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| Gazzetta n. 257 del 2005-11-04 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226 |  | Norme  generali  e  livelli  essenziali delle prestazioni relativi al secondo  ciclo  del  sistema  educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
 Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;
 Visto  il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Visto  il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente istituzione   del  servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema educativo   di   istruzione   e   di   formazione,  nonche'  riordino dell'Istituto    nazionale    per    la   valutazione   del   sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76, recante definizione  delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma del-l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77, recante definizione    delle    norme    generali   relative   all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Vista  la  legge  27  dicembre  2004,  n.  306, di conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge  9  novembre  2004, n. 266, ed, in particolare, l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
 Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
 Visto   il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e successive modificazioni;
 Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 settembre 2005;
 Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle finanze,  per  la  funzione  pubblica  e del lavoro e delle politiche sociali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
 
 1.   Il  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione  e'  costituito  dal  sistema  dei  licei  e  dal  sistema dell'istruzione  e formazione professionale. Esso e' il secondo grado in   cui   si   realizza,   in   modo   unitario,  il  diritto-dovere all'istruzione  e  alla  formazione  di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
 2.  Lo  Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
 3.   Nel  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  si  persegue  la formazione  intellettuale,  spirituale  e  morale,  anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza  alla  comunita' locale, alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea.
 4.  Tutte  le  istituzioni  del  sistema  educativo di istruzione e formazione  sono  dotate  di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
 5.  I  percorsi  liceali  e  i  percorsi di istruzione e formazione professionale  nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e  formazione sono di pari dignita' e si propongono il fine comune di promuovere   l'educazione   alla   convivenza   civile,  la  crescita educativa,  culturale  e  professionale  dei  giovani  attraverso  il sapere,  il  saper  essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica  su  di essi, nonche' di incrementare l'autonoma capacita' di giudizio  e  l'esercizio  della  responsabilita'  personale e sociale curando  anche  l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze,  delle  abilita',  delle  capacita'  e  delle  attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea,   oltre  all'italiano  e  all'inglese,  secondo  il  profilo educativo,  culturale  e  professionale  di  cui all'allegato A. Essi assicurano  gli  strumenti  indispensabili  per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
 6.   Nei  percorsi  del  secondo  ciclo  si  realizza  l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
 7.  Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilita' di  cambiare  scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra  gli  indirizzi,  ove  previsti,  nonche' di passare dai percorsi liceali   a  quelli  dell'istruzione  e  formazione  professionale  e viceversa.  A  tali  fini  le  predette istituzioni adottano apposite iniziative   didattiche,   per   consentire   l'acquisizione  di  una preparazione adeguata alla nuova scelta.
 8.  La  frequenza,  con  esito  positivo,  di  qualsiasi percorso o frazione  di  percorso  formativo  comporta l'acquisizione di crediti certificati  che  possono  essere  fatti  valere, anche ai fini della ripresa  degli  studi  eventualmente  interrotti,  nei passaggi tra i diversi  percorsi  di  cui  al  comma  7.  Le istituzioni del sistema educativo   di  istruzione  e  formazione  riconoscono  inoltre,  con specifiche  certificazioni  di competenza, le esercitazioni pratiche, le  esperienze  formative,  i  tirocini  di cui all'articolo 18 della legge  24  giugno  1997,  n.  196  e gli stage realizzati in Italia e all'estero  anche con periodi di inserimento nelle realta' culturali, sociali,  produttive,  professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto  nel  presente  comma  sono validi anche i crediti formativi acquisiti  e  le  esperienze  maturate  sul  lavoro,  nell'ambito del contratto  di  apprendistato  di  cui  all'articolo  48  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 9.  Le  modalita'  di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra  i  percorsi  del  sistema  dei licei, sono definite con le norme regolamentari  adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
 10.  Le  corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra i crediti acquisiti  nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  ai  fini  dei  passaggi dal sistema   dei   licei   al   sistema   dell'istruzione  e  formazione professionale  e  viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza  Stato-Regioni,  recepiti con decreto del Presidente della Repubblica,     su    proposta    del    Ministro    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 11.   Sono   riconosciuti  i  crediti  formativi  conseguiti  nelle attivita'   sportive   svolte   dallo  studente  presso  associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
 12.  Al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione  si  accede  a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
 13.  Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono  di  competenza  delle  regioni  e  province  autonome e vengono rilasciati  esclusivamente  dalle istituzioni scolastiche e formative del  sistema  d'istruzione  e  formazione  professionale.  Essi hanno valore  nazionale  in  quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.
 14.   La  continuita'  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,  n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite di  accordi  in  sede  di  Conferenza  unificata ai sensi del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
 15.  I  percorsi  del  sistema  dei  licei  e quelli del sistema di istruzione  e  formazione  professionale possono essere realizzati in un'unica  sede,  anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni tra le istituzioni  scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di  insegnamento-apprendimento ha una propria identita' ordinamentale e  curricolare.  I  percorsi  dei licei inoltre, ed in particolare di quelli  articolati  in  indirizzi  di  cui  all'articolo  2, comma 8, possono  raccordarsi  con  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione professionale  costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus"  o  "Polo  formativo".  Le  convenzioni  predette  prevedono modalita'  di gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino la   rappresentanza   delle   istituzioni   scolastiche  e  formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e  tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente   comma   si   provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note al preambolo:
 
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
 "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta'
 regolamentare   spetta   allo   Stato   nelle   materie  di
 legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  regioni.  La
 potesta'  regolamentare  spetta  alle regioni in ogni altra
 materia.  I  comuni,  le province e le citta' metropolitane
 hanno  potesta'  regolamentare  in  ordine  alla disciplina
 dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
 attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato".
 -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge
 28 marzo 2003, n. 53:
 "Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
 sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
 in  materia di istruzione e di formazione professionale). -
 1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione
 della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
 evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
 delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
 cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
 principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
 secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
 e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
 di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
 delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
 province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
 soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
 scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
 definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
 livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
 istruzione e di istruzione e formazione professionale.".
 -  La  legge  10 marzo 2000, n. 62, reca: "Norme per la
 parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
 all'istruzione".
 -  La  legge  14 febbraio 2003, n. 30, reca: "Delega al
 Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro".
 -  Il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276,
 reca: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
 mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
 30".
 -  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
 "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole di ogni ordine e grado".
 - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
 1997, n. 59:
 "Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
 e  degli  istituti  educativi  si inserisce nel processo di
 realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
 dell'intero  sistema formativo. Ai fini della realizzazione
 della  autonomia  delle istituzioni scolastiche le funzioni
 dell'Amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
 istruzione   in   materia   di  gestione  del  servizio  di
 istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
 fruizione  del  diritto  allo  studio  nonche' gli elementi
 comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
 gestione   e  programmazione  definiti  dallo  Stato,  sono
 progressivamente  attribuite  alle istituzioni scolastiche,
 attuando   a   tal   fine  anche  l'estensione  ai  circoli
 didattici,  alle  scuole medie, alle scuole e agli istituti
 di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
 degli  istituti  tecnici  e  professionali e degli istituti
 d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per  tutte le tipologie
 degli  istituti  di  istruzione, anche in deroga alle norme
 vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
 disposizioni  del presente articolo si applicano anche agli
 istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
 ordinamentali.
 2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
 con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
 17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
 termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
 direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
 presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
 acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
 di   Stato,   il   parere   delle   competenti  commissioni
 parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
 parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
 comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
 disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
 della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
 istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
 unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
 agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
 dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
 territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
 esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
 tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
 nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
 saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
 territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
 condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
 disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
 insediamenti abitativi.
 4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
 attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
 mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
 al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
 scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
 contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
 amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
 esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
 passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
 da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
 analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
 delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
 conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
 secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
 di iniziativa delle istituzioni stesse.
 5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
 istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
 giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
 e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
 funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
 in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
 dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
 destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
 lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
 e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
 ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
 di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
 finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
 e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
 destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
 della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
 sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
 competenti, sono individuati i parametri per la definizione
 della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
 dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
 consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
 scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
 garantire       l'efficacia       del      processo      di
 insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
 dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
 possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
 allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
 funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
 obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
 tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
 determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
 dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
 bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
 assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
 perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
 tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
 socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
 Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
 bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
 parere delle commissioni parlamentari competenti.
 6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
 autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
 eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
 ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
 artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
 finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
 fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
 regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
 cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
 sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
 donazioni.
 7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
 personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
 le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
 autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
 delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
 hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
 degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
 standard di livello nazionale.
 8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
 realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
 dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
 alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
 delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
 e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
 esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
 in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
 del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
 impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
 delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
 temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
 annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
 dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
 settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
 di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
 che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
 settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
 plurisettimanale.
 9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
 perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
 nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
 insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
 delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
 sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
 strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
 adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
 metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
 liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
 insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
 rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
 fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
 per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
 istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
 complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
 previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
 indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
 studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
 verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
 raggiungimento degli obiettivi.
 10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
 didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
 singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
 dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
 formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
 dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
 di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
 in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
 del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
 nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
 tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
 integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
 scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
 sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
 esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
 istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
 aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
 la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
 istituti   a   carattere   atipico  di  cui  alla  parte I,
 titolo II,  capo III, del testo unico approvato con decreto
 legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
 enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
 istituzioni scolastiche autonome.
 11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
 altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
 alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
 le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
 accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
 i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
 adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
 tali istituzioni.
 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
 stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
 aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
 universitario.
 13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
 norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
 disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
 ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
 e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
 data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
 regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
 legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
 conseguenti e necessarie modifiche].
 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
 di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
 istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
 risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
 delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
 dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
 modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
 scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
 regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
 emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
 collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
 periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
 scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
 componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
 nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
 rispetto dei seguenti criteri:
 a) armonizzazione         della         composizione,
 dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
 le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
 come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
 quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
 b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
 12, comma 1, lettera p);
 c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
 funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
 lettera g);
 d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
 locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
 e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
 del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
 successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
 della liberta' di insegnamento.
 16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
 insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
 figure  professionali del personale docente, ferma restando
 l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
 la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
 della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
 delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
 specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
 con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
 seguenti criteri:
 a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
 organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
 direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
 umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
 con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
 b) il   raccordo   tra   i   compiti  previsti  dalla
 lettera a)    e    l'organizzazione   e   le   attribuzioni
 dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
 ai sensi dell'art. 13, comma 1;
 c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
 riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
 servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
 attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
 scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
 formazione.
 17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
 sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
 comparto scuola, articolato in autonome aree.
 18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
 la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
 pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
 coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
 attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
 materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
 scolastica.
 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
 quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
 dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
 articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
 fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
 rendano necessarie.
 20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
 legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
 nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
 attuazione.
 20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
 di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
 scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
 scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.
 Le  modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove
 d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
 attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
 abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
 1997, n. 425.".
 -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
 1999,  n.  275, reca: "Regolamento recante norme in materia
 di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
 "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.".
 Note all'art. 1:
 -  Il  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
 "Definizione   delle   norme  generali  sul  diritto-dovere
 all'istruzione  e  alla  formazione,  ai sensi dell'art. 2,
 comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".
 -  Il  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, reca:
 "Definizione  delle  norme generali relative all'alternanza
 scuola-lavoro,  ai  sensi  dell'art. 4 della legge 28 marzo
 2003, n. 53".
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge
 24 giugno 1997, n. 196:
 "Art.  18  (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
 Al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
 lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
 conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
 iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
 soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
 sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
 del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
 concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
 1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
 entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
 rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
 a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
 limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
 legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
 delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
 lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
 partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
 scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
 preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
 all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
 particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
 periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
 sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
 istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
 studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
 orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
 in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
 21 dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche  enti
 ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
 specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
 inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
 pubblici delegati dalla regione;
 b)   attuazione   delle   iniziative  nell'ambito  di
 progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
 quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
 predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
 sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
 convenzioni   intervenute   tra  i  soggetti  di  cui  alla
 lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
 d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
 costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
 dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
 portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
 specificita' dei diversi tipi di utenti;
 e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
 assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
 l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
 infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
 civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
 responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
 caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
 per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
 ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
 l'INAIL direttamente e a proprio carico;
 f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
 attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
 di  tirocinio  pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
 debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
 lavoro;
 g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
 criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
 della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
 finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
 cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
 n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
 finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
 di  cui  al  presente  articolo  a  favore  dei giovani del
 Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
 operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
 i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
 sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
 tirocinante;
 h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
 i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
 impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
 n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
 tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
 articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
 siano finalizzati all'occupazione.".
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  del  decreto
 legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
 "Art.   48   (Apprendistato   per   l'espletamento  del
 diritto-dovere  di  istruzione  e formazione). - 1. Possono
 essere  assunti,  in  tutti  i  settori  di  attivita', con
 contratto   di   apprendistato   per   l'espletamento   del
 diritto-dovere  di  istruzione e formazione i giovani e gli
 adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
 2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
 diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non
 superiore  a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di
 una  qualifica  professionale.  La  durata del contratto e'
 determinata    in   considerazione   della   qualifica   da
 conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
 e   formativi   acquisiti,   nonche'   del  bilancio  delle
 competenze  realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
 dai  soggetti  privati accreditati, mediante l'accertamento
 dei   crediti  formativi  definiti  ai  sensi  della  legge
 28 marzo 2003, n. 53.
 3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
 diritto-dovere  di  istruzione e formazione e' disciplinato
 in base ai seguenti principi:
 a) forma    scritta    del    contratto,   contenente
 indicazione   della   prestazione  lavorativa  oggetto  del
 contratto,  del  piano formativo individuale, nonche' della
 qualifica  che  potra'  essere  acquisita  al  termine  del
 rapporto  di lavoro sulla base degli esiti della formazione
 aziendale od extra-aziendale;
 b) divieto  di stabilire il compenso dell'apprendista
 secondo tariffe di cottimo;
 c) possibilita'  per  il datore di lavoro di recedere
 dal   rapporto   di   lavoro  al  termine  del  periodo  di
 apprendistato  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 2118
 del codice civile;
 d) divieto  per  il  datore di lavoro di recedere dal
 contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
 di un giustificato motivo.
 4.    La   regolamentazione   dei   profili   formativi
 dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
 istruzione  e  formazione  e'  rimessa  alle regioni e alle
 province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, d'intesa con il
 Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del
 Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
 ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
 prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
 sul  piano  nazionale,  nel rispetto dei seguenti criteri e
 principi direttivi:
 a) definizione della qualifica professionale ai sensi
 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 b) previsione  di un monte ore di formazione, esterna
 od  interna  alla  azienda,  congruo al conseguimento della
 qualifica  professionale in funzione di quanto stabilito al
 comma  2  e  secondo  standard minimi formativi definiti ai
 sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
 a   livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale  da
 associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
 comparativamente     piu'     rappresentative     per    la
 determinazione,  anche  all'interno  degli enti bilaterali,
 delle  modalita'  di  erogazione della formazione aziendale
 nel  rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
 competenti;
 d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
 all'interno  del  percorso di formazione, esterna e interna
 alla   impresa,   della  qualifica  professionale  ai  fini
 contrattuali;
 e) registrazione   della  formazione  effettuata  nel
 libretto formativo;
 f) presenza  di  un tutore aziendale con formazione e
 competenze adeguate.".
 -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera b)
 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
 "Art.  7 (Disposizioni finali e attuative). 1. Mediante
 uno  o  piu' regolamenti da adottare a norma dell'art. 117,
 sesto  comma,  della  Costituzione e dell'art. 17, comma 2,
 della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
 parlamentari  competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
 istituzioni scolastiche, si provvede:
 a) (omissis);
 b) alla determinazione delle modalita' di valutazione
 dei crediti scolastici;".
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  69  della  legge
 17 maggio 1999, n. 144:
 "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
 1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
 destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
 occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata
 superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
 formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
 norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
 superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
 della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
 sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
 tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
 decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
 le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
 non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
 superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
 modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
 formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
 l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
 medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
 che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro
 certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
 n. 112.
 2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
 dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
 garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
 base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
 pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
 e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
 tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
 legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le parti sociali
 mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
 Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
 universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
 ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
 accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
 1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
 associati anche in forma consortile.
 3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
 cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
 un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
 valida in ambito nazionale.
 4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
 programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
 legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse
 preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
 istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
 dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
 bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
 pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
 articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
 Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
 competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
 quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
 norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
 presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
 corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
 -  Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca:
 "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Finalita' e durata
 
 1.  I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei   temi  legati  alla  persona  ed  alla  societa'  nella  realta' contemporanea,  affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,  progettuale  e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di   conoscenze,   competenze,   abilita'  e  capacita',  generali  e specifiche,  coerenti  con  le attitudini e le scelte personali, e le competenze  adeguate  all'inserimento  nella vita sociale e nel mondo del  lavoro.  In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4,  6  e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una  specifica  funzione  di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.
 2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in  due  periodi  biennali  e  in un quinto anno che prioritariamente completa  il  percorso disciplinare e prevede altresi' la maturazione di   competenze   mediante   l'approfondimento   delle  conoscenze  e l'acquisizione  di capacita' e di abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
 3.  I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
 4.  Nell'ambito  dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le  universita',  con  le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e  con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione  e  formazione  tecnica  superiore,  sono  stabilite,  con riferimento   all'ultimo  anno  del  percorso  di  studi,  specifiche modalita'  per  l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilita' richieste  per  l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed  ai  percorsi  dell'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore, nonche'  per  l'approfondimento  delle  conoscenze  e  delle abilita' necessarie  per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento puo'  essere  realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  di  cui  al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonche'  attraverso  l'attivazione  di  moduli  e  di  iniziative  di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
 5.  I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento    costituisce    titolo    necessario    per   l'accesso all'universita'  ed  agli  istituti  di  alta  formazione  artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti  gli  altri  effetti  e  competenze  previsti  dall'ordinamento giuridico.   L'ammissione   al   quinto   anno  da'  inoltre  accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
 6.  Il  sistema  dei  licei  comprende i licei artistico, classico, economico,    linguistico,   musicale   e   coreutico,   scientifico, tecnologico  e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura  liceale,  definita  al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
 7.  Nel  liceo  economico  e  nel liceo tecnologico e' garantita la presenza   di   una   consistente  area  di  discipline  e  attivita' tecnico-professionali  tale  da  assicurare  il  perseguimento  delle finalita'  e  degli  obiettivi  inerenti  alla specificita' dei licei medesimi.
 8.  I  percorsi  liceali  artistico,  economico  e  tecnologico  si articolano  in  indirizzi  per  corrispondere  ai  diversi fabbisogni formativi.
 9.  Al  superamento  dell'esame  di  Stato  conclusivo dei percorsi liceali  di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale,  indicante  la  tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per  i riferimenti del decreto legislativo 15 aprile
 2005, n. 77, si vedano le note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Attivita' educative e didattiche
 
 1.  Al  fine  di  garantire  l'esercizio  del diritto dovere di cui all'articolo  1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali,   comprensivo  della  quota  riservata  alle  regioni,  alle istituzioni  scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica   in  conformita'  all'Accordo  che  apporta  modifiche  al Concordato  lateranense  e  al  relativo  protocollo addizionale reso esecutivo  con  la  legge  25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese,  e'  articolato  in  attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti   gli   studenti,   attivita'  e  insegnamenti  obbligatori  di indirizzo,  attivita'  e  insegnamenti  obbligatori  a  scelta  dello studente,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 4, e attivita' e insegnamenti  facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
 2.  Al  fine  di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono  organizzati,  attraverso  il  piano  dell'offerta  formativa  e tenendo  conto  delle  richieste  delle  famiglie  e  degli studenti, attivita'   ed  insegnamenti,  coerenti  con  il  profilo  educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a  11.  La scelta di tali attivita' ed insegnamenti e' facoltativa ed opzionale  per  gli  studenti  e  la  loro frequenza e' gratuita. Gli studenti   sono   tenuti  alla  frequenza  delle  attivita'  e  degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione.  Al  fine  di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli  istituti  possono,  nella  loro autonomia, organizzarsi anche in rete.   Gli   istituti,   nella  loro  autonomia,  possono  ripartire diversamente  il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attivita'  e  insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio.
 3.  Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attivita' e insegnamenti  obbligatori  a  scelta  dello  studente,  attivita'  ed insegnamenti  destinati  ad approfondimenti disciplinari coerenti con la  personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli  studi  successivi  di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno e' previsto inoltre, fatto salvo  quanto  stabilito  specificamente  per  il  percorso del liceo linguistico  dall'articolo  7,  l'insegnamento, in lingua inglese, di una  disciplina  non  linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.
 4.   In   caso   di   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  di apprendimento  previsti  per le attivita' e insegnamenti obbligatori, gli  studenti  sono  tenuti  ad  utilizzare  le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  La  legge  25 marzo 1985, n. 121, reca: "Ratifica ed
 esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
 firmato   a   Roma   il   18 febbraio   1984,  che  apporta
 modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11 febbraio
 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.".
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Liceo artistico
 
 1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso  la componente estetica come principio di comprensione del reale.  Fornisce  allo  studente  le  conoscenze,  le  competenze, le abilita'  e  le  capacita'  necessarie  per  conoscere  il patrimonio artistico  e  il  suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria  creativita'  e  progettualita'.  Assicura  la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
 2.  Il  percorso  del  liceo  artistico  si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
 a) arti figurative;
 b) architettura, design, ambiente;
 c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
 3.  Gli  indirizzi  si  caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori,  nei  quali  lo  studente  sviluppa  la propria capacita' progettuale:
 a) nel    laboratorio   di   figurazione,   dell'indirizzo   arti figurative,  lo  studente  acquisisce  e  sviluppa  la padronanza dei linguaggi  delle  arti  figurative  (disegno,  pittura,  modellazione plastica);
 b) nel laboratorio di progettazione, dell'indirizzo architettura, design,  ambiente,  lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione  specifici  della  architettura,  delle  metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
 c) nel   laboratorio   audiovisivo,  dell'indirizzo  audiovisivo, multimedia,   scenografia,  lo  studente  acquisisce  e  sviluppa  la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di  quella  audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
 4. L'orario annuale delle attivita' ed insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  e'  di  1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera  a)  del  comma  2;  1089  ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo  biennio  e  726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle  lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti  obbligatori  di  indirizzo  e'  di  429 ore nel secondo biennio  e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma  2,  e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi  di  cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di  99  ore  per  il  primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.
 |  | Art. 5. Liceo classico
 
 1.  Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal  punto  di  vista  della  civilta'  classica,  e delle conoscenze linguistiche,  storiche  e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti  e  sensibilita'  all'interno  di  un  quadro  culturale di attenzione   ai  valori  anche  estetici,  che  offra  gli  strumenti necessari  per  l'accesso qualificato ad ogni facolta' universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realta' nella sua dimensione sincronica e diacronica.
 2.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  e'  di  924  ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo  biennio  e  858  ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' di  33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
 |  | Art. 6. Liceo economico
 
 1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal   punto  di  vista  delle  categorie  interpretative  dell'azione personale  e  sociale  messe  a  disposizione dagli studi economici e giuridici.  Fornisce  allo  studente le conoscenze, le competenze, le abilita'  e  le  capacita'  necessarie  per  conoscere forme e regole economiche,  sociali,  istituzionali  e  giuridiche,  individuando la interdipendenza  tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni  globale  e  locale.  Assicura la padronanza di competenze sistematiche    nel    campo    dell'economia    e    della   cultura dell'imprenditorialita'.
 2.  Il  percorso  del  liceo  economico  si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
 a) economico-aziendale;
 b) economico-istituzionale.
 3.  Nell'indirizzo  economico-aziendale  lo  studente acquisisce in particolare,  attraverso  le attivita' e gli insegnamenti obbligatori rimessi  alla  sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali.  Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della  moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.
 4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare,  attraverso  le attivita' e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle  dimensioni  locale,  nazionale, europea e internazionale. Tali competenze  possono  essere  orientate  sui  settori  della ricerca e dell'innovazione,  internazionale,  della  finanza  pubblica  e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.
 5.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  e' di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti  obbligatori  di  indirizzo  e'  di  198 ore nel secondo biennio  e  nel  quinto  anno.  L'orario  annuale  delle  attivita' e insegnamenti facoltativi e' di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso,  elevate,  nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.
 |  | Art. 7. Liceo linguistico
 
 1.  Il  percorso  del  liceo  linguistico  approfondisce la cultura liceale  dal  punto  di  vista  della  conoscenza  coordinata di piu' sistemi   linguistici   e   culturali.   Fornisce  allo  studente  le conoscenze,  le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano,  di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.
 2.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio  e  858  nel  quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti  obbligatori  a  scelta  dello studente e' di 99 ore nel primo  biennio,  66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario  annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
 3. Dal primo anno del secondo biennio e' previsto l'insegnamento in lingua   inglese   di   una   disciplina  non  linguistica,  compresa nell'orario  obbligatorio  o  nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.  Dal  secondo  anno del secondo biennio e' previsto inoltre l'insegnamento,  nella  seconda lingua comunitaria, di una disciplina non  linguistica, compresa nell'orario delle attivita' e insegnamenti obbligatori  per  tutti  gli studenti o nell'orario delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.
 |  | Art. 8. Liceo musicale e coreutico
 
 1.  Il  percorso  del  liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive  sezioni,  approfondisce  la  cultura liceale dal punto di vista  musicale  o  coreutico,  alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creativita' e  delle  abilita'  tecniche  relative.  Fornisce  allo  studente  le conoscenze,  le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per conoscere  il  patrimonio  musicale  e  coreutico, assicurando, anche attraverso  attivita'  di  laboratorio,  la  padronanza dei linguaggi musicali   e   coreutici   sotto   gli  aspetti  della  composizione, interpretazione,  esecuzione e rappresentazione. Assicura altresi' la continuita'  dei  percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi  ad  indirizzo  musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
 2.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  e'  di  627  ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo  biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per  ciascuna  delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio  e  363  ore  nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale  per  attivita'  ed  insegnamenti  obbligatori a scelta dello studente e' di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e  nel  quinto  anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi  e'  di  33  ore  nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11, comma 9, della
 legge 3 maggio 1999, n. 124:
 «9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
 a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
 scuola  media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
 sono  ricondotti  a ordinamento. In tali corsi lo specifico
 insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
 interdisciplinare    ed   arricchimento   dell'insegnamento
 obbligatorio  dell'educazione  musicale.  Il Ministro della
 pubblica  istruzione  con  proprio  decreto  stabilisce  le
 tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
 orari,  le  prove  d'esame e l'articolazione delle cattedre
 provvedendo  anche  all'istituzione di una specifica classe
 di  concorso  di  strumento  musicale.  I docenti che hanno
 prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
 sperimentale  di  strumento musicale nella scuola media nel
 periodo  compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
 di  entrata  in  vigore della presente legge, di cui almeno
 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
 immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a
 decorrere  dall'anno  scolastico  1999-2000  ai sensi della
 normativa  vigente.  A  tal  fine  essi  sono  inseriti,  a
 domanda,  nelle  graduatorie permanenti di cui all'art. 401
 del  testo  unico,  come sostituito dal comma 6 dell'art. 1
 della  presente  legge, da istituire per la nuova classe di
 concorso  dopo  l'espletamento  della sessione riservata di
 cui  al  successivo periodo. Per i docenti che non siano in
 possesso  dell'abilitazione  all'insegnamento di educazione
 musicale  nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie
 permanenti  e'  subordinata  al  superamento della sessione
 riservata  di  esami  di  abilitazione all'insegnamento, da
 indire  per  la nuova classe di concorso ai sensi dell'art.
 2,  comma  4,  consistente in una prova analoga a quella di
 cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Liceo scientifico
 
 1.  Il  percorso  del  liceo  scientifico  approfondisce la cultura liceale  nella  prospettiva  del  nesso  che  collega  la  tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e  delle  scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le  competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per conoscere e seguire  lo  sviluppo  della  ricerca scientifica e tecnologica e per individuare   le   interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere, assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche,  delle metodologie e delle competenze relative.
 2.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  e'  di  924  ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo  biennio  e  858  ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' di  33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
 |  | Art. 10. Liceo tecnologico
 
 1.  Il  percorso  del  liceo  tecnologico  approfondisce la cultura liceale  attraverso  il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti   per   comprendere   le   problematiche   scientifiche   e storico-sociali  collegate  alla  tecnologia  e alle sue espressioni. Assicura  lo sviluppo della creativita' e della inventiva progettuale e  applicativa,  nonche'  la  padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.
 2.  Il  liceo  tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia  applicativa  e  pratica  attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.
 3.  Il  percorso  del  liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
 a) meccanico-meccatronico;
 b) elettrico ed elettronico;
 c) informatico, grafico e comunicazione;
 d) chimico e materiali;
 e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
 f) costruzioni, ambiente e territorio;
 g) logistica e trasporti;
 h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.
 4.   Nei  primi  due  anni  del  liceo  tecnologico  sono  attivati l'insegnamento  obbligatorio  di una delle discipline caratterizzanti gli   indirizzi,   finalizzata  all'orientamento  per  la  scelta  di indirizzo,  ovvero  esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.
 5.  Gli  indirizzi  si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati  al  raggiungimento  degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.
 6.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  e'  di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo  biennio  e  561  ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita'  e  insegnamenti  obbligatori  di indirizzo, ivi compresi i laboratori,  e'  di  561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno.  L'orario  annuale  delle attivita' e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, e' di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.
 |  | Art. 11. Liceo delle scienze umane
 
 1.  Il  percorso  del  liceo  delle  scienze umane approfondisce la cultura  liceale  dal  punto  di  vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identita' personale e delle relazioni umane  e  sociali,  con  particolare  riguardo  alla elaborazione dei modelli   educativi.   Fornisce   allo  studente  le  conoscenze,  le competenze,  le  abilita'  e  le capacita' necessarie per cogliere la complessita'  e  la  specificita' dei processi formativi. Assicura la padronanza  dei  linguaggi,  delle  metodologie  e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
 2.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  e'  di  924  ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo  biennio  e  858  ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' 33  ore  nel  primo  anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.
 |  | Art. 12. Organizzazione educativa e didattica
 
 1.  Le  attivita' educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate   con   la   dotazione   di  personale  docente  assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attivita' e degli insegnamenti di   cui   all'articolo   3,   ove   essi  richiedano  una  specifica professionalita'  non  riconducibile  agli  ambiti disciplinari per i quali  e'  prevista  l'abilitazione  all'insegnamento,  gli  istituti stipulano  contratti  di  diritto privato con esperti, in possesso di adeguati  requisiti  tecnico-professionali,  sulla  base di criteri e modalita'   definiti   con   decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di  bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.  L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra nell'autonomia  e  nella  responsabilita' degli istituti, in costante rapporto  con  le  famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive  del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalita'  dei  licei,  cosi'  come  previste  dal  presente capo, e' affidato,  anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai   docenti   responsabili  degli  insegnamenti  e  delle  attivita' educative  e  didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine  concorre  prioritariamente  il docente in possesso di specifica formazione  che  svolge  funzioni  di orientamento nella scelta delle attivita'  di  cui  all'articolo  3,  commi  2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attivita' educative e didattiche, di cura  delle  relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del  percorso  formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.
 3.  Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,  nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso  la  permanenza  dei  docenti  nella  sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.
 4.  Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le universita'  e  con  le  istituzioni  dell'alta formazione artistica, musicale  e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di   studi,   specifiche   modalita'   per   l'approfondimento  delle competenze,  delle  conoscenze  e  per l'incremento delle capacita' e delle  abilita'  richieste  per  l'accesso  ai  corsi  di  istruzione superiore.
 5.  Con  uno  o  piu' regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117,  sesto  comma  della  Costituzione  e dell'articolo 17, comma 2, della   legge   23 agosto   1988,  n.  400,  sentite  le  Commissioni parlamentari    competenti,   nel   rispetto   dell'autonomia   delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di  cui  agli  allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 -  Per  il  testo  dell'art.  117,  sesto  comma, della
 Costituzione si vedano le note al preambolo.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 
 
 
 
 |  | Art. 13. Valutazione e scrutini
 
 1.  La  valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento  degli  studenti  e la certificazione delle competenze, abilita'  e  capacita'  da  essi  acquisite  sono affidate ai docenti responsabili   degli  insegnamenti  e  delle  attivita'  educative  e didattiche  previsti  dai  piani di studio personalizzati. Sulla base degli  esiti  della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
 2.  Ai  fini  della  validita'  dell'anno, per la valutazione dello studente,  e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.
 3.  Salva  la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine  di  ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti   effettuano   una   valutazione   ai   fini   di  verificare l'ammissibilita'   dello   studente  al  terzo  ed  al  quinto  anno, subordinata  all'avvenuto  raggiungimento  di  tutti gli obiettivi di istruzione  e  di  formazione,  ivi  compreso  il comportamento degli studenti.  In  caso  di  esito  negativo  della valutazione periodica effettuata  alla  fine  del  biennio, lo studente non e' ammesso alla classe  successiva.  La  non  ammissione al secondo anno dei predetti bienni   puo'   essere   disposta   per  gravi  lacune,  formative  o comportamentali, con provvedimenti motivati.
 4.  Al  termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.
 5.  All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei  requisiti  prescritti  dall'articolo  2  della legge 10 dicembre 1997,  n.  425  e  dall'articolo  3  del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
 6.  Coloro  che  chiedano  di  rientrare nei percorsi liceali e che abbiano  superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti  ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere  ammessi  a  classi  successive  alla prima previa valutazione delle   conoscenze,   competenze,  abilita'  e  capacita'  possedute, comunque  acquisite,  da  parte  di  apposite  commissioni costituite presso  le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei  crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze,   abilita'   e   capacita'  necessarie  per  la  proficua prosecuzione  degli  studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  sono  stabilite  le modalita' di costituzione  e  funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui   al  presente  comma  si  provvede  dopo  l'effettuazione  degli scrutini.
 7.  Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e  che  intendano  di  proseguire  gli  studi  nel sistema dei licei, possono  chiedere  di  essere  sottoposti  alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame  di  Stato  di  cui  al  comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto  il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente quello  dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in  corso,  abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta' sono  altresi'  dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
 10 dicembre 1997, n. 425:
 «Art.  2  (Ammissione).  -  1.  All'esame di Stato sono
 ammessi:
 a) gli   alunni  delle  scuole  statali  che  abbiano
 frequentato l'ultimo anno di corso;
 b) gli  alunni  delle  scuole statali che siano stati
 ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
 c) gli  alunni  delle  scuole pareggiate o legalmente
 riconosciute  che abbiano frequentato l'ultima classe di un
 corso  di  studi  nel  quale  siano  funzionanti almeno tre
 classi  del  quinquennio  oppure  che  risulti  in  via  di
 esaurimento;
 d) gli  alunni  delle  scuole pareggiate o legalmente
 riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di
 un  corso  di  studi  avente le caratteristiche di cui alla
 lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai
 commi 4 e 5.
 2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono
 ridefiniti  avendo  riguardo:  all'eta'  dei  candidati; al
 possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria
 superiore;   agli  studi  seguiti  nell'ambito  dell'Unione
 europea; ad obblighi internazionali.
 3.   Fermo   restando   quanto  disposto  dall'art.  7,
 l'ammissione   dei  candidati  esterni  che  non  siano  in
 possesso  di promozione all'ultima classe e' subordinata al
 superamento  di un esame preliminare inteso ad accertare la
 loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi
 dell'anno  o  degli  anni per i quali non siano in possesso
 della  promozione  o dell'idoneita' alla classe successiva.
 Si  tiene  conto  anche  di crediti formativi eventualmente
 acquisiti.  Il superamento dell'esame preliminare, anche in
 caso  di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
 idoneita'   all'ultima   classe.   L'esame  preliminare  e'
 sostenuto  davanti  al consiglio della classe dell'istituto
 statale  collegata alla commissione alla quale il candidato
 e'  stato  assegnato;  il candidato e' ammesso all'esame di
 Stato  se  consegue  un  punteggio  minimo di sei decimi in
 ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
 4.  Puo' essere prevista l'abbreviazione di un anno del
 corso   di   studi   di  scuola  secondaria  superiore  per
 l'assolvimento dell'obbligo di leva.
 5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno,
 il corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso
 di  studi,  di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di
 abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  materne, gli
 alunni  dei  ginnasi-licei classici, dei licei scientifici,
 dei  licei  artistici,  degli  istituti  magistrali,  degli
 istituti  tecnici  e  professionali, nonche' degli istituti
 d'arte  e  delle  scuole  magistrali,  che, nello scrutinio
 finale,   per  la  promozione  all'ultima  classe,  abbiano
 riportato  non  meno  di  otto  decimi in ciascuna materia,
 ferma  restando  la  particolare  disciplina concernente la
 valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
 Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323:
 «Art. 3 (Candidati esterni). - 1. Oltre ai candidati di
 cui  all'art.  2  sono  ammessi  all'esame  di  Stato, alle
 condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
 a) compiano  il  diciannovesimo  anno  di  eta' entro
 l'anno  solare  in  corso  e  dimostrino  di aver adempiuto
 all'obbligo scolastico;
 b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola
 media  da  almeno  un  numero  di  anni pari a quello della
 durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
 c) siano  in  possesso,  nel  caso  di esami di Stato
 negli  istituti  professionali e negli istituti d'arte, del
 diploma,   rispettivamente,   di  qualifica  e  di  licenza
 corrispondente  da  almeno  un numero di anni pari a quello
 della    durata    del    corso    integrativo   prescelto,
 indipendentemente dall'eta';
 d) compiano  il  ventitreesimo  anno  di  eta'  entro
 l'anno solare in corso;
 e) siano  in  possesso  di altro titolo conseguito al
 termine  di  un  corso  di  studio di istruzione secondaria
 superiore di durata almeno quadriennale;
 f) abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di
 corso prima del 15 marzo.
 2.  I candidati agli esami negli istituti professionali
 devono   documentare  di  avere  esperienze  di  formazione
 professionale   o   lavorative   coerenti,   per  durata  e
 contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di
 istituto presso il quale svolgono l'esame.
 3.  I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono
 esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.
 4. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che
 abbiano   sostenuto  o  sostengano  nella  stessa  sessione
 qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di
 studi.
 5.  L'ammissione dei candidati esterni che non siano in
 possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe, anche
 riferita  ad  un  corso  di  studi di un Paese appartenente
 all'Unione  europea  di  tipo  e  livello  equivalente,  e'
 subordinata  al  superamento di un esame preliminare inteso
 ad   accertare,   attraverso   prove   scritte,   grafiche,
 scrittografiche,  pratiche  e orali secondo quanto previsto
 dal  piano  di  studi,  la  loro preparazione sulle materie
 dell'anno  o  degli  anni per i quali non siano in possesso
 della  promozione  o dell'idoneita' alla classe successiva.
 Ai  fini  della individuazione delle prove da sostenere, si
 tiene   conto  anche  di  crediti  formativi  eventualmente
 acquisiti e debitamente documentati.
 6.  I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli
 in  possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe di
 altro  corso  di  studi sostengono l'esame preliminare solo
 sulle  materie  e  sulle parti di programma non coincidenti
 con   quelle   del   corso  gia'  seguito.  Ai  fini  della
 individuazione  delle  prove  da  sostenere, si tiene conto
 anche   di  crediti  formativi  eventualmente  acquisiti  e
 debitamente documentati.
 7. L'esame preliminare e' sostenuto, nel mese di maggio
 e  comunque  non oltre il termine delle lezioni, davanti al
 consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla
 commissione  alla quale il candidato e' stato assegnato. Il
 consiglio  di  classe,  ove  necessario,  e'  integrato dai
 docenti  delle  materie  insegnate  negli  anni  precedenti
 l'ultimo.  Nel caso in cui il numero dei candidati comporti
 la  costituzione  di apposite commissioni d'esame, ai sensi
 dell'art.  9,  comma  3,  l'esame  preliminare e' sostenuto
 davanti al consiglio della classe terminale individuata dal
 capo  dell'istituto  sede dell'esame conclusivo, al momento
 dell'acquisizione  della  domanda  di  ammissione all'esame
 medesimo.  Il  candidato  e'  ammesso all'esame di Stato se
 consegue  un  punteggio  minimo  di  sei decimi in ciascuna
 delle discipline per le quali sostiene le prove.
 8.   I   candidati  provenienti  da  Paesi  dell'Unione
 europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
 classe  di un corso di studi di tipo e livello equivalente,
 sono  ammessi  a  sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi
 previste  dal  comma  1,  lettere  a),  d)  ed  e),  previo
 superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito
 dell'adempimento   dell'obbligo  scolastico,  di  cui  alla
 lettera  a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con
 la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari
 a    quello    previsto   dall'ordinamento   italiano   per
 l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
 9.  L'esito  positivo  degli esami preliminari previsti
 dai  commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'esame
 di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe del tipo di
 istituto  di istruzione secondaria superiore cui l'esame si
 riferisce.  L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso
 di  non  ammissione  all'esame  di  Stato,  puo'  valere, a
 giudizio  del  consiglio  di  classe, come idoneita' ad una
 delle classi precedenti l'ultima.
 10.   E'  fatta  salva  l'ammissione  di  candidati  in
 attuazione  di  obblighi  internazionali anche derivanti da
 specifici accordi.
 11.   I  candidati  presentano  domanda  di  ammissione
 all'esame,  ad  un  solo  istituto,  entro  il  30 novembre
 dell'anno  scolastico  in  cui  intendono sostenere l'esame
 stesso.   Eventuali   domande   tardive   sono   prese   in
 considerazione  esclusivamente dai Provveditori agli studi,
 limitatamente  a casi di gravi e documentati motivi, sempre
 che  pervengano  entro  il  31  gennaio.  Limitatamente  ai
 candidati  che  cessano  la  frequenza  dell'ultimo anno di
 corso  dopo  il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto
 termine e' differito al 20 marzo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 14. Esame di Stato
 
 1.  L'esame  di  Stato  conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta  le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del  ciclo  e  si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo,  organizzate  dalle  commissioni  d'esame  e  su  prove  a carattere  nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,   dall'Istituto   nazionale   di   valutazione  del  sistema  di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso  ed  in  relazione  alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
 2.   All'esame  di  Stato  sono  ammessi  gli  studenti  che  hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.
 3.  Sono  altresi'  ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso  anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello  scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una  votazione  non  inferiore  alla  media  di sette decimi e, nello scrutinio  finale  del  secondo  periodo  biennale, una votazione non inferiore  agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare  disciplina  concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
 4.  I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame  di  Stato  secondo le modalita' definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
 5.  All'articolo  4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il  terzo  periodo  e'  sostituito dal seguente: «I candidati esterni sono  ripartiti  tra  le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non puo' superare il cinquanta per cento  dei  candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare  i  candidati  esterni  alle  predette commissioni, possono essere  costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite.».
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b)
 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
 «Art.   3   (Compiti  dell'Istituto  nazionale  per  la
 valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
 formazione). - 1. L'Istituto:
 a) (omissis);
 b) predispone,  nell'ambito  delle prove previste per
 l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la
 loro  scelta  da  parte  del Ministro, le prove a carattere
 nazionale,   sulla   base   degli  obiettivi  specifici  di
 apprendimento  del corso ed in relazione alle discipline di
 insegnamento  dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede
 alla  gestione  delle prove stesse, secondo le disposizioni
 emanate  in  attuazione  dell'art.  3, comma 1, lettera c),
 della legge 28 marzo 2003, n. 53;».
 - Per  il  testo dell'art. 3 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  23 luglio 1999, n. 323 si vedano le note
 all'art. 13.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  4,  della  legge
 10 dicembre  1997,  n.  425,  come  modificato dal presente
 decreto:
 «Art.   4   (Commissione  e  sede  d'esame).  -  1.  La
 commissione   d'esame   e'  nominata  dal  Ministero  della
 pubblica  istruzione  ed  e'  composta  da non piu' di otto
 membri,  dei quali un 50 per cento interni e il restante 50
 per   cento   esterni  all'istituto,  piu'  il  presidente,
 esterno;  le materie affidate ai membri esterni sono scelte
 annualmente  con  le  modalita' e nei termini stabiliti con
 decreto  del Ministro della pubblica istruzione, adottato a
 norma  dell'art.  205 del testo unico approvato con decreto
 legislativo   16  aprile  1994,  n.  297.  I  compensi  dei
 commissari  e  del  presidente sono contenuti nei limiti di
 spesa di cui al comma 5.
 2.  Ogni  due  commissioni  d'esame  sono  nominati  un
 presidente   unico   e   commissari   esterni  comuni  alle
 commissioni  stesse, in numero pari a quello dei commissari
 interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a
 quattro.  Il  presidente  e'  nominato  dal Ministero della
 pubblica  istruzione,  sulla  base  di  criteri e modalita'
 predeterminati,  tra  i  capi  di  istituti  di  istruzione
 secondaria  superiore  statali,  tra  i capi di istituto di
 scuola   media   statale   in   possesso   di  abilitazione
 all'insegnamento  nella  scuola secondaria superiore, tra i
 professori  universitari  di  prima  e seconda fascia anche
 fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra
 i  capi  di  istituto e i docenti degli istituti statali di
 istruzione  secondaria superiore collocati a riposo da meno
 di  cinque  anni,  tra  i  docenti  della scuola secondaria
 superiore.  Il  presidente  e'  tenuto ad essere presente a
 tutte  le  operazioni  delle  commissioni. I membri esterni
 sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i
 docenti  della  scuola  secondaria  superiore. E' stabilita
 l'incompatibilita'  a  svolgere la funzione di presidente e
 di  membro  esterno della commissione d'esame nella propria
 scuola,  in scuole del distretto e in scuole nelle quali si
 sia prestato servizio negli ultimi due anni.
 3.  Le  commissioni  d'esame  possono  provvedere  alla
 correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento  del
 colloquio  operando  per  aree  disciplinari;  le decisioni
 finali  sono  assunte dall'intera commissione a maggioranza
 assoluta.
 4.  Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati,
 di  norma,  non  piu'  di  trentacinque candidati. Ciascuna
 commissione   di   istituto   legalmente   riconosciuto   o
 pareggiato  e'  abbinata  ad  una  commissione  di istituto
 statale.  I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
 commissioni  degli  istituti  statali e paritari ed il loro
 numero massimo non puo' superare il cinquanta per cento dei
 candidati  interni;  nel caso non vi sia la possibilita' di
 assegnare  i  candidati  esterni alle predette commissioni,
 possono  essere  costituite,  soltanto  presso gli istituti
 statali, commissioni apposite.
 5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e'
 compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro
 della   pubblica   istruzione,  adottato  d'intesa  con  il
 Ministro  del  tesoro,  entro  il  limite  di  spesa di cui
 all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
 come  interpretato  dall'art.  1,  comma 80, della legge 23
 dicembre  1996,  n.  662,  che, a tal fine, e' innalzato di
 lire   33  miliardi.  I  compensi  sono  onnicomprensivi  e
 sostitutivi  di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il
 trattamento  di missione, e sono differenziati in relazione
 alla funzione di presidente o di commissario e in relazione
 ai  tempi  di  percorrenza  dalla  sede  di  servizio  o di
 abituale  dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di
 sostituzione   dei   commissari   e   dei  presidenti  sono
 specificamente individuati.
 6.  Sede  d'esame  per  i  candidati  interni  sono gli
 istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime
 classi  di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2,
 comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti;
 sede  d'esame  dei  candidati  esterni  sono  gli  istituti
 statali.  Gli  istituti statali sede di esame dei candidati
 esterni,  salvo casi limitati e specificamente individuati,
 sono  quelli  esistenti  nel  comune  o  nella provincia di
 residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la
 sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della
 provincia  ove  e' presentata la domanda di ammissione agli
 esami.».
 
 
 
 
 |  | Art. 15. Livelli essenziali delle prestazioni
 
 1.  L'iscrizione  e  la  frequenza  ai  percorsi  di  istruzione  e formazione  professionale  rispondenti ai livelli essenziali definiti dal  presente  Capo  e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni   dell'Unione  europea,  rappresentano  assolvimento  del diritto-dovere  all'istruzione  e formazione, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo  15 aprile  2005,  n.  76,  e  dal  profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
 2.  Nell'esercizio  delle  loro competenze legislative esclusive in materia   di   istruzione   e   formazione   professionale   e  nella organizzazione  del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
 3.  I  livelli  essenziali  di  cui  al presente Capo costituiscono requisiti  per  l'accreditamento  delle  istituzioni che realizzano i percorsi  di  cui  al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e,  relativamente  alle istituzioni formative,   anche   per   l'attribuzione   dell'autonomia   di   cui all'articolo 1, comma 4.
 4. Le modalita' di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di  cui  al  presente  Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo  7,  comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
 5.  I  titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di   istruzione   e   formazione   professionale   di  durata  almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo  per  l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
 6.  I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema  di  istruzione  e  formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini  degli  accessi all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica,  previa  frequenza di apposito corso annuale, realizzato  d'intesa  con  le  universita'  e  con  l'alta formazione artistica,  musicale e coreutica, e ferma restando la possibilita' di sostenere,  come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
 7.    Le    qualifiche    professionali    conseguite    attraverso l'apprendistato  di  cui  all'articolo  48  del  decreto  legislativo 10 settembre  2003,  n.  276  costituiscono  crediti formativi per il proseguimento  nei  percorsi  di  cui  al Capo II e al presente Capo, secondo  le  modalita' di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 -  Per  i riferimenti del decreto legislativo 15 aprile
 2005, n. 76, si vedano le note all'art. 1.
 - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera c),
 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
 «Art.   7  (Disposizioni  finali  e  attuative).  -  1.
 Mediante  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  a  norma
 dell'art.  117, sesto comma, della Costituzione e dell'art.
 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
 Commissioni    parlamentari    competenti,   nel   rispetto
 dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
 a) - b) (omissis...);
 c) alla  definizione degli standard minimi formativi,
 richiesti   per   la  spendibilita'  nazionale  dei  titoli
 professionali  conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
 nonche'  per  i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
 scolastici.».
 - Per il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
 n. 144, si vedano le note all'art. 1.
 -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo
 10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51,  comma 2, del
 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
 «Art. 51 (Crediti formativi). - 1. (Omissis).
 2.  Entro  dodici  mesi  dalla  entrata  in  vigore del
 presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche
 sociali,  di  concerto  con  il  Ministero dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca, e previa intesa con le
 regioni  e  le  province autonome definisce le modalita' di
 riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel
 rispetto delle competenze delle regioni e province autonome
 e  di quanto stabilito nell'accordo in Conferenza unificata
 Stato-regioni-autonomie  locali  del 18 febbraio 2000 e nel
 decreto ministeriale 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 16. Livelli essenziali dell'offerta formativa
 
 1.   Le  Regioni  assicurano,  quali  livelli  essenziali  riferiti all'offerta formativa:
 a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
 b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuita' del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione   e   formazione  tecnica  superiore,  nell'universita'  o nell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
 c) l'adozione  di misure che favoriscano la continuita' formativa anche  attraverso  la  permanenza  dei docenti di cui all'articolo 19 nella  stessa  sede  per  l'intera durata del percorso, ovvero per la durata  di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
 d) la  realizzazione  di  tirocini  formativi  ed  esperienze  in alternanza,  in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
 2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma   1  lettera  a),  e'  considerata  anche  l'offerta  formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi   in  apprendistato  di  cui  all'articolo  48  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo
 10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 17. Livelli  essenziali  dell'orario  minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi
 
 1.  Le  Regioni  assicurano,  quali  livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo  obbligatorio  dei  percorsi  formativi di almeno 990 ore annue.   Le   Regioni   assicurano   inoltre,   agli   stessi   fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
 a) percorsi  di  durata  triennale,  che  si  concludono  con  il conseguimento   di   un   titolo   di  qualifica  professionale,  che costituisce   titolo   per  l'accesso  al  quarto  anno  del  sistema dell'istruzione e formazione professionale;
 b) percorsi  di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
 2.  Ai  fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralita' di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure  che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
 |  | Art. 18. Livelli essenziali dei percorsi
 
 1.  Allo  scopo  di  realizzare  il  profilo educativo, culturale e professionale  di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
 a) la  personalizzazione,  per  fornire allo studente, attraverso l'esperienza  reale  e  la  riflessione  sull'operare  responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento  attivo  nella  societa',  nel mondo del lavoro e nelle professioni;
 b) l'acquisizione,   ai   sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  di competenze  linguistiche,  matematiche,  scientifiche,  tecnologiche, storico   sociali   ed  economiche,  destinando  a  tale  fine  quote dell'orario  complessivo  obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi  indicati  nel profilo educativo, culturale e professionale dello   studente,  nonche'  di  competenze  professionali  mirate  in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
 c) l'insegnamento   della   religione   cattolica  come  previsto dall'Accordo  che  apporta  modifiche  al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attivita' fisiche e motorie;
 d) il  riferimento  a  figure  di differente livello, relative ad aree  professionali  definite,  sentite  le  parti  sociali, mediante accordi  in  sede  di  Conferenza  unificata,  a  norma  del  decreto legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  recepiti  con  decreti  del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro del lavoro   e  delle  politiche  sociali.  Tali  figure  possono  essere articolate   in   specifici  profili  professionali  sulla  base  dei fabbisogni del territorio.
 2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma  1,  lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni  di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai  fini  della  spendibilita'  nazionale  ed  europea  dei  titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 -  La  legge  25 marzo 1985, n. 121, reca: «Ratifica ed
 esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
 firmato   a   Roma   il   18 febbraio   1984,  che  apporta
 modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11 febbraio
 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.».
 -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
 «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
 
 
 
 
 |  | Art. 19. Livelli essenziali dei requisiti dei docenti
 
 1.  Le  Regioni  assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei  docenti, che le attivita' educative e formative siano affidate a personale  docente  in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti  in  possesso  di  documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
 |  | Art. 20. Livelli   essenziali   della   valutazione   e  certificazione  delle competenze
 
 1.  Le  Regioni  assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
 a) che  gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto  di  valutazione  collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
 b) che  a  tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
 c) che,   previo  superamento  di  appositi  esami,  lo  studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa  figura  professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale,  ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
 d) che,   ai   fini   della  continuita'  dei  percorsi,  di  cui all'articolo  1,  comma  13,  il  titolo  conclusivo  dei percorsi di istruzione   e   formazione   tecnica   superiore  (IFTS)  assuma  la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;
 e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata   la   presenza   dei  docenti  e  degli  esperti  di  cui all'articolo 19;
 f) che  le  competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo  del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 2.  Ai  fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e'  necessaria  la  frequenza  di  almeno tre quarti della durata del percorso.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
 «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini e agli effetti
 delle  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo
 si intende per:
 a)   "somministrazione   di   lavoro":  la  fornitura
 professionale  di  manodopera,  a  tempo  indeterminato o a
 termine, ai sensi dell'art. 20;
 b)  "intermediazione":  l'attivita' di mediazione tra
 domanda   e   offerta   di   lavoro,   anche  in  relazione
 all'inserimento  lavorativo  dei  disabili  e dei gruppi di
 lavoratori  svantaggiati,  comprensiva  tra  l'altro: della
 raccolta  dei  curricula  dei  potenziali lavoratori; della
 preselezione  e  costituzione di relativa banca dati; della
 promozione  e  gestione dell'incontro tra domanda e offerta
 di   lavoro;   della   effettuazione,   su   richiesta  del
 committente,  di  tutte  le  comunicazioni conseguenti alle
 assunzioni   avvenute   a   seguito   della   attivita'  di
 intermediazione;   dell'orientamento  professionale;  della
 progettazione   ed   erogazione   di   attivita'  formative
 finalizzate all'inserimento lavorativo;
 c) "ricerca  e  selezione del personale": l'attivita'
 di  consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di
 una  specifica  esigenza  dell'organizzazione  committente,
 attraverso   l'individuazione   di   candidature  idonee  a
 ricoprire   una   o   piu'  posizioni  lavorative  in  seno
 all'organizzazione  medesima,  su  specifico incarico della
 stessa,    e   comprensiva   di:   analisi   del   contesto
 organizzativo        dell'organizzazione       committente;
 individuazione  e  definizione delle esigenze della stessa;
 definizione  del profilo di competenze e di capacita' della
 candidatura  ideale;  pianificazione  e  realizzazione  del
 programma  di  ricerca  delle  candidature  attraverso  una
 pluralita'  di  canali  di  reclutamento; valutazione delle
 candidature  individuate  attraverso  appropriati strumenti
 selettivi;    formazione    della   rosa   di   candidature
 maggiormente   idonee;   progettazione   ed  erogazione  di
 attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
 assistenza   nella   fase  di  inserimento  dei  candidati;
 verifica  e  valutazione  dell'inserimento e del potenziale
 dei candidati;
 d) "supporto   alla   ricollocazione  professionale":
 l'attivita'  effettuata  su specifico ed esclusivo incarico
 dell'organizzazione  committente,  anche in base ad accordi
 sindacali,  finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
 lavoro   di   prestatori   di   lavoro,   singolarmente   o
 collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
 formazione    finalizzata    all'inserimento    lavorativo,
 l'accompagnamento  della  persona  e  l'affiancamento della
 stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
 e) "autorizzazione":  provvedimento mediante il quale
 lo  Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito
 denominati  "agenzie per il lavoro", allo svolgimento delle
 attivita' di cui alle lettere da a) a d);
 f)  "accreditamento": provvedimento mediante il quale
 le  regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato,
 l'idoneita'  a  erogare  i  servizi  al lavoro negli ambiti
 regionali  di  riferimento,  anche  mediante  l'utilizzo di
 risorse  pubbliche,  nonche'  la partecipazione attiva alla
 rete  dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
 riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
 g)  "borsa  continua  del  lavoro": sistema aperto di
 incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
 con   gli  indirizzi  comunitari,  a  favorire  la  maggior
 efficienza   e   trasparenza   del   mercato   del  lavoro,
 all'interno  del  quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
 persone  in  cerca  di  un  lavoro,  soggetti autorizzati o
 accreditati   e   datori  di  lavoro  possono  decidere  di
 incontrarsi  in  maniera  libera  e  dove  i  servizi  sono
 liberamente scelti dall'utente;
 h)   "enti   bilateriali":   organismi  costituiti  a
 iniziativa  di  una  o  piu'  associazioni dei datori e dei
 prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
 quali  sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
 lavoro   attraverso:   la  promozione  di  una  occupazione
 regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra
 domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
 formative  e  la  determinazione di modalita' di attuazione
 della formazione professionale in azienda; la promozione di
 buone   pratiche   contro   la  discriminazione  e  per  la
 inclusione  dei  soggetti  piu'  svantaggiati;  la gestione
 mutualistica  di  fondi  per la formazione e l'integrazione
 del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
 regolarita'  o  congruita'  contributiva;  lo  sviluppo  di
 azioni  inerenti  la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni
 altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
 contratti collettivi di riferimento;
 i) "libretto   formativo   del  cittadino":  libretto
 personale  del  lavoratore  definito, ai sensi dell'accordo
 Stato-regioni  del  18 febbraio  2000,  di  concerto tra il
 Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
 Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
 ricerca,   previa   intesa   con  la  Conferenza  unificata
 Stato-regioni  e  sentite  le parti sociali, in cui vengono
 registrate le competenze acquisite durante la formazione in
 apprendistato,  la  formazione in contratto di inserimento,
 la formazione specialistica e la formazione continua svolta
 durante  l'arco  della  vita  lavorativa  ed  effettuata da
 soggetti  accreditati  dalle regioni, nonche' le competenze
 acquisite  in  modo  non  formale  e  informale secondo gli
 indirizzi  della Unione europea in materia di apprendimento
 permanente, purche' riconosciute e certificate;
 j) "lavoratore":  qualsiasi  persona che lavora o che
 e' in cerca di un lavoro;
 k) "lavoratore   svantaggiato":   qualsiasi   persona
 appartenente  a  una  categoria  che  abbia  difficolta'  a
 entrare,  senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
 dell'art.  2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002
 del   12 dicembre  2002  della  Commissione  relativo  alla
 applicazione  degli  articoli 87  e 88 del trattato CE agli
 aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
 dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
 l)  "divisioni  operative":  soggetti  polifunzionali
 gestiti  con  strumenti  di contabilita' analitica, tali da
 consentire  di  conoscere tutti i dati economico-gestionali
 specifici in relazione a ogni attivita';
 m) "associazioni  di  datori e prestatori di lavoro":
 organizzazioni  datoriali e sindacali comparativamente piu'
 rappresentative.».
 
 
 
 
 |  | Art. 21. Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi
 
 1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:
 a) la previsione di organi di governo;
 b) l'adeguatezza  delle  capacita'  gestionali e della situazione economica;
 c) il  rispetto  dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
 d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
 e) lo   svolgimento   del   corso   annuale  integrativo  di  cui all'articolo 15, comma 6;
 f) l'adeguatezza  dei  locali,  in relazione sia allo svolgimento delle  attivita'  didattiche  e  formative,  sia  al  rispetto  della normativa  vigente  in  materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
 g) l'adeguatezza  didattica,  con  particolare  riferimento  alla disponibilita'  di  laboratori,  con  relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
 h) l'adeguatezza  tecnologica,  con  particolare riferimento alla tipologia  delle  attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
 i) la  disponibilita'  di  attrezzature  e  strumenti  ad uso sia collettivo che individuale;
 l) la  capacita'  di  progettazione  e  realizzazione  di  stage, tirocini   ed   esperienze  formative,  coerenti  con  gli  indirizzi formativi attivati.
 2.  Gli  standard  minimi  relativi  ai  livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 - Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281, vedi le note all'art. 18.
 
 
 
 
 |  | Art. 22. Valutazione
 
 1.  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto dei livelli essenziali definiti  dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte  del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione  e  formazione.  Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono  al  predetto  Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti,  anche  al  fine  del loro inserimento nella relazione sul sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  che  il  Ministro dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  presenta  al Parlamento  a  norma  dell'articolo  7,  comma 3 della legge 28 marzo 2003,  n.  53  e  dell'articolo  3,  comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
 
 
 
 Note all'art. 22:
 - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
 28 marzo 2003, n. 53:
 «Art.  7  (Disposizioni  finali  e attuative). - 1 - 2.
 (Omissis).
 3.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
 della  ricerca  presenta  ogni  tre  anni al Parlamento una
 relazione   sul   sistema  educativo  di  istruzione  e  di
 formazione professionale.».
 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
 legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
 «Art.   3   (Compiti  dell'Istituto  nazionale  per  la
 valutazione   del   sistema   educativo  di  istruzione  di
 formazione). - 1 - 2. (Omissis).
 3.  Il  Ministro  relaziona  al Parlamento, con cadenza
 triennale, sugli esiti della valutazione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 23. Insegnamento dello strumento musicale
 
 1.  Al  fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi  del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle  scuole  medie  ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto    legislativo   19 febbraio   2004,   n.   59,   assicurando l'insegnamento   dello   strumento  musicale  per  una  quota  oraria obbligatoria  non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo  musicale.  Tale  quota  oraria  e'  obbligatoria  per  gli studenti  che  frequentano  tali  corsi ed e' aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto legislativo  n.  59  del  2004;  conseguentemente,  l'orario  annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma  2  del  predetto  articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 -  Per  il  testo  dell'art.  11,  comma 9, della legge
 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note all'art. 8.
 - Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca:
 «Definizione  delle  norme  generali  relative  alla scuola
 dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
 dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, del
 decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
 «Art.  10  (Attivita'  educative e didattiche). - 1. Al
 fine  di  garantire  l'esercizio  del diritto-dovere di cui
 all'art.  4,  comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella
 scuola  secondaria  di primo grado, comprensivo della quota
 riservata   alle   regioni,  alle  istituzioni  scolastiche
 autonome  e  all'insegnamento  della religione cattolica in
 conformita'  alle  norme  concordatarie, di cui all'art. 3,
 comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891 ore, oltre a
 quanto previsto al comma 2.
 2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
 personalizzazione   del   piano   di   studi,  organizzano,
 nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto
 delle  prevalenti  richieste  delle  famiglie,  attivita' e
 insegnamenti,  coerenti  con il profilo educativo, e con la
 prosecuzione  degli  studi del secondo ciclo, per ulteriori
 198 ore annue, la cui scelta e' facoltativa e opzionale per
 gli  allievi  e  la  cui frequenza e' gratuita. Gli allievi
 sono  tenuti alla frequenza delle attivita' facoltative per
 le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione.
 Le    predette    richieste    sono    formulate   all'atto
 dell'iscrizione.  Al  fine  di ampliare e razionalizzare la
 scelta  delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono,
 nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.».
 
 
 
 
 |  | Art. 24. Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti
 
 1.  Al  fine  di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione  dei  talenti,  i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo  ciclo,  possono  prevedere, nell'ambito della programmazione delle  proprie attivita', l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.
 |  | Art. 25. Insegnamento  dell'inglese,  della seconda lingua comunitaria e della tecnologia
 
 1.  Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda  lingua  comunitaria  e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
 a) la  correlazione  tra  gli  orari  di insegnamento, cosi' come previsti  dal  decreto  legislativo  19 febbraio  2004, n. 59 e dagli allegati  da  C/1  a  C/8  del  presente  decreto,  e  i  livelli  di apprendimento   in   uscita   dalla  scuola  primaria,  dalla  scuola secondaria  di  primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, e' evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto n. 59 del 2004;
 b) l'orario  annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e    33    ore    destinate    all'insegnamento   della   tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore;
 c) le  indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento  per  l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio   2004,  n.  59,  sono  sostituite  da  quelle  contenute nell'allegato E al presente decreto.
 2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunita' di conseguire un livello  di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua  italiana  e'  data facolta', nella scuola secondaria di primo grado,  alle  famiglie  che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento  della  predetta  lingua, anche il monte ore dedicato alla  seconda  lingua comunitaria. Tale scelta e' effettuata al primo anno  della  scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per  l'intero  corso  della scuola secondaria di primo grado ed anche per  i  percorsi  del  secondo  ciclo  di  istruzione e formazione. I livelli  di  apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si  sono  avvalsi  della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto.
 3. Resta ferma la possibilita', per gli studenti di cui al comma 2, di  avvalersi  dell'insegnamento  di  una  seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attivita' ed insegnamenti facoltativi.
 
 
 
 Note all'art. 25:
 -  Per  il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto
 legislativo  19 febbraio  2004,  n.  59  (Definizione delle
 norme  generali  relative  alla  scuola  dell'infanzia e al
 primo  ciclo  dell'istruzione,  a  norma  dell'art. 1 della
 legge 28 marzo 2003, n. 53), si vedano le note all'art. 23.
 -  Per  gli allegati al decreto legislativo 19 febbraio
 2004, n. 59, si veda il supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51.
 
 
 
 
 |  | Art. 26. Insegnamento delle scienze
 
 1.  Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel  primo  ciclo,  con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali,  le  indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto legislativo  19 febbraio  2004,  n.  59  sono  sostituite  da  quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.
 |  | Art. 27 Passaggio al nuovo ordinamento
 
 1.  Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II e' avviato previa   definizione,   con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca, sentita la Conferenza unificata, dei seguenti aspetti: a) tabelle  di  confluenza  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria
 superiore   previsti   dall'ordinamento  previgente  nei  percorsi
 liceali  di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento
 di  massima  per  la  programmazione  della rete scolastica di cui
 all'articolo  138,  comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31
 marzo 1998, n. 112; b) tabelle  di  corrispondenza  dei  titoli  di  studio in uscita dai
 percorsi    di    istruzione    secondaria    di   secondo   grado
 dell'ordinamento  previgente  con i titoli di studio in uscita dai
 percorsi liceali di cui al Capo II; c) l'incremento  fino  al 20% della quota dei piani di studio rimessa
 alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti
 dalle  Regioni  in  coerenza con il profilo educativo, culturale e
 professionale  in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma
 3.
 2.   Il   primo  anno  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione professionale  di  cui  al  Capo  III  e'  avviato  sulla  base della disciplina  specifica  definita  da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in  Conferenza  Stato-Regioni  ai  sensi  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti: a) individuazione  delle  figure  di  differente livello, relative ad
 aree    professionali,    articolabili    in   specifici   profili
 professionali sulla base dei fabbisogni del territorio; b) standard   minimi  formativi  relativi  alle  competenze  di  base
 linguistiche,     matematiche,     scientifiche,     tecnologiche,
 storico-sociali  ed  economiche  necessarie  al  conseguimento del
 profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente,
 nonche'   alle   competenze   professionali  proprie  di  ciascuna
 specifica figura professionale di cui alla lettera a); c) standard   minimi   relativi   alle  strutture  delle  istituzioni
 formative e dei relativi servizi.
 3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione  della  rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, finalizzata  a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze    formative    del    territorio   di   ciascuna   Regione. L'amministrazione    scolastica    assicura    la    propria    piena collaborazione,   su   richiesta   della  Regione.  Al  coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  da  definire entro il 30 novembre  2005. A tale fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.
 4.  Le  prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a  decorrere  dall'anno  scolastico  e  formativo  2007-2008,  previa definizione  di  tutti  gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione  di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo   ciclo,   di   competenza   del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni  del  nuovo  ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.
 5.   Al   fine   di  assicurare  il  passaggio  graduale  al  nuovo ordinamento,  fino  alla  messa  a  regime  del sistema dei licei, la consistenza  numerica  della  dotazione  dell'organico di diritto del personale  docente  resta confermata nelle quantita' complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.
 6.  I  corsi  previsti  dall'ordinamento previgente continuano fino alla  trasformazione  nei  corsi  previsti  dal  Capo  II  secondo le modalita'   di   cui   ai   commi  1  e  3.  I  corsi  avviati  prima dell'attivazione   dei   nuovi   percorsi  proseguono  fino  al  loro completamento.
 7.  Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche  a  carattere  professionalizzante,  acquisiti  tramite  i percorsi    di    istruzione   e   formazione   professionale,   sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In  attesa  della  compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli  adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di  istruzione  e  formazione  professionale,  l'attuale  sistema  di istruzione  statale  continua  ad assicurare, attraverso gli istituti professionali  di  Stato,  l'offerta  formativa  nel  settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
 8.   In  prima  applicazione,  i  percorsi  del  liceo  musicale  e coreutico,  di  cui  all'articolo  8,  possono essere attivati in via sperimentale,  sulla  base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 9.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto   e'   adottato  il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
 
 
 
 Note all'art. 27:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lettera
 b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
 "Art.  138 (Deleghe alle regioni). - Ai sensi dell'art.
 118,  comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle
 regioni le seguenti funzioni amministrative:
 a) (omissis...);
 b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
 delle  disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della
 rete   scolastica,   sulla   base  dei  piani  provinciali,
 assicurando  il  coordinamento con la programmazione di cui
 alla lettera a);".
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  52  della  legge
 10 maggio 1983, n. 212:
 "Art.  52.  -  Con  decreto del Ministro della pubblica
 istruzione,  d'intesa  con  i  Ministri della difesa, delle
 finanze  e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  e'
 stabilita,  sulla  base  degli  insegnamenti  impartiti, la
 equipollenza  dei titoli conseguiti al termine dei corsi di
 formazione  generale,  professionale  e di perfezionamento,
 frequentati   dagli   arruolati   e  dai  sottufficiali  in
 applicazione  della  presente  legge, con quelli rilasciati
 dagli    istituti   professionali   ivi   compresi   quelli
 conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui
 al  decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970,
 n.  253,  anche  ai  fini  dell'ammissione  agli  esami  di
 maturita'  professionale.  In relazione al suddetto decreto
 sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.".
 
 
 
 
 |  | Art. 28. Gradualita'  dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
 
 1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa   attuazione   del   presente   decreto   il  diritto-dovere all'istruzione  e  alla  formazione,  di  cui  al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione  secondaria  superiore  e  dei  percorsi  sperimentali  di istruzione   e   formazione   professionale   realizzati  sulla  base dell'accordo-quadro  in  sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per  tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede  di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
 2.  I  percorsi  sperimentali  di  cui  al  comma 1 sono oggetto di valutazione  da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto  legislativo  19 novembre  2004,  n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.
 3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di  cui  all'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005,  n.  76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi  tra  le  Regioni  come  previsto dal comma 4 del medesimo articolo,  nonche'  una  quota  delle  risorse di cui all'articolo 7, comma  6,  della  legge  28 marzo  2003,  n. 53, da ripartirsi con le medesime modalita'.
 4.  Con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base  di  accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati  modalita'  e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse  finanziarie,  umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti  conferiti  alle Regioni e agli Enti locali  nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo  quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo  III.  Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per  le  Regioni  a  statuto  speciale  e per le Province autonome di Trento  e  Bolzano  il  trasferimento  e'  disposto  con le modalita' previste  dai  rispettivi  statuti,  se le relative funzioni non sono gia' state attribuite.
 
 
 
 Note all'art. 28:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6, commi 3 e 4, del
 decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76:
 «Art. 6 (Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere
 all'istruzione e alla formazione). - 1-2. (Omissis.).
 3.  Fino  alla  completa  attuazione del diritto-dovere
 come  previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'art. 68,
 comma  4,  della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
 modificazioni,   che   si   intende   riferito  all'obbligo
 formativo come ridefinito dall'art. 1 del presente decreto.
 4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere
 all'istruzione  e  formazione  nei percorsi sperimentali di
 cui  al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a
 tale  scopo  sono  attribuite  alle  regioni  con  apposito
 accordo   in  Conferenza  unificata,  tenendo  anche  conto
 dell'incremento  delle  iscrizioni ai predetti percorsi, da
 computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.».
 - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, della legge
 28 marzo 2003, n. 53:
 «6.  All'attuazione  del  piano  programmatico  di  cui
 all'art.  1,  comma  3,  si provvede, compatibilmente con i
 vincoli  di  finanza  pubblica,  mediante  finanziamenti da
 iscrivere  annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
 con   quanto   previsto  dal  Documento  di  programmazione
 economico-finanziaria.».
 -  Per  il  testo  dell'art.  117 della Costituzione si
 vedano le note al preambolo.
 - Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
 «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
 ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
 siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
 Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
 differenziazione ed adeguatezza.
 I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
 titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
 conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
 rispettive competenze.
 La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
 Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
 del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
 di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
 beni culturali.
 Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
 favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
 associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
 generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4, della
 legge 5 giugno 2003, n. 131:
 «Art. 7 (Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in
 materia di esercizio delle funzioni amministrative). - 1-2.
 (Omissis).
 3.  Sulla  base  dei  medesimi  accordi  e  nelle  more
 dell'approvazione  dei  disegni di legge di cui al comma 2,
 lo  Stato  puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
 risorse  secondo  principi  di invarianza di spesa e con le
 modalita'  previste  al  numero  4)  del punto II dell'acc.
 20 giugno   2002,  recante  intesa  interistituzionale  tra
 Stato,  regioni  ed  enti locali, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede
 mediante  uno  o  piu' decreti del Presidente del Consiglio
 dei  ministri,  tenendo  conto  delle  previsioni  di spesa
 risultanti   dal  bilancio  dello  Stato  e  del  patto  di
 stabilita'.   Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli
 articoli 3,  7,  commi  8,  9,  10  e  11,  e 8 del decreto
 legislativo  31 marzo  1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
 ciascuno   dei   quali  deve  essere  corredato  di  idonea
 relazione   tecnica,   sono   trasmessi   alle  Camere  per
 l'acquisizione   del  parere  da  parte  delle  Commissioni
 parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
 carattere  finanziario,  da  rendere  entro  trenta  giorni
 dall'assegnazione.
 4.  Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
 Camere  una  proroga  di venti giorni per l'espressione del
 parere,   qualora   cio'   si   renda   necessario  per  la
 complessita'  della materia o per il numero degli schemi di
 decreto  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame delle
 Commissioni.  Qualora  sia  concessa, ai sensi del presente
 comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
 i  termini  per  l'adozione  dei  decreti sono prorogati di
 venti  giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
 quello  prorogato ai sensi del presente comma, senza che le
 Commissioni   abbiano   espresso  i  pareri  di  rispettiva
 competenza,  i  decreti possono comunque essere adottati. I
 decreti   sono   adottati  con  il  concerto  del  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  e  devono  conformarsi ai
 pareri  delle  Commissioni  parlamentari  competenti per le
 conseguenze  di  carattere  finanziario  nelle parti in cui
 essi formulano identiche condizioni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 29. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
 
 1.  All'attuazione  del  presente  decreto  nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformita'  ai  rispettivi  statuti  e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 -  La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
 «Modifiche   al   titolo V   della   parte   seconda  della
 Costituzione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 30. Norme finanziarie
 
 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si  provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno  2006,  euro  30.257.263  e,  a  decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788     alle     assegnazioni     per     il     funzionamento amministrativo-didattico  delle  istituzioni  scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le  spese  di  personale.  E' destinata, altresi', alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.
 3.   Con  periodicita'  annuale,  e  comunque  fino  alla  completa attuazione  del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed il Ministero dell'economia  e  delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti  dall'attuazione  della riforma di cui al presente decreto, anche  ai  fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 30:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 130, della
 legge 30 dicembre 2004, n. 311:
 «130.  Per  l'attuazione  del piano progammatico di cui
 all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
 autorizzata,  a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa
 complessiva   di   110  milioni  di  euro  per  i  seguenti
 interventi:  anticipo  delle  iscrizioni e generalizzazione
 della   scuola   dell'infanzia,  iniziative  di  formazione
 iniziale   e   continua   del   personale,   interventi  di
 orientamento   contro   la  dispersione  scolastica  e  per
 assicurare   la   realizzazione   del   diritto-dovere   di
 istruzione e formazione.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
 legge 5 agosto 1978, n. 468:
 «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibile di determinare maggiori oneri.».
 
 
 
 
 |  | Art. 31. Norme finali e abrogazioni
 
 1.  Sono  fatti  salvi  gli  interventi  previsti per gli alunni in situazione  di  handicap  dalla  legge  5 febbraio  1992,  n.  104, e successive modificazioni.
 2.  Le  seguenti  disposizioni  del  testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole  di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il  precedente  ordinamento,  ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate  a  decorrere  dall'anno  scolastico  successivo al completo esaurimento  delle  predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4,   9,   10,   e   11;   articolo 193;  articolo 194;  articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.
 3.  I  commi  1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  sono  abrogati.  I  finanziamenti  gia'  previsti per l'obbligo formativo  dal  comma  4  del  predetto  articolo 68  sono  destinati all'assolvimento    del    diritto-dovere,    anche    nell'esercizio dell'apprendistato,  di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
 4.  Fatto  salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 31:
 - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
 per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
 persone handicappate.».
 -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n. 297,
 (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole  di  ogni  ordine  e grado), e' stato pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 19 maggio
 1994, n. 115.
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  68  della  legge
 17 maggio  1999,  n.  144,  come  modificato  dal  presente
 decreto:
 «Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
 - 1-2. (Abrogati).
 3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
 le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
 soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
 e predispongono le relative iniziative di orientamento.
 4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
 1 si provvede:
 a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
 decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
 seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
 430  miliardi per il 2000, lire 5³62 miliardi per il 2001 e
 fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
 b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
 18  dicembre  1997,  n.  440,  per i seguenti importi: lire
 30 miliardi  per  l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno
 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
 A  decorrere  dall'anno  2000, per la finalita' di cui alla
 legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede  ai sensi
 dell'art.  11,  comma 3,  lettera  d), della legge 5 agosto
 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
 data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
 Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
 previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
 del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
 parere  delle  competenti  commissioni parlamentari e della
 Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto  legislativo 28
 agosto  1997,  n.  281, sentite le organizzazioni sindacali
 comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
 sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del
 presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
 servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
 relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
 formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di
 riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
 certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
 comma 4  tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
 essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
 dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  proprio decreto
 destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
 lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
 1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio
 dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
 diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
 all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
 risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed
 alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di
 formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
 compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16
 della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
 ai  commi  1  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione
 alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
 esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione
 professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai
 rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di
 attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni
 le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate
 direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province
 autonome di Trento e di Bolzano.».
 
 
 
 
 |  | Allegato A 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  | Allegato B 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  | Allegato C 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  | Allegato D 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  | Allegato D-bis 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  | Allegato E 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  | Allegato F 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  |  |