Gazzetta n. 257 del 2005-11-04 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 ottobre 2005 |
Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Merlin», registrato al n. 9278. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del 4 luglio 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale e' stato registrato in via provvisoria al n. 9278 il prodotto fitosanitario denominato «Merlin», contenente la sostanza attiva isoxaflutole, a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa 130; Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003; Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole); Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 15 settembre 2005 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
E' confermata fino al 30 settembre 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Merlin» dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, registrato al n. 9278 con decreto del 4 luglio 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e kg 1. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience France - Villefranche - Francia; Schirm AG Division Sideco - Lubeck - Germania. Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2005 Il direttore generale: Marabelli | ALLEGATO
----> Vedere Allegato da pag. 20 a pag. 22 della G.U. <---- |
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