| 
| Gazzetta n. 257 del 2005-11-04 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 27 ottobre 2005 |  | Individuazione del tasso convenzionale di cambio, di cui all'articolo 188  del  TUIR,  da  utilizzare  ai  fini del trattamento fiscale dei redditi   prodotti  da  cittadini  residenti  in  Campione  d'Italia. Triennio 2005-2007. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'art.  188,  comma  1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in base al quale,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, i redditi  delle  persone  fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune   di  Campione  d'Italia  prodotti  in  franchi  svizzeri  nel territorio  dello  stesso  comune  per  un  importo  complessivo  non superiore  a  200.000 franchi sono computati in euro sulla base di un tasso  convenzionale  di cambio stabilito, ogni tre anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio;
 Visto  l'art.  17-bis  del  decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che  individua i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione  del  predetto  art.  188, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 23 maggio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130 del 5 giugno  2002,  relativo  alla  deter-minazione  del  predetto tasso convenzionale  di  cambio,  per  i  periodi  di  imposta  1°  gennaio 2002-31 dicembre 2004;
 Considerato  che  e', pertanto, necessario fissare per i periodi di imposta  1° gennaio  2005-31 dicembre  2007 il tasso convenzionale di cambio  ai  fini della determinazione dell'imposta sul reddito per le persone  fisiche  iscritte  nei  registri  anagrafici  del  comune di Campione d'Italia;
 Ritenuto di utilizzare, a tal fine, i dati relativi alle variazioni della  media  del cambio ufficiale franco-svizzero-euro, nonche' alle variazioni  dei  prezzi  al  consumo  delle zone limitrofe a Campione d'Italia;
 Considerato  che il tasso ufficiale medio di cambio Italia-Svizzera nel triennio 2002, 2003 e 2004 e' pari a 1,51068 franchi svizzeri per 1 euro, ovvero a 0,66195 euro per 1 franco svizzero - fonte UIC;
 Tenuto  conto  che  la  variazione dei prezzi al consumo delle zone limitrote  a Campione d'Italia e' di 1,031 - fonti Istituto nazionale di  statistica  -  Servizio  delle  statistiche  sui prezzi e Ufficio federale di statistica;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per  i  periodi  di imposta 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007, i redditi  delle  persone  fisiche  prodotti  in  franchi  svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, sono determinati applicando un tasso convenzionale di cambio stabilito in euro 0,40515 per ogni franco svizzero.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 ottobre 2005
 Il Ministro: Tremonti
 |  |  |