, dovranno essere previsti gli opportuni trattamenti; d) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovra' essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento del materiale di risulta derivante dalle opere di realizzazione della nuova linea ferroviaria e di smantellamento della parte di linea dismessa, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalita'; e) dovranno essere presentati gli elaborati relativi al ripristino delle aree di cantiere, al recupero della vecchia tratta ed all'inserimento paesaggistico del nuovo tracciato. 4. Piano di reperimento materiali e smaltimento rifiuti. a) Dovra' essere predisposto uno specifico piano di reperimento dei materiali occorrenti ai sensi della L.R. 30/1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999. In particolare il piano dovra' considerare l'ottimizzazione dei materiali prevedendo prioritariamente l'utilizzo di quanto prodotto nel cantiere stesso e l'impiego di materiali alternativi, come individuati dalla L.R. 30/1999, in funzione dei quantitativi occorrenti suddivisi secondo le caratteristiche richieste dal capitolato; b) si dovra' tener presente quanto indicato nel Piano di Gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436 - 11546 ed in particolare nella Sezione 4 relativa ai rifiuti speciali inerti. Tutte le attivita' di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono avvenire nel puntuale rispetto della normativa vigente, statale e regionale, facenti capo, rispettivamente, al decreto legislativo n. 22/1997 ed alla L.R. n. 24/2002; c) il terreno vegetale risultante dalle operazioni di scotico dovra' essere accantonato con tutte le precauzioni per il mantenimento inalterato della qualita'; i cumuli dovranno essere opportunamente inerbiti, in modo da evitare fenomeni erosivi e di dilavamento. 5. Piano di ricomposizione fondiaria. Poiche' l'intervento in progetto interferisce pesantemente sull'utilizzo dei terreni agricoli che saranno attraversati dai nuovi tratti della linea ferroviaria, dovra' essere predisposto, contestualmente alle fasi successive di progettazione dell'opera, un Piano di ricomposizione fondiaria (la cui realizzazione sara' a carico del proponente) che dovra' essere presentato all'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Novara per una valutazione di merito. 6. Ambiente idrico, suolo e sottosuolo. In sede di progetto definitivo dovra' essere approfondito quanto in seguito evidenziato: a) dovranno essere valutati gli impatti diretti ed indiretti che le opere ed i cantieri potrebbero avere sulle acque profondo (pozzi ad uso idropotabile) rispetto ai possibili riflessi sulla salute umana e prevedere i necessari interventi di mitigazione; b) per quanto riguarda la componente acque sotterranee sara' opportuno effettuare uno studio di dettaglio relativo alle falde ed ai possibili bersagli, considerando come tali non solo i pozzi comunali, ma anche i pozzi domestici eventualmente presenti a valle dei lavori ed all'interno della possibile area piu' a rischio in funzione delle interferenze previste; c) in merito alla componente suolo, dovra' essere documentato il bilancio dei volumi di terreno di scotico e di reimpiego, effettuando un controllo dei flussi di materiale; d) al fine di tutelare acque sotterranee, suolo e sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, i cantieri, nonche' eventuali depositi anche temporanei di tali sostanze, dovranno essere dotati di idonei sistemi tecnologici (quali ad esempio panne adsorbenti o sepiolite) e di adeguate procedure di intervento subito operative al verificarsi dell'emergenza; e) il proponente dovra' prendere contatto e collaborare con l'Associazione Irrigazione Est Sesia al fine di risolvere le problematiche connesse con il rifacimento dei ponti sui Canali Cavour e Langosco e agli attraversamenti della rete irrigua minore, in modo da assicurare il mantenimento della funzionalita' della rete irrigua e consentire l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della stessa in maniera agevole e in sicurezza; f) il sovrappasso dei corsi d'acqua superficiali (rogge e cavi irrigui) dovra' essere realizzato in maniera da evitare restringimenti della sezione d'alveo, adeguando quindi gli scatolari alle relative portate massime per evitare il rischio di ostacoli o impedimenti al libero deflusso idrico; g) nel caso in cui il progetto definitivo prevedesse l'avvicinamento della linea ferroviaria all'autostrada Torino-Milano in prossimita' della fermata della linea dell'AC ferroviaria e della nuova stazione di Galliate per ridurre la profondita' dell'area interclusa tra le due infrastrutture lineari, i tombini di attraversamento idraulico delle linee dovranno essere concepiti in modo da non essere continui, al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di manutenzione degli stessi in maniera agevole e in sicurezza. 7. Impatto ambientale e valutazione d'incidenza sul SIC «Valle del Ticino». a) Per il tratto di linea all'interno del Parco del Ticino e dell'area preparco, dovra' essere previsto il mantenimento della naturalita' delle scarpate all'interno della trincea ferroviaria e studiata la riqualificazione della fermata di Ponte Ticino e dell'area circostante (ex cava posta a sud), nonche' il collegamento tra la stessa, la pista ciclabile ed il fiume; b) si richiede l'adempimento ai disposti dei vigenti orientamenti legislativi del settore forestale (decreto legislativo 227/2001) in materia di rimboschimento compensativo e/o migliorativo forestale; c) dovranno essere fornite integrazioni alla documentazione fotografica e studi di inserimento visivo delle nuove opere che, sulla base di attendibili fotoinserimenti, consentano una esaustiva rappresentazione delle visuali percepibili dalla viabilita' pubblica e da punti o percorsi di interesse panoramico; d) al fine di mitigare l'impatto delle emissioni acustiche durante la fase di realizzazione dell'opera in progetto e nella fase di esercizio, all'interno del Parco del Ticino, dovra' essere predisposto un cronoprogramma concordato con l'Ente Parco; e) al fine di ridurre i possibili impatti negativi sugli habitat presenti nel S.I.C., il proponente dovra' effettuare opportuni rilievi floristici per individuare i settori di bosco con maggior presenza di specie autoctone e con sottobosco a Ruscus aculeantus, specie floristica di interesse comunitario, in modo tale da individuare le viabilita' di accesso ai tre ecodotti esternamente a tali settori; f) dovra' essere redatto uno studio di raddoppio del binario e delle tipologie costruttive adottate anche tra le progressive km 6+747 e km 7+922, tratto all'interno del Parco del Ticino, in modo da avere sin d'ora, anche per tale tratto, che potra' essere oggetto di eventuali futuri interventi, una conoscenza del tracciato e dell'Impatto ambientale per cui, nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo il proponente dovra' concordare con il Settore pianificazione aree protette e con il Parco suddetto la definizione di tali particolari; g) dovra' essere elaborato di concerto con la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte un programma di indagini e accertamenti archeologici al fine di valutare appieno l'impatto dell'opera sul patrimonio archeologico ed orientare la progettazione definitiva. In tal senso, e' indispensabile prevedere prospezioni e sondaggi preliminari con l'assistenza costante in corso d'opera da parte di operatori specializzati sotto la direzione tecnico-scientifica della stessa Soprintendenza. 8. Mitigazione del rumore e azioni di monitoraggio. Il soggetto proponente dovra' porre in essere e garantire le seguenti operazioni di monitoraggio ambientale: a) laddove l'approfondimento dello studio di falda accerti particolari criticita', si richiedono analisi periodiche delle acque sotterranee, in piezometri posti a monte e a valle dei lavori rispetto alla direzione di flusso di falda; il piano di monitoraggio dovra' essere concordato con ARPA; b) relativamente alla fase di costruzione, si dovra' prevedere un adeguato monitoraggio, soprattutto in presenza di recettori sensibili, onde verificare la necessita' di opere di mitigazione, anche provvisorie, atte a ridurre il disturbo prodotto dai mezzi in opera; c) poiche' la linea ferroviaria in progetto si colloca in un territorio di particolare interesse per le presenze ornitiche, dovra' essere definito anche uno specifico piano di monitoraggio dell'avifauna presente nel territorio del S.I.C. «Valle del Ticino» interferito dalla linea in oggetto, per valutare il comportamento delle diverse specie di uccelli a seguito del potenziamento della linea e del conseguente aumento del traffico ferroviario. Anche tale piano dovra' essere concordato e dettagliato con il Settore pianificazione aree protette, con l'Osservatorio faunistico regionale, con il Parco naturale della Valle del Ticino e con il Coordinamento VIA/VAS dell'ARPA Piemonte; d) l'impatto dovuto alla pressione sonora prodotta dal traffico ferroviario, dovra' essere mitigato attraverso sistemi fisici di contenimento del rumore. L'efficacia degli interventi di mitigazione ipotizzati, dopo la messa in fase di esercizio della linea e la loro realizzazione, dovra' essere verificata attraverso un idoneo piano di monitoraggio da concordare con ARPA affinche', attraverso le misure del livello di rumore ambientale di immissione, effettuate in corrispondenza dei recettori piu' prossimi e piu' a rischio, si possa individuare, ove necessario, un opportuno adeguamento delle mitigazioni gia' attuate e/o apportarne delle altre. |
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