Gazzetta n. 257 del 2005-11-04
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2005, n. 228
Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente l'utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato;
Acquisiti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di cui alla nota n. DFP/22088/05/1.2.3.1 del 9 giugno 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 95445 del 14 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2005 e del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 567 del 23 settembre 2005;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Personale assolutamente inidoneo per infermita'

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, giudicato permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, puo', a domanda, essere trasferito nelle qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, o nelle corrispondenti qualifiche o posizioni economiche di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda e' presentata all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneita'.
3. Nel caso che sia proposto il ricorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di notifica o comunicazione del giudizio della Commissione di seconda istanza.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 87, inserisce l'art. 23-bis al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, il cui testo e' il seguente:
«Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o
con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli
degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato
assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o
meno da causa di servizio, sempreche' l'inidoneita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda,
essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli
degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti
del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni
dello Stato.
2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti e degli agenti e assistenti del Corpo
forestale dello Stato, purche' abbiano compiuto quindici
anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti
nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli
dei periti, dei revisori, degli operatori e dei
collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il passaggio del
personale di cui al comma 1, in analogia con quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339, nonche' del personale di cui al
comma 2.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5, primo comma, della legge
11 marzo 1926, n. 416, e' il seguente: «Salvo quanto
disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni
dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o
l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di
sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene
deferita all'esame di una commissione di seconda istanza,
composta:
dal direttore di sanita' militare territoriale, il
quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del
presidente della commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri.».



Art. 2.

Trasferimento ad altre amministrazioni

1. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministero interessato, di concerto con il Capo del Corpo forestale dello Stato.
2. L'amministrazione alla quale e' inoltrata l'istanza da parte del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi in conformita' ai rispettivi ordinamenti. La stessa si pronuncia entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
3. Qualora l'amministrazione non si pronunci nel termine sopra indicato, l'istanza si intende accolta.
4. Nel periodo intercorrente, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneita'.
Art. 3.

Modalita' del passaggio

1. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, purche' sussista un arco temporale di almeno cinque anni prima del loro collocamento a riposo per limiti di eta' nella nuova qualifica, e' disposto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione che si esprime anche in ordine al profilo professionale di destinazione, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla professionalita' maturata, al tipo di infermita' accertata, all'eventuale preferenza indicata nella domanda.
2. Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
3. Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento.
4. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
5. Il personale trasferito conserva l'anzianita' della qualifica di provenienza, quella complessivamente maturata ed il trattamento economico in godimento, ove piu' favorevole, mediante assegno personale differenziale riassorbibile con i futuri miglioramenti.
Art. 4.

Personale con quindici anni di servizio

1. Gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato possono, a domanda, da presentarsi per via gerarchica, essere trasferiti, tenuto conto delle esigenze di servizio, nelle qualifiche, rispettivamente, dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, purche' abbiano compiuto quindici anni di effettivo servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo di destinazione e sussista un arco temporale di almeno dieci anni prima del loro collocamento a riposo per limiti di eta' nella nuova qualifica.
2. Le domande sono presentate, a pena d'irricevibilita', entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il personale trasferito e' inquadrato, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica complessiva dei corrispondenti ruoli di destinazione, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento. Detti trasferimenti sono disposti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sentito il Consiglio di Amministrazione che si esprime avuto riguardo al titolo di studio posseduto e alla professionalita' maturata.
4. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
5. Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
6. Il personale trasferito conserva l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. L'anzianita' nella nuova qualifica decorre dalla data di inquadramento.
7. L'amministrazione sottopone il personale interessato a prova teorica-pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, il cui superamento e' condizione essenziale per il trasferimento.
8. In caso di presentazione di piu' domande di trasferimento nello stesso giorno, e' data preferenza al dipendente che riveste la qualifica superiore o precede nell'ordine del ruolo d'anzianita'.
Art. 5.

Presentazione delle domande

1. In prima applicazione sono valutate, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento, anche le domande presentate ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1963,
n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle
carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli
organici delle carriere esecutive del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste), e' il seguente:
«Art. 10 (Riserva di posti per sottufficiali e guardie
scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria). - Tutti i
posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del
Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali
del corpo stesso che ne facciano domanda, purche' abbiano
compiuto quindici anni di servizio.
La stessa domanda possono presentare, indipendentemente
dall'indicata durata del servizio, i sottufficiali del
Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili
al servizio attivo per ferite od infermita' riportate
nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la
domanda puo' essere presentata fino al termine di un anno
dal collocamento a riposo.
I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo
della carriera esecutiva con la qualifica di "applicato";
per la loro promozione alla qualifica di primo archivista
trova applicazione l'art. 354 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale
della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e' conferito, a domanda, alle guardie scelte, divenute
inabili al servizio forestale per ferite od infermita'
riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure
che abbiano maturato quindici anni di anzianita' di
servizio nel Corpo forestale dello Stato.
Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di
usciere.
La domanda di cui ai precedenti commi puo' essere
presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non
oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a
riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti
inabili al servizio per ferite od infermita' riportate
nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono
presentarla in ogni tempo.
Non possono presentare domande i sottufficiali cessati
dal servizio per una delle cause previste dall'art. 25,
lettere c), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, n. 460.».



Art. 6.

Rigetto dell'istanza

1. Il rigetto della domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli del Corpo forestale dello Stato e' disposto con decreto del Capo del Corpo.
Art. 7.

Progressione di carriera

1. La progressione di carriera del personale trasferito in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato avviene in soprannumero, in conformita' alla normativa vigente.
2. Gli avanzamenti in soprannumero che si effettuano con concorso interno o promozione non a ruolo aperto sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti avente titolo ad essere ammesso al concorso o allo scrutinio per la promozione.
3. Ove non sia possibile assegnare almeno una unita' per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'.
Art. 8.

Cessazione dal servizio

1. Il personale di cui all'articolo 1, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, cessa dal servizio per infermita' nel Corpo forestale dello Stato ed e' dichiarato decaduto dal servizio nel ruolo in cui e' stato trasferito.
Art. 9.

Divieto di riammissione

1. Il personale trasferito, a norma del presente regolamento, in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, non puo' essere riammesso nel ruolo di provenienza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 ottobre 2005
Il Ministro: Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 101
Tabella A TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, AGENTI E ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON LE QUALIFICHE DEI RUOLI DEI PERITI, REVISORI, OPERATORI E
COLLABORATORI. =====================================================================
Ruolo ispettori | Ruolo periti ===================================================================== Ispettore superiore |Perito superiore Ispettore capo |Perito capo Ispettore |Perito Vice ispettore |Vice perito =====================================================================
Ruolo sovrintendenti | Ruolo revisori ===================================================================== Sovrintendente capo |Revisore capo Sovrintendente |Revisore Vice sovrintendente |Vice revisore =====================================================================
Ruolo agenti e assistenti | Ruolo operatori e collaboratori ===================================================================== Assistente capo |Collaboratore capo Assistente |Collaboratore Agente scelto |Operatore scelto Agente |Operatore