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| Gazzetta n. 257 del 2005-11-04 |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 |  | Modifica  della delibera 7 maggio 2004, n. 10 (Condizioni e modalita' di  attuazione  del  Fondo  rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio - articolo 4, commi 106 e seguenti della legge 24 dicembre 2003, n. 350). (Deliberazione n. 86/05). |  | 
 |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  l'art.  4,  commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350 (legge finanziaria 2004), con il quale e' stato  istituito  il  Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale  di  rischio delle medie e grandi imprese la cui gestione e' affidata  a  «Sviluppo  Italia S.p.a.» secondo condizioni e modalita' stabilite con delibera di questo Comitato;
 Vista  la propria delibera 7 maggio 2004, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 164/2004) con la quale vengono attuate le disposizioni dell'art. 4 commi 106 e seguenti della legge n. 350/2004;
 Vista   la   sentenza   n.  242  del  20 giugno  2005  della  Corte costituzionale  con  la  quale viene accolto il ricorso della regione Emilia-Romagna   e  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  del predetto  art. 4 nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalita' di attuazione degli interventi  di cui ai commi da 106 a 109 dello stesso articolo, debba essere  preceduta  dall'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 Vista  la  deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del  14 luglio  2005,  con  la  quale, in ottemperanza della predetta sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  242/2005,  viene  sancita un'intesa  in  cui si prevede che le operazioni di acquisizione delle partecipazioni  nel capitale di rischio debbano essere coerenti anche con le linee di politica industriale regionale e che tra i membri del comitato  consultivo  incaricato  della  valutazione preventiva delle operazioni  medesime  debba  essere  inserito un rappresentante delle regioni;
 Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Delibera:
 
 La delibera di questo Comitato del 7 maggio 2004, n. 10 (Condizioni e  modalita'  di  attuazione  del  Fondo  rotativo  nazionale per gli interventi  nel  capitale  di  rischio - art. 4, commi 106 e seguenti della  legge  24 dicembre  2003, n. 350 - legge finanziaria 2004), e' modificata come segue:
 al  punto  5,  ultimo  periodo  tra  le  parole  «industriale»  e «nazionale» viene inserita la parola «regionale»;
 al punto 6 si aggiunge la lettera: «f) da un rappresentante delle regioni».
 Roma, 29 luglio 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 239
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