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| Gazzetta n. 257 del 2005-11-04 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 ottobre 2005 |  | Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Borneo», registrato al n. 12859. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  in  particolare  l'art.  4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo   17 marzo  1995,  n.  194,  concernente  condizioni  per l'autorizzazione  di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato 1;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda presentata il 7 marzo 2001 dall'impresa Sumitomo Chemical  Agro  Europe  S.A.,  con  sede  2  Rue  Claude Chappe, Parc d'Affaires  de  Crecy  -  69370  Saint  Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia,   diretta  ad  ottenere  la  registrazione  provvisoria  del prodotto  fitosanitario  denominato  «Borneo»  contenente la sostanza attiva etoxazole;
 Visto  il  decreto  del  3 agosto 2005 di inclusione della sostanza attiva  etoxazole  nell'allegato  I  del decreto legislativo 17 marzo 1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2005/34/CE  della Commissione del 17 maggio 2005;
 Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  in  data  30 giugno  2005 e 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto    legislativo    17 marzo    1995,    n.    194,    relativi all'autorizzazione  del  prodotto  di  cui trattasi fino al 31 maggio 2015  (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva etoxazole);
 Vista  la  nota  dell'ufficio  del  3 agosto 2005 con la quale sono stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
 Vista  la  nota pervenuta in data 22 settembre 2005, da cui risulta che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto dall'ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 
 Decreta:
 
 A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 31 maggio 2015  l'impresa  Sumitomo  Chemical  Agro Europe S.A., con sede 2 Rue Claude  Chappe, Parc d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont d'Or  (Lione)  - Francia, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto  fitosanitario  denominato  BORNEO,  contenente  la sostanza attiva  etoxazole,  con  la  composizione  e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Per  la  sostanza attiva etoxazole sono approvati i seguenti limiti massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel  provvedimento  di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004: =====================================================================
 Prodotti destinati         |
 all'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg) ===================================================================== mele, pere, uve                    |              0,02 --------------------------------------------------------------------- agrumi, pesche, nettarine,         | albicocche                         |               0,1 --------------------------------------------------------------------- vino                               |              0,01
 
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
 Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle imprese:  Isagro  S.p.a., in Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del  31 ottobre  1974/16 aprile 2004; Agriformula S.r.l., in Paganica (L'Aquila),  autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa SBM Formulation - Beziers Cedex (Francia).
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12859.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 ottobre 2005
 Il direttore generale: Marabelli
 |  | ALLEGATO 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 26 della G.U.  <----
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