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| Gazzetta n. 257 del 2005-11-04 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 ottobre 2005, n. 228 |  | Regolamento  recante  norme  per il passaggio del personale dei ruoli degli  agenti  e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo  forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato con il decreto del Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle norme sul trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato»;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.  738,  concernente  l'utilizzazione  del  personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
 Visto  l'articolo 12  del  decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,  concernente  disposizioni  integrative  e correttive del decreto legislativo  12 maggio  1995,  n.  201,  in materia di riordino delle carriere  del  personale  non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo forestale dello Stato;
 Vista  la  legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» e successive modificazioni;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali  del  Corpo  forestale dello Stato;
 Acquisiti  i  pareri  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento   della   funzione   pubblica   di   cui  alla  nota  n. DFP/22088/05/1.2.3.1  del 9 giugno 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 95445 del 14 luglio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2005 e del 29 agosto 2005;
 Vista  la  comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi del citato articolo 17, comma 3, della  legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 567 del 23 settembre 2005;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 
 Personale assolutamente inidoneo per infermita'
 
 1.  Il  personale  del  Corpo forestale dello Stato appartenente ai ruoli   degli  agenti  ed  assistenti,  dei  sovrintendenti  e  degli ispettori,  giudicato  permanentemente  non  idoneo in forma assoluta all'assolvimento   dei  compiti  d'istituto  per  motivi  di  salute, dipendenti  o  meno  da  causa  di  servizio, puo', a domanda, essere trasferito   nelle   qualifiche  dei  ruoli  degli  operatori  e  dei collaboratori,  dei  revisori  e dei periti del Corpo forestale dello Stato,  secondo  le  corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente  regolamento,  o nelle corrispondenti qualifiche o posizioni economiche   di   altre   amministrazioni   dello  Stato,  sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
 2.  La  domanda  e'  presentata all'amministrazione di appartenenza entro   trenta   giorni  dalla  data  di  notifica  del  giudizio  di inidoneita'.
 3.  Nel  caso  che  sia  proposto il ricorso di cui all'articolo 5, comma   1,  della  legge  11 marzo  1926,  n.  416,  come  modificato dall'articolo   1   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 novembre  1965,  n.  1485,  il  termine per la presentazione della domanda  decorre  dalla data di notifica o comunicazione del giudizio della Commissione di seconda istanza.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 -  L'art.  12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
 n.  87,  inserisce  l'art.  23-bis  al  decreto legislativo
 12 maggio 1995, n. 201, il cui testo e' il seguente:
 «Art.  23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o
 con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli
 degli  agenti  ed  assistenti,  dei  sovrintendenti e degli
 ispettori   del  Corpo  forestale  dello  Stato,  giudicato
 assolutamente  inidoneo  per motivi di salute, dipendenti o
 meno   da   causa  di  servizio,  sempreche'  l'inidoneita'
 accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda,
 essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli
 degli  operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti
 del  Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni
 dello Stato.
 2.  Gli  appartenenti  ai  ruoli  degli  ispettori, dei
 sovrintendenti  e  degli  agenti  e  assistenti  del  Corpo
 forestale  dello  Stato,  purche' abbiano compiuto quindici
 anni  di  servizio,  possono,  a domanda, essere trasferiti
 nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli
 dei   periti,   dei   revisori,   degli   operatori  e  dei
 collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
 3.  Con  successivo  regolamento  da  emanarsi ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sono   determinate   le  modalita'  per  il  passaggio  del
 personale  di  cui  al  comma  1,  in  analogia  con quanto
 previsto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 24 aprile  1982,  n.  339,  nonche' del personale di cui al
 comma 2.».
 Nota all'art. 1:
 -  Il  testo  dell'art.  5,  primo  comma,  della legge
 11 marzo  1926,  n.  416,  e'  il  seguente:  «Salvo quanto
 disposto  dagli  articoli 7  e  8, nel termine di 90 giorni
 dall'avvenuta  partecipazione  il  militare,  l'impiegato o
 l'operaio  puo'  ricorrere  alla  competente  Direzione  di
 sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene
 deferita  all'esame  di una commissione di seconda istanza,
 composta:
 dal  direttore  di  sanita' militare territoriale, il
 quale  puo'  delegare un colonnello medico piu' anziano del
 presidente della commissione di prima istanza, presidente;
 da due ufficiali superiori medici, membri.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Trasferimento ad altre amministrazioni
 
 1.  Il  trasferimento  del  personale  di  cui  all'articolo  1 del presente  regolamento  nelle  corrispondenti  qualifiche dei ruoli di altre  amministrazioni  dello  Stato  e'  disposto  con  decreto  del Ministero  interessato,  di  concerto con il Capo del Corpo forestale dello Stato.
 2. L'amministrazione alla quale e' inoltrata l'istanza da parte del personale  di  cui  all'articolo  1  del  presente  regolamento  puo' sottoporre  il  personale  interessato  a  visita  medica  ed a prova teorica  o  pratica,  secondo modalita' da fissarsi in conformita' ai rispettivi  ordinamenti.  La  stessa si pronuncia entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
 3.  Qualora  l'amministrazione  non  si  pronunci nel termine sopra indicato, l'istanza si intende accolta.
 4.  Nel periodo intercorrente, e comunque non oltre la scadenza del termine  di  cui  al precedente comma 2, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneita'.
 |  | Art. 3. 
 Modalita' del passaggio
 
 1.  Il  trasferimento  del  personale  di  cui  all'articolo  1 del presente  regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori  e  dei  collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale  dello  Stato, purche' sussista un arco temporale di almeno cinque  anni  prima del loro collocamento a riposo per limiti di eta' nella  nuova  qualifica,  e'  disposto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione che si esprime  anche  in  ordine  al profilo professionale di destinazione, avuto  riguardo  al titolo di studio posseduto, alla professionalita' maturata,  al  tipo di infermita' accertata, all'eventuale preferenza indicata nella domanda.
 2.  Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o  in  altre  amministrazioni dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni   organiche  dei  ruoli  di  provenienza  o  di  quelli  di destinazione.
 3.   Il   personale   trasferito  e'  inquadrato  in  soprannumero, riassorbibile  con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale  stesso,  nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento.
 4.  In  corrispondenza  dei  posti  occupati  in  soprannumero  dal personale  trasferito  ai  sensi  del presente regolamento, sono resi indisponibili,  nella  qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti  lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
 5. Il personale trasferito conserva l'anzianita' della qualifica di provenienza,  quella  complessivamente  maturata  ed  il  trattamento economico   in  godimento,  ove  piu'  favorevole,  mediante  assegno personale differenziale riassorbibile con i futuri miglioramenti.
 |  | Art. 4. 
 Personale con quindici anni di servizio
 
 1.  Gli  appartenenti  ai  ruoli  degli  agenti  ed assistenti, dei sovrintendenti  e  degli  ispettori  del  Corpo forestale dello Stato possono,  a  domanda,  da  presentarsi  per  via  gerarchica,  essere trasferiti,   tenuto   conto   delle   esigenze  di  servizio,  nelle qualifiche,   rispettivamente,   dei  ruoli  degli  operatori  e  dei collaboratori,  dei  revisori  e dei periti del Corpo forestale dello Stato,  secondo  le  corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente  regolamento,  purche'  abbiano  compiuto  quindici  anni di effettivo  servizio  nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo di destinazione  e sussista un arco temporale di almeno dieci anni prima del  loro  collocamento  a  riposo  per  limiti  di  eta' nella nuova qualifica.
 2.  Le  domande  sono presentate, a pena d'irricevibilita', entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
 3.  Il  personale  trasferito e' inquadrato, nel limite massimo del dieci   per   cento   della   dotazione   organica   complessiva  dei corrispondenti  ruoli di destinazione, in soprannumero, riassorbibile con  la  cessazione  dal  servizio  per qualsiasi causa del personale stesso,  nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del  trasferimento. Detti trasferimenti sono disposti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine cronologico di presentazione  delle domande, sentito il Consiglio di Amministrazione che  si  esprime  avuto riguardo al titolo di studio posseduto e alla professionalita' maturata.
 4.  In  corrispondenza  dei  posti  occupati  in  soprannumero  dal personale  trasferito  ai  sensi  del presente regolamento, sono resi indisponibili,  nella  qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti  lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
 5.  Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato non   comporta  modifiche  alle  dotazioni  organiche  dei  ruoli  di provenienza o di quelli di destinazione.
 6.  Il  personale trasferito conserva l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. L'anzianita' nella nuova qualifica decorre dalla data di inquadramento.
 7.  L'amministrazione  sottopone  il  personale interessato a prova teorica-pratica,  secondo  modalita' da fissarsi con decreto del Capo del  Corpo  forestale  dello  Stato, il cui superamento e' condizione essenziale per il trasferimento.
 8.  In caso di presentazione di piu' domande di trasferimento nello stesso  giorno,  e'  data  preferenza  al  dipendente  che riveste la qualifica superiore o precede nell'ordine del ruolo d'anzianita'.
 |  | Art. 5. 
 Presentazione delle domande
 
 1.  In  prima  applicazione  sono  valutate, sulla base dei criteri previsti  dal  presente  regolamento,  anche le domande presentate ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Il  testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1963,
 n.  301  (Norme  per  il  riordinamento dei servizi e delle
 carriere  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  dei ruoli
 organici    delle    carriere   esecutive   del   Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste), e' il seguente:
 «Art.  10 (Riserva di posti per sottufficiali e guardie
 scelte  nelle  carriere esecutiva ed ausiliaria). - Tutti i
 posti  disponibili  nel  ruolo della carriera esecutiva del
 Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali
 del  corpo  stesso che ne facciano domanda, purche' abbiano
 compiuto quindici anni di servizio.
 La stessa domanda possono presentare, indipendentemente
 dall'indicata  durata  del  servizio,  i  sottufficiali del
 Corpo  forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili
 al  servizio  attivo  per  ferite  od  infermita' riportate
 nell'adempimento  del  servizio  stesso.  In  tal  caso  la
 domanda  puo'  essere presentata fino al termine di un anno
 dal collocamento a riposo.
 I  predetti  sottufficiali  sono  inquadrati  nel ruolo
 della  carriera  esecutiva con la qualifica di "applicato";
 per  la  loro promozione alla qualifica di primo archivista
 trova  applicazione  l'art.  354 del decreto del Presidente
 della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
 Un  terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale
 della  carriera  ausiliaria  addetto agli uffici centrali e
 periferici  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
 e'  conferito,  a  domanda,  alle  guardie scelte, divenute
 inabili  al  servizio  forestale  per  ferite od infermita'
 riportate  nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure
 che   abbiano  maturato  quindici  anni  di  anzianita'  di
 servizio nel Corpo forestale dello Stato.
 Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di
 usciere.
 La  domanda  di  cui  ai  precedenti  commi puo' essere
 presentata  anche  dopo  la cessazione dal servizio, ma non
 oltre  il  termine  di un anno dalla data di collocamento a
 riposo,  fatta  eccezione  per  coloro  che  siano divenuti
 inabili  al  servizio  per  ferite  od infermita' riportate
 nell'adempimento  del  servizio  stesso,  i  quali  possono
 presentarla in ogni tempo.
 Non  possono presentare domande i sottufficiali cessati
 dal  servizio  per  una  delle cause previste dall'art. 25,
 lettere c), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, n. 460.».
 
 
 
 
 |  | Art. 6. 
 Rigetto dell'istanza
 
 1.  Il  rigetto della domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli del Corpo forestale dello Stato e' disposto con decreto del Capo del Corpo.
 |  | Art. 7. 
 Progressione di carriera
 
 1.  La  progressione  di carriera del personale trasferito in altri ruoli  del  Corpo  forestale  dello Stato avviene in soprannumero, in conformita' alla normativa vigente.
 2.  Gli  avanzamenti in soprannumero che si effettuano con concorso interno o promozione non a ruolo aperto sono determinati, di volta in volta,  in  proporzione  pari  al  rapporto  tra  il numero dei posti disponibili  nelle  qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti avente titolo  ad  essere  ammesso  al  concorso  o  allo  scrutinio  per la promozione.
 3.  Ove  non  sia  possibile  assegnare  almeno  una unita' per gli avanzamenti  di  cui  al  precedente  comma,  l'eventuale frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'.
 |  | Art. 8. 
 Cessazione dal servizio
 
 1.  Il personale di cui all'articolo 1, qualora non assuma servizio senza  giustificato  motivo,  dopo il trasferimento nell'altro ruolo, cessa  dal servizio per infermita' nel Corpo forestale dello Stato ed e'  dichiarato  decaduto  dal  servizio  nel  ruolo  in  cui e' stato trasferito.
 |  | Art. 9. 
 Divieto di riammissione
 
 1.  Il  personale  trasferito, a norma del presente regolamento, in altri   ruoli   del   Corpo   forestale   dello   Stato  o  di  altre Amministrazioni  dello  Stato, non puo' essere riammesso nel ruolo di provenienza.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 7 ottobre 2005
 Il Ministro: Alemanno
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 101
 |  | Tabella A
 
 TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI,
 SOVRINTENDENTI,  AGENTI  E ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
 CON  LE  QUALIFICHE  DEI  RUOLI  DEI  PERITI,  REVISORI,  OPERATORI E COLLABORATORI.
 
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 Ruolo ispettori      |          Ruolo periti
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 Ispettore superiore            |Perito superiore
 Ispettore capo                 |Perito capo
 Ispettore                      |Perito
 Vice ispettore                 |Vice perito
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 Ruolo sovrintendenti   |        Ruolo revisori
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 Sovrintendente capo            |Revisore capo
 Sovrintendente                 |Revisore
 Vice sovrintendente            |Vice revisore
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 Ruolo agenti e assistenti   |  Ruolo operatori e collaboratori
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 Assistente capo                |Collaboratore capo
 Assistente                     |Collaboratore
 Agente scelto                  |Operatore scelto
 Agente                         |Operatore
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