| 
| Gazzetta n. 257 del 2005-11-04 |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 28 ottobre 2005 |  | Mancata  applicazione  al produttore della misura di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, recante: «Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  in  legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale e' stata istituita  l'Agenzia italiana del farmaco, in particolare il comma 5, lettera  f),  che dispone, in caso di superamento del tetto di spesa, di   affidare   all'Agenzia   il   compito   di   ridefinire,   anche temporaneamente,  nella  misura  del 60% del superamento, la quota di spettanza  al  produttore  prevista  dall'art.  1,  comma  40,  legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri   della   funzione   pubblica   e  dell'economia  e  finanze 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco ai sensi del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 6, comma 2;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  30 aprile  2004, registrato  in  data  17 giugno  2004  al  n. 1154 del Registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute,  con  il  quale  e' stato designato il dott. Nello Martini in qualita' di Direttore generale dell'AIFA;
 Visto  il  decreto-legge  24 giugno  2004,  n. 156, convertito, con modificazioni,  in  legge  2 agosto 2004, n. 202, recante «Interventi urgenti  per  il  ripiano  della spesa farmaceutica», che all'art. 1, comma  3,  ha  posto  a  carico  del  produttore  sul proprio margine definito dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, uno  sconto  del  6,8%,  pari  al  4,12%  sul prezzo al pubblico, IVA compresa;
 Visto  inoltre il comma 4 dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 156/2004, che prevede che il margine per il produttore, rideterminato ai  sensi  del medesimo articolo, sia applicato dalla data di entrata in  vigore  del  decreto  per  il periodo necessario al ripiano dello sfondamento effettivo dell'anno 2004;
 Considerato  che  il  citato  decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, all'art. 1, comma 4 affida all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il compito  di  verificare  le misure di ripiano dello sfondamento della spesa  SSN,  al  fine  di  apportare,  se  necessario,  gli opportuni aggiustamenti;
 Vista  la propria determinazione in data 26 luglio 2005, pubblicata in  Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2005, che ha prorogato la misura  di  cui  al  predetto decreto-legge n. 156/2004 al 31 ottobre 2005  nonche'  ha  disposto  che  l'Agenzia  entro il 15 ottobre 2005 assicurasse   la   verifica  dell'entita'  del  ripiano  della  spesa farmaceutica 2004;
 Visto  il  documento  avente ad oggetto «Relazione sul monitoraggio della  spesa farmaceutica a carico del SSN e misure di ripiano per il 2004»;
 Atteso  che nell'anno 2004 si e' avuto uno sfondamento, rispetto al tetto di spesa programmato, di 1.341 milioni di euro;
 Atteso  che ai fini del ripiano del predetto sfondamento per l'anno 2004  la  quota del 60% di spettanza al produttore e' stata calcolata pari  ad  870  milioni  di  euro,  al netto di quanto gia' recuperato nell'anno 2004;
 Ritenuto  che per l'anno finanziario 2004, dai dati riportati nella suddetta  Relazione  risulta  che,  alla data odierna, l'applicazione della  manovra  di  cui  al  decreto  legge 24 giugno 2004, n. 156, e l'adozione,   fino   al   31 dicembre   2005,  del  nuovo  Prontuario farmaceutico   hanno  permesso  di  ripianare  totalmente  il  citato sfondamento, pari ad 870 milioni di euro, a carico del produttore;
 Visto  che  le  misure  adottate  sopra specificate hanno raggiunto l'obiettivo  di  ripiano per l'anno 2004 della quota pari a 60% dello sfondamento della spesa farmaceutica convenzionata pari a 870 milioni di euro;
 Vista  la  deliberazione n. 26 del 26 ottobre 2005 del Consiglio di amministrazione   dell'Agenzia   italiana  del  farmaco  adottata  su proposta del Direttore generale;
 
 Determina:
 
 Art. 1.
 Dalla  data  del  1° novembre  2005 non si applica al produttore la misura  di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n.  156,  convertito,  con  modificazioni, in legge 2 agosto 2004, n. 202.
 Roma, 28 ottobre 2005
 Il direttore generale: Martini
 |  |  |